28 settembre 2004 - Prot. 7140

            Agli ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

            Al PRESIDENTE DEL COMITATO DI SETTORE DEL
            COMPARTO SANITA' c/o CINSEDO

            LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione dell'art. 19, comma 1 lettere b) e c) del CCNL del 19 aprile 2004.

Pervengono numerosi quesiti sull'applicazione della norma in oggetto relativi al trattamento economico spettante al personale del ruolo sanitario categoria D ( collaboratori professionali sanitari) destinatario del passaggio alla categoria Ds (collaboratore professionale sanitario esperto).

Infatti, nonostante la salvaguardia rappresentata dal mantenimento delle fasce retributive raggiunte quale assegno ad personam, ove il trattamento tabellare iniziale della nuova posizione sia inferiore a quello in godimento (art. 31, comma 10 CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 23, comma 6 del CCNL 19 aprile 2004), la mancata attribuzione della indennità professionale specifica, per alcuni dipendenti - che già fruiscono di fasce elevate - può comportare anche una diminuzione del trattamento economico complessivo in godimento.

Il CCNL in esame risulta, sotto tale profilo, lacunoso ma trattandosi di una norma di maggior favore è da escludere che dalla sua applicazione possa derivare una "reformatio in pejus" del trattamento economico complessivo dei dipendenti interessati.

Pertanto, d'intesa con il Comitato di settore, in attesa che l'intera questione, come anche richiesto dalle organizzazioni sindacali, venga riesaminata nel CCNL del II biennio 2004-2005, questa Agenzia ritiene in primo luogo opportuno e necessario che - limitatamente ai casi suddetti - la differenza del trattamento in godimento possa essere mantenuta come assegno ad personam.

Nella medesima sede contrattuale sarà anche affrontato il problema del mantenimento o meno dell'indennità professionale specifica al personale che transita dalla posizione D alla posizione Ds in virtù della norma in esame. Pertanto si suggerisce alle aziende di non utilizzare, nell'immediato, le risorse relative all'indennità professionale specifica lasciate disponibili dal personale destinatario della disposizione in esame per non compromettere le eventuali future scelte contrattuali che potrebbero anche avere decorrenza dall'inquadramento.

Di ciò si dovrà, a maggior ragione, tenere conto in caso di applicazione dell'art. 39, comma 7 del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31, comma 8 del vigente CCNL del 2004 analogamente per non compromettere eventuali futuri conguagli contrattuali in caso di positiva soluzione della vertenza.

Nel pregare codesti Assessorati di portare il contenuto della presente nota a conoscenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché degli enti del proprio territorio, si ringrazia della cortese collaborazione e si inviano distinti saluti.
Si fa presente, inoltre, che la nota stessa è disponibile sul sito di questa Agenzia: www.aranagenzia.it