pubbliche
amministrazioni
Nota
Circolare
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato
Generale
Roma
Alle
Amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento
autonomo
Loro
Sedi
Al Consiglio
di Stato
Ufficio del
Segretario Generale
Roma
Alla Corte
dei Conti
Ufficio del
Segretario Generale
Roma
All'Avvocatura
Generale dello Stato
Ufficio del
Segretario Generale
Roma
Alle Agenzie
Loro
Sedi
All’ARAN
Roma
Alla Scuola
Superiore della
pubblica
amministrazione
Roma
Agli Enti
pubblici non economici
(tramite i
Ministeri vigilanti)
Loro
Sedi
Agli Enti pubblici (ex art. 70
D.Lgs. n.
165/2001)
Loro
Sedi
Agli Enti di
ricerca
(tramite il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca)
Roma
Al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Roma
Oggetto: Circolare recante istruzioni e modalità attuative dell’articolo 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente autorizzazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni per l’anno 2004.
1. Premessa
La legge 24 dicembre
2003, n. 350 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria
2004), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 196/L alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie generale n. 299 del 27 dicembre 2003,
stabilisce all’art. 3, comma 53, il divieto per l’anno 2004 di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
La presente nota
circolare viene emanata, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della citata legge
n. 350/2003, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica – U.P.P.A. e dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P., al fine di
fornire indicazioni su alcune tematiche applicative della nuova normativa,
nonché individuare modalità e strumenti per consentire un’unitaria acquisizione
e gestione dei dati sul reclutamento e la programmazione dei fabbisogni.
2. Esclusioni e deroghe al divieto di assunzione
Il divieto riguarda tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da procedure concorsuali pubbliche, ivi comprese quelle per la qualifica di dirigente, incluse le assunzioni relative ai vincitori di procedure selettive pubbliche, anche nel caso in cui le unità da assumere siano già dipendenti della medesima amministrazione che ha bandito il concorso ovvero di altre amministrazioni.
Tale divieto non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato ed agli ordini e collegi
professionali e relative federazioni, nonché al comparto scuola, per il quale
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, 35 della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
Il comma 53 dell’art.3 della legge n. 350/2003 conferma, anche per il
corrente anno, quanto già previsto dall’articolo 34, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, secondo cui sono escluse dal divieto le assunzioni a
tempo indeterminato di personale relativo a figure professionali non fungibili
la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, cioè quelle assunzioni
relative ai cosiddetti “posti unici” d’organico, per le quali l’amministrazione,
nel momento in cui ne programma l’assunzione in deroga, dovrà dimostrare la non
sostituibilità in relazione alla propria struttura
organizzativa.
Sono, altresì, escluse dal citato divieto anche le assunzioni in favore
delle amministrazioni autorizzate, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 289, con
il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003, ma non ancora
effettuate alla data del 1° gennaio 2004, nonché quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
Sono consentite, secondo quanto affermato dai commi
53 e 56 del medesimo articolo 3, le assunzioni di ricercatori delle università e
degli enti e istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso
alla data del 31 ottobre 2003, nonché i trasferimenti dei docenti universitari
dall’università nella quale prestano servizio ad altra università
statale.
E’, infine, confermata la possibilità per tutte le
pubbliche amministrazioni di procedere,
anche per il 2004, alle assunzioni relative alle categorie
protette.
Il comma 54 dell’articolo 3 della
citata legge n. 350/2003 prevede una specifica possibilità di deroga al divieto
di assunzione a tempo indeterminato in favore delle seguenti amministrazioni:
1. le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi incluse le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2. le
agenzie;
3. gli enti pubblici non
economici, ivi compresi gli enti di cui all’art.70, comma 4, del D.Lgs. n.
165/2001;
4. le università e gli
enti di ricerca.
La normativa prevede che le citate amministrazioni possano procedere, per
l’anno 2004 e previo esperimento delle procedure di mobilità e per effettive,
motivate e indilazionabili esigenze di servizio, ad avviare assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa annuale a
regime pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004 ed 280 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2005.
Si
richiama l’attenzione sul rispetto dei predetti vincoli finanziari che
costituiscono il presupposto per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio con
particolare riferimento ai tempi di assunzione per l’anno
2004.
Detta possibilità è subordinata all’obbligo che hanno le amministrazioni
pubbliche di esperire, prima di avviare assunzioni di personale, procedure di
mobilità di personale al fine di favorire una più razionale ed efficace
utilizzazione del personale in servizio, nel rispetto della normativa
legislativa e contrattuale vigente in materia, con particolare riguardo agli
articoli 30 e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001.
Si ritiene opportuno rammentare che sono tuttora vigenti le previsioni di
cui all’articolo 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in
materia di determinazione degli organici.
Le medesime amministrazioni
interessate sono tenute a dimostrare l’esistenza di effettive, motivate ed
indilazionabili esigenze di servizio, tra cui quelle volte ad assicurare la
funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse disponibili per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con i vincoli finanziari e di
bilancio.
Dette esigenze di servizio dovranno risultare anche
dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale approvato dai
vertici delle amministrazioni, ai sensi dell’art. 39 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Nell’ambito della deroga al divieto di assunzione, l’articolo 3, comma
55, della citata legge n. 350/2003 prevede alcuni criteri di priorità e
precedenza, dettati da particolari esigenze funzionali ed organizzative, nonché
dalla finalità di favorire l’immissione di specifiche professionalità e
categorie di personale.
Le priorità riguardano:
1.
l’assunzione di
personale addetto a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli
impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela
ambientale ed alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla
tutela del consumatore ed alla sicurezza e ricerca agroalimentare, alla tutela
dei beni culturali;
2.
l’assunzione di
vincitori di concorsi già espletati alla data del 30 settembre 2003, nonché dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo
ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente
tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore
universitario.
Saranno, altresì, prioritariamente valutate, ai sensi del citato comma
55, le esigenze di reclutamento di personale da parte dell’Amministrazione
civile del Ministero dell’interno e
dell’Amministrazione penitenziaria in relazione all’effettiva restituzione a
compiti direttamente operativi di personale rispettivamente del Corpo della
Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.
In particolare, per l’immissione dei vincitori di concorsi, si precisa
che la priorità riguarda le procedure concorsuali pubbliche già espletate e
concluse alla data del 30 settembre 2003, cioè quelle di cui, entro la medesima
data, risulti essere stata già approvata la relativa graduatoria di merito e
dichiarati vincitori, entro i limiti dei posti messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella medesima graduatoria.
Restano
esclusi, pertanto, dalle suindicate priorità gli idonei alle medesime procedure.
3. Utilizzazione delle
graduatorie concorsuali approvate da altre
amministrazioni
L’articolo
3, comma 61, della citata legge n. 350/2003 stabilisce, inoltre, che, in attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici non economici possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo
accordo tra le amministrazioni interessate.
Nel caso in cui dette amministrazioni intendessero avvalersi delle
graduatorie approvate da altre amministrazioni, le procedure di assunzioni sono
soggette ai limiti ed ai vincoli di cui all’articolo 3, commi 53, 54 e 55, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Ai fini dell’assunzione di idonei, le suddette amministrazioni possono,
nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide
approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in
applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97
della Costituzione ed all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 55, della L. n.
350/2002, le assunzioni a tempo indeterminato di personale idoneo mediante
l’utilizzazione di graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni
verranno autorizzate compatibilmente con i limiti derivanti dal fondo di cui al
comma 54 del medesimo articolo 3 e nel rispetto dei criteri di priorità e
precedenza elencati al precedente punto 2.
4. Procedura per l’autorizzazione all’assunzione delle amministrazioni
pubbliche in deroga al blocco.
Le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 3, comma 55, della legge n.
350/2003, ad eccezione delle università che dovranno far riferimento al modello
C, che intendano avviare, per il corrente anno, assunzioni a tempo indeterminato
di unità di personale, in deroga al blocco delle assunzioni previsto dalla
medesima normativa, sono tenute, ai fini della relativa autorizzazione, a fare
apposita richiesta utilizzando gli allegati modelli A e B. In detti modelli,
per singola posizione
economica, dovrà essere
espressamente indicato:
Modello
A
1. la situazione della
pianta organica vigente ed il numero delle unità presenti alla data del 31
dicembre 2003; le amministrazioni che non abbiano provveduto alla
rideterminazione della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 34
della legge n. 289/2002 dovranno far riferimento alla dotazione organica
provvisoria individuata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;
2. la consistenza del
personale in servizio nell’ultimo triennio;
3. le unità di personale
per le quali sono state avviate procedure di mobilità.
I dati di cui al punto
1. e 2. dovranno essere coerenti con quanto comunicato con il conto
annuale.
Modello
B
1.
le unità richieste,
distinguendo se a tempo pieno o part time;
2.
la retribuzione
complessiva annua lorda da riconoscere al personale
richiesto;
3.
la provenienza del
personale di cui si richiede l’assunzione (N.B.: nel caso di personale già dipendente da
un’amministrazione pubblica, specificare l’amministrazione, la qualifica di
provenienza e la retribuzione complessiva annua già percepita; qualora per una
stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe
nella tabella);
4.
la data di
approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato alla
richiesta, specificando se si tratta di vincitori o di
idonei.
Dette richieste di autorizzazione dovranno essere
corredate di:
a)
una relazione concernente l’esistenza di effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio, che rendano non più rinviabili le
assunzioni programmate, nonché il tipo di priorità, tra quelle elencate
nell’articolo 3, comma 55, della L. n. 350/2003, per le quali si chiede
l’autorizzazione ad assumere in deroga al blocco delle
assunzioni;
b)
una relazione
tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni
richieste ed i costi complessivi per l’anno 2004 e quelli a
regime;
c)
una relazione sulle
iniziative di riordino, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi
rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti
istituzionali, e sulle procedure di riqualificazione, adottate e in
corso;
d)
copia della delibera
concernente la programmazione triennale dei fabbisogni di personale approvata
dai vertici dell’amministrazione ai sensi dell’art. 39 della legge n. 449/97;
e) nel caso di utilizzazione di graduatorie
concorsuali approvate da altre amministrazioni, copia dell’accordo stipulato tra
le amministrazioni interessate.
Università
Le Università che intendano avviare, per il corrente anno, assunzioni a
tempo indeterminato di unità di personale, in deroga al blocco delle assunzioni
previsto dalla legge n. 350/2003, sono tenute, ai fini della relativa
autorizzazione, a fare apposita richiesta all’uopo, utilizzando la procedura di
rilevazione predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca concordata con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell’economia e finanze. Il citato Dicastero, nell’ambito della propria attività
di monitoraggio e coordinamento, trasmetterà apposita complessiva ed analitica
richiesta indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle
assunzioni e reclutamento e al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II,
mediante la compilazione del modello C allegato alla presente circolare.
Il contingente di assunzioni di personale da
autorizzare in favore delle Università sarà determinato mediante istruttoria
prevista dall’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli Atenei nonché delle priorità
previste dal comma 55 dell’art. 3 della L. n. 350/2003, fermo restando il limite
delle risorse finanziarie previste dalla medesima legge
finanziaria.
5. Conclusioni
Le
amministrazioni che hanno già provveduto ad inviare la relativa documentazione
sono invitate ad integrarla secondo quanto sopra
richiesto.
In ogni caso, tenuto conto della limitata
disponibilità finanziaria del fondo, nonché delle situazioni prioritarie
indicate dalla legge per talune amministrazioni o categorie di personale, si invitano le
amministrazioni in indirizzo a circoscrivere le eventuali richieste di deroga a
casi eccezionali ed urgenti, rinviando agli anni successivi ulteriori
richieste.
Si
fa presente, infine, che le assunzioni che saranno autorizzate nell’anno
2004 dovranno essere effettuate nel
corso del medesimo anno.
Le
richieste di autorizzazione dovranno, infine, essere trasmesse entro e non oltre
30 giorni dalla data della presente circolare contestualmente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. -
Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio
Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma e al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 -00187 Roma e,
per le sole Università, esclusivamente al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca – Direzione generale per l’Università, Piazzale
Kennedy n. 20 - 00144 Roma.
I modelli allegati alla presente circolare, che è
possibile scaricare dal sito internet del Dipartimento della funzione pubblica:
www.funzionepubblica.it, concernenti
le richieste di autorizzazione, dovranno essere, altresì, inviati ai seguenti
indirizzi di posta elettronica:
reclutamento.uppa@funzionepubblica.it
drgs.igop.ufficio2@tesoro.it
Le richieste di assunzione saranno sottoposte, ai sensi dell’articolo 39,
comma 3-ter della legge n. 449/97, all’esame del Consiglio dei Ministri,
ai fini dell’adozione della delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Data,
25/2/2004
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il Direttore dell’Ufficio per il
Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato
Personale delle pubbliche
amministrazioni
gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei
costi del lavoro pubblico
F.to Francesco
Verbaro
F.to Giuseppe
Lucibello