08 novembre 2004 - Prot. 8108/04


OGGETTO: Chiarimenti sulle clausole del CCNL 19 aprile 2004 del comparto del personale del servizio sanitario nazionale – Parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 - 2003.

A seguito della stipulazione del CCNL 19 aprile 2004 del comparto del personale del servizio sanitario nazionale, sono pervenute a questa Agenzia numerosi quesiti scritti e telefonici in ordine alla corretta applicazione di alcune specifiche clausole.

In relazione alla loro ripetitività questa Agenzia, come in altre precedenti occasioni, d'intesa con il Comitato di Settore, ha ritenuto opportuno di fornire i chiarimenti richiesti in forma generalizzata allo scopo di favorire una uniforme applicazione degli istituti contrattuali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 – comma 1 – del d.lgs. 165 del 2001.

Data la rilevanza degli argomenti trattati, si invita a dare al presente documento la massima e tempestiva diffusione nell'ambito territoriale di propria competenza, ricordando, con l'occasione, che la gestione dei contratti collettivi rientra nella specifica attività e responsabilità delle aziende e nella loro autonomia gestionale ed operativa.

Nel ringraziare della cortese collaborazione, si fa presente che la presente nota di chiarimenti, come le precedenti, è consultabile sul sito internet di questa Agenzia:
www.aranagenzia.it.
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CHIARIMENTI SUL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 – 2003 STIPULATO IL 19 APRILE 2004

1) Art. 18 – Nuovi profili

a) Agli operatori tecnici coordinatori nel passaggio alla categoria C) – profilo di operatore tecnico specializzato esperto viene mantenuta l'indennità professionale specifica di cui tabella E del CCNL 19/4/2004 ?

    L'operatore tecnico specializzato già inquadrato nel livello economico Bs con la posizione organizzativa di coordinatore conferita ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CCNL 7 aprile 1999 nel passaggio alla categoria C) mantiene l'indennità professionale specifica di cui alla tabella E del CCNL 19 aprile 2004 a fronte della conferma da parte dell'azienda o ente della esigenza organizzativa del coordinamento anche nel nuovo profilo professionale di Operatore tecnico specializzato esperto.

    b) Il passaggio alla categoria C del profilo della puericultrice esperta comporta la contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria B, livello economico Bs ?

      Per i profili dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso nonché per i massaggiatori – masso- fisioterapisti il graduale passaggio alla categoria C del relativo personale comporta la definitiva soppressione del corrispondente posto della categoria B, livello economico Bs, in quanto trattasi di profili ad esaurimento. Essi rimarranno provvisoriamente articolati su due categorie sino al termine del processo di riqualificazione alla fine del quale non risulteranno più posti di organico per tali profili nella categoria B, livello economico Bs. Diversamente accade per le puericultrici. Infatti, benché il passaggio nella categoria C - profilo di puericultrice esperta – dei dipendenti che superano la relativa selezione - comporti limitatamente ad essi la contestuale soppressione del corrispondente posto del profilo nella categoria B – livello economico Bs, l'articolazione su due categorie rimane confermata anche per il futuro ed implica una ridefinizione della dotazione organica. A tale conclusione si perviene nella considerazione che quello di puericultrice non è un profilo ad esaurimento e l'articolazione su due categorie si configura come uno sviluppo professionale di carriera. A riprova di ciò si evidenzia che il passaggio alla categoria C, sia dall'esterno che dall'interno, richiede il requisito di cinque anni di esperienza professionale nel profilo del livello economico di Bs in aziende e/o enti del SSN.

    2) Art. 20 – Formazione ed ECM

    Quale è il triennio di riferimento per l'acquisizione dei crediti formativi? Quello previsto "a regime" dalle disposizioni in materia di ECM (ossia 2007-2009) o quale altro, considerato che attualmente il programma ECM è in una prima fase sperimentale quinquennale? Qual è il minimo di crediti formativi da acquisire?

      Il CCNL non ha competenza nell'individuazione dei trienni di acquisizione dei crediti per l'ECM nonché sulle modalità, minimi e gestione della fase sperimentale, materie regolate dalle disposizioni Ministeriali e Regionali. Tuttavia, nell'attuale periodo, la norma contrattuale - indipendentemente dal triennio in corso - ha inteso indicare le condizioni organizzative per facilitare l'acquisizione dei crediti e, nel contempo, ha voluto tutelare i dipendenti per il periodo di validità contrattuale 2002-2005 nel caso che la azienda o ente non la garantisca nell'ambito della formazione obbligatoria. Ove ciò non avvenga le aziende non potranno intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la mancata acquisizione dei crediti.

    3) Art. 23 – comma 6 - Disposizioni particolari

    a) nei casi in cui con l'applicazione dell'art. 31, comma 10, del CCNL 7 aprile 1999 (modificato dall'art. 23 comma 6 del CCNL 19 aprile 2004) si determini un assegno personale, lo stesso, poiché derivante dal valore delle fasce già in godimento nel precedente profilo di appartenenza, può far parte del calcolo per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario?

      Gli eventuali assegni residuali che si determinano per effetto della applicazione dell'art. 31- comma 10 – del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dal nuovo CCNL, non entrano nel calcolo della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario che, facendo riferimento esclusivo alla nozione di retribuzione base mensile così come definita dall'art. 37 – comma 2, lettera b)- del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, non risulta modificato dal presente contratto.

      b) la trasformazione in fascia dell'assegno personale attribuito in applicazione dell'art. 31 - comma 10 (modificato dall'art. 23, comma 6 del CCNL 19 aprile 2004) si attua per i passaggi verificatisi successivamente al 19 aprile 2004 ovvero riguarda il personale che a tale data abbia ancora in godimento un assegno personale corrispondente al valore della fascia?
      La norma è applicabile a decorrere dal 1.1.2002?
      La seconda parte del comma 6 riguardante il personale della categoria C del ruolo sanitario e le assistenti sociali già inquadrati nella categoria D con il CCNL del 20 settembre 2001 – II Biennio economico costituisce una norma speciale?

        La disposizione contrattuale è applicabile in tutti i casi in cui l'attuazione dell'art. 31 – comma 10 - del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dal comma 6 in esame, abbia dato luogo alla determinazione di un assegno personale corrispondente al valore di fascia economica. Essa, quindi, non è limitata ai casi che si verificano successivamente all'entrata in vigore del CCNL 19 aprile 2004. A conferma di ciò, nel comma 6 in questione, viene stabilito che la stessa regola è applicata anche alla rideterminazione del trattamento economico spettante al personale della categoria C del ruolo sanitario ed alle assistenti sociali già inquadrati nella categoria D con il CCNL del 20 settembre 2001 - II Biennio economico. Tale ultima clausola, quindi, non costituisce una norma speciale. La trasformazione in fascia ha valore formale e non sostanziale e, pertanto, decorre ovviamente dall'atto dell'azienda che lo attesta dall'entrata in vigore del contratto.

      4) Art. 24 – Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale

      a) quale deve essere l'importo corretto da attribuire alla posizione economica di sviluppo della fascia della categoria BS1 a decorrere dal 1.1.2003 (rif. comma 6 – e tabelle A e D- prospetto 1)?

        L'importo corretto da attribuire alla posizione economica di sviluppo della fascia della categoria BS1 a decorrere dal 1.1.2003 è pari a € 16.213,37 ( e non € 16.212,17) e corrisponde esattamente all' aumento mensile di € 38,50 previsto dal 1.1.2003 così come indicato nella tabella A allegata al CCNL del 19 aprile 2004. Trattasi infatti di un mero errore materiale contenuto nella tabella D – prospetto1.


      b) per entrata in vigore del CCNL ai fini della istituzione delle ulteriori fasce retributive denominate A5, B5, Bs5, C5, D6 e Ds6 deve intendersi la data del 20. 4. 2004 o quella del 1. 1. 2002?

        Le ulteriori fasce retributive denominate A5, B5, Bs5, C5, D6 e Ds6 sono state istituite dall'entrata in vigore del presente CCNL avvenuta il 20 aprile 2004. Esse gravano sul fondo dell'art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 (ex art. 39 del CCNL 7 aprile 1999) ed avranno corso in base alle disponibilità a consuntivo annuale del fondo medesimo, con le procedure e tempistica previste dal CCNL del 1999 .

      5) Art. 26 – Indennità per l'assistenza domiciliare.

      a) la indennità va corrisposta per ogni giorno di servizio prestato anche se l'assistenza è stata espletata soltanto per alcune ore del giorno?

        La indennità, istituita dal 1 gennaio 2003, è volta a favorire il processo di deospedalizzazione, a garantire le dimissioni protette dei pazienti nonché l'assistenza agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali. In tale logica e per l'impulso che la disposizione vuole dare a tale forma di assistenza che potrà essere avviata con il carattere della progressività degli interventi domiciliari non sono state previste forme di limitazione nel riconoscimento della indennità in base al numero delle ore giornaliere di prestazioni. Essa, pertanto, essendo legata al disagio della condizione di lavoro, è corrisposta sempre per intero agli operatori ancorché in modo differenziato in relazione alla categoria di appartenenza. Condizione per l'erogazione non è solo la presenza in servizio ma anche l'avvenuta effettiva prestazione giornaliera di assistenza domiciliare presso l' utente anche se l'assistenza è stata espletata solo per alcune ore del giorno. Ne consegue, pertanto, che è anche ininfluente se il dipendente presti servizio con rapporto di lavoro a part- time.

        6) Art. 29 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.

          a) è corretto consolidare al 31.12.2001 nel fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno le risorse già messe a disposizione dalle Regioni ai sensi dell'art. 38 – comma 5 – del CCNL 7 aprile 1999 (come integrate dall'art. 4 del CCNL 20 settembre 2001) secondo le indicazioni della contrattazione integrativa aziendale previste dal precedente contratto?

            Il CCNL 20 settembre 2001, secondo biennio economico 2000 – 2001 non ha previsto alcuno specifico incremento per il fondo dell' art. 38, comma 1 non essendo stato posto alcun onere in ordine agli istituti che gravano sul fondo stesso. L'utilizzo delle risorse di cui all'art. 4 del medesimo contratto da destinare ai fondi dell'art. 38 o 39 era sicuramente riferito, per quanto attiene la prima disposizione, al comma 3, cioè al fondo per la produttività come si evince dalla composizione delle risorse. Infatti l'1,2% del monte salari 1999 era una risorsa aggiuntiva regionale prevista dall'art. 38 comma 5 correlata al suddetto fine. Qualora la contrattazione integrativa abbia destinato una parte delle risorse aggiuntive di cui trattasi al fondo oggetto della domanda, le relative risorse non possono, comunque, considerarsi consolidate né costituire con il presente contratto, una modalità di incremento del fondo in questione al quale, peraltro, sono riservate le nuove risorse.

          b) l'incremento del Fondo previsto dal 1 gennaio 2003 per il finanziamento della indennità per l'assistenza domiciliare (art. 26) e per il finanziamento della indennità Sert (art. 27) va calcolato anche nel caso di aziende e enti per i quali non sono presenti tali tipologie di prestazioni?

            L' incremento dal 1 gennaio 2003 del fondo dell'art. 29 del CCNL 2004 conseguentemente alla istituzione dell' indennità per l' assistenza domiciliare e per il Sert è effettuato anche in assenza di tale tipologia di attività presso l' Azienda o Ente. Infatti le relative risorse contrattuali ad esso destinate sono comunque utilizzabili per le previste finalità del fondo stesso ovvero, previa contrattazione integrativa, negli altri due fondi (art. 30 e 31 del nuovo CCNL). Tuttavia, essendo comunque previsto per la indennità Sert un co - finanziamento con le risorse regionali (0,03 del monte salari 2001), saranno le Regioni medesime a stabilire, con le procedure dell'art. 7 del CCNL 2004, quale destinazione dare a tale ulteriore finanziamento per le suddette aziende ed enti in base all'art. 33, comma 2, lettera d).

          7) Art. 30 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

            a) nel monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 al fine di definire il tetto massimo dell'1% devono essere ricompresi anche gli emolumenti corrisposti per l'attività aggiuntiva (cfr. legge n. 1 del 2002 e successive proroghe) resa a favore dell'Azienda per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali aziendali?

              Questa Agenzia ha avuto modo in più occasioni di dare un concreto significato all'espressione "monte salari" a partire dal CCNL del 1995 ( nota prot. n° 566 del 23.1.1996) anche tenuto presente di quanto a suo tempo precisato al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica (nota prot. n° 9572-7.360/40/CR/200). Con tale espressione si ricomprendono tutte le somme corrisposte nell' anno di riferimento (rilevate dai bilanci delle singole aziende e enti e riguardanti il personale destinatario del CCNL in servizio in detto anno) a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri riflessi a carico dell' azienda o ente e con esclusione degli emolumenti corrisposti per prestazioni retribuite in base a tariffe libero - professionali (tra le quali sono da annoverare le prestazioni per l'attività aggiuntiva) e di quelle non strettamente istituzionali. In conseguenza di quanto sopra, si ritiene che, alla luce delle vigenti disposizioni, gli emolumenti di cui trattasi non abbiano le caratteristiche per essere inclusi nel monte salari aziendale.

              b) la quota dell'1% da calcolare sul monte salari del 2001 e da attribuire per l'anno successivo deve essere confermata nei successivi esercizi finanziari ovvero l'incremento determinato per l'anno 2002 è definitivamente acquisito al fondo ?

                Il fondo dell'art. 30, oltre a confermare il fondo di cui all'art. 38 – comma 3 – del CCNL 7 aprile 1999, specifica che l'ammontare dello stesso al 1° gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001 ed al comma 2 specifica le voci che non possono essere considerate utili a tal fine, in quanto trattasi di risorse ed incrementi aggiuntivi da verificarsi annualmente a consuntivo o da confermarsi se di derivazione regionale. Alla riconferma delle modalità di incremento delle voci non consolidate provvede il successivo comma 3 con decorrenza dal 1° gennaio 2002, sussistendone le condizioni, allo scopo di dare continuità ai sistemi di finanziamento del fondo, evitando così qualsiasi consolidamento di risorse che altrimenti avrebbero potuto agire come " montanti" dello stesso. In dipendenza di ciò, l'incremento dell'1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 deve avvenire sulla base del consuntivo 2001 che deve presentare avanzi di amministrazione o pareggio del bilancio secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi concordati tra regioni e singole aziende ed enti finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine stabilito. Tale procedura deve essere seguita anche negli anni successivi in quanto il previsto incremento non può essere in alcun caso acquisito al fondo con validità permanente.

              8) Art. 31 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

                a) è corretto consolidare al 31.12.2001 nel fondo in oggetto le risorse aggiuntive già messe a disposizione da parte delle Regioni per il biennio 2000 – 2001, pari complessivamente all'1,6% del monte salari 1999 (art. 4 del CCNL 20 settembre 2001) ed utilizzate secondo le indicazioni della contrattazione integrativa aziendale?

                  Il CCNL 19 aprile 2004, pur confermando dal 1 gennaio 2002 le risorse aggiuntive pari al 1,2% e allo 0,4% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 ( già messe a disposizione delle Regioni ai sensi dell'art. 38 – comma 5 – del CCNL 7 aprile 1999 come integrato dall'art. 4 del CCNL 20 settembre 2001 – II Biennio economico 2000/2001) non le ha consolidate nel fondo al 31 dicembre 2001 ma ne ha nuovamente consentito l'incremento dal 1 gennaio 2002 nella medesima misura in cui – in contrattazione integrativa - parte delle stesse siano state destinate ad incrementare nel precedente biennio il fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 per trattamenti economici permanenti quali le fasce retributive (cfr. art. 31, comma 5 lettera a) ed art. 33, comma 1 del presente contratto). Si rammenta, comunque, che l' utilizzazione delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 33, avviene con le procedure stabilite dall' art. 7 del contratto in esame che consente alle Regioni di attuare un coordinamento delle Aziende ed Enti tramite l'emanazione, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, di linee generali di indirizzo volte ad un utilizzo più flessibile ed uniforme delle risorse aggiuntive che sia orientato al raggiungimento dei risultati.

                b) ove le risorse dell'art. 4 del CCNL 20 settembre 2001- II Biennio economico siano state già utilizzate per il fondo dell'art. 39 - ora art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 – quest'ultimo può essere rivalutato nel caso in cui il monte salari 2001 risulti superiore a quello del 1999?

                  Sotto il profilo letterale l'art. 33 – comma 1 – del CCNL prevede che le risorse aggiuntive regionali del 1,6% siano calcolate con riferimento al monte salari 2001 ma sotto il profilo sostanziale, per evitare duplicazione di spesa, occorre tenere presente che, di fatto, la parte delle risorse aggiuntive citate già destinata in contrattazione integrativa al finanziamento dell' ex art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 ed utilizzata per attribuire ai dipendenti le fasce retributive risulta direttamente rivalutata dal contratto nazionale come si evince dall'art. 31, comma 3 che prevede l'automatica rideterminazione del fondo in base ai nuovi valori delle fasce retributive. Pertanto, a decorrere dal 2002, la quota parte di risorse aggiuntive che si consolida nel fondo dell'art. 31 non deve essere appositamente rivalutata poiché a ciò ha provveduto il presente contratto. In tal senso questa Agenzia si è già espressa in risposta a specifica osservazione avanzata dalla Corte dei Conti in sede di certificazione dei costi. Conclusivamente si può affermare che dal computo della rivalutazione del 1,6% del monte salari 2001 debbano essere escluse le risorse già destinate al fondo dell' art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 ( ora art. 31 del CCNL 19 aprile 2004). Rimane, comunque, ferma la facoltà della contrattazione integrativa di destinare ai fondi dell'art. 30 e 31 le residue risorse dell'1,6% ancora rivalutabili (cfr. ultimo periodo dell'art. 33, comma 1).

                9) Artt. 29, 30 e 31 – Incremento dei fondi.

                a) quando negli incrementi dei fondi di cui agli artt. 29, 30 e 31 viene fatto riferimento ai dipendenti in servizio alla data del 31. 12. 2001 deve essere considerato solo il personale a tempo indeterminato o anche quello a tempo determinato?

                  Ai fini della valutazione degli effetti economici del CCNL 19 aprile 2004 con riferimento alle unità di personale destinatario dei benefici contrattuali sono stati utilizzati i dati risultanti dal conto annuo del 2000 della Ragioneria Generale dello Stato, necessari per la quantificazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali. Il numero dei dipendenti è risultato pari a 571.702 unità che comprendono sia il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che il personale a tempo determinato. Tale circostanza comporta, quindi che negli incrementi dei fondi di cui agli artt. 29, 30 e 31 debbano essere calcolati sia gli uni che gli altri.

                10) Art. 32 – Risorse per la contrattazione integrativa

                a) sono interamente disponibili le ulteriori risorse, pari ad € 133,90 annui per dipendente in servizio al 31.12.2001 messe a disposizione da 1.1.2003?

                  Le risorse in oggetto sono interamente messe a disposizione della contrattazione integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2003 e vanno ripartite, in contrattazione integrativa, tra il fondo dell' art. 30 (fondo della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) e il fondo dell'art. 31 (fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica). Trattasi, infatti, delle risorse che residuano dall' applicazione dei tassi programmati di inflazione e che non sono state utilizzate per l'incremento degli stipendi tabellari e per i fondi di cui agli artt. 29 e 31 – comma 4, lettera a) dal contratto nazionale per gli istituti da esso finanziati.

                11) Art. 33 – Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa

                  a) l'ulteriore ammontare di risorse pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 di cui all' art. 33 – comma 2 - è reale oppure è un riepilogo di quanto già previsto negli articoli precedenti?

                    L' art. 33, comma 2 rappresenta una sintesi del calcolo macro economico del costo che tutte le Regioni complessivamente sul territorio nazionale devono affrontare per finanziare gli istituti contrattuali previsti dal comma stesso. Quindi, essa rappresenta l'intero importo delle risorse aggiuntive regionali destinate al CCNL per la copertura di detti istituti. Ciascuna regione spenderà dello 0,32% la propria quota e, ciascuna azienda otterrà dalla propria regione la quota parte relativa all' importo calcolato con le modalità previste dall'art. 31, comma 5. Ne consegue che i fondi aziendali sono incrementati solo dell'importo di spesa realmente afferente ogni singola azienda e non anche della percentuale pari allo 0,32 indicata in oggetto, la quale, come si è detto, indica la spesa complessiva a livello nazionale e non ha nulla a che vedere con l'incremento dei fondi.

                  12) Art. 36 – Norma finale

                  a) Sono applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 66 del 8 aprile 2003 specificatamente per quanto riguarda la durata dell'orario di lavoro e l'obbligo di comunicazione all'Ispettorato del lavoro del superamento del limite massimo?

                    Il CCNL non è entrato nel merito delle disposizioni del decreto legislativo citato e degli adempimenti da esso previsti, limitandosi alla conferma dell' orario di lavoro e dell'orario notturno ritenuti coerenti con l'intervenuta normativa. Infatti gli adempimenti amministrativi posti a carico del datore di lavoro rientrano nella esclusiva competenza di quest' ultimo e non sono materia di contrattazione.