Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
05/08/1997 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL
integrativo comparto Sanità area dirigenza amministrativa, santaria,
tecnica e professionale - parte normativa 1994/1997 e parte economica
1994/1995 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO INTEGRATIVO
PER L’AREA DELLA
DIRIGENZA
SANITARIA, PROFESSIONALE
TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL
COMPARTO SANITA’
PARTE NORMATIVA
QUADRIENNIO 1994-1997 PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-1995
A seguito della registrazione
avvenuta in data 1 agosto 1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.1.1997 , con il quale l’
A.Ra.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo
concordato in data 18.12.1997, il giorno 5 agosto 1997 alle ore 15, presso la
sede dell’A.Ra.N., ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:
- Prof. Carlo Dell’Aringa
(Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin
(Componente)
- Avv. Guido Fantoni
(Componente)
- Avv. Arturo Parisi
(Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora
(Componente)
ed i rappresentanti delle
seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:
C.G.I.L. |
AUPI |
C.I.S.L. |
SNABI |
U.I.L. |
SINAFO |
CIDA |
USINCI/SICUS |
CISAL |
CIDA/SIDIRSS |
CONFE.DIR. |
FIST C.I.S.L.
/DIRIGENTI |
CONFSAL |
FEDERAZIONE NAZ.LE FP
CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA’ DIRIGENZA |
USPPI |
|
UNIONQUADRI |
|
R.d.B./CUB |
|
UGL |
|
Le
parti prendono atto che, rispetto alle sigle firmatarie del testo concordato in
data 18.12.1996, la denominazione della CISL FISOS/DIRIGENTI è cambiata in FIST
CISL/DIRIGENTI e quella della CISNAL è cambiata in UGL. Le parti prendono
altresì atto che nel predetto testo erano contenuti i seguenti errori materiali,
direttamente corretti nel testo che si sottoscrive in data odierna:
rinumerazione dei commi (era saltato il comma 5); al comma 5, terzo alinea il
riferimento corretto è all’art. 22 e non 23; al comma 8 il riferimento corretto
è al comma 7 e non 8. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto
l’unito nuovo testo dell’art.
16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio di parte
normativa 1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994 -1995 per l’area della
Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del comparto
Sanità.
1. Nel testo del
CCNL
dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo del comparto sanità, stipulato il 5 dicembre 1996, l’art. 16
è sostituito dal seguente:
ART.
16
Assunzioni a tempo
determinato
1. In applicazione
della L. n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni l’azienda può
stipulare contratti individuali per l’assunzione di Dirigenti a tempo
determinato nei seguenti casi:
a) in sostituzione di Dirigenti assenti, quando
l’assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante
periodo di conservazione del posto dell’assente;
b) in sostituzione di Dirigenti assenti per gravidanza e
puerperio, sia nell’ipotesi di astensione obbligatoria sia in quella di
astensione facoltativa previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del
1977;
c) per la temporanea copertura
di posti vacanti di Dirigente nei vari profili dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo per un periodo massimo di otto mesi,
purché sia già stato bandito il pubblico concorso.
2. Per la selezione dei Dirigenti da assumere, le amministrazioni
applicano i principi previsti dall’art. 9 della L. n.
207/1985.
3. Nei casi di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è specificato per
iscritto il nome del Dirigente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al
preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima
di tale data con il rientro in servizio del Dirigente sostituito. In nessun caso
il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
5. Ai Dirigenti
assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo
previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato,
con le seguenti precisazioni:
- le ferie sono proporzionali al servizio
prestato;
- in caso di assenza per
malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt.23
e 24,
in quanto compatibili, si applica l’art.5 del D.L. n. 463/1983, convertito con
modificazioni nella L. 638/1983; i periodi di trattamento economico intero o
ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all’art.
23, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a
due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è
pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine
massimo fissato dall’art.23;
- possono essere previste assenze non retribuite fino ad
un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l’art.
22, comma 2;
- l’azienda od ente
nel contratto individuale definisce quale incarico conferire al Dirigente
assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la
retribuzione di risultato di cui all’art.
61 è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed in
relazione ai risultati conseguiti.
6. Il
contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell’art. 2126 c.c.
quando:
a) l’apposizione del termine non risulti da atto
scritto;
b) sia stipulato al di fuori
delle ipotesi previste nel comma 1.
7. Ai
sensi dell’art. 2 della L. n. 230/1962, il termine del contratto a tempo
determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del Dirigente,
non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto
iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed
imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se
rientrante in un’altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempreché il
Dirigente assente sia lo stesso.
8. Il
medesimo Dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo
determinato dopo l’applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici
ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di
durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle
norme di assunzione vigenti.
9. Al di fuori delle ipotesi di cui
al comma 7, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si
tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di
legge o del presente contratto.
10. Il
rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è
richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza.
11. Al Dirigente già a tempo indeterminato, assunto ai sensi
del comma 1, può essere concesso, dall’azienda od ente di provenienza, un
periodo di aspettativa, ai sensi dell’art.
27 e con i limiti ivi previsti, per la durata del contratto a tempo
determinato stipulato con la stessa od altra azienda.
12. I documenti di cui all’art.14,
per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro
trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei
documenti o l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione
determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce
esclusivamente gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. per il periodo
effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel
contratto individuale sottoscritto ai sensi dell’art.
14.
13. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per
l’assunzione dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario.
“
14. All’art.
72 del CCNL di cui al comma 1, la lettera k) è riformulata nel modo seguente
: “con riferimento al contratto a tempo determinato: art. 9, comma 4 del DPR
761/1979; art. 9, comma 17 della L. 207/1985 - limitatamente alla durata
dell’incarico;art. 7, comma 6 della L. 554/1988; artt. 1 e 5 del DPCM 127/1988;
art. 3, comma 23 della L. 537/1993”. La tabella allegato 4 del medesimo
contratto è integrata con la tabella allegato 1 al presente
contratto.
Assenze per malattia nel rapporto a tempo
determinato
1. Periodo di conservazione del posto
Coincide con la durata del contratto, ma non può
in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo
indeterminato dall’art. 24, commi 1 e 2.
Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa
comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.
Un Dirigente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad
esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione del posto per 6 mesi. Se
però egli si ammala dopo quattro mesi dall’inizio del rapporto avrà diritto
alla conservazione del posto solo per i restanti due mesi.
2. TRATTAMENTO economico delle assenze
2.1. Determinazione del periodo massimo
retribuibile e relativo trattamento
- Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione dell’art. 5
della L.638/1983, richiamato nel testo dell’art. 16 del CCNL, qual è il
periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l’insorgenza della
malattia. Tale periodo è quello massimo
retribuibile.
Se il Dirigente si
ammala il 15 dicembre 1997, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni
ha lavorato dal 15 dicembre 1996 fino al 14 dicembre 1997. Vanno dunque
computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale
operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo
massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto.
Ai fini della quantificazione del trattamento economico da
corrispondere nell’ambito del periodo massimo retribuibile bisogna rispettare
la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in
virtù della quale: 9 mesi su 18 ( e cioè la metà del periodo massimo
retribuibile ) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18 ( e cioè un sesto )
sono retribuiti al 90 % e 6 mesi su 18 ( e cioè due sesti ) al 50 %
Si consideri il seguente esempio:
Dirigente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei
mesi e si assenti per 120 giorni;
- il
periodo massimo retribuibile sarà di 6 mesi; di questi sei mesi (180 gg.), 90
giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; 30 giorni (un sesto) al
90 %; 60 giorni (due sesti) al 50%
L’assenza di 120 giorni del Dirigente sarà dunque retribuita al 100%
per i primi 90 giorni, mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90
%;
Se l’assenza fosse stata di 190
giorni (10 giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita
nel modo seguente:
- 90 gg. al
100%;
- 30 gg. al
90%;
- 60 gg. al 50%;
- 10 gg. senza retribuzione. Quando
l’assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere
retribuita.
Si ricordi inoltre che
nessun trattamento economico di
malattia può essere corrisposto dopo la
scadenza del contratto a termine.
N. B.
Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il Dirigente
effettui un’unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire
quale sia, nell’ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento
economico spettante per l’ultimo episodio morboso, si dovranno sommare
all’ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza
di rapporto).
2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma
superiore a un mese.
Nel caso
che il Dirigente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l’ultimo episodio
morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v.
punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta,
perché il CCNL prevede che, nell’ambito del periodo massimo retribuibile, due
mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è esattamente 60
gg.).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad
esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui
60 gg.da retribuire al 100%, 10 gg. da retribuire al 90% e 20 giorni da
retribuire al 50%.
In quest’ultimo caso,
infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1
avremmo:
- 45 gg. (la metà del
massimo) da retribuire al 100%
- 15
gg. (un sesto) da retribuire al 90 %;
- 30 gg. (due sesti) da retribuire al 50 %
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo
retribuibile al 100 % per passare dai “normali” 45 giorni, risultanti
dall’applicazione della solita proporzione, ai 60 previsti dalla norma,
occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al 90 e
al 50 %.
Quindi:
60 gg. (45 gg. + 1/3) al 100%;
10 gg. (15 gg. - 1/3) al 90 %;
20 gg. (30 gg. - 1/3) al 50%.
In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per 20
gg. sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell’assenza; se si assenta
per 70 gg. sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg e al 90% per i successivi
10 gg; se si assenta per 120 giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60
gg., al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre per gli
altri 30 giorni non sarà retribuito.
2.3. Periodo massimo retribuibile
garantito.
Nel caso che il
Dirigente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un
periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo
retribuibile di almeno trenta giorni, perché così prevede espressamente l’art.
5 della L. 638 del 1983. Nell’ambito di tale periodo le assenze sono sempre
retribuite per intero. In un caso del genere, se il Dirigente si ammala per 40
gg., poiché ha diritto alla retribuzione
solo per 30 gg., i primi 30 gg. di
assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg. sono senza
retribuzione.