Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
03/11/2005 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio
sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte
economica biennio 2002-2003. |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO
2002-2003.
In data 3 novembre 2005 alle
ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le
Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:
Per l'ARAN:
Avv. Guido Fantoni - Presidente
......firmato.......
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni
sindacali |
Confederazioni
sindacali |
CGIL FP |
firmato |
CGIL |
firmato |
CISL FPS-COSIADI |
firmato |
CISL |
firmato |
UIL FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
CIDA - SIDIRSS |
firmato |
|
|
SINAFO |
firmato |
|
|
AUPI |
firmato |
CIDA |
firmato |
CONFEDIR SANITA' |
firmato |
|
|
SNABI SDS |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono
l'allegato contratto.
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO
2002-2003.
INDICE
PARTE I –
NORMATIVA |
|
TITOLO I – Disposizioni
generali |
CAPO I |
Art. 1 Campo di applicazione
|
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto |
|
TITOLO II - Relazioni e
Diritti Sindacali |
CAPO I : Obiettivi e
strumenti |
Art. 3 Relazioni sindacali
|
Art. 4 Contrattazione collettiva
integrativa |
Art. 5 Tempi e procedure per la
stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo
|
Art. 6 Informazione,
concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche |
|
CAPO II : Forme di
partecipazione |
Art. 7 Comitato paritetico sul
fenomeno del mobbing |
|
CAPO III : Prerogative e
diritti sindacali |
Art. 8 Norma di rinvio ed
integrazioni |
Art. 9 Coordinamento regionale
|
|
|
TITOLO III– Rapporto di
lavoro |
CAPO I – Struttura del
rapporto |
Art. 10 Caratteristiche del
rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologici, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti. |
Art. 11 Modifiche ed integrazioni
|
Art. 12 Effetti del passaggio dal
rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa |
Art. 13 Rapporti di lavoro ad
esaurimento |
CAPO II – Orario di
lavoro |
Art. 14 Orario di lavoro dei
dirigenti |
Art. 15 Orario di lavoro dei
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa |
Art. 16 Servizio di guardia
|
Art. 17 Pronta disponibilità
|
Art. 18 Integrazione dell'art. 55
del CCNL 8 giugno 2000 |
|
CAPO III - Istituti di
peculiare interesse |
Art. 19 Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro |
Art. 20 Comitato dei garanti
|
Art. 21 Copertura
assicurativa |
Art. 22 Disciplina transitoria
della mobilità |
Art. 23 Formazione ed ECM
|
Art. 24 Disposizioni particolari
|
|
CAPO IV – Verifica e
valutazione dei dirigenti |
Art. 25 La verifica e valutazione
dei dirigenti |
Art. 26 Organismi per la verifica
e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti |
Art. 27 Effetti della valutazione
positiva dei risultati raggiunti |
Art. 28 Effetti della valutazione
positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
|
Art. 29 La valutazione
negativa
|
Art. 30 Effetti della valutazione
negativa dei risultati |
Art. 31 Effetti della valutazione
negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
sugli incarichi ed altri istituti |
Art. 32 Norma finale del sistema
di valutazione |
|
PARTE II – Trattamento
economico |
|
BIENNIO ECONOMICO 2002 –
2003 |
|
TITOLO I – Trattamento
economico |
CAPO I – Struttura della
retribuzione |
Art. 33 Struttura della
retribuzione dei dirigenti |
Art. 34 Indennità integrativa
speciale |
CAPO II : Trattamento economico
dei dirigenti biologici, chimici, psicologici e farmacisti con rapporto di
lavoro esclusivo e non esclusivo nonchè degli altri dirigenti del ruolo
sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo |
Art. 35 Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003 |
Art. 36 Indennità |
|
CAPO III : Biennio 2002 – 2003
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e
non esclusivo |
Art. 37 Retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo |
Art. 38 Retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo |
|
CAPO IV: Biennio 2002 – 2003
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti del ruolo
sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo |
Art. 39 Retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti dei ruoli tecnico e professionale
|
Art. 40 La retribuzione di
posizione per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo
amministrativo |
|
CAPO V: Nuovi stipendi
tabellari e retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003 |
Art. 41 Nuovo stipendio tabellare
dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo. Conglobamenti |
Art. 42 Nuovo stipendio tabellare
dei dirigenti del ruolo tecnico e professionale.
Conglobamenti |
Art. 43 Nuovo stipendio tabellare
dei dirigenti del ruolo amministrativo e delle professioni sanitarie (art.
41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti |
Art. 44 La retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31
dicembre 2003. Rideterminazione Art.
45 La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non
esclusivo. dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione |
CAPO VI: Biennio 2002 – 2003
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale mantenuti ad esaurimento |
|
Art. 46 Norma dei dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro
tempo parziale mantenuti ad esaurimento |
|
CAPO VII –
INDENNITA' |
Art. 47 Indennità per turni
notturni e festivi |
|
CAPO VIII |
Art. 48 Effetti dei benefici
economici |
|
CAPO IX – FONDI
AZIENDALI |
Art. 49 Fondo per l'indennità di
specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa |
Art. 50 Fondi per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro |
Art. 51 Fondo per la retribuzione
di risultato e per la qualità della prestazione individuale
Art. 52 Fondi per la dirigenza delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica |
Art. 53 Risorse economiche
regionali |
Art. 54 Norma finale |
|
|
PARTE III - NORME FINALI E
TRANSITORIE |
|
Art. 55 Conferme |
Art. 56 Disapplicazioni
|
|
|
Allegato 1 : Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (Decreto 28 novembre
2000) |
Allegato 2 |
Allegato 3 |
Allegato 4 |
Allegato 5 |
Allegato 6 |
Allegato 7 |
Dichiarazioni a verbale e
congiunte |
|
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del
Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre
2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto
dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e
riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina
contrattuale. applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o
definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi
sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del
CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e
dall'art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il
termine "dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a
tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.
5. Nel
testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo
apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4
novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati
rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001".
Quest'ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed
è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale
di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto
aziendale".
6. Il riferimento alle
aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti
del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione
dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del
presente contratto come "aziende ed enti".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502
del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "u-nità operativa", "strut-tu-ra organizzativa" o "servizi" si indicano
genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così come
individuate dall'atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi
regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di
incarico si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è
comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari
data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme
dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente, il
riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come "Dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso
con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b), c) e
d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I
biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il
CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è
indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo
la dizione "dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" nel
presente contratto è indicata anche con le parole "dirigente di struttura
complessa" "di direttore" dizione quest'ultima indicata dal d.lgs. n. 254 del
2000.
9. I dirigenti delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica del ruolo sanitario regolate dall'art. 41 del CCNL
10 febbraio 2004, nel testo, sono indicate come "dirigenti delle professioni
sanitarie".
Art.
2
Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio
2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti
destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere
generale.
3. Gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle
aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4. Alla scadenza, il presente
contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Per evitare periodi di
vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la
procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale,
per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
8. L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 è
disapplicato.
Titolo
II
RELAZIONI E DIRITTI
SINDACALI
CAPO
I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni
sindacali
1. Si riconferma il sistema delle relazioni
sindacali previsto dall'art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell'8 giugno
2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto
salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano od
integrano la predetta disciplina.
Art. 4
Contrattazione collettiva
integrativa
1. In sede
aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le
risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art.
52.
2. In sede di contrattazione
collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui
titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del
1990 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area
dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse
di cui al fondo dell'art. 51 da destinare alla realizzazione degli obiettivi
aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal
d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti
aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione
degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei
risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in
ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le
modalità previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella
determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti
di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43
legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle
risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49, 50, 51 e delle risorse
regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto
nazionale;
4) le modalità di attribuzione
ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27,
comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione
collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli
incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse
tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52
ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra
i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della
riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione
previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9,
comma 4;
C) linee generali di
indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione
manageriale e formazione continua comprendente l'aggiornamento e la formazione
dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del
d.lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure
indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10
aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di
applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626
del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro
relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle
innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione,
disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del
lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui
all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione
dell'attività libero professionale intramuraria del CCNL 8 giugno 2000 dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti nonché per
l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti
interessati.
3. Per le materie di cui
alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b)
ed i).
4. Fermi restando i principi di
comportamento delle parti indicati nell'art. 11, sulle materie dalla lettera C
alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al
trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza
che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il
termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in
contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e
si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi
sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 4 del CCNL 8 giugno
2000.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono
determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale.
2. Le materie indicate
dall'art. 9, ove le Regioni esplicitamente dichiarino di non avvalersi della
facoltà di emanare linee di indirizzo, riprendono ad essere oggetto delle
relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse
previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 120 giorni
previsti dal comma 1 dell'art. 9 medesimo.
3. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell'8
giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
4. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal
fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza
rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa
deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro
comunicazione.
5. I contratti collettivi
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure
di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
6. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46,
comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7.
L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 è disapplicato.
Art. 6
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni
paritetiche
1. Gli istituti
dell'informazione, concertazione e consultazione sono così
disciplinati:
A) Informazione:
· L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10,
comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 sugli atti organizzativi di valenza generale,
anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e
la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
· Nelle
materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è
preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l'
informazione dovrà essere preventiva o successiva.
· Ai fini
di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque
con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per
l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione
· I soggetti di cui alla
lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta
scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi
dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle
funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di
posizione;
- criteri generali di valutazione dell'attività dei
dirigenti di cui all'art 25, comma 5;
- articolazione dell'orario e dei
piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per
il ricorso alla risoluzione consensuale.
·
La concertazione si svolge in appositi
incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della
richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data
della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale
dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della
stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e
responsabilità.
C) Consultazione
· La consultazione dei
soggetti di cui alla lettera A), prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si
estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali
legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra
aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed
uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modificazioni".
2.
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività
dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione
alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in
relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla
riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi
compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno
2000, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che
l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi
temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è
di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza
femminile.
3. Presso ciascuna Regione è
costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei
Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i
rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle
specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi
sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità
dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività,
le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della
mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio del fenomeno del
mobbing
sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono
appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa
demandate.
4. É costituita una
Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente
per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli
effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli
istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 6 del CCNL 8 giugno
2000.
capo
II
Forme di
partecipazione
Art.
7
Comitato paritetico sul fenomeno
del mobbing
1. Le parti
prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro
o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e
contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la
salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso
nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 sono
pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i
seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei
dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle
disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
b) individuazione delle possibili
cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza
di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni
positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente
interessato;
d) formulazione di proposte per la
definizione dei codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del
mobbing, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dagli artt. 32 e 18, rispettivamente, dei CCNL 5
dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall'art. 23 del presente contratto,
idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso
una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all'interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
6. I Comitati sono
costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali
della presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti
delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i
rappresentanti delle aziende o enti, il Vicepresidente dai componenti di parte
sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche
un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato
da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
7. Le aziende o enti
favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei
al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I
Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e
sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività
svolta.
8. I Comitati di cui al presente
articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso.
CAPO
III
PREROGATIVE E DIRITTI
SINDACALI
Art.
8
Norma di rinvio e
integrazioni
1. Per le
prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7
agosto 1998, in particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di
accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ
stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio
2001. Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali spettanti ai
dirigenti si fa, comunque, riferimento al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso è
modificato il primo periodo dell'art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000.
2. Il secondo alinea dell'art. 9,
comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente:
"- dalle componenti delle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;"
Art.
9
Coordinamento
Regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle
aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni,
entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto
con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee
generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art.
53;
b) alla realizzazione della formazione
manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e
la formazione permanente;
c) le metodologie
di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri
derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art.
50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 confermato dall'art. 49, comma 2,
1° e 2° alinea del presente contratto);
d)
alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione
organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo
di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di
valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle
aziende , ai sensi dell'art. 25, comma 5;
f)
ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standards
finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno,
anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e
correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
g) ai criteri generali per la
razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità
assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione
economica secondo la disciplina del presente contratto tenuto anche conto
dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività
professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a
regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di
ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti
aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lett. G), di norme
idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo
coerente all'andamento delle liste di attesa.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di
indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli
di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le
modalità di cui all'art. 5. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il
termine di 120 giorni, si applica l'art. 5 comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono,
comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e
l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51 e 52 del I biennio e
8 e 9 del II biennio) nonché dall'art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, confermate
dagli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle
relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione
con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti
e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi
riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla
verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle
risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli artt. 49, 51 e corrispondenti
fondi dell'art. 52, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da
utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell'entità dei
finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro
di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle
soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione
regionale, assunti in applicazione del D.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a
congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
5. I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 4
saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46
del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. L'art. 7
del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
TITOLO
III
RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO
I
STRUTTURA DEL RAPPORTO DEI
DIRIGENTI SANITARI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E
FARMACISTI
Art.
10
Caratteristiche del rapporto di
lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti
1. A decorrere
dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n.
138, il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data,
è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del
CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del
comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto
non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio
decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati
dall'art. 12.
3. Per i dirigenti del
comma 1 già a rapporto non esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso
di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL
8 giugno 2000, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi
entro il 30 novembre di ciascun anno.
4.
L'indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non
concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a
rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138
del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1
gennaio dell'anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità
compete, inoltre, nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il
rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell'esperienza
professionale maturata alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata
l'opzione, calcolata secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 4, lettera
b) del citato CCNL come integrato dall'art. 24, comma 14, del presente
CCNL.
5. Per l'acquisizione delle fasce
successive dell'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma
precedente, si conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio.
6. Il rapporto di lavoro
esclusivo comporta la totale disponibilità dei dirigenti del comma 1 nello
svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della
competenza professionale nell'area e disciplina di
appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro
dei dirigenti che abbiano mantenuto l'opzione per il rapporto di lavoro non
esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio,
per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento
delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri
omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e
sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture - negoziano con le
equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni
che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in
cui le stesse devono essere effettuate.
8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Art.
11
Modifiche ed
integrazioni
1. In attuazione
dell'art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono così
modificati:
A) Il comma 2 dell'art. 18 è
cosi sostituito:
"2. Nei casi di
assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto,
ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di
ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si
avvale dei seguenti criteri:
a) il
dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice o di alta
specializzazione o comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27, con
riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti
interessati che, limitatamente alle strutture per le quali, ai sensi della
vigente normativa concorsuale, l'accesso è riservato a più categorie
professionali, riguarda tutti gli addetti."
B) Le indennità mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono
rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le
risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52
del presente contratto;
C) A decorrere
dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell'art. 27 non è più applicabile ai dirigenti
del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nel
conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di
struttura semplice.
Art.
12
Effetti del passaggio dal rapporto
esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli
effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005
dopo l'opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio
al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale
data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non
esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di
direzione di struttura complessa o semplice;
- l' art. 45 del
CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale
ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi
dell'art. 46, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino
dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell'allegato 6 tavola
2.
2. Il passaggio dal rapporto di
lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello
dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti
interessati:
- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31
luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni
personali di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo
l'opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità
solo in caso di mantenimento dell'incarico;
- non compete la
retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano
le regole stabilite dall'art. 45;
- è inibita l'attività libero –
professionale intramuraria;
-
cessa di essere corrisposta l'indennità di
esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio
aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti
all'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla
retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall'art. 48 del CCNL 8
giugno 2000 (integrati dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 54 del presente CCNL).
L'indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell'anno successivo
nella medesima misura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a
rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per
l'acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l'art. 5, commi 5 e 6
del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art.
13
Rapporti di lavoro ad
esaurimento
1. I rapporti di
lavoro a tempo parziale, già indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno
2000 ed ancora in essere all'entrata in vigore del presente contratto, sono
mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al
rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti
interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza
dal 1 gennaio dell'anno successivo.
2.
Sino all'applicazione del comma 1, ai dirigenti citati è attribuito il
trattamento economico complessivo in godimento applicato dall'azienda o ente per
il rapporto di lavoro a tempo parziale a suo tempo concesso.
3. A seguito del passaggio a rapporto di lavoro con orario
unico, ai dirigenti interessati è attribuito il trattamento economico
complessivo fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro
prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4.
Le aziende ed enti fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 del
presente articolo congelando, in misura corrispondente alla spesa – assunzioni
per posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di
appartenenza - tenuto conto del maggiore numero di ore da effettuarsi per
l'adeguamento dell'orario di lavoro.
CAPO
II
ORARIO DI
LAVORO
Art.
14
Orario di lavoro dei
dirigenti
1. Nell'ambito
dell'assetto organizzativo dell'azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro,
articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo
flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura
cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo
sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di
attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le
procedure dell'art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli
obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la
previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio
necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti
l'orario dovuto di cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli
effetti dell'art. 62, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche
gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è
confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del
livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi , tecnici e
professionali per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o
professionali correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di
budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il conseguimento degli
obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato
trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 62 del
CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello
svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1, quattro
ore dell'ora-rio settimanale sono destinate ad attività quali l'ag-gior-namento
professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata,
l'ECM ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario,
l'attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di
lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va
utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità
di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra
specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo, in
aggiunta alle assenze di cui all'art. 22, comma 1, primo alinea, del CCNL
5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con
le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo
comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con
rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono
dimezzate.
5. L'azienda, con le
procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti
settimanali delle quattro ore del comma 4, previste per i dirigenti del ruolo
sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal comma precedente,
per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente al fine di ridurre le
liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e
sanitari definiti con le medesime procedure. Analogamente si può procedere per i
dirigenti degli altri ruoli per il perseguimento degli obiettivi di loro
pertinenza.
6. Ove per il raggiungimento
degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e
5, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, fisici, chimici, psicologi e
farmacisti sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle
linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne
ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2,
lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare, per tali prestazioni, è di
€ 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto
dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui
all'art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi
prestazionali negoziati.
7. Sono
individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i particolari
servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la presenza dei
Dirigenti sanitari nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana
mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto
dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluriprofessionali, ai sensi
dell'art 16. Con l'ar-ticolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle
dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti dirigenti è destinata a
far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario.
8. I dirigenti sanitari con
rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II livello dirigenziale, sono
tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 .
9.
Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività
del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta
disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17.
10. Con l'entrata in vigore del
presente contratto, è disapplicato l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
15
Orario di lavoro dei
dirigenti
con incarico di direzione
di struttura complessa
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura
complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale
funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo
di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri
dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in
relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di
quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo
svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca
finalizzata.
2. I direttori di struttura
complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con
le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le
assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.)
ed i giorni e gli orari dedicati alla attività libero professionale
intramuraria.
3. Con l'entrata in vigore
del presente contratto, è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno
2000.
Art.
16
Servizio di
guardia
1. Nelle ore notturne
e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei
servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono
assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i
servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario,
stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di
lavoro. Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II
biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di
servizio possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla
cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 50, ovvero con il
recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.
18.
3. Il servizio di guardia è
assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura
complessa.
4. In attesa delle linee di
indirizzo di cui all'art. 9, comma 1 lett. g), le parti a titolo esemplificativo
rinviano all'allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime
nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto
delle attività di competenza della presente area.
5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lett.
f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si
impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie in
orario o fuori dell'orario di lavoro, con il contratto del II biennio economico
2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte
presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla
sigla dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini
di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l'entrata in vigore del presente contratto, è
disapplicato l'art. 18 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 17
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato
dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all'art. 6,
comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente
per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica
ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Il servizio di pronta disponibilità è sostitutivo dei servizi di
guardia.
3. Sulla base del piano del
comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i
dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità
operative con attività continua e nel numero strettamente necessario a
soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure di cui al comma 1, in sede
aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla
base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta
disponibilità ovvero se, in relazione, alla dotazione organica possa essere
previsto, in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva
anche per i dirigenti di struttura complessa con il loro
assenso.
4. Il servizio di pronta
disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato
utilizzando di norma dirigenti della stessa unità operativa e disciplina tenuto
conto delle attività di appartenenza della presente area.
5. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici
ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate
festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di
dieci pronte disponibilità nel mese.
6.
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora
il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono
essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente
alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata
viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero
orario.
7. Nel caso in cui la pronta
disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo
senza riduzione del debito orario settimanale.
8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'
art. 50.
9. Le parti concordano che
nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono
individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità
sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia
tutela assistenziale nelle aree di competenza.
10. Con l'entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l'art.
19 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art.
18
Integrazione dell'art. 55 CCNL 8
giugno 2000
1. Con l'entrata
in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno
2000, è aggiunto il seguente:
"2 bis.
Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi
prestazionali di cui all'art. 14, comma 6 - rientrino i servizi di guardia
notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di
operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo
regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina
delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:
- sia
razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda per
l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità
assistenziale;
- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in
tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi
contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con
il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne
complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa
massimo disponibile;
-
la tariffa per ogni turno di guardia notturna è
fissata in € 480,00 lordi ".
2. La
presente disciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presente contratto,
ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo
quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lett.
g).
CAPO
III
ISTITUTI DI PECULIARE
INTERESSE
Art.
19
Effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro
1. Il
dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la
durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2. Il dirigente può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche estranei alla
prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso
ai sensi dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'azienda o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del
dirigente alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione, ai sensi del comma 4
septies
dell'art. 15, della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni ed
integrazioni, per i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1,
lettere a) e b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis del codice penale, nonché
lettere c) ed f).
5. Nel caso di rinvio
a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure
previste dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi
reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa
la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della
citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria).
6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è
corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50% della retribuzione
indicata dall'allegato 3 del CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre 2003,
l'indennità rimane pari al 50% della retribuzione indicata nell'allegato n. 4 al
presente contratto. Al dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo
familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove
spettanti.
7. In caso di sentenza
irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. ed,
ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica
anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate
dall'art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003, come modificato dalla legge 126
del 2004.
8. Ove il proscioglimento sia
dovuto ad altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al
comma 7, fatto salvo il caso di morte del dipendente, l'azienda valuta tutti i
fatti originariamente contestati per i quali non sia intervenuto il
proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le condizioni o
meno per il recesso.
9. In caso di
sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653 c.p.p.. Il recesso come
conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure
dell'art. 35, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
10. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in
giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non
attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la
prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima
sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima
disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva possedute all'atto
del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite
e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità
comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro
straordinario.
11. Nel caso previsto dal
comma 6, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni
di carattere straordinario.
12. Quando
vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale,
ai sensi dei commi da 2 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per
un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine
la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in
servizio.
13. La presente disciplina
disapplica l'art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art.
20
Comitato dei
Garanti
1. Le parti
confermano l'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei
garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del
24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano
che:
- nel comma 5 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 le parole
"improrogabilmente entro 30 giorni" sono sostituite dalle parole
"improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni";
- il parere è
vincolante per l'azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle
procedure previste dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
2. Il dirigente può
richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il
termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve
essere obbligatoriamente informato.
3.
Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di
funzionamento.
Art.
21
Copertura
assicurativa
1. Le aziende garantiscono
una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i
dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi
dell'art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da
azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la
libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di
dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed
enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse
destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura
pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3
del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun
dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza
generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la
quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa
citata.
3. Le aziende ed enti informano
i soggetti di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai
sensi del comma 2.
4. Sono fatte salve
eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla
base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del
CCNL 8 giugno 2000.
5. Le aziende
attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi
di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti
organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di
lavoro da parte dei dirigenti dei quattro ruoli, nell'ottica di diminuire le
potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di
ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche
un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali
processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui
all'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000.
6.
Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
NOTA ESPLICATIVA DELL'ART.
21
Le parti, a titolo di
interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del
comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli
oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica
attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di rivalsa da parte
dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.
Art.
22
Disciplina transitoria della
mobilità
1. Il dirigente ammesso a particolari corsi di
formazione o di aggiornamento
previamente individuati (quali ad esempio
corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a
seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente anche nell'ambito
dell'ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all'art.
20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal termine della
formazione.
2. In caso di perdurante
situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto non può accedere
alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del
preavviso previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono
fatte salve le procedure dell'art. 20 citato per le domande di mobilità che
abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di destinazione del dirigente
alla data del 29 settembre 2005.
4. In
considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al
comma 2 nonché del carattere sperimentale della presente norma, la clausola è
soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza
contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
Art. 23
Formazione ed ECM
1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 5
dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che
disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e
facoltativo, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione
continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992 per favorire
la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e
aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli
interessati.
2. La formazione continua
si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi
progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare, in
particolare, il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione
sull'organizzazione del lavoro.
3.
L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte
dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni
nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate
allo scopo ai sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004 ivi comprese
quelle eventualmente stanziate dall'Unione Europea. I dirigenti che vi
partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri
sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare,
riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 32 del CCNL del 5 dicembre 1996 come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello
regionale.
4. Dato il carattere tuttora
- almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano
che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista
dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi
da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica
disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs. 502 del 1992. Ne consegue
che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative
unilaterali di penalizzazione per la durata del presente
contratto.
5. Ove, viceversa la garanzia
del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non
partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel
triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli
incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt.
28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di
dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di
acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i
periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo
usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a
decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali
ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in
materia.
7. La formazione deve, inoltre,
essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali di
tutti i dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2.
Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non
corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche
quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a
carico del dirigente.
Art. 24
Disposizioni particolari
1. L'art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996 è così
integrato:
- al termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è
aggiunta la seguente frase:
" Tali permessi
possono anche essere concessi per l'effettuazione di testimonianze per fatti non
d'ufficio, nonché per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti
salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli
disposti dalle competenti autorità".
- al termine del comma 6, dopo il punto,
è aggiunta la seguente frase:
"Tra queste
ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584
come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma
1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi
per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
- al termine del
comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
"Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione
alle riunioni degli ordini e collegi professionali dei dirigenti che rivestono
le cariche nei relativi organi, senza riduzione del debito orario, al fine di
consentire loro l'espletamento del proprio mandato. Analogamente si procede in
caso di nomina a giudici onorari. "
2.
Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 64 del CCNL del 5 dicembre 1996,
qualora nel corso dell'anno di riferimento nel bilancio si verifichino risparmi
di gestione rispetto alle spese legali dell'anno precedente per diretta ed
esclusiva assunzione del patrocinio da parte dei dirigenti legali, l'azienda o
ente, in attuazione, con le procedure ed alle condizioni dell'art. 43, comma 5
della legge n. 449 del 1997, destina la quota indicata dalla citata disposizione
alla contrattazione integrativa affinché venga ripartita, nell'ambito della
retribuzione di risultato, all'interno dell'unità operativa che ha prodotto il
risparmio e tenuto conto del personale e dei dirigenti anche di altre unità
operative che hanno collaborato.
3. Con
decorrenza dall'entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento
all'art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale
retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le
voci indicate nell'allegato n. 3 che, dalla medesima data, sostituisce la
tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Al termine dell'art. 26, comma 4 del CCNL del 5 dicembre 1996, dopo il
numero "958" e prima del punto, sono aggiunte le parole "e successive
modificazioni ed integrazioni". Al medesimo articolo è aggiunto il seguente
comma:"5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di
completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto
dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
5. Il comma 5 dell'art. 68 del CCNL 5 dicembre 1996, come
indicato nell'allegato n. 3, è integrato con le seguenti voci
retributive:
- indennità di esclusività ove spettante ai sensi dell'art. 15
del CCNL 8 giugno 2000;
-
indennità di struttura complessa, ove in
godimento all'atto del distacco;
-
quote di retribuzione di risultato da definire
in contrattazione integrativa.
6. Nel
comma 11 dell'art. 13 del CCNL 8 giugno 2000, dopo la parola "assenso" e prima
del punto, sono inserite le seguenti parole" che è espresso entro il termine
massimo di trenta giorni".
7. Nel comma
6 dell'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la
seguente frase:" Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta
giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da
parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al
conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia
negoziale."
8. Ad integrazione dell'art.
24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, qualora l'azienda o ente non possa mettere a
disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per
adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo
le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa
contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del CCNL dell'8 giugno 2000, sarà
finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all'art. 50 del presente
contratto a condizione che ne abbia la necessaria capienza.
9. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed
a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli
incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita
rispettivamente dai commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata dell'incarico
può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata
per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'art. 30.
Pertanto in tal modo va intesa la dizione "o per periodo più breve" contenuta
nell'art. 29, comma 3. L'incarico – anche se non ne sia scaduta la durata -
cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa
l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive
modificazioni.
10. Per la vigenza del
presente contratto è confermata la clausola contenuta nel comma 4, primo alinea,
penultimo periodo, dell'art. 29 del CCNL 8 giugno 2000 alle seguenti
condizioni:
- che le aziende ed enti abbiano formulato in via preventiva i
criteri previsti nel medesimo comma 4;
- che siano state
valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in
possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella
qualifica dirigenziale;
-
che il dirigente abbia almeno tre anni di
anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la
verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all'art.
26;
- che prima del conferimento dell'incarico abbia conseguito
idoneo attestato in corso di formazione manageriale la cui durata e
caratteristiche siano state individuate dall'azienda o ente.
11. A titolo di interpretazione autentica dell'art. 53 del
CCNL 5 dicembre 1996 e dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle
modalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun
dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della
graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale
prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL
succedutisi nel tempo), è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta
retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo
successivamente attribuito all'incarico in base alla graduazione delle funzioni,
nel rispetto della disponibilità dell'apposito fondo. Ne deriva che alla
retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore
complessivo dell'incarico stabilito in azienda con l'unica garanzia che il
valore dell'incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
contrattuale già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all'esempio dell'allegato
n. 4.
12. Ai fini di una corretta
applicazione dell'art. 40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, relativo
all'attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di
ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare
le procedure previste dai vigenti contratti collettivi prima di modificare
l'incarico:
- obbligo della consultazione delle componenti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo
vigente ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera C) prima della ridefinizione
delle dotazioni organiche mediante l'atto aziendale;
- verifica in
contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, commi 2, lettera F e 3, delle
implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei
dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di
rinvenire, nell'ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto
equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
- applicazione
dell'art. 30, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni
ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita
dell'incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la
parola "ultima" del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è
abrogata;
- applicazione del citato art. 30 o dell'art. 17 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto
dell'art. 9, comma 1, lettera h) del presente contratto.
13. Ad integrazione dell'art. 40, comma 10 del CCNL 8 giugno
2000 e con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto si precisa
che il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di
posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli art. 44 e 45, in
relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi
indicati.
14. Le parti concordano che
l'anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed
indeterminato prevista dall'art. 11, comma 4, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali
dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
15. Il comma 8, lettera b) dell'art. 10 del CCNL integrativo
del 10 febbraio 2004, è così sostituito:
- " - tutta la
durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del
comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto.
L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la
mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico
sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali
pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali. L'incarico
già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è
sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento
del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla
durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18, comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno
2000."
16. La disciplina dell'art. 9
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di
organo tra vivi.
17. All'art. 20 del
CCNL 10 febbraio 2004, sono apportate le seguenti integrazioni e
modifiche:
- al comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento
sono aggiunte le seguenti parole : "e, nei casi previsti, il trattamento di
missione per un periodo non superiore a sei mesi";
- al comma 5,
prima del punto e dopo la data "1996"sono aggiunte le seguenti parole: "e l'art.
21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000".
18. Al termine del comma 2, dell'art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 dopo
le parole "di regola entro il mese successivo" sono aggiunte le parole "tenuto
conto delle ferie maturate e non fruite".
19. All'art. 37, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 dopo
le parole di cui all'art. 3" vanno aggiunte le parole "ed all'art. 4" omesse per
errore materiale.
20. L'art. 42, comma 6 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004 si applica anche ai profili di assistente
sociale.
CAPO IVVERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Art. 25
La verifica e valutazione dei
dirigenti
1. La
valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è
caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di
lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli
atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a
quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati e, per l'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell'attività
professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da
perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di
valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo
di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza
di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all'allegato n.
5.
3. La valutazione avviene annualmente
ed al termine dell'incarico o, comunque, per le altre finalità indicate all'art.
26.
4. I risultati finali della
valutazione annuale ed al termine dell'incarico effettuata dai competenti
organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi
definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste
dall'art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di
valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi
tipo di incarico o per l'acquisizione degli altri benefici previsti dall'art.
26, comma 2.
5. Le aziende adottano
preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle
attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei
dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e
sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell'art. 9, comma 1, lett. e). Tali
criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i
soggetti di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere
improntate ai seguenti principi:
a)
trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo
di motivazione della valutazione espressa;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso
la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II
istanza;
c) diretta conoscenza
dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua
la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a
pronunciarsi;
7. L'oggetto della
valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti
alle singole professionalità (che, per la dirigenza del ruolo sanitario,
riguardano anche l'area e disciplina di appartenenza) ed ai relativi criteri di
verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte
finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in
linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente
integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 32 del CCNL 8
giugno 2000.
Art. 26
Organismi per la verifica e
valutazione dei risultati e delle attività dei
dirigenti
1. Gli organismi
preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2. Il Collegio
tecnico procede alla verifica e
valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla
scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali
svolte ed ai risultati raggiunti;
b) di
tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di
servizio;
c) dei dirigenti biologi, fisici,
chimici, psicologi e farmacisti con esperienza ultraquinquennale in relazione
all' indennità di esclusività.
3.
Il Nucleo di
valutazione procede alla verifica e
valutazione annuale:
a) dei risultati di
gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura
semplice;
b) dei risultati raggiunti da
tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
4. L'organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale
applicazione da parte dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del d.lgs. n. 286 del
1999.
5. Il presente articolo
sostituisce l'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 27
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati
raggiunti
1. La valutazione
annuale da parte del nucleo di valutazione riguarda:
1) Per i
dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
a) la gestione del budget finanziario
formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente
assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati
conseguiti;
b) ogni altra funzione
gestionale espressamente delegata in base all'atto aziendale;
c) l'efficacia dei modelli gestionali adottati per il
raggiungimento degli obiettivi annuali;
2) Per tutti gli altri
dirigenti:
a) l'osservanza delle direttive per il
raggiungimento dei risultati
in relazione all'incarico
attribuito;
b) il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente
affidati;
c) l'impegno e la disponibilità
correlati all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al conseguimento
degli obiettivi.
2. L'esito positivo
della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti
della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art.
62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme
agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla
scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità previste dall'art.
26, comma 2.
4. Il presente articolo
sostituisce l'art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 28
Modalità ed effetti della valutazione positiva delle
attività professionali svolte e dei risultati
raggiunti
1. La valutazione del
Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione
multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle funzioni affidate nella
gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico;
c) dei risultati delle procedure di controllo con
particolare riguardo all'appropriatezza e qualità delle prestazioni, all'
orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) dell'efficacia dei modelli organizzativi
adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i
collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività,
attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale,
dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti
contrattuali;
f) della capacità dimostrata
nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in
particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure
di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i
processi formativi e la selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare
linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche
aziendali;
h) delle attività di ricerca
clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio
formativo, di docenza universitaria e nell'ambito dei programmi di formazione
permanente aziendale;
i) del raggiungimento
del minimo di credito formativo di cui all'art. 16 ter, comma 2 del d.lgs. 502 del
1992, tenuto conto dell'art. 23, commi 4 e 5;
j) del rispetto del codice di comportamento allegato n. 1 del presente
contratto, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità
dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici ove
previsti.
2. L'esito positivo della
valutazione affidata al Collegio tecnico, produce i seguenti
effetti:
a) per i dirigenti di struttura
complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico realizza la condizione per la
conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della
medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli
altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di
nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale economico o di struttura
semplice;
b) per i dirigenti neo
assunti, al termine del quinto anno:
- la
attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di
direzione di strutture semplici (art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio);
- la rideterminazione:
1) per tutti della retribuzione di posizione
minima contrattuale (artt. 3, comma 1, e 4, comma 2);
2) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti, della fascia di indennità di esclusività immediatamente
superiore (art. 5, comma 5);
3) per i
dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario (esclusi quelli nominati nel punto
precedente), professionale, tecnico ed amministrativo, della maggiorazione
della retribuzione di posizione (art. 11, comma 3).
In ogni caso la retribuzione di posizione minima dei punti
1) e 3), il cui valore è indicato per tutti nel tempo dalle tavole degli artt.
da 37 a 40, dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista agli
artt. 44 e 45 ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall'art.
8, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
c) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, che
hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore
dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale
richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio).
3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi
di cui al comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della
durata prevista dagli art. 28, comma 10, e 29, comma 3 del CCNL 8 giugno
2000.
4. Il presente articolo
sostituisce l'art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
29
La valutazione
negativa
1. L'accertamento della
responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di
valutazione dell'art. 26, prima della formulazione del giudizio negativo, deve
essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le
controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di
fiducia.
2. L'accertamento della
responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e
compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale,
comporta l'assunzione di provvedimenti che devono essere
commisurati:
a) alla posizione rivestita dal
dirigente nell'ambito aziendale;
b)
all'entità degli scostamenti rilevati.
Art.
30
Effetti della valutazione negativa
dei risultati
1. Per i dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa o semplice previo esperimento
della procedura di cui all'art. 29, l'accertamento delle responsabilità
dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione seguito delle procedure di
verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27, comma 1, punto 1), può
determinare:
a) perdita della
retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno della
verifica;
b) la revoca dell'incarico
prima della sua scadenza e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi
nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore
economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico
comporta l' attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia
immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità di struttura
complessa;
c) in caso di accertamento di
responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico assegnato ai sensi del
precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi
nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato,
fatta salva l'applicazione del comma 5.
2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art.
27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure
dell'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla
inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27,
comma 1, punto 2, può determinare:
a)
perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo
all'anno della verifica;
b) la revoca
anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art.
27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000 di valore economico inferiore a quello in
atto con le procedure del comma 4;
c)
in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta
salva l'applicazione del comma 5.
3. Per
i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1,
lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art.
29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza
delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1,
punto 2, può determinare la perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di
risultato con riguardo all'anno della verifica.
4. L'azienda o ente può disporre la revoca dell'incarico prevista dai
commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione
della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art.
31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva.
Nell'attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la
componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A
decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto la nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è
decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 44 e 45. Sono
fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto già
percepito.
5. La responsabilità
dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui
ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire
giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i dirigenti
destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste
dagli art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno
2000, come integrato dall'art. 20 del presente contratto.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8
giugno 2000.
Art. 31
Effetti della valutazione negativa delle attività
professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri
istituti
1. L'esito
negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali
svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è
attuato con le procedure di cui all'art. 29.
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la
verifica alla scadenza dell'incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in
servizio con altro incarico tra quelli professionali compresi nell'art. 27,
lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto
vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta per il dirigente
interessato la perdita dell'indennità di struttura complessa ove attribuita e l'
attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente
inferiore.
3. Nei confronti dei restanti
dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il
risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la conferma
nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra quelli
della tipologia c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico
nonché il ritardo di un anno, per i biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti, nella attribuzione della fascia superiore dell'indennità di
esclusività di cui all'art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, ove
da attribuire nel medesimo anno.
4. Per
i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della verifica del
comma 1 al termine del quinquennio comporta per tutti il ritardo di un anno nel
conferimento di un nuovo incarico tra quelli ricompresi nelle tipologie b) e c)
dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 nonché delle disposizioni del CCNL in pari
data relativo al II biennio:
-
per tutti nell'applicazione dell'art. 4, comma
2;
- per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nell'applicazione
dell'art. 5, comma 5;
-
per i dirigenti dei ruoli sanitario (esclusi
quelli del precedente alinea) professionale, tecnico ed amministrativo
nell'applicazione dell'art. 11, comma 3.
5. In tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore
economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa della
retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in
vigore del presente contratto la nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla
misura massima del 40% ai sensi degli artt. 44 e 45. Sono fatti salvi eventuali
conguagli rispetto a quanto già percepito.
6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è, comunque, fatta salva la
facoltà di recesso dell'azienda o ente ai sensi dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre
1996.
7. I dirigenti di cui ai commi 3 e
4 sono soggetti ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale
rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità.
In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è fatta salva la
facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta
verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui
all'art. 27 lettera c).
Il presente
articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 32
Norma finale del sistema di
valutazione
1. Il sistema di
valutazione previsto dal presente contratto, a modifica ed integrazione di
quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere
attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
BIENNIO ECONOMICO 2002 -
2003
PARTE
II
Trattamento
Economico
TITOLO
I
Trattamento
Economico
CAPO I
Struttura della retribuzione
Art.
33
Struttura della retribuzione dei
dirigenti
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti dei quattro
ruoli si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO
FONDAMENTALE:
1) stipendio
tabellare;
2) indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente
percepita, salvo quanto disposto dall'art. 34;
3) retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte
fissa e variabile - prevista dagli artt. da 37 a 40 in relazione al rapporto di
lavoro in atto, sino al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 44 e
45;
5)
Assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme
contrattuali;
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:
1) retribuzione di
posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione delle
funzioni, ove spettante;
2) indennità
di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 41 del CCNL
8 giugno 2000;
3) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre
1996;
4) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove
spettante;
5) specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno
personale (art. 39, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000);
2. Per i dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti l'indennità di esclusività
costituisce un elemento distinto della retribuzione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
3. Ai dirigenti , ove spettante, è corrisposto anche
l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e
successive modificazioni.
4. Per le voci
del trattamento economico – fondamentale ed accessorio - di competenza dei
dirigenti dei quattro ruoli, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia
all'allegato n. 6.
Art. 34
Indennità Integrativa Speciale
1. A decorrere dall'1
gennaio 2003 cessa di essere corrisposta l'indennità integrativa speciale in
godimento in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
CAPO
II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI CON RAPPORTO DI
LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO NONCHE' DEGLI ALTRI DIRIGENTI DEL RUOLO
SANITARIO
E DEI RUOLI PROFESSIONALE,
TECNICO ED AMMINISTRATIVO
Art. 35
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003
1. Dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare
previsto per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti , a
rapporto esclusivo e non esclusivo, e degli altri dirigenti del ruolo sanitario
e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo dall'art. 35, del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004, è incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla
stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è
rideterminato in € 21.141,56.
2. Dal 1
gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato:
- di ulteriori €
81,50 lordi mensili;
-
dell'importo lordo mensile dell'indennità
integrativa speciale in godimento, pari ad € 552,53, che dalla medesima data
cessa di essere corrisposta.
Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo
lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.
3. Gli stipendi
tabellari annui lordi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella
misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità.
Art. 36
Indennità
1. L'indennità per incarico di direzione di struttura complessa prevista
dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti dei quattro ruoli incaricati
dal 31 luglio 1999, in base alle disponibilità dei fondi di cui all'art. 50 e 9
dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da
un minimo di € 6.837,89 ad un massimo di € 9.432,05.
2. L'indennità di esclusività dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti rimane fissata nelle seguenti
misure:
- Dirigente con incarico di struttura complessa €
16.523,52
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL
8 giugno 2000, I biennio economico, ed
esperienza
professionale nel SSN superiore a
15 anni € 11.804,14
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del
CCNL
8 giugno 2000, I biennio economico, ed
esperienza
professionale nel SSN tra 5 e 15
anni € 5.072,12
- Dirigente con esperienza professionale
nel SSN sino a 5 € 1.497,73
3. Le indennità di cui ai commi
precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella
misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità.
CAPO
IIIBIENNIO 2002 – 2003
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI CON RAPPORTO DI
LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
Art. 37
La retribuzione di posizione minima dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di
lavoro esclusivo
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti
del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale
nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5
dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli
artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così
fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del
comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio
2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti
ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e
3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale
eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si
aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita
indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia
all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'
art. 49 e il corrispondente fondo dell'art. 52, alle date indicate dai commi 2 e
3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai
singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche
posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle
due componenti, il cui totale è indicato nell'ultima colonna della tavola del
comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla
predetta data, resta disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno
2000.
7. La retribuzione di posizione è
lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art.
38
La retribuzione di posizione
minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro non esclusivo
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti
del ruolo sanitario a rapporto di lavoro
non esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due
componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall'art. 47 del
CCNL 8 giugno 2000, nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
come integrati dall'art. 37, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004, risulta cosi
fissata:
2. A
decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003 alla
retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori
incrementi annui lordi:
1. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e
3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale
eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'art. 47, comma 1,
lettera b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione
di posizione rimasta complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente
dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n.
7.
2. Il fondo dell'art. 49 e il
corrispondente fondo dell'art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli
incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni
moltiplicati per il numero degli stessi.
3. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti,
il cui totale è indicato nell'ultima colonna della tavola del comma 3, è
corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003. A tale data anche i
dirigenti con meno di cinque anni a rapporto non esclusivo ed assunti entro il
31 dicembre 1998 (data ultima per poter mantenere tale rapporto) raggiungono,
per effetto dell'art. 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio la
retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del
conglobamento di cui all'art. 41.
Sino alla predetta data la retribuzione di
posizione è disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno
2000.
4. La retribuzione di posizione è
lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO IV
BIENNIO 2002 – 2003
LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA
CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI DEL RUOLO
SANITARIO, TECNICO, PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO
Art. 39
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti dei ruoli tecnico e
professionale
1. Alla
data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e
variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II
biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3, 4 e 11, comma 3 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta cosi fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio
2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla
retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti
ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle
tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle
funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n.
7.
5. Il fondo dell'art. 49 e il
corrispondente fondo dell'art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli
incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni
moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti,
il cui totale è indicato nell'ultima colonna della tabella del comma 3, è
corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data,
resta disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente
ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di
dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art.
40
La retribuzione di posizione per i
dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo
amministrativo
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti delle
professioni sanitarie e del ruolo amministrativo per i dirigenti di cui all'art.
41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, la retribuzione di posizione
minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella
tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 -
1997, tenuto conto degli artt. 3, 4 e 11 comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio, e dell'art. 41, comma 8 del CCNL 10 febbraio 2004 risulta così
fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla
retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi
annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla
retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti
ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui alle
tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle
funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n.
7.
5. Il fondo dell'art. 49 e il
corrispondente fondo dell'art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli
incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni
moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti,
il cui totale è indicato nell'ultima colonna della tabella del comma 3, è
corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data,
resta disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente
ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di
dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO
V
NUOVI STIPENDI TABELLARI
E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI DEI QUATTRO RUOLI DAL 31 DICEMBRE
2003
Art. 41
Nuovo
stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti con rapporto esclusivo.
Conglobamenti
1. A decorrere dal 31
dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^
mensilità, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del
ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è fissato in €
38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti del comma 1
con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento
economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci
:
- per
€ 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare
annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88, dell'intera misura
dell'indennità integrativa speciale annua dell'art. 41;
- per € 5.578,82 (€
6.043,73 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima
contrattuale annua degli artt. 37 e 38 con la corrispondente riduzione in misura
pro-capite del fondo previsto dall'art. 49;
- per € 1.008,44 la retribuzione di
risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo
dell'art. 51.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per
i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto
esclusivo ed anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento
economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti
voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio
tabellare annuo di cui dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell'
intera misura dell'indennità integrativa speciale annua dell'art.
37;
- per € 4.024,53 (€ 4.359,91 comprensiva della 13^ mensilità) la
retribuzione di posizione minima contrattuale annua dell'art. 37 con la
corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art.
49;
- per € 1.008,44 la retribuzione di risultato, con la corrispondente
riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51;
- per € 1.190,75 le risorse
della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal
servizio che già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50
del CCNL 8 giugno 2000, quale anticipazione dell'incremento della retribuzione
di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai
sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio;
- per € 493,07 (comprensivi della tredicesima mensilità) le risorse
economiche regionali dell'art. 53.
4. Ai fini dei conguagli derivanti
dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e
di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per
entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione
di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa
è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente
comma.
5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio
tabellare annuo lordo del comma 1.
Art. 42
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo tecnico e
professionale. Conglobamenti
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti del ruolo tecnico e
professionale è fissato in € 38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31
dicembre 2003 per i dirigenti dei ruoli tecnico e professionale con anzianità di
servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1,
sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per € 28.750,00, (€ 31.145,83 compresa
la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell'art. 35, comma 2,
comprensivo per € 7.182,88 dell' intera misura dell'indennità integrativa
speciale annua dell'art. 34;
- per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della
13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt
39 e 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto
dall'art. 49 e corrispondente fondo dell'art. 52;
- per € 900,00 la
retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua
pro-capite del fondo dell'art. 51 e corrispondente fondo dell'art.
52.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i
dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel
trattamento economico ivi previsto sono conglobate e riassorbite le seguenti
voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio
tabellare annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell' intera
misura dell'indennità integrativa speciale annua dell'art.
34;
- per € 3.990,13 (€ 4.322,64 comprensivi della 13^ mensilità) la
retribuzione di posizione minima contrattuale annua dell'art. 39 con la
corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art.
49;
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente
riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51 e corrispondente
fondo dell'art. 52;
- per € 579,24 le risorse della RIA (retribuzione individuale
di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 1 gennaio 1998
confluiscono nel fondo di cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, quale
anticipazione dell'incremento della retribuzione di posizione di equiparazione
attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma
2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- per € 1.250,29 (comprensivi della tredicesima
mensilità) le risorse economiche regionali dell'art. 53.
4. Ai fini dei conguagli
derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di
posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane,
per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la
retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31
dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai
sensi del presente comma.
5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è
attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
Art. 43
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti delle
professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
(art. 41 CCNL 10 febbraio 2004).
Conglobamenti
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo
stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i
dirigenti delle professioni sanitarie del ruolo sanitario e per quelli del ruolo
amministrativo è fissato in € 38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31
dicembre 2003 per i dirigenti del ruolo amministrativo con anzianità di servizio
pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono
conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa
la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell'art. 35, comma 2,
comprensivo per € 7.182,88 dell'intera misura dell'indennità integrativa
speciale annua dell'art. 34;
- per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della
13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale dell'art. 40 con
la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art.
52;
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente
riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51 e corrispondente
fondo dell'art. 52;
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti delle
professioni sanitarie e del ruolo amministrativo con anzianità di servizio
inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e
riassorbite le seguenti voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^
mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per
€ 7.182,88 dell' intera misura dell'indennità integrativa speciale annua
dell'art. 34;
- per € 4.300,46 (€ 4.658,83 comprensiva della 13^ mensilità)
la retribuzione di posizione minima contrattuale dell'art. 40 con la relativa
riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49 e dal
corrispondente fondo dell'art. 52 ;
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con
la relativa riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51 e del
corrispondente fondo dell'art. 52;
- per € 493,09 le risorse della RIA (retribuzione
individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 1
gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000,
quale anticipazione dell'incremento della retribuzione di posizione di
equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli
artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- per € 1.000,24
(comprensivi della tredicesima mensilità), le risorse economiche regionali
dell'art. 53.
4. Ai fini dei conguagli derivanti dall'applicazione dei commi
2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata
nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota
eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata
corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale
data e successivamente conguagliata ai sensi del presente
comma.
5. Ai dirigenti dei ruoli di cui al comma 1 assunti dal 31 dicembre 2003 è
attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
Art. 44
La retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003.
Rideterminazione
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003,
la retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 37, 39
e 40, dei dirigenti dei quattro ruoli, residua dopo l'applicazione degli artt.
da 41 a 43, unificata nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti
tavole:
A) Dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro
esclusivo
B) Dirigenti del ruolo
tecnico e professionale
C) Dirigenti delle professioni sanitarie (art.
41 CCNL integrativo 10 febbraio 2004) e del ruolo amministrativo
2. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al
presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale
eventualmente già attribuita o da attribuire ai sensi del comma 4 degli artt.
37, 39 e 40.
3. La retribuzione di
posizione minima di cui al comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità
o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del
d.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell'art. 30,
consegua l'attribuzione di un incarico di
minore valore economico complessivo, la
retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino
alla misura massima del 40%.
4. Nei
confronti dei dirigenti dei quattro ruoli con meno di cinque anni (ai quali -
dopo l'applicazione degli artt. 41, 42 e 43 - non è più corrisposta la
retribuzione minima contrattuale conglobata nello stipendio) al compimento del
quinquennio, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio,
nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione
minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato fatti salvi i più
favorevoli effetti dell'art. 28 nonché la precisazione del comma 5 per i
dirigenti delle tavole B) e C).
5. Per i
dirigenti indicati nelle tavole B) e C) del comma 1 con oltre cinque anni di
servizio, la retribuzione di posizione minima contrattuale ivi prevista è già
comprensiva dell'incremento indicato nell'art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio, senza ulteriore rideterminazione da parte delle aziende. Fermo
restando il valore complessivo della retribuzione di posizione delle tavole B) e
C) del comma 1, il predetto incremento a decorrere dal 31 dicembre 2003 è
comunque fissato in € 1.601,02 e conserva la natura e le finalità previste dal
medesimo art. 11.
6. La retribuzione
minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è
corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilità.
7. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 40
del CCNL 8 giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora
altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione minima nelle due
componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla
retribuzione minima unificata del presente articolo.
Art. 45
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di
lavoro non esclusivo dal 31 dicembre 2003.
Rideterminazione.
1. A decorrere
dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui
all'art. 38, comma 3, dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti già con rapporto di lavoro non esclusivo, residua dopo l'applicazione
dell'art. 41, è unificata e direttamente attribuibile dall'azienda o ente nel
valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene
più riportato il dirigente con meno di cinque anni ai sensi dell'art. 38, comma
6:
2. Alla retribuzione minima
contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua di cui
all'art. 38, comma 4.
3. La retribuzione
di posizione variabile aziendale eventualmente da attribuire dopo il primo
inquadramento, per gli effetti dell'art. 28 in caso di conferimento di incarico
di maggior valore economico deve essere sempre ridotta del 50% del proprio
valore originario (vedere allegato 7 p. 3).
4. La retribuzione di posizione minima del comma 1 è garantita al
dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di
incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione
negativa ai sensi dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un incarico di minore
valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al
comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del
40%.
5. Ai dirigenti a rapporto
esclusivo che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione
della legge 138 del 2004) optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete
la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 già decurtata
con il presente articolo senza ulteriori interventi contabili da parte delle
aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere nei confronti degli stessi
dirigenti alla decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale ove
attribuita, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno
2000.
6. Esclusivamente nel caso di
mantenimento dell'incarico di struttura semplice o complessa al dirigente che
eserciti l'opzione del comma 5, gli equilibri ottenuti nell'attribuzione del
valore degli incarichi, a parità di funzioni e rapporto di lavoro, per
compensare la diversa retribuzione di posizione minima contrattuale di
provenienza, sono raggiunti sulla base dell'esempio di cui all'allegato n. 7
punto 3, secondo caso, attuando una decurtazione della retribuzione di posizione
variabile aziendale che garantisca il predetto equilibrio.
7. Al dirigente neo assunto che dal 1 gennaio 2005 opti per
il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione
e di risultato. Al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione
positiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, si
attribuisce la retribuzione minima contrattuale prevista per il dirigente
equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti dell'art.
28.
8. La retribuzione minima unificata
di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità.
9. A decorrere
dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 40 del CCNL 8
giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme
contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due
componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla
retribuzione minima unificata del presente articolo.
CAPO
VI
BIENNIO 2002 – 2003
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE MANTENUTI AD ESAURIMENTO
Art. 46
Norma per i dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro a tempo
parziale mantenuti ad esaurimento
1. Nei confronti dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti che hanno optato per il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale in atto all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000, il trattamento
economico complessivo previsto dal presente contratto è decurtato in proporzione
del part time a suo tempo convenuto con l'azienda o ente, ai sensi dell'art.
13.
2. L'orario concordato per il
part time dei dirigenti del comma 1 non può essere rideterminato se non con il
ritorno all'orario unico, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, in
applicazione dell'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 e dell'art. 54 del presente
contratto.
3. Al fine del comma 2, gli
incrementi del fondo di cui all'art. 49 comma 4, avvengono in misura intera ma
sono corrisposti proporzionalmente al part
time e per la parte eccedente vengono
temporaneamente accantonati nel medesimo fondo.
CAPO
VII
INDENNITA'
Art.
47
Indennità per turni notturni e
festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l' indennità per
lavoro notturno dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 2,74
(pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere
dal 1 gennaio 2003, l' indennità per lavoro festivo dei dirigenti di cui
all'art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82 (pari a
L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi,
nella misura ridotta.
CAPO
VIII
Art.
48
Effetti dei benefici
economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dal-l'ap-plicazione dei Capi da I a VI del presente contratto - hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quie-scen-za, normale
e privilegiato, sull'inden-nità premio di servizio, sull'indennità alimentare di
cui all'art. 19, sull'e-quo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previden-ziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si
applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e
variabile in godimento nonché alle seguenti voci
retributive:
- del CCNL 8 giugno 2000: indennità dell'art. 38; assegni
personali dell'art. 39, comma 1 data la loro natura stipendiale; indennità dell'
art. 41;
- del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico: artt. 3, 4
retribuzione minima contrattuale; art. 5 indennità di esclusività per i biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti; art. 11, comma 3, come interpretato
dall'art. 37 comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004;
3. I benefici economici risultanti
dall'appli-ca-zio-ne dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte eco-nomica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli ef-fetti dell'indennità
premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale.
CAPO
VIII
I FONDI
AZIENDALI
Art. 49
Fondo per
la retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e per l'indennità di direzione di
struttura complessa
1. I fondi previsti, rispettivamente, dagli artt. 50 e 8,
commi 2 e 3 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, per il finanziamento della
retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a
titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura
complessa, sono confermati. Il loro ammontare è quello consolidato al
31.12.2001, comprensivo, in ragione di anno degli incrementi previsti a tale
scadenza ivi compresi quelli disposti dall'art. 36 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004.
2. Sono di seguito
indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 50 del CCNL 8 giugno
2000:
- comma 2 lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c) del
presente contratto; lettere c), d), e). La lettera b) non è più applicabile in
quanto compresa nel consolidamento del fondo;
- comma 3,
lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c) del presente contratto;
lettere b) e d). La lettera c) non è più applicabile in quanto compresa nel
consolidamento del fondo;
-
commi 4, 5, 7 e 8;
- il comma 6 è
disapplicato in quanto ha esaurito i propri effetti.
3. Sono di seguito
indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio:
- comma 2, primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell'art.
9, comma 1 lettera c) del presente contratto; lettera b), c) e d); secondo
capoverso: lettera d); le lettere a), b) e c) non sono più applicabili in quanto
comprese nel consolidamento del fondo o per aver esaurito gli
effetti;
- comma 3 primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell'art.
9, comma 1 lettera c) del presente contratto; lettera b), c); secondo capoverso:
le lettere a), b) non sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento
del fondo; terzo capoverso.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 i
fondi sono integrati con le modalità previste dalle seguenti
norme:
- dall'art. 37, comma 4, per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo;
- dall'art. 38,
comma 4, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro non esclusivo;
- dall'art. 39, comma 4 per i dirigenti
dei ruoli professionale e tecnico;
- dall'art. 40, comma 4 per i dirigenti
del ruolo amministrativo e delle professioni sanitaria (art. 41 CCNL 10 febbraio
2004);
- dall'art. 46, comma 3.
5. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dall'art.
41 il fondo del comma 1 previsto per i biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è decurtato - per
ciascun dirigente - degli importi annui pro-capite della retribuzione di
posizione previsti nei dei commi 2 e 3 dell'articolo medesimo. Analogamente si
procede per il secondo fondo previsto per tutti gli altri dirigenti ai sensi dei
commi 2 e 3 degli artt. 42 e 43. Dalla medesima data, inoltre, entrambi i fondi
del comma 1 sono altresì decurtati degli importi della rispettiva RIA utilizzati
per i dirigenti con meno di cinque anni di cui al comma 3 degli artt. 41, 42 e
43. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna azienda nei predetti fondi
non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà
disponibile nei successivi esercizi.
Dal
1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo,
le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione dell'art. 12
e dell'art. 45, rimangono accreditate al fondo di loro pertinenza per essere
utilizzate prioritariamente per i fini del comma 3 in aggiunta alla RIA ove
carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo a consuntivo, nel fondo della
retribuzione di risultato. In caso di ritorno al rapporto esclusivo esse
potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione ai sensi
dell'art. 54, comma 2.
Art. 50
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni
di lavoro
1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto
dagli artt. 51 e 9, comma 1 dei CCNL, dell'8 giugno 2000, I e II biennio, per il
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del
suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo
ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.
2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3
e 4 dell'art. 51 di cui al comma 1.
3.
Con valenza per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, il
fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, è incrementato
complessivamente di € 11,22 mensili per dodici mesi al netto degli oneri
riflessi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001. Il predetto importo
è utilizzato come segue:
a) € 0,93
mensili (art. 47 del presente contratto);
b) € 10,29 mensili da destinare, all'interno del fondo per le condizioni
di lavoro, alla quota parte prevista per il compenso del lavoro straordinario.
Tale ultimo incremento è temporaneamente destinato a detto fondo sino alla
stipulazione del CCNL relativo al II biennio economico 2004 – 2005 che ne
stabilirà l'utilizzazione definitiva anche al fine di una diversa remunerazione
dei servizi di guardia in attuazione dell'art. 16, comma 5.
4. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le
risorse economiche regionali indicate nell'art. 53, tenuto conto della
flessibilità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la retribuzione oraria
per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in €
19,13. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è
pari ad € 21, 60 ed, in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è
pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all'entrata in
vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
Art.
51
Fondo per la retribuzione di
risultato e per la qualità della prestazione
individuale
1. L'art. 52,
commi 1 e 2 e l'art. 9 comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 previsto per la
retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione
individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L'ammontare dei
fondi ivi indicati sono quelli consolidati al 31.12.2001. Nel consolidamento non
sono da considerare le risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5
lettere a) e b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore
modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, dell'art. 52 citato al
comma 1 sono, pertanto, confermati:
- i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e
8;
- il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è
disapplicato.
Analogamente avviene per la
lettera a) del comma 4.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del
conglobamento disposto dagli artt. 41, 42 e 43, il fondo è decurtato degli
importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun
dirigente dei quattro ruoli indicati nei medesimi articoli, commi 2 e 3 terzo
alinea.
4. In caso di passaggio dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di
lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili
per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi
dell'art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso
Art.
52
Fondi per la dirigenza delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica.
1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 comma 9 e
seguenti e 42, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004, per la formazione dei fondi
della dirigenza del ruolo sanitario appartenente alle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica si applicano le medesime regole degli artt. 49, 50 e 51
per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo.
Art. 53
Risorse economiche regionali
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, al fine di dare
attuazione agli artt. 41, 42, 43 e 50, le Regioni mettono a disposizione, a
livello nazionale, complessivamente risorse economiche pari allo 0,32% del monte
salari 2001.
2. Tali risorse sono così
utilizzate:
a) dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti (per i quali lo 0,32 è equivalente
complessivamente a € 15,47 mensili pro – capite per dirigente in servizio al 31
dicembre 2001) nella misura di € 11,22 per le finalità dell'art. 50 e per € 4,25
mensili sul trattamento economico fondamentale da imputare sul relativo capitolo
di bilancio dell'azienda o ente;
b)
dirigenti delle professioni sanitarie, del ruolo professionale, tecnico ed
amministrativo (per i quali lo 0,32 è equivalente a € 13,04 mensili pro – capite
per dirigente in servizio al 31 dicembre 2001) tutto per il trattamento
economico fondamentale da imputare sul relativo capitolo di bilancio delle
aziende o enti.
3. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla
propria Regione la relazione sulle risorse economiche
occorrenti:
- per il trattamento economico fondamentale, calcolandole
sulla base della misura pro capite espressamente prevista per ciascun dirigente
dagli artt. 41, 42 e 43 ed erogandone, comunque, il relativo importo ai
dirigenti interessati dal 31 dicembre 2003, decorrenza fissata per il nuovo
stipendio tabellare;
- per
l'applicazione dell'art. 50. In questo caso l'ammontare del finanziamento
aggiuntivo si ottiene applicando il sistema di calcolo per dirigente previsto
dalla citata norma ed al suo interno, le Regioni possono disporre apposite
compensazioni tra i vari incrementi previsti sempre nel rispetto del limite
massimo di finanziamento del comma 1.
1. Le
parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla
retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa
riferimento all'incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore
meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante
della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre
1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di
lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata
decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari
ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo
la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo -
revocati. Di qui la dizione "già incarico" di struttura complessa o
semplice.
2. L'eventuale nuova opzione
per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico
preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai
sensi dell' art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente
secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di
incarichi di struttura complessa.
3. A
decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del
2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e
viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all'art. 12 ed alla presente
norma.
PARTE
III
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 55
Conferme
1. Nelle parti non modificate
o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le
norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni
riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 63 comma 1 del
CCNL 8 giugno 2000:
-
CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 –
1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte
economica;
- CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico
1996 – 1997;
- CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
- CCNL
integrativo del 1 luglio 1997;
- CCNL integrativo del 5 agosto
1997;
- CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte
normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte economica;
- CCNL 8 giugno
2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
- CCNL
integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i destinatari,
anche dopo l'entrata in vigore della legge 138 del 2004;
- CCNL
sull'interpretazione autentica dell'art. 61 comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5
dicembre 1996;
- CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
Art.
56
Disapplicazioni
1. Le disapplicazioni sono
effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa
rinvio.
2. Le parti si danno atto che la
correzione di eventuali errori materiali avverrà a cura dell'Aran previo
protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
N.B. : sostituisce il D.M. 31 marzo 1994 allegato
al CCNL 5 dicembre 1996
(pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile
2001)
ALLEGATO 1
Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti
del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi
di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento
della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria,
nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato – si
impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma
dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento
con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione
in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o
comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel
rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3
e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell'articolo dell'art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 165 del 2001.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della
legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie
decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è
affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il
dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai
propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni
di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale
da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non
sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le
decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico
dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile
misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque
non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede,
per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o
altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano
tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato
o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni
1. Nel
rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti
dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi
finanziari
1. Il dipendente
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica
che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il
secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà
dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti
all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene
dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide
il dirigente dell'ufficio.
Articolo 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta
da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori
il conferimento di incarichi remunerati.
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad
altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta
la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione
se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né
detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto
rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche
egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di
tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse
in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le
altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa
del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di
assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i
diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione
del servizio e sui livelli di qualità.
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione,
né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del
contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo
privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si
trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il
dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso
il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità
dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di
cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti
per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
ALLEGATO N. 2
In riferimento all'art. 16, in attesa dei criteri
generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell'art. 9, comma
1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse
alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che
la guardia di unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista per la
parte afferente il presente contratto, nel laboratorio analisi e
radiodiagnostica degli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di
I e II livello.
Il servizio di guardia istituito per aree
funzionali omogenee ex interdivisionale può essere previsto solo per aree che
insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo
devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti
l'equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire
modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di
guardia necessari all'applicazione degli artt. 17 e 18.
ALLEGATO N. 3 (N.B.: sostituisce l'allegato n. 4 CCNL 5 dicembre 1996)
ALLEGATO N. 4
In relazione all'art. 24, comma 11, si propone un
esempio di attribuzione della retribuzione di posizione complessiva definita
dopo la graduazione delle funzioni. Nel presente caso sono presi in
considerazione un dirigente già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un
altro dirigente già ex X livello qualificato incaricato di struttura complessa
nel settembre 2000 (cioè succcessivamente all'entrata in vigore dell'art. 39 del
CCNL 8 giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a termine
dall'azienda il 1 gennaio 2001. L'esempio è riportato in milioni di lire,
trattandosi di interpretazione autentica che retroagisce a periodo antecedente
l'entrata in vigore dell'euro.
Dall'esempio si evince che:
- la
retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997
dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio) è assorbita nel
valore complessivo dell'incarico risultante dalla graduazione delle funzioni
(nell'esempio si ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e
non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte anticipatamente attribuita
dal contratto;
- la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in
misura diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza,
configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il
concorso e, nell'attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il
conferimento di incarico;
-
l'unica garanzia riguardante la retribuzione di
posizione minima contrattuale è che il valore complessivo dell'incarico non può
scendere al di sotto di essa. Nell'esempio citato, la graduazione delle funzioni
non avrebbe potuto determinare un valore complessivo dell'incarico di struttura
complessa inferiore a L. 22.404.000 mantenendo, ad es., la differenza come
assegno ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di
incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 4.084.000 e nulla sarebbe stato
dovuto al dirigente già di struttura complessa;
- nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si
deve tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la
retribuzione di posizione minima contrattuale.
ALLEGATO N. 5
Con il presente allegato, le parti confermano che
il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al
principio: della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte
dell'organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica
della valutazione da parte dell'organo competente (valutatore di II istanza);
della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il
contraddittorio.
Per consentire alle aziende sanitarie ed
ospedaliere di dare omogenea attuazione agli articoli citati, le parti - con
riferimento agli organismi di verifica di cui all'art. 26, comma 2, a titolo
meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati alla
valutazione:
A) dei
dirigenti:
- in prima istanza, i titolari della struttura
complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di
struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del
dipartimento o della struttura assimilata;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui
all'art. 26, comma 2.
B) dei dirigenti di struttura
complessa:
- in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i
direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio o
afferenti ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, il direttore del
dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di
assegnazione. In mancanza dell'istituzione dei dipartimenti, la valutazione è
effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i
rispettivi atti aziendali di organizzazione;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui
all'art. 26, comma 2.
C) dei direttori di dipartimento o struttura
assimilata:
- in prima istanza, il direttore generale
o altro soggetto da lui delegato
secondo le modalità stabilite negli atti
aziendali di organizzazione;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui
all'art. 26, comma 2.
L'individuazione dei soggetti valutatori di I
istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di organizzazione
adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il
soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico.
Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento
di funzionamento diretto, tra l'altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad
esempio, l'astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del
Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato
magari anche negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II
istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e di
struttura complessa – componente del collegio tecnico.
Per dare attuazione all'art. 26, comma 3, le parti ritengono
che siano deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di
controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi
regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all'inizio del presente
allegato.
SEGUE ALLEGATO N. 6
TAVOLA 4
Nota conclusiva valida per tutte le precedenti
tavole n. 1, 2 e 3
- Gli
assegni personali spettanti ai dirigenti di ex II livello, ai sensi dell'art. 39
del CCNL 8 giugno 2000 sono alternativi all'indennità di struttura complessa.
Essi sono mantenuti anche nel caso di conferimento ai medesimi dirigenti di
nuovo incarico della stessa tipologia dopo il 30 luglio 1999 presso la medesima
o altra azienda o ente. Per tale ragione anche dopo la predetta data, gli stessi
non percepiscono l'indennità di struttura complessa equivalente all'assegno
personale. Ciò ad eccezione del caso in cui l'azienda o ente che ha conferito
l'incarico non abbia adeguato sino al valore di L. 18.263.000 (pari a €
9.432,05) l'indennità di struttura complessa; in tal caso al dirigente di ex II
livello che percepisce un assegno personale di L. 13.240.000 (pari a € 6.837,89)
và attribuita la differenza fino al raggiungimento del valore della predetta
indennità, differenza che è assoggettata alla medesima disciplina dell'art. 41
del CCNL 8 giugno 2000.
- La
tredicesima mensilità, prevista dall'art. 39, comma 4, del CCNL integrativo del
10 febbraio 2004 è calcolata sulle voci del predetto trattamento economico che
espressamente lo prevedono.
- Dopo
il 31 dicembre 2001 le voci del trattamento economico fondamentale ed
accessorio, di cui alle tavole n. 1, 2 e 3, sono state aggiornate dai
corrispondenti articoli 33 e seguenti del presente contratto.
- Per la
retribuzione di posizione minima contrattuale cfr. gli artt. da 37 a 40 del
presente CCNL.
- La struttura della retribuzione rimane invariata
fino al 31 dicembre 2001. Dal 1 gennaio 2003 nello stipendio viene conglobata
l'IIS e dal 31 dicembre 2003 anche parte delle voci relative alla retribuzione
di risultato indicate negli articoli di riferimento, nessuna delle quali
(eccetto l'IIS) scompare dall'elenco delle voci indicate nelle predette tavole
n. 1, 2 e 3.
ALLEGATO N. 7
APPLICAZIONE DELL'ART 37
COMMA 4 AI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI A
RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO |
I ESEMPIO
Questo esempio prevede l'ipotesi di una azienda in
cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo la retribuzione di posizione
minima contrattuale né siano stati conferiti incarichi con retribuzione minima
contrattuale superiore.
In tale caso ciascun dirigente percepisce l'importo
dell'incremento contrattuale così come previsto dalle tavole dell'art. 37 senza
alcuna elaborazione tranne il calcolo dell'incremento complessivo del fondo ai
sensi del medesimo articolo, comma 5.
II ESEMPIO
L'applicazione delle clausole contrattuali in
oggetto è pacifica quando i dirigenti cui siano stati conferiti i medesimi
incarichi o incarichi diversi abbiano la stessa retribuzione di posizione minima
contrattuale. In questi casi come dimostrato dalla seguente tavola, gli
incrementi si applicano in modo automatico e la differenza tra gli uni e gli
altri dipende dalla retribuzione variabile aziendale eventualmente attribuita in
base alla graduazione delle funzioni.
Situazione al 1 gennaio 2003
III ESEMPIO
L'interpretazione delle clausole in oggetto appare
meno agevole nei casi in cui le norme si debbono applicare a dirigenti che hanno
attualmente il medesimo incarico ma la retribuzione di posizione complessiva
loro attribuita abbia una composizione diversa in relazione allo sviluppo di
carriera acquisito nel tempo.
L'esempio è pertanto formulato per i casi in cui il
dirigente con incarico di struttura semplice o con incarico ex art. 27 lettera
c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato "promosso" ad incarico di
struttura complessa. L'esempio fornisce modalità attraverso le quali applicare
gli incrementi previsti dagli articoli in esame senza alterare il valore
complessivo della retribuzione di posizione così come rideterminata dalle
aziende ed enti a parità di funzioni tra dirigenti. Esso si articola in 2
ipotesi riportate sotto le lettere A) e B) corredate dalle rispettive
tavole.
A) Ipotesi di una azienda in cui non
si sia proceduto alla graduazione delle funzioni e pertanto ai dirigenti
interessati è tuttora attribuita la retribuzione di posizione minima
contrattuale eccetto per i dirigenti ai quali, avendo avuto un incarico con
retribuzione minima contrattuale superiore a quella percepita, è stata
attribuita la differenza tra i due minimi con la variabile
aziendale
L'esempio serve per stabilire come si applicano in
questo caso gli incrementi contrattuali e prende in considerazione due
dirigenti a parità di incarico e graduazione di funzioni: uno già di struttura
complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con
modulo) divenuto dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo
di elaborazione dell'azienda:
I passaggio
II passaggio al 1° incremento
2002, tenuto conto che gli incrementi
stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono
state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento
2003
Dall'esempio si deduce che l'incremento
contrattuale è attribuito in misura uguale ad entrambi i dirigenti, anche se il
secondo ha raggiunto la retribuzione minima contrattuale con la variabile
aziendale, pure in assenza della graduazione delle funzioni. Diversamente
operando si sarebbero alterati gli equilibri raggiunti dalle aziende con
l'applicazione dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
Tale retribuzione di posizione minima vale sino al
30 dicembre 2003.
Con l'unificazione delle due voci della
retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell'esempio
risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
B) In questa ipotesi l'azienda ha proceduto alla
graduazione delle funzioni e, quindi, i dirigenti hanno una retribuzione di
posizione superiore alla minima contrattuale. Pertanto il dirigente di ex modulo
funzionale che diventa dirigente di struttura complessa avrà una variabile
aziendale "composta"come indicato nella tabella
Processo di elaborazione dell'azienda
I passaggio
II passaggio al 1° incremento
2002, tenuto conto che gli incrementi
stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono
state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento
2003
Con l'unificazione delle due voci della
retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell' esempio
risulterà così modificata:
IV
passaggio a regime
A conclusione dell'esempio si rileva che esso è
applicabile anche negli altri casi in cui il dirigente (equiparato o con
incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000) è "promosso" nel tempo ad
incarico di struttura semplice e deve confrontarsi con altro dirigente già tale
con il CCNL del 1996, sempre nel caso di parità di funzioni.
L'esempio sopra riportato per i dirigenti del ruolo
sanitario è valido anche per i dirigenti degli altri ruoli di cui agli artt. 39
e 40.
IV
ESEMPIO:
Questo
esempio è riferito all'art. 44 comma 4 e riguarda i dirigenti con meno di 5 anni
che a seguito della valutazione positiva maturino il diritto all'equiparazione.
Agli stessi viene attribuito direttamente in base alla tabella A), B) o C)
dell'articolo, la retribuzione minima ivi prevista per il dirigente equiparato è
di € 3.296,58 per i dirigenti del ruolo sanitario, € 2.467,10 per i dirigenti
del ruolo tecnico e professionale, € 2.709,30 per i dirigenti delle professioni
sanitarie e del ruolo amministrativo.
Esempio su ruolo sanitario
Nel caso in cui ai dirigenti del ruolo sanitario
del presente esempio venga conferito l'incarico di struttura semplice il cui
valore è € 5.699,20, in base alla tabella A dell'art. 44, agli stessi sarà
attribuita la retribuzione di posizione minima di cui al precedente esempio, cui
si aggiunge con la variabile aziendale la differenza tra le due retribuzioni di
posizione minime. Naturalmente a queste voci si aggiungerà la variabile
aziendale ove nella graduazione delle funzioni i predetti incarichi abbiano
avuto un valore superiore al minimo contrattuale.
Esempio su ruolo sanitario
In entrambi gli esempi la
retribuzione di posizione è finanziata solo con il relativo fondo ma si
sottolinea che la retribuzione di posizione minima del dirigente equiparato
diventa nel futuro la retribuzione di posizione che accompagnerà il dirigente
nella carriera e che dovrà essere garantita in caso di mobilità o vincita di
concorso o incarico.
2
APPLICAZIONE DELL'ART 38
COMMA 4 AI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI A
RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO |
L'articolo in oggetto
riguarda i dirigenti che al 31 dicembre 1998 esercitavano la libera professione
extra muraria ed hanno mantenuto tale opzione anche dopo il 14 marzo 2000 con
conseguente perdita dell'incarico di direzione di struttura complessa o semplice
ove conferito. La retribuzione di posizione minima contrattuale cui applicare
gli incrementi è quella ad essi originariamente applicabile ed indicata nelle
tavole dell'articolo 38. A tale retribuzione si aggiunge la variabile aziendale
ridotta del 50%.
Si deve tenere in
considerazione che l'obbligo dell'esclusività del rapporto di lavoro ha
comportato per i dirigenti non esclusivi la perdita dell'incarico al quale è
conseguita una rimodulazione della loro retribuzione di posizione complessiva da
correlare agli incarichi che l'azienda o ente hanno deciso di conferire
successivamente alla mancata opzione.
Ciò comporta che nell'applicazione del presente contratto, essendo
commisurati gli incrementi sulla retribuzione minima contrattuale storica,
ciascuno dei dirigenti a rapporto non esclusivo percepirà quelli commisurati
alla propria retribuzione di posizione minima storica non sussistendo più
l'obbligo di mantenere gli equilibri raggiunti con il conferimento dell'incarico
superiore (vedi esempio punto 1) perché perduto per effetto della mancata
opzione.
L'esempio è pertanto formulato
per il caso di due dirigenti che abbiano avuto l'incarico di struttura
complessa, rispettivamente dal gennaio 1996 e dal 30 dicembre 1998 ed il secondo
sia stato in partenza un dirigente con incarico di struttura semplice e, quindi,
con una retribuzione di posizione minima contrattuale inferiore. Per gli stessi
viene sviluppato il medesimo esempio formulato nell'ipotesi B) del secondo
esempio del punto 1, dal quale si evince che da una situazione di sostanziale
parità precedentemente raggiunta e mantenuta sino al 31 dicembre 2001, si passa
con gli incrementi del presente contratto ad una differenziazione della
retribuzione di posizione minima contrattuale (e di conseguenza di quella
complessiva nella quale è compresa la variabile aziendale).
I passaggio
II passaggio al 1° incremento
2002, tenuto conto che gli incrementi
stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono
state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo
incremento 2003
IV passaggio a regime
3
ESEMPI SULL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 45 COMMI 3 E 6 AI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI
E FARMACISTI A RAPPORTO DI LAVORO NON
ESCLUSIVO |
Nel presente punto si forniscono modalità
applicative della norma in oggetto.
I CASO
L'esempio fornisce modalità applicative del comma 3
dell'art. 45 nei confronti di un dirigente del ruolo sanitario a rapporto non
esclusivo nella posizione di equiparato al quale l'azienda o ente, per effetto
di valutazione positiva intenda attribuirgli un incarico di alta professionalità
(ex modulo funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere dall'1.1.2005.
In primo luogo si evidenzia che l'azienda deve
definire la graduazione delle funzioni in modo obiettivo a prescindere dal
rapporto di lavoro dei dirigenti e pertanto il valore complessivo di ciascun
incarico è determinato come se tutti i dirigenti fossero a rapporto esclusivo.
Ove l'incarico, così valutato, sia conferito al dirigente a rapporto non
esclusivo preso a riferimento nel presente esempio, la metodologia per
determinarne la retribuzione di posizione è la seguente:
a) Il valore complessivo dell'incarico da conferire, sulla
base degli esempi del punto 2 ipotesi A) potrebbe corrispondere al valore della
retribuzione minima contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. In tale
caso si prende come riferimento l'articolo 44 comma 1 tavola A) dove, per
l'incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990 è prevista una retribuzione
di posizione minima pari ad € 5.699,20. L'azienda o ente per attribuire la nuova
retribuzione di posizione al dirigente a rapporto non esclusivo deve applicare,
senza altra rideterminazione la tavola dell'art. 45, comma 1 attribuendo al
dirigente il corrispondente valore previsto per l'incarico di cui sopra. La
nuova retribuzione di posizione sarà corrisposta in parte come variabile
aziendale a carico del relativo fondo in base al seguente esempio:
Conferimento incarico di alta
professionalità (ex modulo funzionale)valore incarico € 5.699,20 per dirigente con rapporto di lavoro esclusivo
(valore oggettivo dell'incarico)
b) Il valore complessivo dell'incarico da conferire, sulla
base degli esempi del punto 2 ipotesi B) è superiore al valore
della retribuzione minima contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. Anche
in tale caso si prende come riferimento la retribuzione di posizione minima
contrattuale del dirigente del ruolo sanitario dell'articolo 44 comma 1 tavola
A) con incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990, pari ad € 5.699,20,
alla quale sia stata aggiunta una variabile aziendale di € 2.000,00. La nuova
retribuzione sarà costituita dalla retribuzione di posizione minima di cui alla
lettera a) della tavola precedente cui si aggiunge la variabile aziendale nella
misura del 50% così calcolata:
Conferimento incarico di alta
professionalità (ex modulo funzionale)valore incarico € 5.699,20 + 2.000,00 = 7.699,20 (valore oggettivo
dell'incarico)
Gli esempi di cui sopra appaiono più chiari se si
confrontano le situazioni di due dirigenti del ruolo sanitario: uno a rapporto
esclusivo e l'altro a rapporto non esclusivo entrambi "promossi" dall'1.1.2005
ad un incarico di alta specializzazione.
Conferimento incarico di alta
professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.699,20 (valore oggettivo
dell'incarico)
Conferimento incarico di alta professionalità
(ex modulo funzionale)
valore
incarico € 5.699,20 + 2.000,00 = 7.699,20 (valore oggettivo
dell'incarico)
II CASO
Con il presente esempio si prende in considerazione
il caso del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo al 1
gennaio 2005 ove sia mantenuto l'incarico purchè in presenza di una identica
graduazione delle funzioni (ipotesi corrispondente all'art. 45, comma 6).
L'esempio prende sempre in considerazione un
dirigente di struttura complessa tale al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente
(ex aiuto qualificato) divenuto di struttura complessa nel settembre 2000.
L'esempio sviluppa l'ipotesi B) del secondo esempio del punto 2.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N.
1
Con riferimento all'art.
20, il Comitato esprime il proprio parere esclusivamente sulla base
degli atti e delle prove documentali prodotte dall'azienda, compresi i
documenti presentati dagli interessati.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
N. 2
In esito alle
dichiarazioni a verbale n. 4 e n. 8 presentate dalle OOSS ed allegate al
presente contratto, l'ARAN si impegna a relazionare al Comitato di Settore circa
le valutazioni emerse nel corso del dibattito al fine di fornire elementi utili
per l'esame delle questioni e l'avvio delle eventuali iniziative di
competenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Con riguardo all'art. 1, comma 2
le parti esprimono il parere che alle fondazioni formate con capitale pubblico
al 51%, le leggi regionali riconoscano la prevalente natura pubblica al fine di
consentirne la permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre
2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilità dei relativi CCNL. Con
riguardo alle flessibilità del rapporto di lavoro introdotte dai contratti
vigenti ed, in particolare, con riguardo alla possibilità di stipulare contratti
a termine regolati dall'art. 1 comma 3 del presente contratto (che rinvia al
CCNL 5 agosto 1997) e dall'art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992
(richiamato dall'art. 62 del CCNL 8 giugno 2000), le parti ritengono che le
aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali
le collaborazioni coordinate e continuative eventualmente attivate per lo
svolgimento di attività istituzionali e, cioè, al di fuori delle ipotesi
previste dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001, indicate nella circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
In ordine all'art. 3 che
riconferma il sistema delle relazioni sindacali dei CCNL 8 giugno 2000 e 10
febbraio 2004, le parti convengono che i trattamenti economici sono erogati solo
a seguito di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs.
165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
In ordine all'art. 6, comma
1, lettera c), con riguardo alle articolazioni strutturali sovra aziendali le
parti precisano di fare riferimento, ad esempio, ai modelli organizzativi
toscani e veneti di istituzione delle cosiddette "aree vaste" senza esclusione
di altri esempi similari che in futuro possano essere adottati dalle
Regioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
4
In riferimento all'art. 8, comma
1, la parti rammentano che è in corso di approvazione l'ipotesi di CCNQ siglata
il 15 marzo 2005 per una nuova ripartizione dei permessi, distacchi e ad altre
prerogative sindacali. In ordine al comma 3 le parti confermano la distinzione
tra la fruizione delle prerogative sindacali, che discende dall'ammissione alla
contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e
sue successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 165 del
2001, indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal
diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende dalla
sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima
materia in armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata
dall'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000, che è stato riconfermato dal presente
contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
5
Con riguardo al comma 1
dell'art. 9 le parti precisano che il termine "confronto" non indica un nuovo
livello di relazioni sindacali rispetto a quelli previsti dall'art. 3, ma solo
una modalità di svolgimento dei rapporti con le OO.SS. firmatarie del CCNL, che
valorizza il sistema partecipativo cui è improntato il modello delle relazioni
sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei casi in cui non siano
previsti livelli negoziali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
6
In relazione all' art. 19, le parti chiariscono che
l'istituto della sospensione è previsto allo scopo di evitare che, nelle more
dell'accertamento della responsabilità penale del dirigente per i fatti
addebitatigli, si proceda al suo licenziamento, al fine di evitare ulteriori
danni morali e materiali che, in caso di proscioglimento pieno, darebbero luogo
ad una azione risarcitoria. Dal momento che la sospensione è, comunque, un
provvedimento grave, il comma 2 ne ammette il ricorso a condizione che vi sia
stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati siano di gravità tale che
accertati darebbero luogo al licenziamento. A tal fine la legge n. 97 del 2001,
per alcuni casi prevede, in alternativa alla sospensione, anche il
trasferimento. Le parti concordano, altresì. che la disapplicazione dell'art. 15
della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267 del 2000 riguardante le
disposizioni delle autonomie locali attiene a quel settore. Peraltro la
disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti
del relativo comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la
sua permanenza nell'ordinamento. Le parti, inoltre, per una più agevole lettura
delle clausole dell'art. 19 rammentano con riguardo al comma 4, che la lettera
a) del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55 riguarda i reati di associazione a
delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti, produzione,
fabbricazione e distribuzione delle medesime etc. La lettera b), limitatamente
all'art. 316 e 316 bis, riguarda rispettivamente il peculato mediante profitto
dell'errore altrui e la malversazione a danno dello Stato. La lettera c)
riguarda l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o ad un pubblico servizio diverso da quello indicato nella lettera b).
La sospensione in questi casi è obbligatoria ove intervenga sentenza di condanna
anche non definitiva.La lettera f) riguarda coloro che, con provvedimento
definitivo sono stati sottoposti a misure di prevenzione perché indiziati di
appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.
Con riguardo al comma 5, si rammenta che si tratta
dei delitti contro la P.A. già ricompresi nella legge n. 55 del 1990 ed ora
oggetto dell' art. 3 della legge n. 97 del 2001 (peculato, concussione,
corruzione per atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio, corruzione in
atti giudiziari o di persona incaricata di pubblico servizio). Con riferimento
al comma 7, in caso di assoluzione, il dirigente rientra in servizio e sono
ripristinati i suoi diritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di essere
collocato anticipatamente in quiescenza, l'art. 3, comma 57 della legge 350 del
2003 prevede un beneficio che consiste nel prolungamento o ripristino del
rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente
subita quando viene emanata sentenza definitiva di proscioglimento "perché il
fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce
reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di
archiviazione per infondatezza del reato anche se pronunciati dopo la cessazione
dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della
presente legge". Le modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti
sono indicati nelle disposizioni normative il cui testo coordinato è contenuto
nella legge 126 del 2004 (comma 57 bis della legge n. 350 del 2003). Infine, con
riferimento al comma 10, si precisa che l'art. 5, comma 2 della legge 97 del
2001 prevede il licenziamento come pena accessoria nei reati citati nell'art. 3
della stessa legge ove vi sia stata la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a tre anni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riguardo alla mobilità tra
amministrazioni diverse, le parti invitano le aziende ed enti a favorire in
particolare quella delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute,
nel rispetto del profilo di appartenenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
8
Con riguardo all'art. 23 il
riferimento al triennio formativo effettuato dal CCNL, non muta la durata dello
stesso in ragione del periodo di validità del contratto, il quale si limita a
prevedere una tutela nei confronti dei dirigenti operanti nelle aziende che non
hanno potuto garantire l'ECM, nell'arco della propria vigenza. Il contratto
infatti non ha competenza sulle modalità minimi dei crediti formativi e gestione
della parte sperimentale, materie tutte regolate dalle disposizioni ministeriali
e regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
9
Con riferimento all'art. 24,
commi 6 e 7, le parti si danno reciproco atto che nel sistema del rapporto di
lavoro privatizzato, vi è una sostanziale parità di posizione del datore di
lavoro e del dirigente. Ne consegue che l'assenso richiesto dall'art. 13, comma
11 del CCNL 8 giugno 2000 per l'eventuale modifica di uno degli elementi del
contratto individuale opera come condizione di efficacia della modifica di un
atto negoziale. L'apposizione di un termine per l'espressione di volontà del
dirigente ha comunque il valore di dare certezza agli atti e comportamenti delle
parti, ferme rimanendo tutte le tutele previste dalle vigenti disposizioni a
favore del dirigente medesimo. L'apposizione del termine nel comma 5 dell'art.
28 ha un analogo valore ma, essendo l'incarico legato all'organizzazione
aziendale, il mancato assenso nel termine previsto opera come condizione
risolutiva del negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del dirigente
con riguardo alla propria posizione.
Con
riguardo al comma 8 le parti richiamano le più recenti tabelle dell'Agenzia
delle entrate, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 24
dicembre 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
10
Con riguardo all'art. 26 le
parti esprimono il parere che i due componenti del Collegio tecnico siano
prescelti tra i direttori del SSN appartenenti alla stessa area, profilo e, ove
prevista, disciplina, del dirigente oggetto di valutazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
11
Con riferimento all'art.
51, comma 2 nonché all'art. 24 comma 2 le parti ritengono opportuno sottolineare
l'importanza di valorizzare tutte le potenziali modalità di incremento del fondo
per la retribuzione di risultato con la piena attuazione dell'art. 43 della
legge n. 449 del 1997 (richiamata dall'art. 52 comma 5 lettera a) del CCNL 8
giugno 2000, confermato dal comma 2 dell'art. 51) applicabile al personale di
tutte le pubbliche amministrazioni compresa la dirigenza dei quattro ruoli del
SSN di cui alla presente area. In tal senso si inquadra la previsione dell'art.
24, comma 2 che trova applicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51,
commi 1 e 2.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
12
Con la presente le parti
confermano le dichiarazioni congiunte:
- nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della
dichiarazione n. 4 del presente contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
- le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del del CCNL
8 giugno 2000, II biennio;
- le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 7 e n.
9, 10 e 13 del CCNL 10 febbraio 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
13
Le parti assumono l'impegno
di avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il
confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali predisposto dall'ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
14
Con riguardo all'art. 20, comma
3, le parti ritengono opportuno che nel proprio regolamento di funzionamento il
Comitato dei Garanti introduca norme sulla disciplina della prorogatio per
garantire alla scadenza la continuità della propria attività per il periodo di
tempo valutato come necessario per la riconferma o designazione dei nuovi
componenti dell'orgasnismo stesso.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Le parti esprimono il parere che al
personale dirigenziale operante nei SERT venga erogata "l'indennità
SERT".
Ciò in analogia con quanto previsto
dal CCNL di lavoro del comparto Sanità (ex area livelli).
Preso atto della attuale indisponibilità economica, le parti
concordano di prevedere tale beneficio al secondo biennio economico 2004 –
2005.
CGIL FP
firmato
CISL FPS – COSIADI
firmato
UIL FPL firmato
AUPI firmato
SINAFO firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA –
SIDIRSS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
Le organizzazioni sindacali FP CGIL,
CISL FPS - COSIADI, UIL FPL, CONFEDIR e CIDA/SIDIRSS in riferimento alla
modifiche apportate con gli artt. 14 e 18, nel riconfermare la propria
contrarietà su detti articoli in quanto le soluzioni alle problematiche ad essi
sottese andrebbero ricercate nell'adeguamento delle dotazioni organiche ed in
una diversa e più razionale organizzazione del lavoro, chiedono, per il
principio di omogeneità ed equità, l'applicazione delle stesse modalità a tutti
i dirigenti SPTA e al personale del comparto.
A tal fine si chiede l'immediata apertura dei relativi
tavoli.
FP CGIL
firmato
CISL FPS – COSIADI
firmato
UIL FPL
firmato
CONFEDIR SANITA'
firmato
CIDA/SIDIRSS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
3
Le organizzazioni sindacali CISL FPS
- COSIADI, CONFEDIR SANITA' e CIDA/SIDIRSS chiedono che l'art. 4 del CCNL
integrativo del 1° luglio 1997 – che prevede il mantenimento della retribuzione
di anzianità dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, vincitori del
concorso a dirigente o che abbiano conseguito la nomina di dirigente a tempo
determinato ex art. 15 del d.lgs. 502/1992 – venga modificato al fine di
garantire la salvaguardia della RIA anche ai dipendenti vincitori di concorso a
dirigente proveniente da altri comparti.
CISL FPS – COSIADI firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA/SIDIRSS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
4
Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,
Confedir Sanità, CIDA, AUPI, SINAFO e SNABI preso atto:
- dell'attuale
impossibilità, da parte dell'ARAN, di prevedere, nel contratto, che la
retribuzione di posizione aziendale sia valutabile nel calcolo dell'indennità
premio di servizio in conformità a quanto già previsto per la dirigenza degli
altri comparti;
- atteso che il Governo – Dipartimento della Funzione Pubblica
- e la Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente con nota n. 1396/10 del
26 marzo 1999 e con nota n. 128654 del 24 marzo 1999, hanno impartito all'INPDAP
direttive finalizzate a considerare nella base di calcolo dell'Indennità Premio
di Servizio dei dirigenti della Pubblica Amministrazione l'intera retribuzione
di posizione;
- rilevato che la mancata inclusione nella base di calcolo
dell'IPS della retribuzione di posizione variabile aziendale non può trovare
giustificazione nella mancanza di risorse economiche per finanziare il pagamento
del contributo su detta retribuzione a carico delle Aziende atteso che tale
contributo è fissato nella misura esigua del 2,88% della base
imponibile;
- considerato, altresì, che la retribuzione di posizione
aziendale, unitamente a quella fissa e variabile minima, gravando su un fondo
costituito in gran parte da voci retributive già assoggettate a contribuzione
IPS ed alimentato in via permanente anche per effetto delle cessazioni dal
servizio, deve ritenersi già finanziata al pari delle altre ai fini
dell'indennità di che trattasi;
-
ritenuto, inoltre, che la retribuzione di
posizione aziendale, a fronte di altre voci quali "l'indennità di struttura
complessa" e "l'indennità di rapporto esclusivo", ha carattere di generalità e
rappresenta l'aspetto peculiare che più caratterizza la figura dirigenziale
unica, differenziata non più in tre distinte qualifiche ma per l'incarico delle
funzioni esercitate e per le connesse responsabilità, con la conseguenza
dell'innegabile qualificazione sostanziale della medesima quale "retribuzione
stipendiale";
- considerato che la portata della richiesta è, per importanza
e valore, pari a quella dello stipendio unico e ne costituisce il
completamento;
CHIEDONO
che venga rimossa, da parte degli Organi
competenti, la disparità di trattamento con i dirigenti degli altri comparti per
i quali l'indennità premio servizio è calcolata sull'intera retribuzione di
posizione e che, a tal fine, l'ARAN si impegni a chiedere una specifica
direttiva al Comitato di Settore.
CGIL
FP firmato
CISL FPS COSIADI
firmato
UIL FPL firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA SIDIRSS firmato
AUPI
firmato
SINAFO firmato
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
5
Le organizzazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR SANITA' e CIDA:
- preso atto che
la corresponsione dell'indennità di rapporto esclusivo nell'attuale definizione
ai soli dirigenti biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi della
presente area contrattuale, costituisce una grave discriminazione nei confronti
degli altri dirigenti della stessa area;
- rilevato, infatti, che lo svolgimento
dell'attività in condizione di esclusività ed incompatibilità rappresenta un
elemento caratteristico e peculiare del rapporto di lavoro di tutti i
dirigenti;
- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del
CCNL II biennio economico 2000/2001;
- ritenuto, pertanto, che la mancata
parificazione dell'indennità in parola contrasta con il principio generale che a
parità di livello di funzioni ai dirigenti della stessa area deve essere
garantita pari retribuzione, principio rigorosamente applicato dal d.lgs.
229/1999 anche per gli stessi vertici amministrativo e sanitario delle aziende,
ai quali è corrisposto lo stesso trattamento economico;
chiedono
- che venga
rimossa, da parte degli organi competenti dai vari livelli questa non più
sostenibile situazione di disparità di trattamento che si riflette negativamente
nei rapporti fra i dirigenti del SSN e non giova, purtroppo, alla costruzione di
un clima sereno e collaborativo indispensabile per il buon funzionamento delle
aziende;
- che, conseguentemente, venga parificato nel II biennio
economico 2004/2005 il trattamento economico riferito a detta
indennità.
CGIL FP firmato
CISL FPS COSIADI firmato
UIL FPL firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
6
Le Organizzazioni Sindacali CGIL, UIL, CISL,
CONFEDIR SANITA', CIDA, AUPI, SINAFO e SNABI evidenziano che l'attivazione della
procedura di recesso a seguito dell'esito negativo del processo di verifica e
valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati
raggiunti, deve essere fondata su elementi di particolare gravità, come già
previsto dal comma 7 dell'art. 34 del CCNL 8.6.2000.
CONFEDIR SANITA'
firmato
CISL FPS – COSIADI
firmato
CIDA SIDIRSS
firmato
AUPI firmato
SNABI SDS firmato
SINAFO firmato
UIL FPL
firmato
FP CGIL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
Le sottoscritte OO.SS. dichiarano
che, con la sottoscrizione del presente CCNL, si omette di regolamentare le
modalità di corresponsione degli onorari professionali in favore dei dirigenti –
profilo avvocati, in applicazione della legge professionale forense RDL n.
1578/1933, in palese ed ingiustificata disparità di trattamento con quanto
previsto per i professionisti legali degli altri comparti del pubblico impiego
(enti locali, enti pubblici non economici ecc.).
Si auspica pertanto di pervenire ad una apposita regolamentazione, in
armonizzazione con la normativa pattizia vigente per gli altri comparti, al fine
di una giusta valorizzazione ed incentivazione dei professionisti legali del
SSN.
CIDA SIDIRSS
firmato
CGIL FP firmato
UIL FPL firmato
CONFEDIR
SANITA' firmato
CISL FPS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
8
Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,
Confedir Sanità, CIDA, AUPI, SINAFO e SNABI preso atto:
- che il presente
contratto ancora una volta non comprende la norma relativa all'individuazione
del contributo a carico dell'Amministrazione per la previdenza complementare già
prevista, per il personale del comparto, dal CCNL II biennio economico
2000-2001;
- rilevato che l'assenza di tale norma produce ulteriori
ritardi nell'avvio della previdenza complementare dei dirigenti della presente
area contrattuale con conseguenze negative per i dirigenti di recente assunzione
che si vedono preclusa la possibilità di accedere al secondo pilastro
previdenziale per far fronte alla progressiva ed inesorabile riduzione degli
importi delle pensioni che verranno erogate dagli enti di previdenza
obbligatoria,
esprimono una vibrata
protesta
per la persistente
omissione della norma indispensabile all'avvio della previdenza
complementare;
CHIEDONO
Che si provveda al riguardo non appena perverrà
l'autorizzazione al finanziamento e comunque non oltre il CCNL relativo al II
biennio economico 2004-2005.
CGIL FP firmato
CISL FPS firmato
UIL FPL firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA SIDIRSS firmato
AUPI firmato
SINAFO firmato
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI
AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 9
Le
OO.SS. della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS , con riferimento agli
istituti della guardia, pronta disponibilità, voluni prestazionali aggiuntivi a
quelli ordinari e retribuzione dei medesimi tramite il ricorso all'art. 55 comma
2, fondato sulla libera professione intramoenia, quale istituto peculiare della
dirigenza sanitaria, ritengono che i valori economici ivi previsti rappresentino
un significativo avanzamento verso il compiuto riconoscimento del disagio del
lavoro dei dirigenti in orario notturno e festivo.
Tale riconoscimento, a parere di AUPI, SINAFO e SNABI-SDS attiene alla
peculiarità del ruolo di Farmacisti, Psicologi, Biologi. Chimici e Fisici, in
omogeneità all'area medica, non precostituendo co
AUPI firmato
SINAFO
firmato
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI,
SINAFO SNABI-SDS N. 10
Le OO.SS.
della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS ,preso atto dell'andamento
della trattativa per il rinnovo del CCNL 2002-2005, considerano necessario
pervenire ad una revisione della struttura dei tavoli contrattuali, alla luce
delle evidenze che l'attuale assetto risulta non riconoscere compiutamente la
specificità dell'area sanitaria da un lato e dell'area professionale, tecnica ed
amministrativa e delle professioni sanitarie dall'altra rispetto ad esigenze più
complessive di armonizzazione con il comparto pur legittima, ma prospetticamente
pregiudiziale per il riconoscimento del ruolo e delle specificità delle aree
dirigenziali.
AUPI firmato
SINAFO firmato
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI
AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 11
Le
OO.SS. della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS ,considerato il ruolo
fondamentale dei servizi farmaceutici, chimici, diagnostici e terapeutici
all'interno dei quali operano i dirigenti sanitari, nella necessaria
integrazione con le aree di ricovero e cura, deplorano la tendenza presente in
diversi contesti regionali ad ipotizzare sperimentazioni gestionali fondate
sulle esternalizzazione selvaggia di funzioni assistenziali strategiche e
determinanti sulla qualità delle prestazioni erogate ai
pazienti.
Il preconcetto circa le presunte
diseconomie delle attività direttamente gestite appare infondato se non
correlato a condizioni di gestione imposte che non consentono ai servizi
sanitari di esplicare appieno le elevate potenzialità professionali sia sul
versante assistenziale sia su quello gestionale.
I servizi direttamente gestiti sono in grado di erogare attività,
assumere responsabilità e svolgere funzioni nel rispetto delle condizioni di
equilibrio tra costi e ricavi, solo a fronte di una soddisfacente attribuzione
di effettive risorse
AUPI
Firmato
SINAFO Firmato
SNABI SDS Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI,
SINAFO SNABI-SDS N. 12
Le OO.SS.
della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS ,preso atto delle modalità
previste per il ricorso all'istituto del recesso, considerano necessario
pervenire a procedimenti attuativi dell'istituto che presuppongano
l'obbligatorietà di ottenere comunque l'espressione formale del parere del
Comitato dei garanti, prima che l'azienda possa procedere alla procedura finale
di recesso del dirigente.
AUPI
Firmato
SINAFO Firmato
SNABI SDS Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI
AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 13
Le
OO.SS. della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS ,preso atto della
attuale diffusa utilizzazione di personale assunto con rapporti precari
(co.co.co, contratti a termime, ecc.), e del previsto ricorso contrattuale a
modalità che prevedono diffusamente orari aggiuntivi per il personale in
servizio, con aggravamento del disagio delle condizioni di lavoro, ritengono
necessario riproporre una più complessiva strategia fondata sulla qualità e
certezza dei livelli assistenziali che non può essere disgiunta da correlati
livelli occupazionali stabili dei profili professionali della
dirigenza.
AUPI firmato
SINAFO firmato
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI
N. 14
L'AUPI sottoscrive la
dichiarazione congiunta n. 1 riaffermando la insoddisfazione per la mancata
soluzione del problema collegato ai cd rapporti di lavoro
atipici.
Si ribadisce la necessità di
procedere ad una progressiva ma reale sistematizzazione di questi rapporti di
lavoro.
Non è accettabile continuare a
garantire prestazioni che sono assolutamente ordinarie e routinarie, facendo
ricorso a contratti di collaborazione temporanei.
Il ricorso a queste tipologie di rapporti di lavoro, oltre a mortificare
le professionalità della Dirigenza sanitaria non garantisce il funzionamento dei
servizi, la reale efficacia e garanzia delle prestazioni sanitarie erogate e
dequalifica fortemente il servizio pubblico.
AUPI firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI
N. 15
L'AUPI, pur consapevole dei
vincoli economici cui questo Contratto deve sottostare, ritiene che l'assenza di
un riconoscimento economico (riconoscimento già concesso al personale del
Comparto con gli artt. 26 e 27 del CCNL 2002 – 2005) per l'attività che i
Dirigenti sanitari espletano nei SERT, diventa il segnale di una forte
svalutazione di un'attività professionale deputata a dare risposte ad un'utenza
particolarmente debole.
Tutto ciò in
contrasto con le indicazioni contenute nel vigente Piano sanitario nazionale che
individua questi come i settori sui quali maggiore deve essere l'investimento di
risorse umane e professionali.
Questo
Contratto non coglie l'occasione per diventare strumento di attuazione di una
reale riforma dell'assistenza alla salute dei cittadini, ponendo la dovuta e
necessaria attenzione alle tematiche relative all'assistenza
territoriale.
AUPI firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 16
In considerazione della bassa soglia
di rischio psicofisico cui sono soggetti i Dirigenti e gli operatori che operano
nei Servizi dedicati ad una utenza particolarmente debole (SERT, DSM, Assistenza
Domiciliare, Oncologia, Hospice ecc….) ed al fine di riconoscere, la natura e
qualità particolare dell'impegno professionale profuso, si ritiene necessario
costituire nelle Aziende un gruppo pluridisciplinare formato da medici -
psicoterapeuti, psicologi - psicoterapeuti e personale delle professioni
sanitarie infermieristiche, per fornire agli operatori consulenza ed eventuale
sostegno nei casi di empairment
(deterioramento, riduzione) delle capacità
professionali.
Questo a tutela della salute
psichica degli operatori e per garantire uno standard ottimale di prestazioni
professionali agli utenti.
AUPI
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI
N. 17
L'AUPI ribadisce la necessità di
procedere ad una rivisitazione dell'istituto del part – time, anche alla luce
della più recente normativa europea, ampliandone le possibilità di utilizzo
dell'istituto ed eliminando gli attuali vincoli che limitano ai soli casi
disagio fisico o psichico la possibilità di richiedere il parti –
time.
AUPI firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI
N. 18
La Ragioneria Generale dello Stato ha
fornito i dati relativi al numero di incarichi di Direzione di Struttura
Complessa e di Struttura Semplice conferiti ai dirigenti dei ruoli Sanitari,
Professionali, Tecnici ed Amministrativi.
L'analisi di questi dati fa emergere con estrema chiarezza la enorme
differenza di attribuzione di incarichi di Direzione di Struttura Complessa e
Semplice tra la Dirigenza Sanitaria e quella Professionale, Tecnica ed
Amministrativa.
La Dirigenza Sanitaria
risulta fortemente ed ingiustificatamente penalizzata nella attribuzione degli
incarichi con una percentuale per i profili professionali dei Biologi, Chimici,
Fisici, Farmacisti e Psicologi non raggiunge il 7%, a fronte di una percentuale
che supera abbondantemente il 40% per la Dirigenza Professionale, Tecnica ed
Amministrativa.
Alla luce di questi dati
l'AUPI,
CHIEDE
che venga rimossa, da parte degli organi competenti, questa
non più sostenibile situazione di disparità di trattamento che si riflette
negativamente nei rapporti fra i dirigenti dei diversi ruoli del SSN, non giova
alla costruzione di un clima sereno e collaborativo e soprattutto impedisce il
corretto funzionamento delle Aziende.
AUPI firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
SANITA' N. 19
La Federazione Sindacale
CONFEDIR-SANITA' esprime il proprio dissenso in merito alla ripartizione degli
incrementi economici della parte fissa della retribuzione di posizione, come
individuata nelle tabelle 2 e 3 dell'articolo 37.
Si ritiene infatti che tale distribuzione,
favorendo prevalentemente i dirigenti preposti alla struttura complessa,
penalizzi i dirigenti anche con notevole anzianità di servizio con incarico di
struttura semplice e ancor di più quelli con incarico di elevata
professionalità, specie in considerazione dell'art. 27, CCNL 8 giugno
2000.
La Confedir Sanità auspica che maggior equilibrio
possa essere raggiunto in occasione del prossimo contratto economico
2004-2005.
CONFEDIR SANITA' Firmato