Sintesi:
Con la sentenza 4697/2003, il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una
questione concernente l’accesso al personale appartenente alla dirigenza medica
di primo e secondo livello del rapporto di lavoro a tempo parziale, cerca di
fare ulteriore chiarezza in materia.
R
E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
4697/2003
Reg.
Dec.
NN.
4138, 3967
Reg.
Ric.
Anno
1999
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D
E C I S I O N E
sui
ricorsi riuniti
NRG
4138\1999, proposto
da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
- in persona del Ministro pro
tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ex
lege domiciliato
presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
xxxx
xxxx, non costituita;
e
nei confronti di
Azienda
U.S.L. di Roma A, in persona del legale rappresentante pro
tempore,
non costituita;
NRG
3967\1999, proposto
dalla Azienda U.S.L. di Roma A, in persona del legale rappresentante
pro
tempore,
rl - 2 -N.R.G.
4138-3976/1999
rappresentato e
difeso dall’avvocato xxxx xxxx, ed elettivamente domiciliato presso il servizio
legale della Azienda in Roma, via Ariosto n. 9;
contro
xxxxx xxxxx,
non costituita;
e
nei confronti di
Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - in persona del
Ministro pro
tempore, non
costituita;
per
l'annullamento
della sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, n. 145 del 22
gennaio1999.
Visti i ricorsi
in appello;
viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti
tutti della causa;
data per letta
alla pubblica udienza del 10 giugno 2003 la relazione del consigliere Vito Poli,
uditi l'avvocato xxxxx e l'Avvocato dello Stato xxxx;
ritenuto e
considerato quanto segue:
FATTO
Con autonomi
gravami ritualmente notificati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica - e la Azienda U.S.L. di Roma A proponevano
appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio indicata in epigrafe con cui
era stato riconosciuto il diritto dell’originario ricorrente – psicologo
- 3
-N.R.G.
4138-3976/1999
dirigente di
primo livello - a modificare il rapporto di lavoro intrattenuto con il S.S.N. da
tempo pieno a tempo parziale.
Non si
costituiva la parte intimata.
Con ordinanze
collegiali n. 1328 e 1314 del 1999, veniva respinta la domanda di sospensione
dell’esecuzione della impugnata sentenza.
La causa è
passata in decisione all’udienza pubblica del 10 giugno 2003.
DIRITTO
1.
I due appelli,
proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a mente dell’art.
335 c.p.c.
2.
Entrambi gli
appelli sono fondati e devono essere accolti.
3.
L’impugnata
sentenza ha annullato: a)
le circolari
del Dipartimento della funzione pubblica nn. 3 e 6 del 1997 - nella parte in cui
escludono, per il personale appartenente alla dirigenza sanitaria,
l’applicazione della disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale introdotta dai commi 56 e seguenti dell’art. 1, l. n. 662 del 1996;
b)
il
provvedimento della Azienda sanitaria appellante che ha negato, nel particolare
caso di specie, la trasformazione del singolo rapporto di lavoro del dirigente
sanitario.
4.
La questione di
diritto controversa è stata affrontata e risolta sia dalla sezione (cfr. sez.
IV, 12 marzo 2001, n.1367), che dalla Corte costituzionale (cfr. 19 ottobre
2001, n. 336), in senso sfavorevole ai medici dirigenti del S.S.N.
- 4
-N.R.G.
4138-3976/1999
Le stesse
conclusioni devono essere estese al personale sanitario non medico ma pur sempre
dirigente: a)
perché le due
categorie sono unitariamente considerate, come si vedrà meglio in seguito, dalla
norma sancita dall’art.39, comma 18 bis. L. n. 449 del
1997; b)
per ineludibili
esigenze di coerenza organizzativa, proprie dell’intero comparto della sanità;
c)
per non
alimentare esegesi foriere di disparità di trattamento fra dirigenti medici e
non.
Si è così
affermato da un lato, che al personale della dirigenza medica di primo e secondo
livello, è precluso l’accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale introdotto
dall’art.1, commi 56 e seguenti, l. n. 662 del 1996; dall’altro, che tale
preclusione è costituzionalmente legittima alla luce degli artt. 3, 32 e 97
Cost.
I punti
salienti del ragionamento posto a base della illustrata conclusione sono i
seguenti:
a)
Il rapporto di
lavoro dei medici dipendenti dal S.S.N. è regolato da apposite fonti normative
ispirate al disfavore verso l’esercizio dell’arte medica al di fuori del
medesimo S.S.N.
Già con l’art.
4, comma 7, l. n. 412 del 1991, si introduce il principio della unicità del
ruolo dirigenziale medico e del rapporto di lavoro con il servizio sanitario;
tale indirizzo si è consolidato con il d.lvo. n. 229 del 1999 modificativo di
una serie di norme del d.lvo n. 502 del 1992 (fra le tante si pensi alla
soppressione, a far data dal 31 dicembre 2002, dei rapporti a tempo definito per
i dirigenti sanitari, art. 15 bis,
- 5
-N.R.G.
4138-3976/1999
comma 3 nel
testo novellato dal d.l. n. 8 del 2002 convertito con modificazioni nella l. n.
56 del 2002; agli incentivi per l’opzione verso il rapporto di lavoro esclusivo
per i medici già assunti, art. 15 quinquies); parimenti
illuminante è la norma sancita dal comma 18 bis
dell’art. 39,
l. n. 449 del 1997, introdotto dall’art. 20, l. n. 488 del 1999, secondo cui è
consentito l’accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non
sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di
uffici.
b)
La specialità
della disciplina è tale che, pur potendosi sussumere nel genus
del
part –
time il rapporto a
tempo definito del medico pubblico, a quest’ultimo non possano estendersi
automaticamente tutte le regole proprie del primo.
In tale
direzione si muove espressamente l’art. 10 d.lvo n. 61 del 2000 – attuazione
della direttiva 97\81\Ce relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
– che nell’estendere le disposizioni recate dal medesimo decreto ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fa salve le diverse
disposizioni contrarie enumerando, fra le altre, anche quelle di cui agli art.
39, l. n.449 del 1997, e 20, l. n. 488 del 1999.
c)
Tale profilo di
specialità è vieppiù accentuato dopo l’inclusione dell’intera area medica nei
ruoli dirigenziali della sanità (art. 15, d.lvo n. 502 del 1992), con la
consequenziale applicazione in via generale e tendenziale delle regole proprie
della dirigenza statale (art.15, comma 2, d.lvo n. 502 cit.).
- 6
-N.R.G.
4138-3976/1999
6.
Sulla scorta
delle precisate conclusioni gli appelli devono essere accolti.
Il collegio,
tuttavia, ravvisando giusti motivi nella parziale novità delle questioni e nelle
oscillazioni della giurisprudenza amministrativa, compensa integralmente fra le
parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunziando
sugli appelli riuniti indicati in epigrafe, li accoglie, e, in riforma della
sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado.
- dichiara
integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2003, con la partecipazione dei
signori:
Gaetano Trotta
- Presidente
Costantino
Salvatore - Consigliere
Filippo Patroni
Griffi - Consigliere
Vito Poli Rel.
Estensore - Consigliere
Nicola Russo -
Consigliere
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
IL SEGRETARIO