Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
05/12/1996 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL
comparto Sanità area della dirigenza amministrativa. sanitaria, tecnica e
professionale - parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995
|
CONTRATTO DELL’AREA DELLA
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE,
TECNICA ED AMMINISTRATIVADEL
COMPARTO SANITA'PREMESSA
1. Il presente contratto è strumento
indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma avviata con la legge
n. 421/1992, con il D.Lgs. 502/1992. Esso è diretto al perseguimento delle
seguenti finalità fondamentali:
- flessibilizzazione del rapporto di lavoro per
adeguarlo al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze degli utenti, con
miglioramento dell’efficienza;
- valorizzazione della dirigenza e delle
professionalità dei dipendenti da correlare alle esigenze delle singole
aziende od enti al fine di migliorare la qualità dei servizi secondo i
principi contenuti nella “carta dei servizi pubblici sanitari”;
- armonizzazione delle regole e delle tutele
riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro privato, in attuazione dei
principi generali dei decreti legislativi 502/1992 e 29/1993, rivedendo,
nelle materie non riservate alla legge dall’art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la normativa pregressa, sia di origine
contrattuale che legislativa;
- razionalizzazione della struttura
retributiva.
2. Il presente contratto tiene, altresì, conto della
peculiarità del Servizio Sanitario Nazionale che, pur caratterizzato dalla
specificità del ruolo sanitario, richiede un alto coinvolgimento dell’intera
dirigenza, chiamata ad affrontare il processo di aziendalizzazione attraverso
sistemi di gestione totalmente innovativi.
3. Le parti, pur dandosi atto che il
presente contratto non può avere il compito di introdurre sistemi di gestione,
né dettare norme di organizzazione che rientrano nella sfera di autonoma
determinazione delle aziende e degli enti, convengono che esso è strumento
idoneo per favorire, con gli istituti del rapporto di lavoro e della
retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso, senza creare
vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato stato di modernizzazione e,
per la semplicità di impostazione, privilegiare, nel contempo, l’adattabilità
degli istituti stessi ai diversi livelli di evoluzione della cultura e degli
strumenti gestionali, nei contesti ove si verifichino situazioni di
ritardo.
4. La realizzazione completa della riforma ed una piena utilizzazione degli
istituti contrattuali richiedono, comunque, una piena, rapida e complessiva
attivazione da parte delle aziende di quegli strumenti gestionali ed
organizzativi previsti dal D.Lgs. 502/1992 e del D.Lgs.
29/1993.
5. Per l’attuazione del Capo III del presente contratto le parti annettono
grande importanza strategica a quegli interventi attinenti all’organizzazione
aziendale che, pur non potendo formare oggetto di contrattazione, risultano
tuttavia propedeutici per la piena realizzazione economica del contratto. In
particolare sono ritenuti essenziali, per i processi di aziendalizzazione del
S.S.N. e di privatizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza, i seguenti
adempimenti organizzativi:
- attuazione della direzione per obiettivi e
della metodologia budgetaria (art. 14 D.Lgs. 29/1993);
- individuazione degli uffici dirigenziali (art.
31 D.Lgs. 29/1993);
- conseguente rilevazione dei carichi di lavoro
e ridefinizione dotazioni organiche (artt. 30 e 31 del D.Lgs.29/1993, nonché
art. 3 commi 5 e 6 L. 537/1993 come modificati dalla L. 724/1994);
- graduazione delle funzioni dirigenziali (art.
29 del D.Lgs. 29/1993);
- definizione di criteri per il conferimento
degli incarichi dirigenziali (art. 19 D.Lgs.29/1993);
- attribuzione degli incarichi di direzione
(art. 22 del D.Lgs. 29/1993);
- istituzione dei Servizi di Controllo Interno o
Nuclei di Valutazione ed attivazione delle procedure di verifica dei
risultati (art. 20 del D.Lgs. 29/1993 ed art. 3 del D.Lgs. n. 502 del
1992).
PARTE
PRIMATITOLO
IDisposizioni
generaliCAPO
IART. 1Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario - esclusi medici,
veterinari ed odontoiatri - professionale, tecnico ed amministrativo con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle
aziende, enti ed amministrazioni del comparto di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 30
dicembre 1993, n. 593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A)
pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che
svolgono prevalente attività sanitaria sono individuate dalle
Regioni.
2. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 29/93 appartengono alla qualifica unica
di Dirigente:
a) per il ruolo professionale: procuratori
legali, avvocati, ingegneri, architetti, geologi già collocati nelle posizioni
funzionali ricomprese tra il IX e l’XI livello;
b) per il ruolo tecnico: sociologi, analisti, statistici
già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all’XI
livello;
c) per il ruolo
amministrativo: vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e
direttori amministrativi capo servizio, già collocati nelle posizioni
funzionali dal IX all’XI livello.
3. Ai sensi degli artt. 15 e 18 del
D.Lgs. n. 502 del 1992 appartengono alla qualifica di Dirigente del ruolo
sanitario:
a) di I livello:
– farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X
livello;
b) di II
livello:
– farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi già collocati nella posizione funzionale di XI
livello.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il
termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a
tutti i Dirigenti della qualifica unica dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo nonché ai Dirigenti di primo livello e di secondo livello del
ruolo sanitario.
5. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n.
502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono
riportati nel testo del presente contratto rispettivamente come “D.Lgs. n. 502
del 1992” e “D.Lgs. n. 29 del 1993”.
6. Il riferimento alle aziende,
amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui
all’art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 è riportato nel testo del
presente contratto come “aziende ed enti”.
7. Nel testo del presente contratto con
il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente
individuate nel D.Lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio
Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello
nazionale, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o
“servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende così
come individuate dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di
organizzazione.
8. Entro il 31.12.1996 si procederà mediante apposita
contrattazione, a definire compiutamente la tipologia degli enti rientranti nel
campo di applicazione del presente contratto con riguardo ai Dirigenti delle
Agenzie regionali e delle province autonome istituite ai sensi dell’art. 3 del
D.L. 496/1993 convertito nella L. 61/1994.
ART.
2Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il
periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per
la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione
si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art.
51, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza
delle aziende ed enti da parte dell’A.Ra.N. con idonea pubblicità di carattere
generale.
3. Le aziende ed enti destinatari del presente contratto danno attuazione
agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi
del comma 2.
4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata
con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il
presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso
di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di
vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza delle parti economiche del
presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme,
se successiva, ai Dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le
scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’art. 52, commi 1 e
2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. In
sede di stipula del CCNL per il rinnovo biennale della parte
economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma
precedente.
TITOLO
IISISTEMA DELLE RELAZIONI
SINDACALICAPO
IDisposizioni
GeneraliART.
3Obiettivi e
strumenti
1. Le relazioni sindacali tra le aziende e gli enti e le
rappresentanze sindacali dei Dirigenti, di cui agli artt.
10 e 11 sono dirette a
consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni
riguardanti gli assetti organizzativi e l’attribuzione delle responsabilità
dirigenziali, al fine di incrementare ed elevare l’efficacia e l’efficienza
dell’attività amministrativa e dei servizi sanitari erogati alla
collettività.
2. In considerazione del ruolo attivo e responsabile
attribuito a ciascun Dirigente dalle leggi, dal contratto collettivo e dalla
specifica professionalità della categoria nonché dalle peculiarità delle
funzioni dirigenziali, il sistema di relazioni sindacali riconosciuto dai
successivi articoli alle rappresentanze sindacali dei Dirigenti di cui agli artt.10
e 11 è strumento
indispensabile per il coinvolgimento della categoria.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, le relazioni sindacali della
dirigenza si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale si svolge,
oltre che a livello nazionale a quello decentrato, sulle materie, con i tempi
e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 del presente
contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 29 del 1993. La piena e
corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è
garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle
controversie interpretative previste dall’art.
13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa
si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle
parti e non implica l’obbligo di addivenire ad un accordo, salvo quanto
previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) esame, il quale si svolge nelle materie previste
dall’art.7
del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui agli
artt.
10 e 11;
c) consultazione, per le materie per le quali la legge e
il presente contratto la prevedono. In tali casi l’azienda o ente, previa
adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei
soggetti sindacali;
d) informazione,
allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti
a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti
informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente
contratto; l’informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile;
per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere
adottate modalità e forme diverse;
e)
procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle
controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti
medesimi secondo le disposizioni di cui all’art.
13.
Capo
IIContrattazione
decentrataART.
4Tempi e procedure per la
stipulazione ùod il rinnovo del
contratto collettivo decentrato
1. La richiesta di apertura delle
trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato, concernente le
specifiche materie indicate nell’art. 5, è inviata almeno tre mesi prima della
scadenza del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono
iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni
conflittuali.
3. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alla trattativa decentrata entro 15 giorni dalla data
in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi
dell’art. 2, comma 2 nonché a convocare la delegazione sindacale di cui all’art.11
per l’avvio del negoziato entro 15 giorni.
4. La contrattazione decentrata deve
riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale
livello.
5. Il contratto decentrato diventa efficace con la definitiva
sottoscrizione che si intende avvenuta a seguito del perfezionamento delle
procedure previste dall’articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
Nelle aziende ed enti l’autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove
il contratto sia stipulato direttamente dall’organo di vertice che abbia tutti i
poteri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
6. I contratti decentrati
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione.
ART.
5Materie di
contrattazione
1. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie
e gli istituti di cui al comma 2, secondo le clausole di rinvio del presente
articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicati nell’art. 4,
garantendo il rispetto delle disponibilità finanziarie fissate a livello
nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 8 del D.Lgs. 502 del
1992, modificato dall’art.10 comma 1 della L. 23.12.94 n. 724, in tema di avanzi
di amministrazione, nonché dall’art. 13 del medesimo D.Lgs.
502.
2.
La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i
cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146
del 1990, secondo quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali relativi all’area
dirigenziale;
b) criteri generali per
la definizione della percentuale di risorse da destinare alla realizzazione
degli obiettivi generali dell’azienda o ente e da affidare alle articolazioni
aziendali individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimenti, Distretti,
Presidi Ospedalieri ), dalle Leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti
aziendali, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai
Dirigenti;
c) criteri generali per la
distribuzione delle risorse aggiuntive ai sensi della precedente
lettera;
d) criteri generali sulle
modalità di attribuzione ai Dirigenti della retribuzione collegata ai
risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi
conferiti;
e) spostamento di quote di
risorse tra i fondi di cui agli artt.
58, 60
e 61
e per le I.P.A.B. 59,
60
e 65;
f) linee di indirizzo generale per l’attività di
formazione e aggiornamento dei Dirigenti;
g) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10.4.1991 n.
125; in tale materia sono confermate tutte le disposizioni dell’art. 40 del
D.P.R. n. 270/1987 e dell’art. 23 del D.P.R. n. 384/1990;
h) mobilità di cui all’art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29
del 1993 e all’art.30;
i) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione
delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs 626/1994 e nei
limiti stabiliti dall’eventuale accordo quadro relativo all’attuazione dello
stesso decreto.
l) implicazioni
relative all’applicazione delle lettere h) ed i) dell’art. 6 nonché delle
innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei Dirigenti.
3. L’erogazione della retribuzione di
risultato è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati
ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti
ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno
trimestrale.
4. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né
indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto
a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali
risorse di cui al comma 1 lettera c), e conservano la loro efficacia sino alla
stipulazione dei successivi contratti.
CAPO
IIIDiritti di
informazioneArt.
6Informazione
preventiva
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti
dove siano in servizio almeno 5 Dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite
del Dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi
ordinamenti, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le
rappresentanze sindacali di cui agli artt.10
e 11 sui criteri generali
relativi a:
a) affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali;
b)
articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
c) sistemi di valutazione dell’attività dei
Dirigenti;
d) modalità di formazione
dei fondi per la retribuzione di posizione e per le condizioni di
lavoro;
e) articolazione dell’orario e
dei piani per assicurare l’emergenza;
f) programmi di formazione e di aggiornamento dei
Dirigenti;
g) misure per favorire le
pari opportunità;
h) piani di
ristrutturazione e riconversione delle strutture
sanitarie;
i) sperimentazioni
gestionali;
l) tutela in materia di
igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro;
m) criteri generali
riguardanti l’organizzazione del lavoro.
2. Gli enti di cui al comma 1 che
abbiano in servizio più di 10 Dirigenti possono individuare modalità di
informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese nel
medesimo comma.
ART.
7Esame a seguito di informazione
preventiva
1. Nelle seguenti materie previste dall’art.6, comma 1,
ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli artt.
10 e 11 può richiedere
all’azienda o ente, in forma scritta, un incontro, per l’esame dei criteri
generali per:
a) l’affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali;
b)
l’articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
c) i sistemi di valutazione dell’attività dei
Dirigenti;
d) l’articolazione
dell’orario e dei piani per assicurare l’emergenza.
2. Della richiesta di esame
è data notizia alle altre rappresentanze sindacali.
3. L’esame si realizza
attraverso il contraddittorio tra le parti, che si svolge in appositi incontri
che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il
periodo di durata dell’esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai
principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L’esame si conclude nel
termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell’informazione ovvero entro un
termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell’esito dell’esame è
redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie
oggetto dell’esame. Resta ferma l’autonoma determinazione definitiva e la
responsabilità dei Dirigenti preposti agli uffici competenti all’adozione dei
provvedimenti relativi alle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge
l’esame le aziende ed enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie
oggetto dell’esame, e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non
assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti
nei quali siano in servizio almeno 5 Dirigenti, su richiesta delle
rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11 e con le modalità
indicate nell’art.7, comma 3, sono fornite adeguate informazioni sui
provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l’organizzazione del
lavoro, la costituzione, la modificazione e l’estinzione dei rapporti di lavoro
della dirigenza, l’utilizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di
risultato.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune,
tenuto conto prioritariamente dell’esigenza di continuità dell’azione
amministrativa.
Capo
IVPartecipazione e
rappresentanzaART.
9Forme di
partecipazione
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere o negli enti ove
prestino servizio almeno 10 Dirigenti, su richiesta delle rappresentanze
sindacali di cui agli artt.10 e 11, senza oneri per le medesime, possono essere
istituite Commissioni bilaterali composte da uno stesso numero di Dirigenti
responsabili degli uffici e strutture sanitarie di livello più elevato e di
rappresentanti sindacali dei Dirigenti. Il numero dei componenti e le modalità
di designazione saranno definiti da ciascuna azienda o ente.
2. Tali Commissioni, che
non hanno carattere negoziale, svolgono i seguenti compiti:
a) verifica dell’eventuale esistenza di elementi
normativi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono negativamente
sull’erogazione dei servizi sanitari, sull’azione amministrativa e sui
rapporti con i cittadini e con gli utenti;
b) formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli
organi competenti dell’azienda o ente, anche al fine di elaborare programmi,
progetti, direttive, regolamenti ovvero provvedimenti che abbiano particolare
riguardo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. Presso ciascuna Regione
può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle
Regioni, dei Direttori Generali delle aziende o dell’organo di governo degli
enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto, nell’ambito della quale, almeno una volta
all’anno sono verificati gli effetti derivanti dall’applicazione del presente
contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti l’affidamento
degli incarichi, l’attribuzione della retribuzione di posizione e di
risultato, le politiche della formazione e dell’occupazione, la qualità dei servizi
prestati in connessione con i risultati di produttività raggiunti e l’andamento
della mobilità con particolare riferimento ai casi di esubero dei dirigenti allo
scopo di verificare ed elaborare proposte utili ai fini dell’art. 3, comma 5
lettera g) del d.lgs 502 del 1992. Sono confermate le disposizioni di cui
all’art. 69 del D.P.R. 384/1990
4. Il sistema delle relazioni sindacali
regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le OO.SS.
regionali su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente
contratto, in particolare su quelli a contenuto economico e sull’aggiornamento
professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime
OO.SS. I protocolli eventualmente sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS.
all’A.Ra.N., ai fini del comma 5.
5. È costituita una Conferenza nazionale
con rappresentanti dell’A.Ra.N., della Conferenza permanente per i rapporti
Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza che
hanno stipulato il presente contratto, nell’ambito della quale almeno una volta
l’anno, sono verificati gli effetti derivanti dall’applicazione del presente
contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti l’affidamento degli
incarichi, l’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato
rispetto ai modelli organizzativi adottati a livello aziendale o di ente, le
politiche della formazione nonché l’andamento della mobilità degli
esuberi. In particolare nella predetta sede saranno verificate le conseguenze sui
bilanci delle aziende e degli enti dell’attivazione del sistema a tariffa, ai
fini dell’eventuale revisione dei fondi per la retribuzione di risultato, in
connessione ai recuperi di produttività accertati, relativi ai flussi di
mobilità sanitaria, determinandone limiti e modalità.
ART.
10Rappresentanze sindacali dei
Dirigenti nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali dei
Dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali individuate ai
sensi dell’art. 19 della L. n. 300 del 1970;
b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.), ascritte all’area
della dirigenza e costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.Ra.N. -
Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994,
ovvero le rappresentanze di cui al precedente punto a) sino alla costituzione
delle R.S.U. Resta ferma l’applicabilità dell’art. 19 della L. n. 300 del 1970
per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
2. Data la particolare
composizione della delegazione trattante di livello nazionale dell’area della
dirigenza - costituita anche da organizzazioni sindacali di categoria che non
hanno partecipato alla formulazione dei protocolli di intesa di cui al comma 1
lettera b) - le parti si danno atto dell’opportunità di pervenire, entro il 31
dicembre 1996, alla definizione di specifici protocolli di intesa tra A.Ra.N ed
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la costituzione
di R.S.U dell’area dirigenziale destinataria del contratto
stesso.
3. Il Dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di
cui al comma 1 non può far parte della delegazione trattante di parte
pubblica.
ART.
11Composizione delle
delegazioni
1. Ai sensi dell’art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita
come segue:
– dal titolare del potere di rappresentanza o da
un suo delegato;
– da rappresentanti
dei titolari degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la
delegazione è composta:
– da componenti di ciascuna delle rappresentanze
sindacali di cui all’art.10, comma 1, lettera a);
– dalle R.S.U., ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera
b);
– da un componente di ciascuna
delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dell’area della
dirigenza firmatarie del presente contratto.
3. Le aziende o enti del comparto
possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di
rappresentanza e di assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.), alle cui direttive sono tenuti in
ogni caso a conformarsi, ai sensi dell’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del
1993.
1. I Dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota
mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto
ed è trasmessa all’azienda o ente a cura del Dirigente o dell’organizzazione
sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
3. Il Dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’azienda
o ente di appartenenza ed all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto
della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua
presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende o enti sulle
retribuzioni dei Dirigenti in base alle deleghe ricevute, sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con l’azienda o ente stessi.
5. Le aziende o enti sono tenute, nei
confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante
nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO
VProcedure di raffreddamento dei
conflittiART.
13Interpretazione autentica dei
contratti
1. In attuazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
quando insorgano controversie sull’interpretazione del contratto collettivo, le
parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta
di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa;
essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale.
3. L’A.Ra.N. si attiva autonomamente o su richiesta della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome.
4. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51
del D. Lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si
procede, tra le parti che lo hanno sottoscritto, quando insorgano controversie
sull’interpretazione del contratto decentrato, nelle materie di cui all’art.5.
L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51, terzo
comma, del D. Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin
dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di
interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti
previsti dall’art. 53, comma 2 del D.lgs. n.29 del 1993.
TITOLO
IIIRAPPORTO DI
LAVOROCAPO
ICostituzione del rapporto di
lavoroART.
14Il contratto individuale di
lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, nonché di quelli del ruolo sanitario di I e II livello è
costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di
legge, le normative comunitarie e il presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è
richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei
contratti a tempo determinato;
c)
qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza ed eventuale professione e
disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento
economico;
d) per i Dirigenti di II
livello l’incarico conferito ed il trattamento economico complessivo con
specifico riferimento a quello degli artt.
53 e 56;
e) durata del periodo di prova, ove
prevista;
f) sede di prima
destinazione per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo e per i dirigenti di I livello del ruolo
sanitario.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato
dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto o, per i Dirigenti di
secondo livello del ruolo sanitario, quella per il conferimento dell’incarico,
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992. Sono fatti salvi gli effetti
economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della
risoluzione.
4. L’azienda o l’ente, prima di procedere all’assunzione
mediante il contratto individuale, invita l’interessato a presentare la
documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso o
dall’avviso di cui all’art. 15, comma 3 del D.Lgs. 502 del 1992, assegnandogli
un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l’interessato,
sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto
dall’art.16, comma 12, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda
o ente.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l’azienda o l’ente
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. La presente disposizione
entra in vigore dopo la stipulazione del presente CCNL. Da tale data, per i
candidati da assumere, il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i
provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti. Dalla stessa data sono
disapplicati l’art. 18 del D.M. 30.1.1982 e l’art. 18, comma 1 punto f) del
D.Lgs. n. 502 del 1992 e, in quanto applicabile, il D.P.C.M. del 21.4.1994 n.
439 per la parte afferente ai provvedimenti di nomina.
1. Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di 6
mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova i Dirigenti che lo abbiano
già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina presso altra
azienda o ente del comparto. Possono altresì essere esonerati dalla prova per la
medesima qualifica, professione e disciplina, ove previste, i Dirigenti,
provenienti da altra azienda od ente del comparto, la cui qualifica è stata
unificata ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 26 del D.Lgs. n.
29 del 1993.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso
di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o
dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso
di malattia il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può
essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa
di servizio si applica l’art.
24, comma 1.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi
del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i
Dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti
può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’azienda o dell’ente deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di
prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il Dirigente si intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno
dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto
di lavoro, compreso il recesso previsto dal comma 5, la retribuzione viene
corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al
Dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima
mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
9. Al Dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda o ente del
comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi
personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell’art.
27, e in caso di mancato superamento della stessa rientra nella qualifica e
professione di provenienza.
10. Le disposizioni della presente
norma, salvo quanto previsto dall’art.
27, comma 5, non si applicano al Dirigente del ruolo sanitario di
secondo livello dirigenziale, il quale non è assunto per pubblico concorso ma
direttamente per incarico ai sensi dell’art. 15, comma 3, 2° periodo e seguenti
del D. Lgs. n. 502 del 1992.
ART.
16Assunzioni a tempo
determinato(Il presente articolo non è
stato ammesso al visto della Corte dei conti )dichiarazione congiunta delle parti
Le parti convengono sulla necessità di disciplinare la
materia oggetto dell’art. 16 censurato con separato accordo da sottoscriversi
entro il 20 dicembre 1996, attesa l’importanza strategica dell’istituto del
contratto a tempo determinato ai fini del regolare andamento e della continuità
dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici delle aziende ed
enti.
CAPO
IISTRUTTURA DEL
RAPPORTOART.
17Orario di
lavoro
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente,
i Dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio
tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate negli artt.
6 e 7, in modo flessibile,
l’orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono
preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi
e programmi da realizzare.
2. L’orario di lavoro dei dirigenti di
cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il
mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari ed
amministrativi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate
all’incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Con le procedure richiamate nel comma 1 sono individuati in
sede aziendale i particolari servizi ove sia necessario assicurare la presenza
dei Dirigenti del ruolo sanitario nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell’art.
18. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore
di servizio diurne, la presenza dei predetti Dirigenti è destinata a far fronte
alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario.
4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i Dirigenti del
comma 1, due ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività quali
l’aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la
ricerca finalizzata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo
sanitario l’attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali
turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.
Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari
necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come
sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento
facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all’art.
22, comma 1, primo alinea, al medesimo titolo. Va resa in ogni caso
compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può
in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di
lavoro.
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze dei
servizi dell’art. 17, comma 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli
artt.
6 e 7, mediante i servizi
di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario,
stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto
durante il normale orario di lavoro e può essere assicurato anche con ricorso ad
ore di lavoro straordinario compensate con il fondo di cui all’art.
60 o con recupero orario.
3. Il servizio di guardia o eventuali
servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati esclusivamente dai dirigenti di
I livello.
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
immediata reperibilità del Dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere
il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt.
6 e 7, nell’ambito del
piano annuale adottato dall’azienda o ente per affrontare le situazioni di
emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi
delle strutture.
2. Sulla base del piano di
cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i
Dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure
degli artt.
6 e 7, in sede aziendale,
possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei
piani per le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere il servizio di
pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli
periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di norma Dirigenti della
stessa unità operativa.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici
ore. Due turni
di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola
non potranno essere previste per ciascun Dirigente più di dieci pronte
disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per
ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che
comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l’indennità è corrisposta
proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata,
l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come
recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno
festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il
fondo dell’art.
60.
1. Il Dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. n. 937/1977.
In tale periodo al Dirigente spetta la retribuzione di cui alla nelle tabelle
allegato n. 3.
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica
di Dirigente dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro
che risultino essere già dipendenti del comparto - è di 30 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio
agli stessi Dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma
1.
3.
Nel caso che presso la struttura cui il Dirigente è preposto o assegnato
l’orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e
2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate
previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. n. 937/
1977.
4. Al Dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n.
937/1977.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il Dirigente
presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno
lavorativo.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
7. Il Dirigente che è stato assente ai sensi dell’art. 22
conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13.
Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in
periodi programmati dallo stesso Dirigente nel rispetto dell’assetto
organizzativo dell’azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse
all’incarico affidato alla sua responsabilità, al Dirigente è consentito, di
norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1
giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di
servizio, il Dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di
svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio; il Dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese
anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese
da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a
ricovero ospedaliero. L’azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione
medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di
servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel
corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell’anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per
malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero
anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il
termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma
8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti
a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause
indipendenti dalla volontà del Dirigente, l’azienda o ente di appartenenza
procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso
che l’azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell’art.
35.
1. In relazione all’assetto organizzativo dell’azienda o ente
e all’orario di lavoro di cui all’art.17,
il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. I riposi
settimanali spettanti a ciascun Dirigente sono fissati in numero di 52 all’anno.
In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di
assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella
giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito avendo riguardo
alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è
rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del
Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo
ne a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli Dirigenti che, per assicurare il
servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con
la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
CAPO
IIIinterruzioni e sospensioni
della prestazioneART.
22Assenze
retribuite
1. Il Dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a
congressi, convegni, corsi di aggiornamento, perfezionamento o
specializzazione professionale facoltativi connessi all’attività di servizio:
giorni otto all’anno;
– lutti per
coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado: giorni tre consecutivi per evento;
– particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di
figli: 3 giorni all’anno.
2. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione di matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono
cumulabili nell’anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza
al Dirigente spetta l’intera retribuzione secondo quanto indicato nella nelle
tabelle allegato n. 3.
5. I permessi previsti dall’art. 33, commi 2 e 3, della legge
104/1992, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai
precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il Dirigente ha altresì diritto ad
assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da
specifiche disposizioni di legge.
7. Le aziende ed enti favoriscono la
partecipazione dei Dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di
cui alla L. n. 266/1991 ed al regolamento approvato con D.P.R. n. 613/1994 per
le attività di protezione civile.
8. Il presente istituto sostituisce la
precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
1. Il Dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle assenze per
malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al Dirigente che ne faccia tempestiva
richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere
concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite dell’azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione
del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il Dirigente, a seguito
dell’accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o ente può procedere alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al Dirigente medesimo l’indennità
sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia,
salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico
spettante al Dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione, secondo quanto indicato
nella nelle tabelle allegato n. 3, per i primi 9 mesi di
assenza;
b) 90 % della retribuzione di
cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1;
d) i periodi di assenza previsti
dal comma 2 non sono retribuiti.
7. L’assenza per malattia deve essere
tempestivamente comunicata all’azienda o ente, alla quale va inviata la relativa
certificazione medica.
8. L’azienda o ente può disporre il controllo della malattia,
nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Il Dirigente che durante
l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di
residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può
essere reperito.
10. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un
terzo, il Dirigente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente. In tal
caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da
parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale
retribuzione - è versato dal Dirigente all’azienda o ente fino a concorrenza di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6,
lettere “a”, “b” e “c”, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente
disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’azienda o ente, di
eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di
stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano
ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione,
il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto.
ART.
24Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad
infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio,
il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione
clinica e comunque non oltre il periodo complessivo previsto dall’art. 23, commi
1 e 2. In tale periodo al Dirigente spetta l’intera retribuzione di cui all’art.
23, comma 6, lettera a).
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto,
trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell’art. 23. Nel caso in cui
l’azienda o ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo di assenza al Dirigente
non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda
il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermità e per la corresponsione
dell’equo indennizzo.
ART.
25Astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità
1. Alle lavoratrici madri in astensione
obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 1204/1971 spetta
l’intera retribuzione, secondo quanto indicato nella nelle tabelle allegato n.
3.
2.
Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di gravidanza e per
tutta la durata del periodo di allattamento se naturale, qualora sia accertata
una situazione di danno o pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve
le disposizioni di legge in materia, si provvede al provvisorio mutamento di
attività delle Dirigenti interessate che comporti minor aggravio
psicofisico.
3. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto
per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall’art. 7,
comma 1, della legge 1204/1971, integrata dalla L. n. 903/1977, della durata
massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono
considerati assenze retribuite per le quali spetta l’intera retribuzione,
compresa quella di cui al comma 1. Il restante periodo di cinque mesi di
astensione facoltativa rimane disciplinato, ai fini giuridici ed economici,
dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della L. n 1204/1971. Successivamente
sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti dall’art. 7, comma 2, della
L. n. 1204/1971 la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno
diritto ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di
età del bambino.
4. Le assenze di cui al comma 3 possono essere fruite
cumulativamente nell’anno solare con quelle previste dall’art.
22, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di
servizio. Durante i predetti periodi al Dirigente spetta, altresì, l’intera
retribuzione di cui al comma 1.
5. Nulla è innovato nell’applicazione
della L. n. 903/1977 in caso di adozione o affidamento del bambino con
riferimento alla materia regolata dal presente articolo, salvo quanto dallo
stesso modificato.
1. Il rapporto di lavoro del Dirigente è sospeso per la
chiamata alle armi, secondo la disciplina dell’art. 22 della L. n. 958/1986.
Durante tale periodo il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino
ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla
retribuzione.
2. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli
effetti compresa la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di
legge.
3. Nel caso di richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai
commi 1 e 2 fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che
coincide con il periodo di richiamo. Durante tale periodo al Dirigente
richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e
militare.
4. Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata
in materia dalla L. n. 958/1986.
1. Al Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di
aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per un massimo di dodici mesi nel
triennio.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt.
23 e 24.
3. L’azienda o l’ente, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può
invitare il Dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente
prefissato.
4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del Dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 3.
5. L’aspettativa di cui al
comma 1 è concessa, a richiesta, per un periodo massimo di sei mesi, anche al
Dirigente del ruolo sanitario al quale sia stato conferito un incarico di II
livello a rapporto quinquennale, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del
1992, presso la stessa od altra azienda od ente.
ART.
28Passaggio ad altra funzione
per inidoneità fisica
1. Nei confronti del Dirigente dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo nonché del I livello del ruolo
sanitario, riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento
delle funzioni attribuitegli, l’azienda o ente esperisce ogni utile tentativo,
compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al
servizio attivo.
2. A tal fine l’azienda od ente deve accertare, per il tramite
del Collegio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per
territorio, quali attività il Dirigente di cui al comma 1 sia in grado di
svolgere.
3. Qualora non si rinvengano nell’ambito del ruolo di appartenenza
incarichi ai quali il citato Dirigente possa essere adibito, il medesimo, a
domanda, può essere assegnato ad un incarico dirigenziale di graduazione
inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di
salute.
4. Per i Dirigenti di II livello dirigenziale del ruolo sanitario, che si
trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le
disposizioni previste dall’art.
57, comma 11 in caso di mancato rinnovo dell’incarico.
5. Qualora per i Dirigenti di cui al 1 comma e per quelli di
II livello del ruolo sanitario non sussistano le condizioni per procedere alla
nuova assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del
rapporto di lavoro di cui all’art. 23.
ART.
29Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro
1. Il Dirigente colpito da misura
restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio.
Analogamente si procede nei casi previsti dall’art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della
L. n. 55/1990, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della L. n.
16/1992.
2. Il Dirigente rinviato a giudizio, per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o rientranti nella previsione dell’art.
35, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà
personale o questa abbia cessato i suoi effetti, con atto scritto e
motivato, può
essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, fino alla
sentenza definitiva per fatti gravi che rendano incompatibile la continuazione
della presenza in servizio
3. La sospensione disposta ai sensi del
presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non
superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il Dirigente è riammesso in
servizio.
4. Al Dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è
corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione
prevista dalla nelle tabelle allegato n. 3).
5. In caso di sentenza definitiva di
assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
alimentare, è conguagliato con quanto dovuto al Dirigente se fosse rimasto in
servizio. Il Dirigente cui sia stato applicato l’art.
35, è reintegrato con diritto al trattamento economico cui avrebbe avuto
titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione della retribuzione di
risultato.
CAPO
IVmobilitàART.
30Accordi di
mobilità
1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le
aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica,
esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti. Ove sia
prevista l’appartenenza ad una disciplina, la ricollocazione potrà avvenire,
oltre che nell’ambito delle discipline ad essa equipollenti secondo le vigenti
disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i
requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell’art.
15 del d.lgs. 502 del 1992. La ricollocazione può, altresì, operare mediante il
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt.
54, comma 1 lettera b) e 55 per lo svolgimento
dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
Tale ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con
riguardo agli incarichi dell’art.
54, comma 1, lettera a).
2. Fatta in ogni caso salva
l’applicazione del comma 1, ai sensi dell’art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del
1993, al fine di salvaguardare l’occupazione, tra le aziende e gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere
stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei Dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo nonché dei Dirigenti di I livello del
ruolo sanitario, tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa
Regione.
3. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere
stipulati:
– per prevenire la dichiarazione di eccedenza,
favorendo la mobilità volontaria;
–
dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di
messa in disponibilità.
4. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle
parti di cui al comma 2, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati,
i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi
per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque
possibile anche dopo tale termine, sino all’adozione definitiva dei
provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte
dell’azienda o ente.
5. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al
comma 2, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di
rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei
rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna
azienda o ente è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall’art.11
anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di diversa
regione.
6. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono
contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di
Dirigente messi a disposizione dalle medesime, con l’indicazione della
disciplina, ove prevista;
b) le
aziende e gli enti cedenti e le qualifiche dei Dirigenti eventualmente
interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già
dichiarati in esubero;
c) i requisiti
richiesti ai Dirigenti in relazione al posto da ricoprire nelle aziende ed
enti riceventi, ivi compresa la disciplina ove prevista od altra ad essa
equipollente secondo le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle
aziende sanitarie ed ospedaliere di Dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è
richiesto il possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai pubblici
concorsi previsti dagli artt. 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e 15 del D.Lgs. n.
502 del 1992, eccettuato il limite di età;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all’accordo
medesimo.
In ogni caso copia dell’accordo
di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a
tutti.
7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di
rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei
competenti organi, ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, da
effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa
norma.
8. La mobilità diviene efficace nei confronti dei Dirigenti a seguito di
adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all’azienda o
ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio
curriculum.
9. Il Dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno
successivo.
10. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l’azienda o ente
di destinazione e al Dirigente sono garantite la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base
alle vigenti disposizioni.
11. Ove si tratti di Dirigenti di I
livello del ruolo sanitario, dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti
disposizioni, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina
diversa da quella di appartenenza di cui l’interessato possieda i requisiti
previsti per l’accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. n. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui agli artt.
54, comma 1 lett. b) e 55, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il
possesso di una particolare specializzazione.
12. La mobilità disciplinata dalla
presente norma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, non si applica nei confronti dei Dirigenti di II livello del ruolo
sanitario, in quanto per il passaggio dei medesimi ad altra azienda od ente
occorre il conferimento dell’incarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del
1992.
13. Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono
avvalersi dell’attività di rappresentanza ed assistenza dell’A.Ra.N., ai sensi
dell’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
ART.
31Mobilità ordinaria per i
Dirigenti in esubero
1. Le parti concordano che - salvo
quanto disposto dall’art. 30 nonché dagli artt.
36, comma 16 e 38, comma 10 - sino
all’attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 502 del 1992, le
vigenti procedure della mobilità volontaria da esperire per tutti i Dirigenti in
esubero, anche a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui
all’art. 3, comma 3 della L. n. 724 del 1994, sono quelle disciplinate dall’art.
12, comma 2, lett. B) del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si applica la
mobilità d’ufficio di cui alla sopracitata norma della L. n.
724/1994.
2. Tra i motivi rientranti nella fattispecie prevista dall’art.
35 comma 1, non sono ricompresi i casi di esubero di Dirigenti - inclusi
quelli rientranti nelle tipologie indicate al comma 1 - in relazione alle quali
devono essere esperite le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1,
dall’art. 30 e, infine, dall’art. 3 commi da 47 a 52 della L. n. 537 del
1993.
3. Le parti concordano, altresì, che nell’attuazione dell’art. 3, comma 5,
lett. g) del d.lgs 502/1992 particolare attenzione sia dedicata alla normativa
riguardante la ricollocazione dei dirigenti dichiarati in esubero per la
soluzione delle problematiche derivanti specialmente dai vincoli connessi
all’incardinamento nelle discipline - ove previste - tenuto conto della
necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti
medesimi come stabilito anche nell’art. 30.
CAPO Vistituti di peculiare interesseART. 32Aggiornamento
professionale, partecipazione alla didattica e ricerca
finalizzata
1. La formazione e l’aggiornamento professionale del Dirigente
sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione
della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle
responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema
sanitario.
2. L’azienda o l’ente definisce annualmente la quota di risorse da
destinare ad iniziative di formazione dei Dirigenti ai sensi della circolare del
Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito
fondo, nel quale - per i dirigenti del ruolo sanitario - confluiscono anche le
quote eventualmente accantonate ai sensi dell’art.
66, comma 6.
3. L’azienda o l’ente, nell’ambito dei propri obiettivi di
sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti nell’art.
5, realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale
obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o
privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei Dirigenti di
gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a
caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo,
competitività e qualità dei servizi erogati.
4. La partecipazione alle iniziative di
formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi
percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’azienda o ente con
i Dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati,
sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione
agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle
iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti
dichiarati in esubero, al fine di favorirne la ricollocazione nell’ambito degli
incarichi dirigenziali di cui all’art.
54, comma 1 lettera b) e 55.
5. È confermato l’istituto del comando finalizzato previsto
dall’art. art. 45 del dpr 20.12.1979 n. 761,
con la precisazione che esso è disposto dall’azienda o ente, cui spetta di
stabilire se ed in quale misura e per quale durata al Dirigente compete la
retribuzione di cui agli artt.
53, 54 e 55 con esclusione
comunque delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o alla
retribuzione di risultato.
6. L’aggiornamento facoltativo comprende
documentate iniziative, selezionate dai Dirigenti interessati ed effettuate con
il ricorso all’art.
22 senza oneri per l’azienda o ente. L’eventuale concorso alle spese da
parte dell’azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordinato all’effettiva
connessione delle iniziative con l’attività di servizio.
7. Nell’aggiornamento
tecnicoscientifico facoltativo rientra anche l’istituto del comando finalizzato
di cui all’art. 45 del D.P.R. 761 del 1979, così come modificato dal comma
5.
8.
La partecipazione dei Dirigenti all’attività didattica si realizza nelle
seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento
previsti dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n.
502;
b) corsi di formazione
professionale postbase previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato
i profili professionali di cui al citato art. 6, comma 3;
c) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del
personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio
sanitario nazionale;
d) formazione di
base e riqualificazione del personale.
9.
Le attività di cui al comma 8, previa apposita selezione secondo l’ordinamento
di ciascuna azienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla
normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di norma, ai Dirigenti
delle medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza, con
l’eventuale integrazione di docenti esterni.
CAPO
VIEstinzione del rapporto di
lavoroART.
33Cause di cessazione del rapporto
di lavoro
1. Superato il periodo di prova, la cessazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati
dagli artt.
23, 24, 26 e 27, ha luogo:
a) per compimento del limite massimo di età nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei confronti dei
Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, cui è conferito l’incarico di cui
all’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992;
b) per recesso del Dirigente;
c) per recesso dell’azienda o ente;
d) per decesso del Dirigente.
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell’art. 33, la risoluzione del rapporto
di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed
opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età.
L’azienda o ente comunica, comunque, per iscritto l’intervenuta risoluzione del
rapporto.
2. Nel caso di recesso del Dirigente, questi deve darne comunicazione
scritta all’azienda o ente rispettando i termini di preavviso.
1. Nel caso di recesso dell’azienda o ente, ai sensi dell’art. 2118 c.c.,
quest’ultima deve comunicarlo per iscritto all’interessato, indicandone
contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i
termini di preavviso.
2. In caso di recesso per giusta causa si applica l’art. 2119
del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche
estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la
prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai
commi 1 e 2, l’azienda o ente, prima di recedere dal rapporto di lavoro,
contesta per iscritto l’eventuale addebito all’interessato convocandolo, non
prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per
sentirlo a sua difesa. Il Dirigente può farsi assistere da un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
procuratore di sua fiducia. Se l’azienda o ente lo ritenga necessario, in
concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del
Dirigente per un periodo non superiore a trenta giorni mantenendo la
corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la
conservazione dell’anzianità di servizio.
4. La responsabilità particolarmente
grave e reiterata, accertata secondo le procedure previste dall’art.
57, costituisce giusta causa di recesso. L’annullamento della procedura di
accertamento della responsabilità del Dirigente, disciplinata dall’art.
57, comma 5 e seguenti, fa venire meno gli effetti del
recesso.
5. Il Dirigente non è soggetto alle sanzioni disciplinari conservative
previste dall’art. 7, commi 4 e 5, della L. n. 300/1970.
6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche nei confronti di tutti i Dirigenti di II
livello del ruolo sanitario. Rimane fermo il disposto dell’art. 15 del D.Lgs. n.
502 del 1992, riguardante la verifica complessiva, al termine del quinquennio,
dell’espletamento dell’incarico conferito, ai fini del rinnovo dell’incarico
stesso; in tal caso il mancato rinnovo produce gli effetti di cui al citato art.
15.
7.
In relazione alla specificità delle professioni ricomprese nel ruolo sanitario
ed al possibile conflitto tra direttive aziendali e deontologia professionale,
le parti concordano di costituire una Commissione, composta da rappresentanti
dell’A.Ra.N. e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto
da istituirsi entro il 31 ottobre 1996, allo scopo di proporre eventuali
soluzioni di integrazione della normativa contrattuale sulla risoluzione del
rapporto di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso nei quali si
siano verificati i conflitti di cui sopra. La commissione concluderà i propri
lavori entro il 15 dicembre 1997.
1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso al
giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 35 commi 1 e 2, il
Dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente
articolo e previste ed attuate ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29
del 1993.
2. Il Dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall’azienda o ente ovvero nel caso in cui tale motivazione non sia stata
indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al
Collegio previsto dal comma 4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del
rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del
recesso dell’azienda o ente.
4.
Il Collegio di conciliazione è composto da tre
membri. Il Dirigente ricorrente e l’azienda o ente designano un componente
ciascuno ed i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro
cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di
Presidente.
5. Il Dirigente interessato provvede alla designazione del proprio
componente nell’atto di ricorso. L’azienda o ente comunica per iscritto al
ricorrente la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal
ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei
termini previsti nei commi 4 e 5 per la designazione dei componenti, essi
vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale
nella cui circoscrizione ha sede legale l’azienda o l’ente.
7. Il Collegio, presenti le
parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire
preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza
delle condizioni per la revoca del recesso.
8. Ove si pervenga alla conciliazione e
in tale sede l’azienda o l’ente si obblighino a riassumere il Dirigente, il
rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In caso contrario, il
Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione, alla quale
l’azienda o ente sono tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma
15.
9. La procedura per la conciliazione e per l’emissione del lodo deve
esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del
Collegio.
10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a
carico dell’azienda o ente una indennità supplementare, determinata in relazione
alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al
corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a due
mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22
mensilità.
11. L’indennità supplementare di cui al comma 10 è automaticamente
aumentata, ove l’età del Dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle
seguenti misure:
– 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno
compiuto;
– 6 mensilità in corrispondenza
del 50^ e 52^ anno compiuto;
– 5 mensilità
in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
– 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno
compiuto;
– 3 mensilità in corrispondenza
del 47^ e 55^ anno compiuto;
– 2 mensilità
in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e
11 la retribuzione da prendere a base è quella prevista dalla nelle tabelle
allegato n. 3.
13. In caso di accoglimento del ricorso, l’azienda o ente non
può assumere altro Dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente,
per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio
ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Le
spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico
della parte soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e,
comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione
del Dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi
10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle
cause di nullità di cui all’art.37, comma 1,
lett. a);
b) qualora accerti che il
recesso è ingiustificato.
16. Nel caso di
recesso ritenuto ingiustificato dal Collegio di conciliazione per un periodo
pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e
con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il Dirigente può avvalersi della
disciplina di cui all’art.38, comma 10, senza
obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda od
ente il Dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo
periodo non lavorato.
17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da
quella prevista dall’art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della
devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di
lavoro.
1. Il recesso è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il
codice civile e le vigenti disposizioni di legge e, in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose,
sindacali, di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione
previsti dall’art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt.
23 e 24.
2. In tutti i casi di
recesso discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1
si applica l’art.18 della L. 300/1970.
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per Dirigenti con anzianità di
servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori
15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4
mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore
al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale
o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del Dirigente il termine di cui al
comma 1 è di tre mesi.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l’osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all’altra
parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo
di mancato preavviso. L’azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla
stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.
5. È in facoltà della parte
che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo
sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell’altra
parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle
ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si da luogo al pagamento
dell’indennità sostitutiva.
7.
Il periodo di preavviso è computato
nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del Dirigente,
l’azienda o ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c. nonché una somma
corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute.
9. L’indennità sostitutiva
del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione prevista dalla nelle
tabelle allegato n. 3.
10. Qualora il Dirigente, anche al di fuori delle ipotesi
disciplinate dall’art. 12 del D.P.R. 384/1990, presenti domanda di trasferimento
ad altra azienda od ente del comparto che vi abbia dato formale assenso, il
nulla osta dell’azienda od ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di
cui al comma 2 del presente articolo; per il ruolo sanitario il presente comma
si applica esclusivamente nei confronti dei Dirigenti di I
livello.
PARTE
SECONDATITOLO
ITrattamento
EconomicoCAPO
Istruttura della
retribuzioneART.
39Struttura della retribuzione dei
Dirigenti
1. La struttura della retribuzione della qualifica unica di
Dirigente dei ruoli di cui all’art.
1 comma 2 e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario, previsti
dal comma 3 del medesimo articolo,
si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita;
4) retribuzione di
posizione;
5) specifico trattamento
economico per l’incarico quinquennale ai Dirigenti di II livello del ruolo
sanitario, ove attribuito;
6)
retribuzione di risultato;
7)
retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove
spettante;
8) assegni per il nucleo
familiare, ove spettanti.
1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti del
ruolo sanitario è corrisposto l’incremento mensile lordo sottoindicato, che
riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale:
ex IX livello: L. 110.000
ex X livello: L. 136.000
ex XI livello: L. 174.000
2. Dal 1°
dicembre 1995 ai Dirigenti indicati al comma 1 è corrisposto l’incremento
mensile lordo sottoindicato che riassorbe quello previsto dal medesimo
comma:
ex IX livello: L. 192.000
ex X livello: L. 237.000
ex XI livello: L. 305.000
3. Dal 1°
gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico
ed amministrativo è corrisposto l’incremento mensile lordo sottoindicato, che
riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale:
ex IX livello: L. 104.000
ex X livello: L. 136.000
ex XI livello: L. 174.000
4. Dal 1°
dicembre 1995 ai Dirigenti indicati al comma 3 è corrisposto l’incremento
mensile lordo sottoindicato che riassorbe quello previsto dal medesimo
comma:
ex IX livello: L. 181.000
ex X livello: L. 237.000
ex XI livello: L. 305.000
5. Gli
incrementi contrattuali degli ingegneri, architetti e geologi di cui all’art.
45, comma 2 del D.P.R. 384/1990, corrispondono a quelli previsti per l’ex X
livello dai commi 3 e 4.
6. Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli
stipendi tabellari previsti per i vari ex livelli dall’art. 41 del D.P.R.
384/1990, sull’elemento distinto della retribuzione (EDR), sull’indennità
integrativa speciale in godimento nonché sull’intero importo delle indennità
previste dagli artt. 44 e 45 del D.P.R. 384/1990.
ART.
41Stipendio tabellare dei
Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario e della qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto in
via transitoria dall’art.42, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità,
della qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo e del I livello dirigenziale del ruolo sanitario, previo
conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui alla legge
438/1992, è stabilito in L. 32.977.000.
2. A decorrere dal 1 dicembre 1995,
salvo quanto previsto in via transitoria dall’art.
45 ed indipendentemente dall’effettuazione dell’opzione ai sensi dell’art.
15, comma 4 del D.Lgs. 502/1992, lo stipendio tabellare annuo per dodici
mensilità del Dirigente di II livello del ruolo sanitario, previo conglobamento
dell’elemento distinto della retribuzione di cui alla L. 438/1992, è stabilito
in L. 43.941.000.
ART.
42Norma transitoria per i
Dirigenti già appartenenti al IX livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare
annuo dei Dirigenti già di IX livello, con più di cinque anni di anzianità,
appartenenti ai ruoli sottoindicati, previo conglobamento dell’elemento distinto
della retribuzione di cui alla L. n. 438/1992, è stabilito come di seguito
indicato:
I - per i Dirigenti del ruolo
amministrativo, in L. 27.643.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell’ex IX livello
di appartenenza, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli
incrementi di cui all’art. 40, commi 3 e 4;
b) l’intero ammontare dell’indennità di direzione di cui all’art. 44
del D.P.R. 384/1990, come rideterminata dall’art. 48 del decreto
medesimo;
c) il conglobamento di un
importo pari a n. 65 ore annue di lavoro straordinario
feriale diurno nella misura spettante all’ex IX livello, alle tariffe di cui
al D.P.R. 384/1990, incrementato del 6%.
II -per i Dirigenti dei ruoli tecnico e professionale, il
L. 27.643.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell’ex IX livello
di appartenenza, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990, che comprende
gli incrementi di cui all’art. 40, commi 3 e 4;
b) l’intero ammontare dell’indennità tecnico
professionale di cui all’art. 45 del D.P.R. 384/1990, come rideterminata
dall’art. 48, comma 1 secondo alinea, del decreto
medesimo;
c) conglobamento di un
importo pari a n. 65 ore annue di lavoro straordinario feriale diurno nella
misura spettante all’ex IX livello, alle tariffe di cui al D.P.R. 384/1990,
incrementato del 6%.
III -
per i Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, in L. 27.643.000 che
ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell’ex IX livello
di appartenenza, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990, che comprende
gli incrementi di cui all’art.40, commi 1 e 2;
b) un importo pari al 74,2% dell’ammontare complessivo
delle indennità di cui all’art. 45 del D.P.R. 384/1990, come rideterminate
dall’art. 48 del decreto
medesimo;
2. Lo stipendio tabellare
annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli con meno di cinque anni di anzianità al 1
dicembre 1995 è determinato in L. 26.091.000, con le modalità stabilite dal
comma 1; in tale stipendio tabellare sono ricomprese per intero le indennità
previste dagli artt. 44 e 45 del D.P.R. 384/1990 con l’incremento del 6%, salvo
che per il ruolo sanitario per il quale il conglobamento delle indennità ex art.
45, avviene solo nella misura del 69, 4% con il relativo
incremento.
3. L’art. 48 del D.P.R. 384/1990 trova tuttora applicazione nei confronti
di tutti i Dirigenti con meno di cinque anni di servizio indicati nel comma 2,
con la precisazione che la maggiorazione delle indennità ivi previste - che
scatta al compimento del quinto anno di servizio previo giudizio favorevole - si
somma nella misura di 12/13 allo stipendio tabellare fissato nello stesso comma
2 per raggiungere lo stipendio tabellare dei Dirigenti con più di cinque anni,
secondo lo scaglionamento previsto per questi ultimi.
4. Lo stipendio tabellare
dei Dirigenti di cui ai commi 1 e 2 è incrementato nel modo seguente, ai sensi
dell’art. 3 del D.L. n. 583/1996:
– dal 1 gennaio 1996 di L. 1.726.000
annue;
– dal 1 luglio 1997 di L.
5.334.000 annue, che ricomprendono il precedente incremento.
5. Dal 1.7.1997 lo stipendio tabellare dei Dirigenti con più di
cinque anni di anzianità destinatari del presente articolo raggiungerà quello
previsto nell’art.41. Tale stipendio è automaticamente raggiunto anche dai
Dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni con l’applicazione dell’art. 48
del D.P.R. 384/1990.
6. Lo stipendio tabellare dei Dirigenti assunti dopo la
stipulazione del presente contratto corrisponde a quello in atto goduto dai
Dirigenti di cui al comma 2 e segue la dinamica prevista per i
medesimi dai commi 3 e 4.
ART.
43Norma transitoria per i
Dirigenti già appartenenti al X livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare
annuo dei Dirigenti già di X livello, appartenenti ai ruoli sottoindicati,
previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui alla L. n.
438/1992, è stabilito come di seguito indicato:
I - per i Dirigenti del ruolo
amministrativo, in L. 32.977.000 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell’ex X livello,
ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di
cui all’art.
40, commi 3 e 4 nonché la quota dell’indennità integrativa speciale
eccedente rispetto a quella determinata nell’art.
46;
b) un importo pari al 55%
dell’indennità di direzione di cui all’art. 44 del citato
dpr;
II - per i Dirigenti
dei ruoli tecnico e professionale, in L. 32.977.000 e
ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell’ex X livello,
ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di
cui all’art.
40, commi 3 e 4 nonché la quota dell’indennità integrativa speciale
eccedente rispetto a quella determinata nell’art.
46;
b) un importo pari al 55%
dell’indennità tecnico professionale di cui all’art. 45 del citato
D.P.R.;
Per gli ingegneri, architetti e
geologi già appartenenti alla posizione funzionale di IX livello, ma
destinatari dell’art. 45, comma 2 del D.P.R. 384/1990, lo stipendio tabellare,
dal 1 dicembre 1995, è fissato in L. 32.977.000 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell’ex IX
livello dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui
all’art.
40, commi 3 e 4 nonché l’importo di L. 7.140.000, incrementato del
6%;
b) un importo pari al 83,7%
dell’indennità tecnico professionale prevista dall’art. 48, comma 1, secondo
alinea, lett. A) del D.P.R. 384/1990;
III -per i Dirigenti di I livello del ruolo sanitario già
appartenenti al X livello, in L. 32.977.000 e
ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell’ex X livello,
ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di
cui all’art.
40, commi 1 e 2 nonché la quota dell’indennità integrativa speciale
eccedente rispetto a quella determinata nell’art.
46;
b) un importo pari al 42,4%
dell’ammontare complessivo delle indennità di cui all’art. 45, comma 1,
lett. A) secondo alinea del D.P.R. 384/1990.
ART.
44Norma transitoria per i
Dirigenti già appartenenti all’XI livello dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo
1. Per i Dirigenti appartenenti all’ex XI livello dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, a decorrere dal 1 dicembre 1995 lo
stipendio tabellare annuo a regime è di L. 32.977.000.
2. In prima applicazione il
trattamento economico stipendiale dei Dirigenti di cui al comma 1, a decorrere
dal 1° dicembre 1995 è così articolato:
a) stipendio tabellare nella misura stabilita
all’art.
41;
b) maturato economico
pensionabile e non riassorbibile di L. 5.393.000, pari al maggior importo del
trattamento economico tabellare in godimento al 1° dicembre 1995 - rispetto
allo stipendio tabellare previsto nella lett. a) - ottenuto dalla sommatoria
delle seguenti voci:
– stipendio tabellare ex art. 41 del
D.P.R. 384/1990, comprensivo dell’elemento distinto della retribuzione di
cui all’art. 7 della L. 438/1992;
–
incrementi contrattuali di cui all’art.
40 commi, 3 e 4;
– differenza
tra l’importo dell’indennità integrativa speciale in godimento e quella già
spettante all’ex IX livello.
ART.
45Norma transitoria per i
dirigenti già appartenenti all’XI livello del ruolo
sanitario
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare
annuo dei Dirigenti già appartenenti all’XI livello del ruolo sanitario, previo
conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui alla legge
438/1992, è quello stabilito dall’art.
41, comma 2 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell’art. 41 del
D.P.R. 384/1990 comprensivo degli incrementi mensili lordi di cui all’art.
40 commi 1 e 2;
b) un importo pari
al 47, 7% dell’indennità di cui all’art. 45 del citato D.P.R.
384/1990.
ART.
46Indennità integrativa
speciale
1. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante ai
Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché ai Dirigenti
di I livello del ruolo sanitario è stabilita nell’importo corrispondente a
quello del personale già appartenente all’ex IX livello, pari a L.
13.908.000.
2. La misura dell’indennità di cui al primo comma per i Dirigenti di II
livello del ruolo sanitario corrisponde a quella in atto goduta, pari a L.
14.862.000.
3. Ai dirigenti dei commi 1 e 2 assunti dopo l’entrata in vigore del
presente contratto, l’indennità integrativa speciale compete nelle misure
rispettivamente indicate nei medesimi commi.
CAPO
IInorme particolari per i
dirigenti delle i.p.a.b. aventi finalità sanitarieART. 47Struttura
della retribuzione per la qualifica unica di Dirigente delle I.P.A.B. aventi finalità
sanitarie
1. Presso le IPAB la qualifica di Dirigente è unica e
corrisponde a quella di Dirigente di I livello del ruolo sanitario ovvero a
quella della qualifica unica di Dirigente dei restanti ruoli del Servizio
Sanitario Nazionale. Per i Dirigenti in servizio presso le I.P.A.B. che già
applicano il trattamento economico e normativo del D.P.R. n. 384/1990, la
struttura della retribuzione è configurata secondo quanto previsto dal Capo
I.
2.
Per i Dirigenti in servizio presso I.P.A.B. che tuttora applicano la disciplina
del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, fermo restando quanto previsto dall’art.
39 in ordine alla struttura della retribuzione della qualifica unica
dirigenziale, il trattamento economico stipendiale è così determinato:
– dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai
Dirigenti della ex prima qualifica dirigenziale viene corrisposto un
incremento stipendiale mensile lordo di L. 136.000 che riassorbe l’indennità
di vacanza contrattuale; per gli stessi Dirigenti, a decorrere dal 1° dicembre
1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L.
237.000.
– dal 1° gennaio 1995 al 30
novembre 1995 al personale della ex seconda qualifica dirigenziale è
corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 174.000 che
riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi Dirigenti, a
decorrere dal 1° dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è
rideterminato in L. 305.000.
3. A
decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall’art. 48, lo stipendio
tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento
dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art. 7 della legge n.
438/1992, è stabilito in L. 32.977.000; tale somma, per il Dirigente della ex
prima qualifica dirigenziale, ricomprende:
a) lo stipendio tabellare già spettante alla ex
prima qualifica come previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 333/1990,
incrementato ai sensi del comma 2;
b)
un importo pari allo 0,35 della indennità di funzione della ex prima qualifica
dirigenziale di cui all’articolo 38 del D.P.R. 333/1990.
4. Gli incrementi
contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex
livelli dall’art. 43 del D.P.R. 333/1990, sull’elemento distinto della
retribuzione (EDR), sull’indennità integrativa speciale in godimento nonché
sull’importo dell’indennità conglobata di cui al comma 3 per la ex prima
qualifica dirigenziale.
5. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante al
personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo
corrispondente a quello spettante al personale appartenente alla ex prima
qualifica dirigenziale.
ART.
48Norma transitoria per il
personale dirigenziale delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie
1. Il trattamento economico stipendiale
dei Dirigenti della ex seconda qualifica dirigenziale, derivante
dall’applicazione dell’art. 47, comma 3 a decorrere dal 1° dicembre 1995 è così
determinato:
a) stipendio tabellare nella misura stabilita
all’art. 47, comma 3;
b) maturato
economico annuo, pensionabile e non riassorbibile di L. 5.007.000, pari al
maggior importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del
trattamento economico tabellare in godimento al 1° dicembre 1995 ottenuto
dalla sommatoria delle seguenti voci:
– stipendio tabellare ex art. 43 D.P.R.
333/1990 comprensivo dell’elemento distinto della retribuzione di cui
all’art. 7 della L. n. 438/1992;
–
incrementi contrattuali di cui all’art. 47, comma 2;
– differenza tra l’importo dell’indennità integrativa
speciale in godimento e quella della ex prima qualifica
dirigenziale.
2. Ai Dirigenti professionisti legali che ne abbiano già
beneficiato è conservato, negli attuali importi, nell’ambito della retribuzione
individuale di anzianità, il compenso riconosciuto dall’art. 69, comma 1, del
DPR 268/1987.
CAPO
IIIeffetti dei nuovi
stipendiART.
49Effetti nuovi
stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dall’applicazione della Parte Seconda - Titolo I - Capi I e II, hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul
trattamento ordinario di quiescenza - normale e privilegiato - sull’indennità
premio di servizio, sull’indennità alimentare di cui all’art. 29, comma 4,
sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa
l’indennità di vacanza contrattuale - risultanti dall’applicazione della Parte
Seconda - Titolo I - Capi I e II hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei Dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica, alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamate dal presente comma. Agli effetti dell’indennità premio
di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista
dall’art. 2122 del c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dei commi
1 e 2, la retribuzione di posizione - per la parte indicata nell’art.
53, comma 4 e tabella allegato n. 2 - essendo costituita dalle indennità
fisse e ricorrenti previste dagli artt. 44, 45 e 48 del D.P.R. 384/1990, nella
quota non utilizzata per la ricostruzione dello stipendio tabellare nonché
dall’art. 47 dello stesso decreto - mantiene la natura delle predette indennità
ed è, pertanto, utile ai fini pensionistici e dell’indennità premio di servizio,
così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno
dato origine.
4. Analogamente al comma 3, la retribuzione di posizione dei
Dirigenti in servizio presso le IPAB indicate nell’art. 47, comma 2 - che, ai
sensi dell’art.
53, è costituita dalla parte dell’indennità di funzione già prevista
dall’art. 38 del dpr 333/90 nella
quota non utilizzata per la ricostruzione dello
stipendio tabellare - mantiene la natura di predetta indennità. Come tale, è
utile ai fini pensionistici e dell’indennità premio di fine servizio secondo
quanto previsto per la citata indennità di funzione dalle vigenti
disposizioni.
TITOLO
IIincarichi dirigenziali e
retribuzione di posizioneCAPO
IIncarichi dirigenziali e
valutazioni dei dirigenti ai fini
della retribuzione di posizioneART. 50Graduazione delle
funzioni dei Dirigenti ai fini della
determinazione della retribuzione di posizione
1. Le aziende od enti, in
relazione alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502/92, dalle
leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e
coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle
funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993.
2. L’individuazione viene effettuata nel
rispetto di quanto previsto dall’art.5,
comma 2 e sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che le aziende
ed enti possono integrare con riferimento alla loro specifica situazione
organizzativa e nel rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1:
– complessità della struttura in relazione alla
sua articolazione interna, con particolare riguardo ai
Dipartimenti;
– grado di autonomia in
relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
– grado di autonomia negli interventi e nelle attività
professionali;
– affidamento e
gestione di budget;
– consistenza
delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget
affidato;
– importanza e delicatezza
della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di
legge;
– svolgimento di funzioni di
coordinamento, indirizzo, ispezione, vigilanza, verifica di attività
direzionali;
– grado di competenza
specialistico - funzionale o professionale;
– grado di responsabilità negli interventi e nelle decisioni degli
altri Dirigenti dell’unità operativa appartenenti alla medesima
professione;
– grado di autonomia
nella direzione della cura per i profili sanitari ove ciò sia previsto dalle
leggi che regolano il relativo ordinamento professionale;
– utilizzazione, nell’ambito della struttura, di
metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza
strategica per l’azienda od ente;
–
affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in
rapporto alle esigenze didattiche dell’azienda od ente;
– produzione di entrate proprie destinate al finanziamento
generale dell’azienda od ente;
–
rilevanza degli incarichi di cui all’art.
54 e 55,
interna all’unità operativa ovvero a livello aziendale;
– ampiezza del bacino di utenza per le unità operative
caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della
domanda di servizi espressa;
– valenza
strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata
oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri.
3. Le aziende ed enti, in
base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono
ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un
valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt.
54 e 55 previa informazione
alle rappresentanze sindacali di cui agli artt.
10 e 11, seguita, su
richiesta da un incontro. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza
delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza
economica.
4. La graduazione delle funzioni relativa agli incarichi di II livello
dirigenziale è effettuata dalle aziende ed enti con le modalità indicate nel
comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla circostanza che i
predetti Dirigenti esercitino o meno l’opzione per il rapporto ad incarico
quinquennale rinnovabile. Essa ha effetto solo sulla determinazione del
trattamento economico relativo alla retribuzione di posizione secondo la
disciplina del presente Capo.
5.
Alla retribuzione della posizione, sulla base
dei criteri e parametri stabiliti dal presente articolo, si provvede mediante il
“Fondo per la retribuzione di posizione” - costituito presso ogni azienda o ente
al fine di assegnare ai Dirigenti un trattamento economico correlato alle
funzioni dell’incarico attribuito ed alle connesse responsabilità - e finanziato
con le modalità di cui all’art.
58.
6. La disciplina del conferimento degli
incarichi prevista dai successivi articoli del presente Capo entra in vigore con
la sottoscrizione del presente contratto e presuppone altresì che le aziende ed
enti realizzino le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei principi previsti dal titolo I
del D.Lgs. n. 29 del 1993 e, in particolare, dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9 e
14;
b) ridefinizione delle strutture
organizzative e delle funzioni dirigenziali;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei
nuclei di valutazione.
ART.
51Affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali
1.
A ciascun Dirigente sono conferiti incarichi di
direzione di struttura ovvero di funzioni ispettive e di consulenza, di studio e
ricerca, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 29 del 1993 o di natura professionale
in relazione alle attività svolte.
2.
Gli incarichi nella qualifica unica di
Dirigente del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo sono affidati, a
ciascun Dirigente, dalle aziende od enti, con atto scritto e motivato nel
rispetto dei principi e procedure previsti dagli artt. 19 e 26 del D.Lgs. n. 29
del 1993. Gli obiettivi e le risorse sono attribuiti ai sensi dell’art.
62, commi 4, 5 e 6. Nel caso di strutture articolate l’affidamento degli
incarichi avviene su proposta del Dirigente di più elevato livello. Analogamente
si procede per gli incarichi per il primo livello dirigenziale del ruolo
sanitario che sono affidati nel rispetto delle procedure stabilite dagli artt.
15, comma 2, penultimo periodo del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 19 del D.Lgs. n. 29
del 1993.
3. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri per l’affidamento
e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti
dalle disposizioni citate nei commi 1 e 2. Tali criteri, prima della definitiva
determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di
cui agli artt.10
e 11, seguita, su
richiesta, da un incontro.
4.
Nel conferimento ai Dirigenti del comma 2 degli
incarichi di cui agli artt.
54, comma 1 lettera b) e 55 in applicazione del
presente contratto, le aziende o enti tengono conto - rispetto agli incarichi da
conferire - della professionalità e dell’esperienza già acquisite dai Dirigenti
in servizio sia in relazione alle posizioni organizzative precedentemente
ricoperte dagli stessi sia ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 384/1990, con
particolare riferimento per i Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo all’art. 26 comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 29 del
1993.
5. La revoca dell’incarico in seguito all’accertamento dei risultati
negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 29 del 1993 avviene con atto scritto e motivato dopo
l’espletamento delle procedure di cui all’art.
57.
6. Per il conferimento degli incarichi
del II livello dirigenziale del ruolo sanitario si provvede secondo la
disciplina dell’art. 52.
ART.
52Affidamento e revoca degli
incarichi ai Dirigenti di II livello del ruolo
sanitario
1. Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, per i
Dirigenti di II livello il conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
costituisce modalità di accesso alla qualifica stessa e risulta, pertanto,
compiutamente disciplinato - per tale aspetto - dall’art. 15 del medesimo
decreto. Per i dirigenti di II livello, ai quali l’incarico è conferito dopo
l’entrata in vigore del presente contratto, la tipologia dell’incarico, le
modalità di revoca, la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento
economico di cui all’art.
56, sono disciplinati dal contratto individuale previsto dall’art.
14.
2. Per i dirigenti di II livello,
assunti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992 o che abbiano optato
prima del presente contratto, si applica il comma 1 con le modalità previste
dall’art.
56
3. Per i Dirigenti di II livello in servizio alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 502 del 1992, il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale
rinnovabile avviene dopo l’opzione. A tal fine la prima attuazione dell’art. 15,
comma 4 del decreto stesso con riferimento all’opzione, deve intendersi
coincidente con l’applicazione del presente contratto, fatte salve le opzioni
già esercitate. Per i medesimi Dirigenti l’opzione per il rapporto ad incarico
quinquennale rinnovabile rende necessaria la stipulazione del contratto
individuale con le caratteristiche di cui al comma 1, alla quale si perviene
dopo l’attuazione delle modalità di cui ai seguenti commi.
4. Ai Dirigenti di II
livello di cui ai commi 1, 2 e 3, indipendentemente dall’opzione, sono
conferibili solo gli incarichi di direzione di struttura di cui all’art. 54,
comma 1 lettera a), e fatto salvo quanto previsto dall’art.
57 commi 10 e 11. A tal fine le aziende ed enti formulano, in via
preventiva, i criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi nel rispetto
dei principi, criteri e procedure previsti dagli artt. 19 e 22, comma 1 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, tenuto conto, per gli incarichi da conferire, della
professionalità ed esperienza acquisite dai Dirigenti di II livello in servizio,
anche in relazione alle posizioni organizzative già ricoperte dagli stessi. Tali
criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di informazione alle
rappresentanze sindacali di cui agli artt.10
e 11, seguita, su
richiesta, da un incontro.
5. Il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura di cui all’art. 54, comma 1 lett. a) ai dirigenti di II
livello avviene con atto scritto e motivato. Gli obiettivi e le risorse sono
attribuiti ai sensi dell’art.
62, comma 4.
6. La revoca dell’incarico per i Dirigenti che non hanno
optato può avvenire in seguito all’accertamento dei risultati negativi di
gestione o della inosservanza delle direttive impartite, con atto scritto e
motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell’art.
57.
7. Il comma 6 si applica anche nei
confronti dei Dirigenti di II livello che abbiano optato per il rapporto ad
incarico quinquennale e ne produce i medesimi effetti anche prima della scadenza
dell’incarico.
ART.
53La retribuzione di posizione
della dirigenza
1. La retribuzione di posizione è una componente del
trattamento economico dei Dirigenti, che, in relazione alla graduazione delle
funzioni prevista dall’art.
50, comma 3, è collegata all’incarico agli stessi conferito dall’azienda o
ente.
2. Nel quadro della riforma della dirigenza, la retribuzione di posizione
caratterizza le attività organizzativo-gestionali nonché professionali proprie
della funzione dirigenziale cui è affidato il conseguimento dei fini
istituzionali aziendali previsti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992. Per il
ruolo sanitario tali funzioni sono altresì caratterizzate dalla peculiarità
delle professioni in esso rappresentate.
3. La retribuzione di posizione di cui
al comma 1 è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma
complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base
alla graduazione delle funzioni, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 29 del 1993.
Essa compete per tredici mensilità.
4. Ai sensi dell’art. 72, comma 3 del
D.Lgs. 29/1993, la componente fissa della citata retribuzione, dal 1 dicembre
1995, è costituita dalla somma delle quote delle indennità previste dal D.P.R.
384/1990 agli artt. 44 e 45 residue dopo la ristrutturazione degli stipendi
tabellari di cui agli artt. 41, 42 e 43 nonché dall’indennità ex art. 47 dello
stesso decreto, ove goduta. Tale parte della retribuzione di posizione essendo
costituita - anche in quota residua - da indennità che erano fisse e ricorrenti,
ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza con le stesse modalità già stabilite dalle vigenti
disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
5. La componente fissa
della retribuzione di posizione è garantita - nella misura in atto goduta, in
caso di trasferimento o per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, avvenuto dopo l’entrata in vigore del presente
contratto. Le aziende o enti di nuova destinazione sono tenuti a garantire le
predette somme nei limiti individuali in godimento, attraverso il fondo per la
retribuzione di posizione di cui all’art.
58.
6. Per le caratteristiche descritte al
comma 4, la componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo è
mantenuta anche nei casi previsti dall’art.
57, comma 7, lettere a) e b) e commi 10 e 11, operando gli effetti della
valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di
posizione, individuata ai sensi dei commi 7 e 8 e relativa tabella allegato n.
2.
7.
La componente variabile della retribuzione di posizione, salvo quanto previsto
dal comma 8 e relativa tabella, è determinata in sede aziendale sulla base della
graduazione delle funzioni in conformità degli incarichi di cui agli artt. 54 e
55.
8.
Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi di cui al comma 7,
per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente
contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai valori indicati per le
due componenti - fissa e variabile - nella tabella allegato n. 2 del presente
contratto.
9. Per coloro che accedono per la prima volta alle qualifiche dirigenziali
del Servizio Sanitario Nazionale dopo l’entrata in vigore del presente
contratto, la componente della retribuzione di posizione di cui al comma 4,
corrisponde ai valori indicati per ciascun ruolo nella tabella allegato n.
2.
10.
I commi precedenti trovano applicazione anche per i Dirigenti delle I.P.A.B.
aventi finalità sanitarie, di cui all’art.
49, commi 1 e 2, in quanto compatibili.
11. Alla corresponsione della
retribuzione di posizione nelle sue componenti - fissa e variabile - si provvede
con i fondi di cui agli artt.
58 e 59.
ART.
54Incarichi di direzione di
struttura:determinazione e
attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico,
amministrativo e dei Dirigenti di I
e II livello del ruolo sanitario
1. Le aziende ed enti, nel prevedere le
singole strutture organizzative e i relativi uffici dirigenziali ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la retribuzione di posizione
per i Dirigenti cui sia affidata la direzione di struttura, in relazione ai
criteri e parametri definiti nell’art.
50 e nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli artt.
58 e 59, nell’ambito delle
seguenti fasce di valori annui:
a) da un minimo di L. 9.500.000 fino a un
massimo di L. 70.000.000, per le posizioni dirigenziali di strutture
complesse, caratterizzate cioè dalla presenza contestuale di più criteri e
parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati dall’art.50,
ovvero da leggi regionali di organizzazione (a titolo meramente
esemplificativo si possono citare: il Dipartimento, il Distretto, il Presidio
ospedaliero, le Unità Operative complesse come sopra indicato, i Servizi di
Controllo Interno, i servizi che richiedono, per la loro direzione, un’elevata
competenza specialistico - professionale tra cui i Presidi multizonali di
prevenzione, etc.);
b) da un minimo di
L. 8.000.000 fino a un massimo di L. 60.000.000, per le posizioni dirigenziali
articolazioni interne delle strutture di cui al punto a), ovvero di posizioni
dirigenziali di unità operative semplici rispetto a quelle indicate nel punto
a) - (a titolo meramente esemplificativo si possono citare i settori o moduli
organizzativi di cui all’art. 47 del D.P.R. 384/90, con particolare riguardo a
quelli che hanno valenza dipartimentale etc.).
2. Ad ogni Dirigente è riconosciuta una
retribuzione di posizione comunque non inferiore, a titolo personale, a quella
prevista dall’art. 53, comma 8 e relativa tabella allegato n. 2, secondo la
posizione funzionale di provenienza. Tale retribuzione dovrà essere coerente con
gli incarichi rientranti nelle tipologie rapportabili a quelle indicate a titolo
esemplificativo nelle lettere a) e b) del comma 1, fatta salva la sua più
favorevole rideterminazione in sede aziendale ai sensi dell’art. 53, comma 7,
per l’attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità.
3. Le modalità di
affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali sono quelle previste dagli artt.
51 e 52.
4. Per i Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, nel
conferimento degli incarichi si deve tener conto della posizione funzionale
posseduta dai medesimi prima della unificazione della qualifica
dirigenziale.
5. Nel rispetto dell’art. 26 comma 2-quinquies del D.Lgs.
29/1993, ai Dirigenti di più elevato livello dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo - già appartenenti all’ex XI livello - è attribuita la stessa
valenza economica degli incarichi affidati ai Dirigenti di II livello del ruolo
sanitario ai sensi del comma 1 lettera a) del presente articolo.
ART.
55Incarichi non comportanti
direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione
relativa alle funzioni dirigenziali
dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo
sanitario
1. Le Aziende ed Enti, nel prevedere, nelle singole strutture
organizzative, le relative posizioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 29/1993, individuano i corrispondenti incarichi dirigenziali non
comportanti direzione di struttura, determinandone la graduazione e la relativa
retribuzione di posizione nell’ambito delle fasce di valori annui di cui al
comma 3.
2. Tali incarichi possono essere di consulenza, studio e ricerca, nonché di
funzioni ispettive o di verifica e controllo, ovvero incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione.
3. La retribuzione di posizione di cui
al comma 1 è ricompresa nell’ambito delle seguenti fasce:
a) da un minimo di £. 7.000.000 fino ad un
massimo di £. 55.000.000 per le posizioni
dirigenziali inerenti gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 comportanti attività
o compiti di rilevanza aziendale, attinenti ai criteri e parametri previsti
nell’art.
50 comma 2 o di rilevante competenza professionale o specialistico -
funzionale ( a titolo meramente esemplificativo si individuano attività quali
il controllo di gestione, l’ufficio relazioni con il pubblico, la
progettazione, nonché i moduli previsti dall’art. 47 del DPR 384/90 cui siano
correlate le attività di cui al comma 2 ma non le attività di direzione di
struttura);
b) dal valore minimo
individuato per ciascun ruolo dalla tabella allegato n. 2 ad un massimo di £.
35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza
all’interno della struttura di appartenenza ovvero richiedano competenza
professionale o specialistico - funzionale di base.
4. Ad ogni Dirigente è
riconosciuta una retribuzione di posizione comunque non inferiore, a titolo
personale, a quella prevista dall’art.
53, comma 8 e relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione
funzionale di provenienza. Tale retribuzione dovrà essere coerente con gli
incarichi rientranti nelle tipologie rapportabili a quelle indicate a titolo
esemplificativo nelle lettere a) e b) del comma 3, fatta salva la sua più
favorevole rideterminazione in sede aziendale ai sensi dell’art.
53, comma 7, per l’attribuzione di incarichi di maggiore
responsabilità.
5. Le modalità di affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali sono quelle previste dall’art.
51
6. Al Dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, assunti
dopo l’entrata in vigore del contratto, il conferimento degli incarichi di cui
all’art. 54, comma 1 lettere a) e b) o del comma 3 del presente articolo,
avviene dopo il superamento del periodo di prova nel rispetto dell’art.
51, comma 4. Analogamente avviene per il dirigente di I livello del ruolo
sanitario limitatamente agli incarichi di cui all’art. 54, comma 1 lettera b) o
del comma 3 del presente articolo.
ART.
56Dirigenti di II livello: la
retribuzione di posizione e lo
specifico trattamento economico legato all’incarico
quinquennale.Norma di prima
applicazione
1. Ai dirigenti di II livello con rapporto ad incarico
quinquennale - oltre alla retribuzione di posizione, compete, ai sensi dell’art.
15 del d.lgs. 502 del 1992, uno specifico trattamento economico che è ricompreso
tra il 5 % ed il 35 % del valore massimo della retribuzione di posizione
prevista dall’art. 54, comma 1 lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, le
aziende ed enti, effettuata la graduazione delle funzioni, definiscono la
retribuzione di posizione che, ai sensi degli artt.
50, comma 3 e 55, comma 1 e seguenti, può essere attribuita in concreto ai
dirigenti di II livello, informandone gli stessi contestualmente all’atto del
conferimento degli incarichi di direzione di struttura di cui all’art. 54, comma
1 lett. a).
3. Ai dirigenti di II livello - assunti dopo l’entrata in vigore del d.lgs.
502 del 1992 o per coloro che abbiano già optato per il rapporto ad incarico
quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto - oltre alla
retribuzione di posizione prevista dal comma 2, è attribuito lo specifico
trattamento economico di cui al comma 1.
4. L’entità dello specifico trattamento
del comma 3 viene determinata con la stipulazione del contratto individuale -
che dovrà avere le medesime caratteristiche descritte all’art.
52, comma 1 - con decorrenza dalla medesima data che non potrà comunque
essere anteriore all’1 gennaio 1997. Il termine per la verifica quinquennale
decorre comunque dall’inizio del rapporto ad incarico.
5. I dirigenti di II
livello che non versino nella situazione del comma 3 vengono invitati
dall’azienda o ente, anche gradualmente, ad esercitare l’opzione per il rapporto
ad incarico quinquennale, previa informazione circa lo specifico trattamento
economico a ciascuno attribuibile ai sensi del comma 1.
6. L’esercizio dell’opzione
comporta la stipulazione del contratto individuale di cui agli art.
14 e 52, comma
1.
7.
La retribuzione di posizione dei dirigenti di II livello che non optino o,
comunque sino all’accoglimento dell’opzione, è quella fissata negli artt.
53 e 54, comma 1, lettera
a).
8.
All’applicazione del presente articolo si
provvede nei limiti del fondo previsto dall’art. 58.
1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti,
in relazione allo svolgimento degli incarichi agli stessi affidati ai sensi
degli artt.
54 e 55, le aziende o enti definiscono sistemi e meccanismi di valutazione
gestiti attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione
istituiti ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 e dell’art. 3 comma 6 del
D.Lgs. 502 del 1992.
2. Le aziende o enti determinano in via preventiva i criteri
che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva
determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di
cui agli artt.10
e 11, seguita, su
richiesta, da un incontro.
3. Nella valutazione dei risultati
conseguiti dai Dirigenti cui sono affidati incarichi ai sensi dell’art.
54, gli organismi di cui al comma 1 dovranno comunque considerare l’operato
dei Dirigenti in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le
direttive ricevute; in caso di incarico con affidamento di budget, la
correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente disponibili.
4. Nella valutazione dei risultati
conseguiti dai Dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi dell’art.
55, gli organismi di cui al comma 1 dovranno considerare l’operato dei Dirigenti
in relazione all’osservanza delle direttive e, solo qualora agli incarichi
stessi sia stata correlata anche attività di gestione finanziaria, tecnica o
amministrativa, la valutazione riguarderà anche i risultati della stessa ai
sensi del comma 3.
5. Gli organismi di cui al comma 1, prima di procedere alla
definitiva formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva,
acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del Dirigente, anche assistito da
una persona di fiducia.
6. L’esito della valutazione periodica è riportato nel
fascicolo personale dei Dirigenti interessati. Dello stesso si tiene conto nelle
decisioni di affidamento degli incarichi.
7. L’accertamento dell’inosservanza
delle direttive ed i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa con le procedure di cui all’art. 20 del D.Lgs. 29/1993, in
ragione della gravità dello scostamento, possono determinare:
a) l’affidamento di un incarico dirigenziale di
valore economico inferiore;
b) la
perdita della retribuzione di posizione ed il collocamento in disponibilità
per la durata massima di un anno.
8. In
caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si
applica l’art.35,
commi 4 e 6.
9. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 7, lett.
b), non si può procedere a nuove nomine di qualifiche dirigenziali per un numero
di posti corrispondenti, ai sensi del comma 9 dell’art. 20 del D.Lgs.
29/1993.
10. Al Dirigente di II livello di cui all’art.
52, commi 1, 2 e 3 che non abbia superato positivamente la valutazione
prevista dal presente articolo, ove non ricorrano le condizioni del comma 7
lett. b) e 8, è affidato un incarico dirigenziale di valore inferiore anche
ricompreso tra quelli dell’art. 55, fatto salvo
quanto previsto dall’art.
53, comma 6.
11. I Dirigenti di II livello di cui all’art.
52 commi 1, 2 e 3 che, comunque, al termine del quinquennio non superino
positivamente la verifica ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992,
rimangono collocati nel medesimo livello con il trattamento economico definito
dagli artt.
45 e 53, commi 4 e
6.
Contestualmente l’azienda o ente congela un posto di I livello
dirigenziale.
CAPO
IIfinanziamento della
retribuzione di posizione e della specificità del ruolo
sanitarioART.
58Finanziamento della retribuzione
di posizione per i Dirigenti nonché
dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario
1. Al finanziamento della
retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e d
amministrativo e dei dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario secondo la
disciplina prevista negli artt.
54 e 55 nonché
dell’attribuzione dello specifico trattamento economico ai dirigenti di II
livello del ruolo sanitario ai sensi dell’art. 56, si provvede mediante
l’utilizzo dei fondi di cui ai commi 2 e 3, costituiti a decorrere dal 1
dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli
aumenti del biennio successivo.
2. Il fondo per la retribuzione di
posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è
formato:
a) dall’ammontare delle risorse destinate
nell’anno 1993:
– alle indennità previste dagli artt. 44, 45 e
48 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l’applicazione degli artt.
42, 43 e 44 del presente
contratto;
– alle indennità di cui
all’art. 46 del D.P.R. 384/1990 (partecipazione all’Ufficio di Direzione,
Coordinamento) riferite ai Dirigenti dei ruoli
sopraindicati;
– alle indennità
dell’art. 47 del D.P.R. 384/1990 nella percentuale spettante ai vari
ruoli.
b) di una somma pari allo
0,25 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell’azienda o ente,
calcolato con riferimento all’anno 1993 e al solo personale con qualifica di
Dirigente del ruolo amministrativo, e ad una somma pari allo 0,20% del monte
salari dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico, individuato al
medesimo modo. Tali incrementi per l’anno 1995 riguardano due dodicesimi (mese
di dicembre e 13^ mensilità). Lo stesso fondo, quindi, in ragione d’anno, al 1
gennaio 1996 è incrementato, rispettivamente, di una somma pari all’1,60% e
all’1,31% del monte salari dei ruoli citati.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma 2 è
incrementato:
– di un importo pari a 30 minuti di plus orario
settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall’art.
61, commi 6 e 7 del D.P.R. 384/1990 con riferimento alle tre ex posizioni
funzionali di provenienza di ciascun dirigente dei ruoli
citati;
– di un importo pari a 65 ore
annue procapite di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe
fissate dall’art. 10 del DPR 384/1990, riferito ai soli Dirigenti dei ruoli
citati già appartenenti agli ex X ed XI livello.
In corrispondenza dei predetti incrementi vengono proporzionalmente
ridotti i fondi degli artt. 60 e 61. Dal 1 gennaio 1997
l’istituto del lavoro straordinario per i dirigenti di cui al secondo alinea e
per quelli indicati nell’art.
42, comma 1, punti I e II, è abrogato.
4. Il fondo per la retribuzione di
posizione dei Dirigenti del ruolo sanitario è formato:
a) dall’ammontare delle risorse destinate
nell’anno 1993:
– alle indennità previste dagli artt. 45 e 48
del D.P.R. 384/1990, residue dopo l’applicazione degli artt.
42, 43 e 44 del presente
contratto;
– all’indennità di
partecipazione all’Ufficio di Direzione, di cui all’art. 46 del D.P.R.
384/1990, per i Dirigenti per i quali era prevista;
– alle indennità dell’art. 47 del D.P.R. 384/1990 nella
percentuale spettante.
b) di una
somma pari allo 0,22 % del monte salari, al netto dei contributi a carico
dell’azienda o ente, calcolato con riferimento all’anno 1993 e al solo
personale con qualifica di Dirigente del ruolo sanitario, limitatamente a due
dodicesimi per l’anno 1995 (mese di dicembre e 13^ mensilità). Lo stesso
fondo, quindi, in ragione d’anno, dall’1.1.1996 è incrementato,
rispettivamente di una somma pari all’1,46% del medesimo monte
salari.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1997
il fondo di cui al comma 4 è incrementato:
– di un importo pari a 60 minuti di plus orario
settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall’art.
61, commi 6 e 7 del D.P.R. 384/1990 con riferimento alle tre ex posizioni
funzionali di provenienza di ciascun dirigente. Per i dirigenti di II livello
dieci minuti dell’importo trasferito sono comunque finalizzati, con quello del
terzo alinea, al finanziamento - almeno nella misura minima - dello specifico
trattamento economico previsto dall’art. 56;
– di un importo pari a 15 ore annue procapite di lavoro straordinario
diurno feriale secondo le tariffe fissate dall’art. 10 del DPR 384/1990 per i
dirigenti già appartenenti al IX e X livello;
– di un importo pari a n. 65 ore annue procapite di lavoro
straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate dall’art. 10 del DPR
384/1990 per i dirigenti di II livello. Detto trasferimento opera in relazione
alla gradualità delle opzioni.
In
corrispondenza degli incrementi citati vengono proporzionalmente ridotti i fondi
degli art. 60 e 61. Dall’1 gennaio 1997
l’istituto del lavoro straordinario per i Dirigenti di II livello del ruolo
sanitario è abrogato e per quelli di I livello ridotto della quota utilizzata
nel presente comma, secondo alinea.
6. Dal 1 gennaio 1997, i fondi dei commi
3 e 4 possono, altresì, essere proporzionalmente incrementati con le risorse del
fondo di cui all’art.
61, nella misura, condizioni e modalità indicate dal medesimo
articolo, comma 2, lettera a) secondo periodo.
7. Il fondo annuale per la
retribuzione di posizione deve essere integralmente utilizzato. Eventuali
risorse che a consultivo risultassero ancora disponibili nel citato fondo
annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di
risultato relativo al medesimo anno e quindi riassegnate al fondo per la
retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno
successivo.
8. Nel periodo di vigenza del presente contratto, le aziende e gli enti
che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 29/93, rideterminino, con
atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero
superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1,
nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore
delle posizioni organizzative di nuova istituzione per incrementare con l’atto
deliberativo, in misura congrua, il fondo di cui al presente articolo. Qualora
il personale dirigente nel 1995 risulti, comunque, superiore a quello preso come
base di calcolo nel 1993, i fondi dei commi 2 e 4 sono formati dall’ammontare
delle risorse delle rispettive lettere a) calcolate per l’anno 1995, alle quali
si aggiunge l’incremento di cui alle lettere b) dei commi citati, calcolato con
riferimento al monte salari del 1993.
9.
I fondi per la retribuzione di posizione di cui
ai commi 2 e 4 sono utilizzati per garantire gli effetti degli artt.
53, comma 8, e 56.
ART.
59Finanziamento della
retribuzione di posizione dei
Dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie
1. Al finanziamento della
retribuzione di posizione dei Dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso
le I.P.A.B. indicate nell’art.
47, comma 2 si provvede mediante la costituzione di un apposito fondo, a
decorrere dal 1 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996, senza alcun
pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, Il fondo è formato nel modo
seguente:
a) dall’ammontare delle risorse destinate alle
indennità di funzione di cui all’art. 38 del D.P.R. 333/1990 per la I e la II
qualifica dirigenziale, ivi compresa la quota relativa alla tredicesima
mensilità sull’indennità stessa, nell’anno 1993, detratto lo 0,35 utilizzato per la ristrutturazione della retribuzione
dei Dirigenti già appartenenti alla 1^ qualifica dirigenziale; tali risorse
sono calcolate in relazione al personale con qualifica dirigenziale risultante
alla data del 31.08.1993 secondo i criteri di cui al comma 19 dell’art. 3
della legge 537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del
medesimo articolo;
b) da una somma
corrispondente al 6% calcolata sull’importo di cui alla lett.
a);
c) da una somma pari all’1,4 % del
monte salari, al netto dei contributi a carico dell’amministrazione, calcolato
con riferimento all’anno 1993 e al solo personale con qualifica di
Dirigente;
2. Nel periodo di vigenza del
presente contratto, gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D.Lgs.
29/93, abbiano rideterminato, con atto formale esecutivo ai sensi di legge, la
dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a
quello preso a base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1, incrementano
il fondo di cui al comma 2 in misura congrua, con oneri a loro carico, tenuto
conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione purché
effettivamente ricoperte. Nei loro confronti trova,altresì, applicazione l’art.
58, comma 8, ultimo periodo.
3. Il valore complessivo del fondo,
calcolato ai sensi del comma 1, lettere a), b), e c), non può essere comunque
inferiore al valore complessivo, incrementato del 6 %, dell’indennità di
funzione, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della prima
qualifica dirigenziale, in godimento ai Dirigenti in servizio al momento
dell’entrata in vigore del presente contratto.
4. Il fondo annuale di cui al comma 1
deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consultivo
risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente
utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno
e riassegnate al fondo per la retribuzione di posizione a decorrere
dall’esercizio finanziario dell’anno successivo.
5. In prima applicazione
del presente contratto la retribuzione di posizione dei dirigenti è costituita
dalla somma residua dopo la ristrutturazione della retribuzione e la componente
variabile della stessa è rideterminata dalle I.P.A.B. secondo le procedure
dell’art.
50 e seguenti.
TITOLO
IIIDisciplina del trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoroART. 60Costituzione del fondo
1. Per la corresponsione degli
emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 1.12.1995 è
istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l’anno
1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto:
– della indennità di pronta disponibilità di cui
all’art. 18 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall’art. 68,ultimo comma del
D.P.R. 384/1990;
– dell’indennità per
servizio notturno e festivo di cui all’art. 52 del D.P.R.
384/1990;
– dell’indennità di rischio
da radiazioni di cui all’art. 54 del D.P.R. 384/1990;
– dei compensi di cui all’art. 26, comma 15 del D.P.R.
270/1987.
– dell’indennità di
bilinguismo di cui all’art. 52 del D.P.R. 270/1987 e 46, comma 1, del D.P.R.
384/1990;
– dell’indennità di
profilassi antitubercolare di cui all’art. 59 del D.P.R.
270/1987.
– dell’indennità di polizia
giudiziaria di cui all’art. 46, comma 2 del DPR 384/1990.
A tale somma si aggiunge un importo corrispondente al valore
di 50 ore di lavoro straordinario spettante nell’anno di riferimento ai
Dirigenti di I livello del ruolo sanitario. Tale importo, per l’anno 1997 è
decurtato delle somme corrispondenti alle ore di lavoro straordinario portate ad
incremento dei fondi previsti dall’art. 58 per le varie categorie di dirigenti
ovvero utilizzate nell’art.
42.
2. Il fondo, nel quale confluiscono le
risorse previste dalle norme citate nel comma 1, è tuttora finalizzato alla
remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente
rilevanti, collegati alla natura dei servizi che richiedono interventi di
urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavoro
ecc.
3. I compensi spettanti per i servizi di guardia e di pronta disponibilità
sono disciplinati dagli artt.18
e 19. Per quanto attiene
i compensi per lavoro straordinario e le indennità per servizio notturno e
festivo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 52 del D.P.R. 384
/1990.
4. Il fondo di cui al comma 2, è destinato anche:
– alla attribuzione dell’indennità di rischio
radiologico di cui all’art. 5 della legge 24.12. 1994, n. 724, ai soggetti ivi
previsti. L’indennità stessa, nella misura individuata dall’art. 5, comma 4
della citata legge 724/1994, è corrisposta in base alle vigenti
disposizioni;
– alla remunerazione
dell’attività didattica svolta fuori dell’orario di lavoro, in via forfetaria,
con un compenso di L. 50.000 lorde, relativo all’impegno per la preparazione
delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché per la partecipazione
alle attività degli organi didattici. Se l’attività in questione è svolta
durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del
20% per l’impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli
elaborati in quanto svolti fuori dell’orario di lavoro;
– alla corresponsione, ove spettanti, dell’indennità di
bilinguismo, di polizia giudiziaria e di profilassi antitubercolare nelle
misure indicate dalle norme citate nel comma 1.
5. Qualora il fondo annuale di cui al
comma 1, a consuntivo, non risulti integralmente utilizzato, le risorse ancora
disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo
per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e riassegnate al
fondo di cui al presente articolo a decorrere dall’esercizio finanziario
dell’anno successivo.
6. In sede di contrattazione decentrata, in base ai modelli
organizzativi adottati dall’azienda o ente ai sensi degli artt.
17, 18 e 19, il fondo annuale di
cui al comma 1 può essere destinato in parte al fondo di cui all’art. 58 ovvero
finalizzato a rideterminare l’importo dell’indennità di pronta disponibilità
tuttora fissato dall’art. 51, comma 2, del D.P.R. 384/1990. Il trasferimento
effettuato a favore del fondo di cui all’art. 58 è
irreversibile.
7. Tali disposizioni, dall’entrata in vigore del presente
contratto, si applicano in quanto compatibili anche alle IPAB aventi finalità
sanitarie.
TITOLO
IVRetribuzione di
risultatoART.
61Finanziamento della retribuzione
di risultato e premio per la qualità
della prestazione individualeper i
Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale
1. Le risorse finanziarie
di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una
componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a
costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità
della prestazione dei Dirigenti.
2. Al finanziamento della retribuzione
di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli artt.62,63 e
64 mediante l’utilizzo
dei seguenti fondi:
a) fondo per
la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività ed al
miglioramento dei servizi:
Il fondo è costituito, nel suo ammontare,
dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli
articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 - ripartita secondo le quote
storiche spettanti a ciascun ruolo - determinata per l’anno 1993 e decurtata
dalla percentuale prevista dall’art.8, comma 3 della legge n. 537/93. Il
fondo è incrementabile con le eventuali risorse aggiuntive di cui all’art.
5, comma 2. Dal 1 gennaio 1997, il fondo è decurtato degli importi
utilizzati nei fondi previsti dall’art.
58, commi 2 e 4 e dalla medesima data, le aziende ed enti possono,
altresì, utilizzare una ulteriore quota del fondo citato sino ad un massimo
del 15%, per incrementare, proporzionalmente, i fondi di cui all’art.
58, commi 2 e 4. In tal caso il fondo della presente lettera è ridotto
in misura corrispondente e proporzionale alle risorse utilizzate. Le
decurtazioni citate avvengono a condizione del mantenimento dei livelli
organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l’applicazione
del precedente istituto delle incentivazioni.
b) fondo per i premi
per la qualità della prestazione individuale:
Il fondo è costituito, a decorrere dal
31.12.1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun pregiudizio sugli
aumenti del biennio successivo, da una somma pari allo 0,2% del monte
salari, nonché dalle risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti da
particolari categorie di Dirigenti quali, ad esempio, quelle di cui all’art.64
comma 1, all’art. 18 della legge n. 109/1994 ed ai proventi relativi ai
diritti di rogito, ove la materia sia stata disciplina di leggi
regionali. Le risorse sono destinate annualmente a costituire una componente
della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il conseguimento di
livelli di particolare qualità della loro prestazione con riferimento alla
maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualità
dei servizi.
ART.
62La produttività per i
Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale
1. La retribuzione di
risultato dei Dirigenti è strettamente correlata alla realizzazione dei
programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati
prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa
assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della
negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti del D.Lgs.
n. 502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del
1993.
2. Il fondo di cui all’art.61 è pertanto destinato a promuovere il
miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione
degli obiettivi generali dell’azienda o dell’ente, finalizzati al conseguimento
di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi
istituzionali, tra i quali, con riferimento anche alle disposizioni della legge
23 dicembre 1994, n. 724, sono particolarmente qualificanti:
– il miglioramento degli indici di rendimento
legati alla degenza;
–
l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni ospedaliere
con il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche
attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e un maggiore
orientamento all’utenza;
– la
razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici anche
attraverso l’adozione di adeguati protocolli clinici, diagnostici e
terapeutici;
– il miglioramento dei
livelli qualitativi di intervento di sanità collettiva negli ambienti di vita
e di lavoro;
– la razionalizzazione,
la personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche
attraverso l’individuazione di forme alternative, quali la spedalizzazione o
l’assistenza a domicilio, nonché l’incentivazione delle prestazioni e dei
trattamenti deospedalizzanti e delle attività di ospedale
diurno;
– la semplificazione e
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi finalizzati all’acquisizione
dei beni e servizi nonché al reclutamento del personale;
– lo svolgimento di funzioni strumentali e di supporto
collegate con le attività istituzionali;
– la realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attività
delle articolazioni aziendali;
–
l’avvio di tecniche per il controllo di gestione.
3. Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione per risultati dovranno,
comunque, essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di
produttività ottenuti con l’applicazione dell’istituto di incentivazione sub 1
di cui all’art. 57 del D.P.R. 384/1990, lett. a). La retribuzione di risultato
compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro di cui all’art.
17 per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
4. In attuazione dei fini
indicati nei commi precedenti, la direzione generale, di norma con cadenza
annuale e in corrispondenza con l’approvazione del bilancio, anche sulla base
delle proposte dei Dirigenti responsabili, secondo i rispettivi ordinamenti,
alle strutture aziendali di più elevato livello:
a) definisce i programmi e gli obiettivi
prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l’azione
amministrativa e la gestione;
b)
assegna a ciascuna articolazione aziendale, individuata secondo i rispettivi
ordinamenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro
raggiungimento, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione
di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata al
Dirigente responsabile, in base alla metodologia del comma 1;
5. I Dirigenti responsabili
delle articolazioni aziendali provvedono, con le medesime procedure e
metodologie del comma 4, nei confronti delle singole unità operative che
compongono l’articolazione medesima.
6.
Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal
Dirigente responsabile dell’articolazione aziendale a tutti i Dirigenti
dell’unità operativa, sono assegnati formalmente secondo la tipologia degli
incarichi conferiti a ciascun di essi ai sensi degli artt.53
e 54 con l’indicazione
dell’incentivo economico connesso in attuazione dell’art.
5, comma 2, lettera c).
7. L’erogazione dell’incentivo di cui al
comma 6 è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla
realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di
valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del
nucleo di valutazione di cui all’art.
56, che ne definisce parametri e standard di
riferimento.
8. La retribuzione di risultato è
corrisposta a consuntivo, nei limiti delle quote di produttività assegnate
all’unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie
complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale
o parziale del risultato. Tale verifica può essere anche periodica, per stati di
avanzamento.
9. Ferma rimanendo la formazione del fondo con le regole stabilite
all’art.61 nei confronti delle aziende ed enti che non hanno ancora attivato la
metodologia di budget citata al comma 1, è consentita, sino al 31 dicembre 1996
e, comunque, non oltre il 30 giugno 1997, la gestione dell’istituto incentivante
secondo le norme previste dall’art 57, comma 6, lett. b) del D.P.R. 384/1990,
nel rispetto, in particolare, dei principi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
5.
10. Le IPAB aventi finalità sanitarie di cui all’art.
47, comma 2, utilizzano il fondo previsto dall’art.
65, secondo le modalità del presente articolo fatta salva la quota di cui
all’art. 63, comma 2 da destinare ai premi per la qualità della prestazione
individuale.
11. Il servizio di controllo o nucleo di valutazione di cui al
comma 7 svolge anche un’attività di monitoraggio che si conclude con un rapporto
da trasmettere all’A.Ra.N., da allegarsi alla relazione annuale sullo stato
dell’amministrazione.
12. Per le aziende e gli enti rientranti nella previsione di
cui al comma 8 tale rapporto dovrà in particolare evidenziare lo stato di
attuazione della nuova metodologia.
ART.
63Premio per la qualità della
prestazione individuale
1. L’azienda o ente attribuisce la
retribuzione di risultato di cui agli artt. 61, comma 2, lett. b) e 65
nell’ambito del più ampio processo di valutazione previsto dall’art.57,
sulla base del grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi e/o livelli di
prestazione.
2. Le risorse del fondo di cui agli artt. 61, comma 2 lett. b), e le
risorse di cui agli artt. 62 comma 10 e 65, sono attribuite, con cadenza annuale
e, comunque non oltre il 31 dicembre, di ogni anno nella forma di premi di
qualità della prestazione individuale a non più del 7% dei Dirigenti in
servizio, esclusi i Dirigenti che beneficiano dell’art.64.
3. I principali fattori di
valutazione, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle
metodologie valutative adottate da ciascuna azienda o ente e ponderati per le
diverse posizioni di incarico dirigenziale, sono:
a) capacità dimostrata di gestire il proprio
tempo di lavoro, facendo fronte, con flessibilità alle esigenze del servizio e
contemperando i diversi impegni;
b)
grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i
collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla
produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro
nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di
lavoro;
d) capacità di rispettare e
far rispettare le regole ed i vincoli dell’organizzazione senza indurre
formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei
servizi;
e) capacità dimostrata nel
gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i
conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del
personale;
f) capacità dimostrata
nell’assolvere compiti inerenti ad attività di controllo, connesse alle
funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del
controllo di gestione;
g) qualità
dell’apporto personale specifico;
h)
contributo all’integrazione tra le diverse aree, strutture e servizi
dirigenziali e all’adattamento al contesto di intervento, anche in relazione
alla gestione di crisi, emergenze e cambiamenti di modalità operative, ed al
mantenimento dei livelli quantitativi di prestazioni
erogate.
i) impegno
orario.
4.
Le decisioni inerenti l’attribuzione del premio per la particolare qualità della
prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo Dirigente o
delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle
decisioni adottate:
5. I risultati generali dell’applicazione del presente
articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere un incontro al
riguardo con la direzione generale dell’azienda o ente.
ART.
64Onorari e compensi di natura
professionale
1. Ai Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo
professionale spettano i compensi di natura professionale previsti dal regio
decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte
avversa soccombente.
2. Le aziende ed enti che hanno alle loro dipendenze Dirigenti
legali appartenenti al ruolo professionale adottano secondo il proprio
ordinamento le misure procedurali e organizzative necessarie all’applicazione di
quanto previsto dal comma 1, nel rispetto dei seguenti principi:
a) gli onorari che devono essere corrisposti
sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa
soccombente e sono corrisposti dopo l’avvenuta acquisizione delle relative
somme nel bilancio dell’azienda o ente;
b) gli onorari spettano esclusivamente ai Dirigenti appartenenti al
ruolo professionale che svolgono funzioni legali;
c) la ripartizione degli onorari tra i Dirigenti del ruolo
professionale legale è definita dall’azienda o ente;
d) l’azienda o ente stabilisce una quota non inferiore al
5 % degli onorari da trattenere a copertura forfetaria delle spese
generali.
3. Nella determinazione della retribuzione di risultato di cui all’art. 62,
le risorse finanziarie derivanti dal comma 1 del presente articolo, nonché
quelle previste dall’art.
61, comma 2, punto b) sono destinate ad incentivare le prestazioni dei
Dirigenti che le hanno effettuate i quali non beneficiano, di conseguenza, del
premio per la prestazione individuale.
ART.
65Finanziamento della
retribuzione di risultato e premio
per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti delle IPAB aventi finalità
sanitarie
1. Al finanziamento della retribuzione di risultato dei
Dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie di cui all’art.
47, comma 2, a decorrere dal 31 dicembre 1995 ed a valere per il 1996, senza
alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo, si provvede mediante
la costituzione di un fondo che, in prima applicazione del presente contratto, è
formato:
– da una quota non inferiore al 4% e non
superiore all’8% del Fondo di cui all’art.
61;
dalle risorse aggiuntive indicate
nel comma 3.
– le risorse che
specifiche disposizioni finalizzano all’espletamento di particolari funzioni,
quali, ad esempio, quella dell’art. 45, comma 8, del DPR n. 333 del
1990.
– le risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o
risultati raggiunti dal personale per la quota di pertinenza di particolari
categorie di Dirigenti, quale, ad esempio, quelle di cui all’art. 69, comma 2,
del DPR n. 268 del 1987 e all’art. 18 della legge n. 109/1994.
2. Possono avvalersi delle
facoltà di cui al comma 1 secondo alinea le IPAB non dissestate e non
strutturalmente deficitarie secondo le vigenti disposizioni e che abbiano
realizzato le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione
di cui al titolo I del D.Lgs. 29 del 1993;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni
dirigenziali;
c) istituzione e
attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di
valutazione.
3. Le IPAB che si trovino
nelle condizioni indicate nel comma 2 possono incrementare, dal 31 dicembre
1995, con oneri a proprio carico, il Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo
di una somma pari allo 0,5% della quota del monte salari annuo riferito al 1993
e relativo ai Dirigenti, al netto dei contributi a carico dell’Amministrazione.
Tale somma può essere incrementata di un’ulteriore somma pari allo 0, 2 % del
medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione almeno
quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati al comma
5.
4. I
risparmi di gestione consistono nei minori oneri relativi al personale
dirigenziale derivanti dagli adempimenti organizzativi indicati al comma 5 che
non incidano sulla gestione e sulla qualità dei servizi resi agli
utenti.
5. I risparmi di gestione sono determinati a consuntivo sulla base della
differenza tra la spesa per il personale dirigenziale, al netto della spesa per
l’indennità di funzione, al 31 agosto 1995 e quella al 31.8.1993, entrambe
rapportate ad anno e calcolate secondo i criteri di cui al comma 19 dell’art. 3
della legge 537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo
articolo.
6. Le amministrazioni devono attestare attraverso i servizi di controllo
interno o i nuclei di valutazione che detti risparmi non abbiano prodotto
effetti negativi sull’estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e
non siano dovuti all’affidamento di attività all’esterno.
PARTE
TERZATITOLO
Ila libera
professioneART.
66Attività libero professionale
intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario
1. In applicazione
dell’art. 4, comma 11bis del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia, a tutti i dirigenti del ruolo sanitario è consentito lo
svolgimento dell’attività libero professionale all’interno dei locali
dell’azienda o ente, sia in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale e
di laboratorio che in costanza di ricovero.
2. L’esercizio dell’attività
professionale intra muraria non deve essere in contrasto con le finalità
istituzionali dell’azienda o ente e lo svolgimento deve essere organizzato in
modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e da
assicurare la piena funzionalità dei servizi.
3. L’esercizio dell’attività libero
professionale si svolge nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale,
caratterizzata dalla scelta diretta - da parte dell’utente - del singolo
professionista cui viene richiesta la prestazione.;
b) attività libero professionale svolta in équipe,
caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte
dell’utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza,
all’équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie
concordate.
c) attività professionali
autonome rese su richiesta ed in favore dell’azienda per l’erogazione di
prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche
attraverso forme di rappresentanza;
d)
attività di consulenza secondo la disciplina dell’art. 67.
4. La libera professione individuale e di équipe di cui al
comma 3, lettere a) e b) riguarda le attività in regime ambulatoriale, di
diagnostica strumentale e di laboratorio. L’attività professionale autonoma di
cui alla lettera c) del medesimo comma riguarda le stesse attività nonchè le
prestazioni, comprese quelle farmaceutiche, collegate alla attività libero
professionale erogata in regime di ricovero,
5. Tra le attività del comma 3, lettera
c) rientrano anche le attività di laboratorio, farmaceutiche e quelle
strumentali o non, complementari o di supporto alle attività professionali di
cui al comma 3, lett. a) e b), individuate dall’azienda o ente secondo le
modalità definite nel CCNL. di riferimento del relativo
personale.
6. L’azienda o ente, nella fissazione delle tariffe, individua la quota
percentuale destinata a se stessa. Un’ulteriore quota della tariffa - da
concordare in azienda ai sensi dell’art.
5, comma 1 lettera f) comunque non inferiore al 5% - può essere destinata
alle attività di formazione ed aggiornamento professionale ai sensi dell’art.
33.
7.
Le parti, allo scopo di fornire alle aziende linee guida uniformi in materia
rinviano all’allegato n. 5.
1. L’attività di consulenza dei dirigenti della presente area
negoziale, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali,
all’interno dell’azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai
sensi dell’art.
55.
2. La consulenza può essere, altresì,
esercitata al di fuori dell’azienda o ente medesimo nei seguenti casi:
A) In servizi sanitari di altra azienda o ente
del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che
disciplini:
– i limiti orari minimi e massimi
dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di
servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di
lavoro;
– il compenso e le modalità,
ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro;
Il compenso deve affluire all’azienda o ente di
appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto
quale prestatore della consulenza, entro quindici giorni
dall’introito.
B) Presso istituzioni
pubbliche non sanitarie, mediante apposita convenzione tra i soggetti
istituzionali che attesti che l’attività non è in contrasto con le finalità ed
i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e
disciplini:
– la durata della
convenzione;
– la natura della
prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro
subordinato;
– i limiti di orario
dell’impegno, compatibili con l’articolazione dell’orario di
lavoro;
– l’entità del compenso, ove
l’attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
– obbligo del recupero del debito orario, qualora la
consulenza, compatibilmente con l’esigenza del servizio, sia stata resa
nell’orario di lavoro;
– motivazioni
e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con
l’attività di istituto;
Il compenso deve
affluire all’azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95%
al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza entro quindici
giorni dall’introito.
PARTE
QUARTATITOLO
Inorme finali e
transitorieART.
68Disposizioni
particolari
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le norme e
le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Ai Dirigenti destinatari dell’art. 4,
comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che - assegnato presso un’azienda
o ente - opti per l’inquadramento nei ruoli di questi ultimi, si applica l’art.
14, commi 1 e 4 del D.P.R. 384/1990, alle condizioni ivi
stabilite.
3. Nulla è innovato per i dipendenti del servizio sanitario nazionale
operanti nel distretto speciale del comune di Campione d’Italia purché ivi
effettivamente residenti.
4. Ai Dirigenti in servizio presso le Agenzie regionale e
delle province autonome di cui all’art.1,
comma 8 in attesa della stipulazione dell’accordo di cui all’art. 1, comma 2
continuano ad applicarsi i contratti del comparto degli enti di provenienza.
Sono disapplicate le norme di leggi regionali che attribuiscano a soggetti
diversi dall’A.Ra.N. la possibilità di stipulare accordi per la definizione del
comparto di appartenenza del predetto personale. Con il medesimo accordo sarà
effettuata la verifica del comparto di appartenenza del personale addetto ai
servizi sociali integrati gestiti dalle aziende sanitarie.
5. Ai Dirigenti che
usufruiscono dei distacchi sindacali di cui all’art. 2 del D.P.C.M 27 ottobre
1984 n. 770 compete la retribuzione di cui all’art.
39, punti da 1 a 3 e punto 8 ove spettante nonchè la retribuzione di
posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco od
altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli incarichi successiva al
distacco, comunque non inferiore a quella della tabella allegato n. 2, goduta
dal dirigente. Non compete la retribuzione di risultato, quella connessa alle
particolari condizioni di lavoro e, per i dirigenti di II livello del ruolo
sanitario con rapporto ad incarico quinquennale, lo specifico trattamento
economico di cui all’art.
56.
6. Ai Dirigenti comandati presso altre
aziende o enti del comparto ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, ai
sensi delle disposizioni vigenti, spetta, nel rispetto dell’art. 3, comma 63
della L.537/1993, una retribuzione di posizione corrispondente all’incarico
rivestito presso l’azienda o ente di provenienza ovvero, in caso di graduazione
delle funzioni dirigenziali avvenuta successivamente al comando, altra di
valenza almeno pari alle funzioni svolte nell’azienda, ente o amministrazione
presso la quale presta servizio, determinata dall’amministrazione
stessa.
7. Per i dirigenti collocati in aspettativa per svolgere gli incarichi di
cui all’ art. 3, commi 6 e 7, ed all’art. 4, comma 1 del d.lgs. 502/1992, il
trattamento stipendiale sul quale devono essere calcolati i contributi
previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 3, comma 8 del citato decreto, è
costituito dalla retribuzione tabellare, dall’indennità integrativa speciale,
dalla retribuzione individuale di anzianità e dalla retribuzione di posizione
determinata ai sensi dell’art.
53, esclusivamente nelle componenti fissate nella tabella allegato 3. Dal
computo sono esclusi la retribuzione di risultato, le indennità connesse a
particolari condizioni di lavoro e, per i dirigenti di II livello con rapporto
ad incarico quinquennale rinnovabile, lo specifico trattamento economico di cui
all’art.
56.
8. Sono confermate le disposizioni di
cui all’art. 28, comma 2 del DPR 761/1979 nonchè quelle dell’art. 41 del DPR
270/1987 e dell’art. 19 del D.P.R. 384/1990. È, altresì, confermato l’art. 56,
comma 1, punto 2) del D.P.R. 761/1979, relativo all’accertamento della
sopravvenuta incapacità professionale. I soggetti titolari della procedura
prevista dal comma 3 e seguenti della medesima disposizione sono sostituiti con
quelli corrispondenti del d.lgs. 502/1992, secondo i regolamenti aziendali.
Analogamente si procede i Collegi e le Commissioni di cui agli artt. 48, comma
1, ultimo capoverso e 54 del D.P.R. 384/1990.
9. Nell’attribuzione degli stipendi
tabellari ai dirigenti di cui all’art.
42 ove siano state conglobate le ore di lavoro straordinario, le aziende ed
enti provvederanno ad operare i dovuti conguagli con gli incrementi
contrattuali, detraendole qualora prestate.
1. Per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio ed il 30
novembre 1995, per compensare la mancata attribuzione degli incarichi, è
corrisposta la somma forfetaria, di seguito indicata:
|
Ruolo
sanitario |
Ruolo professionale e
tecnico |
Ruolo
amministrativo |
Dirigenti di II
livello |
763.000 |
== |
== |
Dirigenti |
202.000 |
202.000 |
202.000 |
ART.
70Verifica delle disponibilità
finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del
Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti,
le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali
oneri ai sensi dell’art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al servizio di
controllo interno della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro dall’art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali
rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la
proroga dell’efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione
dell’esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente
contratto, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993, continuano ad
applicarsi le vigenti norme di legge, nonché degli accordi di lavoro del
comparto già recepiti con D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e D.P.R. 28 novembre
1990, n. 384, in quanto non disapplicate dall’art. 72.
2. Nel primo e secondo anno
di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei
fondi di cui all’art.
61, non siano state impegnate nei rispettivi esercizi finanziari sono
riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo.
1. A norma dell’art. 72, comma 1 del D.
Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all’art.
2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale dirigenziale
appartenente alla presente area negoziale, tutte le norme previgenti
incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle
materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) con riferimento alla durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto: art. 5 del DPR
384/1990;
b) con riferimento ai tempi
e procedure per la stipulazione del contratto decentrato: art. 6 del DPR 384/
1990;
c) con riferimento alle materie
di contrattazione: artt. 2 e 3 del DPR 270/1987;
d) con riferimento ai diritti di informazione e
consultazione: artt. dal 18 al 20 del DPR 13/1986; art. 38 del DPR
270/1987;
e) con riferimento alle
forme di partecipazione: art. 60 del DPR 761/1979;
f) con riferimento alle rappresentanze sindacali nei
luoghi di lavoro: art. 25 della L.93/1983;
g) con riferimento alla composizione delle delegazioni: art. 4 del DPR
270/1987;
h) con riferimento
all’interpretazione autentica dei contratti: art. 112 del DPR 270/1987; art. 7
del DPR 384/90; art. 21 del DPR 13/1986;
i) con riferimento al contratto individuale di lavoro: art. 12 del DPR
3/1957; art. 27, comma 4, del DPR 761/1979; artt. 18, commi 3 e 4, e 20 del DM
Sanità 30.01.1982; art. 12 del D.P.R. 3/1957 e art. 27, comma 4 del D.P.R.
761/1979;
j) con riferimento al
periodo di prova: art. 14 del DPR 761/1979;
k) con riferimento al contratto a tempo determinato: per le
disapplicazioni vedi dichiarazione congiunta all’art.
16
l) con riferimento all’orario
di lavoro: art. 32 del DPR 761/1979; art. 16 del DPR 270/1987; art. 9 del DPR
384/1990;
m) con riferimento alla
pronta disponibilità: art.18 del DPR 270/1987; art. 68, comma 9 del DPR
384/1990;
n) con riferimento alle
ferie, festività e riposo settimanale: artt. 33 e 37 del DPR 761/1979; art. 4
del DPR 395/1988; art. 68, comma 5, del DPR 384/1990;
o) con riferimento alle assenze retribuite: art. 38 del
DPR 761/1979; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi
da 22 a 24 e 26 della L. 724/1994;
p)
con riferimento alle assenze per malattia e agli infortuni e malattie
derivanti da causa di servizio: art. 47 del DPR 761/1979; art. 56, commi 1,
punto 1) e 2 del medesimo decreto, artt. 28 e 29 del DPR 270/1987; artt. 37,
68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR 3/1957; artt. dal 30 al 34 del DPR
686/1957; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22
a 24 e 26, della L. 724/1994;
q) con
riferimento all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e al
servizio militare: artt. da 37 a 41 e 67del DPR 3/1957; art. 38 e 47 del DPR
761/1979; art. 3, comma 37 della L. 537/1993; art. 7, comma 3 della L.
1204/1971, limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo
anno;
r) con riferimento
all’aspettativa: artt. 69 e 70 del DPR 3/1957; art. 47 del DPR
761/1979;
s) con riferimento al
passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica: art. 16 del DPR 761/1979;
art. 16 del DPR 384/1990;
t) con
riferimento agli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro e al
recesso: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art. 34 del DPR 384/1990; di
conseguenza gli artt. da 78 a 123 del DPR 3/1957, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 66, comma 1;
u) con
riferimento all’aggiornamento professionale e alla partecipazione alla
didattica e ricerca finalizzata: art. 26 del DPR 270/1987; art. 68, comma 4,
del DPR 384/1990;
v) con riferimento
alle cause di cessazione del rapporto di lavoro: artt. 52, 54, 55 e 57 del DPR
761/1979; per ciò che concerne l’art. 56 del medesimo decreto vedi il punto p)
del presente comma;
w) con riferimento
alla norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti all’ex IX livello:
art. 26, comma 2-ter del D.Lgs. 29 del 1993; art. 18, comma 2-bis del D.Lgs.
502 del 1993, eccetto l’ultimo periodo del secondo
capoverso;
x) con riferimento alle
norme transitorie di cui agli artt. 42, 43, 44 nonchè all’art. 45: artt. 41,
44 e 45 del DPR 384/1990, sostituiti dai nuovi valori tabellari nei quali
vengono inglobate ed assorbite in quota parte le indennità citate; art. 45,
comma 2 del DPR 384/1990 la cui somma annua è assorbita dal nuovo stipendio
tabellare;
y) con riferimento agli
artt. 47 e 48: l’art. 43 del DPR 333/1990 sostituito dal nuovo valore
tabellare; art. 38 del DPR 333/1990 per la parte assorbita dal tabellare; art.
69, comma 1 del DPR 268/1987;
z) con
riferimento alla retribuzione di posizione della dirigenza: artt. 44, 45 e 47
del DPR 384/1990 assorbiti e sostituiti dalla retribuzione di posizione; art.
53 del DPR 384/1990;
aa) con
riferimento al finanziamento della retribuzione di posizione: art. 10 del DPR
384/1990, limitatamente nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo; art. 46 del DPR 384/1990 nonché tutte le altre
indennità indicate nell’art. 53 le quali, in quanto confluite nel fondo, sono
da esso assorbite e retribuite ad altro titolo;
bb) con riferimento all’art.
59: art. 38 del DPR 333/1990 confluita ed assorbita dal fondo di
posizione;
cc) con riferimento al
fondo per le condizioni di lavoro: gli articoli dei decreti 270/1987 e
384/1990 citati nel primo comma dell’art. 60 sono disapplicati laddove
ridisciplinati nel presente contratto altrimenti sono mantenuti in vigore per
quanto attiene la parte normativa e le procedure di erogazione, salvo
specifica diversa indicazione. Le risorse previste per il pagamento delle
predette indennità confluiscono nel fondo e sono da esso
assorbite;
dd) con riferimento alla
produttività per i dirigenti del S.S.N.: artt. da 57 a 67 del DPR 384/1990,
fatto salvo quanto previsto dall’art.
62, comma 9 del presente contratto per il quale la disapplicazione della
lettera b) del sesto comma del citato art. 57 decorre dall’1 gennaio
1997.
2.
Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla
data di cui al comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR
384/1990.
3. Il DPR 25 giugno 1983 n. 348 è completamente
disapplicato.
4. Sono del pari disapplicate le norme contenute nelle leggi
regionali in materie oggetto del presente contratto.
5. Le aziende ed enti
curano adeguate forme di pubblicità per informare i dirigenti dell’intervenuta
disapplicazione ed inviano, per conoscenza, all’A.Ra.N. l’elenco delle norme non
più applicabili in quanto incompatibili con il presente
contratto.
6. Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel
presente contratto saranno corretti a cura dell’A.Ra.N., previa informazione
alle OO.SS. firmatarie.
Le parti,
visto anche il D.L. 163/1995, convertito con modifiche con legge dell’11 luglio
1995, n. 273, esprimono il comune avviso che le Aziende ed enti, nell’istituire
- mediante i regolamenti richiamati dalla citata legge - i servizi di controllo
interno o i nuclei di valutazione deputati la valutazione dei dirigenti ai sensi
dell’art.
57 del presente contratto, dovranno tenere conto della particolare funzione
che detti organismi saranno chiamati a svolgere in relazione alle specifiche
professionalità operanti in azienda, prevedendone una adeguata composizione o ,
se del caso, una integrazione con figure adeguate per professionalità e
qualifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Le parti si danno atto che i
protocolli di cui all’art.
9, comma 4, non dovranno assumere carattere di accordi integrativi
regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
Le parti, in relazione agli
artt.
9 e 31 del presente CCNL,
concordano sulla necessità che, a livello regionale, venga esperito ogni utile
tentativo teso alla ricollocazione dei dirigenti eventualmente dichiarati in
esubero. A tale scopo le parti, anche quale suggerimento alla Conferenza di cui
all’art.
9, comma 3, individuano - quale strumento che può facilitare la citata
ricollocazione - il conferimento di incarichi dirigenziali anche nell’ambito di
strutture o unità operative o servizi delle aziende ed enti nei quali il
possesso o la mancanza di una specifica disciplina non determini un ostacolo ad
un proficuo e funzionale inserimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
4
Le parti concordano sulla
necessità ed urgenza dell’approvazione di provvedimenti che affrontino il
problema dell’utilizzazione di istituti di flessibilità del rapporto di lavoro
dei dirigenti pubblici e, in particolare, di quelli del S.S.N., in cui vengono
impiegate professionalità per le quali l’utilizzazione part-time risulta
particolarmente adeguata per le caratteristiche delle prestazioni lavorative, di
contenuto prevalentemente professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
5
Le parti si impegnano ad
iniziare, a partire dal mese di gennaio 1997, i lavori preparatori per giungere
alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari e
della riforma dell’indennità premio di servizio. Le parti considerano la
modifica del d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modificazioni condizione
preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare
adeguata alle esigenze dei Dirigenti delle Aziende ed Enti del S.S.N. In tale
orientamento dovranno essere costruite le modalità di costituzione e di
funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la verifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
6
Le parti riconoscono
l’importanza peculiare della tutela della salute dei Dirigenti e della sicurezza
sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed
impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai
Dirigenti lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni
possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica. A tal
fine le parti, per dare concretezza ai principi della tutela della salute e
dell’integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell’art. 9
della L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa
nazionale vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. n. 626 del 19
settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi alla
figura del rappresentante per la sicurezza, sulla base dell’accordo
intercompartimentale definito.
Le parti si
impegnano altresì a disciplinare la materia delle attività usuranti non appena
sarà definito il quadro normativo di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
7
Le parti, in riferimento a
quanto previsto nell’allegato n.6 dell’accordo dell’Area Medica, circa la
previsione della maggiorazione del 40% del valore massimo della retribuzione di
posizione nel caso di conferimento dell’incarico di responsabile di
Dipartimento, quale premio per l’esclusività di rapporto, convengono sulla
necessità che le Aziende, nella predisposizione del Regolamento indicato nel
citato allegato n. 6 ed in quello n. 5 del presente contratto, valutino, ai fini
dell’attribuzione della relativa maggiorazione della retribuzione di posizione,
il conseguimento del giusto equilibrio nei confronti dei Dirigenti del ruolo
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo il cui rapporto è
caratterizzato dalla esclusività.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
8
Le parti con riferimento
all’applicazione dell’art.
17 comma 4 del presente contratto, relativo alla individuazione di due ore
dell’orario lavorativo dei dirigenti da destinare ad attività di aggiornamento
professionale, auspicano che nella prossima tornata contrattuale anche a detti
dirigenti vengano riconosciute, per evidenti motivi di parità di trattamento, le
stesse ore e pari opportunità di aggiornamenti settimanali godute dalla
dirigenza medica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
9
Le parti convengono che gli
effetti che derivano dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
nei confronti dei Dirigenti assunti successivamente alla data di entrata in
vigore del presente CCNL si producono automaticamente anche nei confronti dei
Dirigenti già in servizio a tale data. Non occorre pertanto che questi ultimi
sottoscrivano un contratto individuale, fatta salva l’instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro, con la stessa o altra azienda, a seguito di vincita di
concorso pubblico ovvero in esito a processi di mobilità.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
10
Le parti sottolineano la
necessità che le Aziende, nel formulare i criteri per l’affidamento degli
incarichi, pongano attenzione al rispetto dei principi della Legge 903/1977 e
della Legge 125/1991.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti prendono atto
dell’eliminazione dal testo delle disposizioni riguardanti l’attività di
consulenza (art.
67 lett. B) verso i soggetti privati, per effetto delle osservazioni
formulate dal Governo in data 12.9.1996 in sede di autorizzazione alla
sottoscrizione del presente contratto.
Le
parti convengono sulla necessità di reincontrarsi entro il 31.3.1997, data entro
la quale il quadro legislativo derivante dall’emananda legge di accompagno della
finanziaria 1997 in tema di attività libero professionale sarà completato, al
fine di rivalutare alla luce di tali disposizioni le norme
censurate.