Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
05/12/1996 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL
comparto Sanità area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e
professionale - parte economica 1996/1997
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
PER L’AREA DELLA DIRIGENZA
SANITARIA - PROFESSIONALE - TECNICA
ED AMMINISTRATIVA
PARTE ECONOMICA
BIENNIO 1996 - 1997
A seguito
della registrazione in data 29 novembre 1996 da parte della Corte dei conti del
Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 1996, con
il quale l’A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il CCNL dell’area
dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, il
giorno 5 dicembre 1996 alle ore 15 presso la sede dell’A.RA.N. ha avuto luogo
l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni, nelle persone di:
-
Prof. Carlo Dell’Aringa (Presidente)
- Prof.
Gian Candido De Martin (Componente)
- Avv.
Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo
Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco
Rebora (Componente)
ed i rappresentanti
delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di
categoria:
C.G.I.L. |
AUPI |
C.I.S.L |
SNABI |
U.I.L |
SINAFO |
CIDA |
USINCI/SICUS |
CONFEDIR |
CIDA/SIDIRSS |
CONFSAL (con riserva) |
C.I.S.L.
FISOS/DIRIGENTI |
UNIONQUADRI (con
riserva) |
FEDERAZIONE NAZ.LE FP
CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA’ DIRIGENZA |
USPPI (con riserva) |
|
CISAL (con riserva) |
|
Al
termine della riunione le parti concordano l’unito testo di accordo per la
stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di
parte economica 1996 -1997 per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica ed Amministrativa del comparto Sanità.
1. I benefici
economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio
presso le aziende ed enti alla data del 1.1.1996 od assunti successivamente -
anche con rapporto a tempo determinato - secondo i criteri di cui all’art.
49, comma 1 del CCNL relativo al quadriennio 1994 -1997 per la parte normativa
ed al primo biennio di parte economica 1994 - 1995, stipulato il 5 dicembre
1996.
1. Dal 1° gennaio 1996 al 3I
ottobre 1996 ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
nonché ai dirigenti di I livello del ruolo sanitario di cui agli artt.
42, 43, 44 del CCNL indicato
nell’art. 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo di L.
100.000;
2. Dal 1° novembre 1996 ai dirigenti del comma 1 è corrisposto
l'incremento mensile lordo di L. 252.000, che riassorbe quello previsto dallo
stesso comma .
3. Dal 1° gennaio 1996 al
31 ottobre 1996 ai dirigenti di II livello del ruolo sanitario di cui
all’art.
45 del CCNL citato al comma 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo di L.
135.000.
4. Dal 1° novembre 1996 ai
dirigenti del comma 3 è corrisposto l'incremento mensile lordo di L. 339.000 che
riassorbe quello previsto dallo stesso comma.
5. Nei confronti dei dirigenti indicati nel comma 1 con anzianità di
servizio inferiore ai cinque anni continua, altresì, a trovare applicazione - ad
esaurimento - l’art.48 del D.P.R. 384/1990, riconfermato dall’art.
42 comma 2 del CCNL di cui all’art. 1.
1. Gli stipendi
tabellari annui dall’1.11.1996, sono rideterminati nei seguenti
importi:
- Dirigenti del I livello ex art.
42 del CCNL di cui all’art.1: L. 32.393.000
- Dirigenti del I livello ex artt.
43 e 44 del CCNL di cui
all’art. 1: L. 36.000.000
- Dirigenti
del II livello ex art
. 45 del CCNL di cui all’art. 1: L. 48.000.000
2. Dal 1 luglio 1997, lo stipendio annuo tabellare dei dirigenti ex
art.
42 del CCNL di cui all’art. 1, per effetto del D.L. 377/1996 nonché del
comma 1 del presente articolo, è determinato, a regime, in L. 36.000.000.
ART.
4Rideterminazione del
finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo e dei dirigenti di I
e II livello del ruolo sanitario nonché dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello del
ruolo sanitario
1. Il fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo e dei dirigenti di I e II livello del
ruolo sanitario nonché dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II
livello di tale ultimo ruolo, così come determinato nell’art.
58 del CCNL di cui all’art. 1, è incrementato nel modo seguente:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1997, di una somma
pari al 2,10 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell’azienda
o ente, calcolato con riferimento all’anno 1995;
b) a decorrere dal 31 dicembre 1997, di una ulteriore
somma pari all’1,38 % del monte salari di cui alla lettera a).
2. Il fondo di cui al comma 1 si consolida nel suo ammontare
con le cadenze indicate, ferma rimanendo l’applicabilità dell’art.
61, comma 2 lett. a) ultimo periodo del CCNL indicato nell’art. 1.
ART.
5Rideterminazione della
retribuzione di posizione
1. La
retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa
e variabile - dall’art.
53, comma 8 del CCNL di cui all’art. 1, è rideterminata, rispettivamente dal
1.1.1997 e dal 31 dicembre 1997 sino al conferimento degli incarichi di cui agli
artt.
54 e 55 del citato CCNL,
secondo i valori indicati nella tabella allegato n. 1 del presente
contratto.
2. I valori minimi degli
incarichi previsti dall’art.
54 del CCNL di cui all’art. 1, dal 31 dicembre 1997 sono così rideterminati
a regime:
|
1 gennaio
1997 |
31 dicembre
1997 |
fascia a)
:
fascia b) : |
L.
16.000.000
L.
13.500.000 |
L.
16.000.000
L.
15.000.000 |
3. I valori minimi degli incarichi previsti dall’art.
55 del CCNL di cui all’art. 1, dal 31 dicembre 1997, sono così rideterminati
a regime:
|
1 gennaio
1997 |
31 dicembre
1997 |
fascia a)
:
fascia b) : |
L.
9.500.000
L.
1.800.000 |
L.
11.000.000
L.
2.000.000 |
4. Resta confermato quanto previsto dagli artt.
54, comma 2, 55, comma 4 e 68, comma 2 del
CCNL citato all’art. 1.
5. Qualora la valutazione dei dirigenti prevista
dall’art.
57 del medesimo CCNL non risulti positiva, gli effetti di essa si producono
sulla componente variabile della retribuzione di posizione di cui alla tabella
allegato n. 1 del presente contratto.
1. I benefici di cui
agli articoli precedenti hanno effetto integralmente sulla determinazione del
trattamento di quiescenza dei Dirigenti cessati o che cesseranno dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi previsti dagli articoli
stessi. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità
sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. si
considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
ART.
7Risorse aggiuntive e risparmi
di gestione per l’incremento del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei
Dirigenti.
1. Il fondo previsto
dall’art.
61, comma 2 lettera a) del CCNL di cui all’art. 1, comma 1, si consolida nel
suo ammontare per gli anni successivi. Detto fondo viene incrementato, per il
presente biennio, con le modalità fissate dai commi
seguenti.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma
8, del D.Lgs. n. 502 del 1992 - come modificato dall’art. 10, comma 1, della L.
724/1994 - le aziende ed enti, a decorrere dall’1.1.1997 sulla base del
consuntivo 1996, incrementano il fondo di cui all’art.
61, comma 2 lettera a) del CCNL relativo al primo biennio di parte
economica, dell’1% - come tetto massimo - del monte salari annuo calcolato
con riferimento all’anno 1995, in presenza:
a) di avanzi di amministrazione e pareggio di
bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo
per la formazione dei Bilanci di previsione annuale;
ovvero:
b) della realizzazione annuale di programmi - correlati ad
incrementi qualitativi e quantitativi di attività dei Dirigenti - concordati
tra Regioni e singoli aziende ed enti e finalizzati al raggiungimento del
pareggio di bilancio entro un termine non superiore ad un triennio, pareggio
da valutarsi alla luce delle variazioni tecnico legislative intervenute nelle
regole di formazione del bilancio stesso.
3. Resta ferma per le Regioni, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs.
502/1992, la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi
prestazionali superiori a quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza,
che comportino un diverso ed ulteriormente qualificato impegno delle aziende od
enti - anche volti al recupero di standards organizzativi, di efficienza e di
efficacia e sviluppo di professionalità - definiti in appositi progetti
regionali finanziati.
4. Il sistema di utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e
3, si inquadra nel processo di innovazione delle aziende ed enti che
richiede:
- razionalizzazione dei servizi di cui al titolo
I del D.Lgs. 29/1993;
- ridefinizione
delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche;
- attivazione dei centri di costo;
- istituzione ed attivazione dei servizi di controllo
interno o nuclei di valutazione.
5. Per la
vigenza del presente contratto, i fondi di cui al comma 1 sono incrementati con
le risorse aggiuntive ed i risparmi di gestione previsti nel presente articolo
solo a consuntivo e, pertanto, per gli esercizi successivi devono essere
nuovamente verificate le condizioni per la conferma dell’incremento stesso.
1. Rimangono in vigore
tutte le clausole della Parte
II del CCNL relativo al primo biennio di parte economica, riferite al
trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo ed in
particolare sono confermate le disposizioni di cui agli artt.
58, commi 3 e 5, 59, comma 4, 60, commi 5 e 6 e 61, comma 2, lettera
a).
2. L’art.7, comma 2 trova
applicazione anche per le I.P.A.B. di cui all’art.
47, comma 2 in base alla facoltà prevista dall’art.
65, comma 2 e seguenti del CCNL indicato nell’art. 1 e con le modalità ed
alle condizioni ivi previste.
1. Nel CCNL
di cui all’art. 1 vengono apportate le seguenti correzioni :
- all’art.
32, comma 5, il riferimento corretto è all’art.
39 anziché 53;
- agli artt.
54, comma 2 e 55,
comma 4, dopo le parole : “ai sensi dell’art. 53, comma 7" e prima delle
parole : “per l’attribuzione", è aggiunta la parola “anche"
;
- all’art.
56, il comma 4 è sostituito dal seguente : “4. L’entità dello specifico
trattamento del comma 3 viene determinata con la stipulazione del contratto
individuale - che dovrà avere le medesime caratteristiche descritte all’art.
52, comma 1 - con decorrenza dalla medesima data che non potrà comunque essere
anteriore al 1° gennaio 1997." ;
-
all’art.
57, il comma 7 è sostituito dal seguente : “ 7. L’accertamento
dell’inosservanza delle direttive ed i risultati negativi della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa con le procedure di cui all’art. 20 del
D.Lgs. 29/1993, fatto salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 6, in ragione
dello scostamento, possono determinare:
a) l’affidamento di un incarico dirigenziale
di valore economico inferiore ;
b)
la perdita della retribuzione di posizione ed il collocamento in
disponibilità per la durata massima di un anno.";
- all’art.
65, comma 1, dopo le parole: “art. 47" è soppresso l’inciso : “, comma
2,".
2. Nel CCNL
di cui all’art. 1, i richiami al D.L. 299/1996 devono essere sostituiti con il
D.L. 377 del 16.7.1996.
TABELLA ALL. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Le parti riconoscono la
necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della
disciplina del TFR, all’attivazione di forme di previdenza complementare su base
volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come
previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più
elevati
livelli di copertura previdenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Le parti convengono di
incontrarsi entro il 31 gennaio 1997 per l’esame della materia relativa ai
permessi e distacchi sindacali in attuazione dell’art. 2 del D.L.
254/1996.