Comparto: Sanita' |
Area:
Dirigenza
amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
08/06/2000
|
Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL comparto Sanità area dirigenza amministrativa, sanitaria,
tecnica e professionale - parte normativa 1998/2001 e parte economica
1998/1999 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO QUADRIENNIO 1998-2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE
TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Parte normativa quadriennio
1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
A seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000
dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001
dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei
Conti, in data 24 maggio 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati
per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 16,30 ha
avuto luogo l'incontro tra :
l'ARAN : nella persona del Presidente –
Prof. Carlo Dell'Aringa (firmato)
e
le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria |
Confederazioni sindacali
|
SNABI (firmato) |
|
AUPI (firmato) |
|
CGIL FP Sanità (firmato) |
CGIL (firmato) |
CISL – COSIADI (firmato) |
CISL (firmato) |
SINAFO (firmato) |
|
CIDA – SIDIRSS (firmato) |
CIDA (firmato) |
CONFEDIR SANITA' (firmato) |
CONFEDIR (firmato) |
UIL Sanità (firmato) |
UIL (firmato) |
Al termine della riunione, le parti, dopo aver
dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati,
hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo del S.S.N. per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il
biennio economico 1998-1999.
Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio
economico 1998-1999 Art. 14, comma 3:
sostituire art. 25 con art. 24; Art. 28,
comma 4: il riferimento corretto è all'art. 27, comma 7 e non comma 6;
Art. 30, comma 4 : il riferimento esatto è alla clausola "di cui all'art.
39, comma 4, secondo periodo e successivi ", anziché secondo periodo;
Art. 34, comma 5: sostituire al punto b) CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio
1997; Art. 38: precisato meglio che l'importo è comprensivo della
tredicesima mensilità; Art. 39, comma 2:
aggiungere dopo "1996" ", fatta salva l'applicazione dell'art. 34.";
Art. 39, comma 6 : sostituire art. 58 con art. 56;
Art. 40, comma 5 : sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art. 40, comma 8 ultima riga: ai sensi degli artt. 28 e 29; Art. 47, comma 3 : sostituire art. 45 con di cui agli artt. 44, comma 3 e
45 comma 2; Art. 51, comma 2 :
sostituire art. 62 con art. 60; Art. 53,
comma 1 : sostituire art. 60 con art. 58;
Art. 62, comma 4 : dopo "Dipartimento di prevenzione" aggiungere "e delle
ARPA" Art. 63, comma 3 : sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio
1997; Dichiarazione congiunta n. 6: il
riferimento è all'art. 25, comma 3, anziché u.c.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO dell'area della DIRIGENZA sanitaria professionale tecnica ed
amministrativa del servizio Sanitario nazionale 1998-2001
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I Art. 1 - Campo di
applicazione Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
TITOLO II: RELAZIONI
SINDACALI CAPO I: Metodologie di relazioni Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4
- Contrattazione collettiva integrativa Art. 5 - Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6
- Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
Art. 7 - Coordinamento regionale Art. 8 - Comitati per le pari
opportunità
CAPO II: I soggetti sindacali e titolarità delle prerogative
Art. 9 - Soggetti sindacali Art. 10 - Composizione delle
delegazioni
CAPO III: Procedure di raffreddamento dei conflitti Art. 11 - Clausole di
raffreddamento Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
TITOLO III: RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I: Costituzione del rapporto di lavoro Art. 13 - Il contratto
individuale di lavoro dei dirigenti
Art. 14 - Periodo di prova
CAPO II: Struttura del
rapporto Art. 15 - Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
Art. 16 - Orario di lavoro dei dirigenti Art. 17 - Orario di lavoro dei
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
CAPO III: Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art. 18 - Sostituzioni Art. 19
– Aspettativa
CAPO IV: Mobilità Art. 20 - Mobilità volontaria Art. 21 - Comando
CAPO V: Estinzione del rapporto di lavoro Art. 22 - Risoluzione consensuale
Art. 23 - Comitato dei Garanti
CAPO VI: Istituti di peculiare
interesse Art. 24 - Coperture assicurative Art. 25 - Patrocinio legale
TITOLO IV: INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI CAPO I: Incarichi dirigenziali
Art. 26
- Graduazione delle funzioni Art. 27
- Tipologie di incarico Art. 28 - Affidamento e
revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e procedure. Art. 29 - Affidamento e
revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa Art. 30 - Norma transitoria
per i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello
CAPO II: Verifica e
valutazione dei dirigenti Art. 31
- Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti
Art. 32 - La valutazione dei dirigenti Art. 33 - Effetti della valutazione
Art. 34 - Effetti della valutazione negativa
PARTE SECONDA
TITOLO I: TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I: Struttura della retribuzione Art. 35 - Struttura della retribuzione
dei dirigenti
CAPO II: Trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario con
rapporto di lavoro esclusivo e dei dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo Art. 36 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo Art. 37 - Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario Art. 38 – Indennità
integrativa speciale dei dirigenti sanitari Art. 39 - Norma transitoria per i
dirigenti già di II livello del ruolo sanitario Art. 40 - La retribuzione di posizione
dei dirigenti Art. 41 - Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
Art. 42
- Equiparazione Art. 43 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
CAPO III : Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad esaurimento
Art. 44 - Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
CAPO IV: Incarichi e trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario con
rapporto di lavoro non esclusivo Art.
45 - Incarichi Art. 46 - Trattamento economico
fondamentale Art. 47 - Retribuzione di posizione e di risultato
Art. 48
- Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione per
l'attività libero professionale extramuraria
CAPO V Art. 49 - Effetti dei benefici economici
TITOLO II : IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO
ECONOMICO CAPO I: I fondi aziendali Art.
50 - Fondi per la retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di
struttura complessa Art. 51 - Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro Art. 52 - Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazione individuale Art. 53
- Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche
PARTE TERZA
TITOLO I : LA LIBERA PROFESSIONE CAPO I: La libera
professione dei dirigenti del ruolo sanitario Art. 54 - Attività libero
professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario Art. 55 - Tipologie di
attività libero professionali Art. 56
- Disciplina transitoria Art. 57 - Criteri generali per la formazione delle tariffe e per
l'attribuzione dei proventi Art. 58
- Altre attività a pagamento dei dirigenti sanitari
Art. 59 - Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
Art. 60 - Attività diverse dalla libera professione intramuraria
Art. 61 - Norma di rinvio
CAPO II: Attività aziendali
Art. 62 - Attività dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63 - Disposizioni particolari Art. 64 - Norme di rinvio
Art. 65 -Previdenza complementare Art. 66
- Norma programmatica Art. 67 - Disapplicazioni e
sostituzioni
-Tabelle ed allegati
-Dichiarazioni congiunte ed a verbale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED
AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 1998-2001
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
PARTE I
TITOLO I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale
si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi i medici,
veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle
amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 2, comma 1,
punto III dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.
2. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.),
si applica il contratto collettivo di cui al comma 1. Sino
all'inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse,
continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di
provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 2.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le
particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono
definite dal CCNL del 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del
presente CCNL.
4. Al fine di
semplificare la stesura del presente contratto, con il termine "Dirigente"
si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i
dirigenti appartenente ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo. Quelli del ruolo sanitario sono indicati come "Dirigenti
Sanitari".
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti
legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno
1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o
sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80
sono riportati rispettivamente come "d.lgs n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29
del 1993". Il testo unificato del d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella
G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente
integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto la dizione "d.lgs
n. 29 del 1993" è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le
modificazioni. L'atto aziendale di cui all' art. 3, comma 1 bis del dlgs
502/1992 è riportato come "atto aziendale".
6. Il riferimento alle aziende,
amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi finalità
sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6, comma 1 del
CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2
giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di
"articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente
individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio
Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di
livello nazionale, mentre con i termini "u-nità operativa", "strut-tu-ra
organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente articolazioni interne
delle Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle
leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura
semplice o complessa si rinvia all'art. 27.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5.12.1996 è comprensivo di tutte le
modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al
II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali
di Lavoro del 4 marzo, del 1 luglio e del 5 agosto1997. Per le norme dei
citati contratti non disapplicate né modificate dal presente, l'eventuale
riferimento ai dirigenti di II livello del ruolo sanitario va inteso come
"Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" e quello di
dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di cui
all'art. 27, comma 1 lettere b), c) e d).
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1
gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da
parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure
di cui all'art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, è comunicata da parte dell'A.RA.N.
con idonea pubblicità di carattere generale alle aziende ed enti
destinatari che danno attuazione agli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni
dalla data di comunicazione.
3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
5. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro
del 23 luglio 1993 e le procedure degli artt. 51 e 52 del d.lgs n. 29 del
1993.
6. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata
e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto
previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
CAPO I METODOLOGIE DI RELAZIONI
ART. 3 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali,
nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli
enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni
di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle
aziende ed enti di incremen-tare e mantenere elevate l'efficacia e
l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di
relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relaziona-li:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale ;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda,
sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto ;
c) concertazione , consultazione ed informazione . L'insieme di tali istituti
realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella
costituzione di Commissioni Paritetiche ; d)
interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART. 4 Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano il
contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui
agli artt. 50, 51 e 52.
2. In sede
di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti
materie:
A) individuazione delle
posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo
sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto
dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
relativi all'area dirigenziale; B)
criteri generali per : 1) la definizione
della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 52 da destinare
alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda affidati alle
articolazioni aziendali (individuate dal d.lgs. 502/1992, quali
dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri, dalle leggi regionali di
organizzazione e dagli atti aziendali), ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente
correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi,
a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di
avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale,
secondo le modalità previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997 ;
3) la distribuzione tra i fondi dell'art. 50 e 52 delle risorse aggiuntive
assegnate; 4) le modalità di attribuzione - ai dirigenti cui è conferito
uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) -
della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi
assegnati secondo gli incarichi conferiti ;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed
al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i
vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della
riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione
previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
dell'attività di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti,
anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del dlgs
502/1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8
anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ; E) criteri generali sui tempi e modalità di applica-zione
delle norme relative alla tutela in ma-teria di i-giene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n.
626 del 1994 e nei limiti stabiliti dal-l'ac-cordo quadro relativo
all'at-tua-zione dello stesso decreto ;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecno-logiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o
riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro,
sulla professionalità e mobilità dei dirigenti ;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma
1, per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professione
intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti
interessati.
3. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati
nell'art. 11 sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non
direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento
economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che
sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti,
il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si
svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste
dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda provvede a costituire la delegazio-ne di parte
pubblica abilitata alle trattative entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare
la delegazio-ne sindacale di cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio del
negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio
Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5
giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto.
Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del
potere di rappresentanza dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e pro-cedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti. 5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il
contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
ART. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni
paritetiche
1. Gli istituti dell'informazione,
concertazione e consultazione sono così disciplinati:
· L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali,
informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui
all'art. 10, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche
di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane
e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
· Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione,
l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre
materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva.
· Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si
incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in
presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli
uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per
eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione
degli stessi. B) Concertazione
· I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono
attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri
generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi
diri-genziali;
- articolazione delle posizioni organizzative,
delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione
di posizione; - gli effetti di ricaduta
dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti sul trattamento
economico; - articolazione dell'orario e
dei piani per assicurare le emergenze; - condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
consensuale. · La concertazione si
svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla
data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di
trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale ri-sultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i
propri distinti ruoli e responsabilità.
C) Consultazione · La consultazione dei
soggetti di cui alla lett. A), prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa
si svolge, obbligatoriamente, su: a)
organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella
dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche; b) casi di cui
all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle
attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta,
in rela-zione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per
le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento
di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione
del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o
enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie
nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di
formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari
opportunità di cui all'art. 8, hanno il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati
organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e de-ve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza
permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle
aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi
ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione
alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei
servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la
qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli
istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione,
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN,
della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale
almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti
dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti
concernenti la produttività, le politiche della formazione e
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
Art. 7 Coordinamento regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle
relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna
Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà
gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie aventi
riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto al fine di
verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli
sottoindicati: a) formazione manageriale e formazione continua, comprendente
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente; b) verifica dell' entità dei finanziamenti dei fondi di
posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle
aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a
riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale
assunti in applicazione del dlgs. 229/1999, per ricondurli a congruità,
fermo restando il valore della spesa regionale;
c) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini
dell'applicazione dell'art. 42 relativo all'equiparazione dei dirigenti di
ex IX livello al X non qualificato del DPR. 384/1990.
d) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini
dell'applicazione dell'art. 43, relativo alla corresponsione
dell'indennità di esclusività di rapporto;
2. In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende ed
enti garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate
alle scadenze indicate dal contratto.
3. I protocolli stipulati per l'applicazione delle lettere c) e d) del
comma 1 saranno inviati all'ARAN per il monitoraggio della spesa in
relazione all'utilizzo delle risorse finalizzate agli istituti richiamati.
Art. 8
Comitati per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità,
istituiti presso ciascuna azienda nell'ambito delle forme di
partecipazione previste dall'art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire; b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto D; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'azienda, sono
costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'azienda. Il presidente del Comitato designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
3. Nell'ambito dei vari
livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie
sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari
opportunità, sono previste misure per favorire effettive condizioni di
parità dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che
tengano conto anche della loro posizione in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione manageriale e continua; - processi di mobilità. -
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi
sociali.
4. Le aziende favoriscono
l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al
loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I
Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni
delle dirigenti all'interno delle aziende, fornendo, in particolare,
informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza
nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per
la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo
mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITÁ DELLE PREROGATIVE
ART. 9 Soggetti sindacali
1. In attesa che la rappresentanza
sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata in coerenza
con la natura delle funzioni dirigenziali da appositi accordi, i soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali
( RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970 dalle
organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali.
2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali
fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1
del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del
7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall'art. 10 del medesimo
accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali :
- componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al
comma 1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970 ;
- componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art.
10, comma 2 ;
3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con
nessuno dei soggetti di cui ai precedenti alinea competono i soli permessi
di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
4. In attesa degli accordi del comma 1 la rappresentatività delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto ,
esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi
aziendali, sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo
dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato. 5. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto
dall'art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998.
ART. 10 Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede
decentrata, è costituita come segue: -
dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o da un suo
delegato; - dai rappresentanti dei
titolari degli uffici interessati, appositamente individuati dall'azienda.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è com-posta:
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art.
9, comma 1 ; - dai componenti delle
organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente
C.C.N.L.
3. Il dirigente eletto o designato quale
componente nelle rappresentanze di cui all'art. 9 non può far parte della
delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministra-zioni (A.RA.N.).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 11
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai
distinti ruoli delle parti non implicando l'obbligo di addivenire a un
accordo nelle materie previste dall'art. 4, comma 3. Le parti, comunque,
compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie
demandate.
3. Analogamente si
procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la
consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto delle stesse.
ART. 12 Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie aventi
carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla
richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di
cui all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall'art. 5,
per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi
carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che
insorgano le controversie.
TITOLO II
Rapporto di Lavoro
CAPO I
Costituzione del Rapporto di Lavoro
ART. 13 Il contratto individuale di
lavoro dei dirigenti
1. L'assunzione dei dirigenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l'espletamento delle
procedure concorsuali e selettive previste dai DD. PP.RR. 483 e 484 del
1997.
2. L'assunzione dei dirigenti
con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto
l'espletamento delle procedure selettive richiamate dall'art. 16 del CCNL
del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 nonchè
quelle individuate dall'art. 15 septies del dlgs. 502/1992.
3. L'assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di
lavoro dei dirigenti, avviene mediante la stipulazione del contratto
individuale.
4. Il contratto
individuale che è regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie
e dal presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque
indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo
indeterminato o determinato); b) data di
inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) area e disciplina di appartenenza; d)
incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell'art. 27,
obiettivi generali da conseguire, durata dell'incarico stesso che è sempre a
termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti
deputati alle stesse. e) il trattamento
economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico
conferito, costituito dalle: - voci del
trattamento fondamentale di cui all'art. 35 lett. A) ;
- voci del trattamento economico accessorio di
cui all'art. 35 lett. B) ove spettanti.
f) indennità di esclusività del rapporto nella
misura spettante; g) periodo di prova ove
previsto; h) sede di destinazione.
5. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in
ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento delle procedure concorsuali o selettive dei
commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli
effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al
momento della risoluzione.
6.
L'azienda, prima di procedere all'assunzio-ne, mediante il contratto
individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione
prescritta dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore
a trenta giorni.
7. Nei contratti individuali di lavoro stipulati per i
dirigenti del ruolo sanitario dopo il 31.12.1998 deve essere, altresì,
inserita la clausola di esclusività del rapporto di lavoro la cui mancata
sottoscrizione impedisce di dar luogo alla stipulazione del contratto. In
ogni caso, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, il dirigente,
sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dall' art. 19, di non avere altri rapporti di
im-piego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993,
dalla legge 662/1996 e dall'art. 72 L. 448/1998. Nell'ipotesi in cui
l'azienda , nel periodo 1 gennaio 30 luglio 1999 abbia stipulato il
contratto individuale senza l'inserimento della predetta clausola, agli
effetti dell'opzione si applica l'art. 15.
8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l'azienda comunica di
non dar luogo alla stipu-lazione del contratto.
9. Per i dirigenti del ruolo sanitario il contratto individuale deve
essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di
incarico di direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1
e 2, anche se il dirigente è già in servizio presso l'azienda ovvero di
conferimento dell'incarico di direttore dipartimento ai sensi dell'art. 17
bis del dlgs 502/1992. Analogamente si procede per i dirigenti degli altri
ruoli, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2.
10. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il
periodo di prova, è integrato, con le modalità del comma 11, con le
ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi
dell'art. 28.
11. Nel corso del
rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto
individuale eccetto quanto previsto al comma 9, è preventivamente
comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso.
12. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono
inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
ART. 14 Periodo di prova
1. L'art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996 , anche in relazione
all'istituzione del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria è così
sostituito: "1. Sono soggetti al periodo
di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che – già
dirigenti sanitari della stessa o altra azienda o ente del comparto - a
seguito di pubblico concorso cambino area e disciplina di appartenenza. Il
periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di
prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e
disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì,
esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui
qualifica è stata unificata ai sensi dell'art. 18 del dlgs 502/1992".
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivo prestato.
3.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli
altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai
sensi dell'art. 72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla
durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In
caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si
applica l'art. 24, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3,
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti
non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere
dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'azienda deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7. In caso di risoluzione
del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene
corrisposta fino all'u'timo giorno di effettivo servizio; spettano,
altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di
tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto,
durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi
personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 19. In caso
di mancato superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il
dirigente rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La
disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso presso altra
amministrazione di diverso comparto.
10. Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia
conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con
le procedure previste dall'art. 15 e segg. del dlgs 502/1992. In tali casi
può trovare applicazione, a richiesta, quanto previsto dall'art. 19 comma
6.
CAPO II STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 15 Caratteristiche del
rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è
esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui all'art. 20, i
quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le
caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica anche in
tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato un
nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al 31 dicembre
1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro con
particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di
struttura.
2. Il rapporto di lavoro
è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data
dell'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l'esercizio
dell'attività libero professionale intramuraria.
3. I dirigenti già in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano
optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria
possono passare, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine,
entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono tenuti a comunicare
all'azienda l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. La mancata
comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per il
rapporto esclusivo.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell'opzione
all'esercizio della libera professione extramuraria può essere invece
esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità dell'art.
48.
5. Il rapporto di lavoro
esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento
delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della
competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto
l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria comporta
totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la
realizzazione degli obiettivi programmati e lo svolgimento delle attività
professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con
quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla
base delle indicazioni dei responsabili di struttura, negoziano con le
équipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle
prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le
sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
ART.16 Orario di lavoro dei
dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli titolari di uno degli
incarichi di cui all' art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la
propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando,
con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo
flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della
struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i
dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe
ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni
stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 62, comma 6 del CCNL 5
dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di
ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la
realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il
raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di
cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli effetti dell'art.
62, comma 6 citato.
2. L'orario di
lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali,
al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto
dai servizi sanitari, amministrativi , tecnici e professionali per
favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali
correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget
negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il conseguimento
degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è
verificato trimestralmente con le procedure di cui al comma 7 dell'art. 62
del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello
svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1,
quattro ore del-l'ora-rio settimanale sono destinate ad attività quali
l'ag-gior-namento professionale, la partecipazione ad attività didattiche,
la ricerca finalizzata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per
il ruolo sanitario, l'attività assistenziale. Tale riserva di ore non
rientra nei normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed
aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle
assenze di cui all'art. 22, comma 1, primo alinea, del CCNL 5.12.1996 al
medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le
esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun
modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti
rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate
all'aggiornamento sono dimezzate.
5.
Sono individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i
particolari servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario
assicurare la presenza dei Dirigenti sanitari nell'arco delle 24 ore e per
tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed
una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di
guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di équipes
pluriprofessionali, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 5.12.1996. Con
l'ar-ticolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore
di servizio diurne, la presenza dei predetti dirigenti è destinata a far
fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario.
6. I dirigenti
sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II livello
dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2.
7. Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente
dall'esclusività del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di
guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 18 e 19 del CCNL
del 5 dicembre 1996.
ART 17
Orario di lavoro dei dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo
di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art.
62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle
attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
CAPO III
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
ART. 18 Sostituzioni
1. In caso di assenza per ferie o malattia
o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è
affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza
annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali
che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo
l'atto aziendale - più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa la sostituzione è affidata
dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di
lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile
della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti
criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice
ovvero di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla
disciplina di appartenenza ; b)
valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che,
limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa
concorsuale l'accesso è riservato a più categorie professionali , riguarda
tutti gli addetti.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di
strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture
complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato
dall' incarico di struttura semplice .
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di
lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il
tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483
e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può
durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti,
sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il
conferimento di incarico di direttore generale o direttore amministrativo
e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali -
della stessa o di altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi
dell'art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1984 e successive
modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e
provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel
rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5
dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina
dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del dlgs
502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata
ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente
allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di
rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio , il
dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto
alla verifica e valutazione di cui all'art. 31.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si
configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del
ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente
incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è
corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione
si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete
una indennità mensile di L. 1.036.000 e per la sostituzione di cui al
comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si provvede o con le
risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la
durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni
eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso
anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi
frazionati .
8. Le aziende, ove non
possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono
affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente
con corrispondente incarico.
9. In
prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal
sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL e, da tale
data è disapplicato l'art. 55 del DPR. 384/1990. Entro il medesimo termine
le aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo
i propri ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell'art. 10,
comma 2.
ART. 19 Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono
essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un
periodo massimo di dodici mesi nel triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime
regole previste per le assenze per malattia.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste
dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente
a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.
5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.
6. L'aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei
mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra
azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di
direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del dlgs
502/1992.
7. In deroga a quanto
previsto dai comma 1 e 6, al dirigente già a tempo indeterminato, assunto
presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni
di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di
lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta
la durata del contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui
all'art. 18, commi 4 e 5.
8. E'
disapplicato l'art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996.
CAPO IV
MOBILITA'
ART. 20 Mobilità volontaria
1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti
del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse –
in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del
dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso
dell'azienda di destinazione e nel rispetto del ruolo ed - ove previsto -
della disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga
concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di
tre mesi.
3. La mobilità non
comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il
dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all'art.
27, comma 1 lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque anni di
attività, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle
valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti
amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni si applica l'art. 28
comma 5.
4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel
trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda di destinazione
provvederà all'affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi
tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett.b) e c), tenuto conto della
clausola precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà
essere conferito dalla nuova azienda con le procedure dell'art. 29, comma
1.
5. Il comma 1 si applica anche
nel caso di mobilità intercompartimentale dei dirigenti da e verso le
aziende e gli enti del comparto sanità, purchè le amministrazioni
interessate abbiano dato il proprio nulla osta.
6. E' confermata l'applicazione del comma 16 dell'art. 36 del CCNL del 5
dicembre 1996.
7. Sono disapplicati
gli artt. 12, 13, 14, 15 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell'art. 38 del
CCNL del 5 dicembre 1996.
ART. 21 Comando
1. Per comprovate esigenze di servizio la
mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l'istituto del
comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero
da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il
loro assenso.
2. Il comando è
disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del
dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico
l'azienda o l'amministrazione di destinazione.
3. Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere
coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato,
sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei
trasferimenti.
5. Il comando può
essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in
corso il periodo di prova, purchè la conseguente esperienza professionale
sia considerata utile a tal fine dall'azienda e previa individuazione
delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne
formalizzeranno l'avvenuto superamento.
6. Per finalità di aggiornamento, il
dirigente può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo
determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed
internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio
assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare
il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando l'anzianità di
servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza dell'azienda
per il compimento di studi speciali o per l'acquisizione di tecniche
particolari , al dirigente comandato sono corrisposti gli assegni e, per
un periodo non superiore a sei mesi , il trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del
DPR 761/1979.
CAPO V ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 22 Risoluzione consensuale
1. L'azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è
praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o
di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di
bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi
contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della
qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative
competenze.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda, disciplina i criteri
generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima della loro definitiva
adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6, lett. B).
4. In applicazione dei commi precedenti, l'azienda può erogare una
indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa del
rispettivo bilancio. La misura dell'indennità può variare fino ad un
massimo di 24 mensilità comprensive: dello stipendio tabellare, dell'
indennità integrativa speciale, dell' indennità di esclusività del
rapporto ove in godimento, degli assegni personali o dell'indennità di
incarico di struttura complessa ove spettanti nonchè della retribuzione di
posizione complessiva in atto.
ART. 23 Comitato dei Garanti
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso
ciascuna Regione è istituito un Comitato dei Garanti , composto da tre
membri, chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso
proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il
rispetto delle procedure previsti dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e
dall'art. 34 del presente contratto che, per quanto attiene l'accertamento
delle responsabilità dirigenziali, sostituisce l'art. 59 ivi citato.
2. Il presidente è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con
specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori
dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in
Sanità.
3. Gli altri componenti sono
nominati, uno dalla Regione stessa sentito l'organismo di coordinamento
dei direttori generali delle aziende, l'altro esperto designato
congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto entro dieci giorni dalla richiesta da parte della Regione. In
mancanza di designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla
Regione - tra i designati - nei dieci giorni successivi.
4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro un mese
dall'entrata in vigore del presente contratto e devono prevedere anche i
componenti supplenti.
5. Il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato
che deve essere espresso improrogabilmente entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l'azienda può
procedere al recesso.
6. Il comitato
dei garanti dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono
rinnovabili.
7. Le procedure di recesso in corso
all'entrata in vigore del presente contratto sono sospese per il periodo
di tre mesi necessario alla costituzione del Comitato dei Garanti, decorso
inutilmente il quale avvengono con le procedure dell'art. 36 e seguenti
del CCNL 5.12.1996.
CAPO VI
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
ART. 24 Copertura assicurativa
1. Le aziende assumono tutte le iniziative
necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità
civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art.
25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei
terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera
professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di
dolo o colpa grave.
2. Al fine di
pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per
tutti i dirigenti del SSN è istituita una commissione paritetica nazionale
formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione,
attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale
che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione
di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate
secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.
3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica
indicherà le modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità
di funzionamento ed i sistemi dei controlli del predetto fondo e la
decorrenza dei versamenti . Il fondo sarà costituito – come base - da
apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole
aziende e finanziati con le risorse già destinate alla copertura
assicurativa ed in misura media pro- capite di L 50.000 mensili,
trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a
carico dei dirigenti interessati, per la copertura di ulteriori rischi non
coperti dalla polizza generale.
4.
La Commissione paritetica dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto.
5. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei
dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le
prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del
dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate
dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
6. La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di
danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché
di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato
il trasporto.
7. Le polizze di
assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda
sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità
di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente
addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
8. I massimali delle
polizze di cui al comma 7 non possono eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
9. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici, per morte o esiti di
lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e
di quelle previste dal presente articolo sono detratti – sino alla
concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento.
10. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e
l'art. 19 del DPR 384/1990.
ART. 25 Patrocinio legale
1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile,
contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti
direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei
compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del
procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il
relativo assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in
sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i
relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di
conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso
delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a
suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque
non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima
clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni
addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per
presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente,
eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a
lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri
sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.
TITOLO IV
incarichi dirigenziali e valutazione dei dirigenti
CAPO I incarichi dirigenziali
ART. 26 Graduazione
delle funzioni
1. L'art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996
relativo alla graduazione delle funzioni ai fini della determinazione
della retribuzione di posizione dei dirigenti è confermato salvo per i
commi 4 e 6 che sono sostituiti dai seguenti : "4. La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono
le varie tipologie di incarico - è effettuata dalle aziende con le
modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè,
indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei
dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro originaria provenienza da
posizioni funzionali od economiche del DPR 384/1990. La graduazione
consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt. 54
e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la corrispondente retribuzione
di posizione del dirigente cui l'incarico è conferito. La graduazione
delle funzioni è sottoposta a revisione periodica secondo i criteri
definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. B)."
"6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli articoli
seguenti del presente capo entra in vigore con il contratto e presuppone,
altresì, che le aziende ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino
le seguenti innovazioni: a) l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal dlgs.
29/1993; b) la ridefinizione delle
strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del dlgs.
229/1999; c) l'applicazione del dlgs.
286/1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto stesso."
Art. 27 Tipologie di incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area
negoziale sono le seguenti:
a)
incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi è ricompreso
l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di
presidio ospedaliero di cui al dlgs 502/1992;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, di studio, e
ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo; d) incarichi di natura
professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attivi-
tà.
2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b)
e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto
ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto
organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
3. Per "struttura" si intende l'articolazione interna
dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto aziendale di cui all'art.
3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di
risorse umane tecniche o finanziarie.
4. Per struttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento previsto dall'art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502
del 1992 e del conseguente atto aziendale - nell'ambito del ruolo
sanitario si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai
dirigenti di ex II livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle
afferenti gli incarichi di cui all'art. 54, comma 1, fascia a) del CCNL
del 5 dicembre 1996.
5. Tra le
strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture
individuate dall'azienda per l'attuazione di processi organizzativi
integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali,
integrati, funzionali, transmurali etc), rappresentando il modello
operativo delle aziende, svolgono attività professionali e gestionale. Ad
essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie
all'assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati
al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza
dipartimentale.
6. I Distretti sono
le strutture individuate dall'azienda, ai sensi dell'art. 3 quater del
dlgs 502/1992, per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa
alle attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi sono
assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle
funzioni attribuite con contabilità separata all'interno del bilancio
aziendale.
7. Per struttura semplice si intendono
sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a
valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed
autonomia di cui al comma 3.
8. Per
incarichi professionali di alta specializzazione si intendono
articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate
competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali –
quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna
della struttura di riferimento.
9. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno
rilevanza all'interno dell a struttura di assegnazione e si caratterizzano
per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza
specialistico – funzionale di base - ove previsto - nella disciplina o
professionalità di appartenenza.
10.
Sino all'adozione dell'atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1,
lett. b), c) e d), corrispondono per tutti i ruoli, nell'ordine, a quelli
previsti dall'art. 54, comma 1, fascia b) ed a quelli di cui all' art. 55
fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996. Per la tabella di corrispondenza
si rinvia all'allegato n. 1.
11. Gli
incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nell'ambito del
ruolo sanitario sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo. Ai dirigenti che abbiano optato per l'attività
libero-professionale extramuraria, si applica quanto previsto dall'art.
45.
12. Nell'attribuzione degli
incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà essere data piena
attuazione al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e
controllo ed i poteri di gestione ai sensi dell'art. 3 del dlgs 29/1993. A
tali strutture ed al loro interno dovrà essere applicato il principio
dell'art. 14 del d.lgs 29/1993, richiamato dall'art. 62 del CCNL 5
dicembre 1996.
ART. 28
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
Criteri e procedure
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario,
all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura
professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto
degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di
collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti
ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione
e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su
proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza –
decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione
del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11.
3. Ai dirigenti del comma 1 , dopo cinque anni di attività
sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di
natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di
studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi
indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su
proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto
scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di
struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito
nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture
alle quali, anche provvisoriamente, l'azienda riconosca le caratteristiche
di cui all'art. 27, comma 7.
5. Ai
dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il
periodo di prova, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c)
e d) sono conferibili con modalità di verifica analoghe, anche
temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario e
definite ai sensi dell'art. 31, comma 4. I criteri generali per il
conferimento sono quelli previsti dal comma 7.
6. Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore del
CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di
cui all'art. 27 comporta la stipulazione del contratto individuale, che
ferma rimanendo la natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito.
Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di
uno degli elementi del contratto si applica l'art. 13, comma 11.
7. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di
funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
a) Per i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico di cui
all'art. 31, comma 2 e per gli altri dirigenti delle valutazioni riportate
in base alle modalità di verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo
; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità
richiesta; d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo
dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina
o professione di competenza che all'e-spe-rien-za già acquisita in
precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze
documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo
nazionale o internazionale; e) dei
risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle
valutazioni riportate; f) del criterio
della rotazione ove applicabile. g) che,
data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art.
2103, comma 1, del C.C.
8. In caso
di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base
di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9 - dai
direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni
interne interessati.
9. Le aziende -
nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 7 - formulano in via
preventiva i cri-teri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli
incarichi diri-genziali. Tali modalità, prima della definitiva
determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'art. 10, comma 2.
10. Gli incarichi dei commi 1, 3 e 5 sono conferiti a tempo determinato ed
hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni –
comunicata all'atto del conferimento – con facoltà di rinnovo. La durata
degli incarichi è connessa alla loro natura. L'assegnazione degli
incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro
per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata
dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
11. I dirigenti sanitari il cui incarico sia in corso all'entrata in
vigore del presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza,
sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n.
502 del 1992, al termine del triennio dal conferimento dell'incarico
stesso. Analogamente si procede per gli altri dirigenti sulla base delle
modalità di verifica indicate al comma 5.
12. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato
a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste
dall'art. 34, secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati.
ART. 29
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai
dirigenti sanitari con le procedure previste dal DPR 484/1997 nel limite
del numero stabilito dall'atto aziendale, ed ai dirigenti degli altri
ruoli nel limite e con le modalità da definirsi nel medesimo atto, fatto
salvo quanto previsto nel periodo transitorio dall'art. 27, comma 4.
2. Il contratto individuale disciplina la tipologia
dell'incarico, la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli
obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il
raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure
previste dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le
procedure di verifica previste dall'art. dall'art. 15, comma 5 del d.lgs.
n. 502 del 1992 e dall'art. 31 del presente contratto per tutti i
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa. Nel
conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'art. 28,
comma 10, ultimo periodo.
4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per :
· il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo, indicando i requisiti richiesti - tra i quali -
quello dell' esperienza professionale ed il positivo superamento di
apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i
dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia,
conferibili a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto,
l'esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a
cinque anni. Nel periodo di vigenza del presente contratto, in via
alternativa e fatti salvi i processi di mobilità di cui all'art. 20, la
mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata
dall'effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e
caratteristiche sono individuate dalle aziende, nell'ambito dei criteri di
cui al presente comma. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai
sensi dell'art. 54, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996.
· la conferma degli incarichi stessi ai dirigenti di tutti i ruoli,
tenendo conto delle verifiche che per i dirigenti del ruolo sanitario sono
quelle previste dall'art. 31, comma 2 e per tutti gli altri quelle
individuate ai sensi della stessa norma, comma 4 . I criteri dell'art. 28,
comma 7 sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle
capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale,
ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre
strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale, nonché
dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
· la revoca, connessa all'accertamento dei risultati negativi di gestione
o l'inosservanza delle direttive impartite, che avviene con atto scritto e
motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 34.
5. I criteri del comma 4, prima della definitiva determinazione, sono
oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art.
10, comma 2.
6. Gli incarichi
interni di direttore di dipartimento - prevedibili per tutti i ruoli -
sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del dlgs.
502/1992.
7. Gli incarichi di
direttore di distretto – ove di struttura complessa – sono conferiti sulla
base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del dlgs. 502/1992.
ART. 30 Norma transitoria per
i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello
1. I dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello che alla
data del 31 luglio 1999 non abbiano optato per il passaggio al rapporto ad
incarico quinquennale, ma al termine indicato dall'art. 15 abbiano optato
per il rapporto di lavoro esclusivo, entro il 30 aprile 2000 possono
chiedere di essere sottoposti a verifica per l'attività svolta nell'ultimo
quinquennio.
2. La verifica è disposta dall'azienda entro il 30 giugno 2000
ed è svolta sulla base dei criteri indicati dagli artt. 28, comma 7 e 29,
comma 4 - secondo alinea - entro il 31 dicembre 2000. La verifica è
effettuata da parte della Commissione prevista dall'art. 15 ter, comma 2
del dlgs 502/1992 e successive modifiche.
3. Sino alla verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 - che conservano
l'incarico di direzione di struttura complessa in atto - è mantenuto il
trattamento economico in godimento o quello previsto, per lo stipendio
tabellare, dall'art. 39, comma 1 ove il presente contratto entri in vigore
precedentemente.
4. In caso di verifica positiva i
dirigenti del comma 1 sono confermati nell'incarico per un ulteriore
periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di cui
all' art. 39, comma 4, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le
condizioni.
5. In caso di esito
negativo della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001 , è
conferito un incarico professionale tra quelli previsti dall'art. 27,
comma 1 lett. c), rendendo contestualmente indisponibile un posto di
organico di dirigente. Il trattamento economico è quello previsto
dall'art. 39, comma 1, mentre la retribuzione di posizione viene
rideterminata in ragione dell'incarico conferito.
6. I dirigenti di cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non
chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di
direzione di struttura complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal
30 aprile 2000, al termine del quale si applica il comma 5.
7. I dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano
optato per il rapporto esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono
confermati nell'incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova
applicazione quanto previsto dal comma 5, con la perdita dello specifico
trattamento economico goduto che affluisce al fondo per la retribuzione di
posizione dell'art. 50.
CAPO II Verifica e valutazione dei dirigenti
ART. 31
Verifica dei risultati e delle
attività dei dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica dei
dirigenti del ruolo sanitario ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs
502/1992 sono:
a) il Collegio tecnico ; b) il nucleo
di valutazione;
2. L'organismo di
cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica:
a) delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte
di tutti i dirigenti indipendentemente dall'incarico conferito, con
cadenza triennale; b) dei dirigenti
titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice, alla
scadenza dell'incarico loro conferito;
c) dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico,
al termine del primo quinquennio di servizio.
3. L'organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica
annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura
complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di
risorse; b) dei risultati raggiunti da
tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli
obiettivi ,
4. La verifica dei
dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo di cui al
comma 1, lettera a) viene effettuata, ai sensi dell'art. 28, comma 4,
dagli appositi organismi che le aziende ed enti provvedono ad individuare,
entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto, per armonizzare il
sistema di valutazione dei dirigenti interessati - anche ai fini del
conferimento e conferma degli incarichi - a quello previsto per i
dirigenti del ruolo sanitario, con le medesime cadenze previste dal comma
2 . I dirigenti dei medesimi ruoli con incarico di direzione di struttura
complessa sono, altresì, soggetti alla verifica annuale dell'organismo di
cui al comma 1 lettera b).
5. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti
autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2
del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire
correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente
disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione
di cui al presente capo si articolano, con particolare riguardo ai
soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei
dirigenti al fine di fornire agli organismi di cui al comma 1. gli
elementi necessari alla verifica loro demandata .
6. L'organismo di cui al comma 1 lettera b) opera sino alla eventuale
applicazione, da parte delle aziende, dell'art. 10, comma 4 del dlgs
286/1999.
7. In prima applicazione il triennio per le verifiche di cui al comma 2
lett. a) decorre dall'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, fatti salvi i
casi degli incarichi in scadenza prima di tale termine, ivi comprese le
verifiche dopo il primo quinquennio di attività. Il triennio per le
successive verifiche del dirigente scatta dopo l'effettuazione
dell'ultima.
ART. 32 La valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica
del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della
professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del
rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi.
2. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di
verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi
definitivi conseguiti dai dirigenti sono parte integrante degli elementi
di valutazione delle Aziende sanitarie per la conferma ed il conferimento
di qualsiasi tipo di incarico.
3 Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che
informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle
prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei
relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui
all'art. 31, commi 4 e 5. Tali criteri prima della definitiva adozione
sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2.
4. Le procedure di valutazione del comma 3 devono essere
improntate ai seguenti principi:
a)
trasparenza dei criteri e dei risultati;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso
la comunicazione ed il contraddittorio.
c) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto
che, in prima istanza
effettua la proposta di valutazione sulla
quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
5. L'oggetto della
valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti
alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei
risultati, è costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi,
ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 3:
a) collaborazione interna ed il livello
di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) livello di espletamento delle funzioni
affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e
di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività,
attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la
gestione degli istituti contrattuali; d)
risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza
delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di
qualità dei servizi, alla semplificazione e snellimento delle procedure
nell'attività amministrativa in particolare per l'acquisizione di beni e
servizi o nel reclutamento del personale;
e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni
tecnologiche e procedimentali nonché i conseguenti processi formativi e la
selezione del personale; f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16
ter, comma 2 del dlgs 502/1992 non appena operativo - per i dirigenti
sanitari - e per quelli degli altri ruoli di quanto stabilito in materia
dai programmi aziendali; g) osservanza
degli obiettivi prestazionali assegnati in relazione alle attività dei
vari ruoli; h) rispetto del codice di
comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996.
6. La valutazione annuale dei dirigenti da parte del nucleo di valutazione
ha le finalità previste dall'art. 31, comma 3, lettere a) e b).
7. A titolo meramente indicativo la valutazione di cui al
comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o semplice – ove ne
ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato
e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate nonché tutte
le funzioni delegate ai sensi dell'atto aziendale nonché la valutazione
dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento degli
obiettivi, mentre per gli altri dirigenti concerne l'osservanza degli
obiettivi prestazionali affidati, l'impegno e la disponibilità correlati
alla articolazione dell'orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli
obiettivi.
ART. 33 Effetti della valutazione
1. L'esito positivo della valutazione triennale e quella al
termine dell'incarico costituisce per tutti i dirigenti condizione, ai
sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs. 229/99, per la conferma od il
conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o
gestionali.
2. L'esito positivo della valutazione dei
dirigenti neo assunti al termine del quinto anno può comportare
l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica
e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.
3. L'esito positivo della verifica annuale di cui all'art. 31, comma 3
comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato
concordata secondo le procedure di cui all'art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5
dicembre 1996. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa essa concorre anche alla formazione della valutazione di cui al
comma 1 .
ART. 34 Effetti della valutazione negativa
1. L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito
dei processi di valutazione dell'art. 32, prima della formulazione del
giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale
devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito
da una persona di fiducia.
2.
L'accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti
rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti come
definiti a livello aziendale comporta l'assunzione di provvedimenti che,
in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente
nell'ambito aziendale; b) all'entità degli
scostamenti rilevati.
3. Per i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilità
dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto
alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa può determinare :
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi
nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a
quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa del ruolo sanitario la revoca del relativo incarico comporta l'
attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente
inferiore; c) in caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e
reiterata, la revoca dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e
conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1,
lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato;
4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che,
comunque, al termine del periodo di incarico non superino positivamente la
verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal
rapporto di lavoro, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra
quelli professionali ricompresi nell'art.27, lett. b) o c), congelando
contestualmente un posto di dirigente.
5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art.
27, comma 1 lett. c), l'accertamento delle responsabilità dirigenziali
rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla
inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui
all'art 32, comma 5, può determinare :
a) perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti
dall'art. 27 comma 1 lett. c), di valore economico inferiore, ai sensi del
CCNL 1 luglio 1997 ; c) in caso di
responsabilità grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b);
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 è fatta salva la componente fissa
della retribuzione di posizione.
7.
In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine
dell'incarico - definita in base ad elementi di particolare gravità, anche
estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso
dell'azienda previa attuazione delle procedure previste dall'art. 23.
PARTE II
TITOLO I
Trattamento Economico
CAPO I struttura della retribuzione
ART. 35 Struttura della retribuzione
dei dirigenti
1. La struttura della retribuzione dei
dirigenti si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE
1)
stipendio tabellare; 2) indennità
integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita; 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile - prevista
dalla tabella 1 allegata al CCNL del 5.12.1996, secondo biennio economico
1996-1997; 5) assegno personale ove spettante ai sensi del presente contratto.
Ai dirigenti, ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo
familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n. 153 e successive
modificazioni.
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO
1) retribuzione di posizione parte variabile eccedente il
minimo contrattuale previsto dalla tabella citata al punto 4 lett. A),
sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; 2) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del CCNL
5.12.1996 ; 3) retribuzione legata alle
particolari condizioni di lavoro, ove spettante ; 4) specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno
personale, ai sensi dell'art. 39, comma 2;
5) indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi
dell'art. 41.
2. I successivi Capi
dal II al Capo IV sono distinti con riferimento alle caratteristiche del
rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario - esclusivo o non
ovvero ad esaurimento. Il trattamento economico previsto dal Capo II è
applicabile a tutti i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per
il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000.
CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO CON
RAPPORTO ESCLUSIVO E DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED
AMMINISTRATIVO
ART. 36
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare dei dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico e amministrativo
1. Dal 1° novembre 1998 al 31 maggio 1999 l'incremento mensile
lordo degli stipendi tabellari previsti per i di-rigenti del ruolo
professionale, tecnico, amministrativo dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del
CCNL 5 dicembre 1996, come rideterminati per il II biennio economico 1996
- 1997, dal relativo contratto in pari data, è di L. 73.000. Dal 1 giugno
1999 l'incremento mensile lordo è di L. 136.000 e riassorbe il precedente.
2. A decorrere dal 1 novembre 1998, lo stipendio tabellare
annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti del comma 1 è stabilito in L.
36.876.000 e dal 1 giugno 1999 in L. 37.632.000.
3. Sono disapplicati gli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996 ,
fatte salve le parti in cui siano previsti, per effetto del primo
inquadramento dei dirigenti, assegni personali pensionabili e non
riassorbibili.
ART. 37 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti
del ruolo sanitario
1. Dal 1° novembre 1998 al 31 maggio 1999
gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari previsti per i
di-rigenti sanitari dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996,
come rideterminati per il II biennio economico 1996 - 1997, dal relativo
contratto in pari data, sono i seguenti :
- dirigenti di II livello L. 92.000 - dirigenti di I livello L. 73.000
2. Dal 1 giugno 1999 ai dirigenti del comma 1 è cor-risposto l'incremento
mensile lordo sottoindica-to, che riassorbe il precedente:
- dirigenti di II livello L. 172.000 - dirigenti di I livello L. 136.000
3. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità,
dei dirigenti di cui al comma 1, è così stabilito:
Dal 1 novembre 1998 dal 1 giugno 1999 - dirigente di II livello : L. 49.104.000 L. 50.064.000.
- dirigente già di I livello : L. 36.876.000 L. 37.632.000.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, a decorrere dal 31 luglio
1999, data di entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, essendo la dirigenza
sanitaria collocata in un ruolo unico lo stipendio tabellare annuo lordo
per dodici mensilità per tutti i dirigenti anche assunti con incarico di
direzione di struttura complessa, con avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, è
fissato in L. 37.632.000.
5. Sono disapplicati gli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996,
fatte salve le parti in cui siano previsti, per effetto del primo
inquadramento dei dirigenti, assegni personali pensionabili e non
riassorbibili.
ART. 38 Indennità integrativa speciale dei dirigenti sanitari
1. L'indennità integrativa speciale per il
ruolo unico dei dirigenti sanitari, ivi compresi quelli dell'art. 37,
comma 4 è fissata in L. 13.908.000 annui lordi, comprensivi della
tredicesima mensilità.
2. La
disposizione del presente articolo decorre dal 1 agosto 1999.
ART. 39 Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo
sanitario
1. Per i dirigenti del ruolo sanitario di
ex II livello - anche ad incarico quinquennale - in servizio al 31 luglio
1999 ovvero assunti successivamente come tali o come responsabili di
struttura complessa a seguito di avviso pubblicato – ai sensi della
disposizione transitoria contenuta nell'art. 17 comma 2 del d.lgs.
229/1999 - in G.U. entro il 31 luglio 1999 , il trattamento economico
stipendiale per dodici mensilità - dal 1 agosto 1999 - è cosi articolato:
a) stipendio tabellare annuo lordo nella misura stabilita
dall'art. 37 comma 4, pari a L 37.632.000;
b) assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di L.
13.240.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari indicati
nell'art. 37,commi 3 primo alinea e 4, comprensivo della differenza tra il
valore dell'indennità integrativa dei dirigenti di ex II livello ed ex I
livello fissata dall'art. 38 . L'assegno è corrisposto per tredici
mensilità.
2. Ai dirigenti, già di II livello, assunti con incarico quinquennale ai
sensi del revidente art. 15 del d.lgs. 502/1992 ed a quelli che avevano
optato per tale incarico, viene confermato a titolo personale lo specifico
trattamento economico in atto goduto, con le medesime caratteristiche e
natura previste dall'art. 56 del CCNL 5 dicembre 1996, fatta salva
l'applicazione dell'art. 34.
3. Le
garanzie dei commi 1 e 2 operano nei confronti dei medesimi dirigenti
anche nel caso di loro assunzione - senza soluzione di continuità - per
conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in altra
azienda successivamente all'entrata in vigore del presente contratto. In
tal caso non viene corrisposta l'indennità di cui all'art. 41, comma 1,
fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo della stessa clausola.
4. All'atto della cessazione dal servizio, l'assegno di cui al comma 1
lettera b) e lo specifico trattamento economico del comma 2- nella misura
intera in ragione d'anno -. confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale
norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti
resisi vacanti dal 1 gennaio 1998. Le risorse già destinate allo specifico
trattamento di cui al comma 2, per i dirigenti di struttura complessa
indicati nell'art. 30, la cui domanda di opzione per l'incarico
quinquennale fosse ancora in corso al 31 luglio 1999, al superamento della
verifica, sono finalizzate, nella misura minima lorda annua di L.
3.230.000, all'incremento della retribuzione di posizione – parte
variabile – con decorrenza dalla data di superamento della verifica
stessa, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'art. 50.
Qualora, invece, l'azienda abbia attribuito ai dirigenti dell'art. 30
l'incarico quinquennale dopo il 31 luglio 1999, corrispondendo lo
specifico trattamento economico, esso rimane consolidato nella
retribuzione di posizione – parte variabile - nella misura minima e, per
la parte eccedente, viene riassorbito con i successivi incrementi della
stessa, a condizione che il dirigente chieda e superi la verifica di cui
all'art. 30.
5. Ai dirigenti con incarico di direzione
di struttura complessa assunti con avviso pubblicato in G.U. dopo
l'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, il trattamento economico viene
rideterminato ai sensi degli artt. 37, comma 4 e 38, senza assegni
personali ma con l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 41.
6. L'art. 56 del CCNL del 5 dicembre 1996 è disapplicato.
ART. 40 La retribuzione di posizione dei dirigenti
1. La retribuzione di posizione è una
componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla
graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50, comma 3 del CCNL 5
dicembre 1996 è collegata all'incarico agli stessi conferito.
2. La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa
ed una variabile e compete per tredici mensilità.
3. La componente fissa della retribuzione di posizione è garantita al
dirigente nella misura in atto goduta in caso di mobilità o trasferimento,
anche per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del
d.lgs. n. 502 del 1992.
4. La
componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo è
mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 34, operando gli effetti della
valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima
retribuzione di posizione.
5. In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come
integrato dal CCNL 1 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale
della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - per il
personale già in servizio all' entrata in vigore del contratto medesimo -
è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL in pari data, relativo al
II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di
provenienza dei dirigenti.
6. La componente fissa della retribuzione
di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è
modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima
contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle
funzioni di cui all'art. 26, è competenza delle singole aziende in
relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la
retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che,
a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca -
in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche
degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di
corrispondenza allegato 1 al presente contratto.
7. Il valore economico complessivo dell'incarico determinato
ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale
del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente.
Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi
conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in
godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.
8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello
precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in
presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà
conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore
economico.
9. Nel conferimento
dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur
non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l'atto
aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione –
parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione
fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di
appartenenza come rideterminata dal comma 10.
10. I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5
dicembre 1996 sono così rideterminati:
Fascia a) dell'art. 54: L. 80.000.000
Fascia b) dell'art. 54: L. 70.000.000
Fascia a) dell'art. 55: L. 70.000.000
Fascia b) dell'art. 55: L. 45.000.000
11 . Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano
già conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima
contrattuale è confermata per il biennio 1998 – 1999 nei valori previsti
dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio
economico 1996 -1997, fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1
lett. a).
12. Alla corresponsione
della retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile –
in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'
art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con
oneri a carico del proprio bilancio.
ART. 41 Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario
dell'art. 37 comma 4, assunti con incarico di direzione di struttura
complessa - oltre alla retribuzione di posizione - a decorrere dal 1
agosto 1999 compete un'indennità di incarico annua lorda, fissa e
ricorrente del valore di L. 13.240.000 per tredici mensilità
incrementabili anche gradualmente sino a 18.263.000 in presenza della
relativa disponibilità nel fondo di cui all'art. 50, comma 2, per
armonizzarla con quella della dirigenza dell'area medico - veterinaria.
Tale indennità, nella misura ridotta di L. 5.023.000, compete anche ai
dirigenti di cui all'art. 39, comma 1 con incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi dell'art. 27, comma 4, ed è corrisposta
gradualmente con le medesime cadenze temporali, misure e modalità degli
incrementi di cui al periodo precedente.
2. L'indennità del comma 1, primo periodo, compete, dal 31 dicembre 1999,
ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, con
incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell'art. 54, comma
1 fascia a) del CCNL del 5 dicembre 1996, richiamato nell'art. 27 comma 4.
Gli incrementi sino al raggiungimento del valore massimo di 18.263.000
vengono corrisposti con le medesime modalità previste nella clausola
precedente, in presenza della relativa disponibilità nel fondo di cui
all'art. 50, comma 3. Detta indennità assorbe il maturato economico
dell'art. 44, comma 2, lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996, eventualmente in
godimento.
3. L' indennità dei
commi 1 e 2 non è più corrisposta in caso di mancato rinnovo dell'incarico
di direzione di struttura complessa. In tal caso esclusivamente ai
dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo viene
ripristinato il maturato economico di cui al comma 2 ove fosse stato
precedentemente goduto.
4. L'indennità, all'atto della cessazione dal servizio ovvero in caso di
mancato rinnovo dell'incarico dei dirigenti interessati, viene nuovamente
attribuita al fondo stesso , nella misura intera, in ragione d'anno.
ART. 42 Equiparazione
1. Le parti concordano sulla necessità di
procedere alla equiparazione della retribuzione minima contrattuale di cui
alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio
economico 1996 - 1997 dei dirigenti dei quattro ruoli di ex IX livello,
qualificato e non, del DPR 384/1990 – in servizio al 5 dicembre 1996 - a
quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa la
sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con
l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello
dirigenziale dall'art. 18, comma 2 del dlgs 502/1992 o nell'unico livello
di cui all'art. 26 del dlgs. 29/1993.
2. Tale equiparazione, iniziata con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo
biennio economico, per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve essere
definitivamente portata a termine per la conclusione della vertenza. A tal
fine le parti, nel prendere atto che le risorse necessarie si renderanno
disponibili nel biennio economico 2000 – 2001, rinviano la definitiva
soluzione al relativo contratto, prevedendo sin d'ora che per un corretto
finanziamento dei fondi di ciascuna azienda si provvederà, con le
procedure dell'art. 7, lett. c) alla loro perequazione a livello
regionale.
3. Le parti concordano,
altresì, di rinviare al contratto del medesimo biennio la definizione del
trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario, assunti dal 6
dicembre 1996 in poi , al termine del quinquennio di cui all'art. 28,
comma 3. La disposizione si applica ai dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo, a condizione che siano stati adottati i
medesimi meccanismi di verifica dei dirigenti sanitari, ai sensi dell'art.
31, comma 4.
ART. 43 Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
1. Nel quadro del riordino del Servizio
Sanitario Nazionale previsto dal dlgs 229/1999, al fine di promuovere il
miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al
conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la
razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle
disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza da
stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 –2001 in ragione
dei relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di una indennità per
l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario. Per una
corretta distribuzione delle risorse tra aziende si procederà secondo le
modalità previste dall'art. 7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano, altresì, che la disciplina del rapporto di lavoro
esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente legata alla
permanenza stabile nell' attuale quadro normativo del presente sistema di
incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge
sopravvenute dovessero modificare l'esclusività del rapporto senza
riferimento agli aspetti economici, il contratto – per la presente parte –
sarà immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la
riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo , in
ogni caso , il mantenimento dell'indennità, nei confronti di quei
dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria
opzione per l'esclusività del rapporto di lavoro.
CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RAPPORTI DI LAVORO AD ESAURIMENTO
ART. 44 Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
1. I rapporti di lavoro a tempo parziale in
corso dei dirigenti del ruolo sanitario gia di I e II livello, sono
soppressi con le modalità di realizzazione di cui ai seguenti commi anche
per dare attuazione all'art. 20, comma 3, punto 18 bis della legge
488/1999 circa la riconduzione dei dirigenti ad un rapporto di lavoro
unico per quanto attiene l'orario secondo le disposizioni degli artt. 16 e
17.
2. Il passaggio al rapporto
unico - per i dirigenti del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di
lavoro esclusivo - è portato a termine entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi:
a) il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti
dirigenti dall'art. 37, comma 4; b)
l'indennità integrativa nella misura prevista dall'art. 38; c) ai dirigenti già di II livello ai quali sia mantenuto
l'incarico di direzione di struttura complessa a seguito della verifica di
cui all'art. 30 l'indennità di incarico prevista dall'art. 41, senza alcun
assegno personale. Per coloro che avevano optato per il rapporto
quinquennale è mantenuto lo specifico trattamento in godimento. d) l'indennità di esclusività di rapporto nella misura spettante;
e) la retribuzione di posizione definita aziendalmente in relazione
all'incarico affidato; f) la retribuzione di risultato, ove spettante.
Per i dirigenti già di II livello che non
avessero optato per l'incarico quinquennale entro il 31 luglio 1999, si
applica anche l'art. 30.
3. Per i
dirigenti sanitari che non abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo entro il 14 marzo 2000 - il passaggio avviene - con decorrenza
dall'opzione - anche successivamente, con l'attribuzione del trattamento
economico previsto dal comma 2 con esclusione della lettera c).
4. In ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro avviene
improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 anche per coloro che non
dovessero optare per il rapporto. In tale caso a detti dirigenti è
attribuito:
a) il trattamento economico tabellare previsto per i
corrispondenti dirigenti dall'art. 37, comma 4; b) l'indennità integrativa in godimento e nella misura prevista per il
rapporto di lavoro in atto ; c) la
retribuzione di posizione definita con le regole di cui all'art. 40.
5. Le aziende fanno fronte ai maggiori
oneri derivanti dal presente articolo congelando - in misura
corrispondente alla spesa - le assunzioni per posti vacanti di dirigente
indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, tenuto conto del
maggior numero di ore di lavoro effettuate per l'adeguamento del relativo
orario.
CAPO IV INCARICHI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
del ruolo sanitario CON RAPPORTO DI
LAVORO NON ESCLUSIVO
ART. 45
Incarichi
1. Ai dirigenti sanitari già di I e II
livello che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo gli incarichi di direzione di struttura
semplice o complessa già conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo
2000.
2. Fermo rimanendo quanto
disposto dall'art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto quinquennale
che non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati negli
incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30
giugno 2000. Agli interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovrà essere
conferito uno degli incarichi di cui all'art. 27 comma 1, lett. c).
3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti già di II livello,
l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta
l'indisponibilità di un posto di dirigente .
4. I dirigenti del comma 1 non possono svolgere attività
libero-professionale intramuraria.
5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l'opzione per
l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria entro il 31
dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo.
ART. 46 Trattamento economico fondamentale
1. Ai dirigenti di cui all'art. 45, comma
1, ivi compresi i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale che
abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo spettano:
a) il trattamento economico tabellare dell'art. 37, comma 4;
b) l'indennità integrativa speciale prevista dall' art. 38 ; c) per i dirigenti sanitari già di II livello l'assegno
personale previsto dall'art. 39; d) le
altre voci previste dall' art. 35 lettera A) ove spettanti.
2. All'atto della cessazione dal servizio, gli assegni di cui
al comma 1 lettera c), nella misura intera in ragione d'anno -
confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per le
risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dall' 1 gennaio
1998.
ART. 47 Retribuzione di posizione e di risultato
1. La retribuzione di posizione dei
dirigenti sanitari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non
esclusivo, è così costituita:
a)
componente fissa di cui alla tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II
biennio economico 1996 – 1997, nella misura ridotta del 15% in
applicazione dell'art.1, comma 12 della legge 662/1996 .
b) parte variabile in godimento ridotta del 50% .
2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma
rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono
le salvaguardie previste dall'art. 40.
3. Ai dirigenti sanitari già di II livello ad incarico quinquennale di cui
agli artt. 44, comma 3 e 45 comma 2 non compete più lo specifico
trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 56 del CCNL 5 dicembre
1996.
4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di
risultato.
5. La riduzione di cui al
comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella
del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.
6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono
al finanziamento dell'indennità di esclusività di cui all'art. 43 e,
pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate – artt. 50 e 52 - sono
conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3
confluiscono nel fondo di cui all'art. 50.
7. Le aziende provvederanno al recupero
delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non
esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli
incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico
trattamento economico è consentita l'eventuale rateizzazione i non più di
sei soluzioni mensili.
ART. 48 Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca
dell'opzione per l'attività libero professionale extramuraria
1. Al dirigente che al 31 dicembre
dell'anno precedente abbia revocato l'opzione per l'esercizio
dell'attività libero professionale extramuraria compete il trattamento
economico previsto dall' art. 46, con decorrenza dal 1 gennaio successivo.
2. La retribuzione di posizione è ridefinibile sulla base dell'incarico
successivamente conferito al dirigente con le procedure di cui all'art.
28, e per quello di direzione di struttura complessa, con le procedure
previste dal DPR 484/1997. Nelle more rimane determinata nella misura in
godimento.
3. Al dirigente è riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo
anno dal rientro essa è determinata a consuntivo.
CAPO V
ART. 49 Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dal-l'ap-plicazione
dei Capi dal II al IV del presente contratto - hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straor-dinario sul
trattamento ordinario di quie-scen-za, normale e privilegiato,
sull'inden-nità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui
all'art. 29, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'e-quo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previden-ziali e relativi contributi e sui
contributi di risc
2. Gli effetti
del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle
componenti fissa e variabile in godimento nonchè alla indennità di cui
art. 38, all' assegno personale previsto dall'art. 39, comma 1 ed, infine,
all' indennità di cui all' art. 41.
3. I benefici economici risultanti dall'appli-ca-zio-ne dei commi 1 e 2
hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte eco-nomica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni
richiamate nel presente articolo. Agli ef-fetti dell'indennità premio di
servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione
minima contrattuale – parte fissa e variabile - indicata nella tabella
allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio economico 1996-1997.
TITOLO II IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I I FONDI AZIENDALI
ART. 50 Fondi per la retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di
struttura complessa
1. Per il finanziamento della retribuzione
di posizione dei dirigenti nonché per l'indennità di incarico di direzione
di struttura complessa e per i dirigenti del ruolo sanitario già di II
livello dello specifico trattamento economico conservato a titolo
personale, sono confermati i fondi previsti, rispettivamente dai commi 2 e
4 dell'art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996 il cui ammontare è quello
consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi
previsti a tale scadenza.
2. Il fondo di pertinenza dei dirigenti sanitari è integrato
con le seguenti risorse:
a) a
decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri
derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale,
concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi
aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio
b) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari al 0,94% del monte
salari dei dirigenti del ruolo sanitario calcolato con riferimento al 31
dicembre 1997, da accantonare per le finalità di cui all'art. 42 ; c) risorse derivanti dal fondo dell'art. 51 in presenza di stabile
modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a
parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del
ruolo di provenienza dei dirigenti interessati della riorganizzazione. d) gli assegni personali di cui all'art. 39 che confluiscono
nel fondo dei dirigenti sanitari; e)
l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato
all'applicazione dell'art. 42.
3. Il
fondo di pertinenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo è integrato in quota parte con le risorse di cui al comma 2
lettere a) e c) nonché dalle seguenti:
a) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari al 6% del minor
importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio,
derivante a parità di funzioni, dalla riduzione stabile della dotazione
organica del personale dirigenziale dei tre ruoli nel rispetto dei
risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le
procedure dell'art. 7, comma 1 lett. c), finalizzata all'applicazione
dell'indennità prevista dall'art. 41, comma 2, nella misura base;
b) maturato economico di cui all'art. 44
comma 2 lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996 dei dirigenti cessati dal
servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998;
c) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all' 1,12 del monte
salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997 del personale
interessato; d) l'importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal
servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione
dell'art. 42.
4. Con le risorse del
presente fondo, che saranno opportunamente individuate nel biennio
successivo 2000 – 2001 sarà data applicazione all' art. 42 relativo
all'equiparazione dei dirigenti di ex IX livello, qualificati e non, in
servizio al 5 dicembre 1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla
definizione della retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con meno
di cinque anni.
5. I fondi di cui
al comma 1 devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che
annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono
temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato
relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al
presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno
successivo.
6. L'art. 61, comma 2, lett. a), terzo
periodo del CCNL 5 dicembre 1996 può ancora trovare applicazione con le
stesse modalità, esclusivamente nelle aziende che, nell'arco di vigenza
del citato contratto, non ne abbiano ancora utilizzato la facoltà in tutto
o in parte sino alla concorrenza massima.
7. E' altresì confermato il fondo previsto dall'art. 59 del CCNL 5
dicembre 1996 avente il medesimo scopo di cui al presente articolo
relativamente ai dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie, il cui
ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 1997. Esso è integrato con
le modalità previste dai commi 2 e 3.
8. Il fondo di cui al comma 2 è ridotto degli importi previsti dall'art.
47, comma 6. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel
presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi.
ART. 51 Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro
1. É confermato il fondo per la
corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni
lavorative, già previsto dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996, il cui
ammontare è quello consolidato al 31.12.1997.
2. Al fine dell'utilizzo del fondo sono, altresì, confermate tutte le
disposizioni per remunerare le particolari condizioni di lavoro previste
dall'art. 60, del citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i destinatari,
la misura delle indennità, le modalità della loro erogazione e la
flessibilità dell'utilizzo delle risorse del fondo con riguardo al loro
spostamento temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la
retribuzione di risultato o di posizione.
3. E' confermata l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per i
dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
indipendentemente dall'incarico, nonché per i dirigenti del ruolo
sanitario limitatamente a quelli con incarico di direzione di struttura
complessa.
4. La contrattazione
integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con
riguardo agli istituti dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta
disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo
di cui all'art. 50, commi 2 e 3, ovvero destinare i relativi risparmi a
rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità tuttora
fissato nella quota minima di L 40.000. L'eventuale trasferimento nel
fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile.
5. E' abrogato l'art. 51, comma 2 del DP R. 384/1990.
ART. 52 Fondo della retribuzione di risultato e
premio per la qualità della
prestazione individuale
1. Le risorse finanziarie di cui al
presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente
retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata
anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di
particolare qualità della prestazione.
2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede
secondo la disciplina prevista negli articoli 61, 62, 63 e per le IPAB
dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l'utilizzo dei seguenti
fondi:
a) Fondo per la retribuzione
di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei
servizi ; b) Fondo per i premi per la
qualità della prestazione individuale.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati
dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997,
ai sensi dell'art. 61 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Per la formazione del fondo per la retribuzione di risultato relativa
ai livelli di produttività e miglioramento dei servizi si deve tener conto
delle seguenti precisazioni :
a) nel
consolidamento del fondo non va considerato quanto connesso alle risorse
aggiuntive previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II
biennio economico) ; b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione,
queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di
controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad
effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di
ottimizzazione delle attività. c) resta
confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo
per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a
consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51.
5. Il fondo previsto nel comma 2 lett. a) è, altresì, alimentato,
annualmente, in presenza delle seguenti condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti
dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata
dalle aziende alla contrattazione integrativa e da altre disposizioni di
legge che destinano una parte di proventi delle aziende ad incentivi del
personale. b) a decorrere dal 1 gennaio
1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del
monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di
avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità
stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei
bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di
programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del
personale - concordati tra Regioni e singole aziende e finalizzati al
raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai
sensi delle vigenti disposizioni.
6.
La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5, lett. b) è
affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed è,
in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi
alla retribuzione di risultato.
7.
Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992,
possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle aziende -
di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di
riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di
produttività, alla cui realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di
cui al comma 5 dell'1 % del monte salari annuo, calcolato con riferimento
al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire da parte delle aziende
interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi
riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi
in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali
finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari
allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente clausola è valida
sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale per i dirigenti
del ruolo sanitario le predette risorse aggiuntive regionali sono
assegnate al finanziamento dell' indennità di esclusività del rapporto di
lavoro e per i dirigenti degli altri ruoli all'equiparazione. Il fondo di
cui al presente articolo, inoltre, per la parte di spettanza dei dirigenti
sanitari è decurtato delle risorse indicate nell'art. 47, comma 6.
8. É confermato l'art. 64 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo agli onorari e
compensi di natura professionale dei dirigenti avvocati e procuratori .
ART. 53
Finanziamento dei fondi per incremento
delle dotazioni organiche
1. Le aziende e gli enti che, in attuazione
delle vigenti disposizioni, rideterminano, con atto formale, la dotazione
organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello
preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt.
50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno
incrementare i relativi fondi in modo congruo , con oneri a carico del
proprio bilancio, tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative
di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima
contrattuale di cui all'art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come già
previsto dall'art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie
per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante ai
dirigenti da assumere; dell'indennità di cui all'art. 41 e - per i
dirigenti sanitari – dell'art. 43.
2. Analogamente si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi ad
invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento
accessorio.
PARTE III
TITOLO I LA LIBERA PROFESSIONE
CAPO I la libera professione
DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO
ART. 54
Attività libero-professionale
intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario
1. In applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del
d.lgs. 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto
i dirigenti del ruolo sanitario con rapporto esclusivo è consentito lo
svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'azienda,
nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto
adottato dall'azienda con il concorso del Collegio di direzione previsto
dall'art. 17 dello stesso decreto e con le procedure indicate nell'art. 4,
comma 2, lettera G).
2. In particolare, l'azienda - fino alla realizzazione di
proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività
libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale -
intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative
previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'
esercizio della libera professione intramuraria ai sensi dell'art. 72,
comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in
materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o
strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali
privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività libera professionale sono
disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente
contratto
4. Per attività libero
professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario si intende
l'attività che detto personale individualmente o in èquipe, esercita fuori
dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività
di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery
o di ricovero nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate, sia
nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta
dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di
fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui
all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992.
5. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in
contrasto con le finalità istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve
essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei
compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A
tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può,
globalmente, comportare per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o
un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti
istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche
alla tipologia e complessità delle prestazioni.
6. A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale di
budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel
rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che
devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di
conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate
i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non
possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo
appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da
adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.
ART. 55 Tipologie di attività libero professionali
1. L'esercizio dell'attività libero
professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può
svolgere nelle seguenti forme:
a)
libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da
parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la
prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4.
b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54, comma
4, svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata
dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato
anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei
limiti delle disponibilità orarie concordate.
c) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli
utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda
del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione
con le stesse; d) partecipazione ai
proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi
all'azienda all'interno delle strutture aziendali, anche al fine di
consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti
dall'azienda stessa, sentite le èquipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d)
del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e
temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai
propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire
prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed
impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale
in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate
e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
3. L'attività libero professionale è prestata con le modalità indicate
nell'art. 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997, pubblicato nella G.U. 5 agosto
1997. L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di esercizio
di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del
lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal dlgs
626/1994, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di
incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di
prevenzione di cui all'art. 59.
4. La gestione dell'attività libero professionale in regime di ricovero è
soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge
23.12.1994, n.724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.
ART. 56 Disciplina transitoria
1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 54 comma 2,
l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero
professionale autorizza i dirigenti sanitari all'utilizzo, senza oneri
aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori
dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture
private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti
condizioni:
a) preventiva
comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di
anno, le modalità di effettuazione e l'impegno orario complessivo;
b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati;
c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su
bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono
riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di
sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15
giorni all'azienda che provvederà alle trattenute di legge e relativi
conguagli ; d) definizione del numero e della collocazione della sede o
delle sedi sostitutive degli spazi aziendali, nella quale o nelle quali è
transitoriamente autorizzato l'esercizio della attività libero
professionale intramoenia, con le procedure di cui all'art. 54, comma 1.
2. La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle
direttive regionali che disciplineranno la materia e, comunque, non oltre
sei mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le parti si
riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata in vigore del presente
contratto, per definire la materia entro nel termine suindicato, in
carenza di atto ministeriale di indirizzo o di regolamentazione regionale.
ART. 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei
proventi
1. I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai
dirigenti interessati nonchè al personale che presta la propria
collaborazione sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina
adottata dall'azienda con le procedure dell'art. 54, comma 1.
2. Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
a) relativamente
alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio,
la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati
di prestazioni; b) relativamente alle
prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day
hospital di cui all'art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa forfettaria è
definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle
Regioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e segg.della
legge n. 488/1999; c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di
diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di
tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le
voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del
personale di supporto, i costi – pro quota – per l'ammortamento e la
manutenzione delle apparecchiature. d)
Le tariffe di cui alla lett. c) non possono comunque essere determinate in
importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di
partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti
prestazioni. L'amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi
di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei
dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi
dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. 124/1998.
e) Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3,
comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
f) Nell'attività libero professionale di équipe di cui all'art. 55, comma
1, lettere b), c) e d) la distribuzione della quota parte spettante ai
singoli componenti avviene – da parte delle aziende – su indicazione
dell'équipe stessa. g) Le tariffe delle
prestazioni libero professionali di cui all'art. 55, comma 1 lettera a)
sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli ordinistici, in
contraddittorio con i dirigenti interessati. Ciò vale anche per le
attività di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte
individualmente
h) Per le attività di cui alla lettera c)
dell'art. 55, svolte in équipe, la tariffa è definita dalle aziende,
previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai
soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi. i) un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi
dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non inferiore al 5% della massa
di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle
quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da
destinare alla perequazione per le discipline del ruolo sanitario –
individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una
limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un
beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che
espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in
sede aziendale.
3. Nella contrattazione integrativa dovranno
essere definiti gli incentivi economici da attribuire al personale
dirigenziale degli altri ruoli che con la propria attività rende possibile
l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria.
ART. 58 Altre attività a pagamento dei dirigenti sanitari
1. L'attività di consulenza dei dirigenti
del ruolo sanitario, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini
istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare
incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c). 2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da
soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività
aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55 lett.
c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene
attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante
apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei
tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con
l'articolazione dell'orario di lavoro; -
il compenso e le modalità di svolgimento.
b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio –
sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i
soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con
le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e
disciplini: - la durata della
convenzione; - la natura della
prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e
deve essere a carattere occasionale; - i
limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario
di lavoro; - l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la
compatibilità con l'attività di istituto.
3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire
all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95 % al
dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la
retribuzione del mese successivo.
4. L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina i
casi in cui le attività professionali sono richieste a pagamento da
singoli utenti e svolte individualmente o in équipe , in strutture di
altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura
sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione. Le predette
attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se
preventivamente autorizzate dall'azienda con le modalità stabilite dalla
convenzione. L'azienda con l'atto richiamato disciplina in conformità al
presente contratto : il limite massimo di attività di ciascun dirigente
tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità del compenso
dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione; le
modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della
tariffa spettante all'azienda stabilita in conformità ai criteri indicati
nell'art. 57.
5. Gli onorari per le
prestazioni di cui al comma 4 sono riscossi dalla struttura presso la
quale il dirigente ha svolto l'attività, la quale ne rilascia ricevuta su
appositi bollettari forniti dall'azienda di appartenenza del dirigente
stesso; la struttura citata, dedotte le quote di propria spettanza, versa
e all'azienda ed al dirigente le quote di loro competenza con le cadenze
previste nella convenzione.
6. L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina,
infine, l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi
all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che
all'esterno delle strutture aziendali e può, a richiesta del dirigente
interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria
e sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come
obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate,
in conformità al presente contratto .
7. Per le prestazioni di cui al comma 6, l' atto aziendale in conformità
di quanto previsto dal presente articolo, stabilisce per le attività
svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale:
a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli
eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con
l'articolazione dell'orario di lavoro;
b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la
prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e
l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia
luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e
le modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. d) La
partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e
di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per
le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi
dell'art. 15 quinquies, comma 2, lettera d), del dlgs 502/1992.
e) L'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della
fungibilità e della rotazione di tutto
il personale che eroga le prestazioni .
8. L'atto indicato nell'art. 54, comma 1 disciplina, inoltre, i casi in
cui l'assistito – limitatamente alle attività dell'area psicologica - può
chiedere all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal
dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di
servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali
richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni
stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il dirigente prescelto
con riferimento all'attività libero professionale intramuraria svolta
individualmente o in équipe nell'ambito dell'azienda.
9. L'onorario della prestazione di cui al comma 3, stabilito
nel rispetto dei vincoli ordinistici, viene riscosso dal dirigente che ha
effettuato la prestazione, il quale ne rilascia la ricevuta al paziente su
apposito bollettario dell'azienda. L'onorario viene versato entro cinque
giorni dalla riscossione all'azienda, che ne accredita il 95 % al
dirigente stesso con la retribuzione del mese successivo.
ART. 59 Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
1. L' attività professionale dei dirigenti sanitari del
Dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno
istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la
qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività
istituzionale.
2. A tal fine, fatta salva la possibilità
di esercizio dell'attività libero professionale prevista dalle lett. a),
b) e c) dell'art. 55 – per eventuali attività per cui non si pongono
problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste
o del soggetto richiedente – l'attività professionale richiesta a
pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall' azienda, ai sensi
della lettera d) del citato art. 55, che individua i dirigenti assegnati
all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel
rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in
relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa
partecipazione dei componenti le equipes interessate.
3. Le attività di cui alle lett. a), b) e c) citate nel comma 2 devono
essere individuate preventivamente dall'azienda ed autorizzate dal
Collegio di direzione e, fino alla sua costituzione dal Consiglio dei
Sanitari, con la connessa specificazione delle sedi di svolgimento delle
attività stesse.
ART. 60 Attività diverse dalla libera professione intramuraria
1. Non rientrano fra le attività libero
professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché possano
comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti
attività:
a) partecipazione ai corsi
di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e
diploma, in qualità di docente; b)
collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali; c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso
Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del
Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del
1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende
sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; e) partecipazione ai comitati scientifici; f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria
categoria professionale o sindacale non in veste di dirigente sindacale;
g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso
delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre
organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della
dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale
gratuità delle prestazioni.
2. Le
attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non
gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 72
della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa
autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7,
del dlgs. 29/ 1993, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o
della gravoità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con
l'attività e gli impegni istituzionali.
3. Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse
debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente
connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensività
e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della
retribuzione di posizione o di risultato.
ART. 61 Norma di rinvio
1. Le parti convengono che, essendo in corso di emanazione l'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'art. 72, comma 11 della legge
448/1998 nonché le connesse direttive regionali la presente disciplina
dovrà essere integrata o armonizzata con le indicazioni in esse previste.
2. A tal fine le parti concordano che il predetto adeguamento
– ove necessario- avvenga mediante un apposito contratto collettivo entro
due mesi dall'entrata in vigore del predetto atto di indirizzo.
CAPO II Attività aziendali
ART. 62 Attività dei dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
1. L'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, per lo svolgimento di compiti
inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce
particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett.
c).
2. Qualora l'attività di consulenza sia
chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare
forma di attività aziendale a pagamento, che può essere autorizzata anche
nei confronti dei dirigenti del comma 1. In tal caso essa deve essere
esercitata al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le medesime
modalità e procedure previste dall'art. 58, comma 2 , mediante apposita
convenzione tra le istituzioni interessate.
3. Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che
provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale
prestatore della consulenza, con la retribuzione del mese successivo.
4. L' attività professionale dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione
e delle ARPA, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad
aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle
azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Tale
attività professionale richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di
servizi differenziati è occasionale e d è acquisita ed organizzata dall'
azienda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. G), in analogia a quella
prevista dall'art. 55, comma 1 lett.d), che individua i dirigenti
assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture
aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da
verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di
norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipes interessate.
5. L'art. 60 si applica anche ai dirigenti di cui al presente articolo.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 63 Disposizioni particolari
1. Nell'arco di vigenza contrattuale,
qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt.
50, 51, 52 non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio economico,
sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di
pertinenza.
2. Le tabelle di
equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del
personale del servizio sanitario nazionale saranno definite con apposito
contratto entro il 30 giugno 2000 il quale dovrà tener conto dei seguenti
criteri: contratti collettivi attualmente applicati; qualifica di
provenienza del personale.
3. Le
parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la retribuzione
di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile ( prevista
dalle tabelle, rispettivamente all. 2 ed allegato 1 ai CCNL 5 dicembre
1996, primo e secondo biennio economico, come integrato – sempre in via di
interpretazione autentica dal CCNL del 1 luglio 1997), facendo parte del
trattamento fondamentale dei dirigenti, produce integralmente i suoi
effetti ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell' art. 49, comma 2
ed art. 6 dei CCNL del 5 dicembre 1996, I e II biennio economico, con le
decorrenza indicate nelle medesime tabelle contrattuali.
4. L'azienda può consentire, a domanda, la mobilità del dirigente tra i
ruoli amministrativo, professionale e tecnico purchè il richiedente sia in
possesso del requisito di laurea richiesto per l'accesso dall'esterno o
altro equipollente secondo le vigenti disposizioni nonché delle
abilitazioni di legge, ove previste.
5. I casi previsti dall'art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in
cui le aziende – per la presente area negoziale - possono ricorrere ad
assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quella indicata
dall'art. 15 septies, commi 1 e 2 del dlgs 502/1992. A tal fine le aziende
individuano, preventivamente, con proprio atto le modalità per il
conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti -
eventualmente integrati da quelli previsti dall'art. 19, comma 6, primo
periodo del dlgs 29/1993 - sentiti i soggetti di cui all'art. 10, comma 2.
Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico fondamentale
previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari
incarico già in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di
altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri
finanziari. La retribuzione di posizione attribuibile sulla base della
graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte
eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare, negli
importi massimi, quanto previsto dall'art. 40. Ai dirigenti pubblici si
applica l'art. 19, comma 7 del presente contratto in tema di aspettativa.
6. Ove nel testo del presente contratto gli assegni da
corrispondere sono "annui, lordi per tredici mensilità", si intende che
l'importo indicato nel testo non comprende il rateo della tredicesima che,
pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo di pertinenza , ove si
tratti di voci che sono retribuite con i fondi.
ART. 64 Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 dicembre 2000, le
seguenti materie:
a) procedure di
conciliazione e arbitrato; b) mobilità
connessa ad eccedenze;
2. Entro il
30 giugno 2001, le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art. 72 del
d.lgs. n. 29 del 1993, alla piena contrattualizzazione della disciplina
del rapporto di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia degli
istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione
delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali è compresa la
disciplina e la nuova denominazione relativa all'indennità di rischio
radiologico. Nelle more dell'applicazione del comma 2, le norme di legge,
regolamentari e contrattuali che non sono espressamente abrogate dal
presente contratto rimangono in vigore.
ART. 65 Previdenza complementare
1. Le parti convengono sulla necessità che la dirigenza della
presente area negoziale possa usufruire di una tutela previdenziale
complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale
ai sensi del dlgs 124/1993, della legge 335/1995 e delle successive
modificazioni ed integrazioni.
2. A
questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per
definire l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i
lavoratori dei comparti Regioni – autonomie locali e Sanità, al quale farà
seguito la disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per
pervenire all'atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi
adempimento a cura di quest'ultimo.
ART. 66
Norma programmatica
1. Le parti, pur prendendo atto che
nell'art. 20, comma 1, punto 18 bis, della legge 488/1999, l'istituto del
part – time non è consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla
necessità ed urgenza di affrontare il problema dell'utilizzazione di tale
istituto esclusivamente in quei casi in cui risulta comprovata una
particolare esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto di
lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera
professione intramuraria svolta.
2.
Le parti convengono, altresì, sull'opportunità che la materia venga
affrontata nel contesto delle code contrattuali di cui al comma 2
dell'art. 64 per disciplinare le percentuali, il trattamento economico e
normativo nonché l'utilizzo dei risparmi per la parte che le vigenti
disposizioni destinano agli incentivi del personale. In tale disciplina
sarà previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente che,
in violazione del rapporto esclusivo, eserciti la libera professione
extramuraria.
3. Nel medesimo
ambito di cui al comma 2 sarà disciplinato l'impegno ridotto per i
dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo per i quali
la normativa richiamata al comma 1 non implica il divieto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario circa l'esclusività di rapporto.
4. Le parti convengono sin da ora che, nel disciplinare il trattamento
economico per il rapporto di lavoro ad impegno ridotto dei dirigenti del
comma 3 con svolgimento della libera professione extramuraria, alla
retribuzione di posizione e di risultato di tali dirigenti saranno
applicate le medesime regole che l'art. 72 della legge 448/1998 ha
previsto per i dirigenti sanitari a rapporto di lavoro non esclusivo. Le
risorse derivanti da tali risparmi saranno destinate al fondo di cui
all'art. 50.
ART. 67 Disapplicazioni e sostituzioni
1. Per effetto del presente contratto risultano sostituite o
disapplicate le seguenti disposizioni:
A) con riguardo agli artt. da 1 ad 12 (campo di applicazione, sistema
delle relazioni sindacali ed interpretazione dei contratti) sono
sostituiti gli articoli da 1 a 13 del CCNL 5 dicembre 1996; B) con riguardo all'art. 13 (il contratto individuale di lavoro dei
dirigenti) è sostituito l'art. 14 del CCNL 5 dicembre 1996 ; C) con riguardo all'art. 14 (periodo di prova) è sostituito
l'art. 15 del CCNL 5 dicembre 1996; D)
con riguardo agli artt. 16 e 17 (orario di lavoro dei dirigenti) è
sostituito l'art. 17 del CCNL 5 dicembre 1996 ;
E) con riguardo all'art. 18 (sostituzioni) è disapplicato l'art. 55 del
DPR 384/1990, con effetto dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente CCNL; F) con riguardo
all'art. 19 (aspettativa) è disapplicato l'art. 27 del CCNL 5 dicembre
1996; G) con riguardo all'art. 20 (mobilità volontaria) sono
disapplicati gli artt. 12,13,14,15 del DPR 384/1990 ed il comma 10
dell'art. 38 del CCNL 5 dicembre 1996;
H) con riguardo all'art. 21 (comando) sono disapplicati gli artt. 44 e 45,
commi 4 e segg. del DPR 761/1979; I) con
riguardo all'art. 24 (copertura assicurativa) sono disapplicati l'art. 28,
comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 19 del DPR 384/1990;
J) con riguardo all'art. 25 (patrocinio legale) è disapplicato l'art. 41
del DPR 270/1987;
K) con riguardo all'art. 26 (graduazione
delle funzioni) è sostituito l'art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996,
limitatamente ai commi 4 e 6; L) con
riguardo agli artt. 28 e 29 (affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali) sono disapplicati gli artt. 51 e 52 del CCNL 5 dicembre
1996, fatte salve eventuali norme transitorie di primo inquadramento ;
M) con riguardo agli articoli da 31 a 34 (verifica e valutazione dei
dirigenti) è sostituito l'art. 57 del CCNL 5 dicembre 1996 ;
N) con riguardo agli articoli 35 a 48 (struttura della retribuzione ed
incrementi contrattuali) si rinvia al relativo testo, con l'avvertenza
che, ove le norme disapplicate contengano disposizioni transitorie queste
hanno cessato – di norma - di produrre i loro effetti con la prima
applicazione dei CCNL del 5 dicembre 1996 e loro successive integrazioni.
E', inoltre, disapplicato l'art. 48 del DPR 384/1990.
O) con riguardo all'art. 49 (effetti benefici economici) è sostituito
l'art. 49 del CCNL 5 dicembre 1996 ; P)
con riguardo agli articoli da 50 a 52 (fondo del trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro) nel rinviare al testo dei singoli
articoli, si richiama quanto affermato nella lettera N. Con particolare
riguardo ai fondi il termine "consolidato" si riferisce – fatte salve le
precisazioni nel testo dell'art. 52 – al fondo correttamente formato ai
sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 58 a 65 del CCNL 5
dicembre 1996 per la corresponsione delle voci del trattamento economico
cui le norme stesse sono finalizzate. Q)
con riguardo agli articoli da 54 a 60 (libera professione) sono
disapplicati gli artt. 66 e 67 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché l'allegato
5, sostituito dal presente allegato 4 ;
2. Sono, altresì, disapplicate tutte le norme previgenti incompatibili con
quelle del presente contratto, ivi comprese quelle risultanti da leggi o
regolamenti regionali disciplinanti materie del rapporto di lavoro oggetto
del presente contratto.
3. Le parti concordano che eventuali errori materiali
riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a cura dell'ARAN ,
previa informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
ALLEGATO N. 4
Per fornire alle aziende ed enti unità di
indirizzo per attuare le modalità organizzative dell'attività libero
professionale intramuraria e per la fissazione delle tariffe, in attesa di
quanto sarà previsto dall'atto di indirizzo di cui all'art. 72 della legge
448/1998 e dalle successive linee guida regionali, le parti concordano i
seguenti punti:
A) PREMESSA GENERALE
E FINALITA'
1. L'azienda e gli enti
sono interessati allo sviluppo di un'area organizzativa di erogazione di
servizi a pagamento, che saranno offerti sul mercato sanitario in
parallelo all'attività istituzionalmente dovuta, al fine di:
a) contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai
pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità,
esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Ente,
nell'ambito di un sistema sanitario complessivamente inteso;
b) rafforzare la capacità competitiva dell'azienda stessa non solo sul
mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le
strutture private, ma sul mercato più generale dei servizi sanitari; c) garantire il diritto sancito dalla vigente normativa verso il
personale medico che opti per l'attività professionale intramoenia (di
seguito denominata LPI), di esercitare la stessa nell'ambito dell'Ente di
appartenenza sia in modo diretto che in forma partecipativa ai proventi
derivanti da rapporti instaurati con strutture private non accreditate e
con terzi paganti; d) valorizzare il
ruolo e le opportunità professionali della dirigenza sanitaria; e) introdurre, con il carattere dell'esclusività del rapporto di lavoro,
condizioni che favoriscano la motivazione del personale e il "senso"
d'appartenenza all'azienda .
2.
L'azienda, con l'entrata in vigore del presente CCNL che disciplina le
modalità dell'attività LPI, intende riconoscere, consentire, promuovere e
sostenere concretamente e attivamente l'attività LPI con modalità e
interventi flessibili nell'ambito del quadro normativo.
3. L'attività LPI deve rappresentare realmente l'espressione di una libera
scelta dell'utente senza influire negativamente sul tempestivo ed efficace
svolgimento delle attività istituzionali e sui relativi volumi di
attività, concorrendo a rafforzare la responsabilizzazione e a riconoscere
la giusta remunerazione anche per tutti gli operatori e gli altri
dirigenti del ruolo sanitario che vi intendano partecipare con le
necessarie funzioni di supporto. L'attività libero professionale,
all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi dell'unità
sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di pratica professionale,
contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli
utenti e della collettività.
4. La
configurazione organizzativa dell'esercizio della LPI richiede la
collaborazione del personale tenuto a svolgere attività di supporto. Il
personale della dirigenza sanitaria che non intenda esercitare l'attività
LPI, è tenuto comunque a concorrere, in ragione delle competenze
istituzionali attribuite, negli adempimenti connessi alle prestazioni in
regime libero professionale secondo le modalità fissate dall'azienda.
5. E' riconosciuto e garantito, in forma assoluta, piena ed esclusiva, il
diritto di parità nel trattamento sanitario fra i pazienti interessati
dalle prestazioni in regime libero professionale ed i pazienti in regime
di attività strettamente istituzionale, ciò con riferimento a tutte le
prestazioni previste o che si rendono necessarie, ai fini dell'assistenza
sanitaria, sia ordinarie che urgenti.
6. Il ricorso alla valorizzazione della libera professione assume per
l'Azienda la finalità anche di crescita complessiva della produttività,
nel rispetto dell'esigenza di miglioramento della qualità delle
prestazioni, ove scientificamente riconosciute appropriate ed efficaci, e
di sviluppo della promozione del ruolo aziendale.
B) ORGANIZZAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE
INTRAMURARIA
1. Le aziende,
avvalendosi del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del dlgs.
502/1992 e sulla base dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'art. 4,
comma 2 lett. G), definiscono con apposito atto, in conformità alle
vigenti disposizioni in materia, le modalità organizzative dell'attività
libero professionale della dirigenza sanitaria.
2. La disciplina aziendale assicura il rispetto dei seguenti principi:
a) l'attività libero professionale ambulatoriale deve essere
organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di
attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità; b) qualora per ragioni tecnico – organizzative non sia possibile
l'articolazione dell'attività libero professionale in orari differenziati,
dovrà essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo
mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime
istituzionale, da recuperare in relazione al numero delle prestazioni
effettuate ovvero da individuare con apposita timbrature;
c) non è consentita l'attività libero professionale relativamente ai
ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità
coronariche e nei servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in
relazione alla peculiarità delle patologie o delle norme da individuare in
sede aziendale.
3. La disciplina aziendale dovrà prevedere le modalità
autorizzative dell'esercizio della LPI nelle quali dovranno essere
indicati: - gli spazi orari disponibili;
- i locali e le attrezzature necessari;
- le modalità organizzative, anche in relazione al personale di supporto,
tra cui le modalità per le prenotazioni e per la tenuta delle liste di
attesa, nonché le modalità per la utilizzazione dei posti letto, degli
ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle
apparecchiature da utilizzare per tale attività, garantendo comunque
all'attività istituzionale carattere prioritario rispetto a quella libero
professionale; - l'istituzione di
appositi organismi di verifica della LPI, promozione e monitoraggio
costituiti in forma paritetica ai sensi dell'art. 54. |