Sintesi:
Gli incarichi di ricerca, di consulenza e di supporto ad esperti, consulenti
esterni per lo svolgimento delle attività istituzionali non debbano essere fatti
rientrare nel limite di spesa fissato dall’art. 34, comma 13, della legge n.
289/2002 qualora l’onere finanziario non gravi sul bilancio
dell’amministrazione, inclusa quella derivante dall’utilizzo di fondi e
contributi disciplinati da specifiche disposizioni legislative e da convenzioni,
provenienti da altre amministrazioni per garantire il funzionamento della
medesima amministrazione e fornire, nel contempo, un servizio alle stesse
amministrazioni per cui è necessario ricorrere a personale a tempo
determinato.
UPPA
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
00100 ROMA
Al Ministero dell’Economia e Finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
IGOP
00100 Roma
Prot. n.176/2003
Oggetto: Quesito n. 6366 del 21/7/03
concernente conferimenti di incarichi.
Con riferimento
alla nota indicata in oggetto con la quale codesta amministrazione ha chiesto
l’orientamento di questo Dipartimento in merito alla questione relativa al
conferimento di incarichi di ricerca, di consulenza e di supporto ad esperti,
consulenti esterni per lo svolgimento delle attività istituzionali, si
rappresenta quanto segue.
In
particolare codesta amministrazione ha posto la questione circa l’applicabilità
ai suindicati incarichi di quanto previsto dall’art. 34, comma 13, della legge
n. 289/2002 il quale prevede un limite di spesa per le assunzioni a tempo
determinato, le convenzioni e le collaborazioni coordinate e continuative, fatte
salve quelle che non gravano sui bilanci e sulle risorse proprie
dell’amministrazione, come i finanziamenti comunitari e internazionali o fondi
derivanti da contratti con le imprese o con altre amministrazioni
pubbliche.
In merito, si ritiene che non debbano essere fatti rientrare nel limite di spesa fissato dal citato comma 13 dell’art. 34, la costituzione di rapporti a tempo determinato ovvero incarichi e collaborazioni coordinate e continuative il cui onere finanziario non grava sul bilancio dell’amministrazione, inclusa quella derivante dall’utilizzo di fondi e contributi disciplinati da specifiche disposizioni legislative e da convenzioni, provenienti da altre amministrazioni per garantire il funzionamento della medesima amministrazione e fornire, nel contempo, un servizio alle stesse amministrazioni per cui è necessario ricorrere a personale a tempo determinato.
Ciò posto, considerato che codesta Scuola per il suo funzionamento si avvale delle risorse derivanti da convenzioni stipulate con altre amministrazioni, sia pubbliche che private, poste a carico di quest’ultime e ritenuta detta forma di finanziamento espressamente prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 287/1999 e dal regolamento attuativo di detta normativa, si ritiene che nel caso di specie non si applichi il limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sostenuta nel triennio 1999/2001, così come previsto dal citato art. 34, comma 13 della L. n. 289/2002.
p. Il Direttore
dell’Ufficio
Francesco Verbaro
Il Direttore del Servizio
Nicola Niglio