Sintesi: Con la sentenza 5144/2003
il Consiglio di Stato, chiamato a
decidere una questione concernente
il riconoscimento di un rapporto di
lavoro
dipendente con la P.A. cerca di fare ulteriore chiarezza in materia di
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa.
Nel
respingere l’appello ne enuncia, quindi, le caratteristiche. In
particolare, esse riguardano la
natura dell’attività prestata, che non deve
attenere alle finalità
istituzionali dell’ente, l’autonomia con cui essa è
svolta
e la mancanza di un effettivo vincolo gerarchico.
REPUBBLICA ITALIANA N. 5144/03
REG.DEC.
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO N. 8859 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 8859/1996, proposto da xxxxx
xxxxx,
rappresentata e difesa dall' avv.to G. xxx xxx,
elettivamente domiciliato in Roma,
via xxxxxx.
CONTRO
Provincia di Roma, in persona del
Presidente p.t. G.P.,
rappr e
dif. dagli avv.ti xxxxxx e xxxxxx, elettivamente
domiciliata in Roma, via IV
Novembre 119/A, presso Avv.tura
provinciale
per la
riforma
della
sentenza TAR Lazio, sez. 2°, n. 1550 del 16.10.1995,
con la
quale è stato respinto il ricorso proposto dall’interessata.
Visto
l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di
Roma;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 13.5.2003, relatore il consigliere
Aniello
Cerreto ed uditi altresì xxxx per delega dell’avv. xxxx e
xxxxxx;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto;
FATTO
Con
l’appello in epigrafe l’interessata ha fatto presente che
aveva
prestato servizio presso la provincia di Roma prima (dal
marzo
1982) senza alcuna formalizzazione e compensato a
parcella e poi (dal luglio 1983 al
dicembre 1987) sulla base di un
formale
provvedimento e sottoscrizione di convenzione; che dal
gennaio
1988 veniva incaricata della promozione del piano
triennale attività socio culturali
a favore della popolazione
carceraria degli Istituti aventi
sede nel territorio ed utilizzata fino
al mese
di dicembre 1992, con interdizione dell’ingresso sul
posto
di lavoro con effetto dal gennaio 1993; che, avendo svolto
mansioni del tutto identiche a
quelle dei dipendenti di ruolo,
proponeva ricorso al TAR Lazio,
formulando una pluralità di
richieste e precisamente:
-accertamento della sussistenza di
un rapporto di lavoro per
lo meno
dal luglio 1983;
-accertamento del diritto alla
reintegrazione nel posto di
lavoro
dal 1°.1.1993;
-accertamento del diritto a
conseguire le differenze
retributive tra il compenso
ricevuto e la retribuzione prevista per un dipendente svolgente mansioni
identiche;
-in via
subordinata, accertamento del diritto alla
rinnovazione del rapporto di lavoro
per la durata di 12 mesi ai
sensi
dell’art. 1 bis L. n. 460/1992.
Ha
rilevato che il TAR aveva omesso di pronunciarsi sulle
ultime
due richieste e comunque nella specie doveva essere
riconosciuta la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato
per una
serie di circostanze ed in particolare sottoscrizione del
foglio
di presenza anche se il nominativo era preceduto dal
termine
consulente, concessione delle ferie e del congedo
straordinario per malattia,
riconoscimento del riposo
compensativo e concessione di
permessi vari.
Costituitasi in giudizio,
l’Amministrazione provinciale ha
chiesto
il rigetto dell’appello rilevando che il contenuto del
rapporto risultava dalla
convenzione stipulata e consisteva in
attività di consulenza o
collaborazione esterna mediante
dotazione di un supporto tecnico
per l’esecuzione dell’attività
svolta
in maniera autonoma e documentata con relazioni mensili
riepilogative, senza alcun vincolo
di subordinazione gerarchica o
sottoposizione a direttive. Ha
quindi fatto presente che l’esito
negativo delle domande sulle quali
il TAR non si era pronunciato
scaturiva dal mancato
riconoscimento di un rapporto di lavoro
subordinato.
Con
memoria conclusiva, l’interessata ha ulteriormente illustrato
le
proprie doglianze Fissata l’udienza pubblica per il giorno 21.1.2003, questa
sezione
con
ordinanza n. 1209/2003 ha rimesso la causa a nuovo ruolo,
fissandola per l’udienza pubblica
del 13.5.2003, data nella quale
il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con
sentenza T.A.R. TAR Lazio, sez. 2°, n. 1550 del
16.10.1995, è stato respinto il
ricorso proposto dall’interessata
nei
confronti dell’Amministrazione provinciale di Roma tendente
all’accertamento della sussistenza
di un rapporto di lavoro
subordinato per lo meno dal luglio
1983 con reintegrazione nel
posto
di lavoro dal 1°.1.1993 e conseguente diritto a percepire le
differenze retributive tra il
compenso ricevuto e la retribuzione
prevista per un dipendente
svolgente mansioni analoghe; nonché
in via
subordinata, all’accertamento del diritto alla rinnovazione
del
rapporto di lavoro per la durata di 12 mesi ai sensi dell’art. 1
bis D.
L. 29.9.1992 n. 393, convertito dalla L. 26.11.1992 n. 460.
2.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’interessata.
2.
L’appello è infondato.
2.1. La
tesi fondamentale dell’appellante, secondo cui nella
specie
sussisterebbero tutti gli indici rivelatori di un rapporto di
pubblico impiego, non può essere
condivisa.
Il TAR
ha correttamente evidenziato che esaminando il
contenuto del rapporto intercorso
risultava che l’attività svolta
dall’interessata (tendente al
recupero e reinserimento sociale
della
popolazione carceraria nell’ambito provinciale) aveva i caratteri propri di una
collaborazione esterna, posta in essere in
assoluta autonomia, con l’unico
obbligo di documentare con
relazioni mensili e finali quanto
effettuato.
Né in
particolare vi era stato uno stabile inserimento
dell’istante nell’organizzazione
dell’Ente, tanto è vero
nell’ambito dell’amministrazione
provinciale non sussisteva una
struttura operativa sovraordinata
all’espletamento di tali funzioni
e
neppure esistevano specifici posti in organico.
2.2.
Pertanto, l’autonomia nelle prestazioni richieste e la
mancanza di un effettivo vincolo
gerarchico, escludono nella
specie
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato,
trattandosi invece di un incarico
di tipo professionale, congruente
con
l’attività di tipo intellettuale richiesta.
Né a
diversa conclusione possono indurre gli elementi
probatori addotti dall’istante.
Invero la firma del foglio di
presenza, peraltro con la specifica
indicazione della posizione di
consulente, costituiva adempimento
richiesto dalla convenzione,
che
prevedeva la liquidazione della parcella previa attestazione
della
prestazione delle consulenze da parte del Responsabile dei
Servizi
sociali.
La
circostanza poi che sussistessero alcuni aspetti tipici del
rapporto di lavoro subordinato
(osservanza di un certo orario di
lavoro,
concessione di ferie e permessi) è aspetto secondario
comunque conciliabile con una
prestazione professionale da
effettuare non isolatamente ma in
modo coordinato con il lavoro di altri (V. la decisone di questa Sezione n. 4887
del del
20.9.2000).
2.3. La
mancata sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato con la Provincia,
comporta l’infondatezza delle
ulteriori domande avanzate
dall’interessata.
In
particolare, non vi può essere alcun obbligo di
adeguamento retributivo con
riferimento al personale della
Provincia svolgente analoghe
mansioni, così come non si poteva
procedere al rinnovo per dodici
mesi del rapporto in atto ai sensi
dell’invocato art. 1 bis D.L. n.
393/1992, rinnovo che
presupponeva la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato.
L’eventuale inadeguatezza del
compenso percepito per l’attività
professionale svolta è aspetto che
non può essere esaminato da
questo
giudice, rientrando nella giurisdizione del giudice
ordinario.
3. per
quanto considerato, l’appello va respinto.
Sussistono gruisti motivi per
compensare tra le parti le spese del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
respinge l’appello indicato in
epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2003 con l’intervento dei
Signori:
Pres.
Emidio Frascione
Cons.
Giuseppe Farina
Cons.
Cons. Marco Lipari
Cons.Marzio Branca
Cons.
Aniello Cerreto Est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to
Aniello Cerreto f.to Emidio Frascione
IL
SEGRETARIO
f.to
Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15
settembre 2003
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL
DIRIGENTE
f.to
Antonio Natale