Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
21/07/2005 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro per la formulazione delle
tabelle di equiparazione del personale dirigente delle Arpa a quello
appartenente all'area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico,
professionale ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE
TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL
PERSONALE DIRIGENTE DELLE ARPA A QUELLO APPARTENENTE ALL'AREA DELLA
DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARI,
TECNICO, PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
In data 21
luglio 2005, alle ore 11,00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro
tra:
L'ARAN: nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni:
____firmato________
e, per i
rappresentanti sindacali:
Organizzazioni sindacali
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Confederazioni sindacali:
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CGIL FP Sanità |
Firmato |
CGIL |
Firmato |
CISL Fps- COSIADI |
Firmato |
CISL |
Firmato |
UIL Fpl |
Firmato |
UIL |
Firmato |
CIDA / SIDIRSS |
Firmato |
CIDA |
Firmato |
SINAFO |
Firmato |
CONFEDIR |
Non Firmato |
AUPI |
Firmato |
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|
CONFEDIR sanità |
Non Firmato |
|
|
SNABI SDS |
Firmato |
|
| Al termine è
stata sottoscritto, tranne che dalla CONFEDIR, il CCNL nel testo che si allega,
con le modifiche apportate all'art.. 3, comma 4, a seguito del verbale del 13
gennaio 2005:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE
TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL
PERSONALE DIRIGENTE DELLE ARPA A QUELLO APPARTENENTE ALL'AREA DELLA
DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARI,
TECNICO, PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
ART. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a
tutto il personale dirigente delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (A.R.P.A.) non rientrante nell'area medico veterinaria,
proveniente da comparti o settori diversi da quello del S.S.N. confluiti nella
ARPA sulla base delle disposizioni regionali di loro istituzione, al fine di
consentirne il relativo inquadramento negli organici delle Agenzie stesse,
nonché al personale dirigenziale già appartenente al comparto del S.S.N. secondo
quanto specificato all'art. 4.
2.
Le tabelle di equiparazione del personale di
cui al comma 1 con quelle del personale incluso nell'Area della dirigenza
sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. sono definite con
il presente contratto ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del CCNL 8 Giugno
2000
ART. 2 Criteri per la formazione delle tabelle di
equiparazione
1. Le tabelle di
equiparazione allegato n. 1 sono formulate in base ai criteri stabiliti
dall'art. 63 del CCNL 8 giugno 2000, facendo riferimento a:
a) Contratti collettivi applicati ai dirigenti
transitati da altre aree del pubblico impiego o settori privati, attualmente
in servizio;
b) Qualifica e profilo di
provenienza dei dirigenti.
ART. 3 Struttura della retribuzione 1. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale
dirigente confluito nelle ARPA, sono attribuiti il trattamento economico
fondamentale ed accessorio di cui all 'art. 35, lettere a) e b) dei CCNL 8 Giugno
2000, I e II biennio economico;
2. Il
trattamento economico del personale confluito è formato dalle seguenti voci
nell'ammontare determinato dai CCNL citati al comma 1 alla data di decorrenza
dell'inquadramento:
a) Stipendio tabellare iniziale (artt. 36 e 37
del CCNL ( giugno 2000, I biennio, e dall'art. 2 del II biennio)
;
b) Indennità integrativa speciale
(art. 38 del CCNL 8 giugno 2000, I biennio) ;
c) Retribuzione individuale di anzianità eventualmente
acquisita;
d) Retribuzione di
posizione minima, parte fissa e variabile, prevista dalla tabella I allegata
al CCNL 5.12.1996, secondo biennio economico 1996-1997, come modificata dagli
artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico per i dirigenti con
più o meno di cinque anni di anzianità al 1 febbraio 2001. Ad essa si aggiunge
l'eventuale ulteriore importo di parte variabile riconosciuto presso ciascuna
ARPA in relazione alla graduazione delle funzioni ed all'incarico
ricoperto;
e) per i dirigenti
sanitari, indennità di esclusività di cui all'art. 5 del CCNL 8.6.2000, II
biennio 2000-2001, con decorrenza 1.1.2000 e con le stesse modalità temporali
e condizioni previste dalla disposizione contrattuale ;
f) indennità di struttura complessa nei casi e con le
modalità di cui all'art. 41 del CCNL dell'8 giugno 2000, I
biennio;
g) l'incremento di £.
2.900.000 della parte variabile della retribuzione di posizione, a decorrere
dall'1 gennaio 2000 per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, alle stesse condizioni previste per i corrispondenti dirigenti
del S.S.N. dall'art. 11 , comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio
economico.
h) retribuzione di
risultato secondo i criteri della contrattazione integrativa, nonché le voci
corrisposte sulla base delle condizioni di lavoro, ove
spettanti. 3. Alla costituzione del
trattamento economico di cui al comma 2 dei dirigenti confluiti concorre ogni
indennità o trattamento economico comunque denominato, avente natura fissa e
ricorrente e avente riflessi ai fini del trattamento previdenziale, agli stessi
corrisposta in base al contratto di provenienza.
4. Nel caso in cui il trattamento economico in godimento da
parte del dirigente - con esclusione di quanto eventualmente corrisposto in base
alla lettera h) - dia luogo ad un saldo positivo rispetto al trattamento
economico spettante, la parte residua, viene conservata come assegno ad
personam, utile ai fini previdenziali ed assistenziali e del trattamento di fine
rapporto, salvo che non si tratti di somme percepite a titolo di retribuzione di
risultato comunque denominata negli enti o settori di provenienza. Tale assegno
entra a far parte della retribuzione di posizione individuale del dirigente ai
sensi dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
5. Per la corresponsione delle voci di cui alle lettere d), f), g) e h), le ARPA provvedono
con i fondi formati con le regole previste dagli artt. 50, 51 e 52 del CCNL 8
giugno 2000, primo biennio economico, come confermati dagli artt. 8 e 9 dello
stesso contratto, II biennio economico. Gli oneri per l'attribuzione del
trattamento economico iniziale nella misura minima contrattuale, ai sensi
dell'art. 53 del CCNL dell'8 giugno 2000, sono, comunque, a carico dei bilanci
delle ARPA nella misura in cui le risorse del comma 3 non fornissero la completa
copertura.
ART. 4 Inquadramento dei dirigenti 1. Le tabelle di equiparazione producono i propri effetti
economici con l'inquadramento dei dirigenti confluiti nelle ARPA negli organici
delle medesime, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data
dell'inquadramento. Per le ARPA già attivate nel 1998, la data dell
'inquadramento del personale decorre dall'1/11/1998.
2. I dirigenti provenienti dal SSN mantengono
l'inquadramento conseguito all'atto del trasferimento e nei loro confronti
trovano totale applicazione sotto il profilo economico e normativo le clausole
dei CCNL dell'8 giugno 2000, primo e secondo biennio economico, ivi comprese
quelle di salvaguardia economica previste dall'art. 39 dello stesso contratto
per i dirigenti sanitari già di II livello.
3. I dirigenti provenienti dai comparti o settori privati dovranno essere
ricondotti ai profili corrispondenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.
4. Le parti concordano di definire in successivi accordi
l'inquadramento di dirigenti confluiti da altri comparti o settori non
ricompresi nell'allegata tabella
ART. 5 Il Dirigente ambientale 1. A decorrere dal corrente quadriennio 2002 – 2005, con
riferimento alle necessità operative delle ARPA, in via transitoria, nel ruolo
tecnico è istituito il profilo professionale di "Dirigente Ambientale" sulla
base delle seguenti indicazioni:
a) Le ARPA individuano nei propri regolamenti
concorsuali i requisiti specifici richiesti, ivi comprese le specializzazioni,
per l'assunzione del dirigente ambientale - in relazione ai propri settori di
attività.
b) I requisiti di accesso a
tale figura dirigenziale sono quelli stabiliti dall'art. 26 del D. Lgs. 165
del 2001. L' anzianità di servizio può anche essere maturata nei profili di
nuova istituzione di cui all'art. 50, comma 2 (norma speciale per le ARPA) del
CCNL integrativo del personale comparto stipulato il 20 settembre
2001. 2. In prima applicazione del presente
contratto, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla sua istituzione,
le ARPA inquadrano nel profilo di "dirigente ambientale", i dirigenti ivi in
servizio provenienti dai ruoli professionale o tecnico del SSN, con esclusione
dei profili di "avvocato" e "sociologo" nonchè i dirigenti provenienti da altri
comparti o settori privati confluiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, appartenenti
ad un profilo di natura tecnico – ambientale o ad esso assimilabile per i
requisiti specifici posseduti.
3. I
dirigenti inquadrati nel nuovo profilo mantengono il trattamento economico in
godimento previsto dall' art. 3 del presente contratto, sino alla stipulazione
del contratto collettivo nazionale per il quadriennio di cui al comma 1 che
stabilirà, in via definitiva, il trattamento economico di tutti i dirigenti ivi
compreso quello del nuovo profilo.
4.
Nelle more di attuazione del comma 3, ai dirigenti ambientali di nuova
assunzione si applica il trattamento economico previsto per i dirigenti
appartenenti al ruolo tecnico.
5. I
dirigenti ambientali gravano sul fondo di cui all'art. 50, comma 3 del CCNL
dell'8 giugno 2000 (confermato dall'art. 8 del CCNL del II biennio). Nel caso in
cui il comma 2 non trovi applicazione per mancanza di dirigenti da inquadrare ed
i relativi posti debbano essere istituiti, le ARPA provvedono con oneri a carico
del proprio bilancio tenendo conto di quanto previsto dall'art. 53 del CCNL
dell'8 giugno 2000, I biennio economico.
ART. 6 Incarichi dirigenziali nelle ARPA
1. Ai dirigenti assunti presso le ARPA, ivi compresi quelli
con incarico di direzione di struttura complessa sulla base dei propri
regolamenti concorsuali, si applica la disciplina prevista dagli articoli da 26
a 34 del CCNL dell'8 giugno 2000 per la graduazione delle funzioni,
conferimento, conferma e revoca degli incarichi. I criteri previsti dal citato
contratto sono integrati dalle ARPA con le procedure previste dall'art. 6, comma
1 lettera B del medesimo contratto.
2. In prima applicazione del
presente contratto, per i dirigenti provenienti dal servizio sanitario nazionale
e dalle regioni autonomie locali, la corrispondenza del livello di inquadramento
nell'incarico di struttura complessa è indicata dalle tabelle di equiparazione,
con applicazione, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità, delle
medesime decorrenze –- stabilite dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 ove in
servizio a quella data nella posizione riconosciuta corrispondente.
Nell'indennità viene assorbito il maturato economico - ove in godimento -
conservato ad personam dall'art. 44, comma 2, lettera b) del CCNL del 5 dicembre
1996 per la dirigenza dei ruoli sanitario , professionale, tecnico ed
amministrativa e dall'art. 35, comma 1, lettera b) del CCNL del 10 aprile 1996
dell'area della dirigenza Regioni – Autonomie locali.
3. Per i dirigenti provenienti da altri settori, l'incarico
di struttura complessa è riconosciuto dalle ARPA applicando, ai fini della
ricostruzione economica, i criteri previsti dall'art. 3, commi 3 e 4, con
decorrenza non anteriore all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 e con
oneri a proprio carico.
ART.7 Norme finali
1. Il servizio svolto dal personale dirigenziale presso i settori, gli
enti e le aziende di provenienza è equiparato, ai fini delle procedure selettive
e concorsuali, al servizio svolto presso le ARPA.
2. I regolamenti concorsuali delle ARPA devono essere
coerenti per i requisiti generali, con le vigenti disposizioni in materia di
ammissione all'impiego. Detti regolamenti, ove il personale appartenente ai
profili di nuova istituzione di cui all'art. 5 comma 2, ultimo periodo, vengano
adibiti al settore sanitario, potranno prevedere i requisiti individuati
dall'art. 26 del dlgs 165 del 2001 come alternativi a quelli previsti dal DPR
483 del 1997 per l'accesso alla dirigenza di detto ruolo.
3. E' conservato, a domanda, il regime previdenziale (ivi
compresa la previdenza complementare) ed assistenziale del settore, dell'ente o
azienda di provenienza.
4. Per tutto
quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme dei CCNL dell'8
giugno 2000, I e II biennio economico, i CCNL del 22 febbraio 2001 e le loro
successive modificazioni ed integrazioni.
Livello
inquadramento |
Comparto
Sanità |
Comparto Regioni e
Autonomie Locali |
Settore dei dirigenti delle
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
(Commercio) |
Settore dei dirigenti
dell'industria |
Settore dei dirigenti
dell'agricoltura |
Dirigenti
Sanitari |
Dirigenti del ruolo
P.T.A. |
Dirigenti di
struttura complessa |
Dirigenti ex 2°
liv. |
Dirigenti con incarichi ex
art. 54, fascia A del CCNL 5.12.96, ed art. 41 del CCNL
8.6.2000 |
Dirigente ex 10° liv. del CCNL
_ aprile 1996 (*) |
_______________ |
_______________ |
_______________ |
Dirigente con altri
incarichi |
Dirigenti ex 1°
liv. |
Dirigenti con
incarico ex art. 54 fascia B e 55 fasce A e B del CCNL 5.12.1996 |
Dirigenti ex IX livello CCNL
del _ aprile 1996 |
Dirigenti (**) |
Dirigenti (**) |
Dirigenti
(**) | (*) in quanto equiparato all'ex XI
livello del DPR 384 del 1990. (**) fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 ultimo periodo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Le procedure concorsuali di
cui ai regolamenti degli artt. 5, 6, e 7 tengono, altresì, conto della
disciplina prevista dai DPR 483 e 484 del 1997 per i corrispondenti dirigenti
del Servizio sanitario nazionale ove compatibile con le proprie
specificità.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2 In riferimento all'art. 5, comma
2, le parti si danno atto che, ferme rimanendo le opzioni già effettuate ai
sensi del presente contratto, il termine dell'opzione stessa potrà essere
riaperto, ove ritenuto necessario dalle parti a seguito della stipulazione del
CCNL relativo al quadriennio 2002 – 2005.
DICHIARAZIONE A
VERBALE FUNZIONE PUBBLICA
CGIL CISL FPS UIL F.P.L.
Roma,
22 aprile 2002
Le Federazioni Nazionali
FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL, nel sottoscrivere il presente accordo auspicano, ed
in tal senso impegnano le proprie dirigenze sindacali periferiche che, in sede
di contrattazione aziendale e nell'ambito degli istituti negoziali vigenti, si
individuino soluzioni che possano dare risposte in termini di equità a tutti i
dirigenti impegnati nell'attività delle ARPA in attesa che, con il prossimo
CCNL, si possano individuare regole generali che meglio consentano di dare
risposte a tutte le aree dirigenziali coinvolte nella attività
istituzionale.
FP-CGIL
firmato CISL-FPS firmato UIL-F.P.L. firmato
|