Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 197, del 20 luglio)
Norme
risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento
economico del personale delle unità sanitarie locali.
Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visto l'art.
87 della Costituzione; Visto l'art. 47, ottavo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; Visto l'art. 9 della legge 23
marzo 1983, n. 93; Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1983); Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, con la quale,
respinte le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali
dissenzienti, è stata approvata, previa verifica delle compatibilità
finanziarie, la disciplina del trattamento economico e degli istituti
normativi di carattere economico del rapporto di impiego del personale
delle unità sanitarie locali contenuta negli accordi stipulati fra le
delegazioni del Governo, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM e delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale
delle categorie interessate, rispettivamente in data 2 febbraio 1983 e 25
marzo 1983, nonchè nel protocollo in data 29 aprile 1983, firmato tra le
stesse parti, contenente meri aspetti di coordinamento e di migliore
specificazione dei due precedenti accordi; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale; Decreta:
Articolo 1 Sono emanate le
norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi indicati in
premessa nel testo annesso al presente decreto.
Articolo 2 All'onere derivante dall'applicazione del presente
decreto, valutato in lire 849 miliardi per l'anno 1983, in lire 1.470
miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.791 miliardi per l'anno 1985, si
provvede a carico del fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983 ed ai
corrispondenti capitoli per gli anni 1984 e 1985. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Parte prima Rapporto di
lavoro. Articolo 1 Campo d'applicazione dell'accordo. Il presente
accordo nazionale unico, previsto dall'art. 47 della legge n. 833 del 23
dicembre 1978, nonchè dall'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, disciplina il trattamento
economico e gli istituti normativi ad esso espressamente demandati dalle
predette disposizioni legislative di tutto il personale addetto ai
presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. I suoi
contenuti si applicano, altresì, al personale dipendente dagli istituti di
ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge
n. 833 del 23 dicembre 1978. Fatte salve le previste ipotesi di accordi
decentrati di cui al presente accordo è vietata la stipula di accordi
integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che
prevedano erogazioni economiche aggiuntive a quelle previste dal presente
accordo. Gli eventuali accordi raggiunti in deroga al precedente comma
sono nulli di diritto.
Articolo 2 Accordi
decentrati. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina del
presente accordo le parti convengono di demandare in sede decentrata,
previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo, la regolamentazione delle seguenti materie: a) formazione e
aggiornamento professionale nel quadro dei programmi regionali, nonchè
riqualificazione del personale in relazione ai programmi di sviluppo e
adeguamento delle strutture delle unità sanitarie locali; b)
articolazione degli orari di lavoro; c) standards di rendimento, ivi
comprese le verifiche periodiche sui risultati delle attività
svolte; d) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali
riguardante il personale dipendente; e) organizzazione interna degli
uffici e dei servizi.
Articolo 3 Durata
dell'accordo. Il presente accordo si riferisce al periodo 1° gennaio
1983-31 dicembre 1984; i suoi effetti economici si protraggono fino al 30
giugno 1985.
Articolo 4 Piante organiche. La
riconversione delle piante organiche provvisorie verrà determinata dando
anche attuazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e dell'art. 69
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 nel quadro della
programmazione generale.
Articolo 5 Orario di
lavoro. L'orario di lavoro settimanale per tutti i dipendenti delle
unità sanitarie locali è fissato in 38 ore da articolarsi su 6 o 5
giornate a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente
della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Per il
personale medico a tempo definito l'orario settimanale di lavoro è fissato
in 28 ore e 30 minuti. I procedimenti di rispetto dell'orario di
lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi
meccanici. Contestualmente all'entrata in vigore dell'orario di cui
sopra, l'istituto della pausa previsto dal punto 3.7 dell'accordo unico
nazionale del personale ospedaliero siglato in data 24 giugno 1980 è
abolito. Conseguentemente e con la decorrenza di cui sopra perdono
efficacia le delibere attuative di accordi regionali o aziendali che
prevedono qualsiasi forma di pausa o benefici di qualsiasi natura di essa
sostitutivi. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in
più sedi il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si
computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste
dalla legge.
Articolo 6 Turni di servizio ed
organizzazione del lavoro. Allo scopo di accrescere la qualità e la
produttività dei servizi, l'organizzazione del lavoro può essere basata su
più turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture
nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze
di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante
opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in
materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi
dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 tenendo
conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del
personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri
generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il
personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del
complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel
rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo
professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire
la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne,
valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei
coadiutori. Per il personale medico pertanto -- nei servizi ove ciò è
richiesto -- la distribuzione degli operatori deve essere operata su due
turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia
medica e della pronta disponibilità. Il lavoro deve essere organizzato
in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipes e la
responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di
gestione, gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio
di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio
multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali
interessate.
Articolo 7 Lavoro
straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono
essere preventivamente autorizzate. Dette prestazioni non possono
superare il limite massimo individuale di 100 ore annue. Le unità
sanitarie locali, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio
e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare
prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni,
posizione di lavoro o settori di attività (guardia ecc.) in deroga al
limite massimo di cui al precedente comma. Il lavoro straordinario può,
a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio,
essere compensato con riposi sostitutivi. Non sono compresi nel tetto
di cui al secondo comma le ore di straordinario prestate nei seguenti
casi: richiamo in servizio per pronte disponibilità, comando per esigenze
di servizio, partecipazione a riunioni di organi collegiali,
partecipazione ad attività concorsuali ove non siano luogo ad altre forme
di compenso. In attesa della definizione intercompartimentale della
disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire
entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del
pubblico impiego e comunque e non oltre 6 mesi dalla data dell'entrata in
vigore del presente accordo, al fine del superamento della situazione
disomogenea dei settori di provenienza del personale del Servizio
sanitario nazionale, viene adottata per tutto il personale di cui sopra la
normativa concernente i limiti massimi consentiti prevista dall'art. 11
dell'accordo nazionale unico di lavoro del settore ospedaliero del 17
febbraio 1979. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica che approva il presente accordo nazionale di
lavoro, la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario è
determinata dalla seguente formula: stipendio tabellare iniziale
mensile + I.I.S. mensile ((al 1° gennaio 1983) + rateo 13ª)/175 Per
il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni
considerati festivi per legge la misura oraria così determinata è
maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario
notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del
50%. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso
oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai corrispondenti
medici a tempo pieno.
Articolo 8 Assenze per
malattia. Il dipendente che per malattia non sia in condizioni di
prestare servizio deve darne comunicazione tempestiva all'amministrazione
e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di
assenza. Per quanto concerne le modalità della richiesta degli
accertamenti, della concessione dell'aspettativa o del congedo
straordinario, nonchè le visite di controllo, si applica la normativa
vigente in materia per i dipendenti civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3
maggio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il
personale iscritto all'I.N.A.I.L. o ad altre forme di assicurazione il cui
contributo o premio sia a totale carico dell'amministrazione, quest'ultima
ha diritto di rivalsa sulle somme percepite dal dipendente dagli istituti
assicurativi a titolo di indennità temporanea per i periodi di
assenza. Nel caso che l'assenza per malattia sia dovuta ad infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, riconosciuto secondo le norme di legge,
il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario.
Articolo 9 Congedo ordinario. Il dipendente ha diritto, per
ogni anno solare, ad un congedo ordinario di 30 giorni lavorativi; per il
personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti il suddetto
congedo è aumentato di 15 giorni. Il dipendente ha anche diritto per
ciascun anno, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937, a due
giornate da aggiungersi al congedo ordinario nonchè a quattro giornate di
permesso retribuito, da fruirsi entro l'anno solare; qualora le quattro
giornate di permesso di cui sopra non possano essere fruite per esigenze
di servizio nell'arco dell'anno solare cui si riferiscono, sono
forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere
lorde. Il godimento del congedo ordinario avverrà in modo programmato
nelle forme che saranno definite dall'amministrazione tenuto conto delle
necessità di garantire, comunque, a tutti i dipendenti un periodo di 15
giorni nel periodo estivo. Per i casi nei quali l'orario di servizio
non sia distribuito su 6 giorni settimanali, il computo dei giorni di
ferie deve sempre essere fatto con riferimento a giornate lavorative di 6
ore e 20 minuti per i dipendenti con orario settimanale di 38 ore e di
4,45 ore rispettivamente per i medici a tempo definito con orario di 28,30
ore e di ore 3,10 per i dipendenti ad orario di 19 ore. Il dipendente
assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire
di un numero di giornate proporzionale al periodo di servizio che presterà
nell'anno. Il congedo ordinario è irrinunciabile e non è
monetizzabile. Il godimento del periodo entro l'anno può essere
rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il
dipendente ha diritto alla fruizione dei congedi non goduti entro il primo
semestre dell'anno successivo. La fruizione del congedo ordinario è
interrotta in caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni
gravi adeguatamente documentati e comunque comportanti attestata
incapacità lavorativa. Ai fini del computo delle ferie la settimana va
considerata comunque su 6 giornate lavorative.
Articolo 10 Congedo straordinario. Al personale spettano di
diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi: per richiamo
alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessità di carattere
temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi, superato il
quale il dipendente è posto in aspettativa; per matrimonio,
limitatamente a giorni 15; per gravidanza e puerperio, si applicano le
norme sulla tutela delle lavoratrici madri; per esami attinenti alla
carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale,
limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse ivi
compreso il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e
dalla sede di esame; qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra
o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di
invalidità, limitatamente ad un periodo di 30 giorni. Per le cure termali
resta ferma la disciplina di cui all'art. 9 del decreto-legge 11 maggio
1983, n. 176; per i periodi contumaciali previsti per le malattie
infettive; per infermità temporaneamente invalidante; per
partecipazione a congressi; per corsi di aggiornamento e di
specializzazione; per lutti o altri gravi motivi. L'amministrazione,
comunque, oltre i casi previsti da particolari disposizioni di legge,
previo accertamento della fondatezza della richiesta, può autorizzare
congedi straordinari non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la
durata massima di 2 mesi. Il personale, che, a qualunque titolo, ha
fruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo
ordinario. Il congedo straordinario è considerato utile come periodo di
servizio a tutti gli effetti. Il trattamento economico spettante al
dipendente nei periodi di congedo straordinario è quello previsto per i
dipendenti civili dello Stato.
Articolo
11 Recupero di giornate per attività lavorative prestate in giornate
festive. Il riposo settimanale coincide, di regola, con la giornata
domenicale. A tal fine il numero dei riposi settimanali spettanti a
ciascun dipendente, indipendentemente dalla forma di articolazione
dell'orario di lavoro, è fissato in numero di 52 all'anno, meno le
domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dal
congedo ordinario. Ove non possa essere fruito nella relativa giornata
domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di regola entro la
settimana successiva, in giorno concordato fra l'interessato e il
responsabile del servizio, avuto riguardo alle esigenze del
servizio. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere
monetizzato.
Articolo 12 Equo
indennizzo. Nei confronti del personale dipendente dal Servizio
sanitario nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le
disposizioni stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive integrazioni e modificazioni. Le misure dell'equo indennizzo
sono stabilite secondo le seguenti modalità: a) per la determinazione
dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio del
livello di appartenenza maggiorata dell'80%; b) la misura dell'equo
indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica iscritte alla prima
categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello
stipendio determinato a norma del precedente punto a); c) per la
liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al
trattamento economico corrispondente al livello retributivo di
appartenenza del dipendente al momento della presentazione della
domanda; d) per le domande presentate anteriormente alla data di
inquadramento dei nuovi livelli retributivi, la liquidazione dell'equo
indennizzo viene effettuata con riferimento al trattamento economico
attribuito in sede di inquadramento; e) restano ferme le percentuali di
riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità
fisica inferiori a quelle di prima categoria. L'amministrazione ha
diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo, e fino a concorrenza
del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente
per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o
premi siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa. Nel caso che
per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al
dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero
avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età
dell'interessato.
Articolo 13 Passaggio ad
altra funzione per inidoneità fisica. Nei confronti del dipendente
riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle
mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla
dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni
utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari
settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle
proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello
funzionale retributivo. A tali fini il dipendente può essere applicato
alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale
congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del
posto sopranumerario.
Articolo
14 Mobilità. L'istituto della mobilità è da intendere come
utilizzazione temporanea o definitiva del personale in presidio o servizio
ubicato in località diversa da quella di provenienza, nel rispetto delle
attribuzioni spettanti alle singole posizioni funzionali. Di conseguenza,
non rientra nella disciplina della mobilità l'utilizzazione del personale
nell'ambito dello stesso servizio o presidio o stabilimento, per la quale
fattispecie vige il normale potere di organizzazione
dell'amministrazione.
Articolo 15 Mobilità
d'urgenza. Nei casi in cui, nell'ambito dell'unità sanitaria locale,
sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di
eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione temporanea e
provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da
quello di assegnazione è disposta limitatamente al perdurare delle
situazioni predette. L'utilizzazione comporta, di regola, un impegno
individuale mensile non superiore al 20% del normale orario di lavoro e,
comunque, per un massimo 120 ore nell'anno solare. Tale utilizzazione è
disposta dai responsabili dei servizi o presidi o uffici. La mobilità
presuppone l'utilizzo del personale di uguale ruolo, profilo professionale
e posizione funzionale; la mobilità del personale medico è assicurata
dall'èquipe, nell'ambito della stessa disciplina, ferma restando la
necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità dell'unità
operativa di provenienza. Al personale interessato spetta l'indennità
di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto
dovuta.
Articolo 16 Mobilità ordinaria
nell'ambito dell'unità sanitaria locale. Per motivate esigenze di
servizio o a domanda l'amministrazione, prima di procedere all'attivazione
delle relative procedure concorsuali, può disporre misure di mobilità
ordinaria, da adottare mediante provvedimenti formali di trasferimento ai
sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, nel rispetto dei seguenti criteri e salvo quanto previsto
dall'ultimo comma del predetto articolo: adeguata e tempestiva
informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità
del personale; compilazione di graduatorie separate per le richieste di
trasferimento a domanda e per i trasferimenti necessitati sulla base dei
titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della situazione familiare e
della residenza anagrafica. Le graduatorie sono formate da apposite
commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione, previa intesa a
livello regionale o locale. I titoli posseduti sono valutati in conformità
dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. La
determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va
effettuata tenendo presente che si possono attribuire: per l'anzianità
di servizio .................. massimo punti 15 per la situazione
familiare .................. >> >> 15 per la residenza
anagrafica .................. >> >> 15 per i titoli
posseduti .................. >> >> 5 per un totale
complessivo di massimo 50 punti; utilizzo delle graduatorie dei
trasferimenti necessitati a partire dall'ultimo classificato, ove non sia
possibile utilizzare la graduatoria dei trasferimenti a domanda. Ai
fini dei provvedimenti di trasferimento, sino alla costituzione della
commissione di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, dovrà essere sentita una commissione paritetica
composta da rappresentanti dell'amministrazione, tra i quali viene
nominato il presidente, e da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali.
Articolo 17 Trasferimenti
interregionali. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e ad
integrazione dello stesso, si stabilisce quanto segue: a) qualora,
esperiti i trasferimenti, i comandi, i concorsi, non risultino assegnati
tutti i posti messi a concorso, le regioni pubblicizzano, tramite
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
ufficiale della regione, i posti disponibili e le rispettive sedi per i
trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli
interessati possono presentare domanda inviandone copia, per conoscenza,
alla unità sanitaria locale di appartenenza; b) il trasferimento è
disposto a favore: di coloro che risultino in possesso dei maggiori
titoli da valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi
concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai
profili professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea; di
coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di servizio
nella posizione funzionale di appartenenza, per il restante personale. Nel
caso di pari anzianità vengono valutati nell'ordine: la ricongiunzione
al nucleo familiare; il numero dei familiari che compongono il numero
stesso; la maggior distanza tra la sede di appartenenza e quella per
cui si richiede il trasferimento; l'anzianità complessiva di
servizio; c) per gli istanti che risultino utilmente collocati nella
graduatoria di cui alla lettera b) la regione di destinazione richiede a
quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la
conseguente cancellazione dai ruoli di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo
contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione
degli interessati alle unità sanitarie locali presso cui sono disponibili
i posti. Allo scopo di favorire la mobilità di cui trattasi, al
personale trasferito compete, in aggiunta al trattamento di trasferimento,
l'indennità di missione per 120 giorni dall'inizio del servizio presso la
nuova sede.
Articolo 18 Rapporto a metà
tempo. Le unità sanitarie locali possono istituire, in via
sperimentale, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a
particolari esigenze di servizio nell'interesse dell'utenza, e previa
consultazione con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 47 della
legge n. 833/78, posti di ruolo con rapporto a metà tempo nel limite
massimo del 5% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna
posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia
richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di
coordinamento e/o di responsabilità operative dove l'orario di servizio è
articolato su 24 ore. L'istituzione di posti con rapporto a metà tempo
non può comportare modifiche quantitative delle piante organiche,
considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a orario
pieno e viceversa. L'assunzione in un posto con rapporto a metà tempo
comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario è
comunque articolato su 5 giorni settimanali. Salvo quanto previsto al
comma successivo, al rapporto di lavoro a metà tempo si applicano tutte le
disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilità, previste per
il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilità assoluta con
ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attività
libero professionale. Il trattamento economico per il rapporto di
lavoro a metà tempo è pari al 50% di tutte le competenze fisse e
periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale. La progressione economica sullo
stipendio è quella prevista per il restante personale calcolata sul 50%
dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale a
orario intero. Il personale con rapporto a metà tempo non può eseguire
prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, nè può fruire di
benefici che comportino riduzioni di lavoro (esempio: diritto allo
studio). La copertura dei posti con rapporto a metà tempo avviene nel
rispetto delle normative concorsuali previste dalla normativa
vigente. In ogni caso, prima dell'attivazione delle suddette procedure,
l'unità sanitaria locale deve consentire al proprio personale di ruolo già
in servizio la possibilità di optare per i posti con rapporto a metà
tempo. In caso di opzioni superiori ai posti disponibili, per
l'assegnazione si applicano i criteri di cui all'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/79. Analoghe procedure si applicano
nel caso di richieste per il passaggio a posti a orario pieno. Le
richieste di passaggio a rapporto a metà tempo o viceversa sono possibili
dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o
dall'assunzione. Il dipendente con rapporto di lavoro a metà tempo ha
diritto a 26 giornate di congedo ordinario in quanto il suo orario di
lavoro settimanale è articolato su 5 giornate lavorative. La parte
pubblica si impegna ad attivare con la massima urgenza le iniziative
necessarie per regolare, con apposita legge, gli aspetti previdenziali e
di quiescenza dell'istituto di cui trattasi nonchè del rapporto a tempo
parziale degli ex medici condotti.
Articolo
19 Aggiornamento professionale e partecipazione alla
didattica. L'aggiornamento professionale, il cui finanziamento è
determinato dal Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a
destinazioni vincolate, comprende: a) la partecipazione obbligatoria a
corsi di aggiornamento organizzati dal S.S.N.; b) la frequenza
obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni
consimili, da chiunque organizzati, ricompresi nei programmi
regionali; c) i comandi speciali per le finalità e con le modalità di
cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79,
ultimo comma; d) l'uso di testi, riviste tecniche e altro materiale
bibliografico messo a disposizione dal S.S.N.; e) l'uso di tecnologie
audiovisive ed informatiche; f) iniziative facoltative, selezionate
dagli interessati, anche in ambito extra-regionale. Le quote di F.S.N.
vincolate all'attività in questione sono ripartite, in linea di principio,
nel quadro della programmazione degli interventi in materia a livello
regionale e di U.S.L. secondo le articolazioni sopra specificate, nel modo
seguente: a) e b) .................................. 50% c)
....................................... 10% d) ed e)
................................. 8% f)
....................................... 32% I programmi regionali e di
singola U.S.L. sono determinati con la partecipazione delle OO.SS. e delle
organizzazioni sindacali mediche firmatarie del presente accordo. A
tali fini, in sede regionale e presso ogni singola U.S.L. verranno
istituite apposite commissioni paritetiche per il personale medico e non
medico composta da membri nominati rispettivamente dalla giunta regionale
e dal comitato di gestione e da membri designati dalle organizzazioni
sindacali interessate, tenendo debito conto delle particolari
problematiche dell'aggiornamento del personale medico. Nei programmi
stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento
professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro,
le tecniche di programmazione e l'economia sanitaria del personale, sia
amministrativo che sanitario, nelle linee di indirizzo del piano sanitario
nazionale. Per l'aggiornamento facoltativo, il concorso del Servizio
sanitario nazionale è strettamente subordinato ad effettive e documentate
iniziative connesse con l'attività di servizio e non può mai assumere la
forma di indennità o di assegno di studio. Sulle domande complessive di
aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto
da membri designati dalle amministrazioni, scelti fra il personale
dipendente, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali
interessate. Il comitato di gestione di norma approva le decisioni del
comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una
opportuna motivazione. La partecipazione all'attività didattica si
realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di
specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la
disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai sensi dell'art.
39 della legge n. 833/78; b) preparazione degli assistenti in
formazione; c) aggiornamento professionale obbligatorio dei medici
organizzato dal Servizio sanitario nazionale; d) formazione in base,
aggiornamento professionale e riqualificazione del personale non
medico. Le attività sub b), c) e d) sono riservate in linea di
principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale
integrazione di docenti esterni. Nella selezione del personale da
ammettere alla didattica deve essere privilegiata la capacità precipua a
parità di qualifica; il rapporto di lavoro a tempo pieno costituisce
titolo di priorità. L'attività didattica, se svolta fuori orario di
servizio, è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L.
20.000 lorde comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e
della correzione degli elaborati. Se l'attività in questione è svolta
durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra è ridotto del 50% a
compensazione dell'impegno per la preparazione delle lezioni a correzione
degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di
servizio.
Articolo 20 Principio della
omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni. Sarà
provveduto con apposito disegno di legge, nell'arco di vigenza del
presente accordo, a disciplinare il regime delle incompatibilità al fine
di raggiungere l'obiettivo della omogeneizzazione del settore sanitario
complessivo e ad adottare gli opportuni provvedimenti rivolti a garantire
la unicità della delegazione di parte pubblica e l'allineamento delle
cadenze temporali per l'accordo e le convenzioni. Nel quadro della
contestualità e contemporaneità fra accordo unico nazionale ex art. 47
della legge n. 833/78 e convenzioni ex art. 48 della stessa legge, si
riconosce che il principio della omogeneizzazione fra i due istituti
costituisce il punto obbligatorio di riferimento per il confronto fra
parte pubblica e parti sociali.
Articolo
21 Questioni peculiari di interesse medico. Si riconosce che nella
materia contrattuale del comparto della sanità esistono questioni
peculiari di esclusivo o prevalente interesse del personale medico, quali
il tempo pieno ed il tempo definito, l'emergenza medica (guardia e pronta
disponibilità), la libera professione, l'attività ambulatoriale
specialistica, l'aggiornamento professionale specifico per il medico, le
indennità mediche. La definizione degli istituti di cui sopra in sede
di confronto avviene con le rappresentanze sindacali mediche nazionali
firmatarie del presente accordo. Le predette questioni che si
configurano in singoli istituti o in aspetti particolari di essi, ai vari
livelli di negoziato previsto dalla normativa generale, saranno oggetto di
momenti di trattazione specifica da ricondurre successivamente nell'ambito
della trattativa generale, quale specificità nella unicità
contrattuale.
Articolo 22 Caratteristiche del
rapporto di lavoro del medico. Il rapporto di lavoro del medico può
essere ai sensi degli articoli 47 della legge n. 833/78 e 35 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/79 a "tempo pieno" o a "tempo
definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti
ordinari di lavoro. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito
spetta l'indennità integrativa speciale in misura intera, con il
conseguente divieto di percepirla nelle altre attività compatibili e con
l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate. I medici
hanno: l'obbligo di prestare 38 ore settimanali se a "tempo pieno" e
28,30 ore settimanali se a "tempo definito"; l'obbligo di prestare
l'attività per i servizi istituzionali e sociali demandati alla U.S.L.
dalla legge n. 833/78 nonchè attività consultive richieste
dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di servizio,
senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove
competa. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro
ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc. Tale riserva di ore
non rientra nei normali turni di assistenza; non può mai essere oggetto di
separata e aggiuntiva retribuzione per l'eventuale impiego in attività
ordinarie; va utilizzata di norma con scadenza settimanale ma può anche
essere cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione d'anno o
per particolari necessità di servizio. In ogni caso va resa compatibile
con le esigenze funzionali della struttura. I medici a tempo definito
hanno il diritto-dovere di partecipare alle stesse attività nell'ambito
del normale orario di servizio, ma senza riserve di ore. Nel pieno
rispetto di quanto previsto per il medico dal presente accordo e di quanto
stabilito dalle legge vigenti, i medici a "tempo definito" hanno facoltà
di svolgere l'attività professionale non rientrante nel rapporto di
lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge,
con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale,
oppure incompatibile con gli orari di servizio. In ogni caso tali
attività non debbono configurare un distinto rapporto di
impiego.
Articolo 23 Assistente in
formazione. L'assistente in formazione deve prestare servizio per un
tempo corrispondente a quello del medico a tempo pieno ed allo stesso sono
riconosciute le indennità previste per i medici a tempo
pieno. Nell'attesa che venga definito con apposito provvedimento il
relativo profilo professionale, l'assistente in formazione non può essere
adibito singolarmente alle attività di guardia medica e di ambulatorio
specialistico, in quanto tali attività comportano esclusiva responsabilità
diretta e autonomia decisionale. L'assistente in formazione non può
altresì accedere, durante il periodo della formazione, alle convenzioni di
cui all'art. 48 della legge n. 833/78. Al termine del triennio di
formazione, l'assistente deve espressamente pronunciarsi per il tempo
pieno o il tempo definito, fatte salve le determinazioni regionali in
materia.
Articolo 24 Servizio medico di
emergenza. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi,
commisurata alle effettive esigenze di servizio, deve essere assicurata
nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una
opportuna programmazione dei servizi e una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di lavoro. Tale presenza medica è
destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e ad esigenze di
emergenza. Negli orari in cui non si svolge ordinaria attività di
servizio le esigenze di emergenza interne sono soddisfatte: dal
dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito, eventualmente
integrato, ove necessario, da altri servizi di guardia o di pronta
disponibilità; nei casi in cui il dipartimento di emergenza non sia
stato ancora istituito, da un servizio di guardia attiva organizzato
nell'ambito di una razionale articolazione degli orari di servizio e
realizzato su base dipartimentale e interdivisionale, nonchè, ove
necessario, da servizi di pronta disponibilità; è prevista l'assegnazione
di idoneo locale per il personale medico in servizio notturno di
guardia; mediante servizi di pronta disponibilità, integrativa di
servizio medico di guardia attiva o sostitutiva di detto servizio, in
attesa del superamento dell'istituto della pronta disponibilità stessa con
le rideterminazioni degli organici in un rinnovato quadro socio-economico
del Paese.
Articolo 25 Servizio di pronta
disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato
dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso
di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata,
secondo intese da definirsi in sede locale. Sono tenuti al servizio di
pronta disponibilità, ove richiesto da inderogabili necessità, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i
dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie competenze. Il servizio
di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della
stessa disciplina o di discipline che abbiano una corrispondenza sotto il
profilo della competenza diagnostico-terapeutica. Nel caso in cui la
pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo
compensativo. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato
ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una
indennità in misura indifferenziata ed indivisibile di L. 24.000 per ogni
12 ore quale compenso forfettario per turno di pronta disponibilità sia
sostitutiva che, per quanto riguarda i medici, integrativa, salvo
comprovate esigenze di servizio da concordare con le organizzazioni
sindacali. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le
giornate festive. In caso di chiamata l'attività prestata viene
computata come lavoro straordinario o compensata con recupero
orario. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente,
medico e non medico, più di 10 pronte disponibilità nel mese. Per
quanto concerne il personale medico, il servizio di pronta disponibilità
integrativo dei servizi di guardia è, di norma, di competenza del primario
o aiuto capo-sezione o servizio autonomo, degli aiuti e degli assistenti
con almeno 5 anni di anzianità, nonchè, solo per particolari necessità,
degli altri assistenti. Per il personale medico il servizio di pronta
disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno
individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione
dei primari e degli aiuti capi sezione o servizio autonomo.
Articolo 26 Libera professione. Sarà provveduto con atto di
indirizzo e coordinamento alla concreta attuazione dei principi contenuti
negli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.
761/79 in materia di esercizio della libera professione da parte dei
medici a tempo pieno e dei veterinari, all'uopo utilizzando i contributi
emersi in sede istruttoria del presente accordo, e ad attivare i necessari
flussi informativi di controllo per rendere possibili tempestivi
interventi in caso di omissioni o di errate applicazioni dei principi
stessi. Sino all'emanazione del provvedimento di cui al comma
precedente, le attività libero-professionali prestate nell'ambito delle
strutture sanitarie pubbliche e svolte nei confronti di pazienti paganti
in proprio, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, restano
disciplinate dalle relative norme contenute nell'accordo unico per il
personale ospedaliero del 17 febbraio 1979, salvo quanto previsto dal
successivo art. 67. Le suddette attività, da svolgere rispettivamente
fuori dall'orario di servizio o in plus-orario, non concorrono al
raggiungimento del tetto retributivo. Il diritto all'attività
libero-professionale nelle strutture non in grado di assicurare
l'esercizio viene comunque garantito prioritariamente con appositi
provvedimenti di riorganizzazione dei servizi da parte di ciascuna U.S.L.
e, dove manchino le adeguate condizioni, attraverso apposite convenzioni
da stipulare ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/79.
Articolo 27 Prestazioni
di consulenza e consulti. A) In altri servizi sanitari pubblici della
stessa U.S.L. Le attività di consulenza nella U.S.L. di appartenenza
costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da
prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale
stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto
normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro
straordinario. Il personale interessato, nell'ambito dei limiti e
modalità del presente accordo, può essere ammesso, presso le strutture cui
presta attività di consulenza, alla partecipazione agli istituti della
incentivazione della produttività. B) In altri servizi sanitari
pubblici di altra U.S.L. L'attività di consulenza prestata in strutture
e servizi di altra U.S.L. è consentita in un quadro normativo, definito
con apposita convenzione fra le UU.SS.LL. interessate, che
disciplini: i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei
tempi di raggiungimento delle sedi di servizio; le modalità di
compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo fuori dal normale
orario di lavoro; i limiti orari minimali e massimali per l'attività di
consulenza, nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello
regionale, sentite le OO.SS. firmatarie rappresentative delle categorie
interessate. Nella definizione dei compensi si dovrà comunque tener
conto dei compensi per l'attività specialistica prestata in regime di
convenzione. Il compenso deve affluire all'amministrazione di
appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente
diritto quale prestatore della consulenza. C) Consulenze a istituzioni
pubbliche non sanitarie e a privati. L'attività di consulenza prestata
a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati è consentita,
quando non sia in contrasto con le finalità ed i compiti del S.S.N., per
il personale interessato, in un quadro normativo, definito con apposita
convenzione tra dette istituzioni o privati e l'U.S.L. da cui dipende il
personale, che disciplini: i limiti di orario dell'impegno; l'entità
del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al personale,
ove l'attività sia svolta fuori del normale orario di
lavoro; motivazioni e fini della consulenza onde anche consentire
valutazioni di merito sulla natura della stessa e circa la compatibilità
della suddetta con i compiti del S.S.N. e con le norme che disciplinano lo
stato giuridico del personale dipendente. Il relativo compenso dovrà
comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad
attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro 15 giorni
dall'introito. D) Consulti. Rientrano nell'attività
libero-professionale anche i consulti resi dai medici dei servizi di
diagnosi e cura con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori delle
strutture sanitarie pubbliche, purchè richiesti dai privati tramite
l'amministrazione di appartenenza e da questa autorizzati. In
situazioni di urgenza il sanitario a "tempo pieno" potrà accedere
direttamente alla richiesta di consulto, preavvisandone il responsabile
del servizio e richiedendo poi sollecitamente l'autorizzazione, in via di
ratifica, dell'amministrazione. In ogni caso l'onorario del consulto
dovrà affluire all'amministrazione di appartenenza, che -- se il consulto
è stato effettuato fuori dell'orario di lavoro -- provvederà ad
attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato. Le attività di cui al
presente articolo non concorrono alla formazione dei tetti retributivi ed
orari.
Articolo 28 Ex medici condotti ed
assimilati. In sede di primo inquadramento il personale sanitario
medico non proveniente dagli ex enti ospedalieri è ammesso, a richiesta
degli interessati da esercitarsi entro i 60 giorni successivi alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della
Repubblica che approva il presente accordo, a rapporto di lavoro a tempo
pieno o a tempo definito. Per il personale sanitario ammesso a rapporto
di lavoro a tempo definito valgono le compatibilità di cui alle
convenzioni nazionali. Al personale sanitario medico in servizio di
ruolo alla data dell'entrata in vigore del presente accordo e non di ruolo
alla data del 1° gennaio 1982, in posizione di ex medico condotto, è
consentito l'accesso al servizio di dipendenza per un numero non inferiore
a 10 ore settimanali. Le regioni determineranno le fasce orarie sulla base
di oggettivi carichi di lavoro. Ai fini del calcolo delle scelte per il
rapporto di lavoro ad orario ridotto si utilizza il rapporto
1800:40. Al suddetto personale che non ha operato l'opzione al tempo
pieno o al tempo definito è consentito l'accesso a regime di convenzione
di medicina generica o pediatrica come sotto specificato. Il
trattamento tabellare delle ore espletate a titolo di dipendenza sarà
rapportato sulla quota parte del medico a tempo definito, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale. Per i medici ex condotti ammessi al
rapporto di lavoro a orario ridotto, trova attivazione la tabella
esemplificativa di scaglionamento dei rientri che segue: Part-time 20
ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica: 1°
gennaio 1984 1° luglio 1984 1° gennaio 1985 ---------- ---------
---------- 1500 1200 900 Part-time 10 ore settimanali: massimali di
scelta di medicina generica: 1° gennaio 1984 1° luglio 1984 1°
gennaio 1985 ---------- --------- ---------- 1650 1500 1350 La
normativa che concerne la partecipazione dei medici condotti alla
convenzione di medicina generica si intende estesa ai medici territoriali
già iscritti negli elenchi di medicina generica ai quali era stata estesa,
in via analogica, la normativa degli ex medici condotti. Entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica che approva il presente accordo, le regioni, previo confronto
con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, procederanno alla
definizione delle fasce orarie di lavoro per il personale. La normativa
di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 31 maggio
1985. Almeno un mesi prima di tale data le parti si incontreranno per
verificare la situazione alla luce anche delle strutture sanitarie
attivate nel territorio. I trattamenti economici derivanti dalla
normativa di cui sopra sono ritenuti tali da non superare nell'insieme, se
considerati al netto delle spese di conduzione delle quote capitarie, i
proventi spettanti al medico a tempo pieno. La normativa economica di
cui al presente accordo trova attivazione, nei riguardi del personale
medico titolare di rapporti convenzionali, dalla data di effettiva
decorrenza del nuovo orario di lavoro come sopra determinato. Nelle
more resta in vigore l'orario di lavoro e il trattamento economico di cui
agli ordinamenti degli enti di provenienza.
Articolo 29 Tutela della salute e igiene negli ambienti di
lavoro. Per quanto concerne la normativa sulla tutela della salute e
l'igiene negli ambienti di lavoro si fa riferimento, per quanto
compatibile con la nuova organizzazione delle unità sanitarie locali, al
disposto di cui ai primi sette commi del punto 3.7 dell'ANUL per il
personale ospedaliero del 24 giugno 1980.
Articolo
30 Indumenti di lavoro. Al personale cui durante il servizio è fatto
obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature
appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli
indumenti stessi a cura e spese dell'amministrazione. Ai dipendenti
addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli
indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto
delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.
Articolo 31 Mensa. Hanno diritto alla mensa tutti i
dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro. Il pasto va
consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque
monetizzabile. Il dipendente è tenuto a pagare almeno un terzo del
costo effettivo del pasto completo. Per la concreta attuazione del
presente articolo si fa riferimento alla normativa di cui al successivo
art. 32 concernente le attività sociali, culturali e
ricreative.
Articolo 32 Attività sociali,
culturali, ricreative. Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali, promosse nelle unità sanitarie locali, sono gestite da
organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art.
11 dello statuto dei lavoratori. Per l'attuazione della suddetta
attività, ogni anno le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni
sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in
sede regionale.
Articolo 33 Diritto
all'informazione. a) Informazione per la programmazione. Viene
riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo
il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che le
parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del
settore sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi. b)
Informazione per la contrattazione. Per un sempre più responsabile e
qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si
impegnano alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano
l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli
accordi di lavoro. c) Sedi di informazione e di intervento. In una
visione socio-sanitaria le tre primarie sedi di acquisizione del diritto
informativo e di intervento per il sindacato sono quelle governativa,
regionale e della unità sanitaria locale. d) Nel rispetto delle
competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni
contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei
servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli
ordini del giorno delle sedute degli organi delle unità sanitarie locali
nonchè una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti
che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il
funzionamento dei servizi, nonchè i programmi, i bilanci e gli
investimenti.
Articolo 34 Diritti
sindacali. In attesa della definizione intercompartimentale della
disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi
dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico
impiego, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali
retribuite. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
l'organo abilitato ad autorizzare le aspettative di cui sopra è l'ANCI
nazionale.
Articolo 35 Assemblea del
personale. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto
di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o in
altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue
non trasferibili nè convertibili. Per le ore di partecipazione alle
assemblee di cui sopra verrà corrisposta la normale retribuzione. La
convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle
rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso
scritto di almeno 24 ore. Le modalità necessarie per assicurare durante
lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali
sono stabilite, d'inteso con le organizzazioni sindacali firmatarie,
dall'amministrazione.
Articolo 36 Norma per i
dipendenti della unità sanitaria locale del comune di Campione
d'Italia. Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti
del Servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della
unità sanitaria locale di Campione d'Italia. In particolare, per quanto
concerne il trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti di detta
unità sanitaria locale, il Ministero della sanità, d'intesa con il
Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI,
emanerà apposite norme in considerazione della particolare situazione
geografica del comune stesso ove la valuta corrente è il franco
svizzero.
Parte seconda Trattamento
economico. Articolo 37 Livelli retributivi. Il trattamento
economico tabellare lordo spettante al personale delle unità sanitarie
locali, escluso il personale medico, è determinato come
segue: Anno ---- Livello 1, par. 100 -- Personale addetto alle
pulizie L. 3.300.000 Livello 2, par. 109 -- Commessi, agenti tecnici
...... >> 3.600.000 Livello 3, par. 115 -- Ausiliari
socio-sanitari specializzati .........................................
>> 3.800.000 Livello 4, par. 133 -- Operatori professionali 2ª
ca- tegoria, operatori tecnici, coadiutori amministrativi >>
4.400.000 Livello 5, par. 166 -- Operatori professionali 1ª
ca- tegoria, collaboratori, assistenti tecnici,
assistenti amministrativi ........................................
>> 5.500.000 Livello 6, par. 173 -- Operatori professionali 1ª
ca- tegoria, coordinatori, assistenti sociali collaboratori >>
5.700.000 Livello 7, par. 194 -- Operatori professionali
diri- genti, assistenti religiosi, assistenti sociali
coordi- natori, collaboratori amministrativi ..................
>> 6.400.000 Livello 8, par. 233 -- Veterinari in formazione,
colla- boratori coordinatori amministrativi .................. >>
7.700.000 Livello 9, par. 262 -- Farmacista, veterinario, bio- logo,
chimico, fisico, psicologo, analista statistico, sociologo
collaboratori; procuratore legale, architetto, geologo, ingegnere, vice
direttore amministrativo ..... >> 8.640.000 Livello 10, par. 339
-- Farmacista, veterinario, bio- logo, chimico, fisico, psicologo,
analista, statistico, sociologo coadiutori; direttore amministrativo,
av- vocato ................................................ >>
11.200.000 Livello 11, par. 424 -- Farmacista, veterinario,
bio- logo, chimico, fisico, psicologo, analista,
statistico, sociologo dirigenti; avvocato, ingegnere,
architetto, geologo coordinatori; direttore amministrativo
capo servizio .............................................. >>
14.000.000
Articolo 38 Progressione
economica. La progressione economica di ciascun livello retributivo si
sviluppa in 8 classi biennali del 6% costante calcolato sul valore
iniziale e in successivi scatti biennali del 2,50% computati sul valore
dell'ottava classe.
Articolo 39 Indennità di
assistenza e farmaco-vigilanza. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9,
10 e 11 viene corrisposta la indennità di assistenza e farmaco-vigilanza
nelle seguenti misure fisse annue lorde e
costanti: Anno ---- livello 9
....................................... L. 4.000.000 livello 10
...................................... >> 5.000.000 livello 11
...................................... >> 6.000.000 Tali
indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora
percepite a qualsiasi titolo.
Articolo
40 Indennità di zooiatria, zooprofilassi e igiene alimentare. Ai
veterinari inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta la
indennità di zooiatria, zooprofilassi ed igiene alimentare nelle seguenti
misure fisse annue lorde e costanti: livello 9
.................................... L. 4.000.000 livello 10
................................... >> 5.000.000 livello 11
................................... >> 6.000.000 Tali indennità
assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a
qualsiasi titolo. A partire dal 1° giugno 1985 agli stessi saranno
corrisposte, in analoga misura, le indennità spettanti ai
medici.
Articolo 41 Indennità di direzione per
direttori amministrativi. Ai vice direttori amministrativi, direttori
amministrativi e direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta
la indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e
costanti: livello 9 -- vice direttore amministrativo ............ L.
2.000.000 livello 10 -- direttore amministrativo ................
>> 3.000.000 livello 11 -- direttore amministrativo capo servizio
.. >> 4.000.000 Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte
le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
Articolo 42 Indennità di aggiornamento professionale. Al
personale inquadrato nei livelli 9, 10 e 11 dei ruoli sanitario,
professionale e tecnico, con esclusione dei medici, dei veterinari e dei
farmacisti, compete una indennità di aggiornamento professionale nelle
seguenti misure fisse annue lorde e costanti: Anno --- livello 9
........................................ L. 1.000.000 livello 10
....................................... >> 2.000.000 livello 11
....................................... >> 3.000.000 Tali
indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora
percepite a qualsiasi titolo.
Articolo
43 Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79. Al personale
facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta
una indennità di lire 4.000.000 in misura fissa e costante annua
lorda. Per i medici non è cumulabile con l'indennità primariale
differenziata.
Articolo 44 Indennità di
coordinamento. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 spetta
una indennità differenziata fissa annua lorda e costante di: a) L.
2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000 abitanti; b) L.
3.600.000 per unità sanitaria locale superiore ai 150.000 abitanti, ovvero
con presenza di una struttura ospedaliera generale ex
regionale.
Articolo 45 Indennità di incremento,
utilizzazione strutture ed impianti. Agli operatori di tutti i ruoli
inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente o su due turni
giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per
almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due
turni in corsia o struttura protetta anche territoriale o servizi
diagnostici compete una indennità mensile lorda di L. 20.000. Agli
operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente
in turni 3 x 8 anche nei servizi diagnostici ovvero in reparti di terapia
intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda di L.
25.000. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello
operanti normalmente in turni 3 x 8 in reparti di terapia intensiva o sale
operatorie compete una indennità mensile lorda di L. 30.000; tale
indennità compete anche all'operatore professionale dirigente. Al
restante personale compreso fra il 1° e l'8° livello, che non rientri
nella fattispecie suindicata, sarà corrisposto, per l'intera vigenza
dell'accordo, un premio annuo di avvio riforma sanitaria nella misura
fissa di L. 180.000 annue lorde. Le indennità di cui al presente
articolo non sono fra loro cumulabili.
Articolo
46 Articolo 46. Personale medico. VALORI ANNUI
LORDI ==============+==========+=========+=========+============+========== |
| | | |Maggiora- | |Indennità| | Indennità |zione ind. Posizione |
|per | Ind. | medico-pro-| T.P. del funzionale |Stipendio |strutture|
dirig. | fessionale |1°febbraio | |specia- | medica | di tempo |
1985 | |listiche | | pieno | | | | |
| --------------+----------+---------+---------+------------+---------- Tempo
pieno | | | | | Assistente | | | | | medico........|
8.640.000|1.800.000| 200.000 | 6.000.000 | 900.000 | | | |
| Coadiutore | | | | | san., vice | | | | | dir. san., | | | |
| aiuto cor- | | | | | resp......... |11.200.000|2.700.000| 300.000
| 7.500.000 | 1.050.000 | | | | | Dirigente | | | | | san.,
sovrint.| | | | | san., diretto-| | | | | re san., pri- | | | |
| mario osp., ex| | | | | aiuto dirig., | | | | | ex capo serv. |
| | | | o sezione au- | | | | | tonoma, vice | | | | | direttore
sa- | | | | | nitario di o- | | | | | spedale con | | | | | oltre
800 po- | | | | | sti letto e | | | | | con almeno 5 | | | |
| anni di servi-| | | | | zio nella qua-| | | |
| lifica........|14.000.000|4.000.000| -- | 8.500.000 | 1.250.000 |
| | | | Al personale apicale medico a tempo pieno, cui non viene
corrisposta l'indennità differenziata primariale, è attribuita l'indennità
di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennità specialistica è
ridotta in egual misura. VALORI ANNUI
LORDI ==============+==========+=========+=========+============+========== |
| | | |Maggiora- | |Indennità| | Indennità |zione ind. Posizione |
|per | Ind. | medico-pro-| T.P. del funzionale |Stipendio |strutture|
dirig. | fessionale |1°febbraio | |specia- | medica | di tempo |
1985 | |listiche | | pieno | | | | |
| --------------+----------+---------+---------+------------+---------- Tempo
definito | | | | | Assistente | | | | | medico........|
6.480.000|1.300.000| 200.000 | -- | -- | | | | | Coaudutore | | | |
| san., ecc.....| 8.400.000|1.950.000| 300.000 | -- | -- | | | |
| Dirigente | | | | | san., ecc.... |10.500.000|3.000.000| -- | -- |
-- | | | | | Al personale apicale medico a tempo definito, cui non
viene corrisposta l'indennità differenziata primariale, è attribuita
l'indennità di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennità
specialistica è ridotta in egual misura. Periodo di formazione (tre
anni). | | | | | Assistente | | | | | in formazione |
7.700.000|2.000.000| -- | 6.000.000 | 900.000 | | | | | La presente
tabella, negli importi complessivi, è estesa al profilo professionale dei
veterinari a far data dal 1° giugno 1985. Le voci in essa contenute,
con esclusione dell'indennità di dirigenza medica che resta fissa e
costante, progrediscono in otto classi biennali del 6% ed in successivi
aumenti biennali del 2,50% calcolati sul valore dell'ultima
classe. L'indennità di attività specialistica spetta a tutto il
personale medico con esclusione di coloro che prestano attività di
medicina generica svolta a rapporto di dipendenza. Nel rapporto tra i
trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a
tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le
compartecipazioni, derivante a parità di posizione dall'insieme dei
proventi, non potrà in nessun caso superare per il tempo definito il
trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno. Il
trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase
dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e
specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennità
medico-professionali di tempo pieno e del 66% non computando le
medesime.
Articolo 47 Indennità differenziata
di responsabilità primariale. L'indennità differenziata di
responsabilità primariale spetta ai medici primari. Tale indennità
viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilità, con
esclusione della 13ª mensilità, secondo l'appartenenza all'area: a)
area funzionale di medicina e di direzione sanitaria
.............................................. L. 210.000 mensili b)
area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con
terapia intensiva) ........... " 300.000 "
Articolo 48 Indennità di rischio da radiazioni. Al
personale medico e ai tecnici di radiologia, sottoposti in continuità alla
azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in
maniera permanente, viene corrisposta una indennità di "rischio da
radiazioni" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della
legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e
integrazioni. L'indennità in parola spetta alla condizione che il
suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone
controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144
del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere
professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza
sottoporsi al relativo rischio. L'accertamento delle condizioni
ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato
con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della
sanità. L'accertamento del personale non compreso nel primo comma
soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita
commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal dirigente
del servizio radiologico, da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da due esperti
qualificati nominati dal comitato di gestione. L'indennità di rischio
da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio. Tale
indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 5 maggio 1975 e con altre
eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso; è peraltro
cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare di cui al
successivo art. 49.
Articolo 49 Indennità di
profilassi antitubercolare. A tutto il personale operante in reparti o
divisioni tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennità di
profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L.
300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n.
310, e successive modificazioni.
Articolo
50 Indennità capi servizio operai. Al personale già in possesso
della qualifica di capo servizio operai con funzione di reale
coordinamento e di autonomia funzionale spetta una indennità di funzione
di L. 600.000 in misura fissa e costante annua lorda.
Articolo 51 Erogazione delle indennità. Le indennità
previste nel presente accordo vengono corrisposte per 12 mensilità
riferite all'anno solare. Per i dipendenti confluiti nel servizio
sanitario nazionale le indennità previste dagli accordi dei vari settori
di provenienza si intendono soppresse.
Articolo
52 Indennità per servizio notturno e festivo. Al personale
dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne
spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di L.
1080 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore
6. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una
indennità di L. 7.290 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 3.645 lorde se le
prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario
anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno
festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni
singolo dipendente.
Articolo 53 Paga oraria
giornaliera. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla
base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente. L'importo
della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra
calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali e per 4,75 nel
caso di orario di 28,30 ore settimanali e per 3,16 per il rapporto a metà
tempo. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio
carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della
paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi. Le trattenute per
eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali sono
commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal
lavoro.
Parte terza Inquadramento
economico. Articolo 54 Norme di primo
inquadramento. L'inquadramento economico nei livelli stipendiali di cui
agli articoli 37 e 46 è effettuato a partire dal 1° gennaio 1983 sulla
base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato
alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza al 31 dicembre
1982. La determinazione del nuovo stipendio avviene secondo le
disposizioni seguenti: a) per il personale che alla data di entrata in
vigore dei nuovi stipendi ha sempre prestato servizio nella qualifica di
appartenenza, l'anzianità viene riconosciuta per intero, secondo la nuova
progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46, sul
valore iniziale del nuovo livello di inquadramento; le eventuali frazioni
del biennio maturate alla data del 1° gennaio 1983, tralasciando i periodi
inferiori ad un mese, vengono utilizzate per il raggiungimento della
successiva classe o scatto; b) per il personale che all'entrata in
vigore dei nuovi stipendi ha prestato servizio anche in qualifiche
inferiori a quella di appartenenza, tale servizio viene valutato
attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione
superiore a sei mesi dal relativo periodo, applicando tale percentuale
sullo stipendio iniziale del corrispondente nuovo livello
retributivo. L'importo risultante dall'applicazione del suesposto
criterio viene sommato al valore iniziale del livello di inquadramento ed
al totale così ottenuto si aggiunge quanto derivante dalla progressione
economica relativa al servizio prestato nel livello di appartenenza
calcolata secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti
articoli 38 e 46. Qualora la posizione economica così determinata si
collochi tra due classi o fra l'ultima classe e il primo scatto o fra due
scatti, si attribuisce la classe o scatto immediatamente inferiore. La
somma residua viene mantenuta dal dipendente a tutti gli effetti fino al
raggiungimento della successiva classe o scatto e viene, altresì,
utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della
successiva classe o scatto. Agli stessi fini viene utilizzata l'eventuale
frazione di anzianità inferiore a due anni maturata alla data del 31
dicembre 1982, tralasciando i periodi inferiori ad un mese. Sarà
comunque garantito l'importo maturato per anzianità in godimento. La
somma predetta aggiuntiva al livello di inquadramento viene inoltre
rapportata in ragione di ventiquattresimi al periodo occorrente per
l'acquisizione della classe o scatto successivo ed utilizzata ai fini
della ulteriore progressione economica. I suddetti criteri di
inquadramento ai fini economici valgono anche per la indennità per
attività in strutture specialistiche spettante al personale medico con
esclusione di tutte le altre indennità. Ai fini del computo della
anzianità sulla indennità di tempo pieno, per i medici provenienti dagli
ospedali, va considerata esclusivamente la reale anzianità maturata
nell'insieme dei periodi di lavoro prestati con rapporto a tempo
pieno. Per i medici provenienti dagli altri settori tale anzianità va
calcolata nel caso in cui non abbiano potuto esercitare per legge o per
regolamento la libera professione. Il mancato esercizio della libera
professione dovrà essere dichiarato dall'interessato e risultare dal
fascicolo personale dello stesso. Le maggiorazioni delle indennità di
tempo pieno previste nella tabella di cui al precedente art. 46 implicano
una ricostruzione sulla stessa delle anzianità maturate al 31 dicembre
1982 da effettuarsi con le stesse modalità di calcolo dettate per la
rivalutazione dell'anzianità dell'indennità di cui trattasi. I relativi
benefici economici saranno erogati a far data dal 1° febbraio 1985. Ove
per effetto di passaggio di qualifica nelle forme previste il dipendente
acquisisca entro il 1° gennaio 1985 una nuova posizione economica
tabellare, il maggiore beneficio teorico che ne deriva verrà corrisposto,
a partire dal 1° del mese successivo alla data nel quale è stato maturato,
nelle percentuali previste secondo gli scaglionamenti di cui al successivo
art. 55 che saranno appresso indicate. Al personale che vanta anzianità
di servizio presso settori di pubbliche amministrazioni confluiti anche
essi nel Servizio sanitario nazionale -- antecedentemente al servizio
prestato presso l'attuale settore di provenienza -- e per il quale non è
stato corrisposto trattamento pensionistico o indennità di fine servizio o
equivalenti, il servizio prestato viene valutato per intero a tutti gli
effetti. Al personale che risulta equiparato dall'allegato 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 a qualifiche superiori a
quella di provenienza nel proprio comparto, l'anzianità funzionale nella
nuova qualifica decorre dal 20 dicembre 1979. L'anzianità maturata
precedentemente a tale data nella stessa qualifica equiparata va calcolata
in ragione del 2 per cento annuo sul nuovo trattamento economico tabellare
relativo alla posizione funzionale immediatamente inferiore. Nei casi
in cui si realizza una diversa collocazione nella posizione funzionale in
base al requisito di una determinata anzianità, l'anzianità minima
richiesta per il passaggio alla posizione funzionale superiore dovrà
essere calcolata sul trattamento economico delle posizioni funzionali
immediatamente inferiori. Al personale che viene assunto anteriormente
all'entrata a regime del presente accordo viene corrisposto il trattamento
economico previsto dall'accordo nazionale unico per il personale
ospedaliero del 24 giugno 1980. A tale trattamento vengono aggiunti i
benefici economici derivanti dal presente accordo secondo gli
scaglionamenti previsti per il corrispondente personale già in servizio di
cui al successivo art. 55.
Articolo
55 Scaglionamento benefici contrattuali. Ai fini del contenimento
degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa del
contenimento della spesa pubblica, i benefici economici conseguenti
all'applicazione del presente accordo vengono attribuiti con le decorrenze
percentuali calcolate sull'intero beneficio economico spettante a ciascun
dipendente come da tabella in calce. Ai fini della determinazione del
beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto spetterebbe a
ciascun dipendente, a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente
accordo, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti singole voci:
stipendio più, secondo la posizione funzionale di inquadramento, indennità
di assistenza e farmaco-vigilanza; indennità di zooiatria, zooprofilassi e
igiene alimentare; indennità di direzione per direttori amministrativi;
indennità di aggiornamento professionale; indennità di partecipazione
all'ufficio di direzione; indennità medica per attività in strutture
specialistiche; indennità primariale differenziata, decurtato del
trattamento economico in godimento alla data del 31 dicembre
1982. ===========+=============+===================+==================== |
| Personale non | Decorrenza| dal 1° al 7°| medico dall'8° | |
livello | all'11° livello |Medici e
veterinari -----------+-------------+-------------------+-------------------- |
| | 1°-1-1983 | 30% del | 24% del beneficio | 17% del beneficio |
beneficio | complessivo | complessivo | complessivo | | | |
| 1°-7-1983 | 60% del | 48% del beneficio | 45% del beneficio |
beneficio | complessivo | complessivo | complessivo | | | |
| 1°-1-1984 | 75% del | 60% del beneficio | 60% del beneficio |
beneficio | complessivo | complessivo | complessivo | | | |
| 1°-7-1984 | 95% del | 83% del beneficio | 80% del beneficio |
beneficio | complessivo | complessivo | complessivo | | | |
| 1°-1-1985 | 100% del | 100% del beneficio| 100% del beneficio |
beneficio | complessivo | complessivo | complessivo | | | | | I
benefici di cui alla suddetta tabella dovranno essere calcolati sulle
singole voci indicate nel precedente comma. Per quanto concerne
l'indennità medico-professionale di tempo pieno i benefici contrattuali
decorrono dal 1° gennaio 1983 e fino al 30 giugno 1983 nella misura del 50
per cento e dal 1° luglio 1983 nella misura del 100 per
cento.
Articolo 56 Norma di garanzia in caso di
passaggio di livello. Se un passaggio di livello determinato da
acquisizione di nuove professionalità determina, per valutazione di
anzianità, un importo inferiore rispetto a quello cui il dipendente
avrebbe avuto diritto nell'ultimo livello di provenienza, a quest'ultimo
sarà assicurato nella nuova posizione funzionale l'importo
maggiore. Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso,
l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in godimento la
differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.
Articolo 57 Norme particolari di primo inquadramento. Il
personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione, operatori
professionali di prima categoria (terapisti, massaggiatori non vedenti,
ortottisti, logopedisti), in servizio alla data di stipula del presente
accordo, è inquadrato nel 6° livello retributivo. Il personale laureato
dei ruoli sanitario, tecnico e professionale assunto successivamente alla
data di stipula del presente accordo sarà inquadrato all'8° livello sino
al compimento del 3° anno di servizio e successivamente sarà inquadrato al
9° livello retributivo.
Articolo 58 Norme
finali e transitorie. Ai medici a tempo definito, fino alla data in cui
per effetto dello scaglionamento dei benefici il trattamento economico
complessivo è inferiore a quello attualmente goduto, spetta una
integrazione retributiva pari al differenziale fra i due trattamenti. A
tutto il personale, in sede di primo inquadramento, viene garantito a
regime un beneficio economico non inferiore alla differenza di livello fra
il livello di provenienza e quello di inquadramento. Al personale che
ha prestato servizio nell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli
sconti farmaceutici, successivamente immesso in servizio a norma della
legge 24 dicembre 1979, n. 653, nell'Istituto nazionale assicurazioni
contro le malattie o presso le casse mutue provinciali di Trento e
Bolzano, il servizio prestato presso tale ufficio, ai fini economici,
viene riconosciuto al 50 per cento della sua durata. La normativa
giuridica di cui al presente accordo trova immediata applicazione per
tutto il personale del Servizio sanitario nazionale indipendentemente o
meno dell'avvenuta pubblicazione dei ruoli regionali di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 facendo riferimento alle
tabelle di cui all'allegato 2 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica. Gli ispettori medici-capo delle condotte dei comuni di Roma
e Palermo vengono inquadrati al livello retributivo undicesimo. Il
personale amministrativo proveniente dal 7° livello del secondo accordo
nazionale per il personale delle regioni viene inquadrato all'ottavo
livello retributivo del presente accordo -- ruolo amministrativo. Nelle
more della definizione della normativa concernente le qualifiche atipiche
il personale non identificato nelle posizioni funzionali attualmente
definite viene inquadrato con riferimento alle collocazioni nei livelli
precedentemente definite previste negli accordi nazionali di lavoro di
provenienza. Al momento dell'inquadramento definitivo si procederà ai
conguagli a favore o a carico degli interessati. Al personale
appartenente al ruolo professionale delle tabelle B, C e D dell'allegato 1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, inquadrato secondo
il presente accordo al nono livello retributivo, con una anzianità di
servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene attribuito, in
aggiunta ai benefici economici spettanti in base all'inquadramento nel
suddetto livello, un beneficio annuo lordo aggiuntivo di L. 2.500.000.
Tale beneficio, che contribuirà a formare la nuova posizione economica di
inquadramento del personale interessato, verrà erogato con le modalità e
percentuali dei nuovi benefici contrattuali e cesserà d'essere corrisposto
nel caso in cui i beneficiari dovessero, in base ad una nuova norma di
legge, essere inquadrati nel decimo livello retributivo.
Parte quarta Produttività. Articolo 59 Finalità
dell'istituto. Le parti convengono che nel sistema sanitario va avviata
una sostanziale trasformazione dei sistemi di canalizzazione delle risorse
che comporti un pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari
pubblici. A tal fine è necessaria una diversa organizzazione del lavoro
che agendo nel senso indicato dalla legge n. 833/78, renda esplicita
l'unicità operativa nelle varie sedi e strutture dell'U.S.L., la
interdisciplinarietà dell'intervento secondo le diverse valenze
professionali, la valorizzazione delle qualità del livello delle
prestazioni fornite dalle strutture pubbliche. Pertanto le parti
convengono sulla necessità di individuare incentivi alla produttività
ereditata dal sistema sanitario preriforma e sulla necessità di
individuare incentivi alla produttività che si relazionino direttamente ad
uno sviluppo qualitativo dei servizi nel loro complesso, ad una maggiore
disponibilità nei confronti della utenza, ad una riconversione reale della
spesa storica. A tal fine nel quadro di una ricerca di un più ampio
contributo del personale dipendente le parti convengono di definire per le
aree della diagnosi e cura ambulatoriale, igienico-organizzativa,
preventiva e del territorio, un istituto di incentivazione alla
produttività quale ridefinizione dell'ex istituto delle compartecipazioni
secondo le linee organizzative che seguono.
Articolo 60 Attivazione dell'istituto delle
incentivazioni. Ferme restando le quote effettivamente erogate nel 1982
a titolo di ex compartecipazioni, le regioni, per la concreta attivazione
dell'istituto di incentivazione della produttività di cui all'articolo
precedente, nella attribuzione alle U.S.L. delle quote di competenza del
Fondo sanitario nazionale, dovranno comunque vincolare all'attività di
incentivazione stessa una quota minima, al fine di quantificare un fondo
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva risultante a
rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipazioni e per
l'attività specialistica convenzionata esterna. Nell'ambito di ciascuna
U.S.L. tale fondo può essere ulteriormente aumentato nella stessa misura
in cui diminuisce la spesa sopportata dall'U.S.L. stessa per attività
erogate in regime convenzionato esterno sulla base dei dati risultanti
dalle rendicontazioni trimestrali. Previo accordo-quadro regionale, le
UU.SS.LL. converranno con le organizzazioni sindacali e di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale l'articolazione di detta
attività in modo da garantire maggiori spazi anche temporali di
prestazione di servizi all'utenza in una logica di dovuta risposta ad
effettive necessità. La maggior disponibilità, così determinata, deve
essere opportunamente utilizzata attraverso una corretta canalizzazione
della domanda. Questa deve avvenire mediante una adeguata informazione
delle reali disponibilità della struttura pubblica e la conseguente piena
utilizzazione delle disponibilità accertate, a mezzo di una attivazione
delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate.
Articolo 61 Valutazione della produttività. Fermo restando
l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di
servizio, viene valutata come produttività aggiuntiva la quota parte delle
prestazioni complessive prodotte dall'équipe in plus-orario in rapporto
proporzionale a quanto effettuato nell'orario ordinario o secondo altre
modalità operative che comportino un incremento di impegno dei componenti
dell'équipe stessa. Detta attività viene organizzata attraverso la
predisposizione di orari o turni che garantiscano un'equa rotazione di
tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i
componenti dell'équipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
delle rispettive posizioni funzionali, nonchè l'espletamento dell'attività
stessa in tutti i giorni feriali. Ai fini del computo economico del
presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le
predette modalità e soggette a tale valutazione non può eccedere nei
servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume
complessivo -- compresa l'attività svolta in favore dei pazienti
ricoverati -- di attività dell'unità operativa, tenendo anche conto
dell'attività lavorativa prestata per altri istituti contrattuali. Fino
al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella Aallegata) le prestazioni
effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei
tetti consentiti e concordati. Per le attività ambulatoriali svolte da
équipes operanti in unità operative con posti letto l'attività di maggiore
produttività rivolta ai non ricoverati verrà valutata sulla base delle
prestazioni effettivamente erogate in plus-orario senza le limitazioni di
cui ai commi precedenti. Al fine di determinare una base omogenea degli
incrementi di produttività realizzati nei servizi o strutture per i quali
non era previsto l'ex istituto delle compartecipazioni di derivazione
ospedaliera, viene convenzionalmente stabilito di prendere a base come
normale indice di produttività l'attività effettivamente svolta e
documentata attraverso apposite rilevazioni statistiche nell'anno 1982 o,
in carenza di rivelazioni per tale anno, quelle relative all'anno
1981. Gli incrementi di produttività realizzati nell'anno 1983, e
seguenti, che non derivino da aumenti di organico, vengono valutati con le
modalità generali che disciplinano l'istituto ai fini dell'attribuzione
dei corrispettivi economici al personale interessato, fermo restando
l'obbligo dell'effettiva e proporzionale prestazione di plus-orario. Le
somme dovute da enti e da privati per prestazioni richieste al S.S.N. ed
effettuate in plus-orario da personale medico dipendente, non comprese nei
compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della
produttività. Le voci sono previste nell'apposito tariffario di cui al
successivo art. 62.
Tabella
A ======================+=======================+===================== |
| Quota da attribuire Attività per interni | Attività per esterni | al
personale ----------------------+-----------------------+--------------------- 50%
| 50% | 100,00% 49% | 51% | 98,00% 48% | 52% | 96,15% 47% | 53% |
94,33% 46% | 54% | 92,59% 45% | 55% | 90,90% 44% | 56% |
89,28% 43% | 57% | 87,71% 42% | 58% | 86,20% 41% | 59% |
84,74% 40% | 60% | 83,33% 39% | 61% | 81,96% 38% | 62% |
80,64% 37% | 63% | 79,36% 36% | 64% | 78,12% 35% | 65% |
76,92% 34% | 66% | 75,75% 33% | 67% | 74,62% 32% | 68% |
73,52% 31% | 69% | 72,46% 30% | 70% | 71,42% 29% | 71% |
70,42% 28% | 72% | 69,44% 27% | 73% | 68,49% 26% | 74% |
67,56% 25% | 75% | 66,66% 24% | 76% | 65,78% 23% | 77% |
64,93% 22% | 78% | 64,10% 21% | 79% | 63,29% 20% | 80% |
62,50% 19% | 81% | 61,72% 18% | 82% | 60,97% 17% | 83% |
60,24% 16% | 84% | 59,52% 15% | 85% | 58,82% 14% | 86% |
58,13% 13% | 87% | 57,47% 12% | 88% | 56,81% 11% | 89% |
56,17% 10% | 90% | 55,55% 9% | 91% | 54,94% 8% | 92% |
54,34% 7% | 93% | 53,76% 6% | 94% | 53,19% 5% | 95% |
52,63% 4% | 96% | 52,08% 3% | 97% | 51,54% 2% | 98% |
51,02% 1% | 99% | 50,50% 0% | 100% | 50,00%
Articolo 62 Modalità e criteri per la fissazione delle
tariffe. La determinazione delle competenze spettanti al personale per
le singole prestazioni viene definita con un tariffario unico nazionale
che costituisce parte integrante dell'accordo nazionale unico per il
personale del Servizio sanitario nazionale. La formulazione del
tariffario dovrà, per ogni prestazione, indicare esclusivamente le
competenze da attribuire all'équipe, con particolare rivalutazione della
visita medica specialistica e delle prestazioni non contemplate o non
sufficientemente valutate nel precedente tariffario. La determinazione
del nuovo tariffario deve avvenire tenendo ferme, con riferimento al
valore delle prestazioni effettuate in convenzionata ambulatoriale esterna
alla data di decorrenza del presente accordo, le seguenti percentuali di
abbattimento sull'accordo nazionale unico del personale ospedaliero del 24
giugno 1980: gruppo a
................................................... 78,3% gruppo b
................................................... 65,7% gruppo c
................................................... 64,8% gruppo d
................................................... 59,4% gruppo e1
.................................................. 13,5% gruppo e2
.................................................. 22,5%
Articolo 63 Modalità di ripartizione del fondo di
incentivazione. Le competenze spettanti al personale, articolate per
settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori
necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo
lo schema seguente: A) medici; B) personale sanitario dell'unità
operativa che concorre alla prestazione, ivi compreso il personale tecnico
addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; C) restante
personale. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti
gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione
dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di
personale: A B C Tot. --- --- --- --- 1) prestazioni di
radiologia .................... 70 18 12 100 2) prestazioni di
laboratorio ................... 65 23 12 100 3) visite e/o interventi
specialistici delle varie attività di servizio ............. 85 10 5
100 4) prestazioni riabilitative .................... 55 32 13
100 Le competenze attribuite al personale medico (A) saranno suddivise
come segue: all'équipe medica che ha reso la prestazione il 50%; al
restante personale medico il 50%. Il 50% della quota parte spettante ai
medici è ripartita all'interno dell'équipe che ha effettuato la
prestazione. Il 50% rimanente costituisce il fondo comune dei
medici. Sia la quota afferente all'équipe (50%) che la quota
costituente il fondo comune (50%) vanno ripartite fra i medici delle
strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttività
nelle seguenti proporzioni: assistenti
............................................... 1 aiuti
.................................................... 1,4 primari ed
equiparati .................................... 1,8 mantenendo il
rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno; le somme spettanti a
ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al
raggiungimento del tetto retributivo, sono ripartite come segue:
assistente 1; aiuto 1,1; primario 1,2. La partecipazione alla
ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con
le modalità appresso indicate e articolato sulla base di accordi
locali. Al fondo comune dei medici afferiscono le somme di competenza
individuale eccedenti il tetto retributivo. Il personale
infermieristico, che svolge effettivamente attività infermieristica in
unità operative e il personale di cui alla tabella H del ruolo sanitario
di cui allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79,
ove sia stato attivato l'istituto, non già inserito in unità operative di
cui ai gruppi 1 -- 2 -- 4, viene inserito nel terzo gruppo, colonna
B. Le competenze attribuite al personale, di tutti i quattro gruppi,
che ha concorso alle prestazioni (colonna B) vengono sommate e l'importo
risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il
suddetto personale delle diverse unità operative dove sia stato attivato
l'istituto di incentivazione della produttività. La distribuzione dei
proventi avverrà in misura proporzionale ai plus-orari concordati ed
effettuati. Le quote non attribuite della colonna B per il
raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo di
cui al gruppo C. Le competenze attribuite al personale di cui alla
lettera sub C) saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni
individuali; al personale dei ruoli amministrativo, professionale e
tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo 2; al personale
inquadrato nei livelli dal quinto al sesto 1,25; al personale inquadrato
nei primi quattro livelli 1. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di
prestazione secondo le modalità previste dal terzo e quarto comma del
precedente art. 61 vanno ad incrementare il fondo del premio di
produttività. Agli effetti dell'applicazione del presente istituto per
unità operativa si intende l'insieme del personale dipendente e operante
nella medesima disciplina, anche se in servizio presso strutture
plurime. Nell'ambito dell'accordo regionale quadro di cui al terzo
comma del precedente art. 60, in sede di riparto delle quote individuali,
la metà dei compensi spettanti al personale che afferisce al fondo comune
di cui alla colonna C potrà essere distribuito in forma mensile, nel
quadro di concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della
produttività.
Articolo 64 Plus-orario e sua
determinazione. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni
va svolta in plus-orario. Tutte le prestazioni effettuate e
riconosciute devono essere retribuite con le modalità previste per il
plus-orario stesso. Considerando le modalità diverse di servizio che ad
esso si richiamino nel disagio, nella disponibilità operativa, nelle
prestazioni in più effettivamente fornite, e considerata la necessità di
una riduzione delle ore di lavoro svolte dal personale oltre il normale
orario di servizio, riduzione da realizzare comunque con la dovuta
gradualità onde così poter tenere contestualmente conto dei benefici
economici derivanti dall'accordo e dal loro scaglionamento, i tetti
massimi di plus-orario sono fissati come segue: 1° luglio 1983: 10
ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 8 ore
settimanali per il personale medico a tempo definito; 5 ore settimanali
per il personale laureato sanitario non medico; 4 ore settimanali per
il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di
vigilanza e ispezione; 3 ore settimanali per il personale
infermieristico; 1° luglio 1984: 9 ore settimanali per il personale
medico a tempo pieno; 7 ore settimanali per il personale medico a tempo
definito; 4 ore e 30 minuti settimanali per il personale laureato
sanitario non medico; 3 ore e 30 minuti settimanali per il personale
tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e
ispezione; 2 ore e 30 minuti settimanali per il personale
infermieristico; 1° luglio 1985: 8 ore settimanali per il personale
medico a tempo pieno; 6 ore settimanali per il personale medico a tempo
definito; 4 ore settimanali per il personale laureato sanitario non
medico; 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con
funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 2 ore
settimanali per il personale infermieristico. Il rapporto proporzionale
fra i diversi plus-orari attribuibili al personale non medico viene
mantenuto anche nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo
di plus-orario. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo
comune medici, concordato con le OO.SS. e successivamente deliberato
dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere
programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi
di controllo degli orari di servizio. La misura del plus-orario reso
può trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in
difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello
dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di
mancato recupero del plus-orario dovuto, non reso e non recuperato, si
effettueranno le relative proporzionali riduzioni. Il tetto retributivo
sarà rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico
globale mensile lordo per ogni ora settimanale di plus-orario reso. Per
trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle
seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti
biennali; indennità integrativa speciale; indennità primariale
differenziata; indennità annue fisse e continuative; rateo della 13ª
mensilità. A periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione
del plus-orario. Le competenze economiche relative al presente istituto
vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. Al personale soggetto
al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non competono
le quote afferenti il fondo comune sia del personale medico che della
colonna C di cui al precedente art. 63.
Articolo
65 Medici veterinari. Al personale medico veterinario è consentito,
oltre l'orario d'obbligo di 38 ore settimanali, l'esercizio dell'attività
libero-professionale sempre che l'esercizio della stessa non sia in
contrasto con i compiti di istituto. Nel rispetto della normativa
generale dell'istituto, gli incentivi della produttività per il servizio
veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del
servizio stesso. Tali incentivi si riferiscono ad attività rese
nell'interesse di enti o privati esclusivamente in plus-orario. Inoltre
le UU.SS.LL. possono erogare, con propri dipendenti, l'assistenza
zooiatrica ed organizzare, in collegamento con enti e organismi
competenti, interventi per il miglioramento e il potenziamento delle
produzioni animali. I proventi di tale attività sono considerati agli
effetti dell'istituto di incentivazione della produttività a fronte di
prestazione di plus-orario, nei limiti e con le modalità previste per il
personale medico a tempo pieno. Le tariffe per l'attività di cui sopra
verranno definite da una commissione con gli stessi criteri e modalità di
cui al successivo art. 66. Nelle more della definizione di dette
tariffe il calcolo di compenso delle prestazioni viene effettuato sulla
base dei tariffari attualmente in vigore, con abbattimento a favore
dell'U.S.L. della percentuale del 15% per spese.
Articolo 66 Norme finali e transitorie. Il nuovo tariffario
nazionale di cui al precedente art. 62 sarà definito da una commissione
paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da
componenti designati dalle OO.SS. di cui all'art. 47 della legge n. 833/78
firmatarie del presente accordo. La commissione dovrà concludere il
proprio lavoro entro il 30 giugno 1983. Il tariffario formulato dalla
commissione di cui al primo comma sarà integralmente recepito con decreto
del Ministro della sanità entro 15 giorni dalla fine dei lavori della
commissione. L'istituto di incentivazione della produttività di cui
agli articoli precedenti viene attivato dal 1° luglio 1983. In assenza
del nuovo tariffario previsto dal precedente art. 62 le competenze
economiche vengono erogate, a parità di prestazioni, in forma di acconto
sulla base delle quote percepite nel semestre precedente. Restano ferme
le percentuali e le modalità di ripartizione di cui all'ANUL 24 giugno
1980 per quanto concerne gli introiti relativi a: attività
libero-professionale personale; consulti e consulenze; la quota
riservata al fondo comune non medici; la stessa sarà ripartita come segue:
70% al personale di cui alla lettera sub B) del precedente art. 63; 30% al
personale di cui alla lettera sub C) dello stesso articolo. Per le
attività libero-professionali in regime di ricovero, ferme restando le
ripartizioni dettate dalla normativa generale dell'ANUL del 24 giugno 1980
per il personale medico e non medico, i proventi verranno ripartiti come
segue: 1) al medico dell'équipe curante prescelto all'atto del ricovero
15%: 2) la restante quota sarà successivamente ripartita con le
seguenti modalità: primari ........................................
1,80 aiuto ..........................................
1,40 assistenti ..................................... 1,00 3) al
primario dovrà essere in ogni caso assicurata una compartecipazione in
misura non inferiore al 25% dell'importo spettante all'intera équipe.
Anche in tal caso il rimanente 75% verrà ripartito tra gli altri medici
con i criteri di cui ai precedenti numeri 1) e 2).
Articolo 67 Norma transitoria di sperimentazione. Su
richiesta delle singole U.S.L. e, allo scopo di garantire favorevoli
condizioni di sperimentazione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali di categoria interessate, le regioni potranno consentire in via
sperimentale la gestione dell'istituto di incentivazione come sopra
definito attraverso l'attivazione di un sistema di calcolo
budgettario. In ogni caso non dovrà essere superato il tetto di spesa
così come definito ai precedenti articoli. A tale fine le parti
convengono sull'opportunità che venga attivata a livello del Ministero
della sanità una apposita commissione costituita da: 1 funzionario del
Ministero del tesoro; 1 funzionario del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; 2 funzionari del Ministero della sanità; 1
funzionario del Dipartimento della funzione pubblica; 2 rappresentanti
tecnici designati dalle regioni; 2 rappresentanti tecnici designati
dall'ANCI; 9 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e
di categoria più rappresentative firmatarie del presente accordo. Tale
commissione definirà, entro il 31 dicembre 1983, standards, parametri e
modalità di sperimentazione e/o attuazione del sistema budgettario aventi
carattere nazionale di riferimento. Sulla scorta di documenti di lavoro
predisposti a suo tempo dai gruppi tecnici interregionali, si individuano
i seguenti punti qualificanti che devono essere oggetto di approfondimento
tecnico e operativo da parte della commissione: a) gli obiettivi del
sistema budgettario e sue fonti di finanziamento; b) i centri di spesa
di U.S.L. e conseguente individuazione dei servizi e/o reparti, e/o aree o
settori, e/o unità operative autonome in cui, a seconda delle diverse
realtà regionali, può venire articolato il sistema budgettario di ogni
singola U.S.L.; c) la base di partenza, costituente la quota
convenzionale 100, a cui riportare le variazioni in più o in meno
dell'ammontare degli incentivi annualmente disponibili e conseguentemente
da ripartire secondo il seguente punto g); d) le componenti di tale
base di partenza, o quota convenzionale 100, nonchè i criteri omogenei per
la raccolta dei dati che compongono l'analisi dei costi; e) standards
medi nazionali e regionali, anche al fine di consentire su base annuale
adeguati confronti documentabili fra le parti e/o servizi e/o aree, e/o
unità operative omogenee. Tali standards devono comprendere: le
attività di diagnostica e terapia strumentale; le attività di supporto
integrativo specialistico in regime ambulatoriale; le attività in
regime di degenza collegate a indici regionali di ottimale utilizzo delle
strutture in termini di personale nonchè di materiale farmaceutico e di
normale consumo; f) i criteri per la determinazione del plus-orario
collegato con le attività a supporto dei servizi distrettuali territoriali
in forma documentata; g) la ripartizione e relative proporzioni fra
quota fissa, costituente indennità collegata al plus-orario, e quota
variabile del complessivo regime degli incentivi al sistema
budgettario; h) i criteri di ripartizione delle complessive risorse,
derivanti dal contenimento dei costi documentati dalla riallocazione delle
risorse dal comparto privatistico convenzionato al comparto pubblico, in
quote destinate rispettivamente a: h1) amministrazione
dell'U.S.L; h2) investimenti per rinnovo attrezzature e arredi del
reparto e/o servizio interessato; h3) personale medico e non medico del
servizio interessato e dei restanti servizi di U.S.L. operanti a
supporto; i) la responsabilità della gestione tecnico-manageriale del
budget di servizio e/o reparto in capo al dirigente del medesimo e alla
sua équipe; l) i criteri per la costituzione di apposite commissioni
consultive, a livello regionale e di U.S.L., per esprimere pareri in
ordine all'applicazione pratica del sistema budgettario degli
incentivi. Le parti convengono che anche in linea di massima, per la
individuazione degli standards, parametri e metodologie di cui ai
precedenti commi, la commissione deve attenersi il più possibile a criteri
di omogeneità e compatibilità con gli indirizzi metodologici e
pratico-attuativi previsti per il restante sistema di incentivazione della
produttività non a carattere budgettario, nella misura in cui sono
applicabili.
Articolo 68 Premio di
produttività. L'aumento della produttività e una valutazione più
attenta e selettiva dei bisogni reali su singoli capitoli di bilancio,
attraverso anche razionali gestioni delle spese farmaceutiche e di
ricovero a parità di spesa complessiva, consentono che a livello di
ciascuna U.S.L., ove si verifichi in sede di bilancio consuntivo un
risparmio calcolato a differenza tra le somme effettivamente erogate dalle
regioni per spese correnti e quelle effettivamente spese, il risparmio
stesso venga ripartito come segue: 20% al Fondo sanitario
nazionale; 40% riconvertito in attrezzature; 40% configurato come
premio di produttività. Tale premio di produttività è distribuito al
personale dipendente (di ruolo e non) sulla base dei parametri in
godimento e dei periodi di servizio prestati. I servizi prestati vanno
calcolati a mesi; le frazioni di mesi superiori a 15 giorni equivarranno a
un mese di servizio. Parametro in godimento: la somma complessiva
disponibile viene divisa in dodicesimi, quindi divisa per il numero
complessivo dei parametri goduti dal personale dipendente. A ciascun
dipendente per ciascun mese compete la somma risultante dalla quota
unitaria moltiplicata per il parametro di godimento. Il premio di
produttività è erogato a cadenza annuale con atto deliberativo da
assumersi da parte dell'assemblea generale della unità sanitaria
locale.
Parte quinta Flussi
informativi. Articolo 69 Flussi informativi di controllo e
valutazione dell'attuazione dell'accordo di lavoro. Per tutti gli
istituti dell'accordo a rilievo economico, o che costituiscono aspetto
qualificante di trasformazione del sistema sanitario, nonchè per la
sperimentazione relativa agli incentivi di produttività di cui alla
precedente parte IV, vengono attivati appositi flussi informativi di
controllo, da inserire nel sistema informativo sanitario facente capo al
servizio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della
sanità. Il sistema delle informazioni di controllo deve consentire, in
sede regionale e in sede centrale, di tenere sotto costante osservazione
l'attuazione dell'accordo di lavoro onde permettere i necessari interventi
per rimuovere le situazioni di inerzia e di disapplicazione e per
correggere tempestivamente le applicazioni devianti. Al termine del
primo anno di attuazione del presente accordo, le parti firmatarie si
incontreranno per valutare la coerenza tra gli effetti scaturiti
dall'applicazione degli istituti normativi a rilievo economico, compresa
la sperimentazione degli incentivi di produttività sopra citati, e le
previsioni finanziari all'atto della stipula dell'accordo stesso e per
adottare le eventuali misure correttive che si rendessero
necessarie. Il compito della definizione, attivazione e valutazione dei
flussi informativi di controllo sopra menzionati è affidato, per la
conoscenza diretta dei problemi già acquisita, alla ex commissione di
inchiesta sui problemi del personale nella quale sono presenti i
rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative firmatarie del presente accordo, già
trasformata in commissione tecnica permanente con decreto del Ministro
della sanità del 9 luglio 1982. Le unità sanitarie locali forniranno
tempestivamente le informazioni di controllo prima indicate che potranno
essere oggetto parimenti di esame da parte di una analoga commissione
tecnica formata a livello di unità sanitaria locale, comprendente
rappresentanti designati dal comitato di gestione e dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del presente
accordo. Gli incentivi di produttività di cui al precedente art. 68
sono corrisposti subordinatamente alle verifiche sui dati informativi del
primo semestre.
Articolo 70 Norma finale. A
decorrere dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente
accordo, cessano di avere efficacia nei confronti del personale confluito
nel comparto sanitario le norme specifiche dei settori di provenienza.
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