28 settembre 2004 - Prot. 7140
OGGETTO:
Applicazione dell'art. 19, comma 1 lettere
b) e c) del CCNL del 19 aprile 2004.
Pervengono numerosi quesiti
sull'applicazione della norma in oggetto relativi al trattamento economico
spettante al personale del ruolo sanitario categoria D ( collaboratori
professionali sanitari) destinatario del passaggio alla categoria Ds
(collaboratore professionale sanitario esperto).
Infatti, nonostante la salvaguardia
rappresentata dal mantenimento delle fasce retributive raggiunte quale
assegno ad personam, ove il trattamento tabellare iniziale della nuova
posizione sia inferiore a quello in godimento (art. 31, comma 10 CCNL 7
aprile 1999, come modificato dall'art. 23, comma 6 del CCNL 19 aprile
2004), la mancata attribuzione della indennità professionale specifica,
per alcuni dipendenti - che già fruiscono di fasce elevate - può
comportare anche una diminuzione del trattamento economico complessivo in
godimento.
Il CCNL in esame risulta, sotto tale
profilo, lacunoso ma trattandosi di una norma di maggior favore è da
escludere che dalla sua applicazione possa derivare una "reformatio in
pejus" del trattamento economico complessivo dei dipendenti interessati.
Pertanto, d'intesa con il Comitato di
settore, in attesa che l'intera questione, come anche richiesto dalle
organizzazioni sindacali, venga riesaminata nel CCNL del II biennio
2004-2005, questa Agenzia ritiene in primo luogo opportuno e necessario
che - limitatamente ai casi suddetti - la differenza del trattamento in
godimento possa essere mantenuta come assegno ad personam.
Nella medesima sede contrattuale sarà anche
affrontato il problema del mantenimento o meno dell'indennità
professionale specifica al personale che transita dalla posizione D alla
posizione Ds in virtù della norma in esame. Pertanto si suggerisce alle
aziende di non utilizzare, nell'immediato, le risorse relative
all'indennità professionale specifica lasciate disponibili dal personale
destinatario della disposizione in esame per non compromettere le
eventuali future scelte contrattuali che potrebbero anche avere decorrenza
dall'inquadramento.
Di ciò si dovrà, a maggior ragione, tenere
conto in caso di applicazione dell'art. 39, comma 7 del CCNL 7 aprile
1999, confermato dall'art. 31, comma 8 del vigente CCNL del 2004
analogamente per non compromettere eventuali futuri conguagli contrattuali
in caso di positiva soluzione della vertenza.
Nel pregare codesti Assessorati di portare
il contenuto della presente nota a conoscenza delle aziende sanitarie ed
ospedaliere nonché degli enti del proprio territorio, si ringrazia della
cortese collaborazione e si inviano distinti saluti.
Si fa presente, inoltre, che la nota stessa
è disponibile sul sito di questa Agenzia: www.aranagenzia.it |