Comparto:
Sanita' |
Area:
Personale dei livelli
|
Data:
31/07/2009 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo del
personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale biennio economico
2008 - 2009 |
CONTRATTO COLLETIVO NAZIONALE DI
LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009
In data 31 luglio 2009, alle ore 11.30,
ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le seguenti organizzazioni e
confederazioni sindacali rappresentative del comparto
Sanità:
Per
l’A.Ra.N.
nella persona del
Presidente: avv. Massimo Massella Ducci
Teri Firmato
e le
seguenti:
Organizzazioni
sindacali: .................................................. Confederazioni:
CGIL
FP firmato
.................................................. CGIL
firmato
CISL
FPS firmato ................................................. CISL
firmato
UIL/FPL firmato
.................................................. UIL firmato
FIALS firmato
..................................................... CONFSAL
firmato
FSI
firmato ......................................................... USAE
firmato
Al termine della riunione le parti
sopraindicate sottoscrivono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale del comparto Sanità relativo al biennio economico 2008 - 2009, nel
testo che segue.
INDICE
Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione,
durate e decorrenza del contratto
PARTE I
Art. 2 Coordinamento
regionale Art.
3 Mobilità interna Art. 4 Mensa Art. 5 Principi in
materia di compensi per la produttività
PARTE II – Trattamento economico
Art. 6 Stipendio tabellare, fasce e trattamento
economico iniziale Art.
7 Fondo per i compensi di
lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno Art. 8 Fondo della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali. Art. 9 Fondo
della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio
della qualità delle prestazioni individuali.
Art.
10 Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi
all’utenza.
PARTE III – Norme generali e finali
Art. 11 Effetti dei nuovi
stipendi Art.
12 Norme
finali
TABELLA A – Incrementi
mensili della retribuzione tabellare TABELLA
B – Nuova retribuzione tabellare TABELLA C –
Categorie e posizioni economiche di sviluppo al 1.1.2008 – Differenza annua tra
le fasce dal 1.1.2008. TABELLA D – Categorie
e posizioni economiche di sviluppo al 1.1.2009 – Differenza annua tra le fasce
dal 1.1.2009. Allegato n. 1 – Criteri
generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli
obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all’art. 10 del
presente CCNL
CONTRATTO COLLETIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE BIENNIO
ECONOMICO 2008 - 2009
Disposizioni
generali
Art.
1 Campo di applicazione, durata e
decorrenza del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da
tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 10 del CCNQ sulla
definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 11 giugno
2007.
2. Il presente contratto si
riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli
istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente
contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
Parte I
Art. 2
Coordinamento regionale
- Dopo il comma 3 sono
inseriti i seguenti commi 3bis e 3ter:
“3bis. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale
il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti
in ciascuna regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL,
prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie
non contrattuali aventi riflessi sul rapporto di lavoro. In tale ambito le
Regioni svolgono opportuni confronti e verifiche con le OO.SS. al fine di
valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali,
le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione,
tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in
relazione alla scadenza dei contratti a termine.”
- “3ter.
Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in
vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo
sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle
relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse
previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni
previsti dal comma 1 medesimo.”
1. L’art. 18, comma 2, del CCNL integrativo del
20.9.2001, è così sostituito:
“2. L’Azienda, nell’esercizio del proprio
potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel
rispetto dell’art. 2103 del codice civile, dispone l’impiego del
personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque
chilometri dalla località di assegnazione, previa informazione ai soggetti
di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7.4.1999. Non si configura in ogni caso
quale mobilità, disciplinata dal presente articolo, lo spostamento del
dipendente all’interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio,
unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto
rientrante nell’ordinaria gestione del personale affidata al dirigente
responsabile.
2. All’art. 18 del CCNL
integrativo del 20.9.2001, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma
2.bis:
“2.bis. Deroghe in misura inferiore all’ambito
territoriale di cui al comma 2 possono essere previste in sede di confronto
regionale, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004 tenuto conto, in
particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle
aziende, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di
viabilità e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili
in tale sede.” 3. All’art. 18 del
CCNL integrativo del 20.9.2001, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma
4.bis:
“4.bis. In caso di ristrutturazione su
dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del SSN che comportino
l’accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i
criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della
categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione
economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontate in sede
di confronto regionale ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004”
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di
servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con
modalità sostitutive. In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti
servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma
la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla
fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. L’art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del
20.9.2001, è così modificato: “4. Le
Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi
ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire
alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle
risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione
economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione
dell’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime
non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed
il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del
costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”
Art. 5
Principi in materia di compensi per la produttività
1. Le parti confermano la disciplina della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, dettata dall’art. 47
del CCNL 1.9.1995, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità,
con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi
incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare
l’effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In
caso di assenza, l’apporto individuale del dipendente è valutato in relazione
all’attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati,
nonché sulla base della qualità e quantità della sua partecipazione ai
progetti e programmi di produttività.
Parte II
Trattamento economico
Art. 6
Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
1. Il trattamento
economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse
categorie, come definiti dall’ art. 7 del CCNL del 10 aprile 2008, è
incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
Tabella A, allegata al presente CCNL ed alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi
tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle
misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B, ove è anche indicato
l’importo del trattamento economico iniziale delle categorie. .
3. Gli importi delle fasce retributive
sono rideterminati nei valori indicati nelle Tabelle C e D alle scadenze ivi
previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al
comma 2.
4. Gli
incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza
contrattuale per il biennio 2008 – 2009, qualora corrisposta ai sensi dell’art.
2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 7
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e
per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno
1. Il fondo per il
finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all’art. 8 del CCNL
10 aprile 2009, è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2008. Il suo ammontare a
tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007. Sono altresì confermate
tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 8.
Art. 8
Fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali
1. Il fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali, di cui all’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 è confermato
a decorrere dal 1 gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data è
quello consolidato al 31 dicembre 2007, con le precisazioni contenute nel
comma 2 dell’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
2. Dal 1 gennaio 2008 il fondo stesso continua ad
essere alimentato dalle medesime voci indicate nelle lettere b), c) e d) del comma
2 dell’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008.
3.Dal 1 gennaio 2008 il fondo continua ad essere
altresì alimentato dalla voce indicata nella lettera a) del comma 2 dell’art.
9 del CCNL 10 aprile 2008 fino alla data di entrata in vigore del DL 112/2008
convertito con L. 133/2008.
4. E’ altresì confermato il comma 3 dell’art. 9
del CCNL 10 aprile 2008.
Fondo per il finanziamento delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale
specifica.
1. Il fondo per il finanziamento delle fasce
retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale
specifica, di cui all’art.10 del CCNL 10 aprile 2008, è confermato a
decorrere dal 1 gennaio 2008
per le modalità di utilizzo nonché di
incremento previste al comma 1 del medesimo articolo.Il suo ammontare a tale
data è quello consolidato al 31 dicembre 2007.
2. A decorrere dal 1.1.2008 e dal 1.1.2009 il fondo deve
essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce
attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e
finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella
A.
Art. 10
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi
all’utenza
1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi
di innovazione, le Aziende promuovono specifici progetti, programmi o piani di
lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza, con particolare
riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al
conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le
esigenze del cittadino.
2. I progetti
e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive
dell’Azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla
attività fissata nei livelli essenziali di assistenza soprattutto per quanto
riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e la piena e
qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l’ampliamento degli orari
delle strutture.
3. Nell’ambito
dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi sanitari
regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute e dei
relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari, le Regioni, in presenza
di ulteriori economie effettuate nell’ambito di processi strutturali di
razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consentano
complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per il
personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall’anno 2009,
ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari
2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi precedenti.
Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei fondi previsti
dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale
della retribuzione.
4. Le suddette risorse sono erogate a
consuntivo, previa verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi di
cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri
previsti nell’ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base
dei criteri individuati nell’Allegato 1 al presente CCNL. Tale risorse vengono
destinate ai dipendenti direttamente coinvolti nell’ambito di tali progetti,
secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati
conseguiti.
Parte III
Norme generali e finali
Art.
11
Effetti dei nuovi
stipendi
- Gli incrementi del trattamento economico
previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle
tabelle di cui all’art. 6 hanno effetto integralmente sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di
quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto e indiretto sull’indennità
premio di servizio, sul TFR, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del
CCNL del 19 aprile 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti
dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso
nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell’art. 6 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.
- Resta confermato quanto previsto dall’art. 12,
comma 3 del CCNL del 10 aprile 2008.
- Le parti si danno atto che è necessario
procedere alla correzione del seguente errore materiale rinvenuto nell’art. 12
del CCNL 10.4.2008:
- art. 12, comma 1, primo periodo: le parole “di
cui all’art. 8” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’art.
7”.
2. In materia di prestazioni
aggiuntive, si rinvia a quanto stabilito nell’art. 1 del DL 402/2001, convertito
in L. 1/2002 e s.m.i. con le precisazioni contenute nell’ art. 4, commi 1 e 2
della L. 120/2007.
3. In considerazione
della rilevanza e della complessità della materia degli incarichi di
coordinamento e specialistici, di cui alla L. 43/2006, nonché di posizione
organizzativa, le parti affronteranno in maniera organica e completa la tematica
del sistema di valorizzazione della responsabilità e dell’autonomia
professionale nella prossima tornata contrattuale
ALLEGATO N. 1
Criteri generali per la
definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei
progetti e programmi di miglioramento di cui all’art. 10 del presente
CCNL. Modalità
attuative
Le Regioni forniscono, nell’ambito della direttiva di cui al comma
3 dell’art. 10 del presente CCNL e secondo quanto previsto dall’art. 2 del
presente CCNL, le linee guida circa le modalità di attuazione dei progetti e
programmi di cui al comma medesimo, individuando possibili macro-obiettivi
coerenti con il piano sanitario regionale e prevedendo, in via generale,
indicatori e parametri idonei ad accertare l’effettivo miglioramento delle
prestazioni e dei servizi erogati ed il raggiungimento dei risultati quali -
quantitativi prefissati.
Nell’ambito
dei suddetti macro-obiettivi, i progetti aziendali individuano prioritariamente:
gli obiettivi da conseguire; i processi nei quali si articola l’azione;
le risorse umane, tecniche e strumentali
necessarie, individuando, altresì, le competenze e le professionalità
coinvolte; gli indicatori ed i parametri
adeguati ai citati obiettivi ai fini della verifica dei relativi risultati
raggiunti. Indicatori -
parametri
Per quanto riguarda le
risorse assegnate e le procedure utilizzate, la misurazione del miglioramento
qualitativo conseguito avviene sulla base di tali criteri, individuati a titolo
esemplificativo:
- Professionalità: intesa come livello delle
conoscenze scientifiche e delle abilità professionali posseduto dagli addetti;
- Efficacia: con riferimento alla procedure
utilizzate nell’erogazione dei servizi e semplificazione delle stesse, anche
ai fini delle riduzione dei tempi medi di erogazione degli stessi;
- Capacità innovativa: attitudine dimostrata
nell’attuare innovazioni organizzative, tecnologiche e di servizio e di
partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo;
- Orientamento all’utenza: anche con riferimento
al grado di soddisfazione espresso dai soggetti interessati;
- Appropriatezza tecnica: della strumentazione
utilizzata e delle tecnologie disponibili;
- Benchmarking: il confronto della qualità e
quantità dei servizi con l’analoga offerta di altre aziende con performance
elevate.
Per quanto riguarda le
prestazioni ed i servizi erogati nell’ambito dei progetti, i risultati
conseguiti, da esplicitarsi, ove possibile, anche con dati quantitativi, vengono
accertati sulla base delle seguenti tipologie di indicatori e
requisiti:
- Accessibilità ai servizi e alle prestazioni
sanitarie: con riguardo anche all’ampliamento degli orari di apertura delle
strutture ovvero al miglioramento dei livelli di accoglienza e di ascolto
anche in relazione alla capacità di garantire la massima trasparenza ed
informazione;
- Ampiezza ed incisività dell’intervento:
adeguatezza dell’attività assistenziale e sociosanitaria, rispetto alle
esigenze e ai bisogni dell’utenza;
- Integrazione: con riferimento ai servizi
socio-sanitari ovvero tra ospedale e territorio o tra le diverse strutture
pubbliche che operano in un determinato ambito territoriale;
- Continuità assistenziale: capacità di articolare
e collegare nel tempo gli interventi dei diversi operatori e delle differenti
strutture sanitarie coinvolte;
- Sicurezza: capacità di fornire il massimo
livello di assistenza e cura con il minimo rischio per il paziente e per gli
operatori;
- Immediatezza: rapidità nell’erogare le
prestazioni richieste dall’utenza con particolare riferimento alla riduzione
/azzeramento dei tempi di attesa, per i quali i risultati conseguiti sono
individuati in termini percentuali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
ARAN
Si dà atto che,
ove previsto, le risorse di cui al comma 3 dell’art. 10 sono ricomprese tra
quelle oggetto di verifica nell’ambito dei tavoli di monitoraggio della spesa
sanitaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Con riferimento al comma
3 bis dell’art 7, del CCNL del 19.4.2004, come modificato dall’art. 2 del
presente CCNL, le parti convengono che le verifiche ivi indicate, in prima
applicazione, ove non già effettuate, debbano essere svolte entro il 30 giugno
2009, anche al fine di valutare la possibilità di rinnovo o proroga dei
contratti a termine, ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Le parti nel
prendere atto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 71, comma 5 del D.L.
112/2008, convertito nella legge 133/2008, per effetto dell’art. 17, comma 23 del D.L. 78/2009, ritengono comunque necessario
affermare che, ove tale ultima disposizione non sia confermata nella relativa
legge di conversione, i principi ribaditi
nell’art. 5 del presente CCNL sono funzionali all’applicazione del predetto art.
71, comma 5 e sono applicati anche con riferimento alle seguenti fattispecie:
- permessi retribuiti per donatori di midollo
osseo di cui all’art. 5 della L. 52/2001
- assenze per attività di volontariato di cui
all’art. 9 del D.P.R. 194/2001
- permessi di cui alla L. 104/1992
- congedi parentali di cui al D.lgs.
151/2001;
- permessi di cui all’art. 21, comma 2, del CCNL
1.9.1995 con riguardo in particolare a screening o prevenzione
oncologica.
Le parti si danno
altresì atto che in materia di trattamento economico nei casi di assenza per
malattia, di cui all’art. 71, comma 1 del D.L.
112/2008, convertito in L. 133/2008, ai fini di una corretta applicazione si
potrà fare riferimento alle circolari e note interpretative nel frattempo
emanate dai competenti organi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
Le parti, con
riferimento all’art. 10, si danno atto che il riferimento ai Patti per la salute
attiene esclusivamente alle risorse dello 0,8% e non ai fondi contrattuali già
consolidati.
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