- Prot. 8019/05



AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI





OGGETTO: Modalità di fruizione dei 15 giorni di ferie aggiuntive per il personale del Servizio sanitario nazionale esposto a rischio radiologico.




A seguito di varie sentenze, sono pervenute a questa Agenzia numerose comunicazioni e richieste di chiarimenti sulle modalità di fruizione delle ferie aggiuntive di 15 giorni per rischio radiologico, istituto attualmente previsto per il personale del comparto dall'art. 5 – comma 6 – del CCNL del 20 settembre 2001 – II Biennio Economico e per il personale delle aree della dirigenza dagli articoli 29 dei CCNL Integrativi sottoscritti il 10 febbraio 2004.

Da ultimo, questa Agenzia è stata anche interessata dalle competenti Sezioni Lavoro dei Tribunali di Udine e Siena per dare corso alla interpretazione autentica dell'art. 5 – comma 6 – del CCNL 20 settembre 2001 – II Biennio Economico del personale del comparto. Convocata la originaria delegazione trattante del sopra richiamato CCNL, si è dovuto prendere atto dell'impossibilità di pervenire all'accordo di interpretazione della clausola contrattuale controversa.

In tale occasione, utilizzando la facoltà prevista dall'art. 64 del d.lgs. 165 del 2001, questa Agenzia ha inviato ai giudici dei tribunali sopra citati una propria relazione con la quale è stata illustrata, sia pure unilateralmente, l'interpretazione della clausola, in linea con le dichiarazioni a verbale allegate ai CCNL Integrativi del 10 febbraio 2004 delle due aree dirigenziali e per il comparto con la nota di chiarimenti prot. n. 3175 del 20.3.2002 sulle clausole del CCNL 20 settembre 2001 diretta a tutte le aziende .

Il verbale del mancato accordo, corredato della predetta relazione, è disponibile sul sito Aran: www.aranagenzia.it, quale contributo alla difesa delle aziende chiamate in giudizio.

Considerata la rilevanza dell'argomento trattato, si invitano gli Assessorati in indirizzo a dare al presente documento la massima diffusione tra le aziende e gli enti del comparto sanità di propria competenza territoriale, facendo sin d'ora presente che questa Agenzia, visti i giudizi pendenti, ritiene di non poter più rispondere direttamente ai quesiti che perverranno sull'argomento in questione.

Si invitano, comunque, le aziende a voler comunicare l'esito dei giudizi pendenti (che dovranno essere seguiti almeno sino alle conclusioni di appello) per le valutazioni che dovranno essere effettuate in sede di rinnovo dei CCNL per il prossimo quadriennio.

Il Presidente
(avv.to Guido Fantoni)
Firmato