Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
12/07/2001 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL
sull'interpretazione autentica dell'art. 61 comma 2 lett. a) del CCNL
1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
del SSN del 5 dicembre 1996 |
CCNL SULL'INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELL'ART. 61, COMMA 2
LETT. A) DEL CCNL 1994 - 1997 DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL SSN DEL 5 DICEMBRE
1996
A seguito del parere
favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di Settore sul testo
dell'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2 lett.
a) del CCNL 1994-1997 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa del SSN del 5 dicembre1996 nonché della certificazione positiva
della Corte dei Conti, in data 10 luglio 2001, il giorno 12 luglio 2001 alle ore
10,00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN : Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI -
Presidente.......firmato........
OO.SS. di categoria
|
Confederazioni sindacali
|
SNABI SDS........firmato........ |
|
AUPI........firmato........ |
CONFEDIR........firmato........ |
SINAFO........firmato........ |
|
CGIL fp........firmato........ |
CGIL........firmato........ |
CISL fps – COSIADI........firmato........ |
CISL........firmato........ |
CIDA / SIDIRSS........firmato........ |
CIDA........firmato........ |
UIL fpl........ firmato ........ |
UIL........firmato........ | Al termine della riunione, le parti suindicate hanno
sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 61,
comma 2 lettera a), del CCNL 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel testo che
segue.
CCNL SULL'INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELL'ART. 61, COMMA 2
LETT. A) DEL CCNL 1994 - 1997 DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL SSN DEL 5 DICEMBRE
1996
PREMESSO che il Tribunale di
Vercelli in relazione alla causa iscritta al R.G. n.141/2000, nella seduta del
23 gennaio 2001 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al
giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente
l'interpretazione dell'art. 61, comma 2 lettera a), del CCNL 1994-1997 della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa stipulato il
5.12.1996, al fine di stabilire quale sia la base di calcolo da prendere a
riferimento per la corretta determinazione del fondo per la retribuzione di
risultato. In particolare, i ricorrenti - dirigenti della ASL n. 11 di Vercelli
-, sostengono che per il personale dirigente dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo i fondi da prendere come base di calcolo debbano
essere quelli originariamente determinati ex art. 58 DPR 384/1990
"secondo le quote storiche spettanti a
ciascun ruolo" e non già quelli
effettivamente corrisposti, come invece ritenuto dalla ASL citata in giudizio.
TENUTO PRESENTE che circa le modalità di finanziamento dei fondi i CCNL del
5.12.1996, utilizzano dizioni diverse riferendosi ora alla "spesa storica", ora
alle risorse "destinate" ora alle risorse "spettanti" (cfr. artt. 58-61 del CCNL
del 5.12.1996 relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo del SSN);
CHE le diverse locuzioni utilizzate
hanno ovviamente un diverso significato anche dal punto di vista
contabile;
CONSIDERATO che nel caso di specie
per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo si è provveduto alla
formazione del fondo di cui al controverso art. 61, costituito nel suo ammontare
dalla "somma complessiva dei fondi di produttività sub 1) e sub 2), di cui agli
artt. 57 e seguenti del DPR 384/1990, determinata per l'anno 1993, ripartita secondo le
quote storiche spettanti a ciascun ruolo"; TENUTO CONTO che dette quote storiche confluiscono nel fondo per la
retribuzione di risultato con l'abbattimento del 30% operato dall'art. 8, comma
3 della L. 537/1993 sugli stanziamenti per i fondi di incentivazione di cui agli
artt. 58 e 124 del DPR 384/1990;
CONSIDERATO che la suddetta dizione
non è stata utilizzata nel senso di "corrisposto" o"speso" nella
considerazione della non perfetta corrispondenza temporale, in azienda, della
corresponsione delle quote pattuite di produttività nell'anno di
riferimento;
TENUTO
CONTO che in ragione di ciò se la
formazione dei fondi si fosse fondata sulle risorse spese anziché su quelle
spettanti sarebbe derivato un ulteriore indiretto abbattimento del fondo di cui
all'art. 61 non prefigurato dalla norma pattizia;
Che, pertanto, le parti
ritengono che nel ricorso in atto si debba fare soprattutto riferimento
all'accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell'azienda
immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61 del
CCNL;
TUTTO QUANTO SOPRA
VALUTATO, le parti indicate in premessa
concordano, tuttavia, l'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2 lett. a)
del CCNL 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
del SSN del 5.12.1996, nel testo che segue:
ART. 1 Clausola di interpretazione
autentica 1. Con riguardo alla
formazione del fondo di cui all' art. 61, comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997
relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del
SSN del 5.12.1996, le parti specificano che per "quote storiche spettanti" non si
intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o
corrisposte, ma quelle originarimente determinate ai sensi degli artt. 57 e
seguenti del DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo
sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale
prevista dall'art. 8, comma 3 della L. n. 537/1993.
|