Comparto:
Sanita' |
Area:
Personale dei livelli
|
Data:
05/06/2006 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL
del comparto del personale del servizio sanitario nazionale parte
economica II biennio 2004-2005. |
CCNL DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO
2004-2005
In data
5 giugno 2006 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le seguenti organizzazioni e
confederazioni sindacali rappresentative del Comparto
Sanità:
per l'
ARAN:
nella persona del
Consigliere Raffaele Perna, presidente del Comitato Direttivo:
(firmato)
Per i rappresentanti delle
Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:
OO.SS. di categoria
|
Confederazioni sindacali
|
CGIL FP (firmato) |
CGIL (firmato) |
CISL FPS
(firmato) |
CISL (firmato) |
UIL FPL (firmato) |
UIL (firmato) |
FSI (firmato) |
USAE (firmato) |
FIALS (firmato) |
CONFSAL (firmato) |
Al termine, le parti sopracitate hanno sottoscritto il CCNL,
parte economica II biennio 2004-2005, del personale del Comparto Sanità nel
testo che segue:
CCNL DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO
2004-2005
INDICE
PARTE GENERALE
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del
contratto.
PARTE I - Biennio
economico 2004 - 2005
Art.
2 Incrementi tabellare Art. 3
Fondo per i compensi di lavoro
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno. Art. 4 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali. Art. 5 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità professionale specifica
PARTE II - Finanziamenti
aggiuntivi
Art.
6
Risorse aggiuntive regionali per la contrattazione
integrativa. Art. 7 Indennità professionale specifica spettante al personale
del ruolo sanitario - profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente
sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del
passaggio dalla posizione D e Ds
PARTE III - Norme generali e finali
Art. 8 Effetti dei
nuovi stipendi Art. 9 Norma finale
ALLEGATI
Tabelle
Dichiarazioni
congiunte
CCNL DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO 2004-2005
Parte generale
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del
contratto
1. Il
presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle
amministrazioni, aziende ed enti del comparto del SSN di cui al CCNL del 19 aprile 2004, in servizio alla data del 1 gennaio
2004 o assunto successivamente. 2. Il
presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2005 e
concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi
articoli.
Parte I
Biennio economico 2004-2005
Art. 2 Incrementi tabellari
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di
sviluppo delle diverse categorie come definiti dal CCNL 19 aprile 2004, è incrementato degli importi mensili lordi per
tredici mensilità nella misura e alle scadenze previste nella Tabella A allegata
al presente contratto. 2. Gli importi annui
del trattamento economico iniziale indicati nel prospetto 2 della Tabella B del
CCNL 19 aprile 2004 risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
indicate nella Tabella B del presente contratto. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del
CCNL del 19 aprile 2004.
Art. 3 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno
1. Il fondo per il
finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 29 del
CCNL 19 aprile 2004, è confermato a decorrere
dal 1 gennaio 2004. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31
dicembre 2003. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste
dal citato art. 29.
Art.
4 Fondo della produttività collettiva
per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali
1. Il fondo della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1 gennaio
2004 anche per quanto alle modalità di utilizzo. Il suo ammontare a tale data è
quello consolidato al 31 dicembre 2003 con le precisazioni contenute nel comma 2
dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004. 2.
Dal 1 gennaio 2004 il fondo stesso è incrementato dalle medesime voci indicate
nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004. 3. Sono altresì confermati i commi
5 e 6 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
Art.
5 Fondo per il finanziamento delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale
specifica.
1. Il fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità
professionale specifica, di cui all'art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le
modalità di utilizzo nonché di incremento previste al comma 2 del medesimo
articolo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre
2003. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, dal
1 febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005 il fondo deve essere rivalutato
automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti
che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto
nelle misure indicate nella tabella A.
Parte
II Finanziamenti aggiuntivi
Art.
6 Risorse per la contrattazione
integrativa
1. Con decorrenza
dal 31.12.2005 a valere per l'anno 2006 le risorse pari allo 0,51% calcolato sul
monte salari 2003 (€ 134,29 in ragione d'anno per dipendente) sono destinate
alla contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli
articoli 30 e 31 del CCNL 19 aprile 2004,
garantendo prevalentemente il fondo della produttività. 2. Dal 1 gennaio 2004, è altresì confermato l'art. 33, comma
1 del CCNL 19 aprile 2004 relativo alle risorse
aggiuntive regionali da destinare alla contrattazione integrativa pari al 1,2%
del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori
risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a disposizione dalle
Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004.
Art.
7 Indennità professionale specifica
spettante al personale del ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere
pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale
dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a
Ds.
1. A titolo di
interpretazione autentica a decorrere dal 1.9.2003 al personale collaboratore
professionale sanitario - profilo di infermiere, infermiere pediatrico,
assistente sanitario e ostetrica - nel passaggio dalla posizione D alla
posizione Ds, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 19 aprile 2004, è mantenuta anche l'indennità
professionale specifica di € 433,82 in godimento, di cui alla Tabella E allegata
al medesimo CCNL. 2. Con decorrenza 1
gennaio 2004, l'indennità professionale specifica, prevista per il personale
collaboratore professionale sanitario esperto ex operatore professionale
dirigente, dalla Tabella E allegata al CCNL 19
aprile 2004, pari ad € 340,86, è rideterminata in € 433,82. Detta indennità è
confermata nella medesima misura anche per il personale collaboratore sanitario
esperto - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e
ostetrica . 3. La Tabella E allegata al
CCNL 19 aprile 2004 è sostituita dalla tabella
C allegata al presente CCNL
Parte III
Norme generali e finali
Art. 8 Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per
lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato,
diretto e indiretto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità dell'art.
15, comma 7, del CCNL 19 aprile 2004, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e
sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio,
dell'indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall'art. 2122
del Cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro. 2. I
benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque
cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto di parte economica biennio
2004-2005. 3. Gli effetti del comma 1 si
applicano anche alle indennità di cui all'art. 7 con decorrenza dalle date ivi
indicate. 4. Resta confermato quanto
previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 35 del CCNL
del 19 aprile 2004.
Art.
9 Norma
finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in
vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL
del 22 maggio 1997), 7 aprile 1999 (come integrato dal CCNL del 20 settembre
2001) e 19 aprile 2004 ove non disapplicate o sostituite dal presente
contratto.
TABELLA
A
TABELLA
B
TABELLA C
(1) Fatto salvo quanto
previsto all'art. 18, comma 6 del CCNL 19.4.2004
N.B. La presente tabella sostituisce la tabella E
allegata al CCNL 19.4.2004, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente
Contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 1
Le parti si danno
reciproco atto della necessità di rivedere la declaratoria allegato 1 del CCNL
19.4.2004, relativa ai passaggi dalla categoria B, livello economico Bs alla
categoria C, profilo di operatore tecnico specializzato esperto, nell'ambito del
quadriennio normativo 2006 – 2009.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Le parti si danno reciproco
atto che le disposizioni di cui all'art. 40 del CCNL 7.4.1999 saranno oggetto
della trattativa del quadriennio normativo 2006 – 2009, I biennio economico 2006
– 2007.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3 Le parti confermano le
dichiarazioni congiunte nn. 1 – 14 del CCNL 19.4.2004.
DICHIARAZIONE A
VERBALE
DICHIARAZIONE A VERBALE ALLEGATA AL CCNL
2004/2005 II° BIENNIO ECONOMICO COMPARTO SANITA'
La F.I.A.L.S./CONF.SAL, pur sottoscrivendo il presente
Contratto non condivide l'impianto e l'impostazione del sistema economico per
cui, al fine di migliorarlo nella negoziazione decentrata intende portare avanti
fin da ora, congiuntamente agli eletti nelle R.S.U. in seno alle proprie liste,
la rivendicazione per ottenere che i dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale, per il loro personale contributo lavorativo quotidiano, vengano
retribuiti alla stessa stregua dei loro colleghi dei paesi più all'avanguardia
dell'Unione europea.
La trattativa
odierna, conclusasi dopo 29 mesi di vacanza contrattuale in maniera sommaria e
parziale, ha disatteso tutte quelle innovazioni che sul tavolo di concertazione
avrebbero contribuito a risolvere i problemi dei lavoratori del
comparto.
Difatti, ha rimandato sine die
le questioni più vetuste rispetto alla classificazione del personale e, in
particolare, delle professioni sanitarie: il tavolo di concertazione avrebbe
dovuto proseguire ad oltranza per affrontare con il rinnovo della parte
normativa, scaduta il 31 dicembre 2005, le tematiche relative alle
professionalità emergenti dei ruoli sanitari, amministrativi e
tecnici.
Al contempo stimiamo l'urgenza
di sopraggiungere a reperire forme e mezzi per una collocazione ottimale di
quelle professioni che, all'interno delle Aziende malgrado siano in possesso del
requisito della laurea universitaria o di un titolo equipollente, percepiscono
salari nettamente inferiori rispetto ai colleghi universitari inquadrati nei
ruoli di elevata professionalità (EP).
Non dimentichiamo che, quelle stesse professioni sanitarie che nei
prossimi mesi si troveranno a fare i conti con l'iscrizione obbligatoria
all'albo professionale per esercitare il diritto alla professione, dopo la
sottoscrizione del presente accordo, avranno ottenuto dopo oltre due anni
d'attesa, un esiguo aumento stipendiale lordo mensile di circa 100
euro.
Alla stessa stregua riteniamo
l'aumento contrattuale, riconosciuto al personale amministrativo e agli
operatori socio-sanitari, pressoché irrisorio. Vale a dire che la percentuale
d'inflazione che grava sugli aumenti contrattuali della retribuzione odierna non
rappresenta nemmeno una quota parte del depauperamento delle risorse reali: ne è
chiara dimostrazione il plusvalore rimesso all'euro nel rapporto di cambio con
la vecchia lira.
In questo panorama si
palesa improrogabile, l'esigenza di dare spazio ulteriore alla contrattazione
istituendo, fin da subito, un tavolo decentrato presso le singole Regioni in
aggiunta a quello nazionale e a quello aziendale.
Ogni singola Regione a oggi, si manifesta nei confronti del
personale medico, professionale, socio-sanitario, tecnico e amministrativo che
presta servizio nelle strutture sanitarie come il diretto datore di lavoro,
artefice di interventi rilevanti sulle quote economiche e sugli atti di
indirizzo per gli obiettivi delle Aziende. Malgrado questa veste ricoperta
dall'ente territoriale in forma completa e inequivocabile non viene ancora
previsto, almeno fino a ora, un livello di contrattazione collettiva regionale
per rendere omogenei interventi e criteri generali, affinché questi tengano
conto non della realtà della singola Azienda, ma della complessità degli
obiettivi prefissati nell'ambito regionale.
FIALS/CONF.SAL, per detti motivi, invita il Governo ad avviare il
negoziato per il rinnovo CCNL 2006-2009 per la parte normativa e per il primo
biennio economico 2006-2007, senza dimenticare che l'efficienza del Servizio
Sanitario Nazionale, come oggi viene apprezzata indistintamente da tutti i
cittadini, è strettamente legata alla professionalità degli operatori sanitari
che hanno modo di dimostrare quotidianamente il loro valore.
Roma 5 giugno
2006
FIALS Firmato
CONFSAL
Firmato
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