Al Ministero
dell’interno
Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Direzione
centrale per le risorse umane
00100 ROMA
Oggetto: Art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Quesito.
Si fa
riferimento alla nota n. A/100 del 19 aprile 2004, con la quale viene posto un
quesito circa le modalità di applicazione della disposizione in oggetto, che ha
inserito nel D.Lgs n. 151/01, l’art. 42 bis.
Detto articolo prevede, com’è noto, la possibilità per i genitori con
figli minori fino a tre anni, dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere
assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede
di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro
genitore esercita la propria attività lavorativa.
Il dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a tale disposizione
riguarda, nello specifico, l’ambito temporale del beneficio, ovvero se
l’assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al
compimento dei tre anni di età dei minori.
Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell’avviso che il limite di età
(…figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito
soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l’arco temporale entro il
quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente
concludersi l’assegnazione provvisoria.
L’espressione
utilizzata dal legislatore “ per un periodo complessivo non superiore a tre
anni” definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell’agevolazione,
senza alcun riferimento all’età dei minori.
Il
Direttore dell’Ufficio
Francesco
Verbaro