AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito
della registrazione in data 23 agosto 1995 da parte della Corte dei Conti del
D.P.C.M. del 4 agosto 1995, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a
sottoscrivere il testo concordato del CCNL del comparto Sanità, il giorno 1
settembre 1995, alle ore 1030 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni, rappresentata dal componente del Comitato Direttivo Avv. Guido
Fantoni, delegato alla sottoscrizione del contratto giusta verbale del Comitato
Direttivo medesimo n. 71 del 20 luglio 1995, allegato:
Avv. Guido Fantoni
e le
seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:
C.G.I.L. |
C.G.I.L./SANITÀ |
C.I.S.L. |
C.I.S.L./FISOS |
U.I.L. |
U.I.L./SANITÀ |
CONF.S.A.L C.I.S.A.L C.I.S.N.A.L |
FEDERAZIONE
NAZIONALE: FIALS CISAS/SANITÀ CONF.S.A.L./SANITÀ |
C.I.D.A CONFE.DIR. R.d.B/CUB U.S.P.P.I. |
RSU: SNATOSS ADASS FASE FAPAS |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto
Sanità. Del predetto CCNL fa parte integrante
l'accordo sui servizi pubblici essenziali. Si
allega, altresì, il "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni" definito, ai sensi dell'art. 58 bis del D.l.vo n. 29/1993, dal
Ministro per la Funzione Pubblica con Decreto del 31 marzo 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.
CONTRATTO DEL COMPARTO
SANITÀ
INDICE
Accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero
Premessa
PARTE PRIMA Titolo I Disposizioni generali Capo I Art.
1 - Campo di applicazione Art.
2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
Titolo II Sistema delle
relazioni sindacali Capo I Disposizioni
generali Art.
3 -Obiettivi e strumenti Art.
4 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato Art.
5 - Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione
decentrata Art.
6 - Composizione delle delegazioni
Capo II Informazione e forme di partecipazione Art.
7 - Informazione Art.
8 - Esame Art.
9 - Consultazione Art.
10 - Forme di partecipazione Art.
11 - Pari opportunità
Capo
III Diritti sindacali Art.
12 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Capo IV Procedure di raffreddamento dei
conflitti Art.
13 - Interpretazione autentica dei contratti
Titolo III Rapporto di lavoro Capo I Costituzione del rapporto di lavoro Art.
14 - Il contratto individuale di lavoro Art.
15 - Periodo di prova
Capo II
Particolari tipi di contratto Art.
16 - Rapporto di lavoro a tempo parziale Art.
17 - Assunzioni a tempo determinato
(sostituito dall'art.
31 del CCNL integrativo 20.9.2001)
Capo III Struttura del rapporto Art.
18 - Orario di lavoro Art.
19 - Ferie e festività Art.
20 - Riposo settimanale
Capo IV
Interruzioni e sospensioni della prestazione Art.
21 - Permessi retribuiti Art.
22 - Permessi brevi Art.
23 - Assenze per malattia Art.
24 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio Art.
25 - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità Art.
26 - Servizio militare Art.
27 - Aspettativa
Capo V Norme
disciplinari Art.
28 - Doveri del dipendente Art.
29 - Sanzioni e procedure disciplinari Art.
30 - Codice disciplinare Art.
31 - Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare Art.
32 - Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale
Capo VI
Mobilità Art.
33 - Accordi di mobilità Art.
34 - Mobilità
Capo VII
Ordinamento Art.
35 - Revisione dell'ordinamento
Capo VIII Disposizioni particolari Art.
36 - Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca
finalizzata
Capo IX Estinzione del
rapporto di lavoro Art.
37 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro Art.
38 - Obblighi delle parti Art.
39 - Termini di preavviso
PARTE SECONDA La
struttura della retribuzione Titolo I
Il trattamento economico Capo I
Struttura della retribuzione Art.
40 - Struttura della retribuzione Art.
41 - Aumenti della retribuzione base Art.
42 - Effetti dei nuovi stipendi Art.
43 - Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle
posizioni di lavoro Art.
44 - Indennità per particolari condizioni di lavoro Art.
45 - Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilità Art.
46 - Disciplina del finanziamento del trattamento accessorio legato alla
produttività Art.
47 - Produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi Art.
48 - La qualità della prestazione individuale Art.
49 - Livello retributivo VIII bis Art.
50 - Norma particolare per le I.P.A.B. Art.
51 - Norma finale
PARTE
TERZA Titolo I Norme finali e
transitorie Art.
52 - Norma transitoria Art.
53 - Disposizioni particolari Art.
54 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive Art.
55 - Norma finale Art.
56 - Disapplicazioni
Tabelle
APPENDICE
Dichiarazioni congiunte ed a verbale
ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale
del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti: a) assistenza sanitaria; b) igiene e
sanità pubblica; c)
veterinaria; d) protezione
civile; e) distribuzione di energia, gestione
e manutenzione di impianti tecnologici; f)
erogazione di assegni e di indennità con funzioni di
sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi
essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la
continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: A) Assistenza sanitaria: A1) Assistenza
d'urgenza: – pronto soccorso, medico e
chirurgico; – rianimazione, terapia
intensiva; – unità
coronariche; – assistenza ai grandi
ustionati; – emodialisi; – prestazioni di ostetricia connesse ai parti; – medicina neonatale; –
servizio ambulanze, compreso eliambulanze; –
servizio trasporto infermi. Alle suddette
prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle
prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i
servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento. A2) Assistenza ordinaria: –
servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di
supporto ad esse relative; – unità
spinali; – prestazioni terapeutiche e
riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le
persone interessate; – assistenza a persone
portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari
obbligatori; – assistenza ad anziani ed
handicappati, anche domiciliare e in casa protetta; – nido e assistenza neonatale; –
attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed
amministrativo: – servizio di portineria
sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in
relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione
all'interno ed esterno dello stesso; – servizi
di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato
degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto
e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i
neonati; – raccolta e allontanamento dei
rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento
dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e
secondo la legislazione vigente; – servizi
della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni
elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle
referendarie. B) Igiene e sanità
pubblica: – referti, denunce, certificazioni
ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e
urgenti; – controllo per la prevenzione dei
rischi ambientali e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle
bevande. Dette prestazioni sono garantita in quegli enti ove esse siano già
assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi. C) Veterinaria: – vigilanza
e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni
relative ad alimenti di origine animale; –
vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di
zoonosi; – controllo, ove non dilazionabile,
degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; – ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali
in pericolo di vita; – referti, denunce,
certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti. D) Protezione
civile: – attività previste nei piani di
protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in
via ordinaria, anche nei giorni festivi. E)
Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti
tecnologici: – attività connesse alla
funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce,
acqua, gas, servizi sanitari informatici ecc.) necessari per l'espletamento
delle prestazioni suindicate; – interventi
urgenti di manutenzione degli impianti. F)
Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di
sostentamento: – servizio del personale
limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione
ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali
durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso
che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale
per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni
mese.
ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di
personale)
1. Al fine di cui
all'articolo 1 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità
addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale che sono
esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante contratti decentrati,
stipulati per ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 45, commi 1, 4 ed
8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni. 2. I contratti decentrati di cui
al comma 1, da stipularsi – sentite le organizzazioni degli utenti – entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale
e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata,
individuano: a) le professionalità e le
qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i
contingenti; b) i contingenti di personale,
suddivisi per qualifiche e professionalità; c)
i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello
di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. In
conformità dei contratti decentrati di cui al comma 2, i dirigenti responsabili
del funzionamento dei singoli servizi, ufficio sedi di lavoro, secondo gli
ordinamenti di ciascuna azienda o ente, in occasione di ogni sciopero
individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale
inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle
prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I
nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello
sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore
dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla
"Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera A1) dell'articolo 1, va
mantenuto in servizio il personale del ruolo sanitario e tecnico normalmente
impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre
prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non superiori a
quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente
garantite in tali giorni. 4. Nelle more della
definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i
servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 1, anche
attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione
decentrata.
ART. 3 (Modalità di effettuazione degli
scioperi)
1. Le strutture e le
rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i
servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed
enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in
particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno
sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione alle predette
amministrazioni. 2. La proclamazione degli
scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione
Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le
singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate.
Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende ed
enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una
comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga
comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi
di revoca dello sciopero. 3. In considerazione
della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere
integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di
sciopero sono così articolati: a) il primo
sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle
strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera
giornata (24 ore); b) gli scioperi successivi
al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore
consecutive; c) gli scioperi della durata
inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo
periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno; d) intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra di ciascuna
organizzazione sindacale, di almeno dodici giorni; e) garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali
e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come
indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino
singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le
assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno
effettuate: 1) nel mese di
agosto; 2) nei giorni dal 23 dicembre al 7
gennaio; 3) nei giorni dal giovedì antecedente
la Pasqua al martedì successivo. 4. Gli
scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali.
ART. 4 (Procedure di raffreddamento e di
conciliazione)
1. Il contratto
collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il
raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di
sciopero. 2. Durante l'esperimento dei
tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare
iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al
conflitto.
ART. 5 (Sanzioni)
1. In
caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146
e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della
predetta legge n. 146.
ART. 6 (Applicabilità)
1.
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle
politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di
comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
1. Il presente
contratto è strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma
avviata con la legge n. 421/1992 e con il d.lgs 502/1992. Esso è diretto al
perseguimento delle seguenti finalità fondamentali: – flessibilizzazione del rapporto di lavoro per adeguarlo al
soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze degli utenti, con miglioramento
dell'efficienza; – valorizzazione delle
professionalità dei dipendenti da correlare alle esigenze delle singole aziende
od enti al fine di migliorare la qualità dei servizi secondo i principi
contenuti nella "carta dei servizi pubblici sanitari"; – armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il
lavoro pubblico rispetto al lavoro privato, in attuazione dei principi generali
dei decreti legislativi 502/1992 e 29/1993, rivedendo, nelle materie non
riservate alla legge dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la normativa pregressa, sia di origine contrattuale che
legislativa; – razionalizzazione della
struttura retributiva; – produttività
correlata al processo di aziendalizzazione. 2.
Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non può avere il compito di
introdurre sistemi di gestione, né dettare norme di organizzazione che rientrano
nella sfera di autonoma determinazione delle aziende e degli enti, convengono
che esso è strumento idoneo per favorire, con gli istituti del rapporto di
lavoro e della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso,
senza creare vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato stato di
modernizzazione e, per la semplicità di impostazione, privilegiare, nel
contempo, l'adattabilità degli istituti stessi ai diversi livelli di evoluzione
della cultura e degli strumenti gestionali, nei contesti ove si verifichino
situazioni di ritardo. 3. La realizzazione
completa della riforma ed una piena utilizzazione degli istituti contrattuali
richiedono, comunque, una piena, rapida e complessiva attivazione da parte delle
aziende di quegli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dal d.lgs
502/1992 ed, in particolare, dagli artt. 14 (direzione per obiettivi), 19, 20,
22 e 24 del d.lgs 29/1993 (riassetto degli incarichi dirigenziali, connesse
responsabilità e loro graduazione; istituzione dei nuclei di valutazione) nonché
dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge 537/1993, come modificata dalla legge
724/1994, in tema di revisione delle piante organiche, anche in relazione alla
riorganizzazione dei presidi ospedalieri da disattivare o trasformare e la
conseguente mobilità del personale.
PARTE PRIMATITOLO
IDisposizioni
generaliCAPO
IART. 1(Campo di applicazione)
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i
dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui
all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, ivi comprese le Residenze
sanitarie assistenziali (R.S.A.) pubbliche. Le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività sanitaria
sono individuate dalle Regioni. 2. Entro il 31
ottobre 1995 si procederà mediante apposita contrattazione, a definire
compiutamente la tipologia degli enti rientranti nel campo di applicazione del
presente contratto con riguardo al personale delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (A.R.P.A.). 3. Per il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto
definisce particolari modalità di applicazione degli istituti
normativi. 4. I riferimenti ai decreti
legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto
rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n.29 del
1993". 5. Il riferimento alle aziende,
amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui
all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 è riportato nel testo del
presente contratto come "aziende ed enti". 6.
Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il
dirigente preposto alle strutture e con gli incarichi individuati dai rispettivi
ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di
organizzazione. Con il termine di unità operativa si indicano genericamente
articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai
rispettivi ordinamenti.
ART.
2(Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto)
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre
1997 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre
1995 per la parte economica. 2. Gli effetti
giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del d.lgs n. 29
del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle aziende interessate da parte
dell'A.RA.N. con idonea pubblicità di carattere generale. 3. Le aziende e gli enti destinatari del presente contratto
danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto
conoscenza ai sensi del comma 2. 4. Alla
scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo. 5. Per
evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29
del 1993. 7. In sede di rinnovo biennale, per
la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.
TITOLO
IISistema delle relazioni
sindacaliCAPO
IDisposizioni
generaliART.
3(Obiettivi e
strumenti)
1. Il sistema delle
relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è
strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo
professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e
l'efficienza dell'attività dei servizi erogati alla collettività e di quella
amministrativa, in relazione ai fini pubblici ai quali le aziende e gli enti
sono preordinati. 2. La condivisione
dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni
sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione
e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla
prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali – sempre
nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui
alla legge 146/1990 – in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e
dai protocolli tra Governo e parti sociali. 3.
In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli relazionali: a)
contrattazione collettiva: si svolge, oltre che a livello nazionale, a quello
decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente,
dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n.
29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali
e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione
delle controversie interpretative previste dall'art.
13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si
svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e non
implica l'obbligo di addivenire ad un accordo, salvo quanto previsto dall'art.
49 del D.lgs. 29/93; b) esame: si svolge nelle
materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono,
a norma dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell'art.
8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui
all'art.
6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista
secondo le procedure indicate nell'art.
8. c) consultazione: per le materie per le
quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'azienda o
ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il
parere dei soggetti sindacali; d)
informazione: allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto
tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende
o enti informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente
contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per
le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere
adottate modalità e forme diverse; e)
procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle
controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti
medesimi secondo le disposizioni di cui all'art.13.
ART.
4(Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato)
1. La richiesta di
apertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato
concernenti le specifiche materie indicate nell'art. 5 è inviata almeno tre mesi
prima della scadenza del precedente contratto. 2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali né danno
luogo ad azioni conflittuali. 3. L'azienda o
ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla
trattativa entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della
stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2 comma 2 nonché a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6, entro 15 giorni, per
l'avvio del negoziato. 4. La contrattazione
decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale
livello. 5. Il contratto decentrato si attua
entro 30 giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la
sottoscrizione, a seguito del perfezionamento delle procedure previste
dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993. Nelle aziende ed enti
l'autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove il contratto sia
stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i poteri di
gestione secondo i rispettivi ordinamenti. 6.
I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità
e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
sino alla stipulazione dei successivi contratti.
ART.
5(Livelli di contrattazione:
materie e limiti della contrattazione decentrata)
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su
due livelli: a) il contratto collettivo
nazionale di comparto; b) il contratto
collettivo decentrato presso ciascuna azienda o ente del
comparto. 2. La contrattazione collettiva
decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui al comma 3, secondo le
clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed alle
procedure indicati nell'art. 4, garantendo il rispetto delle disponibilità
economiche fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,
comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall'art. 10, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di avanzi di amministrazione, e
dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992. 3. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie, secondo
gli obiettivi di cui all'art. 3: a) criteri
generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare alla
realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente affidati alle
articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti e presidi
ospedalieri, dipartimenti, ecc.) e dalle leggi regionali di organizzazione, ai
fini della produttività collettiva e individuale; b) criteri generali per la attribuzione dei fondi di produttività ai
gruppi ed ai singoli, secondo regole che tengano conto del diverso apporto dei
dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi attribuiti all'unità
operativa di appartenenza; c) criteri generali
per le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, che saranno
attuate nei modi e nei tempi risultanti dalla proceduralizzazione di cui
all'art. 47; d) i criteri generali per la
distribuzione delle risorse aggiuntive di cui al comma 2; e) la quota di risorse ed i criteri generali per
l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario,
all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o
dannose o a particolari posizioni lavorative di cui agli artt.
43 e 44;
criteri per l'applicazione dell'art.45,
c. 6; f) linee di indirizzo generale per
l'attività di formazione e aggiornamento professionale; g) riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative e
dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi sulla qualità del
lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze
dell'utenza; h) criteri di applicazione, con
riferimento ai tempi e alle modalità delle normative relative all'igiene,
all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro nonché per
l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti
disabili; i) pari opportunità, per le finalità
con le procedure indicate nell'art. 23, comma 3 e 4 del D.P.R. 28 novembre 1990,
n. 384 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; l) accordi di mobilità di cui all'art.
33. 4. L'erogazione dei trattamenti
incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella
realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di
produttività e di qualità ed è, quindi, attuata dopo la necessaria verifica
periodica, anche mensile, per stati di avanzamento, a consuntivo dei risultati
totali o parziali raggiunti, nei limiti delle disponibilità complessive
attribuite all'unità operativa per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati. 5. I contratti decentrati non
possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi
successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto,
salvo per quanto riguarda le eventuali risorse aggiuntive di cui al comma 2 e
conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.
ART.
6(Composizione delle
delegazioni)
1. Ai sensi dell'art.
45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte
pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue: – dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato; – da rappresentanti dei titolari
degli uffici interessati. 2. Per le
organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: – dalle R.S.U., ai sensi dell'art.
12 lettera a); – da componenti di ciascuna
delle rappresentanze sindacali di cui all'art.
12 lettera b); – da componenti di ciascuna
delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente contratto. 3. Le
aziende e gli enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza della
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi
dell'art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.
CAPO
IIInformazione e forme di
partecipazioneART.
7(Informazione)
1. Ciascuna
azienda o ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte
responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 6,
comma 2, in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la
gestione del rapporto di lavoro. 2. Nelle
seguenti materie, l'azienda o ente forniscono un'informazione preventiva,
inviando tempestivamente la documentazione necessaria: a) articolazione dell'orario; b) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei
carichi di lavoro; c) definizione delle
dotazioni organiche; d) stato
dell'occupazione; e) criteri generali di
organizzazione dei servizi sanitari aziendali e degli uffici a seguito degli
accorpamenti o scorpori di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 502/1992 ovvero per
l'introduzione di nuove tecnologie; f)
programmazione della mobilità; g)
sperimentazioni gestionali; h) piani di
ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie; i) criteri generali riguardanti l'organizzazione del
lavoro; l) misure per favorire le pari
opportunità; m) verifica periodica della
produttività delle strutture operative; n)
applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e
rapporti con l'utenza; o) iniziative rivolte
al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale; p) documenti di previsione del bilancio relativi al
personale. 3. Nelle seguenti materie
l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i
relativi risultati, riguardanti: – verifica
della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; – attuazione dei programmi di formazione del
personale; – misure in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro; – andamento
generale della mobilità del personale; –
distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
prestazioni; – distribuzione complessiva del
fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei
servizi, ai sensi degli artt.
47 e 48; – applicazione dell'istituto della pronta
disponibilità; – introduzione di nuove
tecnologie e processi di riorganizzazione delle aziende o enti aventi effetti
generali sull'organizzazione del lavoro; –
misure per le pari opportunità. Per
l'informazione di cui al presente comma è previsto un incontro almeno annuale,
in relazione al quale l'azienda o l'ente forniscono le adeguate informazioni
sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate. 4. Nel caso in cui il sistema
informatico utilizzato dall'azienda o ente consenta la raccolta e l'utilizzo di
dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli
operatori, le aziende e gli enti provvedono ad una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2, può chiedere, in forma scritta, un
incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell'articolo 10 del
d.lgs. n. 29 del 1993: a) articolazione
dell'orario; b) definizione dei criteri per la
determinazione dei carichi di lavoro; c)
verifica periodica della produttività delle strutture operative; d) misure per favorire le pari opportunità. 2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre
organizzazioni sindacali. 3. L'esame si svolge
in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla
richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei
loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza. 4. L'esame si conclude nel
termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un
termine più breve per oggettivi motivi di urgenza. 5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse
materie. 6. Durante il periodo in cui si
svolge l'esame le aziende e gli enti non adottano provvedimenti unilaterali
nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
1. L'azienda
o l'ente, con le modalità previste dall'art.
3 comma 3, lett. c) procedono alla consultazione: – delle rappresentanze di cui all'art
6, nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del
1993, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o
contrattuali; – del rappresentante per la
sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
1. Per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle
aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture
sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di
formazione, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni
delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori. Tali organismi hanno il compito di raccogliere
dati relativi alle predette materie – che l'azienda è tenuta a fornire – e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno
funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile. 3. Presso ciascuna
Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle
Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli
enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno un volta
l'anno sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività,
le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della
mobilità. 4. Il sistema delle relazioni
sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le
OO.SS. regionali su materie aventi riflessi sugli istituti del presente
contratto, in particolare su quelli a contenuto economico, secondo i protocolli
definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. I protocolli eventualmente
sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS. all'A.RA.N., ai fini del comma
5. 5. E' costituita una Conferenza nazionale
con rappresentanti dell'A.RA.N., della Conferenza permanente per i rapporti
Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali del comparto che hanno
stipulato il presente contratto, nell'ambito della quale almeno una volta
l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività e
le politiche della formazione. In particolare, nella predetta sede saranno
verificate, a valere sul prossimo biennio di contrattazione relativa alla parte
economica, le conseguenze sui bilanci delle aziende e degli enti
dell'attivazione del sistema di finanziamento a tariffa, ai fini della eventuale
revisione dei fondi di produttività collettiva, in connessione ai recuperi di
produttività accertati relativi ai flussi di mobilità sanitaria, determinandone
limiti e modalità.
1. I Comitati per le
pari opportunità istituiti presso ciascuna azienda o ente, nell'ambito della
partecipazione prevista dall'art. 10, svolgono il compito di raccogliere dati
relativi alle materie di propria competenza – che l'azienda è tenuta a fornire –
e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione decentrata di cui all'art.
5, lett. i). 2. Rientrano nelle competenze
dei Comitati la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone
nonché azioni positive, ai sensi della legge 125/1991.
CAPO
IIIDiritti
sindacaliART.
12(Rappresentanze sindacali nei luoghi
di lavoro))
1. Le rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le
rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di
intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22
settembre 1994 ovvero le rappresentanze di cui al successivo punto b), sino alla
costituzione delle R.S.U.. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della legge
300/1970 per le organizzazioni sindacali stipulanti il presente
contratto; b) le rappresentanze sindacali,
individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970, in caso di non
sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera
a).
CAPO
IVProcedure di raffreddamento dei
conflittiART.
13(Interpretazione autentica dei
contratti)
1. In attuazione
dell'art. 53 del d.lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. 2. Al fine di cui al
comma 1, la parte interessata invia alle altre apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di carattere
generale. 3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente
o su richiesta della Conferenza permanente Stato - Regioni. 4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 51 del D.lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa
sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale. 5. Con analoghe modalità si
procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del D.lgs. n.29 del 1993,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
decentrato. 6. Gli accordi di interpretazione
autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art.
53, comma 2 del d.lgs. n.29 del 1993.
TITOLO
IIIRAPPORTO DI
LAVOROCAPO
ICostituzione del rapporto di
lavoroART.
14(Il contratto individuale di
lavoro)
1. Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti
individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
presente contratto collettivo. 2. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono
comunque indicati: a) tipologia del rapporto
di lavoro; b) data di inizio del rapporto di
lavoro; c) qualifica di inquadramento
professionale e livello retributivo iniziale; d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione
previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; e) durata del periodo di prova; f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa; g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato. 3. Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i
termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura
di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a
tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1
indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle
tipologie di cui all'art. 16, comma 6. 5.
L'azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro
individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la
documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente
ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per la nuova azienda o ente, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15, comma
11 e 17, comma 9. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del
dipendente, l'art. 16, comma 8. 6. Scaduto
inutilmente il termine di cui al comma 5, l'azienda comunica di non dar luogo
alla stipulazione del contratto. 7. Il
contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di
applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei
candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti
di nomina previsti dall'art. 18 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, dall'art. 18,
comma 1, punto f) del d.lgs. 502/1992 e dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9
maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.
1. Il dipendente assunto in
servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata
è stabilita come segue: – 2 mesi per le
posizioni funzionali fino alla quarta; – 6
mesi per le restanti posizioni funzionali. 2.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato. 3. Il
periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei
mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente
compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica
l'art.
24. 4. Il periodo di prova resta altresì
sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti
vigenti, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi
del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le
corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante
periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione
deve essere motivato. 7. Il periodo di prova
non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione
viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei
della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute. 10. Il dipendente proveniente dalla
stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione
del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a
domanda, nella posizione funzionale e profilo professionale di
provenienza. 11. Al dipendente già in servizio
a tempo indeterminato presso un azienda o ente del comparto, vincitore di
concorso presso altra azienda o ente, è concesso un periodo di aspettativa senza
retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, ai
sensi dell'art.
27. 12. Durante il periodo di prova,
l'azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo
assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell'azienda o ente
presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in
mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 13. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle
aziende ed enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima
posizione funzionale, profilo e disciplina, ove prevista.
CAPO
IIParticolari tipi di
contrattoART.
16(Rapporto di lavoro a tempo
parziale)
1. Le aziende ed enti
possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su
richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo
parziale. 2. I contingenti di personale da
destinare a tempo parziale non possono superare il 25 per cento della dotazione
organica aziendale complessiva relativa al personale a tempo pieno di ciascuna
posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali indicati nel
comma 4 e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la
dotazione organica medesima. Le aziende e gli enti determinano tali contingenti
con cadenza annuale sulla base delle domande degli interessati. 3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si
applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno. 4. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale, anche se a tempo determinato, non può essere costituito relativamente
a profili professionali che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di
direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo
della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del
personale in servizio che, pur appartenendo ad uno dei profili in questione, non
svolga le predette funzioni. La trasformazione dei posti e l'individuazione dei
profili di cui al presente comma è effettuata dall'azienda, che ne informa le
organizzazioni sindacali. 5. Il dipendente a
tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla
durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di
quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo
parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo
pieno trasformati ai sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti
di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente
contratto. 6. Il tempo parziale può essere
realizzato, sulla base delle seguenti tipologie prescelte dall'azienda o ente,
per il potenziamento dei propri servizi e strutture nell'arco della
giornata: – con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi ( tempo parziale
orizzontale); – con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi
dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare – come media
– la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno). La modificazione delle tipologie di cui al presente comma
avviene con il consenso scritto dell'interessato. 7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla
prestazione di lavoro straordinario o di pronta disponibilità, né può fruire di
benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle
previste dalla legge. Per eccezionali e
temporanee esigenze organizzative delle aziende o enti, il personale a tempo
parziale è tenuto all'effettuazione di lavoro supplementare, entro il limite di
30 ore complessive distribuite nell'arco dell'anno, con la corresponsione della
ordinaria retribuzione oraria ovvero, a richiesta del dipendente, con recupero
in altre giornate. 8. Al personale occupato a
tempo parziale è consentito, previa autorizzazione dell'azienda o ente,
l'esercizio di altre prestazioni lavorative che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della
stessa amministrazione, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
29/1993. 9. Il trattamento economico, anche
accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno, appartenente alla stessa posizione
funzionale e profilo professionale, di pari anzianità. 10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi
dell'art.
19. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; analogamente si
procede per l'applicazione dell'art.
21, comma 1, primo alinea e dell'art.23,
commi 1, 2 e 6. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera. 11. In costanza
di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa deve risultare da atto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al comma 6. Per
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal comma 2, le
disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n.
117. 12. Il trattamento previdenziale e di
fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni. 13. Dalla data di stipulazione del presente contratto
continuano ad applicarsi gli artt. 2, commi 2 e 3, e 7 del DPCM 17 marzo 1989 n.
117.
1. In applicazione e ad
integrazione di quanto previsto dalla legge 230/1962 e successive modificazioni
ed integrazioni e dell'art. 23, comma 1 della legge 27 febbraio 1987, n. 56,
l'azienda o ente può stipulare contratti individuali per l'assunzione di
personale a tempo determinato nei seguenti casi: a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i 45
giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione
del posto; b) in sostituzione di personale
assente per gravidanza e puerperio, per astensione obbligatoria o facoltativa
previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977; c) per assunzioni legate a particolari punte di attività per esigenze
straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio. d) temporanea copertura di posti vacanti nei singoli profili
professionali per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito
il pubblico concorso o sia già stata avviata la procedura di selezione per la
copertura dei posti stessi. e) per attività
connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati secondo la disciplina
dell'art. 7, comma 6 della legge 28 dicembre 1988, n. 554, in base alle vigenti
disposizioni. 2. Per la selezione del
personale da reclutare in attuazione del comma 1, le aziende ed enti applicano i
principi previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n.
207. 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b),
nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del
dipendente sostituito. 4. Il rapporto di
lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza
indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il
rientro in servizio del lavoratore sostituito. In nessun caso il rapporto di
lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. 5. L'assunzione può avvenire
con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale per le figure per le quali tale
rapporto può essere costituito. 6. Al
personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e
normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le seguenti precisazioni: –
le ferie sono proporzionali al servizio prestato; – in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti
dagli artt.23
e 24,
in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi di
trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale
secondo i criteri di cui all'art.
23, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a
due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari
alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art.
23. – possono essere concessi permessi non
retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si
applica l'art.
21. 7. Il contratto a termine è nullo e
produce unicamente gli effetti dell'art. 2126 c.c. quando: a) l'apposizione del termine non risulta da atto
scritto; b) sia stipulato al di fuori delle
ipotesi previste nei commi precedenti. 8.
Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2 della legge 230/1962, la proroga o
il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si
estingue alla scadenza originaria.
9. Al
dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso dall'azienda o ente di
provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art.
27, per la durata del contratto a tempo determinato stipulato in base al
comma 1 lett. d). (soppresso dall'art.
8 c. 2 del CCNL int. 22.5.97)
CAPO
IIIStruttura del
rapportoART.
18(Orario di
lavoro)
1. L'orario di lavoro è di
36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al
pubblico. L'articolazione dell'orario è definita ai sensi della normativa
vigente e previo esame con le Organizzazioni sindacali, dai dirigenti
responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2 del
d.lgs. n. 29 del 1993. A tal fine l'orario di lavoro viene determinato sulla
base dei seguenti criteri: – ottimizzazione
delle risorse umane; – miglioramento della
qualità della prestazione; – ampliamento della
fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; –
miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture ed altre
amministrazioni. 2. La distribuzione
dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto
conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche
coesistere: a) utilizzazione in maniera
programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile
dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica
distribuzione dei carichi di lavoro; b) orario
continuato laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza nell'arco
delle dodici o ventiquattro ore; c) orario di
lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari
superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte
ore; d) assicurazione, in caso di adozione di
un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il
personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza; e)
priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del
lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale,
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai
sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 3.
La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque
garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane per le esigenze
dell'utenza. 4. Il lavoro deve essere
organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la
responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali. 5. L'osservanza dell'orario di
lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo
automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono
definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di
servizio delle strutture interessate.
1. Il dipendente ha
diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante
tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità
previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata
delle ferie, salvo quanto previsto dal comma 3, è di 32 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a",
della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I
dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto, limitatamente al
primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle
due giornate previste dal comma 2. 4. In caso
di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e
3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n.
937. 5. A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo. 6. Nell'anno di assunzione o di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni
è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art.
21 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie
sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel
corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze
di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 9. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il
dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie
dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando
comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno
quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30
settembre. 10. Qualora le ferie già in
godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha
inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo
di ferie non goduto. 11. In caso di
indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento
delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo. 12. In caso di
motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di
servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il
mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in
grado di accertarle con tempestiva informazione. 14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,
il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in
relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 11 e
12. 15. Fermo restando il disposto del comma
8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti
a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda o ente di
provenienza.
1. Il riposo
settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi
settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno,
indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale
numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza
per motivi diversi dalle ferie. 2. Ove non
possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere
fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il
dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle
esigenze di servizio. 3. Il riposo settimanale
non è rinunciabile e non può essere monetizzato. 4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la
domenica non danno luogo a riposo compensativo né a
monetizzazione. 5. Nei confronti dei soli
dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la
festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del
2 comma.
CAPO
IVInterruzioni e sospensioni della
prestazioneART.
21(Permessi
retribuiti)
1. A domanda del
dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare
debitamente: – partecipazione a concorsi od
esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento
professionale facoltativo comunque connesso all'attività di servizio: giorni
otto all'anno; – lutti per coniuge,
convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado:
giorni tre consecutivi per evento. 2. A
domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di
permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente
documentati, compresa la nascita di figli. 3.
Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in
occasione di matrimonio. 4. I permessi dei
commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio. 5. Durante i predetti periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione nonché il trattamento accessorio
indicato nella tabella 1 allegata al presente contratto. 6. I permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad
altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da specifiche
disposizione di legge. 8. Nell'ambito delle
disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento
approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione
civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle
attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli
orari di lavoro. 9. Il presente istituto, che
sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario
vigente nel comparto, entra in vigore dal 1 gennaio 1996.
1. Il dipendente, a domanda,
può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità
organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia
costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le
36 ore annue. 2. La richiesta del permesso
deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente l'adozione
delle necessarie misure organizzative. 3. Il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre il mese
successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato
recupero, si determina la proporzionale decurtazione della
retribuzione.
1. Il dipendente non in
prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si
sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti
l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Al
lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo
previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo
di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda
sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta
e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro. 3. Superati i periodi di conservazione
del posto previsti dai commi 1 e 2, qualora non sia stato possibile applicare
l'art. 16 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 perché il dipendente, a seguito
degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva
del preavviso. 4. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti. 5. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per
malattia è il seguente: a) intera retribuzione
fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro
compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento
economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al presente
contratto. b) 90% della retribuzione di cui
alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1; d) i periodi di assenza previsti dal comma
2 non sono retribuiti. 7. L'assenza per
malattia deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche
nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato
impedimento. 8. Il dipendente è tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i tre giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo. 9. L'azienda o l'ente dispone il
controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di norma
fin dal primo giorno di assenza, attraverso l'azienda sanitaria locale
territorialmente competente. 10. Il dipendente
che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello
di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove
può essere reperito. 11. Il dipendente assente
per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad
uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione,
in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19. 12. Qualora il
dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per
altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto
a darne preventiva comunicazione all'azienda o all'ente. 13. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un
terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente. In tal
caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da
parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale
retribuzione – è versato dal dipendente all'azienda o ente fino a concorrenza di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6,
lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente
disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di
eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di
stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma
1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa
vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle
modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto se
più favorevole.
ART.
24(Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio)
1. In
caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo di
conservazione del posto. In tale periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 23, comma 6 lett. a), comprensiva del trattamento
accessorio come determinato nella tabella n 1 allegata al presente
contratto. 2. Decorso il periodo massimo di
conservazione del posto, trova applicazione l'art. 23, comma 3. Nel caso che
l'azienda o ente non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del
dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro, per
l'ulteriore periodo di assenza non compete alcuna retribuzione. 3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento
previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e
per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità
permanente.
ART.
25(Astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità)
1. Alle
lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art.4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spettano l'intera retribuzione
fondamentale nonché le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti
indicate nella tabella allegato 1. 2. Nel
periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall'art. 7, comma
1, della legge 1204/1971 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, della
durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche
frazionatamente, sono considerati permessi retribuiti, ai sensi dell'art.
21. Successivamente sino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 1204/1971, alle lavoratrici
madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità un massimo di
giorni trenta annuali di permesso retribuito. 3. Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di
gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento se naturale,
qualora sia accertata una situazione di danno o pericolo per la salute della
lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge in materia, si provvede al
provvisorio mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti
minor aggravio psico-fisico. 4. Il restante
periodo di cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato ai fini
giuridici ed economici dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della legge
1204/1971. 5. I permessi di cui ai commi 2 e 5
possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare con quelli previsti
dall'art.
21, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio. Durante i predetti periodi al dipendente spetta, altresì, l'intera
retribuzione, secondo la tabella 1 allegata al presente
contratto.
6. Nulla è innovato
nell'applicazione della legge 903/1977 in caso di adozione o affidamento del
bambino, con riferimento alla materia regolata dal presente articolo, salvo
quanto modificato dallo stesso.(sostituito dall'art.17
del CCNL integrativo 20.9.2001)
1. La chiamata alle armi
per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva o
servizio civile sostitutivo sospende il rapporto di lavoro per tutta la durata
della ferma. Durante tale periodo il dipendente ha titolo alla conservazione del
posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto
alla retribuzione. 2. Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso, nei confronti del
dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non riprenda servizio
entro il termine indicato dal comma 1. 3. Il
periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la
determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale,
secondo le vigenti disposizioni di legge. 4. I
commi precedenti si applicano anche nel caso di richiamo alle armi, fatta
eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il
periodo di richiamo. Durante tale periodo al dipendente richiamato compete il
trattamento economico più favorevole tra quello civile e
militare. 5. Per quanto non esplicitamente
previsto, si rinvia alla disciplina dettata in materia dalla legge 24 dicembre
1986, n. 958.
1. Al
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale
richiesta può essere concessa una aspettativa per comprovati motivi personali o
di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un
periodo massimo di dodici mesi nel triennio. 2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli artt.
23 e 24. 3. L'azienda o l'ente, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può
invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente
prefissato. 4. Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei
confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si
presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 3.
5. Al dipendente a tempo indeterminato, può
essere concesso un periodo di aspettativa, nei limiti previsti dal comma
1, in caso di assunzione a tempo determinato presso la stessa od altra
azienda. (integrato dall'art. 8 CCNL
int. 22.5.1997)
(sostituito dall'art.
12 CCNL integrativo 20.9.2001)
CAPO
VNorme
disciplinariART.
28(Doveri del
dipendente)
1. Il dipendente
conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa
pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto
della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui. 2. Il comportamento del dipendente
deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei
servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini
utenti. 3. In tale specifico contesto, tenuto
conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente
deve in particolare: a) collaborare con
diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda o ente anche in
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei
casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art.
24 L. 7 agosto 1990 n.241; c) non utilizzare a
fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino,
fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni
in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'azienda o ente nonché attuare le disposizioni dei medesimi in ordine alla
legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro
senza l'autorizzazione del dirigente del servizio; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e
con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni non attinenti
al servizio e, nei periodi di malattia od infortunio, ad attività che possono
ritardare il recupero psico-fisico; h)
eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o
mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione
sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata
contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione
è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la
disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo; i) vigilare sul corretto
espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri
nelle proprie responsabilità; l) avere cura
dei beni strumentali a lui affidati; m) non
valersi di quanto è di proprietà dell'azienda o ente per ragioni che non siano
di servizio; n) non chiedere né accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la
prestazione lavorativa; o) osservare
scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'azienda o
ente da parte del personale e rispettare le disposizioni che regolano l'accesso
in locali non aperti al pubblico da parte di persone estranee; p) comunicare all'azienda o ente la propria residenza e, ove
non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle
stesse; q) in caso di malattia, dare
tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza ed inviare il certificato medico,
salvo comprovato impedimento; r) astenersi dal
partecipare, nell'esercizio della propria attività di servizio, all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri.
ART.
29(Sanzioni e procedure
disciplinari)
1. Le violazioni, da
parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 28 del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari: a) rimprovero
verbale; b) rimprovero scritto
(censura); c) multa con importo non superiore
a quattro ore di retribuzione; d) sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci
giorni; e) licenziamento con
preavviso; f) licenziamento senza
preavviso. 2. L'azienda o ente, salvo il caso
del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito – da
effettuarsi tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando l'ufficio
istruttore che, secondo l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto alla
contestazione, è venuto a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito a sua
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire
prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto
che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15
giorni. 4. Nel caso in cui, ai sensi
dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da comminare
non sia di sua competenza, il dirigente responsabile della struttura, ai fini
del comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, ai sensi del
comma 4 dell'art. 59 citato, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà
corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione. 5. Al dipendente o, su espressa
delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti riguardanti il
procedimento a suo carico, in tempo utile rispetto dei termini previsti dal
comma 3. 6. Il procedimento disciplinare deve
concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue. 7. L'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate nell'art. 30, nel rispetto dei principi e criteri di cui al
comma 1 dello stesso articolo, anche per le infrazioni citate al comma 7, lett.
c) del medesimo. Quando lo stesso ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato. 8. Non può
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione. 9. I provvedimenti di
cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di
altro genere nelle quali egli sia incorso. 10.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del
d.lgs. 29/ 1993.
1. Nel rispetto del
principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del
d.lgs. n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento; b) rilevanza degli obblighi
violati; c) responsabilità connesse alla
posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti
o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito
del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
utenti; f) al concorso nella mancanza di più
lavoratori in accordo tra di loro. 2. La
recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi. 3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o
con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale
o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per: a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro; b) condotta,
nell'ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori
o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o
terzi/pubblico; c) negligenza nell'esecuzione
dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
attività di custodia o vigilanza; d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a
visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'azienda o ente, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge
n.300/70; f) insufficiente rendimento
nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di
lavoro; g) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o ente, agli utenti
o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa
sarà introitato dal bilancio dell'azienda o ente e destinato ad attività sociali
a favore dei dipendenti. 5. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa; b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio,
al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o ai
terzi; d) ingiustificato ritardo, non
superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari o rifiuto della stessa, fatta salva la tutela del segreto
professionale nei casi e nei limiti previsti dalla vigente
normativa; g) comportamenti minacciosi,
gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti, altri
dipendenti o terzi; h) alterchi con vie di
fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai
sensi dell'art. 1 della L. 300/1970; l) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità
della persona; m) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui
sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente, a gli utenti o a
terzi. 6. La sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per: a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma
5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra
quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al comma 7 lett. a); b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'azienda o ente o ad
essi affidati; c) rifiuto espresso del
trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un
periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; e) persistente insufficiente rendimento nei compiti assegnati
rispetto ai carichi di lavoro ovvero fatti che dimostrino grave incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
la prosecuzione per la sua specifica gravità; g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da
non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso
si applica per: a) recidiva, negli ambienti di
lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per
motivi non attinenti al servizio; b)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c)
condanna passata in giudicato: 1) per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della
legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16; 2) per gravi delitti
commessi in servizio; d) condanna passata in
giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici. e) violazioni intenzionali dei doveri
non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro. 8. Il procedimento disciplinare, ai
sensi dell'art. 29 comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia
connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva.
La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei
fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della
sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei
termini previsti dall'art. 29, comma 2, dalla data di conoscenza della
sentenza. 9. Il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a
tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre. 11. Il codice di cui al
comma 10 deve essere pubblicato tassativamente entro quindici giorni dalla data
di cui all'art.
2 comma 2 e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
ART.
31(Sospensione cautelare in corso
di procedimento disciplinare)
1.
L'azienda e l'ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con
la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre,
nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione. 2. Quando il procedimento
disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione
della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati. 3. Il periodo trascorso in
allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal
servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
ART.
32(Sospensione cautelare in caso
di procedimento penale)
1. Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso
dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti
al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.
30 commi 6 e 7. 3. L'azienda o l'ente, cessato
lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può
prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino
alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma
2. 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei
casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge n. 55/90, come sostituito
dall'art. 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16. 5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art.
30 commi 8 e 9. 6. Al dipendente sospeso dal
servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50
per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare,
con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se
pensionabile. 7. In caso di sentenza
definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare,
verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
In caso di morte del dipendente si applica l'art. 2122 del C.C. 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a
causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per
un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine
la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riassunto in
servizio.
CAPO
VIMobilitàART.
33(Accordi di
mobilità)
1. In applicazione
dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, al fine di salvaguardare
l'occupazione, tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e le
organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la
mobilità dei dipendenti tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa
Regione. 2. Gli accordi di mobilità di cui al
comma 1, possono essere stipulati: – per
prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità
volontaria; – dopo tale evento, per evitare i
trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in
disponibilità. 3. A decorrere dalla data della
richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la
stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di
messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli
accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino
all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in
disponibilità da parte dell'azienda o ente. 4.
Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. 1, la delegazione
di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza delle
aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici
interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente è
composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art.
6, comma 2 anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed
enti di diversa regione. 5. Gli accordi di
mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti
indicazioni minime: a) le aziende e gli enti
riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; b) le aziende e gli enti cedenti e le posizioni e profili
professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione
della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero; c) i requisiti culturali e professionali nonché le
abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza,
richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle aziende ed enti
riceventi. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di
dipendenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso dei requisiti
professionali o di studio previsti per l'accesso ai pubblici concorsi,
eccettuato il limite di età. d) il termine di
scadenza del bando di mobilità; e) le
eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale
occorrenti; f) le forme di pubblicità da dare
all'accordo medesimo. In ogni caso copia
dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a
tutti. 6. Gli accordi di mobilità sono
sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e degli
enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono
sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51,
comma 3 del d.lgs. 29/1993, da effettuarsi nei termini e con le modalità
previste dalla stessa norma. 7. La mobilità
diviene efficace nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta
degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'azienda o ente di
appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio
curriculum. 8. Il dipendente è trasferito
entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti
richiesti. In caso di più domande, l'azienda o l'ente di destinazione opera le
proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del
curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in
relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti inquadrati nelle posizioni
funzionali dal I al V livello la scelta avviene mediante compilazione di
graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di
appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza
anagrafica. 9. Il rapporto di lavoro del
dipendente continua senza interruzione con l'azienda o ente di destinazione. A
tal fine sono garantite la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti
disposizioni. 10. Ove si tratti di profili
dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del
dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello
di appartenenza – ma dello stesso livello retributivo – di cui il dipendente
possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di
posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il
dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione con
riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore, a seguito
dei futuri miglioramenti. 11. Le aziende ed
enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività
di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del
d.lgs. n. 29/1993.
1. Le parti concordano che, sino
all'attuazione dell'art. 3, comma 5, punto 2, lett. g, del d.lgs. 502/1992, le
vigenti procedure della mobilità volontaria da esperire per il personale in
esubero anche a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui
all'art. 3, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono quelle
disciplinate dall'art. 12, comma 2, lett. B) del D.P.R. 384/1990, attuate le
quali si applica la mobilità d'ufficio di cui alla sopracitata norma della legge
724/1994, salvo quanto disposto dall'art. 33, comma 3.
CAPO
VIIOrdinamentoART.
35(Revisione
dell'ordinamento)
1. E' istituita
una Commissione composta da rappresentanti dell'A.RA.N., del Ministero della
Sanità, delle Regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto, con il compito di acquisire ed elaborare,
tenendo anche conto di quanto indicato dalle piattaforme sindacali, tutti gli
elementi di conoscenza sullo stato di attuazione del processo di
aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e del conseguente nuovo
sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti. 2. La Commissione, in particolare, ha il compito di
verificare: a) le caratteristiche complessive
del sistema di inquadramento professionale vigente nel comparto, allo scopo di
rendere attuale e flessibile il sistema delle posizioni funzionali e dei profili
in essi ricompresi; b) la congruità di tutti i
profili professionali, in relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità
delle prestazioni, tenuto conto: – delle
modifiche intervenute e che si prospettano nell'organizzazione del lavoro, nelle
funzioni e nella struttura delle aziende ed enti; – delle criticità in alcune aree di inquadramento professionale che
possono rendere necessari alcuni accorpamenti all'interno di ciascuna posizione
funzionale o tra profili, senza che ciò comporti variazioni di natura
economica; – della posizione
giuridico-economica dei profili del ruolo sanitario di cui ai decreti emanati
dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 502/1992, in
relazione ai nuovi percorsi formativi; –
dell'individuazione di nuovi profili del ruolo tecnico e amministrativo
emergenti, connessi alle innovazioni tecnologiche. 3. La Commissione di cui al comma 1 dovrà verificare la coerenza
dell'ordinamento con le esigenze organizzative e gestionali delle aziende e
degli enti medesimi approfondendo anche la possibilità di percorsi interni –
professionali e di carriera – dei dipendenti. La Commissione terminerà i propri
lavori entro il 30 aprile 1996. 4. Le parti,
tenendo conto delle proposte della Commissione, si impegnano a definire le
possibili innovazioni sull'ordinamento professionale dei lavoratori nel rispetto
delle competenze istituzionali in materia entro il 31 dicembre 1996, convenendo
fin d'ora che gli eventuali accordi raggiunti avranno decorrenza dal 30
settembre 1997.
CAPO
VIIIDisposizioni
particolariART.
36(Aggiornamento professionale e
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata)
1. Le parti individuano nella formazione continua un
fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del
personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale
di nuova assunzione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario
anche attraverso più alti livelli di preparazione e di consapevolezza del
personale rispetto agli obiettivi generali e produttivi da
perseguire. 2. L'azienda o l'ente, nell'ambito
dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, ai
sensi della circolare 24 aprile 1995, n. 14/95 del Ministro Per la Funzione
pubblica, ai fini del costante miglioramento dei livelli di produttività, di
efficienza e di efficacia gestionale e nell'erogazione e qualità dei servizi,
organizza all'interno o anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici o
privati specializzati nel settore, corsi di formazione di contenuto generale
ovvero mirato su specifiche materie. 3. La
formazione del personale di nuova assunzione si svolge, mediante corsi
teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in
base a specifici programmi definiti dalla stessa
amministrazione. 4. Le aree interessate ai
corsi di aggiornamento professionale sono stabilite in attuazione delle linee di
indirizzo generale definite nell'ambito della contrattazione decentrata di cui
all'art.
5, comma 3, con particolare riguardo: – ai
processi di innovazione tecnologica ed organizzativa – ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle
strutture e dei servizi. 5. L'aggiornamento
professionale è obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale a tempo
indeterminato delle aziende od enti del comparto. 6. L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'azienda o ente è svolto in
orario di lavoro e comprende: a) la
partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario
nazionale; b) la frequenza a congressi,
convegni, seminari etc., da chiunque organizzati, individuati dall'azienda o
ente, anche in base agli indirizzi regionali; c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico
messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale; d) l'uso di tecnologie audiovisive ed
informatiche; e) la ricerca finalizzata del
personale in base a programmi definiti dalle aziende o enti, anche in relazione
agli indirizzi regionali; f) il comando
finalizzato previsto dall'art. 45 del D.P.R. 20. 12. 1979, n. 761, con la
precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui compete di stabilire
se ed in quale misura e per quale durata al dipendente competono gli assegni
inerenti al rapporto di lavoro. 7. Nei
programmi aziendali va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento
professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le
tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo
del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei
servizi. 8. L'aggiornamento facoltativo
comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche
in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di lavoro. Il
concorso alle spese da parte dell'azienda o ente è, in tal caso, strettamente
subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di
servizio. 9. Nell'aggiornamento
tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato
di cui all'art. 45 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, così come modificato dal comma
6, lett. f). 10. In attuazione dell'accordo
decentrato di cui all'art.
5, comma 3, lettera f), il dirigente responsabile accoglie le domande di
aggiornamento tenendo conto delle priorità connesse agli obiettivi assegnati
alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei
lavoratori fornendo comunque a tutti, a rotazione, l'opportunità di
partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 61 del d.lgs. 29/1993. 11. La
partecipazione del personale all'attività didattica si realizza nelle seguenti
aree di applicazione: a) corsi di insegnamento
previsti dall'art. 6 del d.lgs. 30.12.1992 n. 502; b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale
organizzati dal Servizio sanitario nazionale; c) formazione di base e riqualificazione del personale. 12. Le attività di cui al comma 11 sono riservate di norma al
personale delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, con
l'eventuale integrazione di docenti esterni. 13. Il personale è ammesso alla didattica secondo le modalità previste
dagli ordinamenti delle singole aziende ed enti, privilegiando la competenza
specifica nelle materie di insegnamento. 14.
L'attività didattica, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via
forfettaria con un compenso orario di L 50.000 lorde, comprensivo dell'impegno
per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonché per
la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l'attività in
questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta
nella misura del 20 % per l'impegno nella preparazione delle lezioni e
correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell'orario di
lavoro.
CAPO
IXEstinzione del rapporto di
lavoroART.
37(Cause di cessazione del rapporto di
lavoro)
1. La cessazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre
che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt.
15, 23,
24
e 30
del presente contratto nonché dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato
nell'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 29/1993, ha luogo
per: a) compimento del limite massimo di età
previsto dall'ordinamento vigente; b) recesso
del dipendente; c) decesso del
dipendente.
1. Nel caso di risoluzione
del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore, quest'ultimo deve darne
comunicazione per iscritto all'azienda o ente, nel rispetto dei termini di
preavviso. 2. Nel caso di cui all'art. 37,
comma 1, lettera a), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista e ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista, senza
l'obbligo per l'azienda o ente di dare il preavviso o di erogare la
corrispondente indennità sostitutiva. 3. Nel
caso di decesso del dipendente, l'azienda o ente corrisponde agli aventi diritto
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122
C.C..
1. Salvo il caso di
risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza
preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue: – 2 mesi per dipendenti con anzianità
di servizio fino a 5 anni; – 3 mesi per
dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; – 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10
anni. 2. In caso di recesso del dipendente, i
termini di preavviso sono ridotti della metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun mese. 4. La parte che risolve il
rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a
corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione
spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda o ente ha diritto di
trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non
dato. 5. É in facoltà della parte che riceve
la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto
stesso sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso
dell'altra parte. 6. L'assegnazione delle
ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di
preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento dell'indennità
sostitutiva. 7. Il periodo di preavviso è
computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
PARTE
SECONDATITOLO
ITrattamento
EconomicoCAPO
IStruttura della
retribuzioneART.
40(Struttura della
retribuzione)
1. La struttura della
retribuzione del personale delle amministrazioni di cui all'art.
1 si compone delle seguenti voci: A -
trattamento fondamentale: 1) stipendio
tabellare; 2) retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita; 3) indennità
integrativa speciale; B - trattamento
economico collegato alla posizione di lavoro ed alla
produttività: 1) compensi per il lavoro
straordinario di cui all'art.
43; 2) compensi per la produttività
collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'art.
47; 3) premi per la qualità delle
prestazioni individuali di cui all'art.
48; 4) indennità previste: – dall'art.
44; – dall'art.
45. 2. Al personale, ove spettante, è
corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio
1988 n. 153 e successive modificazioni.
ART.
41(Aumenti della retribuzione
base)
1. Con decorrenza dal 1
gennaio al 30 novembre 1995, gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'articolo 41 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge 438/1992, sono
incrementati delle seguenti misure mensili lorde: Posizione funzionale I L. 66.000 Posizione funzionale II L. 69.000 Posizione funzionale III L. 74.000 Posizione funzionale IV L. 77.000 Posizione funzionale V L. 82.000 Posizione funzionale VI L. 87.000 Posizione funzionale VII L. 92.000 Posizione funzionale VIII L. 109.000 2.
Con decorrenza 1 dicembre 1995 gli incrementi tabellari annui di cui al primo
comma sono ulteriormente rideterminati negli importi di seguito
indicati: Posizione funzionale I L.
94.000 Posizione funzionale II L.
98.000 Posizione funzionale III L.
104.000 Posizione funzionale IV L.
109.000 Posizione funzionale V L.
115.000 Posizione funzionale VI L.
125.000 Posizione funzionale VII L.
141.000 Posizione funzionale VIII L.
161.000 3. Gli aumenti di cui al comma 1 hanno
effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità
di vacanza contrattuale. 4. I nuovi stipendi
tabellari annui a regime sono rideterminati negli importi indicati nella tabella
A. 5. E' confermato il livello retributivo
VIII bis. Lo stipendio tabellare come stabilito dall'articolo 68, comma 6 del
DPR 28 novembre 1990 n. 384, previo conglobamento dell'elemento distinto della
retribuzione di cui alla legge n. 438/92, è incrementato delle misure mensili
lorde di seguito indicate: – dal 1 gennaio al
30 novembre 1995: L. 109.000 – dal 1 dicembre
1995: L. 193.000 Gli aumenti di cui al primo
alinea del precedente capoverso hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento
successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.
1. Le misure degli
stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di
quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto e indiretto, sull'indennità premio
di servizio, sull'indennità di cui all'art.
32, comma 6, del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto. 2. I benefici economici – ivi
compresa l'indennità di vacanza contrattuale – risultanti dall'applicazione dei
presenti articoli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART.
43(Disciplina per il finanziamento
del trattamento accessorio legato alle posizioni di
lavoro)
1. Il trattamento economico
accessorio del personale dipendente prevede emolumenti connessi a determinate
posizioni o situazioni lavorative ovvero compensi correlati ai risultati
raggiunti nell'ambito della produttività collettiva ed
individuale. 2. Al finanziamento della parte
variabile della retribuzione connessa alle posizioni o situazioni lavorative di
cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo dei seguenti
fondi: 1) Fondo per il compenso del lavoro
straordinario: Il fondo è costituito nel suo
ammontare dalla somma spettante al personale destinatario del presente contratto
per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 384 del 1990 e nel limite ivi
previsto, decurtata del 5 per cento, a decorrere dal 1 gennaio
1996. Tale fondo è finalizzato a compensare le
prestazioni di lavoro straordinario necessarie per fronteggiare particolari
situazioni di lavoro. Resta ferma la
disciplina vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro
straordinario secondo l'art. 10, commi 7 e 9 del D.P.R.
384/1990. 2) Fondo per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma spesa per l'anno
1993 per il pagamento delle indennità di cui: all'art. 18 del D.P.R. 20 maggio
1987, n. 270; all'art. 57, commi 2 e 3, ( eccetto la quota pensionabile pari a
L. 15.000) dello stesso decreto; agli artt. 46, comma 2, u.c.; 49 (commi 3, 5,
6), 51, 52 e 54 del D.P.R. 384/1990. Detto fondo è incrementato in ragione
d'anno di una somma pari allo 0,3 per cento del monte salario, calcolato con
riferimento all'anno 1993 per il solo personale disciplinato dal presente
contratto. Il fondo è finalizzato alla
remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente
rilevanti, collegati alla particolare natura dei servizi che richiedono
interventi di urgenza. E', pertanto, destinato alla corresponsione delle
indennità di turno, reperibilità, per servizio notturno, festivo e
festivo-notturno. Le predette indennità sono corrisposte nelle misure fissate
nell'art. 44.
"Per l'applicazione del presente contratto le
aziende ed enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del decreto
legislativo n. 29/1993, ridetermino con atto formale la dotazione organica
del personale destinatario del presente contratto in misura superiore a
quello preso a base del calcolo di cui al presente punto, nel finanziare
la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle
indennità relative ai posti di nuova istituzione per incrementare in
misura congrua, con atto deliberativo, il fondo di cui al presente punto.
Fermo restando che l'incremento previsto dal presente punto è calcolato
sul monte salari 1993, qualora il personale in servizio nel 1995 risulti
comunque superiore a quello preso come base di calcolo nel 1993, il fondo
di cui al presente punto è formato dall'ammontare delle somme spese nel
1995 per le indennità sopra citate."
Periodo aggiunto dall'art.10
del CCNL integrativo comparto Sanità personale non dirigente -
1994/1997- 22.5.1997 3) Fondo per compensare
particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e
valorizzazione delle responsabilità. Tale
fondo, costituito dall'1 dicembre 1995, è finalizzato a remunerare particolari
posizioni di lavoro, in relazione all'accresciuta professionalità e
responsabilità dei dipendenti, secondo la disciplina di cui all'art. 45. Il
fondo è costituito da una somma pari allo 0,86 per cento del monte salari annuo
calcolato con riferimento all'anno 1993 ed è incrementabile con le somme dei
fondi di cui ai punti 1 e 2 qualora non utilizzate, al netto degli eventuali
maggiori oneri riflessi derivanti per il perseguimento delle finalità previste
dall'art. 45 comma 4 e seguenti.
ART.
44(Indennità per particolari
condizioni di lavoro)
1. E'
confermata l'indennità di pronta disponibilità nella misura di L. 40.000 lorde.
L'istituto rimane regolato dall'art. 18 del D.P.R. 270/1987 ed è applicato
rigorosamente agli operatori ed alle condizioni ivi indicate. 2. Sono confermate le seguenti indennità di: – polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di L.
1.400.000. Detta indennità compete al personale cui è stata attribuita
dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia
giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle
funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616. – profilassi antitubercolare
nella misura fissa ed uguale per tutti di L. 300 giornaliere per il personale
operante in reparti o unità operative tisiologiche (pneumologiche), ai sensi
della legge 9 aprile 1953, n. 310 e successive modificazioni; – bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del D.P.R.
270/1987. 3. Al personale del ruolo sanitario
appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello
retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una
indennità giornaliera, pari a L. 8.500. Detta
indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei
tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente
equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al
modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere
corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata,
salvo per i riposi compensativi. In
contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui
all'art. 43, comma 2 punto 2) potranno essere individuati altri operatori, il
cui orario di lavoro, per obiettive esigenze dell'azienda o ente, debba essere
articolato su tre turni. A tale personale compete l'indennità giornaliera
prevista dal presente comma. 4. Agli operatori
di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I all' VII livello
retributivo, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla
programmazione dell'azienda o dell'ente per almeno dodici ore giornaliere ed
effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli
impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura
protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità
giornaliera pari a L. 3.500. Detta indennità è
corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni,
tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato
dei turni svolti di mattina e pomeriggio. L'indennità non può essere corrisposta
per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i
riposi compensativi. 5. Agli operatori
professionali coordinatori – caposala ed ostetriche – che non effettuano i turni
di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno – in quanto responsabili
dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi
di diagnosi e cura – compete un'indennità mensile, lorda di lire 50.000, non
cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al
comma 6. 6. Al personale infermieristico
competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo
servizio prestato: a) nelle terapie intensive
e nelle sale operatorie: L. 8.000; b) nelle
terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei
servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000. c)
nei servizi di malattie infettive: L. 10.000. 7. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni
funzionali di V, VI e VII, operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e
nelle sale operatorie compete un'indennità mensile, lorda di lire 55.000, non
cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del
comma 6. 8. Al personale appartenente alle
posizioni funzionali di III e IV livello retributivo – ausiliario specializzato
ed operatore tecnico addetto all'assistenza – assegnati ai reparti indicati nel
comma 6, lettera c) è corrisposta una indennità giornaliera di L.
2.000. 9. In contrattazione decentrata, nei
limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2, punto 2), nei
servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del
ruolo sanitario, ai quali corrispondere l'indennità giornaliera prevista dal
medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno
lavorativo nei servizi di riferimento. 10. Le
indennità previste nei commi 6 e 8 non sono corrisposte nei giorni di assenza
dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi
compensativi. 11. Al personale dipendente,
anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore
notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500
lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore
6. 12. Per il servizio di turno prestato per
il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni
fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L.
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà
dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno
festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità
festiva. 13. Le indennità di cui al presente
articolo, cumulabili tra di loro, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7,
decorrono dal 1 dicembre 1995 e riassorbono dalla stessa data quelle previste al
medesimo titolo dagli artt. 55 e 57 ( per la parte non pensionabile), 59 del
D.P.R. 270/1987, dagli artt. 46, comma 2 u.c., 49 – commi 3, 5 e 6 – 51 e
52.
ART.
45(Indennità di qualificazione
professionale e valorizzazione delle responsabilità)
1. Le indennità previste dal presente articolo sono denominate
di qualificazione professionale. Esse competono dal 1 dicembre 1995 nelle misure
sottoindicate e sono corrisposte per dodici mensilità. Le citate indennità sono,
altresì, lorde, mensili, fisse e ricorrenti ed assorbono dalla stessa data, sino
a concorrenza, le indennità previste: – dagli
artt. 56 e 57, commi 2, 3 primo capoverso – limitatamente alla quota
pensionabile di L.15.000 –, comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4, del
D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270; – dall'art.
49, commi 1, 2 e 4 (salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 5) e dall'art. 50
del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. 2. Le
indennità del comma 1 sono corrisposte al personale sottoindicato nelle seguenti
misure: a) personale appartenente alla
posizione funzionale di I livello retributivo: L. 15.000; b) personale ricollocato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.
384/1990 appartenente: 1) alle posizioni
funzionali di II e III livello retributivo, (fattorini, commessi ed ex agenti
tecnici ed ausiliari socio sanitari): L. 15.000. 2) alle posizioni funzionali di V livello retributivo: – operatori tecnici: L. 15.000 – operatori professionali di 2ª categoria – massofisioterapisti e
massaggiatori: L. 15.000 – operatori
professionali di 2ª categoria – puericultrici: L. 35.000; 3) operatori professionali di 2ª categoria, infermieri
generici e psichiatrici con un anno di corso: L. 55.000. c) personale già appartenente alla posizione funzionale
corrispondente al III livello retributivo – ex ausiliario socio sanitario
specializzato –: L. 60.000. d) personale di
posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo – coadiutori
amministrativi ed operatori tecnici, compresi gli addetti all'assistenza: L.
80.000. e) personale di posizione funzionale
corrispondente al V livello retributivo – operatori tecnici coordinatori: L.
93.000; f) Personale di posizione funzionale
corrispondente al VI livello retributivo dei sottoindicati
ruoli: RUOLO SANITARIO 1) operatori professionali di prima categoria collaboratori –
infermieri professionali, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti
sanitari: L. 215.000; 2) operatori
professionali di prima categoria collaboratori: – dietiste e podologi: L. 145.000 –
personale tecnico sanitario: " – personale
della riabilitazione: " – personale di
vigilanza e di ispezione: " RUOLO
TECNICO – assistente sociale collaboratore: L.
145.000 – assistente tecnico:
" RUOLO AMMINISTRATIVO – assistente amministrativo: L. 145.000 g) Personale di posizione funzionale corrispondente al VII
livello retributivo dei sottoindicati ruoli: RUOLO SANITARIO 1) operatori
professionali di prima categoria coordinatori, infermieri professionali, capo
sala, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti sanitari: L.
215.000 2) operatori professionali di prima
categoria coordinatori: – dietiste e podologi:
L. 145.000 – personale tecnico sanitario:
" – personale della riabilitazione:
" – personale di vigilanza e di ispezione:
" RUOLO TECNICO – assistente sociale coordinatore: L. 145.000 RUOLO AMMINISTRATIVO – collaboratore
amministrativo: L. 145.000 RUOLO
PROFESSIONALE – assistente religioso: L.
145.000 h) personale appartenente alla
posizione funzionale corrispondente all'VIII livello: – collaboratori amministrativi coordinatori: L. 145.000 – operatori professionali dirigenti: L.
200.000 3. Le indennità del comma 1, a
decorrere dal 1 dicembre 1995, sono incrementabili in sede aziendale, al fine di
valorizzare l'esercizio delle professionalità e delle responsabilità dei
dipendenti, nelle aree di applicazione del ruolo sanitario, tecnico ed
amministrativo di appartenenza sulla base di una o più delle seguenti condizioni
o criteri – anche omogeneamente riscontrabili in ciascuno dei citati ruoli ed
aree – integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi e
gestionali adottati in azienda: – acquisizione
di professionalità conseguente a percorsi formativi anche obbligatori e
specificatamente attivati; – acquisizione di
professionalità conseguente all'introduzione di tecniche assistenziali
innovative nelle varie discipline del campo infermieristico ed ostetrico,
tecnico sanitario e riabilitativo; –
acquisizione di professionalità conseguente a tecniche gestionali innovative o
all'uso di nuove tecnologie; – acquisizione di
specifiche esperienze lavorative, in relazione all'organizzazione della azienda
o ente, quali ad esempio, quelle maturate nelle attività svolte nell'area
dell'assistenza sociale per l'integrazione dei servizi socio sanitari
distrettuali ovvero nell'assistenza territoriale o nell'area di prevenzione o
nella riorganizzazione dei servizi o nella didattica. – all'impiego in strutture con rapporto diretto con i
cittadini; – alla gestione di impianti e
manutenzione delle strutture e delle tecnologie; – all'affidamento di funzioni di coordinamento reale per gli operatori
appartenenti alle relative categorie; –
all'affidamento di particolari responsabilità, quali ad esempio, il maneggio
valori, i procedimenti ai sensi della legge 241/1990, direzione
lavori; – alla preposizione a strutture
organizzative dell'azienda o ente. 4.
L'incremento previsto al comma 3 è lordo, fisso e ricorrente ed è corrisposto
per dodici mensilità. Esso può riguardare un numero massimo di dipendenti pari
al quarantacinque per cento della dotazione organica complessiva di ciascuno dei
ruoli di cui al medesimo comma. Alla sua corresponsione si provvede nei limiti
del fondo previsto dall'art. 43 comma 2, punto 3). 5. L'incremento di cui al comma 3 è fissato nelle seguenti
misure: Posizione funzionale I L.
41.000 Posizione funzionale II L.
53.000 Posizione funzionale III L.
61.000 Posizione funzionale IV L.
69.000 Posizione funzionale V L.
78.000 Posizione funzionale VI L.
86.000 Posizione funzionale VII L.
110.000 Posizione funzionale VIII L.
118.000 6. L'attribuzione dell'incremento
dell'indennità da parte dell'azienda o ente avviene, avendo riguardo ad un
equilibrio complessivo tra i profili professionali compresi nei vari ruoli,
mediante selezione del personale interessato con esperienza professionale almeno
quinquennale, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di
contrattazione decentrata che tengano conto dei titoli culturali, professionali
e di servizio dei dipendenti interessati. In prima applicazione l'incremento è
attribuito con la decorrenza di cui al comma 3, ancorché la selezione avvenga in
data successiva. Dopo la prima applicazione le selezioni avvengono nei limiti
delle disponibilità numeriche indicate nel comma 4.
ART.
46(Disciplina del finanziamento
del trattamento accessorio legato alla produttività)
1. Il trattamento accessorio di cui all'art.40,
comma 1, connesso con i risultati raggiunti nell'ambito della produttività
collettiva ed individuale è costituito dai seguenti fondi: 1) Fondo per la qualità della prestazione
individuale: Tale fondo è finalizzato alla
valorizzazione delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla
efficienza delle aziende ed Enti, con particolare riguardo alla qualità dei
servizi erogati, mediante la corresponsione dei premi di qualità della
prestazione individuale di cui all'art. 48. Detto fondo per il 1995 è costituito
dallo 0,1 per cento del monte salari con riferimento all'anno 1993 per il
personale disciplinato dal presente contratto e, a decorrere dall'1 gennaio
1996, da una somma pari allo 0,2 per cento del monte salari
stesso. 2) Fondo per la produttività
collettiva e per il miglioramento dei servizi: Il Fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei
fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli artt. 57 e segg. del D.P.R.
384/1990 – effettivamente riferiti alle categorie di personale di cui al
presente contratto – determinata per l'anno 1993 e decurtata della percentuale
prevista dall'art. 8, comma 3 della legge 537/1993. Tale fondo, a decorrere dal
31 dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio
sugli aumenti del biennio successivo, è rivalutato – per l'anno 1996 – del tre
per cento, calcolato sul fondo determinato per l'anno 1993 ed incrementato da
quanto residua dai fondi dell'art.
43 nonché del punto 1) del presente comma, se non
utilizzati. Tale fondo è finalizzato alla
erogazione di compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento
dei servizi nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 47.
ART.
47
(Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi)
1. Il fondo di cui all’art. 46 comma 1,
punto 2, è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e
l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali
dell’azienda o dell’ente, finalizzati al conseguimento di più elevati
livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi
istituzionali, tra i quali, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, con riferimento anche alle disposizioni della legge 23
dicembre 1994, n. 724, sono particolarmente qualificanti:
– il miglioramento degli indici di rendimento legati alla degenza;
– l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni
ospedaliere con il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari
pubblici anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al
pubblico e un maggiore orientamento all’utenza;
– la razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici;
– il miglioramento dei livelli qualitativi di intervento di sanità
collettiva negli ambienti di vita e di lavoro;
– la personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche
attraverso l’individuazione di forme alternative, quali la spedalizzazione
o l’assistenza a domicilio, nonché l’incentivazione delle prestazioni e
dei trattamenti deospedalizzanti e delle attività di ospedale diurno.
2. In particolare l’istituto della produttività collettiva è finalizzato
al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, complessivamente
concordati, di regola annualmente ed in via preventiva, dalla direzione
generale con i dirigenti responsabili delle unità operative come
individuate dalle aziende e dagli enti – mediante la metodologia della
gestione per budget ai sensi degli art. 5, comma 4 e segg. del d.lgs. n.
502/1992 e 14 del d.lgs. n. 29/1993 – in relazione alle risorse
finanziarie, strumentali ed umane attribuite alle medesime unità
operative, compresa la quota parte di produttività collettiva assegnata in
contrattazione decentrata per lo specifico obiettivo.
3. Nel passaggio al nuovo sistema dovranno, comunque, essere garantiti i
livelli assistenziali ottenuti con l’applicazione dell’istituto di
incentivazione sub 1 di cui all’art. 57 del D.P.R. 384/1990, lett. a).
4. In attuazione del contratto decentrato di cui all’art. 5, comma 3, i
dipendenti da adibire alle iniziative per la produttività collettiva,
l’attribuzione dei compensi ai medesimi nonché la differenziazione dei
compensi stessi saranno attribuiti dal dirigente responsabile, con
riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei dipendenti
interessati e della funzionalità della loro partecipazione ai singoli
progetti ed obiettivi assegnati e al grado di partecipazione individuale
nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno
preventivamente illustrati dal dirigente a tutti i dipendenti dell’unità
operativa. L’attribuzione degli obiettivi ai singoli o gruppi ed il
connesso incentivo economico, determinati con atto motivato, sono
comunicati ai singoli dipendenti.
5. I criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati
sono oggetto di contrattazione decentrata aziendale ai sensi dell’art. 5,
comma 3, tenendo conto delle caratteristiche degli obiettivi, in modo da
garantire la selettività della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il
loro effettivo carattere incentivante.
6. I risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e di
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante
l’impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di
valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o
del nucleo di valutazione di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 29 del 1993,
che ne definisce parametri e standard di riferimento con i criteri del
comma 5. La valutazione deve basarsi sia su fattori collettivi attinenti
alla qualità e al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi
programmati – con particolare riguardo agli indici di qualità della
prestazione e dei tempi di attesa per la fruizione – sia su elementi
attinenti alla qualità e alla intensità della partecipazione individuale.
7. L’incentivo è corrisposto a consuntivo, secondo le modalità ed i tempi
definiti nel contratto decentrato di cui all’art. 5, comma 4 nei limiti
delle quote di produttività assegnate al dirigente dell’unità operativa e,
comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente
attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale
del risultato.
8. Ferma rimanendo la formazione del fondo con le regole stabilite
all’art. 46 comma 1, punto 2), per le aziende e gli enti che non hanno
ancora attivato la metodologia di budget citata al comma 2, è consentita
sino al 31 dicembre 1996, la gestione dell’istituto incentivante secondo
le norme previste dall’art 57, comma 6, lett. b) del D.P.R. 384/1990, nel
rispetto, in particolare, dei principi di cui ai commi 1, 2 e 4.
9. Il nucleo di valutazione o il servizio di controllo di cui al comma 4
svolge anche un’attività di monitoraggio che si conclude con un rapporto
da trasmettere all’A.RA.N., da allegarsi alla relazione annuale sullo
stato dell’amministrazione.
10. Per le aziende e gli enti di cui al comma 8 tale rapporto dovrà in
particolare evidenziare lo stato di attuazione della nuova metodologia.
ART.
48(La qualità della prestazione
individuale)
1. Allo scopo di
valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore
efficienza delle amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico, dal 1
dicembre 1995, ciascuna azienda o ente corrisponde i premi di qualità della
prestazione individuale utilizzando il fondo di cui all'art. 46, comma 1, punto
1). 2. Il premio è attribuito ad una
percentuale massima del 7 per cento del personale in servizio nei limiti del
fondo indicato nel comma 1. L'importo di detti premi è determinato secondo i
valori della tabella allegato B. 3. I
dirigenti attribuiscono i premi entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno
e provvedono all'erogazione dei premi nei mesi di luglio e dicembre, sulla base
dei seguenti criteri, anche disgiunti: a)
precisione e qualità delle prestazioni svolte; b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle
esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti
organizzativi; c) orientamento all'utenza e
alla collaborazione all'interno del proprio servizio e tra diversi
servizi; d) capacità organizzativa e di
proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di
miglioramenti organizzativi e gestionali. 4.
Il processo di valutazione di cui al comma 2 avviene, sentiti i dirigenti
responsabili delle unità operative, secondo modalità stabilite dall'azienda o
ente, che ne informa le organizzazioni sindacali a norma dell'art.
7, comma 2, del presente contratto. Gli obiettivi e criteri sulla cui base
sarà effettuata la valutazione devono essere specificamente definiti per figure
professionali e relative specificazioni. Il processo di valutazione è gestito
dal dirigente responsabile, con verifica e coordinamento della direzione
generale. 5. Le decisioni adottate dai
dirigenti sono rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o delle OO.SS.
deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime. I risultati
generali dell'applicazione del presente articolo sono comunicati alle OO.SS. che
possono chiedere un incontro al riguardo con le amministrazioni interessate.
Eventuali controversie sull'applicazione del presente istituto saranno oggetto
di tentativo di conciliazione in sede sindacale il cui procedimento sarà
definito entro il 31 dicembre 1995. 6. I
risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore
produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto
di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo
interno o nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29
del 1993. L'attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere
all'A.RA.N. e da allegarsi alla Relazione annuale sullo stato della
amministrazione.
ART.
49(Livello retributivo VIII
bis)
1. A decorrere dal 1 dicembre
1995, al livello VIII bis sono inquadrati: a)
gli operatori professionali dirigenti, forniti di abilitazione alle funzioni
direttive o diploma universitario conseguito nelle scuole dirette a fini
speciali, adibiti a compiti di organizzazione e programmazione o direttori delle
scuole di formazione degli operatori sanitari, con tre anni di anzianità nella
posizione funzionale; b) i collaboratori
amministrativi coordinatori in possesso dell'anzianità di tre anni nella
posizione funzionale. 2. L'inquadramento di
cui al comma 1 al livello retributivo VIII bis avviene solo previo giudizio
favorevole – da formularsi entro un mese dalla data di maturazione dei requisiti
– da parte di un apposito collegio tecnico costituito dall'azienda o ente
secondo il proprio ordinamento. Il giudizio deve essere basato sulla valutazione
dell'attività professionale e dei risultati raggiunti, di formazione e di studio
svolta dal dipendente nonché sul livello di qualificazione acquisito nell'arco
del servizio prestato senza demerito. 3.
All'operatore professionale dirigente compete una indennità mensile, lorda per
dodici mensilità di L. 55.000. 4. Ai
dipendenti comunque inquadrati nel livello VIII bis è attribuita un'indennità di
L.135.000 alle condizioni, percentuali di personale e procedure previste dall'art.45,
comma 4 e seguenti. 5. L'indennità di cui al
comma 3, compete dal 1 dicembre 1995 ed assorbe quella corrisposta al medesimo
titolo dall'art. 57, comma 3, u.c., del D.P.R. 270/1987, ivi compresa la quota
già riconosciuta pensionabile di L.15.000.
ART.
50(Norma particolare per le
I.P.A.B.)
1. Le norme stabilite nel
presente contratto sono valide per tutte le I.P.A.B. svolgenti prevalenti
attività sanitarie che già applicavano al proprio personale il trattamento
economico e normativo del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, previo
reinquadramento orizzontale del personale medesimo nelle posizioni funzionali e
profili del personale del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli artt. 39
e 40 del D.P.R. 384/1990 e relative tabelle allegato 1 e 2, qualora non vi
abbiano ancora provveduto. 2. Per le I.P.A.B.
svolgenti prevalenti attività sanitarie che applicavano al proprio personale il
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 si prevede il graduale passaggio al trattamento
economico del personale delle aziende del Servizio Sanitario nazionale mediante
l'utilizzo, in via transitoria, dei seguenti istituti: A) reinquadramento orizzontale del personale in servizio nelle
posizioni funzionali e profili del personale del Servizio Sanitario Nazionale,
ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.P.R. 384/1990 e relative tabelle allegato 1 e
2. B) trasformazione del livello economico
differenziato ed eventuali altre indennità fisse, mensili e ricorrenti come base
per la graduale corresponsione al personale inquadrato nei vari livelli
dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilità previste dagli artt.43,
punto 3 e 45.
A tal fine, a decorrere dal 31.12.1995, le somme stanziate in bilancio per le
predette voci sono incrementate di una somma pari al 6% delle medesime voci,
calcolata con riferimento all'anno 1993. C)
Costituzione di unico fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse previste
dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 333/1990 incrementate a decorrere dal 31.12.1995 di
una somma pari al 6% delle medesime risorse calcolate con riferimento all'anno
1993. Con detto fondo, complessivamente utilizzato e nei limiti delle risorse in
esso disponibili, le I.P.A.B. di cui al presente comma provvedono alla graduale
applicazione di quanto previsto dagli artt.
43 punti 1) e 2), 46
punti 1) e 2) e dagli artt.44,
47
e 48. 3. Per le IPAB, nelle quali, ai sensi
delle vigenti disposizioni, non è prevista la qualifica dirigenziale, i poteri e
le prerogative che il presente contratto attribuisce al dirigente si intendono
riferiti, fatte salve eventuali diverse disposizioni degli Statuti o dei
Regolamenti degli enti medesimi, al personale che, sulla base dei singoli
ordinamenti, è preposto a strutture organizzative di massima dimensione, purché
ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso, il
titolo della laurea. L'esercizio di tali poteri e prerogative non costituisce
svolgimento di mansioni superiori.
1. Nel primo e secondo anno
di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento del
fondo di cui all'art.
46, comma 1 punto 2), non siano state impegnate nei rispettivi esercizi
finanziari sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
PARTE
TERZATITOLO
INorme finali e
transitorieART.
52(Norma
transitoria)
1. I procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro
inizio. 2. Alle infrazioni disciplinari
accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art.
30, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del
Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 3. Alle infrazioni commesse nel
periodo di cui all'art.
30 comma 11 si applicano le disposizioni del comma 1.
1. Al personale
destinatario dell'art. 4, comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che –
assegnato presso un'azienda o ente – opti per l'inquadramento nei ruoli di
questi ultimi, si applica l'art. 14, commi 1 e 4 del D.P.R. 28 novembre 1990, n.
384, alle condizioni ivi stabilite. 2. Nulla è
innovato per i dipendenti del servizio sanitario nazionale operanti nel
distretto speciale del comune di Campione d'Italia purché ivi effettivamente
residenti. 3. La disciplina del regime
economico spettante al personale del comparto che partecipa alle attività
connesse all'esercizio della libera professione intramuraria svolta ai sensi
dell'art. 4, commi 10 e 11 bis del D.lgs. 502 del 1992, è
rinviata. 4. Al personale delle A.R.P.A., in
attesa della stipulazione dell'accordo di cui all'art.
1, comma 2, continuano ad applicarsi i contratti del comparto degli enti di
provenienza. Sono disapplicate le norme di leggi regionali che attribuiscano a
soggetti diversi dall'A.RA.N. la possibilità di stipulare accordi per la
definizione del comparto di appartenenza del predetto personale. Con il medesimo
accordo sarà effettuata la verifica del comparto di appartenenza del personale
addetto ai servizi sociali integrati gestiti dalle aziende
sanitarie. 5. Le parti concordano
sull'opportunità di definire entro il 31 dicembre 1995 la normativa riguardante
la revisione del sistema della maggiorazione dell'indennità infermieristica di
cui all'art. 49, comma 1, secondo periodo lett. a), b), e c) e 2 del D.P.R.
384/1990, anche nel quadro della revisione del rispettivo ordinamento nonché i
criteri di salvaguardia dei diritti maturati e delle relative risorse. Sino al
momento dell'attivazione della nuova normativa, resta in vigore l'attuale
sistema delle maggiorazioni delle indennità infermieristiche di cui ai citati
commi dell'art. 49.
ART.
54(Verifica delle disponibilità
finanziarie complessive)
1. In caso
di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del
contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il
controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del
D.Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.412. 2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a
quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga
dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione,
totale o parziale, dello stesso.
1. Per tutte le materie e
gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del
d.lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge,
nonché degli accordi di lavoro del comparto già recepiti con D.P.R. 20 maggio
1987, n. 270 e D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, in quanto non disapplicate
dall'art.56.
1. A norma
dell'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art.
2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto,
tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in
relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate nonché, in
particolare, le seguenti disposizioni: a) con
riferimento agli artt.
1 e 2:
artt. 1 e 5 del DPR 384/1990; b) con
riferimento all'art.
4: art. 6 del DPR 384/ 1990; c) con
riferimento all'art.
5: artt. 2 e 3 del DPR 270/1987; d) con
riferimento all'>]art.
6: art. 4 del DPR 270/1987; e) con
riferimento all'art.
7: artt. dal 18 al 20 del D.P.R. 13/1986; art. 38 del D.P.R.
270/1987; f) con riferimento all'art.
10: art. 60 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761; g) con riferimento all'art.
11: art. 40 DPR 270/1987, art. 23, commi 1, 4 e 5 DPR
384/1990; h) con riferimento all'art.
12: art. 25 della L.93/1983; art. 4 del DPR 270/1987; i) con riferimento all'art.13:
art.112 del DPR 270/1987; art. 7 del DPR 384/90; art. 21 del DPR
13/1986; l) con riferimento all'art.
14: art. 27, comma 4, del DPR 761/1979; art. 18, commi 3 e 4, e artt. 19 e
20 del DM Sanità 30.01.1982; m) con
riferimento all'art.
15: art. 14 del DPR 761/1979; n) con
riferimento all'art.
16: art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, e artt. dal 3 al 6 del DPCM n.
117/1989; art. 4 del DPR 13/1986; art. 46 del DPR 494/1987; o) con riferimento all'art.
17: art. 9, comma 4, del DPR 761/1979; art. 11 D.P.R 270/1987; art. 7, comma
6, ultimi due periodi della L. 554/1988; il DPCM 127/1988; art. 3, comma 23,
della L. 537/1993; p) con riferimento all'art.
18: art. 32 del DPR 761/1979; art. 16 del DPR 270/1987; q) con riferimento agli artt.
19 e 20:
artt. 33 e 37 DPR 761/1979; art. 4 del DPR 395/1988; art. 68, comma 5, del DPR
384/1990; art. 11 DPR 348/1983; r) con
riferimento all'art.
21: art. 38 del DPR 761/1979; art. 10 del DPR 348/1983; art. 3, commi dal 37
al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26 della L.
724/1994; s) con riferimento all'art.
22: art. 31 del DPR 270/1987; art. 11 del DPR 13/1986; t) con riferimento agli artt.
23 e 24:
artt. 47 e 56 del DPR 761/1979; artt. 28 e 29 del DPR 270/1987; artt. 37, 68,
commi da 1 a 7, 70, 71, 129 e 130 del T.U. impiegati civili dello Stato del 10
gennaio 1957, n. 3; artt. dal 30 al 34 del DPR 686/1957; art. 3, commi dal 37 al
41, della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26, della L.
724/1994; u) con riferimento agli artt.
25 e 26:
artt. da 37 a 41 del T.U. 3/1957, art. 38 del DPR 761/1979; art. 10 del
348/1983; art. 3, comma 37 legge 537/1993; art. 7, comma 3, legge 1204/1971,
limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo
triennio di vita del bambino; art. 47 del DPR 761/1979; art. 67 del T.U.
3/1957; v) con riferimento all'art.
27: art. 47 DPR 761/1979, artt. 69 e 70 del DPR 3/1957; z) con riferimento all'art.
28: art. 27, comma 1 limitatamente alla parola "doveri" del DPR 761/1979;
artt. da 12 a 17 del DPR 3/1957; aa) con
riferimento agli artt.
dal 29 al 32: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art. 34 del DPR 384/1990;di
conseguenza gli artt. da 78 a 123 del T.U. 3/1957; art. 61 del DPR
686/1957 ab) con riferimento agli artt.
33 e 34:
artt. da 39 a 42 del D.P.R. 761/1979: ac) con
riferimento all'art.
36: art. 26 del DPR 270/1987, art. 68, comma 4, del DPR
384/1990; ad) con riferimento all'art.
37: art. 52 e artt. da 54 a 58 del DPR 761/1979; ae) con riferimento agli artt.
dal 40 al 48: artt. 55 e 57 del DPR 270/1987; del DPR 384/1990: artt. da 41
a 43, 46, comma 1 relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2 ultimo
periodo; 49, comma 1 primo periodo e comma 2 per la parte riferita al medesimo
periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; artt. da 50 a 52, art. 68, commi 6 e
7, art. da 57 a 67 (con effetto dal 01.01.96 ) del DPR 384/1990 fatto salvo
quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del presente contratto per il quale la
disapplicazione dell'art. 57, lett. b) del D.P.R. 384/1990, decorre dal 1
gennaio 1997. 2. Con riferimento alle norme
di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1
sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR 384/1990. 3. E' inapplicabile l'ultimo comma dell'art. 63 del DPR
761/1979. Le disposizioni contenute nel DPR 821/1984 continuano ad essere
applicate fino ad una diversa definizione contrattuale della materia per tutti i
profili non dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo,
nonché del ruolo sanitario nel rispetto dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 502 del
1992. 4. Il DPR 25 giugno 1983, n. 348 è
completamente disapplicato; 5. Sono del pari
disapplicate le norme contenute nelle leggi regionali in materie oggetto del
presente contratto. 6. Le amministrazioni
curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta
disapplicazione ed inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non
più applicabili in quanto incompatibili con il presente
contratto.
Tabelle
Tabella A Nuovo stipendio tabellare
annuo a regime per 12 mensilità
Livello |
|
VIII bis |
20.127.000 |
VIII |
17.703.000 |
VII |
15.563.000 |
VI |
13.371.000 |
V |
12.141.000 |
IV |
10.729.000 |
III |
9.669.000 |
II |
8.547.000 |
I |
7.449.000 |
Tabella B
Premio per la qualità
della prestazione individuale
Livello |
Misura semestrale |
VIII bis |
700.000 |
VIII |
640.000 |
VII |
576.000 |
VI |
524.000 |
V |
494.000 |
IV |
469.000 |
III |
444.000 |
II |
421.000 |
I |
400.000 |
Tabella n. 1 Individuazione delle voci
di retribuzione accessoria utili ai fini dei
diversi istituti contrattuali. Premessa 1. Gli istituti normativi
presi in esame sono: tempo parziale, tempo determinato, ferie, permessi
retribuiti, assenze per malattia, maternità, sospensione cautelare in caso di
procedimento disciplinare, sospensione cautelare in caso di procedimento
penale. 2. Le voci retributive considerate
sono: indennità previste negli articoli
43, commi 1, p. 1, 44
e 45
nonché l'assegno per il nucleo familiare.
|
Voci retributive |
Istituti CCNL |
Indennità
varieStraordinarioIndennità fisseNucleo familiare |
|
Turni
etc.Reperibilità=PensionabiliNon pensionabili= |
tempo parziale verticale |
SI*NONOSI*SI*SI |
tempo parziale orizzontale |
SI*NONOSI*SI*SI |
tempo determinato |
SISISISISISI |
ferie |
NONONOSISISI |
permessi ex congedi straord. |
NO*NONOSI*SISI |
assenze per malattia sup. 15 gg.
con ricovero e per infortuni e cause di
servizio |
NO NO NO SI SI SI |
astens. obblig. facolt. 30 gg. |
NONONOSISISI |
astensione facoltativa |
NONONOSINOSI |
sospens. caut. proc. disc. |
NONONOSINOSI |
sospens. caut. proc. pen. |
NONONONONOSI |
* Pro - quota Nota: nelle assenze per malattia e infortuni trova tuttora
applicazione la circolare del Ministero della Sanità n. 11 del
22.1.1971.
Tabella n. 2
ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI
PRATICI 1. Applicazione dell'art.
23, comma 1.
1.1. Si supponga che un
dipendente, dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si assenti per
malattia secondo il seguente schema: – dal
10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi); – dal 15.1.96 al
15.11.96 (10 mesi); – dal 20.7.98 al 20.2.99
(7 mesi - ultimo episodio morboso). Per
stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di comporto" è
necessario: - sommare le assenze intervenute
nei tre anni precedenti la nuova malattia; -
sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso. Applicando tali regole si ha: - totale assenze effettuate dal 19.7.95 al 19.7.98: 12
mesi - ultimo episodio morboso: 7
mesi - totale 19 mesi Al 20.1.99 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi di assenza.
Dal 21.1.99 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito (salva la
possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non
retribuita).
1.2. Si supponga ora che il
dipendente si assenti secondo il seguente schema: - dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi); -
dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi); - dal
20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi); - dal 20.12.99
al 20.1.00 (1 mese - ultimo episodio morboso). Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il
dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto per un periodo di 11
mesi. Infatti: - totale assenze effettuate
dal 19.12.96 al 19.12.99: 6 mesi - ultimo
episodio morboso: 1 mese - totale 7 mesi
Al 20.6.98 il dipendente completa, ma non
supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze fino al
20.12.99, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovrà
andare a ritroso fino al 19.12.96. Al 20.1.99 egli avrà totalizzato solo 7 mesi
di assenza. 2. Applicazione dell'art.
23, comma 6 - Trattamento economico.
2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso
concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel
punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a
queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di
applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma ... dell'art. ... . Per
stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente
trattamento economico:
Caso illustrato
nel punto 1.1.: - dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi) Intera retribuzione; - dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) Intera retribuzione fino
al 15 .8.96; 90% della retribuz. fino al
15.11.96; - dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi)
50% della retribuzione fino al 20.1.99. Dal
21.1.99 l'assenza non è retribuita (questo a prescindere dall'eventuale
richiesta fatta ai sensi del comma ... dell'art...)
Caso illustrato nel punto 1.2.: - dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi);
Intera retribuzione; - dal 15.1.96 al 15.11.96
(10 mesi) Intera retribuzione fino al 15 .8.96 ; 90% della retribuz. fino al 15.11.96; -
dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi) 50% della retribuzione; - dal 20.12.99 al 20.1.00 (1 mese) 100% della
retribuzione.
N.B. Trattandosi di
assenze di lunga durata, in entrambi i casi esemplificati la retribuzione
comprende anche il trattamento economico accessorio come determinato nella
tabella 1.
3. Applicazione dell'art.
23 ultimo comma - Fase transitoria. Il
nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione
del contratto o a quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale
data. In tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di
assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le assenze
effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non si dovrà mai
tener conto, né ai fini della determinazione del periodo di conservazione del
posto, né ai fini della determinazione del trattamento economico. E' quindi di
tutta evidenza che il nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni
dalla data di stipulazione del contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N.1
Le Parti si impegnano a rivedere
entro il 31 ottobre 1995 la normativa vigente in relazione ai seguenti istituti
e problematiche concernenti il personale del comparto: – mensa; – attività sociali
culturali e ricreative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Le parti riconoscono l'importanza
peculiare della tutela della salute dei dipendenti e della sicurezza sul posto
di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per
una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori lo
svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel
pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica. A tal fine le parti, per dare concretezza ai principi della
tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza al
disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto
dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. n. 626
del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi
alla figura del rappresentante per la sicurezza, a conclusione dell'accordo
intercompartimentale in via di definizione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
Le parti si impegnano ad iniziare,
a partire dal mese di ottobre 1995, i lavori preparatori per giungere alla
regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari e della
riforma dell'indennità premio di servizio. Le
parti considerano la modifica del d.lgs. n. 124 del 1993 condizione preliminare
per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare adeguata alle
esigenze dei lavoratori degli Enti. In tale
orientamento dovranno essere costruite le modalità di costituzione e di
funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la
verifica. Le parti si impegnano, altresì, a
disciplinare la materia delle attività usuranti non appena sarà definito il
quadro normativo di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
4
Le parti ritengono che la
formulazione dell'art.
12 del presente contratto sia da considerare provvisoria in attesa della
definizione del quadro normativo di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
5
Le parti si danno atto che i
protocolli di cui all'art.10
comma 4 non dovranno assumere carattere di accordi integrativi
regionali.
DICHIARAZIONE FINALE CONGIUNTA N.
6
Le parti si danno reciprocamente
atto che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un delicato
bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle quantità
finanziarie a disposizione delle parti e avuto riguardo all'esigenza di
equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali già realizzate nel settore
pubblico. Conseguentemente le parti concordano
che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle
altre aree della dirigenza del comparto della sanità fossero incoerenti con i
principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti
contrattuali comuni, fatte salve le specificità proprie di tali aree, esse si
incontreranno per ridiscuterle ed armonizzarle nel presente
contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
1
L'A.RA.N. intende sottolineare che
l'essenziale obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti, ai vari livelli,
tra Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare
soluzioni conciliative ai problemi che riguardano in generale, la tutela delle
condizioni di lavoro. Allo stesso modo
l'A.RA.N. rileva che le norme predette hanno inteso superare ogni forma di
cogestione nell'adozione di misure necessarie al buon funzionamento
dell'amministrazione e che nella formulazione delle disposizioni di cui al
titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro integralità, da un lato le
competenze e la responsabilità dei dirigenti così come definite dal d.lgs. n. 29
del 1993 e relativi correttivi, e dall'altro le autonome funzioni e capacità di
azione delle OO.SS. dei lavoratori. É di tutta
evidenza, pertanto, che la contrattazione decentrata non comporta l'obbligo di
arrivare ad un accordo salvo che nella parte economica, nel senso che, in
mancanza dell'accordo, anche su tali punti resta ferma la competenza decisionale
e la relativa responsabilità dei dirigenti. Tale competenza non è neppure
limitata temporalmente, in questa fattispecie, dalla previsione del termine di
quindici giorni contemplata, per l'esame congiunto, dall'art. 10 del d.lgs. n.
29 del 1993 e dall'art.
8 del presente contratto. P. IL
PRESIDENTE
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
2
L'A.RA.N. prende atto dello
Statuto di costituzione delle RSU - SNATOSS - ADASS - FASE - FAPASS che non
pregiudica le successive normative sulla rappresentatività. P. IL PRESIDENTE
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
3
La CONFEDIR dichiara che sussiste
una ingiustificata disparità di trattamento tra i laureati del ruolo Sanitario,
Tecnico e Professionale ed i laureati del ruolo Amministrativo, costituito sia
dal livello iniziale della posizione funzionale (IX livello per i primi e VII
livello per i secondi) e sia dalla differenza di retribuzione accessoria a
parità di livello. Poiché tale disparità non
ha giustificazione alcuna, data la pari dignità delle lauree, la CONFEDIR pone
l'esigenza non più dilazionabile di una iniziativa da parte dell'A.RA.N. nei
confronti del Governo perché l'ordinamento generale del pubblico impiego ed in
particolare del Servizio Sanitario Nazionale venga modificato, affrancando la
categoria degli Amministrativi da una situazione di inaccettabile e non più
tollerabile sperequazione nei confronti delle altre figure
professionali. Ciò, specie ora che la
trasformazione delle Unità Sanitarie Locali in Aziende comporta maggiori
responsabilità ed oneri Gestionali.
CONFEDIR (Il Segretario
Generale)
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
4
Le OO.SS. CGIL - CISL e UIL Sanità
ritengono che debba trovare soluzione, nell'ambito della disciplina del nuovo
ordinamento di cui alla Commissione prevista dall'art.
35 la questione relativa a quei dipendenti che alla data del 31/12/86, in
forza dell'art. 116 del DPR 270/87 avevano acquisito posizioni giuridico -
economico riconosciute da atti deliberativi adottati dalle rispettive
Amministrazioni e che successivamente a tale data hanno formato oggetto di
sospensione o revoca in autotutela. Si
sottolinea a tale proposito che si tratta di spesa consolidata ormai da anni nei
bilanci delle USL. CGIL/FP
UIL SANITÀ
CISL/FISOS
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
5
Le OO.SS. CGIL - CISL - UIL Sanità
impegnano le controparti a riconoscere permessi sindacali retribuiti a dirigenti
sindacali per la partecipazione a trattative con l'amministrazione, a convegni
nazionali, alle riunioni di organismi sindacali nazionali, regionali e
provinciali - territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle
rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si
computano nei limiti del monte ore complessivo ed
individuale.
CIGIL /FP UIL SANITÀ
CISL/FISOS
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
6
Nel Servizio Sanitario Nazionale
vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra i laureati amministrativi e
quelli degli altri ruoli del comparto, per quanto riguarda il livello
iniziale. I sottoscritti sindacati ritengono
che il Governo e l'A.RA.N., nell'accordo integrativo sul nuovo ordinamento
economico professionale previsto nell'anno 1996 dal CCNL, non possano lasciare
irrisolta questa questione, mortificante le professionalità
amministrative. CISL/FISOS
CGIL/FUNZIONE PUBBLICA
UIL/SANITÀ
CONFEDIR
CIDA
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
7
FP CGIL con FISOS CISL UIL SANITÀ
dichiarano di non condividere l'art. 3, comma 3, punto D) sui servizi minimi
essenziali relativo al vincolo di dodici giorni d'intervallo tra una azione di
sciopero e la successiva, in quanto travalica le norme contenute nella legge n.
146/90. Pertanto la firma del contratto non
configura alcun assenso a detta norma.
FP/CGIL UIL/SANITÀ CISL/FISOS
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
8
La CISNAL nel confermare le
dichiarazioni rese a verbale il 21/06/1995 allegati alla preintesa contrattuale,
sottoscrive l'accordo riservandosi, nel rispetto del dettato Costituzionale e
della Legislazione vigente, di rivendicare ogni qualsiasi diritto siglato dalle
parti in violazione a quanto sopra. La Cisnal
altresì richiede in ordine di priorità, l'attuazione immediata della procedura
contrattuale sui "lavori usuranti" così come previsto dalla
legge.
CISNAL
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
9
Le Confederazioni sindacali
CONF.S.A.L. e CISNAL nel prendere atto che la disciplina degli istituti
contrattuali, sotto il profilo economico e normativo, deriva senza possibili
margini di trattativa in questa sede, dal dettato legislativo, ivi comprese le
leggi finanziarie, esprimono la più ampia riserva sia sugli aumenti tabellari
che sugli automatismi di progressione economica, sia sull'ordinamento
professionale dei dipendenti che da anni attendono un giusto riconoscimento
delle mansioni effettivamente svolte nell'ambito delle aziende ed enti sanitari,
anche nell'ottica di un'equa perequazione rispetto agli altri dipendenti
pubblici. Si dimostra, peraltro, un mero vero
nodo politico l'abbattimento limitato al solo 5% del fondo destinato per lo
straordinario, laddove notoriamente lo stesso Ministro della Sanità denunzia
notevoli esuberi di personale da collocare in mobilità, anticamera del
licenziamento.
CONF.S.A.L.
CISNAL
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
10
Le OO.SS. F.I.A.L.S.,
CONF.S.A.L./SANITÀ, CISNAL/SANITÀ nel prendere atto che la disciplina degli
istituti contrattuali, sotto il profilo economico e normativo, deriva senza
possibili margini di trattativa in questa sede, dal dettato legislativo, ivi
comprese le leggi finanziarie, esprimono la più ampia riserva sia sugli aumenti
tabellari sia sugli automatismi di progressione economica, sia sull'ordinamento
professionale dei dipendenti che da anni attendono un giusto riconoscimento
delle mansioni effettivamente svolte nell'ambito delle aziende ed enti sanitari,
anche nell'ottica di un'equa perequazione rispetto agli altri dipendenti
pubblici. Si dimostra, peraltro, un mero vero
nodo politico l'abbattimento limitato al solo 5% del fondo destinato per lo
straordinario, laddove notoriamente lo stesso Ministro della Sanità denunzia
notevoli esuberi di personale da collocare in mobilità, anticamera del
licenziamento.
F.I.A.L.S.
CONF.S.A.L./SANITÀ CISNAL/SANITÀ
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
11
Le OO.SS. F.I.A.L.S. -
CONFSAL/SANITÀ- e CISNAL/SANITÀ nel sottoscrivere il C.C.N.L. del comparto
Sanità si riservano di sottoporre alla verifica ed approvazione dei lavoratori,
il testo siglato in data 21/06/1995, prima della stipula definitiva del
contratto.
F.I.A.L.S. CONFSAL/SANITÀ
CISNAL/SANITÀ
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
12
Le OO.SS. F.I.A.L.S.,
CISNAL-SANITÀ, CONF.SAL-SANITÀ E U.S.P.P.I. ribadiscono che l'attuazione nel
comma 2 dell'art.
48 potrebbe dare adito a forme di clientelismo in quanto il su citato
articolo non individua con criteri oggettivamente trasparenti i destinatari di
tale premio; per altro assegnando ai soli dirigenti (non meglio identificati) un
potere discrezionale privo di ogni forma di controllo da parte degli organismi
predisposti. Per i motivi sopra esposti le
OO.SS., dissociandosi da tale logica discriminatoria dichiarano di adoperarsi
presso ogni singolo Ente affinché tale fondo venga distribuito con criteri di
equità ed individuando delle chiare forme di attribuzioni legate alla
produttività.
F.I.A.L.S. CISNAL-SANITÀ
CONF.SAL-SANITÀ U.S.P.P.I.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
13
La CISAL – Preso atto della "Premessa"
della PARTE PRIMA dell'Ipotesi di Accordo e dei criteri finalizzati
a: "razionalizzare la struttura
retributiva..........privilegiando la destinazione delle risorse a quote
retributive legate.........alla valorizzazione delle
professionalità". – Rilevato che le "Indennità
di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità" si
limitano a mantenere voci identiche o similari già in godimento nell'Accordo di
cui al D.P.R. n. 384/90 e che l'esigua disponibilità finanziaria ha indotto
l'A.RA.N. a non redistribuire tali fondi in maniera più razionale ed
equilibrata. – Rilevato, pertanto, che la
riproposizione dei valori retributivi di cui sopra riproduce ancora una volta
irrazionali ed ingiustificate sperequazioni riferite a professionalità connesse
a rischi (vedi tecnici di laboratorio biomedico), a professionalità legate a
responsabilità (vedi collaboratori e collaboratori-coordinatori amministrativi),
a professionalità legate all'anzianità (vedi coadiutori e assistenti
amministrativi), nonché a professionalità emergenti (vedi ruolo tecnico e nuovi
profili). IMPEGNA tutte le parti contraenti a raccordare la nuova normativa e ad utilizzare
tutte le risorse economiche disponibili in direzione perequativa finalizzata al
riconoscimento razionale di professionalità, rischio e responsabilità da
attuarsi sin da ora e da completarsi con la contrattazione del biennio
1996/97. Per l'art.
45 e per l'art.
53, comma 5, la CISAL esprime parere contrario e non
sottoscrive. FEDERAZIONE "COORDINAMENTO CISAL
SANITÀ"
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
14
Premesso che: – questo contratto nasce e trae origini da accordi esterni
alla sanità e non sottoscritti da questa O.S. che lasciano spazi di manovra
assai limitati; – il d.lgs. 29/93 e le
direttive del Governo, contestati dalla sottoscritta O.S. limitano e
condizionano pesantemente sia il potere contrattuale che la capacità
negoziale; Si riafferma la necessità di una contrattazione di livello decentrato
per: – l'articolazione dell'orario e
l'organizzazione del lavoro; – le dotazioni
organiche del personale; – i criteri per la
mobilità; – i criteri per la distribuzione
della produttività collettiva ed individuale. Si constata e si denuncia la mancata
introduzione delle specializzazioni infermieristiche così come non si sono
voluti creare i presupposti per dare risposte alle legittime aspettative degli
infermieri generici, infermieri psichiatrici e delle puericultrici, già
precedentemente penalizzati; l'indennità proposta per il personale suddetto è
chiaramente sottostimata rispetto all'impegno ed ai carichi di lavoro cui i
medesimi sono sottoposti. Disparità attuata anche nei confronti degli operatori
del servizio 118, con particolare riguardo agli autisti e
barellieri. Non si è tenuto conto delle
legittime aspettative economiche di tutto quel personale dei diversi ruoli
collocati nei livelli medio-bassi (2,3,4,5 livello) cui non viene data una
adeguata risposta in termini economici e professionali. Si rileva che anche in questo contratto non si è riusciti a
rispondere alle esigenze di una giusta ricollocazione giuridica ed economica del
personale tecnico sanitario e di riabilitazione che è ulteriormente costretto
così ad inseguire altri operatori del medesimo ruolo. In particolare l'aver
omesso di identificare come specifico punto qualificante per la produttività
collettiva l'ottimizzazione delle prestazioni diagnostiche e riabilitative è
significativo della precisa volontà di limitare le potenzialità del settore.
Potenzialità che avrebbero potuto trovare sbocco attraverso gli accordi e la
regolamentazione dell'attività intramoenia che invece sono rimandati a data da
destinarsi. Non si è neppure voluto dare concreto sbocco alle figure
professionali sanitarie e sociali con l'attribuzione di funzioni direttive agli
operatori dell'area con adeguato percorso normativo e sufficiente esperienza
professionale. Si rileva, inoltre, come la
normativa proposta ignori completamente la problematica dei circa 7000
Assistenti Sociali del SSE, fermi da circa 21 anni (ben 4 contratti) al VI e VII
livello (per effetto del 761/79), degli educatori professionali, senza alcuna
considerazione per la rivalutazione della professionalità sancita, dal 1987 ad
oggi, da importanti e numerose normative nazionali. La mancata ricollocazione giuridica-economica per il personale
Amministrativo e Tecnico-Amministrativo che pure nel corso degli ultimi 15 anni
ha concretamente coagito, anche al di là delle proprie mansioni, a fianco degli
altri operatori allo scopo di garantire una corretta funzionalità del SSN nel
rispetto dei diritti dell'utenza. Si
ritiene improrogabile l'attivazione di una
Commissione paritetica, che sia deliberante e che consenta il superamento della
761/79 per dare un nuovo inquadramento al personale anche in considerazione del
mutato quadro di riferimento per i profili professionali. La Confederazione RdB-CUB, infine, sottoscrive il contratto di
categoria del Comparto Sanità, pur non condividendone i contenuti sia economici
che normativi. Tale sottoscrizione avviene al
solo fine di mantenere inalterata la possibilità di azione sindacale nei luoghi
di lavoro, in presenza di una normativa liberticida in materia di democrazia nei
luoghi di lavoro a totale sostegno della rappresentanza dei sindacati
"storici". La sottoscrizione del contratto del
Comparto Sanità da parte della RdB-CUB è stata votata dalle assemblee dei
lavoratori che, pur respingendo pressoché all'unanimità, i contenuti del
contratto, hanno però ritenuto necessario autorizzare la RdB-CUB a firmarlo al
fine di garantirsi uno strumento di lotta e di continuità nell'intervento
sindacale.
p/Confederazione
RdB-CUB
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
15
La organizzazione sindacale
F.A.S.E. e la O.S. S.O.I., a compimento dei lavori per il rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per gli operatori del Servizio
Sanitario Nazionale, esclusa l'area medica e dirigenziale, espongono le
motivazioni che hanno obbligato le stesse a firmare in data odierna l'accordo
nazionale. PREMESSA Il rinnovo contrattuale nasce con notevole ritardo rispetto alla scadenza
fissata dalla Legge; infatti il precedente contratto, il D.P.R. 384/90, è
scaduto sino dal 31.12.1990. Il primo incontro
tra l'A.RA.N. (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale) e le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, per il rinnovo del
contratto di lavoro dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, è stato
convocato per il 30 giugno 1994. Il secondo incontro è stato convocato il 29
settembre 1994. Malgrado i vari solleciti, concretamente si può affermare che le
convocazioni "fattive" per il rinnovo hanno avuto inizio solo dal mese di marzo
1995 in poi. Il rinnovo contrattuale si è
mosso all'interno di ridotti e rigidi margini di trattativa precostituiti che,
tra disposizioni di legge e accordi Governo e CGIL-CISL-UIL (Legge 29/93 –
Accordo Sociale 23 luglio 1993 – Legge Finanziaria anni 1993 e 1994), hanno
impedito l'accoglimento delle giuste richieste degli operatori, compromettendo
quei miglioramenti qualitativi nella sanità pubblica, senza i quali viene
vanificata la riforma in atto e ne risulta danneggiato sia il cittadino che
l'operatore sanitario, conseguentemente la qualità di tutto il sistema sanitario
pubblico. L'aver creato un "C.C.N.L. ibrido"
tra pubblico e privato, creerà inevitabilmente uno stato di disorientamento
complessivo delle categorie generando confusione mascherata da rilancio delle
Aziende U.S.L. e Ospedaliere in termini manageriali. Tutto ciò, si aggrava con la suddivisione della contrattazione in tre
aree: "Medica-Dirigenziale non medica e personale del comparto non medico", cioè
il contratto unico è stato diviso in tre contratti. Gli accordi tra CGIL-CISL-UIL e Governo, hanno aumentato la durata
contrattuale da tre a quattro anni, con conseguente perdita del potere di
acquisto degli stipendi, penalizzando ulteriormente il recupero salariale con la
prassi consolidata di ritardare di anni la data di inizio dei rinnovi
contrattuali. La soluzione "temporanea"
derivante dagli accordi che hanno previsto la "vacanza contrattuale", non può
recuperare quanto perso con il congelamento della indennità integrativa speciale
e degli scatti biennali di anzianità. Questo
modo di intendere il sindacato, ha permesso e permette al Governo di erogare
minime somme (che dovrebbero essere a fondo perduto; cioè una sorta di mora),
che vengono considerate nell'attuale contrattazione come anticipazione dei
futuri aumenti, facendo pertanto diventare poca cosa la crescita economica reale
in busta paga, in quanto comprensiva di un importo percepito da tempo e quindi
già consolidato. In sede di contrattazione,
abbiamo sempre sostenuto che i dipendenti della sanità hanno perso un contratto
e hanno visto mortificata la loro professionalità e la loro dignità anche
attraverso l'erosione dei loro stipendi dal 1991 ad oggi. La responsabilità di avere iniziato le trattative nazionali
con notevole ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla legge, quindi di non
aver fatto percepire miglioramenti contrattuali al personale è da imputare
solamente ai vertici sindacali di CGIL-CISL-UIL che, pur avendo la riconosciuta
capacità mobilitatoria, hanno "ritenuto" di non utilizzarla. Abbiamo riaffermato fino all'ultimo e da soli, il diritto al
recupero: – della decorrenza contrattuale
normativa e giuridica dal 01.01.'91 al 31.12.'93; – del tasso inflattivo dal 01.01.'91 al 31.12.'95; – della contrattazione unica e contestuale delle tre
aree; – della collocazione della "Vacanza
Contrattuale" al di fuori degli aumenti contrattuali in quanto moratoria per il
mancato rinnovo dei contratti a scadenza; –
dell'anzianità (classi e scatti); – dei
benefici contrattuali per i colleghi andati in quiescenza tra il 1991 e il
1994. Il disinteresse generale per il rinnovo
contrattuale dei circa 540.000 addetti non medici della sanità pubblica, ha
portato a questi risultati. Se lo spirito con
cui questo contratto è stato "imposto" ai non medici, fosse mantenuto nei
confronti dei medici, questi ci rimetterebbero: – le classi stipendiali; – gli scatti
di anzianità; – l'indennità di tempo
pieno; – una notevole parte degli incentivi di
produttività; e se, come da più parti
sostenuto, il Governo dovesse irrigidirsi, potrebbe imporre anche a questa
categoria l'art. 2105 c.c., che si tradurrebbe in un divieto di qualsiasi
attività extra ente. Ci auguriamo che i medici
tengano duro e continuino a mantenere ciò che nei contratti passati
CGIL-CISL-UIL hanno permesso ci fosse tolto. Questo augurio non è disinteressato, in quanto se i medici otterranno di
più del 6% a noi imposto dal Governo, in forza della dichiarazione congiunta n.
6, anche gli operatori non medici vedrebbero incrementati i loro miseri
aumenti. Questo Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro, lo si vuol far decorrere: – dal 1
gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica (la decorrenza economica
però sarà dal 1 gennaio 1995 e a regime dal 1 dicembre 1995, quindi gli
arretrati si riducono al solo anno 1995 e riassorbono gli acconti della vacanza
contrattuale - poche migliaia di lire); – dal
1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per la parte normativa. In occasione delle trattative, più volte abbiamo denunciato e
stigmatizzato il comportamento latitante del Governo per: – l'insufficienza dei fondi; – la discriminazione rispetto all'area medica ed i benefici dalla stessa
ottenuti e mantenuti; – la decorrenza
contrattuale che deve avere una continuità giuridica e normativa dal 1 gennaio
1991; – il mancato recupero inflattivo del
potere di acquisto; – una diversa
articolazione nell'innesto tra contratto pubblico a contratto a regime
privatistico (nell'attuale accordo, si perde il meglio del pubblico e si
acquisisce il peggio del privato); – un
eccessivo potere decisionale e gestionale attribuito alla dirigenza (in molti
casi negli anni precedenti non ha certo brillato e spesso è stata oggetto di
incompatibilità e conflitto di interessi). Abbiamo inutilmente chiesto che la decorrenza contrattuale sia dal 1
gennaio 1991 per la continuità giuridica e normativa. Queste sono le rivendicazioni contrattuali che abbiamo
poste: 1. Contratto nazionale unico per tutti
i dipendenti della sanità. 2. Decorrenza
contrattuale dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1996; il 6 per cento degli
aumenti deve coprire il periodo fino alla fine del 1993, ma dal 1 gennaio 1994
si dovrà calcolare l'inflazione reale e questo fino al 1996. 3. Ripristino degli scatti biennali di
anzianità. 4. Quattordicesima
mensilità. 5. Trasformazione dell'indennità di
rischio radiologico in indennità professionale. 6. Riconoscimento dell'indennità biologica come indennità professionale
per il personale sanitario. 7. Eliminazione
dell'attuale sistema degli incentivi di produttività e sua sostituzione con una
indennità di presenza e/o attivazione di una sorta di attività
libero-professionale anche per il personale non medico. 8. Disconoscimento della rappresentatività sindacale alle
R.S.U. promosse da CGIL-CISL-UIL (come da atto di diffida stragiudiziale al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la Funzione Pubblica
depositato dalla F.A.S.E al Tribunale di Ferrara il 24 luglio 1995), con
mantenimento del potere di rappresentanza sindacale aziendale alle
R.S.A. 9. Applicazione della previsione
contenuta nell'art. 13 della legge 300/70, riconoscimento delle mansioni
superiori, anche per i dipendenti del S.S.N. 10. Triennalità della durata dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, senza separazione della parte economica in bienni
separati. 11. Riassetto dei profili e delle
nuove professionalità emergenti, con riconoscimento professionale, giuridico ed
economico (equipollenza), dei diplomi in ambito europeo. 12. Ridefinizione delle piante organiche, loro potenziamento e
riapertura dei concorsi riservati anche alla luce delle nuove
professionalità. 13. Reale possibilità di
aggiornamento professionale per tutti i dipendenti quale unico strumento per il
miglioramento della qualità dei servizi. CONSIDERATO che: – questo contratto
nasce e trae origini da accordi esterni alla sanità e non sottoscritti da queste
OO.SS. che lasciano spazi di manovra assai limitati; – il d.lgs. 29/93 e le direttive del Governo dalle sottoscritte OO.SS.
duramente contestati, limitano e condizionano pesantemente sia il potere
contrattuale che la capacità negoziale; –
l'esito della consultazione referendaria dello scorso 11 giugno incide
modificandole, sulle norme che regolano l'attività sindacale e negoziale ai vari
livelli, imponendo per l'accesso alla contrattazione decentrata la firma del
CCNL; – se questo contratto non viene
sottoscritto da una organizzazione sindacale, la stessa non potrà contrattarlo
in ambito decentrato, quindi non potrebbe tutelare i propri associati, che si
vedrebbero rappresentati da altre organizzazioni che non hanno contestato questo
stato di cose. le sottoscritte OO.SS. pertanto
firmano il presente accordo nazionale al solo scopo di avere la possibilità
della consultazione e contrattazione in ambito locale, nel tentativo di
strappare ciò che non ci è riuscito in campo nazionale. La presente dichiarazione è rilasciata in occasione della
firma del C.C.N.L. dei dipendenti della sanità pubblica. La O.S. F.A.S.E
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
16
Premesso che: – questo contratto nasce e trae le sue origini da accordi
esterni alla sanità e non sottoscritti da questa rappresentanza sindacale che
lasciano spazi di manovra assai limitati; – il
d.lgs. 29/93 e le direttive del Governo limitano pesantemente sia il potere
contrattuale che la capacità negoziale di tutte le OO.SS., ivi compresa la
scrivente che, pur ravvisando nelle citate norme una chiara prevaricazione del
ruolo del sindacato, prende atto della volontà parlamentare e
referendaria; – l'esito dei referendum n. 2 e
3 dello scorso 11 giugno incide, modificandole, sulle norme che regolano
l'attività sindacale e negoziale ai livelli decentrati, imponendo per l'accesso
alla medesima trattativa di 2° livello la firma di un contratto di livello
superiore; – vi è una evidente contraddizione
nei termini fra il dichiarato obiettivo di passare ad un contratto di tipo
privatistico ed il voler mantenere all'interno del medesimo l'impianto economico
del precedente D.P.R. 384/90; – non si è
recuperata l'inflazione reale ma nemmeno quella programmata per il periodo
intercorso fra l'1/1/1991 e il 31/12/1993, creando i presupposti per un recupero
economico irrisorio. Il tutto sommato all'incapacità del Governo di mantenere
bassa l'inflazione e dei Confederali di far rispettare gli impegni che si erano
assunti con gli accordi sul costo del lavoro; – si è omesso uno specifico punto qualificante per la produttività
collettiva che prevedesse l'ottimizzazione ed il mantenimento delle prestazioni
diagnostiche e riabilitative, di inserimento/reinserimento sociale e
amministrative: è significativo della precisa volontà di limitare le
potenzialità del settore attraverso la sistematica mortificazione degli
operatori e ciò costituisce un grave danno per il patrimonio di professionalità
di quegli operatori che costituiscono l'ossatura essenziale di una sanità
pubblica e che garantiscono prestazioni qualificate ed il corretto funzionamento
delle strutture. Affermano la necessità di una contrattazione di livello decentrato
per: – l'articolazione dell'orario e
l'organizzazione del lavoro; – le dotazioni
organiche del personale; – i criteri per la
mobilità; – i criteri per la distribuzione
della produttività collettiva ed individuale; – le problematiche attinenti le professioni del personale del SSN e il
trattamento normo - economico. Lo
S.N.A.T.O.S.S., fatto salvo quanto sopra, in particolare, preso atto delle
consultazioni dei lavoratori dalle quali emerge un diffuso malcontento e rigetto
rispetto ai contenuti economici del presente contratto, avendo esperito – come
segmento della Rappresentanza sindacale unitaria – ogni tentativo utile a
modificare alcune parti ritenute essenziali dai colleghi senza ottenere la
benché minima apertura dell'A.RA.N. ritiene di dare un giudizio sostanzialmente
negativo all'insieme dell'impianto contrattuale bocciandolo per i seguenti
aspetti: – La giusta ricollocazione giuridica
ed economica del personale Tecnico sanitario e di Riabilitazione è stata
rimandata nel tempo alle decisioni della commissione di cui all'art.
35 che consenta il superamento della 761/79 (per dare un nuovo inquadramento
al personale anche in considerazione del mutato quadro di riferimento per i
profili professionali) ma i cui tempi sono a nostro avviso troppo
dilatati. – Si è creata con l'art.
44 una differenziazione di fatto fra il ruolo di coordinamento delle
caposale e delle capo ostetriche e quella dei capi tecnici che sembra
sottintendere ad una diversa valutazione futura. – Si è voluto attendere per la regolamentazione e la fissazione delle
tariffe dell'attività professionale intramuraria (libera professione) del
personale del comparto la definizione del contratto dei medici e dei
dirigenti. – L'A.RA.N. non ha inteso
accogliere le nostre richieste in materia di trasformazione dell'indennità di
rischio di radiologia in indennità professionale e dell'istituzione di specifica
indennità di rischio biologico per i lavora tori che professionalmente sono
chiamati ad operare a contatto con materiale biologico infetto, con sostanze
nocive e/o cancerogene. L'A.D.A.S.S. evidenzia
in particolare la mancata ricollocazione giuridica ed economica per il personale
Amministrativo e Tecnico - Amministrativo che pure nel corso degli ultimi 15
anni ha concretamente coagito, anche al di là delle proprie mansioni, a fianco
degli altri operatori allo scopo di garantire una corretta funzionalità del SSN
nel rispetto dei diritti dell'utenza. Continuare ad ignorare la necessità di un
intervento che concretizzi, in sede contrattuale, il legittimo riconoscimento
della professionalità acquisita da questi operatori che, tra l'altro sono
coinvolti in un processo di profonda trasformazione, sia nel settore della
Sanità che di quello del Pubblico Impiego, può costituire sicuramente elemento
disincentivante in una nuova gestione di tipo aziendalistico che dovrebbe,
invece, porre una maggiore attenzione e sensibilità rispetto a queste
problematiche. L'A.D.A.S.S. ritiene che la
Commissione di cui all'art.
35 dovrà fornire nei tempi più rapidi, indicazioni tali che consentano
l'effettivo e definitivo superamento delle anacronistiche gabbie del D.P.R.
761/79 e diano agli amministrativi e tecnico amministrativi una collocazione
pari alla professionalità espletata, nonché il recupero delle posizioni
acquisite dai medesimi operatori degli altri comparti dell'ex P.I. nelle
precedenti tornate contrattuali. Il SUNAS
rileva inoltre la perdurante inequità della collocazione dei 7.000 assistenti
sociali operanti nella sanità a livelli incongrui: VI di accesso rispetto ad un
titolo universitario con valore abilitante (D.P.R. 14/87) ed alla istituzione
dell'ordine professionale (Legge 84/93 nella quale si prevedono il coordinamento
e la direzione). L'attribuzione di compiti di particolare delicatezza e
complessità in settori impegnativi ed il sostanziale contributo al contenimento
della spesa per degenze prolungate, cronicizzazioni etc. ed attivazioni di reti
territoriali di sostegno. Il SUNAS evidenzia
inoltre la disparità di trattamento rispetto ai medesimi operatori collocati in
altri comparti dell'ex P.I. che già nei precedenti contratti hanno trovato
giusta collocazione di accesso nel VII livello retributivo. La F.A.P.A.S. denuncia in particolare la mancata introduzione
delle specializzazioni infermieristiche e che non si sono voluti creare i
presupposti per dare una risposta alle legittime aspettative degli Infermieri
Generici, Infermieri Pschiatrici e delle Puericultrici già precedentemente
penalizzati; infatti l'indennità proposta per il personale di cui sopra è
chiaramente sottostimata rispetto all'impegno ed ai carichi di lavoro cui i
medesimi sono sottoposti. Disparità attuata anche nei confronti degli operatori
del servizio 118 con particolare riguardo agli autisti. Inoltre la FAPAS evidenzia la mancata specificazione di un
mansionario rispondente alle reali esigenze di funzionalità per quanto attiene
alla figura degli Operatori Tecnici dell'Assistenza (O.T.A.). Tali lavoratori al
momento si trovano ad operare con mansioni confuse ed
indefinite. La firma pertanto deve intendersi
quale garanzia di operatività per la rappresentanza sindacale scrivente e per
l'accesso alle trattative decentrate.
R.S.U.: SNATOSS - ADASS - FASE - FAPAS
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
17
Le delegazioni trattanti delle
organizzazioni sindacali - Federazione Autonoma Sindacale Europea - definita da
ora in avanti F.A.S.E. - e Sindacato Ostetriche Italiane - definito da ora in
avanti S.O.I. - con la sottoscrizione definitiva al presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (abbreviato da ora in avanti in CCNL) -
registrato Mercoledì 23 agosto 1995 dalla Corte dei Conti, ribadiscono la
continuità della valenza delle dichiarazioni e delle rivendicazioni a verbale
rilasciate dalle OO.SS. scriventi, il 21 giugno 1995 in occasione della sigla
all'ipotesi contrattuale ed il 26 luglio 1995 in occasione della firma del
presente CCNL, che sono parte integrante dello stesso CCNL. Il Governo Dini, con il silenzio - assenso della Triade
Sindacale, ha frazionato il Contratto Unico di tutti gli operatori della Sanità
in tre contratti distinti. Infatti il presente CCNL, si applica solo ad una
parte degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, cioè fino all'8° livello
bis. Per la dirigenza medica e per la dirigenza non medica verranno fatti
successivamente altri contratti. I Sindacati
F.A.S.E. e S.O.I. ribadiscono le motivazioni politiche che li hanno portati a
firmare, anche in data odierna, per specifica volontà dei lavoratori che non
vogliono essere rappresentati solo da CGIL - CISL - UIL. Il richiamo degli artt.
6 e 12
del presente Accordo alle R.S.U. quali rappresentanze sindacali di CGIL - CISL -
UIL è arbitrario ed
illegittimo, come da atto di diffida
stragiudiziale al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la
Funzione Pubblica depositato dalla F.A.S.E. al Tribunale di Ferrara il 24 luglio
1995. Altro aspetto rilevante è la mancata
determinazione del Governo di far rispettare la volontà popolare espressa in
occasione dei referendum dell'11 giugno 1995, lasciando irrisolte od equivoche
grosse questioni ed il differimento dell'applicazione dei risultati referendari
dà la netta sensazione di voler favorire gli amici di sempre. Questo Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro: non definisce se è un contratto
pubblico oppure privato; non tiene in
considerazione e non premia in alcun modo la competenza dimostrata e la
professionalità degli operatori non medici; non obbliga i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ad impegnare
somme per la riqualificazione del personale (a discapito della qualità dei
servizi e delle prestazioni all'utenza); non
riconosce le mansioni superiori svolte dalla quasi totalità degli addetti non
medici per esigenze dell'Azienda; non
chiarisce i criteri di ripartizione degli incentivi di produttività e del
"fondino" tra, i non medici che hanno il contratto ed i medici e la dirigenza
non medica che sono regolati da una normativa diversa; legittima indebitamente rappresentanze sindacali,
rappresentatività sindacali e relazioni sindacali, anche dopo le abrogazioni
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29-7-1995, dei D.P.R. 28.7.1995, n. 312,
n. 313 e n. 316. Per quanto sopra esposto si
esprime, ancora una volta, parere negativo al presente Accordo Nazionale ed al
metodo seguito per il suo raggiungimento, che non scaturisce da una trattativa
negoziale, bensì da una imposizione del Governo, supportato dai partiti e dalle
forze sociali dell'attuale maggioranza, responsabili di aver usufruito e
permesso il godimento di privilegi a danno di tutti i lavoratori che pertanto
sono costretti ad andare in pensione più tardi e penalizzati economicamente,
oggi e domani. Per la F.A.S.E. ed il S.O.I. la
sottoscrizione definitiva a questo CCNL deve essere intesa come
l'inizio: della nuova reale negoziazione
aziendale; della contrattazione economica
nazionale per il biennio 1996 - 97; nelle
quali ci auguriamo di non dover essere ancora una volta i soli a rivendicare i
diritti dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale.
LA O.S. F.A.S.E.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
18
La CISAS Sanità, fermo restando
il dissenso sul Contratto nei suoi aspetti normativi ed economici, dichiara di
procedere alla sottoscrizione del presente contratto di lavoro unicamente al
fine di tutelare gli interessi degli operatori nelle successive fasi di
negoziazione a livello decentrato, compresa la partecipazione alle Commissioni
bilaterali aziendali,regionali e nazionali e a quella per la revisione
dell'ordinamento professionale, in conseguenza delle norme, nel contratto stesse
contenute, che limitano la partecipazione a dette fasi solo alle OO.SS.
sottoscrittrici.
I trattamenti economici
non rivalutano affatto le professionalità, nè riconoscono le figure che emergono
dai nuovi profili professionali. Si è tornati a "premiare" il personale con
indennità basate sul "disagio" e non in rapporto alle
funzioni.
In particolare la CISAS Sanità
esprime un giudizio fortemente negativo in riferimento alle discriminazioni
economiche e professionali, operate nell'articolato del contratto ,nei
confronti:
1) degli operatori tecnici
inquadrati al 4° livello che svolgono le stesse funzioni degli operatori tecnici
inquadrati al 5° livello;
2) degli
infermieri generici e delle puericultrici che non hanno ottenuto le stesse
indennità professionali concesse agli infermieri
professionali;
3) dei capo servizi operai
ai quali non è stato concesso il passaggio ad assistente tecnico 6°
livello;
4) delle ostetriche, assistenti
sanitarie, terapisti della riabilitazione, ancora una volta inquadrate al 6°
livello ,in possesso degli stessi titoli professionali e con funzioni analoghe
alle stesse figure professionali già inquadrate al 7°
livello;
5) del personale del ruolo
amministrativo (assistente amministrativo, collaboratore amministrativo,
collaboratore amministrativo coordinatore), del ruolo sanitario (dietiste e
podologi, personale tecnico sanitario, di riabilitazione, di vigilanza ed
ispezione), del ruolo tecnico (assistente sociale, assistente tecnico) e del
ruolo professionale (assistente religioso) al quale non è stata riconosciuta
l'indennità di qualificazione professionale di 215 mila lire pari a quella
percepita dal personale infermieristico - art.
45 -;
6) dei coordinatori tecnico
sanitari , della riabilitazione e degli assistenti sanitari coordinatori che,
pur svolgendo le stesse funzioni di responsabilità nell'organizzazione dei
servizi e nella didattica nella loro posizione funzionale alla pari dei capo
sala e delle ostetriche coordinatrici, non beneficeranno dell'indennità mensile
di £. 50.000 concesse ai capo sala e alle ostetriche - art.
44 -;
7) del personale amministrativo
che non ha ottenuto il riconoscimento di una indennità fissa, concessa solo ai
capo sala e alle ostetriche, per il continuo e costante aggiornamento volontario
degli stessi, per rispondere alle crescenti e mutate esigenze dell'Azienda ed
essere in linea con l'evoluzione giuridico, gestionale e
tecnica;
8) del 55% del personale escluso
dall'incremento mensile fisso e ricorrente concesso dal 1° dicembre 1995 e
previsto solo al 45% della dotazione organica complessiva di ciascun ruolo e non
al 100% come da nostra richiesta per la valorizzazione di tutte le
professionalità - art.
45 - ;
9) degli operatori
professionali dirigenti e dello stesso personale coordinatore di tutto il ruolo
sanitario (capo sala, assistenti sanitari coordinatori, tecnici sanitari e di
riabilitazione) ai quali sono state concesse indennità accessorie che non
rispettano e nè valorizzano le responsabilità connesse alle funzioni, ma
demotivano l'esercizio dell'attività professionale;
1O) dei tecnici sanitari, degli operatori preparatori di salme
e del personale che opera nei servizi di diagnostica strumentale dei laboratori
di analisi, ai quali non è stata riconosciuta, come richiesto dalla CISAS
Sanità, l'indennità di disagio e danno per malattie
infettive;
11) del personale che opera
quotidianamente sui videoterminali al quale non è stata concessa, come richiesto
dalla CISAS Sanità, l'indennità di disagio e danno ottico.
La CISAS Sanità, esprime altresì un giudizio
negativo:
1)per il mancato finanziamento
dell'articolato sulla formazione e aggiornamento obbligatorio e costante di
tutti gli operatori;
2)per il mancato
inquadramento degli operatori professionali dirigenziali nella
dirigenza.
CISAS SANITA'
DICHIARAZIONE A VERBALE
N.19
La CISAS Sanità ritiene
necessario che si pervenga ad una soluzione per definire la questione relativa a
quei dipendenti che alla data del 31.12.96, in forza dell'art.116 del DPR 27O/87
avevano acquisito funzioni giuridico-economiche riconosciute da atti
deliberativi adottati dalle rispettive Amministrazioni e che successivamente a
tale data hanno formato oggetto di sospensione o revoca in autotutela. Si tratta
di spesa consolidata ormai da anni nei bilanci delle
USL.
La CISAS Sanità ritiene
l'indennità di vacanza contratuale attriubita per l'anno 1994 aumento
contrattuale conglobato a tutti gli effetti e come tale incidente anche sulla
13.ma mensilità 1994.
CISAS SANITA'
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