Comparto: Sanita' |
Area:
Dirigenza
amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
08/06/2000
|
Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL comparto Sanità area dirigenza amministrativa, sanitaria,
tecnica e professionale - parte economica 2000/2001
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO 1998-2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED
AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Parte economica biennio 2000-2001
A seguito del parere favorevole espresso
in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo
relativo al CCNL del secondo biennio economico 2000-2001 dell'area della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N.
nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 6 giugno
2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo
e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 17,30 ha avuto luogo
l'incontro tra :
l'ARAN : nella persona del Presidente –
Prof. Carlo Dell'Aringa (Firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria |
Confederazioni sindacali |
SNABI SDS (firmato) |
|
AUPI (firmato) |
CONFEDIR (firmato) |
SINAFO (firmato) |
|
CGIL FP Sanità (firmato) |
CGIL (firmato) |
FIST CISL – COSIADI (firmato) |
CISL (firmato) |
CIDA / SIDIRSS (firmato) |
CIDA (firmato) |
UIL Sanità (firmato) |
UIL (firmato) |
Al termine della riunione, le parti, dopo
aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito
elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo del S.S.N. biennio economico 2000-2001.
II biennio di parte economica 2000-2001
Art. 3, comma 1 : sostituire art. 41 con art. 42;
Art. 4, comma 3 : sostituire art. 57 con art. 55;
Art. 5: art. 27 ….del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000; Art. 5, comma 3 ultimo punto: Dirigenti con esperienza professionale nel
SSN sino a 5 anni; Art. 5, comma 5 :
precisare dopo art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000; Art. 5, comma 6: precisare dopo art. 32, comma 2 del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000; Art.
7, comma 1: sostituire art. 30 con art. 29;
Tavola 3 corretta con nota (6) per errori materiali dovuti al mancato
coordinamento di essa con il testo dell'art. 40 del CCNL 1998-2001 di
parte normativa.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO dell'area DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED
AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 1998-2001 Parte economica biennio 2000-2001
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I:
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO
I Art. 1 - Campo di applicazione
CAPO II
: Trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario con rapporto
di lavoro esclusivo e dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo Art. 2 - Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare Art. 3 - Equiparazione Art. 4
- Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova
assunzione Art. 5 - Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro
CAPO III: Trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario con
rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 6 - Trattamento economico fondamentale
Art. 7 - Effetti dei benefici economici
CAPO IV: I fondi aziendali Art. 8 - Fondo per la retribuzione di
posizione, equiparazione , specifico trattamento per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa
Art. 9 - Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e
per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale
CAPO V: Disposizioni finali
Art. 10-Verifiche Art. 11- Disposizioni particolari
- Tabelle e dichiarazioni
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED
AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 1998-2001
Parte economica biennio 2000-2001
PARTE I TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto concerne il secondo biennio economico - 1
gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 – del CCNL relativo al quadriennio 1998
- 2001.
2. Gli effetti economici del presente
contratto, secondo i criteri di cui all'art. 49 del CCNL relativo al
quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa ed al primo biennio di
parte economica 1998 – 1999, stipulato in data 8 giugno 2000, si
applicano ai dirigenti già in servizio presso le aziende alla data del 1
gennaio 2000 ovvero assunti successivamente.
3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia
all'art. 1 del CCNL indicato nel comma 2.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO CON RAPPORTO DI LAVORO
ESCLUSIVO E DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
ART. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
1. Dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001,
l'incremento mensile lordo degli stipendi tabellari previsti per il
livello unico dei di-rigenti della presente area negoziale dagli artt.
36 e 37 del CCNL relativo al I biennio economico 1998 - 1999, stipulato
in data 8 giugno 2000, è di L. 50.000.
2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 è cor-risposto
l'incremento mensile lordo di L. 96.000, che riassorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di
cui al comma 1 è così stabilito:
dal 1 luglio 2000 dal 1 luglio 2001
£ 38.232.000 £ 38.784.000
ART. 3 Equiparazione
1. In applicazione di quanto previsto
dalla norma di rinvio contenuta nell'art. 42, comma 1 del CCNL,
stipulato in data 8 giugno 2000, la retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti della presente area negoziale, in servizio
alla data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di ex IX
livello qualificato e non dell'ex DPR. 384/1990, con cinque anni di
anzianità al 1 febbraio 2001, con la medesima decorrenza, è equiparata a
quella dell' ex X livello non qualificato dello stesso DPR. Dalla
predetta data la retribuzione di posizione minima dei dirigenti dei
ruoli sottoindicati è, pertanto, così rideterminata:
sanitario amministrativo tecnico e professionale
- parte fissa : L. 6.450.000 2.000.000 2.000.000
- parte variabile L. 9.349.000 9.102.000 9.035.000
2. Per gli ingegneri, architetti e geologi di cui alla tabella allegato 1
al CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, come
modificata dall'art. 2 del CCNL 4 marzo 1997, la componente fissa della
retribuzione di posizione è confermata in L. 4.955.000 e la componente
variabile, già di L. 3.929.000, per effetto del presente articolo è
rideterminata in L.6.080.000, per complessive L. 11.035.000.
3. La retribuzione di posizione di cui ai commi 1 e 2 spetta per intero,
detratto quanto già previsto dalla tabella allegato 1 al CCNL del 5
dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997 e successive
modificazioni, ai dirigenti tuttora in servizio, ai quali l'azienda -
dopo l'entrata in vigore del contratto citato - non abbia attribuito una
retribuzione di posizione superiore al minimo; nei casi in cui la
retribuzione di posizione sia superiore al minimo contrattuale ma
inferiore a quella del comma 1, l'azienda provvede al relativo
conguaglio mentre nel caso sia superiore a quella del comma 1 ovvero al
dirigente sia stato conferito l'incarico di struttura complessa, nulla è
dovuto allo stesso.
4. Per i
dirigenti di cui al comma 1 che alla data del 1 febbraio 2001 non
avessero ancora compiuto cinque anni di servizio, l'equiparazione opera
al compimento del quinto anno che avviene nell'arco di vigenza del
presente contratto. Ferma rimanendo la componente di parte fissa della
retribuzione di posizione minima contrattuale, la parte variabile
spettante agli stessi, dal 1 febbraio 2001 è così rideterminata:
sanitario amministrativo tecnico e professionale
- parte variabile L. 4.194.000 4.087.000 3.888.000
5. Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda abbia già conferito ai
dirigenti del comma 3 incarichi di maggior valore economico rispetto al
minimo contrattuale di cui all'art. 40, comma 11 del CCNL stipulato in
data 8 giugno 2000. Il relativo conguaglio, ove necessario, opera con le
modalità del comma 2 sia al 1 febbraio 2001 che al compimento del quinto
anno.
6. Con i commi 1, 2 e 3 le
parti considerano definitivamente conclusa la vertenza relativa
all'equiparazione dei dirigenti di cui al presente articolo.
7. All'incremento della retribuzione di posizione di cui ai commi 1, 2 e
3 si provvede con le risorse dei fondi dell'art. 8.
8. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa
parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett. A)
del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce quella
già prevista nella tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II
biennio economico 1996 - 1997.
ART. 4 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di
nuova assunzione
1. Per i dirigenti della presente area,
assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, cui non si applicano i benefici
dell'art. 3, a decorrere dal 1 febbraio 2001, la retribuzione di
posizione minima contrattuale corrisponde ai seguenti valori :
Ruolo sanitario amministrativo tecnico e professionale
- parte fissa : L. 2.000.000 2.000.000 2.000.000
- parte variabile L. 4.194.000 4.087.000 3.888.000
2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione
minima contrattuale di cui all' art. 3, comma 1, al compimento del
quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio
Tecnico di cui all'art. 31 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000. In
caso di verifica negativa, fatta salva l'applicazione dell'art. 34 dello
stesso CCNL, l'adeguamento avrà luogo al superamento di quella triennale
successiva. L'applicazione della presente clausola al personale dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è condizionata
all'attuazione anche per detti dirigenti dei meccanismi di verifica di
cui all'art. 31, comma 4 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.
3. Nei casi in cui l'azienda, sulla base dell' art. 55, comma 6 del CCNL
del 5 dicembre 1996, abbia già conferito incarico di valore economico
superiore al minimo contrattuale, si applica l'art. 3, comma 4.
4. All'incremento della retribuzione di posizione di cui al
comma 1 si provvede con le risorse dei fondi dell'art.8.
5. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente
articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma
1 Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto
sostituisce quella già prevista nella tabella allegato 1 del CCNL 5
dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997.
ART. 5 Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
1. In applicazione di quanto previsto
dalla norma di rinvio contenuta nell' art. 42 del CCNL stipulato in data
8 giugno 2000, con la presente clausola viene disciplinata, a decorrere
dal 1 gennaio 2000, l'indennità per l'esclusività del rapporto dei
dirigenti del ruolo sanitario
2. L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per
tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della
retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del
monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
3. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina
forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde:
· Dirigente con incarico di dire-
zione di struttura complessa L. 31.994.000
· Dirigente con incarichi art.
27 lett. b) o c) del CCNL stipulato
in data 8 giugno 2000 ed esperienza
professionale nel SSN superiore a
quindici anni L. 22.856.000
·
Dirigente con incarichi art.
27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni L. 9.821.000
· Dirigente con esperienza
4. L' esperienza professionale di cui al comma 3 è quella maturata al 31
dicembre 1999.
5. Il passaggio
alla fascia superiore dell' indennità, per i dirigenti cui non è
conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato
all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2
del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di mancato superamento
essa sarà attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il
mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa
determina l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia
immediatamente inferiore.
6. In
caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione
dell'esperienza professionale, la verifica è anticipata dall'azienda al
trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed è
effettuata, con le stesse modalità previste dagli art. 31 e 32 del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennità - se la verifica è positiva
– decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione
dell'esperienza richiesta.
7.
Nella prima applicazione l'indennità è finanziata con le seguenti
risorse derivanti :
A) A livello
nazionale: 1) dall'art. 72, comma 15, L. 448/1998 ; 2) dall'art. 28, commi 8, 10 e seguenti, della legge 488/1999
.;
B) A livello regionale: 1) dall'1,2 % del monte salari annuo aziendale , calcolato con
riferimento al 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione delle
Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, a
decorrere dall'1 gennaio 2000.
C)
A livello aziendale: 1) dai risparmi
derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 12 dell'art. 72 della legge
448/1998.
8. Per effetto della
diversa distribuzione dei dirigenti nelle aziende in rapporto all'
esperienza professionale nonché dei risparmi citati nella lettera C) del
comma precedente e per l'attribuzione delle risorse aggiuntive di cui
alla lettera B) dello stesso comma, si procede alla ripartizione delle
predette risorse in sede regionale nell'ambito delle procedure di
perequazione previste dall'art. 7 senza pregiudizio per la
corresponsione dell'indennità di esclusività di rapporto alle scadenze
previste dal comma 3.
9. Alla
corresponsione dell'indennità ai dirigenti che revochino l'opzione per
il rapporto non esclusivo successivamente al 14 marzo 2000, provvede
l'azienda con le risorse del proprio bilancio, attribuendo nel primo
inserimento – che decorre comunque dal primo gennaio dell'anno
successivo alla revoca ai sensi dell'art. 48 del CCNL stipulato in data
8 giugno 2000 - la misura corrispondente all'esperienza professionale di
cui al comma 3. Al personale di nuova assunzione compete la misura
iniziale dell'indennità. A coloro che hanno optato per il rapporto
esclusivo nel periodo ricompreso tra l' 1 gennaio ed il 14 marzo 2000,
l'indennità decorre dalla data dell'opzione.
10. L'indennità di esclusività goduta è mantenuta anche nel trasferimento
o vincita di concorso in altra azienda o ente del comparto, fatto salvo
il caso di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa
in cui è attribuita nella misura più elevata.
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO
con rapporto di lavoro non esclusivo
ART. 6
Trattamento economico fondamentale
1. Il trattamento economico fondamentale
dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo di cui all' art. 46
del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, è confermato e segue la
dinamica degli incrementi contrattuali prevista per i dirigenti cui si
riferisce.
ART. 7 Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dal-l'ap-plicazione
del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
compenso per lavoro straor-dinario sul trattamento ordinario di
quie-scen-za, normale e privilegiato, sull'inden-nità premio di
servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 29, comma 4 del CCNL
5 dicembre 1996, sull'e-quo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previden-ziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento, alla
indennità di cui art. 38, all' assegno personale previsto dall'art. 39,
comma 1 , all' indennità di cui all' art. 41 del CCNL stipulato in data
8 giugno 2000 ed all'indennità di cui all'art. 5 del presente contratto.
3. I benefici economici risultanti dall'appli-ca-zio-ne dei
commi 1 e 2 nonchè gli incrementi di cui agli artt. 3 e 4 del presente
contratto hanno effetto integralmente sulla determinazione del
trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte eco-nomica alle scadenze e negli importi previsti
dalle disposizioni richiamate nel presente comma. Agli ef-fetti
dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio
nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale – parte fissa e
variabile - indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre
1996 - II biennio economico 1996-1997 e, per le modifiche alla stessa
apportate dagli artt. 3 e 4 del presente contratto, tenuto conto delle
relative cadenze temporali.
CAPO IV I FONDI AZIENDALI
ART. 8 Fondo per la retribuzione
di posizione, equiparazione,
specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
1. I fondi previsti dall'art. 50 del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000 per il finanziamento della retribuzione
di posizione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è
mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di
direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare è
quello consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d'anno degli
incrementi previsti a tale scadenza.
2. Il fondo previsto dall'art. 50, comma 2, del CCNL stipulato in data 8
giugno 2000 per la dirigenza del ruolo sanitario, continua ad essere
integrato dalle seguenti risorse:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2000 da una quota degli eventuali minori
oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei
risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio;
b) risorse derivanti dal fondo dell'art. 9. comma 1 in presenza di
stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi -
anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto
conto del ruolo di provenienza del personale interessato della
riorganizzazione. c) gli assegni personali di cui all'art. 39 del CCNL stipulato in data 8
giugno 2000 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari; d) a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo
specifico trattamento economico di cui all'art. 47, comma 3. Il fondo del comma 2 è, altresì, incrementato, in ragione
d'anno: a) a decorrere dal 1 luglio
2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,34% del monte salari
annuo della dirigenza del ruolo sanitario, calcolato con riferimento al
31 dicembre 1999;
b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una
quota, in ragione d'anno, pari allo 0,31% del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999.
c) a decorrere dal 1 luglio 2000 con le risorse di cui all'art. 47,
commi 3 e 6 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.
d) dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei
dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000.
3. Il fondo previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL stipulato in data 8
giugno 2000 per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo continua ad essere integrato dalle seguenti risorse:
a) da risorse derivanti dal fondo dell'art. 9. comma 1 in presenza di
stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi -
anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto
conto del ruolo di provenienza del personale interessato della
riorganizzazione. b) dal maturato
economico di cui all'art. 44 comma 2 lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996
dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000;
c) dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei
dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000.
Il fondo è altresì incrementato, in ragione d'anno:
a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari
allo 0,37% del monte salari annuo della dirigenza interessata, calcolato
con riferimento al 31 dicembre 1999;
b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari
allo 0,35% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31
dicembre 1999. Dal 1 gennaio 2000 la quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica della dirigenza dei tre ruoli
prevista dall'art. 50, comma 3 lett. a) del CCNL stipulato in data 8
giugno 2000 è ulteriormente incrementabile sino al 15% massimo per
l'applicazione dell'art. 11 comma 3, nel rispetto dei risparmi aziendali
prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le procedure
dell'art. 7, comma 1 lett. c) del citato CCNL;
4. Al fine di dare applicazione agli artt. 3 e 4, a decorrere dal 1
febbraio 2001 il fondo del comma 2 - per i dirigenti sanitari - utilizza
le risorse di cui allo 0,94% già ad esso assegnate ed appositamente
accantonate, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del CCNL stipulato in data 8
giugno 2000 ed il fondo previsto dal comma 3 – per i dirigenti degli
altri ruoli - a decorrere dal 1 febbraio 2001 utilizza le risorse di cui
all'art. 52, comma 7 (pari all'1,2% del monte salari annuo aziendale,
calcolato con riferimento al 1997) del CCNL stipulato in data 8 giugno
2000. Per tutti i ruoli sono, altresì, utilizzate con la stessa
decorrenza le risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione
individuale di anzianità dei rispettivi dirigenti cessati dal servizio,
confluite nei fondi medesimi dal 1 gennaio 1998, e da ulteriori risorse
aggiuntive regionali in misura percentuale pari all' 1,7 % del monte
salari 1999 relativo alla dirigenza della presente area negoziale. L'
incremento complessivo è pari a L. 5.413.000 medie annue lorde pro –
capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5
dicembre 1996, di cui L. 3.311.000 destinate all'applicazione dell'art.
3 e per la parte residua all'attuazione degli artt. 4 e 11, comma 3.
5. Al fine di garantire una omogenea e
congrua distribuzione dei risparmi sulla retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio a causa della loro diversa
distribuzione tra le aziende nonché ai fini della integrazione dei fondi
con le risorse regionali, l'incremento dei fondi di ciascuna azienda
previsto al comma 4 sarà assicurato previa perequazione e compensazione
a livello regionale con le modalità indicate nell'art. 7, lett. c) del
CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Le risorse residue dopo
l'applicazione del comma 4 rimangono accreditate ai relativi fondi per
le altre finalità cui gli stessi sovraintendono.
ART. 9 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro e per la retribuzione di
risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. Nulla è innovato per quanto attiene il
fondo previsto dall'art. 51 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per
il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. Il suo
ammontare è quello consolidato al 31.12.1999.
2. E' confermato quanto previsto dall'art. 52 del CCNL stipulato in data
8 giugno 2000, per la retribuzione di risultato e per il premio della
qualità delle prestazioni per i dirigenti dei ruoli sanitario,
amministrativo, tecnico e professionale. L' ammontare dei fondi è quello
consolidato al 31.12.1999 nel rispetto delle regole stabilite con l'art.
52, comma 4 citato. L'incremento annuo dei fondi di risultato dell'1% di
cui al comma 5, lettera b) dell'art. 52 continua ad operare, a decorrere
dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste
nella clausola richiamata mentre l'incremento del comma 7, dal 1 gennaio
2000 confluisce, per i dirigenti del ruolo sanitario, nel finanziamento
dell'indennità dell'art. 5 e, per i dirigenti degli altri ruoli, dall'1
febbraio 2001 nel fondo dell'art. 8, commi 3 e 4 per le finalità
previste dalle medesime clausole.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 10
Verifiche
1. L'indennità di esclusività del rapporto , in quanto
compensativa di una opzione che modifica in modo irreversibile la sfera
giuridica dei dirigenti sanitari, presenta caratteristiche di stabilità
e nel primo biennio di applicazione 2000 - 2001 trova la garanzia di
finanziamento nei risparmi derivanti dai processi di riforma e
razionalizzazione dei servizi sanitari in corso.
2. A tal fine, in attuazione della riforma le Regioni attiveranno, con
adeguati provvedimenti organizzativi misure di indirizzo e controllo del
governo clinico della spesa atte a garantire risparmi di gestione certi
e consolidati, derivanti dalla qualificazione del servizio ospedaliero e
dall'incremento di produttività – anche attraverso l'applicazione degli
opportuni protocolli diagnostici e terapeutici, la razionalizzazione
della spesa sanitaria che consentirà il reperimento delle risorse
necessarie al finanziamento dell'indennità.
3. Al termine del biennio contrattuale
del comma 1 si procederà ad una verifica del processo attuativo di tale
istituto e del relativo finanziamento che continuerà ad essere
assicurato dalle Regioni con voci di risparmio dalle stesse destinate a
finanziare la spesa sanitaria ed aventi la medesima finalizzazione di
cui all'art. 5, senza aggravio per il SSN.
ART. 11
Disposizioni particolari
1. Nell'arco di vigenza contrattuale,
qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli
artt. 9 e 10 non siano utilizzate nel rispettivo esercizio economico,
sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di
pertinenza.
2. Rimangono in vigore tutte le disposizioni di
carattere economico previste dal CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, non
modificate dal presente contratto.
3. Per i dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo, i criteri di cui all'art. 50, comma 2 del CCNL 5
dicembre 1996 sono integrati nel senso che, eccetto i casi in cui trovi
applicazione l'art. 66, comma 3 del contratto stipulato in data 8 giugno 2000,
la totale disponibilità costituisce un elemento necessario di integrazione con
le attività della dirigenza sanitaria e, rappresentando una caratteristica
fondamentale e peculiare del proprio rapporto di lavoro, deve essere presa in
considerazione nella definizione della retribuzione di posizione - parte
variabile - con un incremento di L. 2.900.000 annue lorde, a cui si provvede
dall'1.1.2000 con le risorse del fondo di cui all'art. 8, comma 3 appositamente
finalizzate. Tale integrazione compete ai dirigenti di nuova assunzione solo
dopo il compimento del quinquennio di attività e positivo superamento della
verifica prevista dall'art. 31, comma 4 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno
2000. In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione
dell'esperienza professionale, la verifica è anticipata dall'azienda al
trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito. L'indennità
- se la verifica è positiva – decorre dal primo giorno del mese successivo alla
maturazione dell'esperienza richiesta.
4. Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza
professionale si deve intendere: a) ai fini
del compimento del quinquennio di attività di cui all'art. 4 ed al comma 3 del
presente articolo, l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del
SSN con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità
anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto; b) ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 l'anzianità
complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato,
maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in
aziende ed enti diversi del comparto.
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