Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
22/02/2001 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL
integrativo del CCNL dell' 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N.
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'8
GIUGNO 2000 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL
SSN
A seguito del parere
favorevole espresso in data 25 gennaio 2001 dal Comitato di Settore sul testo
dell'accordo integrativo del CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N. nonché della
certificazione della Corte dei Conti, in data 20 febbraio 2001,
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22
febbraio 2001 alle ore 17,00 ha avuto luogo l'incontro tra :
l'ARAN : Nella
persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente f.f.
........Firmato........
e le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria
|
Confederazioni sindacali
|
SNABI SDS........Firmato........ |
|
AUPI........Firmato........ |
CONFEDIR........Firmato........ |
SINAFO........Firmato........ |
|
CGIL FP Sanità........Firmato........ |
CGIL........Firmato........ |
FIST CISL – COSIADI........Firmato........ |
CISL........Firmato........ |
CIDA / SIDIRSS........Firmato........ |
CIDA........Firmato........ |
UIL Sanità........Firmato........ |
UIL........Firmato........ | Al termine della riunione, le parti suindicate, dopo aver
dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno
sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del
CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo del S.S.N.
Errori materiali corretti nel testo del CCNL:
- Nel titolo del CCNL : dopo le parole
"AMMINISTRATIVO" aggiungere "DEL
S.S.N."
- art. 1, comma 2 lett.
A): dopo le parole "del CCNL " aggiungere "8 giugno 2000";
- art. 2, comma 4: dopo la
parola "L'azienda" sostituire "può ammettere" con "ammette";
- art. 2, comma
4: alla fine del primo periodo, sostituire "sino ad un 2% massimo" con
"di un ulteriore 2%
massimo";
- art. 9,comma 2: dopo
le parole "all'art. 11,comma 3" aggiungere "del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000-2001".
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'8
GIUGNO 2000 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL
S.S.N.
TITOLO
I DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO
I Campo di applicazione e
finalità
ART.
1
1. Il presente contratto,
fatto salvo quanto previsto dagli art. 3, comma 6, per la parte prima si applica
a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo, anche assunti a tempo determinato con contratto di durata almeno
triennale e – per la parte seconda - solo ai dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo, in servizio a tempo indeterminato presso le aziende e
gli enti di cui al CCNQ del 2 giugno 1998.
2. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a) dare attuazione all'art. 66 del CCNL 8 giugno
2000 mediante la regolamentazione dell'accesso ad un regime di impegno ridotto
dei dirigenti per i casi previsti dalla norma stessa;
b) effettuare l' integrazione di alcune norme del CCNL 8
giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione.
3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto
si rinvia all'art. 1 del CCNL 8 giugno 2000.
PARTE
I
CAPO I Rapporti di lavoro con impegno
ridotto
ART.
2 Accesso al regime di impegno
ridotto dei dirigenti dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo
1. In casi in
cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale i dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo ed i dirigenti sanitari con
rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l'accesso ad un regime di impegno
orario ridotto.
2. In via indicativa i
casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli
sino agli otto anni di età , ai parenti di cui agli artt. 21 e 22, comma 2 del
DPR. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale
del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G.U. dell'11 ottobre 2000, serie
generale, n. 238, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge
53/2000.
3. L'accesso al regime di
impegno ridotto – anche per quanto attiene la decorrenza - è concordato
dall'azienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui all'art. 13,
comma 12 del CCNL 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della
domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al
rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile
della struttura di appartenenza dell'avvenuto accesso all'impegno
ridotto.
4. L'azienda ammette i
dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 4 % della dotazione
organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente contratto in atto
vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi
documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della
percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata
per eccesso per arrivare comunque all'unità e va ripartita dall'azienda entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto - di norma - tra i
vari ruoli e discipline in modo equilibrato al fine di evitare
disservizi, dandone informazione ai soggetti di cui all'art. 10 comma 2 del CCNL
dell'8 giugno 2000.
5. Qualora il
numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza
:
- ai dirigenti che assistono il coniuge, o il
proprio convivente, o parenti sino al 1° grado, portatori di handicap non
inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti
dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti
;
- ai genitori con figli minori, in
relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e,
in caso di parità, con riferimento alla minore età. 6. In prima applicazione della disciplina di cui al presente
contratto le domande per l'accesso all'impegno ridotto possono essere presentate
nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del comma 4.
ART. 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno
ridotto
1. L'orario di lavoro
settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo
del 50% della prestazione lavorativa di cui all'art. 16, comma 2 del CCNL 8
giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto
non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo
pieno.
2. L'impegno ridotto può essere
realizzato:
a) con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi ( equivalente al tempo parziale
orizzontale);
b) con articolazione
della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati
periodi dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da
rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo
parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o
anno);
c) con combinazione delle due
modalità indicate nelle lettere a) e b).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può
concordare con l'azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione
lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce
orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie
del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso
ciascuna azienda tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli
orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei
diversi ruoli e discipline, ove previste. La modificazione delle tipologie di
articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al
presente comma, richiesta dall'azienda o dal dirigente, avviene con le procedure
dell'art. 2, comma 3.
4. L'accesso al regime di impegno ridotto non può essere
richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può
essere anticipato al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, su
richiesta del dirigente o dell'azienda con le procedure di cui all'art. 2, comma
3 del CCNL 8 giugno 2000 che devono tener conto delle esigenze organizzative
dell'azienda.
5. In rapporto alla durata
dell'impegno ridotto del dirigente, l'azienda – su richiesta del responsabile
della struttura - valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996, a condizione che la somma
delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del
tempo pieno, consentano la relativa disponibilità organica ai sensi dell'art. 6,
comma 1 del dlgs 61/2000.
6. Non è
consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano
titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice che non sia
articolazione interna di struttura complessa, ai sensi dell'art. 20, comma 1,
lett. f) punto 18 bis della legge 488/1999.
ART. 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno
ridotto
1. Nell'applicazione
degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della
ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla
formazione.
2. Il dirigente con rapporto
di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può
essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1,
co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di
lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare
nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso
per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari
alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi
oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno
2000.
4. Il dirigente con rapporto di
lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro
straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il
limite massimo individuale annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l'azienda –
previo consenso del dirigente - chieda occasionalmente lo svolgimento in
eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non
possono superare il limite del comma 4 .
6. Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto
di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità
integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità ove spettante,
corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente
alla stessa posizione di incarico. L'indennità di esclusività è percepita per
intero e la retribuzione di posizione – parte variabile - aggiuntiva di L.
2.900.000, prevista dall'art. 11, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, II
biennio economico , non è soggetta alle riduzioni del comma
7.
7. La retribuzione di posizione,
ferma restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, è
rideterminabile dalle parti - azienda e dirigente - in misura proporzionale
all'impegno ridotto e, comunque, in ragione dell'eventuale mutamento
dell'incarico conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata
applicata l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, II
biennio economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di
posizione deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal
citato articolo, una quota corrispondente alla parte fissa dell'ex X livello del
DPR 384/1990 dei vari ruoli, come risultante dall'ultima decorrenza della
tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico .
8. La contrattazione integrativa, nelle
materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dirigenti
ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei
risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione
lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente
proporzionale al regime orario adottato.
9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno
ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo
pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato
alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale
analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal
servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia.
In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche
per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento
economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per
matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per
lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi,
fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo verticale
il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati.
11. I dirigenti possono
accedere all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi
dall'assunzione.
12. I dirigenti del
ruolo sanitario ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono
svolgere sevizio di pronta disponibilità. L'attività libero professionale
intramuraria comunque classificata, ivi compresa per i ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo l'attività di cui all'art. 62 del CCNL dell'8 giugno
2000 è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario
ridotto.
13. Al dirigente che rientra
dall'impegno ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico del comma
6 nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata
oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte
dell'azienda dell'incarico precedentemente ricoperto.
14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del
presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si
applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000.
ART. 5 Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei
dirigenti
1. L'utilizzo dei
risparmi derivanti dall'accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per
le voci indicate nell'art. 4, comma 6 avviene con le modalità previste dall'art.
1, comma 59 della legge 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad
incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui all'art. 52 del CCNL 8
giugno 2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza
dell'accesso all'impegno ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 7, rimangono nel
fondo previsto dall'art. 50 del CCNL dell'8 giugno 2000 e sono utilizzabili, a
consuntivo, anche con le modalità previste dal comma 4 del medesimo
articolo.
2. La contrattazione
integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1
tenendo in particolare conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti
dell'unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno
ridotto.
ART. 6 Incompatibilità
1. E' previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente
sanitario con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di
lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale
extramuraria.
2. In tal caso si
applicano le procedure previste dall'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre
1996.
ART. 7 Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai dirigenti
ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o per interpretazione
dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996 abbiano già consentito l'accesso
all'impegno ridotto esclusivamente per motivi famigliari o sociali, riferiti ai
casi previsti dal presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono dichiarare
all'azienda la propria necessità entro quindici giorni dall'entrata in vigore
del presente contratto, ai fini della conferma del rapporto ad impegno
ridotto.
2. Il rapporto ad impegno
ridotto - in caso di sua conferma ai sensi del comma 1 - deve essere adeguato
dal punto di vista normativo e del trattamento economico al presente contratto
entro un mese dalla sua entrata in vigore.
3. Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri del
presente contratto, il dirigente interessato dovrà rientrare ad impegno pieno
entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda ai sensi del
comma 1.
4. Il numero dei rapporti ad
impegno ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava sulla
percentuale prevista dall'art. 2, comma 4.
5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo tempo
consentiti per l'esercizio dell'attività libero professionale, essi sono
soggetti alla disciplina dell'art. 44 e seguenti del CCNL dell'8 giugno 2000.
PARTE
II
CAPO I Attività libero professionale dei
dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo ad impegno ridotto
ART. 8 Impegno
ridotto per attività libero professionali
1. Per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo l'accesso all'impegno ridotto, nel rispetto delle vigenti norme
sulle incompatibilità, può essere consentito per svolgere una attività
professionale esterna anche mediante l'iscrizione ad albi professionali. In tal
caso prestazione lavorativa è ridotta al 50% di quella a tempo
pieno.
2. La percentuale consentita di
accesso all'impegno ridotto per i dirigenti di cui al comma 1 è pari all'1%
della dotazione organica complessiva dei dirigenti dei ruoli
stessi.
3. L'accesso all'impegno ridotto
di cui al presente articolo non è consentito ai dirigenti indicati nell'art. 3,
comma 6 ed a quelli che non hanno raggiunto i cinque anni di servizio a tempo
indeterminato presso la stessa azienda senza ricongiunzione con altri precedenti
servizi.
4. L'accesso all'impegno
ridotto avviene, con le procedure dell'art. 3, comma 3, e nell'accordo il
dirigente deve indicare l' attività professionale che intende svolgere ai fini
dei commi 4 e seguenti.
5. L'azienda può
motivatamente rinviare l'accesso all'impegno ridotto di cui al comma 1 per un
periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui esso comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa del dirigente grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio.
6.
L'azienda, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di
incompatibilità, è tenuta ad individuare, entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente contratto, le attività che, in ragione della interferenza con i
compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dirigenti del comma 1, con
le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra
l'attività esterna del dirigente con quella specifica dell' attività di
servizio, l'azienda nega l'accesso ad un impegno ridotto ovvero lo revoca se
subentrato invitando il dirigente a rientrare ad impegno pieno.
8. Il dirigente è tenuto a comunicare,
entro quindici giorni, all'azienda nella quale presta servizio l'eventuale
successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
9. Ai dirigenti di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni previste dalle clausole della parte I per
tutto quanto attiene gli aspetti del trattamento economico, normativo e
dell'orario.
ART. 9 Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto
dei dirigenti ammessi all'esercizio
di attività professionali
1. Fermo
rimanendo quanto previsto dall'art. 5 , ai dirigenti che hanno ottenuto
l'accesso al regime di impegno ridotto per l'esercizio di attività professionale
esterna, con decorrenza dalla data di inizio, è sospesa l'attribuzione della
quota di L. 2.900.000 prevista dall'art. 11 comma 3 del CCNL 8 giugno 2000 e la
restante retribuzione di posizione di parte variabile è ridotta del 50% . Gli
stessi non hanno titolo alla retribuzione di risultato, con la medesima
decorrenza.
2. Le risorse derivanti dai
tagli del comma 1 sono attribuite ai fondi di pertinenza anche per le finalità
di cui all'art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico
2000-2001.
3. I dirigenti di cui al
comma 1 possono revocare la loro opzione all'impegno ridotto entro il 31
dicembre di ciascun anno. Il trattamento economico di cui all'art. 4, comma 6
viene ripristinato per intero dal primo gennaio successivo mentre la
retribuzione di posizione, fatta salva la quota di L. 2.900.000 che viene
ripristinata dalla stessa data, per la restante parte variabile rimane quella in
godimento all'atto della revoca sino al conferimento di nuovo incarico o
rideterminazione aziendale dell'importo goduto, in base alla graduazione delle
funzioni. Al dirigente è di nuovo riconosciuta la retribuzione di risultato che,
nel primo anno di rientro, è attribuita a consuntivo.
TITOLO
II DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CCNL
8 GIUGNO 2000
ART.
10 Integrazioni ed interpretazioni
autentiche
1. Le parti convengono
che ai fini di una corretta applicazione del CCNL dell'8 giugno 2000, i
sottonotati articoli vadano così integrati o modificati:
a) all'art. 39, comma 4 dopo l' ultimo periodo
va aggiunto il seguente: " Tale ultima clausola - eccetto la verifica - si
applica anche ai dirigenti già di II livello ad incarico quinquennale
all'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, che abbiano assunto un incarico di
struttura complessa dopo il 1 agosto 1999 in azienda diversa da quella di
provenienza" .
b) Nel comma 9
dell'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000
– 2001, al termine del primo periodo, dopo le parole "al comma 3" e prima del
punto vanno aggiunte le seguenti parole "valutata alla data del 31 dicembre
1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5." 2. Le parti si danno atto dell'errore materiale incorso
nell'indicare l'ammontare dell'indennità integrativa speciale dei dirigenti
sanitari di ex II livello che è di L. 14.862.000 (annue lorde comprensive del
rateo di tredicesima, ai sensi dell'art. 46 del CCNL 5 dicembre 1996) anziché di
L. 14.783.000, come indicato nelle tabelle allegato 2 e 3, al CCNL dell'8 giugno
2000 , I biennio economico. Di conseguenza ai sottonotati articoli del predetto
contratto vanno apportate le seguenti correzioni:
a)all'art. 39 comma 1, lettera b) il valore
dell'assegno personale annuo lordo è di L. 13.313.000 anziché
13.240.000;
b)all'art. 41, comma 1 il
valore dell'indennità di struttura complessa dei dirigenti del ruolo sanitario
corrisponde al valore di L. 13.313.000;
c)l'indennità di struttura complessa prevista dal comma 2 dell'art. 41,
per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo rimane
fissata in L. 13.240.000, ferma rimanendo la possibilità di procedere agli
incrementi previsti dal comma stesso per la graduale parificazione con quella
dei dirigenti del ruolo sanitario.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
A miglior
chiarimento di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 per particolari esigenze
sociali si intendono tutte quelle esigenze personali che rientrano nei principi
generali e finalità dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328
. Firmata da ARAN e Sindacati
DICHIARAZIONE A VERBALE n.
1
Con riferimento all'art. 8
parte II, si conferma la sottoindicata dichiarazione a verbale già sottoscritta
in occasione della preintesa del 15.11.2000.
Le sottoscritte OO.SS. AFFERMANO che la percentuale di accesso al regime
di impegno ridotto di cui all'art. 2, comma 4, della bozza proposta debba
ritenersi esclusiva per le cause indicate nel medesimo
articolo.
RIBADISCONO, altresì, che la
percentuale di cui all'art. 2, comma 4 debba essere non inferiore al 5% e,
comunque, non inferiore a quella che sarà prevista per l'area medica.
RICHIEDONO che per quanto attiene
l'attività libero professionale dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico
ed amministrativo l'accesso all'impegno ridotto è da considerarsi del tutto
indipendente dalla tipologia di cui all'art. 2, comma 4; ciò anche in
considerazione che detta fattispecie di accesso non riguarda l'area Medica né il
ruolo sanitario di questa Area negoziale.
CHIEDONO, pertanto, che sull'accesso a quest'ultima fattispecie di
impegno ridotto, conforme alle disposizioni legislative vigenti, venga
individuata una percentuale DISTINTA e non inferiore al 10%.
CISL FPS – COSIADI
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CISL |
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