Acquedotto pugliese
S.p.a. – Personale – Mobilità – Art.30 d.lgs.165/2001 –
Inapplicabilità.
Sintesi. Le disposizioni
in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti previste dal
d.lgs.n.165/2001 si
applicano al solo personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni (di cui
all’art.1, comma 2, del medesimo decreto). Pertanto, di regola, salvo diversa
disposizione, esse non trovano applicazione dopo la trasformazione di un ente in
società per azioni.
Uppa Prot. n. 813/9
Oggetto:
personale Acquedotto pugliese S.p.a..
Con lettera del 10
febbraio u.s. (prot. n.M/11511-1200, 1184, 560, 418, 642, 2943), si è richiesto
un parere in merito alle richieste di trasferimento per mobilità nei ruoli
dell’Amministrazione civile dell’Interno che provengono da parte di dipendenti
dell’Acquedotto pugliese S.p.a..
Al riguardo, si ritiene
che, essendo ormai intervenuta la trasformazione in società per azioni dell’Ente
autonomo
acquedotto pugliese, il rapporto di lavoro del
personale sia disciplinato
dalle norme
di diritto privato e dalla contrattazione collettiva, così come previsto
dal
d.lgs. n.141/1999 (art.5, c.1), recante “Trasformazione
dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997,
n.59”.
Pertanto,
si concorda
con quanto rappresentato da codesta Amministrazione, che ha rilevato che il
citato d.lgs. n.141/1999 non ha previsto l’applicazione al predetto personale
delle disposizioni sulla mobilità volontaria dei dipendenti pubblici (di cui
all’art.30 del d.lgs. n.165/2001, ex art.33 del d.lgs.
n.29/1993).
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Francesco Verbaro