Commento:
Con
sentenza dell’1 ottobre 2003, il Tar Molise ha affermato che il divieto di nuove
assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, avendo lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa pubblica
per le nuove assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, non può essere
considerato assoluto, ma va interpretato come divieto di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino
aggravi sulla spesa pubblica. Il blocco delle assunzioni previsto dall’articolo
34, comma 4, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria), pertanto, non mira a
comprimere gli organici delle amministrazioni pubbliche, ma soltanto a contenere
i costi della spesa pubblica.
Deve,
pertanto, considerarsi illegittimo, come afferma la citata sentenza, il diniego
opposto alla nomina di un professore universitario – con la conseguenza che lo
stesso deve essere assunto alle dipendenze dell’Università – nel caso in cui
questi, a seguito di espletamento di procedura comparativa e di chiamata
dell’Università, abbia rivolto istanza al Rettore per ottenere il decreto di
nomina, e tale nomina non determini un aumento del trattamento economico ,
quindi, della spesa pubblica.
R
E P U B B L I C A I T A L I A N A
In
nome del popolo italiano
Il
TAR MOLISE - CAMPOBASSO - Sentenza 1 ottobre 2003 n. 697
(omissis)
per
l’annullamento
della
comunicazione pettorale n. 17882-VII/1 del 18.09.2003, con la quale si è
espresso diniego alla immissione in ruolo del ricorrente quale professore
ordinario nella facoltà di Giurisprudenza;
(omissis)
FATTO E
DIRITTO
I
– Il ricorrente è professore associato di diritto privato in ruolo dal
1°.11.1985, in servizio presso la facoltà di Giurisprudenza alla Università
degli Studi del Molise. A seguito di regolare procedura di valutazione
comparativa, ha conseguito la idoneità a professore ordinario per lo stesso
settore scientifico disciplinare Ius/01 (diritto privato) nella Università
"Parthenope" di Napoli, idoneità approvata con il D.R. n. 167 del 24.3.2003.
Conseguentemente, il medesimo ha ottenuto, in data 10.7.2003, la chiamata della
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise nel gruppo
disciplinare Ius/01, con affidamento di "Istituzioni di diritto privato", per
l’anno accademico 2003/2004. Avendo rivolto, in data 24.8.2003, istanza al
Rettore della Università molisana per ottenere il formale decreto di nomina, ha
ricevuto però risposta negativa, con nota rettorile n. 17882-VII/1 del
18.9.2003. Insorge, deducendo i seguenti motivi: 1)violazione di legge,
violazione dell’art. 34 comma 4° della legge 27.12.2002 n. 289, in relazione
all’art. 11 della legge 5.8.1978 n. 468; 2)violazione di legge, art. 34 legge n.
289/02 sotto altro profilo; 3)violazione di legge art. 34 legge n. 289/02 sotto
un aspetto ancora ulteriore.
Si
costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo la infondatezza del ricorso,
in quanto il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle
pubbliche amministrazioni sarebbe assoluto. Conclude per la
reiezione.
Nella
Camera di Consiglio del 1° ottobre 2003, fissata per la decisione cautelare, il
Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e sentite sul punto le
parti costituite, decide la definizione del giudizio nel merito , a norma
dell’art. 21 comma decimo e dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n.
1034.
II
– Il ricorso è manifestamente fondato.
III
– Il comma quarto dell’art. 34 dellla legge n. 289 del 2002 – finanziaria 2003 –
invocato dall’Amministrazione a fondamento del diniego della istanza del
ricorrente, stabilisce che <<per l’anno 2003 alle amministrazioni di
cui al comma 1 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale relative
a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all’unità>>. Sennonché, l’impugnato provvedimento di diniego
non considera che la norma invocata è contenuta non in una legge qualsiasi, ma
nella legge finanziaria, vale a dire in uno strumento legislativo che, secondo
quanto previsto dall’art. 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468, ha lo scopo
precipuo ed assorbente di adeguare le entrate e le uscite del cosiddetto settore
pubblico allargato agli obiettivi di politica economica. Pertanto, il divieto di
nuove assunzioni di cui all’art. 34 quarto comma della finanziaria 2003, avendo
lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa pubblica per le
nuove assunzioni nelle PP.AA., va interpretato come divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni
importino aggravi sulla spesa pubblica. Il divieto della legge finanziaria,
pertanto, non mira a comprimere gli organici delle Università, ma soltanto a
contenere i costi della spesa pubblica. Nel caso di specie, la nomina del
ricorrente nella prima fascia della docenza universitaria comporterebbe non già
un aumento del trattamento economico, bensì una diminuzione di circa 3000 euro
l’anno, o al massimo un uguale trattamento, in caso di corresponsione
dell’assegno ad personam. La nomina che viene denegata, con il
provvedimento impugnato, non è una vera e propria assunzione a tempo
indeterminato, quanto piuttosto un avanzamento di carriera nell’ambito dello
stesso ruolo dei professori universitari, ma quand’anche fosse da considerare
quale nuova assunzione, non vi sono ragioni per interpretare la norma del citato
art. 34 comma quarto – come fanno il Ministero dell’Istruzione e la stessa
Università resistente – nel senso di un divieto assoluto di assunzione di
personale presso le pubbliche amministrazioni, in quanto la ratio della
norma è soltanto quella di impedire gli aggravi di spesa pubblica. Ne consegue
che l’Amministrazione resistente non solo può, ma addirittura deve procedere
all’assunzione de qua, atteso che essa corrisponde ad un legittimo
interesse pretensivo del ricorrente ad ottenere un inquadramento giuridico
corrispondente alla idoneità accademica conseguita.
IV
- In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate
ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le
parti.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando
in Camera di Consiglio sul ricorso in epigrafe, con sentenza succintamente
motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Compensa
tra le parti le spese del giudizio.
Ordina
all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente
sentenza.
Così
deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del
1° ottobre 2003, dal Collegio così composto:
Dott.
Calogero Piscitello Presidente
Dott.
Antonio Pasca Consigliere
Dott.
Orazio Ciliberti Primo Referendario estensore
IL
PRESIDENTE
L’ESTENSORE
Depositata
in Segreteria il 1° ottobre 2003.