Comparto:
Sanita' |
Area:
Personale dei livelli
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Data:
20/05/2004 |
Tipo: CCNL
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Descrizione: CCNL
di interpretazione autentica dell' art. 45, comma 5, del CCNL 1994/1997
del comparto Sanita' stipulato il 1° settembre 1995
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CCNL DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELL'ART. 45, COMMA 5, CCNL
1994/1997 COMPARTO SANITA' STIPULATO
IL 1° SETTEMBRE 1995
In data
20 maggio 2004, alle ore 11,00, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo
l'incontro tra:
l'ARAN
:
Nella persona dell'Avv. Guido
FANTONI - Presidente __Firmato__
e le
seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni
sindacali |
Confederazioni
sindacali |
CGIL FP sanità |
Firmato |
CGIL |
Firmato |
CISL FPS |
Firmato |
CISL |
Firmato |
UIL FPL |
Firmato |
UIL |
Firmato |
FSI |
Firmato |
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Firmato |
FIALS |
Firmato |
CONFSAL |
Firmato |
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CONFEDIR |
Firmato |
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CIDA |
Firmato |
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USPPI |
Firmato |
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CISAL |
Firmato |
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RDB/CUB |
Firmato |
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UGL |
Firmato | Preso atto che le OOSS che, rispetto al CCNL del 1 settembre 1995, hanno
cambiato la propria denominazione vengono riportate con l'attuale denominazione
in quanto tuttora esistenti. In particolare
la RSU (Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi) è attualmente denominata FSI e
la Federazione Nazionale: FIALS, CISAS/SANITA', CONFSAL/SANITA' è attualmente
denominata FIALS. Al termine della riunione,
le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione
autentica dell'art. 45, comma 5 CCNL 1994/1997 comparto sanitá stipulato il 1°
settembre 1995.
CCNL DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELL'ART. 45, COMMA 5, CCNL
1994/1997 COMPARTO SANITA' STIPULATO
IL 1° SETTEMBRE 1995
PREMESSO che il giudice del Lavoro
del Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro - , in relazione al ricorso della
Sig.ra Archetti Elisabetta contro I.N.P.D.A.P. (causa iscritta al R.G.
397/2001), nella seduta del 17 giugno 2002, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs
165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio
è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente
l'interpretazione autentica dell'art. 45, comma 5 del CCNL comparto Sanità
1994/1997, stipulato il 1° settembre 1995;
TENUTO CONTO che, con la propria
istanza, la ricorrente aveva chiesto all'INPDAP l'inclusione nella retribuzione
previdenziale e, conseguentemente, nella base di calcolo dell'indennità "premio
di servizio" dell'incremento dell'indennità di qualificazione professionale e
valorizzazione delle responsabilità, nella misura prevista dalla contrattazione
collettiva, ai sensi dell'art. 45, comma 5, secondo la posizione funzionale di
inquadramento dei lavoratori;
CONSIDERATO CHE le parti non possono
intervenire con il presente contratto in materia legata al trattamento
pensionistico che esula dalle competenze della fonte
negoziale;
CHE a tali conclusioni possono pervenire solo gli enti
previdenziali sulla base della natura degli emolumenti percepiti dai dipendenti,
applicando le vigenti disposizioni in materia;
CHE , pertanto, con il
presente contratto le parti possono solo dare la propria interpretazione sulla
natura dell'emolumento controverso;
TENUTO CONTO a tal fine che l'art.
45, commi 1 e 2, del CCNL 1 settembre 1995 unifica diverse tipologie di
indennità, denominandole di qualificazione professionale la quale assorbe dal 1
dicembre 1995 le indennità degli artt. 56 ( indennità per il personale infermieristico) e 57 ( indennità di incremento,
della utilizzazione delle strutture e degli impianti) del D.P.R. n. 270 del 1987 e gli artt. 49 (indennità della professione infermieristica)e 50 ( Indennità di
incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della
efficienza dei servizi) del D.P.R. n. 384
del 1990, già riconosciute utili ai fini previdenziali e valutabili in sede di
liquidazione della indennità premio servizio;
CHE le indennità
individuate dal citato articolo 45 vengono corrisposte secondo la posizione
funzionale di inquadramento rivestita dal personale e non in riferimento alle
mansioni svolte e come tali costituiscono un elemento fisso e ricorrente della
retribuzione, già a suo tempo ritenuto dagli enti previdenziali utilizzabile
come base contributiva, sia previdenziale che assistenziale, ivi compresa la
loro inclusione nella base di calcolo dell'indennità "premio
servizio";
CHE tali indennità, per ragioni di maggiore flessibilità e per
premiare la professionalità acquisita dai dipendenti in relazione ai vari
fattori individuati dal comma 3 dello stesso articolo, sono state rese
incrementabili in sede aziendale, a decorrere dal 1 dicembre
1995;
TENUTO PRESENTE
CHE anche tale incremento, la cui misura è
prevista dal comma 5, è fisso e ricorrente ed è corrisposto per 12 mensilità, ai
sensi del comma 4, come la indennità di base cui afferisce
;
CHE una volta conseguito l'incremento, l'intera indennità di esso
comprensiva non subisce più variazioni in quanto l'acquisizione di tecniche
innovative o esperienze professionali anche legate a particolari uffici e,
quindi, all'esercizio di competenze più specialistiche rimangono un patrimonio
professionale del dipendente del quale l'azienda può beneficiare con un utilizzo
del medesimo anche per esperienze più qualificate e
diverse;
CONSIDERATO
CHE quanto affermato nel precedente punto
trova riscontro nella circostanza che in nessuna parte dell'articolo 45 o di
altro articolo del contratto del 1995 il mantenimento dell'incremento da parte
del dipendente sia sottoposto a verifica ed a conseguente revoca in caso di
diverso impiego del dipendente laddove sia stato collegato alle condizioni
lavorative;
CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 45,
comma 3 del CCNL del 1995, ora oggetto di interpretazione, ha cessato di
produrre i propri effetti, con l'entrata in vigore del CCNL del 7 aprile 1999
(salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 31, comma 3 del medesimo
contratto) e che l'incremento dovuto alla sua applicazione, se in godimento, è
entrato a far parte della nuova struttura della retribuzione dei dipendenti
quale importo della prima fascia economica che risulta essere pensionabile;
TUTTO QUANTO SOPRA
PREMESSO, con riferimento alla natura
dell'incremento dell'indennità di cui all'art. 45, comma 5 del 1 settembre 1995
concordano l'interpretazione autentica nel testo che segue:
ART. 1 1. L'incremento dell' indennità di cui all'art. 45, comma 5,
del CCNL 1 settembre 1995, ha natura fissa e ricorrente e non è modificabile in
conseguenza delle mansioni attribuite al dipendente o del suo spostamento ad
altra attività, una volta che sia stato attribuito. Pertanto tale indennità ha
la medesima natura dell'indennità professionale prevista dal comma 1 dello
stesso articolo cui afferisce.
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