Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e
veterinaria |
Data:
05/12/1996
|
Tipo:
CCNL
|
Descrizione:
CCNL comparto
Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1994 -
1997 e parte economica 1994 - 1995 |
COMPARTO SANITA'
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER L'AREA
DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994-97 E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-95
A seguito della registrazione in data 26
novembre 1996 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996, con il quale
l'A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL
dell'area della dirigenza medica e veterinaria, il giorno 5 dicembre 1996
alle ore 15, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni,
nelle persone di:
– Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
– Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
– Avv. Guido Fantoni (Componente)
– Avv. Arturo Parisi (Componente)
– Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali di categoria:
ANAAO-ASSOMED
ANPO
Fed CISL medici - COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI
AMFUP
FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI
FE.S.ME.D.
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO-SNAMI)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte economica
1994-1995 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del comparto
Sanità.
Si allega altresì il Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, definito, ai sensi
dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 29/1993, dal Ministro della funzione
pubblica con decreto del 31 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 149 del 28 giugno 1994.
CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA
DEL COMPARTO SANITA'
INDICE
PREMESSA
PARTE PRIMA
TITOLO I:
DISPOSIZIONI GENERALI
– CAPO I:
TITOLO II:
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
– CAPO I: Disposizioni generali
– CAPO II: Contrattazione decentrata
– CAPO III: Diritti di informazione
– CAPO IV: Partecipazione e rappresentanza
– CAPO V: Procedure di raffreddamento dei
conflitti
TITOLO III:
RAPPORTO DI LAVORO
– CAPO I: Costituzione del rapporto di lavoro
– CAPO II: Struttura del rapporto
– CAPO III: Interruzioni e sospensioni della
prestazione
– CAPO IV: Mobilità
– CAPO V: Istituti di peculiare interesse
– CAPO VI: Estinzione del rapporto di lavoro
PARTE SECONDA
TITOLO I:
TRATTAMENTO ECONOMICO
– CAPO I: Struttura della retribuzione
– CAPO II : Norme particolari per i dirigenti
delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie
– CAPO III: Effetti dei nuovi stipendi
TITOLO II:
INCARICHI DIRIGENZIALI, SPECIFICITÀ MEDICA E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
– CAPO I: Incarichi dirigenziali e valutazione
dei dirigenti ai fini della retribuzione di posizione
– CAPO II: Finanziamento della retribuzione di
posizione e della specificità medica
TITOLO III:
IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
– CAPO I: Disciplina del trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
TITOLO IV:
LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
– CAPO I: Il finanziamento della retribuzione
di risultato
PARTE TERZA
TITOLO I:
LA LIBERA PROFESSIONE
– CAPO I: La libera professione
PARTE QUARTA
TITOLO I:
NORME FINALI E TRANSITORIE
Contratto dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria del Comparto sanità
premessa
1.
Il presente contratto è strumento indispensabi-le per realizzare gli
obiettivi della riforma avviata con la legge n. 421/1992, con il d.lgs
502/1992. Esso ha tenuto conto della peculiarità del Servizio Sanitario
Nazionale, ove la dirigenza è costituita per la maggior parte da dirigenti
dell'area medica e veterinaria i quali sono chiamati a svolgere, oltre ai
compiti assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della
salute pubblica, anche le attività gestionali proprie della dirigenza.
Tali attività richiedono un alto coin-volgimento anche motivazionale per
rendere operativo il processo di aziendalizzazione attraverso sistemi di
gestione totalmente innovativi.
Con il presente contratto si sono perseguite
le seguenti finalità fondamentali:
– flessibilizzazione del rapporto di lavoro
per adeguarlo al soddisfacimento dei bisogni e del-le esigenze degli
utenti, con miglioramento del-l'ef--ficie-nza;
– valorizzazione della dirigenza al fine di
miglio-rare la qualità dei servizi secondo i principi con--tenuti nella
"carta dei servizi pubblici sani-ta-ri";
– armonizzazione delle regole e delle tutele
riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro pri-vato, in at-tuazione
dei principi generali dei de-creti legislativi 502/1992 e 29/1993,
ri-vedendo, nelle materie non riser-vate alla legge dall'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la normativa pregressa,
sia di origine contrattuale che legislativa;
– razionalizzazione della struttura
retributiva.
2.
Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non può avere il
compito di introdurre sistemi di gestio-ne, né dettare norme di
organizzazione che rientrano nel-la sfera di autonoma determinazione delle
aziende e degli enti, convengono che esso è strumento idoneo per
favori-re, con gli istituti del rapporto di lavoro e della re-tribuzione
flessibile, il processo di rinnovamento in corso, senza creare vincoli,
per le aziende e gli enti in più avanzato stato di modernizzazione e, per
la sempli-cità di impostazione, privilegiare, nel contempo,
l'adat-tabilità degli istituti stessi ai diversi livelli di evo-luzione
della cultura e degli strumenti gestionali, nei contesti ove si
verifichino situazioni di ritardo.
3.
La realizzazione completa della riforma ed una piena utilizzazione degli
istituti contrattuali richiedono, comunque, una piena, rapida e
complessiva attivazione da parte delle aziende di quegli strumenti
gestionali ed or-ganizzativi previsti dal d.lgs 502/1992 e del d.lgs
29/1993.
4.
Per l'attuazione del Capo III del presente contratto le parti annettono
grande importanza strategica a quegli interventi attinenti
all'organizzazione aziendale che, pur non potendo formare oggetto di
contrattazione, risultano tuttavia propedeutici per la piena realizzazione
economica del contratto. In particolare sono ritenuti essenziali, per i
processi di aziendalizzazione del S.S.N. e di privatizzazione del rapporto
di lavoro della dirigenza, i seguenti adempimenti organizzativi:
– attuazione della direzione per obiettivi e
della metodologia budgettaria (art. 14 D.Lgs. 29/1993);
– individuazione degli uffici dirigenziali
(art. 31 D.Lgs. 29/1993);
– conseguente rilevazione dei carichi di
lavoro e ridefinizione dotazioni organiche (artt. 30 e 31 del D.Lgs.29/1993,
nonché art. 3 commi 5 e 6 L. 537/1993 come modificati dalla L. 724/1994);
– graduazione delle funzioni dirigenziali
(art. 29 del D.Lgs. 29/1993);
– definizione di criteri per il conferimento
degli incarichi dirigenziali (art. 19 D.Lgs.29/1993);
– attribuzione degli incarichi di direzione
(art. 22 del D.Lgs. 29/1993);
– istituzione dei Servizi di Controllo Interno
o Nuclei di Valutazione ed attivazione delle procedure di verifica dei
risultati (art. 20 del D.Lgs. 29/1993 ed art. 3 del D.Lgs. 502/1992).
PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti
medici, odontoiatri e veterinari di I e II livello, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni,
aziende ed enti del comparto di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre
1993, n. 593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A)
pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e bene-ficenza (I.P.A.B.)
che svolgono prevalente attività sani-taria sono individuate dalle
Regioni.
2.
Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 502/1992 appartengono alla qualifica di
Dirigente di I livello:
a) per la professione medica e per gli
odontoiatri: gli assistenti, gli aiuti, i vice direttori sanitari ed i
coadiutori sanitari già collocati nel-le posizioni funzionali di IX e X
li-vello;
b) per la professione veterinaria: i
collaboratori ed i coadiutori già collocati nelle posizioni funzionali di
IX e di X livello
3.
Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 502/1992 appartengono alla qualifica di
Dirigente di II livello:
a) per la professione medica ed odontoiatrica:
i dirigenti sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i primari ospedalieri
già collocati nella posizione funzionale di XI livello ;
b) per la professione veterinaria: i
veterinari dirigenti già collocati nella posizione funzionale di XI
livello.
4.
Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine
"Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a
tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari di
I e II livello. Nella citazione "di-ri-gen-ti medici" sono compresi gli
odontoiatri.
5. I
riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel
testo del presente contratto rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992"
e "d.lgs. n. 29 del 1993".
6.
Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istitu-ti ed enti del
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre
1993, n. 593 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed
enti".
7.
Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.Lgs.
502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "u-nità operativa", "strut-tu-ra organizzativa" o "servizi" si
indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come
individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di
organizzazione.
8.
Entro il 31 dicembre 1996 si procederà mediante appo-sita contrattazione,
a definire compiutamente la tipolo-gia degli enti rientranti nel campo di
applicazione del presente contratto con riguardo ai dirigenti delle
Agen-zie Regionali e delle Province autonome istituite ai sensi dell'art.
3 del D.L. 496/1993 convertito nella L. 61/1994.
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre
1997 per la parte normativa ed il pe-riodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre
1995 per la parte eco-nomica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
del-le procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 29 del
1993. Essa viene portata a conoscenza delle a-ziende ed enti da parte
del-l'A.Ra.N. con idonea pubblicità di carattere generale.
3.
Le aziende ed enti destinatari del presente contratto danno attuazione
agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai
sensi del comma 2.
4.
Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con
lettera raccomandata almeno tre me-si prima di ogni singola scadenza, il
presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal succes-sivo contratto collettivo.
5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piat-taforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese succes-sivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza delle parti economiche del presente contratto, o a tre mesi dalla
data di presenta-zione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le sca-denze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di
detta indennità si ap-plica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 29 del 1993.
7.
In sede di stipula del CCNL per il rinnovo biennale di parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
compara-zione tra l'inflazione programmata e quella effettivamen-te
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo
di cui al comma precedente.
TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1.
Le relazioni sindacali tra le aziende e gli enti e le rappresentanze
sindacali dei dirigenti, di cui agli artt. 10 e 11 sono dirette a
consentire un ampio e tempe-stivo coinvolgimento della categoria nelle
decisioni ri-guardanti gli assetti organizzativi e l'attribuzione del-le
responsabilità dirigenziali, al fine di incrementare ed elevare
l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari erogati alla
colletti-vità.
2.
In considerazione del ruolo attivo e responsabi-le attribuito a ciascun
dirigente dalle leggi e dal con-tratto collettivo e della specifica
professionalità della categoria, nonché delle peculiarità delle funzioni
diri-genziali, il sistema di relazioni sindacali riconosciuto dai seguenti
articoli alle rappresentanze sindacali dei dirigenti di cui agli artt. 10
e 11 è strumento indispensa-bile per il coinvolgimento della categoria.
3.
In coerenza con i commi 1 e 2, le relazioni sindacali della dirigenza si
articolano nei seguenti modelli rela-zionali:
a) contrattazione collettiva, la quale si
svolge oltre che a livello nazionale, a quello decentrato sulle mate-rie,
con i tempi e le procedure indicati, rispettivamen-te, dagli artt. 4 e 5
del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993.
La piena e corret-ta applicazione dei contratti collettivi nazionali e
de-centrati è garantita dalle parti anche mediante le proce-dure di
risoluzione delle controversie interpretative previste dal-l'art. 13. In
coerenza con il carattere pri-vatistico della contrattazione, essa si
svolge in confor-mità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e
non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo salvo quanto previsto
dall'art. 49 del d.lgs 29/1993;
b) esame, il quale si svolge nelle materie
previste dall'art. 7 del presente contratto, previa informazione ai
soggetti sindacali di cui agli artt. 10 e 11;
c) consultazione, per le materie per le quali
la legge e il presente contratto la prevedono. In tali casi l'azien-da o
ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità
il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione, allo scopo di rendere più
trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del
sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti informano i soggetti
sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto.
L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le
informa-zioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere
adottate modalità e forme diverse;
e) procedure di conciliazione e mediazione dei
conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, fina-lizzate
al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui
all'art . 13.
CAPO II
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o
il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1.
La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto
collettivo decentrato concernente le specifiche materie indicate nell'art.
5 è avviata almeno tre mesi prima della scadenza del precedente
con-tratto.
2.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto
decentrato, le parti non as-sumono iniziative unilaterali né danno luogo
ad azioni conflittuali.
3.
L'azienda o ente provvede a costituire la dele-gazione di parte pubblica
abilitata alla trattativa de-centrata entro 15 giorni dalla data in cui ha
avuto cono-scenza della stipulazione del presente contratto ai sensi
dell'art. 2, comma 2 nonché a convocare la delegazione sindacale di cui
all'art. 11 per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.
4.
La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
5.
Il contratto decentrato diventa efficace con la definitiva sottoscrizione
che si intende avvenuta a se-guito del perfezionamento delle procedure
previste dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs n. 29 del 1993. Nelle
aziende ed enti l'autorizzazione alla sottoscrizio-ne non è richiesta ove
il contratto sia stipulato diret-tamente dall'organo di vertice che abbia
tutti i poteri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
6. I
contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
ART. 5
Materie di contrattazione
1.
La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e gli istituti
di cui alle clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai
criteri e procedure indicati nell'art.4, garantendo il rispetto delle
disponibilità economiche fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, modificato
dall'art. 10, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di
avanzi di amministrazione nonché dall'art. 13 del medesimo d. lgs n. 502.
La contrattazione decentrata si svolge sulle se-guenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali
i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della
legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
b) criteri generali per la definizione della
percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi
generali dell'azienda o ente affidati alle articolazioni aziendali
individuate dal d.lgs. 502/1992 (dipartimenti, distretti, presidi
ospedalieri) e dalle leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti
aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti;
c) criteri generali per la distribuzione delle
risorse aggiuntive, ai sensi della precedente lettera;
d) criteri generali sulle modalità di
attribuzione ai dirigenti della retribuzione collegata ai risultati ed
agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti,
e) spostamento di quote di risorse tra i fondi
di cui agli artt. 60, 62 e 63 e per le
Ipab
artt. 61 e 64;
f) linee di indirizzo generale per l'attività
di for-mazione e aggiornamento dei dirigenti;
g) pari opportunità, anche per le finalità
della legge 10 aprile 1991, n. 125. In tale materia sono confermate tutte
le disposizioni dell'art. 40 del DPR 20 maggio 1987, N. 270 e dell'art. 91
del DPR 28 novembre 1990, n. 384;
h) mobilità di cui all'art. 35, comma 8, del
d.lgs n. 29 del 1993 e all'art. 31;
i) criteri generali sui tempi e modalità di
applica-zione delle norme relative alla tutela in ma-teria di i-giene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al
d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dal-l'ac-cordo quadro
relativo all'at-tua-zione dello stesso decreto.
l) implicazioni relative all'applicazione
della lettera h) ed i) dell'art. 6 nonché delle innovazioni organizzative
e tecno-logiche sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità
dei dirigenti.
m) applicazione dell'art. 47, comma 4.
2.
L'erogazione della retribuzione di risultato è strettamente correlata alla
realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo
dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento,
in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale .
3. I
contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né
indirettamente anche a carico di eser-cizi successivi, oneri aggiuntivi
rispetto a quelli pre-visti dal presente contratto, salvo per quanto
riguarda le eventuali risorse di cui al comma 1, lett. c), e conservano la
loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi con-tratti.
CAPO III
DIRITTI DI INFORMAZIONE
Art. 6
Informazione preventiva
1.
Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti dove siano in
servizio almeno 5 dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del
dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi
or-dinamenti, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile,
le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11 sui criteri generali
relativi a:
a) affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi diri-genziali;
b) articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione;
c) sistemi di valutazione dell'attività dei
dirigenti;
d) modalità di formazione dei fondi di cui
agli artt. 60, 61, 62;
e) articolazione dell'orario e dei piani per
assicurare le emergenze;
f) programmi di formazione e di aggiornamento
dei diri-genti;
g) misure per favorire le pari opportunità;
h) piani di ristrutturazione e riconversione
delle strutture sanitarie;
i) sperimentazioni gestionali;
l) tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
m) criteri generali riguardanti
l'organizzazione del la-voro.
2.
Gli enti, di cui al comma 1, che abbiano in ser-vizio più di 10 dirigenti
possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate,
anche in mate-rie non comprese nel medesimo comma.
ART. 7
Esame a seguito di informazione
preventiva
1.
Nelle seguenti materie già previste dall'art 6, ciascuna delle
rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11 può richiedere
all'a-zienda o ente, in forma scritta, un incontro, per l'esame dei
criteri generali:
a) per l'affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi diri-genziali;
b) per l'articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione;
c) sui sistemi di valutazione dell'attività
dei dirigenti;
d) per l'articolazione dell'orario e dei piani
per assicurare le emergenze.
2.
Della richiesta di esame è data notizia alle al-tre rappresentanze
sindacali.
3.
L'esame si realizza attraverso il contraddittorio tra le parti che si
svolge in appositi incontri - che i-niziano di norma entro le quarantotto
ore dalla richie-sta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di respon-sabilità,
correttezza e trasparenza.
4.
L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione
dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi
di urgenza.
5.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal qua-le risultino le posizioni
delle parti nelle materie og-getto dell'esame. Resta ferma l'autonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti preposti agli
uffici competenti all'adozione dei provvedimenti relativi alle stesse
materie.
6.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame le aziende ed enti non
adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame, e le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse
iniziative conflittuali.
ART. 8
Informazione successiva
1.
Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti nei quali siano
in servizio almeno 5 dirigen-ti, su richiesta delle rappresentanze
sindacali, di cui agli artt.10 e 11 e con le modalità indicate nell'art.
6, sono fornite adeguate informazioni sui prov-vedimenti e sugli atti di
gestione adottati riguardanti l'organizzazione del lavoro, la
costituzione, la modifi-cazione e l'estinzione dei rapporti di lavoro
della diri-genza, l'utilizza-zione dei fondi per la retribuzione di
posizione e di risultato.
2.
Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune,
tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuità dell'a-zio-ne
amministrativa.
CAPO IV
partecipazione e rappresentanza
ART. 9
Forme di partecipazione
1.
Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere o negli enti ove prestino servizio
almeno 10 dirigenti, su ri-chiesta delle rappresentanze sindacali di cui
agli artt.10 e 11, senza oneri per le aziende o enti, possono essere
istituite Commissioni bilaterali composte da uno stesso numero di
dirigenti responsabili degli uffici e strutture sanitarie di livello più
elevato e di rappre-sentanti sindacali dei dirigenti. Il numero dei
componen-ti e le modalità di designazione saranno definiti da cia-scuna
azienda o ente.
2.
Tali Commissioni, che non hanno carattere ne-go-ziale, svolgono i seguenti
compiti:
a) verifica dell'eventuale esistenza di
elementi norma-tivi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono
ne-gativamente sull'erogazione dei servizi sanitari, sull'a-zione
amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
b) formulazione di proposte di soluzione di
eventuali problemi agli organi competenti dell'azienda o ente, an-che al
fine di elaborare programmi, progetti, direttive, regolamenti ovvero
provvedimenti che abbiano particola-re riguardo alla semplificazione dei
procedimenti ammi-nistrativi.
3.
Presso ciascuna Regione può essere costituita una conferenza permanente
con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori Generali delle aziende o
dell'organo di go-verno degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrat-to,
nell'am-bito della quale, almeno una volta all'anno sono verificati gli
effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con
particolare riguardo agli i-stituti concernenti l'affidamento degli
incarichi, l'attribuzio-ne del-la retribuzione di posizione e di
risultato, le politiche della formazione, dell'occupazione, la qualità dei
servizi prestati in connessione con i risultati di produttività raggiunti
e l'an-damento della mobilità, con
particolare riferimento ai casi di esubero dei dirigenti medici e
veterinari, allo scopo di verificare ed elaborare proposte utili ai fini
dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502 del 1992. Sono confermate le
disposizioni di cui all'art. 135 del D.P.R. 384/1990.
4.
Il sistema delle relazioni sindacali regionali pre-ve-derà gli argomenti e
le modalità di confron-to con le OO.SS. regionali su materia aventi
riflessi sugli istitu-ti disciplinati dal presente contratto, in
particolare su quelli a contenuto economico e sull'ag-gior-namento
professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le
medesime OO.SS. I protocolli e-ven-tual-men-te sottoscritti saranno
inviati dalle OO.SS. all'A.Ra.N, ai fini del comma 5.
5.
E' costituita una Conferenza nazionale con rappresen-tanti dell'A.Ra.N.,
della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni e delle
organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale medica e veterinaria che
hanno stipulato il presente contratto, nell'ambito della quale almeno una
volta l'anno, so-no ve-rificati gli effetti derivanti dall'applicazione
del pre-sente contratto con particolare riguardo agli isti-tuti
concernenti l'affidamento degli incarichi, l'at-tribuzio-ne della
retribuzione di posizione e di ri-sultato rispetto ai modelli
organizzativi adottati a livello aziendale o di ente, le politiche della
formazione nonché l'andamento della mobilità degli esuberi. In particolare
nella predetta sede saranno verificate anche le conseguenze sui bilanci
delle a-ziende e degli enti dell'attivazione del sistema a ta-riffa ai
fini dell'eventuale revisione dei fondi per la retribuzione di risultato,
in connessione ai recuperi di produttività accertati, relativi ai flussi
di mobilità sanitaria, determinandone limiti e modalità.
ART. 10
Rappresentanze sindacali dei dirigenti
nei luoghi di lavoro
1.
Le rappresentanze sindacali dei dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali individuate ai
sensi dell'art. 19 della legge 300 del 1970;
b) le rappresentanze sindacali unitarie dei
dirigenti (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa con l'A.Ra.N.
ovvero le rappresentanze di cui al punto a) sino alla effettiva
costituzione delle RSU. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della
legge n. 300 del 1970 per le organizzazioni sindacali firmata-rie del
presente contratto;
2.
Data la particolare composizione trattante della delegazione nazionale
dell'area medico - veterinaria costituita solo da organizzazioni sindacali
di categoria, le parti si danno atto della opportunità di pervenire entro
il 31 dicembre 1996 alla definizione di specifici protocolli di intesa tra
A.Ra.N. ed organizzazioni sindacali mediche e veterinarie firmatarie del
presente contratto per la costituzione delle R.S.U. dell'area dirigenziale
destinataria del contratto stesso.
3.
Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di
cui al comma 1 non può far parte della delegazione trattante di parte
pubblica.
ART. 11
Composizione delle delegazioni
1.
Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione
trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
– dal titolare del potere di rappresentanza o
da un suo delegato;
– da rappresentanti dei titolari degli uffici
interessa-ti.
2.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
– da componenti di ciascuna delle
rappresentanze sinda-cali di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);
– dalle R.S.U., ai sensi dell'art. 10, comma
1, lettera b), ove costituite;
– da un componente di ciascuna delle strutture
territo-riali delle organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza
medica e veterinaria firmata-rie del presente contratto.
3.
Le aziende o enti del comparto possono avvaler-si, nella contrattazione
collettiva decentrata, della at-tività di rappresentanza e di assistenza
dell'A-gen-zia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministra-zioni (A.Ra.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a
conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.
ART. 12
Contributi sindacali
1.
I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Azienda o Ente a cura del
dirigente o dell'orga-niz-zazione sindacale interessata.
2.
La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3.
Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai
sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'Azienda o Ente
di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto
della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua
presentazione .
4.
Le trattenute operate dalle singole Aziende o Enti sulle retribuzioni dei
dirigenti in base alle deleghe ricevute, sono versate mensilmente alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con
l'Azienda o Ente stessi.
5.
Le Aziende o Enti sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza
sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati
alle organizzazioni sindacali.
CAPO V
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti
1.
In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano
controversie sull'inter-pre-ta-zione del contratto collettivo, le parti
che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta
di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
2.
Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa; es-sa deve comunque far riferimento a problemi interpretati-vi ed
applicativi di rilevanza generale.
3.
L'A.Ra.N. si attiva autonomamente o su richiesta della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
4.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del
D. Lgs. n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5.
Con analoghe modalità si procede, tra le parti che lo hanno sottoscritto,
quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto
decentrato, nelle ma-terie di cui all'art. 5. L'eventuale accordo,
stipu-lato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo com-ma, del D.
Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola con-troversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto de-centrato.
6.
Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi
producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del d.lgs n.29 del
1993.
TITOLO III
Rapporto di Lavoro
CAPO I
Costituzione del Rapporto di Lavoro
ART. 14
Il contratto individuale di lavoro
1.
Il rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e veterinari di I e II livello
è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni
di legge, le normative comunitarie e il presente contratto.
2.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro e
data finale nei contratti a tempo determinato;
c) qualifica di assunzione, ruolo di
appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo
trattamento economico per i dirigenti di I livello;
d) per i dirigenti di II livello
l'incarico conferito ed il
trattamento economico complessivo con specifico riferimento a quello degli
artt. 55 e 58;
e) durata del periodo di prova, ove prevista;
f) sede di prima destinazione per i dirigenti
di I livello.
3.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato
dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in
ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce
il presupposto o, per i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario,
quella per il confe-rimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs
502/1992. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di
lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
4.
L'azienda o l'ente, prima di procedere all'assunzio-ne, mediante il
contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione
prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concor-so o dall'avviso
di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 502 del 1992, assegnandogli un
termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato,
sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto
dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di im-piego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario,
unita-mente ai documenti, deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente.
5.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda o l'ente
comunica di non dar luogo alla stipu-lazione del contratto.
6.
La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione del CCNL. Da
tale data per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al
comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi
effetti. Dalla stessa data sono disapplicati l'art. 18 del D.M. 30 gennaio
1982 e l'art. 18, comma 1, punto f) del d.lgs. 502/1992 ed, in quanto
applicabile, il D.P.C.M. del 21 aprile 1994, n. 439 per la parte afferente
ai provvedimenti di nomina.
ART. 15
Periodo di prova
1.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un pe-riodo di prova di 6
mesi; possono essere esonerati dal pe-riodo di prova i dirigenti che lo
abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso al-tra azienda o ente del comparto. Possono, altresì, essere
esonerati dalla prova per la medesima professione e disciplina i dirigenti
la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs.
502/1992.
2.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
3.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli
altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai
sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il
dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo mas-simo
pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può
essere risolto. In caso di infortu-nio sul lavoro o malattia derivante da
causa di servizio si applica l'art. 25, comma 1.
4.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3,
sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti
non in prova.
5.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento sen-za obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal
comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'azienda o dell'ente de-ve essere motivato.
6.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dirigente si intende confer-mato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro compreso il recesso previsto
dal comma 5, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di
effettivo servizio; spetta al-tresì al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze
di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o proro-gato alla scadenza.
9.
Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda o ente del
comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per
motivi personali senza di-ritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 28.
In caso di mancato superamento dello stesso il dirigente rientra
nell'azienda o ente medesimo con la qualifica di provenienza.
10.
Le disposizioni della presente norma, salvo quanto previsto dall'art. 28,
comma 5. non si ap-plicano al dirigente di II li-vello, il quale non è
assunto per pubblico concorso ma direttamente per incarico ai sensi
dell'art. 15, comma 3, 2° capoverso e seguenti del D. Lgs. 502/1992.
ART. 16
Assunzioni a tempo determinato
(Il presente articolo non è stato ammesso al
visto della Corte dei conti)
dichiarazione congiunta delle parti
Le parti convengono sulla necessità di
disciplinare la materia oggetto dell'art. 16 censurato con separato
accordo da sottoscriversi entro il 20 dicembre 1996, attesa l'importanza
strategica dell'istituto del contratto a tempo determinato ai fini del
regolare andamento e della continuità dei servizi sanitari delle aziende
ed enti.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO
ART. 17
Orario di lavoro dei dirigenti medici di
I e II livello
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'a-zien-da o ente, i dirigenti medici di I e II livello assicurano la
propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolando, con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7. in modo
flessibile l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura
cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione
agli obiettivi e programmi da realizzare.
2.
L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di
efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento
delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di
didattica, ricerca ed aggiornamento. L'orario di lavoro dei dirigenti
medici di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettere B) resta fissato in
28 ore e 30 minuti settimanali sino all'applicazione dell'art. 72.
3.
La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende ed
enti nonché in particolari servizi del territorio, individuati in sede
aziendale con le procedure del comma 1, deve essere assicurata nell'arco
delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e
dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 19. Con l'articolazione del
normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la
presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di
emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
4.
Con le procedure di cui agli artt. 6 e 7, l'a-zien-da o ente individua i
servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
5.
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti del comma
1, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non
rientra nella normale attività assistenziali, non può essere oggetto di
separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con
cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può
essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati
ovvero, infine, utilizzata anche per l'ag-gior-na-mento facoltativo in
aggiunta alle assenze pre-viste dall'art. 23, comma 1, primo alinea al
medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le
esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun
modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per gli
odontoiatri la riserva di cui al presente comma è di due ore settimanale.
ART. 18
Orario di lavoro dei dirigenti veterinari
di I e II livello
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'a-zien-da o ente, i dirigenti veterinari di I e II livello assicurano
la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolando, con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7. in modo
flessibile l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura
cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione
agli obiettivi e programmi da realizzare.
2.
L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di
efficienza raggiunto dai servizi veterinari e per favorire lo svolgimento
delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di
didattica, ricerca ed aggiornamento.
3.
La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere
assicurata nel-l'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla
settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le
procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di
lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico
veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di
emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
4.
Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate
mediante l'istituto del-la pronta disponibilità di cui all'art. 20, fatte
salve eventuali altre necessità da individuare in sede aziendale, con le
procedure indicate negli artt. 6, 7 e 20 comma 1.
5.
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto dal comma 1 per tutti i
dirigenti veterinari due ore dell'orario settimanale sono destinate ad
attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la
partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale
riserva di ore non rientra nelle normali attività di servizio, non può
essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Va utilizzata di
norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di
servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra
specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'ag-gior-na-mento
facoltativo di cui all'art. 23, comma 1, primo alinea. Tale riserva va
resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e
non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
ART. 19
Servizio di guardia
1.
Nelle ore notturne e nei giorni festivi, le
emer-genze dei servizi assistenziali di cui all'art. 17, commi 1 e 3, sono
assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito,
eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di
pronta disponibilità;
b) la guardia medica divisionale,
interdivisionale e dei servizi speciali di diagnosi e cura.
2.
La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro e può
essere assicurata anche con ricorso ad ore di lavoro straordinario alla
cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 62 ovvero
con recupero orario.
3.
Il servizio di guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso sono
assicurati esclusivamente dai dirigenti di I livello.
ART. 20
Pronta disponibilità
1.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il
presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt. 6 e 7
nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare
le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli
aspetti organizzativi delle strutture.
2.
Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta
disponibilità i dirigenti in servizio presso unità operative con attività
continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali. Con le procedure degli art. 6 e 7, in sede aziendale possono
essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei
piani per le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere il
servizio di pronta disponibilità.
3.
Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e
festivi; può essere sostitutivo ed integrativo della guardia divisionale o
interdivisionale ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla
medesima disciplina. Nei servizi di anestesia e rianimazione può
prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di
pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di
competenza dei dirigenti di I e II livello. Il servizio sostitutivo, ai
sensi dell'art. 19, comma 3,coinvolge, a turno individuale, solo i
dirigenti di I livello.
4.
Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di
pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive . Di
regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci
pronte disponibilità nel mese.
5.
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore.
Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque
non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta
proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di
chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o
compensata come recupero orario.
6.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta
un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
7.
Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art.
62.
ART. 21
Ferie e festività
1.
Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977,
n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla
tabella allegato n. 4.
2.
Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente
dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che
risultino essere già dipendenti del comparto - è di 30 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di
servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel
comma 1.
3.
Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario
settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei
commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle
due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23
dicembre 1977, n. 937.
4.
Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata
legge n. 937/1977.
5.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta
servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno
lavorativo.
6.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie
è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese su-periore a quindici giorni è considerata a tutti gli
ef-fetti come mese intero.
7.
Il dirigente che è stato assente ai sensi dell'art. 23 conserva il diritto
alle ferie.
8.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel
corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente
nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione
alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al
dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni.
continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9.
In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il
dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo
viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese
anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
10.
Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3
giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui
è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente
informata.
11.
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il
termine di cui al comma 11.
13.
Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del
dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento
sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o
ente receda dal rapporto ai sensi dell'art 36.
ART. 22
Riposo settimanale
1.
In relazione all'assetto organizzativo del-l'a-zien-da
o ente e all'orario di lavoro di cui agli artt.17 e 18, il riposo
settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei
riposi settimanali spettante a ciascun di-rigente è fissato in numero di
52 all'anno. In tale nume-ro sono conteggiate le domeniche ricorrenti
durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo
settimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può es-sere monetizzato.
4.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coin-cidenti con la
domenica non danno luogo a riposo compen-sativo ne a monetizzazione.
5.
Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano
la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica,
si applica la di-sposizione del 2 comma.
CAPO III
interruzioni e sospensioni della
prestazione
ART. 23
Assenze retribuite
1.
Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione
a convegni, congressi o corsi di ag-giornamento, perfezionamento o
specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di
servizio: giorni otto all'anno;
– lutti per coniuge, convivente, parenti entro
il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecu-tivi
per evento;
– particolari motivi personali e familiari,
compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno.
2.
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in
occasione di matrimonio.
3.
Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4.
Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione
di cui alla tabella allegato 4.
5. I
permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, non sono
computati ai fini del raggiungi-mento del limite fissato dai precedenti
commi e non ridu-cono le ferie.
6.
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della
retribuzione, negli altri casi previ-sti da specifiche disposizioni di
legge.
7.
Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle
attività delle Associazioni di volontaria-to di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 ed al regola-mento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n.
613 per le attività di protezione civile.
8.
Il presente istituto sostituisce la precedente disci-plina legislativa e
contrattuale del congedo straordina-rio, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente contratto.
ART. 24
Assenze per malattia
1.
Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto pe-riodo, l'assenza in corso si somma alle
assenze per ma-lattia intervenute nei tre anni precedenti.
2.
Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del
periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di
essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di sa-lute, per il
tramite dell'unità sanitaria locale terri-torialmente competente ai sensi
delle vigenti disposizio-ni, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cau-se di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
3.
Superati i periodi di conservazione del posto previ-sti dai commi 1 e 2, o
nel caso che il dirigente, a se-guito dell'accertamento di cui al comma 2,
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dirigente l'in-den-ni-tà so-stitutiva del preavviso.
4. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli pre-visti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli ef-fetti.
5.
Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tu-tela degli affetti da
TBC.
6.
Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per
malattia è il seguente:
a) intera retribuzione di cui alla tabella
allegato n. 4, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera
"a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera
"a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del po-sto
previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2
non sono retribuiti.
7.
L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'Azienda
o Ente, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.
8.
L'azienda o ente può disporre il controllo della ma-lattia, nei modi
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9.
Il dirigente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in
luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
precisando l'indi-rizzo dove può essere reperito.
10.
Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il dirigente
è tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente. In tal caso il
risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da
parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della nor-male
retribuzione - è versato dal dirigente al-l'a-zienda o ente fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza,
ai sensi del comma 6, let-tere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi
ineren-ti. La presente disposizione non pregiudica l'e-ser-ci-zio, da
parte dell'Azienda o Ente, di eventuali azioni diret-te nei confronti del
terzo responsabile.
11.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze
per malattia iniziate successiva-mente alla data di stipulazione del
contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in
corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il
triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data
di stipulazione del presente contratto.
ART. 25
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio
1.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre
il periodo previsto dall'art. 24, commi 1 e 2. In tale periodo al
dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 24, comma 6,
lettera a).
2.
Decorso il periodo massimo di conservazione del po-sto, trova applicazione
quanto previsto dal comma 3 dell'art . 24. Nel caso in cui l'azienda o
ente deci-da di non procedere alla risoluzione del rapporto di la-voro
prevista da tale disposizione, per l'ulteriore pe-riodo di assenza al
dirigente non spetta alcuna retribu-zione.
3.
Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle
vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo.
ART. 26
Astensione obbligatoria e facoltativa per
maternità
1.
Alle lavoratrici madri in astensione obbli-gatoria dal lavoro, ai sensi
degli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta la
retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
2.
Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di gravidanza e
per tutta la durata del periodo di allattamento se naturale, qualora sia
accerta-ta una situazione di danno o pericolo per la salute della
lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge in ma-teria, si provvede
al provvisorio mutamento di attività delle dirigenti interessate che
comporti minor aggravio psico-fisico.
3.
Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro pre-visto per
le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art.
7, comma 1, della legge 1204/71 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n.
903, della durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili
anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali
spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4. Il restante periodo
di cinque mesi di astensione fa-coltativa rimane disciplinato, ai fini
giuridici ed eco-nomici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della
leg-ge 1204 del 1971. Successivamente sino al compimento del terzo anno di
vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge
1204/1971 la lavoratri-ce madre o in alternativa il lavoratore padre hanno
di-ritto ad un massimo di trenta giorni all'anno di assenze retribui-ta
per ciascun anno di vita del bambino.
4.
Le assenze di cui al comma 3 possono essere frui-te cumulativamente
nell'anno solare con quelle previste dall'art. 23, non riducono le ferie e
sono valutate a-gli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti
periodi al dirigente spetta, altresì, la retribuzione di cui alla tabella
indicata nel comma 1.
5.
Nulla è innovato nell'applicazione della legge 903/1977 in caso di
adozione o affidamento del bambino con riferimento alla materia regolata
dal presente articolo.
ART. 27
Servizio militare
1.
Il rapporto di lavoro del dirigente è sospeso per la chiamata alle armi,
secondo la disciplina dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Durante tale periodo il dirigente ha diritto alla conservazione del posto
fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto
alla retribuzione.
2.
Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la
determinazione dell'an-ziani-tà lavora-tiva ai fini del trattamento
previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge. 3. Nel caso di
richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta
eccezione per il diritto alla conser-vazione del posto, che coincide con
il periodo di richia-mo. Durante tale periodo al dirigente richiamato
compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e
militare.
4.
Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata in
materia dalla L. 24 dicembre 1986 n. 958.
ART. 28
Aspettativa
1.
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeter-minato che ne faccia
formale e motivata richiesta possono essere con-cessi periodi di
aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità, per un massimo di dodici mesi nel
triennio .
2. I
periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente,
non si cu-mulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25.
3.
L'azienda o l'ente, qualora durante il periodo di a-spettativa vengano
meno i motivi che ne hanno giustifica-to la concessione, può invitare il
dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.
4.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad al-cuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 3.
5.
L'aspettativa di cui al comma 1 è concessa per un periodo massimo di sei
mesi, a richiesta, anche al dirigente al quale sia stato conferito un
incarico di II livello, con rapporto quinquennale ai sensi dell'art. 15
del d.lgs. 502/1992, presso la stessa o altra azienda o ente.
ART. 29
Passaggio ad altra funzione per
inidoneità fisica
1.
Nei confronti del dirigente di I livello riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l'Azienda
o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie
strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A
tal fine l'Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio
Medico Legale dell'A-zienda Sanitaria Locale competente per territorio,
quali attività il dirigente, in relazione alla disciplina od area di
appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento
delle medesime.
3.
Qualora non si rinvengano incarichi ai quali il dirigente possa essere
adibito, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altro incarico di
graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di
salute.
4.
Per i dirigenti appartenenti al II livello dirigenziale che si trovino
nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le
disposizioni previste dall'art. 59, comma 11, in caso di mancato rinnovo
del rapporto ad incarico quinquennale.
5.
Qualora per i dirigenti di I e II livello non sussistano le condizioni per
procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo
alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 24.
ART. 30
Effetti del procedimento penale sul
rapporto di lavoro
1.
Il dirigente colpito da misure restrittive della li-bertà personale è
obbligatoriamente sospeso dal servizio. Analogamente si procede nei casi
pre-visti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/1990, come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
2.
Il dirigente rinviato a giudizio, qualora non sia soggetto a misura
restrittiva della li-bertà personale o questa abbia cessato i suoi
effetti, con atto scritto e motivato può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva per fatti e
comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, che siano di
tale gravità da risultare incompatibili con la presenza in servizio, ai
sensi dell'art. 36, comma 2.
3.
La sospensione disposta ai sensi del presente artico-lo conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni.
Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio.
4.
Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del pre-sente articolo è
corrisposta una indennità alimentare pa-ri al 50 per cento della
retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4 e gli assegni per il nucleo
familiare.
5.
In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste
o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, è conguagliato con
quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio. Il dirigente cui
sia stato applicato l'art. 36, è reinte-grato con diritto al trattamento
economico cui avrebbe avuto titolo se fosse rimasto in servizio con
esclusione della retribuzione di risultato.
CAPO IV
MOBILITA'
ART. 31
Accordi di mobilità
1.
Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in
tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono
ogni utile ten-tativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e
ve-terinari - oltre che nell'ambito delle discipline equipollenti a quella
di appartenenza secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline
diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per
l'ac-cesso mediante pubblico concorso ai sensi del-l'art. 15 del D.Lgs.
502 del 1992 ovvero, infine, mediante il conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo
svol-gimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare
specializzazione. Tale ultima dispo-sizione si applica anche ai dirigenti
di II livello con riguardo agli incarichi dell'art. 56, comma 1 lett. a).
2.
Fatta in ogni caso salva l'applicazione del comma 1, ai sensi dell'art.
35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, al fine di salvaguardare
l'oc-cu-pazione, tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accor-di
per disciplinare la mobilità dei dirigenti di I livello tra le stesse
aziende ed enti, anche di diversa Regione.
3.
Gli accordi di mobilità di cui al comma 2, possono es-sere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza,
favorendo la mobilità volontaria;
- dopo tale evento, per evitare i
trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
4. A
decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al
comma 2, intesa ad avviare la sti-pulazione degli accordi citati, i
procedimenti di mobi-lità di ufficio o di messa in disponibilità sono
sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipu-lati
resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione
definitiva dei provvedimenti di mobi-lità di ufficio o di messa in
disponibilità da parte dell'azienda o ente.
5.
Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 2 la
delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di
rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari
dei rispetti-vi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di
ciascuna azienda o ente è composta dalle organizzazio-ni sindacali
individuate dall'art. 11, comma 2, anche se gli accor-di di mobilità sono
stipulati tra aziende ed enti di di-versa Regione.
6.
Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono
contenere le seguenti indicazioni mi-nime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti
di dirigente messi a disposizione dalle medesime;
b) le aziende e gli enti cedenti e le
qualifiche dei dirigenti eventualmente interessati alla mo-bilità in
previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in esubero;
c) la disciplina relativa al posto da
ricoprire o altra ad essa equipollente secondo le vigenti disposizioni. In
caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di diri-genti
provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il posses-so dei requisiti
previsti per l'accesso ai pubblici con-corsi dall'art. 15 del d.lgs
502/1992, eccettuato il limite di età.
d) il termine di scadenza del bando di
mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo
medesimo.
In ogni caso copia dell'accordo di mobilità
deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
7.
Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di
rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo
preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del
d.lgs. 29/1993, da effettuarsi nei termini e con le moda-lità previste
dalla stessa norma.
8.
La mobilità diviene efficace nei confronti dei diri-genti a seguito di
adesione scritta degli stessi, da in-viare entro quindici giorni
all'azienda o ente di appar-tenenza ed a quelli di destinazione,
unitamente al pro-prio curriculum.
9.
Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché
in possesso dei requisiti richiesti in relazione al posto da ricoprire. In
caso di più doman-de, l'azienda o l'ente di destinazione opera le proprie
scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del
curriculum professionale e di servizio pre-sentato da ciascun candidato in
relazione al posto da ri-coprire.
10.
Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l'azienda o ente di
destinazione e al dirigente sono ga-rantite la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in
base alle vigenti disposizioni.
11.
Per i dirigenti di I livello dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti
disposizioni, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina
diversa da quella di appartenenza di cui l'interessato possieda i
requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi
dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli
incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo
svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare
specializzazione.
12.
La mobilità disciplinata dalla presente norma, salvo quanto previsto
dall'art. 32, non si applica nei confronti dei dirigenti di II livello del
ruolo sanitario, in quanto per il passag-gio dei medesimi ad altra Azienda
od Ente occorre il conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 del d.lgs
n. 502 del 1992.
13.
Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono
avvalersi dell'atti-vità di rappresentan-za ed assistenza dell'A.Ra.N., ai
sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.
ART. 32
Mobilità ordinaria per i dirigenti in
esubero
1.
Le parti concordano che, salvo quanto disposto dall'art. 31, dall'art. 37
com-ma 16 nonché dall'art. 39, comma 10, sino all'attuazione del-l'art. 3,
comma 5, lett. g, del d.lgs. 502/1992, le vi-genti procedure della
mobilità volontaria da esperire per tutti i dirigenti in esubero, anche a
seguito delle disattiva-zioni o delle riconversioni di cui all'art. 3,
comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono quelle disci-plinate
dall'art. 82, comma 2, lett. B) del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si
applica la mobilità d'uffi-cio di cui alla sopracitata norma della legge
724/1994.
2.
Tra i motivi di cui all'art. 36, comma 1, non sono ricompresi i casi di
esubero dei dirigenti, inclusi quelli rientranti nelle tipologie del comma
1, in relazione alle quali devono essere esperite le procedure di mobilità
previste dal medesimo comma 1, dall'art. 31 e, infine, dall'art. 3, commi
da 47 a 52 della legge 537/1993.
3.
Le parti concordano, altresì, che nell'at-tua-zione dell'art. 3, comma 5,
lett. g) del d.lgs. 502 del 1992, particolare attenzione sia dedicata alla
normativa riguardante la ricollocazione dei dirigenti dell'area medico -
veterinaria dichiarati in esubero, per la soluzione delle problematiche
derivanti dai vincoli connessi all'incardinamento nella disciplina, tenuto
conto della necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione
dei dirigenti medesimi come stabilito anche nell'art. 31.
CAPO V
Istituti di peculiare interesse
ART. 33
Aggiornamento professionale,
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
1.
La formazione e l'aggiornamento professionale del di-rigente sono assunti
dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della
capacità ed atti-tudini personali e quale supporto per l'assunzione delle
responsabilità affidate, al fine di promuovere lo svilup-po del sistema
sanitario.
2.
L'Azienda o l'Ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare
ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti ai sensi della
circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995,
costituendo un apposito fondo nel quale confluiscono anche le risorse di
cui all'art. 47 comma 4 nonché le quote eventualmente accantonate ai sensi
dell'art. 67, comma 6.
3.
L'azienda o l'ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel
rispetto dei criteri generali definiti nell'art. 5, realizza iniziative di
formazione e di ag-giornamento professionale obbligatorio anche
avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati
specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei
dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di in-novazione dei
servizi, destinate a ca-ratterizzare le strutture sanitarie del comparto
in termini di dinami-smo, competitività e qualità dei servizi erogati.
4.
La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento
professionale obbligatorio, inserite in ap-positi percorsi formativi,
anche individuali, viene con-cordata dall'azienda o ente con i dirigenti
interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può
comprendere la ricerca finalizzata, in base a pro-grammi approvati, sulla
base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione
agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle
iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai
dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione
nell'ambito degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1
lett. b) e 57.
5. È
confermato l'istituto del comando finalizzato previsto dall'art. art. 45
del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, con la precisazione che esso è disposto
dall'azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per
quale durata al dirigente compete la retribuzione di cui agli artt. 42,
55, 56 e 57. Con esclusione, comunque, delle indennità correlate ad
effettiva presenza in servizio o alla retribuzione di risultato.
6.
L'aggiornamento facoltativo comprende documentate i-niziative, selezionate
dai dirigenti interessati ed ef-fettuate con il ricorso alle ore previste
dagli art. 17, 18 ed ai permessi dell'art. 23 senza oneri per l'a-zienda o
ente. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'azienda o ente è, in
tal caso, strettamente subordi-nato all'effet-ti-va connessione delle
iniziative con l'attività di servizio.
7.
Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche
l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del D.P.R. 761 del
1979, così come modi-ficato dal comma 5.
8.
La partecipazione dei dirigenti all'attività didat-tica si realizza nelle
seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento
previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale
obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti
del Servizio sanitario nazionale;
c) corsi di formazione professionale post -
base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili
professionali di cui all'art. 6 citato nella lettera a);
d) formazione di base e riqualificazione del
personale.
9.
Le attività di cui al comma 8, previa apposita selezione secondo
l'ordinamento di ciascuna a-zienda o ente e nel rispetto dei protocolli
previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di
norma, ai dirigenti delle medesime a-ziende o enti in base alle materie di
rispettiva compe-tenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 34
Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
1.
Superato il periodo di prova, la cessazione del rap-porto di lavoro a
tempo indeterminato, oltre che nei ca-si di risoluzione già disciplinati
dagli artt. 24, 25. 27 e 28, ha luogo:
a) per compimento del limite massimo di età
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei confronti dei
dirigenti di II livello cui è conferito l'incarico quinquennale di cui
all'art. 15 del d.lgs. 502/1992;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'azienda o ente;
d) per decesso del dirigente.
ART. 35
Obblighi delle parti
1.
Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 34, la risoluzione del rapporto
di lavoro avviene automatica-mente al verificarsi della condizione
prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di
compi-mento dell'età. L'A-zien-da o Ente comunica, comunque, per iscritto
l'intervenuta risoluzione del rapporto.
2.
Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all'Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.
ART. 36
Recesso dell'azienda o ente
1.
Nel caso di recesso dell'azienda o ente ai sensi dell'art. 2118 del C.C.
quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indican-done
contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i
termini di preavviso.
2.
In caso di recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del codice
civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei
alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la
prose-cuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'azienda o ente, prima di recedere dal
rapporto di lavoro, contesta per iscrit-to l'eventuale addebito all'in-te-res-sato
convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento
della con-te-sta-zio-ne, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi
assistere da un rappresentante del-l'as-so-ciazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato o da un procuratore di sua fiducia. Se l'azienda o
ente lo ritenga ne-cessario, in concomitanza con la contestazione, può
di-sporre la sospensione dal lavoro del dirigente per un pe-riodo non
superiore a trenta giorni mantenendo la corresponsione del trattamento
economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di
servizio.
4.
La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le
procedure dell'art. 59, costituisce giusta causa di recesso. L'an-nul-la-mento
del-la procedura di accertamento della responsabilità del dirigente,
disciplinata dall'art. 59, comma 5 e seguenti, fa venire meno gli effetti
del recesso.
5.
Il dirigente non è soggetto alle sanzioni disciplina-ri conservative
previste dall'art. 7,
commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970.
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei
dirigenti di II li-vello. Rimane fermo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs.
502 del 1992 riguardante la verifica complessiva dell'espletamento
dell'incarico conferito al termine del quinquennio, ai fini del rinnovo
dell'incarico stesso; in tal caso il mancato rinnovo produce gli effetti
di cui al citato art. 15.
7.
In relazione alla specificità della professione medica ed al possibile
conflitto tra direttive aziendali e deontologia professionale le parti
concordano di costituire una Commissione composta da rappresentanti dell'A.RA.N.
e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto da
istituirsi entro il 31 ottobre 1996 allo scopo di proporre eventuali
soluzioni di integrazione della normativa contrattuale sulla risoluzione
del rapporto di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso nei
quali si siano verificati i conflitti di cui sopra . La Commissione
concluderà i propri lavori entro il 1 dicembre 1997.
ART. 37
Collegio di conciliazione
1.
Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice
competente avverso gli atti applicativi dell'art. 36, commi 1 e 2, il
dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel
presente articolo ed istituite ai sensi dell'art. 59, comma 7 del D.Lgs.
n. 29 del 1993.
2.
Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall'azienda o ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata
indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al
Collegio previsto dal comma 4.
3.
Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera rac-comandata con avviso
di ricevimento, che costituisce pro-va del rispetto dei termini, entro
trenta giorni dal ri-cevimento della comunicazione scritta di
licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del
re-cesso dell'azienda o ente.
4.
Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il dirigente
ricorrente e l'azienda o ente desi-gnano un componente ciascuno ed i due
componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni
dalla lo-ro designazione, il terzo componente, con funzioni di
Presi-dente.
5.
Il dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente
nell'atto di ricorso. L'azienda o ente comunica per iscritto al ricorrente
la designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento
del ricorso.
6.
In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispet-to dei termini
previsti nei commi 3 e 4 per la designa-zione dei componenti, essi vengono
designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale
nella cui circoscrizione ha sede legale l'azienda o l'ente.
7.
Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventual-mente, i loro
rappresentanti, deve esperire preliminar-mente un tentativo di
conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca
del recesso.
8.
Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'a-zienda o l'ente si
obblighino a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza
soluzione di conti-nuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti
in causa, emette la propria decisione, alla quale l'azienda o ente sono
tenuti a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9.
La procedura per la conciliazione e per l'emissione della decisione deve
esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
10.
Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a
carico dell'azienda o ente una indennità supplementare, determinata in
relazio-ne alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un
minimo, pari al corrispettivo del preavviso matu-rato, maggiorato
dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al
corrispettivo di 22 mensilità.
11.
L'indennità supplementare di cui al comma 10 è automa-ticamente aumentata,
ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti
misure:
· 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno
compiuto;
· 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^
anno compiuto;
· 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^
anno compiuto;
· 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^
anno compiuto;
· 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^
anno compiuto;
· 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^
anno compiuto.
12.
Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 è ricompresa anche la retribuzione
di cui alla tabella allegato n. 4.
13.
In caso di accoglimento del ricorso, l'azien-da o en-te non può assumere
altro dirigente nel posto precedente-mente coperto dal ricorrente, per un
periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio,
ai sensi dei commi 10 e 11.
14.
Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a
carico della parte soccombente.
15.
In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non
oltre il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del
dirigente nel posto di lavoro, senza la tutela risarcito-ria di cui ai
commi 10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto
alle cause di nullità di cui all'art. 38, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è
ingiustificato.
16.
Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di
conciliazione, per un periodo pari ai mesi cui è correla-ta la
determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla
pronuncia del Collegio, il dirigente può avvalersi della disciplina di cui
all'art. 39 comma 10, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il
trasferimento ad altra Azienda od Ente, il dirigente ha diritto ad un
numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
17.
La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista
dall'art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della devoluzione al
giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
ART. 38
Nullità del recesso
1. Il recesso è nullo in tutti i casi in
cui lo prevedano il codice civile e le vigenti disposizioni di legge sul
rapporto di la-voro dei dirigenti, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose,
sindaca-li, di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante
i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile, salvo
quanto previsto dagli artt. 24 e 25.
2.
In tutti i casi di recesso discriminatorio do-vuto alle ragioni di cui
alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della L. 300 del 1970.
ART. 39
Termini di Preavviso
1.
In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corre-sponsione dell'indennità sostitutiva
dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di
servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo
anno di anzia-nità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal
fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene
considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al
semestre.
2.
In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre
mesi.
3. I
termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedi-cesimo giorno di
ciascun mese.
4.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'os-servanza dei termini
di cui al comma 1, è tenuta a corri-spondere all'altra parte
un'in-den-nità pari all'importo della retribuzione spettante per il
periodo di mancato preavviso. L'azienda o ente ha diritto di trattenere su
quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non
dato.
5.
E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro di risolverlo sia all'inizio, sia durante il periodo di
preavviso con il consenso dell'altra parte.
6.
Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie.
Pertanto, in caso di preavviso la-vorato, si da luogo al pagamento
dell'indennità sostitu-tiva
7.
Il periodo di preavviso è computato nell'an-zianità a tutti gli effetti.
8.
In caso di decesso del dirigente, l'Azienda o Ente -corrisponde agli
aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto
stabilito dall'art. 2122 del c.c.. nonché una somma corrispondente ai
giorni di ferie maturate e non godute.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
10.
Qualora il dirigente, anche al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 82 del D.P.R. 384/90, presenti domanda di trasferimento ad altra
Azienda od Ente del comparto che vi abbia dato assenso, il nulla osta
dell'Azienda od Ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di cui al
comma 2. Il presente comma si applica esclusivamente nei confronti dei
dirigenti di I livello.
PARTE SECONDA
TITOLO I
Trattamento Economico
CAPO I
struttura della retribuzione
ART. 40
Struttura della retribuzione dei
dirigenti
1.
La struttura della retribuzione dei dirigenti medici e veterinari di I e
II livello dall'art. 1, commi 2 e 3, si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita;
4) indennità di specificità medica;
5) retribuzione di posizione;
6) specifico trattamento economico per i
dirigenti di II livello, ove attribuito;
7) retribuzione di risultato;
8) retribuzione legata alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettante;
9) assegno per il nucleo familiare ove
spettante.
ART. 41
Incrementi contrattuali
1.
Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai di-rigenti medici e veterinari
di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettere A) e C)
è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe
l'indennità di vacanza contrattuale:
ex IX livello: L. 110.000;
ex X livello: L. 136.000
ex XI livello: L. 174.000
2.
Dal 1° dicembre 1995 ai dirigenti del comma 1 è cor-risposto l'incremento
mensile lordo sottoindica-to, che riassorbe quello previsto dallo stesso
com-ma:
ex IX livello: L. 192.000
ex X livello: L. 237.000
ex XI livello: L. 305.000
3.
Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti medici di I e II
livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettera B) è cor-risposto
l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennità di
vacanza contrattuale:
ex IX livello: L. 80.000
ex X livello: L. 93.000
ex XI livello: L. 120.000
4.
Dal 1° dicembre 1995 ai dirigenti del comma 3 è cor-risposto l'incremento
mensile lordo sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo stesso
comma:
ex IX livello: L. 140.000
ex X livello: L. 163.000
ex XI livello: L. 209.000
5.
Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti veterinari di I e II
livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettera D) è cor-risposto
l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennità di
vacanza contrattuale:
ex IX livello: L. 94.000 con più di 5 anni ;
L. 90.000, con meno di 5 anni;
ex X livello: L. 108.000
ex XI livello: L. 139.000
6.
Dal 1° dicembre 1995 ai dirigenti del comma 5 è cor-risposto l'incremento
mensile lordo sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo stesso
comma:
ex IX livello: L. 175.000 con più di 5 anni;
L. 167.000, con meno di 5 anni;
ex X livello: L. 201.000
ex XI livello: L. 258.000
7.
Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari
previsti per i vari ex livelli dall'art. 108 del D.P.R. 384/1990,
sull'elemento distinto della retribuzione (EDR), sull'indennità
integrativa speciale in godimento nonché sull'importo della quota parte
delle indennità conglobate di cui agli artt. 43, 44 e 45.
ART. 42
Stipendio tabellare dei dirigenti medici
e veterinari di I e II livello
1.
A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto
previsto, in via transitoria, dagli artt. 43 e 44, lo stipendio tabellare
annuo, per dodici mensilità, del dirigente di I livello, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge
438/1992, è stabilito in L. 32.977.000.
2. A
decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto in via transitoria
dall'art. 45 ed indipendentemente dall'effettuazione dell'opzio-ne
prevista ai sensi dell'art. 15 comma 4 del d.lgs. 502/1992, lo stipendio
tabellare annuo per dodici mensilità del dirigente di II livello, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge
438/1992, è stabilito in L. 43.941.000.
3.
Con il presente contratto il rapporto di lavoro del dirigente medico
all'interno dell'azienda o ente, diviene unico. La differenza tra gli
stipendi tabellari di cui agli artt. 43,44 e 45, lettere B) e D) ancora
esistente alla data di entrata in vigore del presente contratto permane ad
esaurimento in capo ai dirigenti ivi indicati, in virtù delle originarie
caratteristiche del rapporto di lavoro degli stessi dirigenti, richiamato
nei citati articoli.
ART. 43
Norma transitoria per i dirigenti già
appartenenti al IX livello
1.
A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabella-re annuo dei
dirigenti già di IX livello, previo conglobamento dell'elemento distinto
della retri-buzione di cui alla legge 438/1992, è stabilito come di
seguito indicato:
A) Per i dirigenti medici, già a tempo pieno,
in L. 27.643.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex IX livello,
ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990,
che comprende gli incrementi di cui
all'art. 41 commi 1 e 2;
– un importo pari al 52,9 % dell'indennità di
tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A), primo alinea, del
D.P.R. 384/1990;
B) Per i dirigenti medici, già a tempo
definito, in L. 16.615.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex IX livello,
ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di
cui all'art. 41 commi 3 e 4.
– l'importo dell'indennità di cui all'art.110,
comma 1, lett. B), primo alinea;
C) Per i dirigenti veterinari che beneficiano
dell'indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria, in L.27.643.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex IX livello,
ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di
cui all'art. 41, commi 1 e 2;
– un importo pari al 52,9 % dell'indennità
indicata in oggetto, prevista dall'art. 110 comma 1, lett. C), primo
alinea, del D.P.R. 384/1990;
D) Per i dirigenti veterinari che non
beneficiano dell'indennità di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110,
comma 5 del D.P.R. 384/1990:
1) con più di cinque anni in L. 23.511.000 che
ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di
appar-tenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende
gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6.
– l'importo dell'indennità di cui all'art.110,
comma 1, lett. C), primo alinea, maggiorate ai sensi dell'art. 117 stesso
decreto;
2) con meno di cinque anni in L. 21.838.000
che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di
appar-tenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende
gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6.
– l'importo dell'indennità di cui all'art.110,
comma 1, lett. C), primo alinea.
2.
L'art. 117 del D.P.R. 384/1990 trova ancora applicazione nei confronti di
tutti i dirigenti indicati nel comma 1 con meno di cinque anni di
servizio. A tal fine si precisa che l'indennità medico specialistica di
cui all'art. 110, comma 1 lettere A) e C) primi alinea del D.P.R.
384/1990, viene utilizzata dal 1 dicembre 1995 nell'indennità di
specificità medica e nella retribuzione di posizione ai sensi dell'art.
55. Per effetto dell'applicazione dell'art. 117 citato - le maggiorazioni
delle citate indennità - che avvengono al compimento del quinto anno di
servizio previo giudizio favorevole - nonché l'in-den-nità di dirigenza
medica che scatta con la medesima decorrenza sono utilizzate allo stesso
fine di cui sopra. Per i dirigenti di cui alla lettera B), al compimento
del quinto anno, con le modalità dell'art. 117 citato, saranno utilizzate
ai medesimi fini solo la maggiorazione dell'inden-ni-tà medico
specialistica e l'indennità di dirigenza medica. Alla medesima decorrenza,
per i dirigenti veterinari di cui alla lettera D) la maggiorazione
dell'indennità medico specialistica e quella di dirigenza medica
confluiscono sullo stipendio tabellare.
3.
Lo stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1 è incrementato nel
modo seguente, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 583/1996:
1) Per i dirigenti di cui al comma 1, lett.
A), C) e D):
– dal 1 gennaio 1996 di L. 1.726.000 annue
– dal 1 luglio 1997 di L. 5.334.000 annue, che
ricomprendono l'incremento precedente
2) Per i dirigenti di cui al comma 1, lett.
B):
– dal 1 gennaio 1996 di L. 1.295.000 annue
– dal 1 luglio 1997 di L. 4.000.000 annue, che
ricomprendono l'incremento precedente.
4.
Dal 1 luglio 1997 lo stipendio tabellare dei dirigenti di cui alle lettere
A) e C) del comma 1 raggiungerà quello previsto nell'art. 42. Dalla stessa
data lo stipendio tabellare dei dirigenti di cui alle lettere B) e D) del
comma 1 sarà determinato, rispettivamente, in L. 20.615.000 ed in L.
28.845.000. Per i dirigenti veterinari di cui alla lett. D) con meno di
cinque anni in L. 27.172.000.
5.
Lo stipendio tabellare dei dirigenti assunti dopo la stipulazione del
presente contratto, corrisponde a quello in atto goduto dai dirigenti già
in servizio secondo il comma 1 lettere A) e C) e ne segue la dinamica
prevista dai commi 2 e 3.
ART. 44
Norma transitoria per i dirigenti già
appartenenti al X livello
1.
A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabella-re annuo dei
dirigenti già di X livello, previo conglobamento dell'elemento distinto
della retribuzione di cui alla legge 438/1992, è stabilito come di seguito
indicato:
A) Per i dirigenti medici, già a tempo pieno,
in L. 32.977.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello,
ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di
cui all'art. 41 commi 1 e 2 e la quota di indennità integrativa speciale
eccedente quella prevista per l'ex IX livello;
b) un importo pari al 26,1 % dell'indennità di
tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A), secondo alinea del
D.P.R. 384/1990;
B) Per i dirigenti medici, già a tempo
definito, in L. 20.615.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello,
ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990
che comprende gli incrementi di cui
all'art. 41 commi 3 e 4 e la quota di indennità integrativa speciale
eccedente quella prevista per l'ex IX livello con pari rapporto;
Ai predetti dirigenti, a decorrere dal
1.12.1995, è, altresì, attribuito un assegno personale non riassorbibile e
pensionabile nel-la misura annua di L. 812.000.
C) Per i dirigenti veterinari che beneficiano
dell'indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria, in L. 32.977.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello,
ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990
che comprende gli incrementi di cui
all'art. 41, commi 1 e 2 e la quota di indennità integrativa speciale
eccedente quella prevista per l'ex IX livello;
b) un importo pari al 26,1 % dell'indennità
indicata in oggetto, prevista dall'art. 110, comma 1, lett. C), secondo
alinea, del DPR 384/1990;
D) Per i dirigenti veterinari che non
beneficiano dell'indennità di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110,
comma 5 del D.P.R. 384/1990, in L. 28.845.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello di
appar-tenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990,
che comprende gli incrementi di cui
all'art. 41, commi 5 e 6 e la quota di indennità integrativa speciale
eccedente quella prevista per l'ex IX livello;
b) un importo pari al 20% delle indennità
complessive di cui all'art. 110, comma 1 lettera C) secondo alinea del
D.P.R. 384/1990.
ART. 45
Norma transitoria per i dirigenti già
appartenenti all'XI livello
1.
A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabella-re annuo dei
dirigenti già appartenenti all'XI livello, previo conglobamento
dell'ele-men-to distinto della retribuzione di cui alla legge 438/1992, è
quello stabilito dall'art. 42 e ricomprende:
A) Per i dirigenti medici, già a tempo pieno,
in L. 43.941.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex XI livello,
ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi
di cui all'art. 41, commi 1 e 2;
b) un importo pari al 32,6 % dell'indennità di
tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A), terzo alinea del
D.P.R. 384/1990;
B) Per i dirigenti medici, già a tempo
definito, in L. 30.268.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex XI livello,
ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di
cui all'art. 41, commi 3 e 4 ;
– l'intero importo dell'indennità medico
specialistica di cui all'art. 110 lettera B) terzo alinea D.P.R. 384/1990;
C) Per i dirigenti veterinari che beneficiano
dell'indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria, in L.43.941.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex XI livello,
ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990,
che comprende gli incrementi di cui
all'art. 41, commi 1 e 2;
– un importo pari al 32,6 % dell'indennità
indicata in oggetto e prevista dall'art. 110, comma 1, lett. C), terzo
alinea, del dpr
384/1990;
D) Per i dirigenti veterinari che non
beneficiano dell'indennità di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110,
comma 5 del D.P.R. 384/1990, in L. 40.036.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex XI livello di
appar-tenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende
gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6 ;
– l'intero importo dell'indennità medico
specialistica di cui all'art. 110 lettera B) terzo alinea D.P.R. 384/1990.
ART. 46
Indennità integrativa speciale
1.
La misura dell'indennità integrativa speciale spettan-te ai dirigenti di I
livello è stabilita nell'importo annuo di L. 13.883.000. Per i dirigenti
medici di cui agli artt. 43, 44 e 45 lettere B) essa corrisponde a quella
in atto goduta al momento dell'entrata in vigore del presente contratto.
Per tutti i dirigenti di I livello di nuova assunzione la citata indennità
corrisponde a L. 13.883.000.
2.
La misura dell'indennità di cui al primo comma per i dirigenti di II
livello corrisponde a quella in atto goduta, che – per i dirigenti medici
– è in funzione del rapporto di lavoro in essere alla data di entrata in
vigore del presente contratto. Per i dirigenti di II livello di nuova
assunzione essa corrisponde a L. 14. 783.000.
ART. 47
Riconversione delle risorse destinate
alla progressione economica per anzianità
1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma 3 del d.lgs. 29/1993,
con effetto dall'1 gennaio 1997 sono abrogati i meccanismi di automatico
incremento della retribuzione per classi e scatti legati all'anzianità
individuale.
2.
Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1996, maturato
sulle voci indicate dall'art. 92, comma 6 del D.P.R. 270/1987, con
l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classi e scatti
maturati alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di
anzianità, utile ai fini del trattamento di quiescenza e del-l'in-den-nità
premio di servizio nonché della 13^ mensilità.
3.
In caso di trasferimento presso altre aziende o enti, anche a seguito di
concorso o conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.
502/1992, il dirigente di I e II livello conserva, a titolo personale, la
retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 2, in atto goduta.
4.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio
confluisce in apposito fondo che, per la vigenza del presente contratto,
viene utilizzato, in base all'art. 5, comma 1, lettera m), ai seguenti
fini:
a) in quota parte per garantire gli effetti
del comma 3;
b) in quota parte per incrementare il fondo
previsto dall'art. 33, comma 2 per le attività di formazione ed
aggiornamento, secondo quanto concordato ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera f).
c) in quota parte, per realizzare forme, anche
consortili tra aziende in ambito regionale per la tutela assicurativa,
legale e di consulenza in attuazione dell'art. 28 del D.P.R. 761/1979.
CAPO II
Norme particolari per i dirigenti delle
i.p.a.b. aventi finalità sanitarie
ART. 48
Struttura della retribuzione per la
qualifica unica di Dirigente delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie
1.
Presso le I.P.A.B. la qualifica di dirigente è unica e corrisponde a
quella di dirigente di I livello del S.S.N. Per i dirigenti in servizio
presso le I.P.A.B. che già applicano il tratta-mento economico e normativo
del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, la struttura della retribuzione è
configurata secondo quanto previsto dagli articoli del Capo I.
2.
Per i dirigenti in servizio presso I.P.A.B. che tuttora applicano la
disciplina del D.P.R. 3 a-gosto 1990, n. 333, fermo restando quanto
previsto dall'art. 40 in ordine alla struttura della retribuzione dei
dirigenti medici, il trattamento economico stipendiale è così determinato:
– dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai
dirigenti della ex prima qualifica dirigenziale viene corrisposto un
incremento stipendiale mensile lordo di L 136.000 che rias-sorbe
l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere
dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato
in L. 237.000 ;
– dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al
personale della ex seconda qualifica dirigenziale è corrisposto un
incremento stipendiale mensile lordo di L. 174.000 che riassorbe
l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere
dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato
in L. 305.000.
3. A
decorrere dal 1 di-cembre 1995, salvo quanto previsto dall'art.51, lo
stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica
di-rigenziale, previo conglobamento dell'elemen-to distinto della
retribuzione di cui all'art. 7 della legge n. 438/1992, è stabilito in L.32.977.000;
tale som-ma, per il dirigente della ex prima qualifica dirigenziale,
ricomprende:
a) lo stipendio tabellare già spettante alla
ex prima qualifica come previsto dall'articolo 43 del D.P.R. 333/1990,
incrementato ai sensi del comma 2;
b) un importo pari allo 0,35 della indennità
di funzione della ex prima qualifica dirigenziale di cui all'articolo 38
del D.P.R. 333/1990;
4.
Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari
previsti per i due ex livelli dall'art. 43 del D.P.R. 333/1990,
sull'elemento distinto della retribuzione (EDR), sull'indennità
integrativa speciale in godimento nonché sull'importo delle indennità
conglobata di cui al comma 3 per l'ex qualifica I dirigenziale.
5.
La misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale della
qualifica unica dirigenziale è stabilita nell'importo corrispondente a
quello spettante al personale appartenente alla ex prima qualifica
dirigenziale.
ART. 49
Norma transitoria per il personale
dirigenziale delle I.P.A.B aventi finalità sanitarie
1.
Il trattamento economico stipendiale dei
dirigenti della ex se-conda qualifica dirigenziale, derivante
dall'applicazione dell'art. 48, comma 3, a decorrere dal 1° dicembre 1995
è così determinato:
a) stipendio tabellare nella misura stabilita
all'art.48, comma 3;
b) maturato economico annuo, pensionabile e
non riassorbibile di L. 5.007.000, pari al maggior importo, rispetto allo
stipendio tabellare di cui alla lett. a), del trattamento economico
tabellare in godimento al 1° dicembre 1995 ottenuto dalla som-matoria
delle seguenti voci:
– stipendio tabellare ex articolo 43 D.P.R.
333/1990 comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione di cui
all'art. 7 della legge n.438/1992;
– incrementi contrattuali di cui all'art. 48,
comma 2;
– differenza tra l'importo dell'indennità
integrativa speciale in godimento e quella della ex prima qualifica
dirigenziale.
CAPO III
Effetti dei nuovi stipendi
ART. 50
Effetti dei nuovi stipendi
1.
Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dal-l'ap-plicazione della Parte Seconda - Titolo I, Capi I e II del
presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
compenso per lavoro straor-dinario sul trattamento ordinario di
quie-scen-za, normale e privilegiato, sull'inden-nità premio di servizio,
sull'indennità alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del presente
contratto, sull'e-quo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previden-ziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I
benefici economici – ivi compresa l'inden-ni-tà di va-canza contrattuale –
risultanti dall'appli-ca-zio-ne della Parte II - Titolo I - Capi I e II
del presente contratto - hanno effetto integralmente sulla determinazione
del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte eco-nomica alle scadenze e negli importi previsti
dalle disposizioni richiamate nel presente comma. Agli ef-fetti
dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso
e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.
Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, l'indennità di specificità
medica prevista dall'art. 54 e la retribuzione di posizione per la parte
indicata dall'art. 55, commi 3, 7 e relativa tabella allegato n. 3,
essendo costituite dalle quote residue delle indennità fisse e ricorrenti
previste dagli artt. 110 e 117 del D.P.R. 384/1990 nella parte non
utilizzata per la ricostruzione dello stipendio tabellare nonché dagli
artt. 114 e 116 - mantengono la natura delle predette indennità e sono,
pertanto, utili ai fini pensionistici e dell'indennità premio di servizio
così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi
hanno dato origine.
4.
Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, l'indennità di specificità
medica di cui all'art. 54, comma 6, e la retribuzione di posizione dei
dirigenti in servizio presso le I.P.A.B. indicate nell'art. 48 - che, ai
sensi dell'art. 55, per il presente biennio di parte economica sono
costituite utilizzando l'indennità di funzione già prevista dall'art. 38
del D.P.R. 333/90 nella quota residua dopo la ricostruzione dello
stipendio tabellare - mantengono la natura della predetta indennità. Come
tali, sono utili ai fini pensionistici e dell'indennità premio di servizio
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la citata indennità
di funzione.
TITOLO II
incarichi dirigenziali, specificità
medica e retribuzione di posizione
CAPO I
incarichi dirigenziali e valutazione dei
dirigenti ai fini della retribuzione di posizione
ART. 51
Graduazione delle funzioni dei dirigenti
di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di
posizione
1.
Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate
dal D.Lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli
eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità,
determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il
trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 29
del 1993.
2.
L'individuazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 53 e 54 e sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima
che le aziende ed enti possono integrare con riferi-mento alla loro
specifica situazione organizzativa e nel rispetto delle leggi regionali di
cui al comma 1:
– complessità della struttura in relazione
alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;
– grado di autonomia in relazione anche ad
eventuale struttura sovraordinata;
– affidamento e gestione di budget;
– consistenza delle risorse umane, finanziarie
e strumentali ricomprese nel budget affidato;
– importanza e delicatezza della funzione
esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
– svolgimento di funzioni di coordinamento,
indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;
– grado di competenza specialistico -
funzionale o professionale;
– utilizzazione nell'ambito della struttura di
metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza
strategica per l'azienda od ente;
– affidamento di programmi di ricerca,
aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche
dell'azienda o ente;
– produzione di entrate proprie destinate al
finanziamento generale dell'azienda od ente;
– rilevanza degli incarichi di cui all'art. 53
interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;
– ampiezza del bacino di utenza per le unità
operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di
soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
– valenza strategica della struttura rispetto
agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più
dei precedenti criteri.
3.
Le aziende ed enti, in base alle risultanze della gra-duazione di cui al
comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista
nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri
di riferimento di cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle
rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta
da un incontro. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle
funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica.
4.
La graduazione delle funzioni relativa agli incarichi di II livello
dirigenziale è effettuata dalle aziende ed enti con le modalità indicate
nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla
circostanza che i predetti dirigenti esercitino o meno l'opzione per il
rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile. Essa ha effetto solo sulla
determinazione del trattamento economico relativo alla retribuzione di
posizione secondo la disciplina dell'art. 55.
5.
Alla retribuzione della posizione, sulla base dei criteri e parametri
stabiliti dal presente articolo, si provvede mediante un apposito Fondo -
costituito presso ogni azienda o ente al fine di asse-gnare ai dirigenti
un trattamento economico correlato al-le funzioni dell'incarico attribuito
ed alle connesse re-sponsabilità - e finan-ziato con le modalità di cui
agli artt. 60 e 61 e dell'art.63, comma 2 lettera a).
6.
La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dai seguenti
articoli del presente capo entra in vigore con il presente contratto e
presuppone, altresì, che le a-ziende ed enti realizzino le seguenti
innova-zioni:
a) attuazione dei principi di
razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 ed, in particolare,
dagli artt. 3,4, 5, 7, 8, 9 e 14;
b) ridefinizione delle strutture organizzative
e delle funzioni dirigenziali;
c) istituzione e attivazione dei servizi di
controllo interno o dei nuclei di valutazione.
ART. 52
Affidamento e revoca degli incarichi di I
livello dirigenziale
1.
A ciascun dirigente sono conferiti incarichi
di direzione di struttura ovvero di funzioni ispettive e di consulenza, di
studio e ricerca, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 29 del 1993 o di natura
professionale in relazione alle atti-vità assistenziali svolte.
2.
Gli incarichi di I livello dirigenziale sono affi-dati,
a ciascun dirigente,
dalle aziende od enti, su proposta del dirigente di II livello, con atto
scritto e motivato, nel rispetto dei principi e procedure stabilite dagli
artt. 15, comma 2, penultimo capoverso del d.lgs n. 502 del 1992 e 19 del
d.lgs n. 29 del 1993. Gli obiettivi e le risorse sono affidati al
dirigente ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6.
3.
Le aziende o enti formulano in via preventiva i cri-teri per l'affidamento
e la revoca degli incarichi diri-genziali nel rispetto dei principi
stabiliti dalle dispo-sizioni citate nei commi 1 e 2. Tali criteri, prima
della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle
rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, se-guita, su
richiesta, da un incontro.
4.
Nel conferimento ai dirigenti di I livello degli incarichi di cui agli
art. 56, comma 1 lettera b) e 57 in applicazione del presente contratto,
le aziende o enti tengono conto – rispetto agli incarichi da conferire –
della professionalità e dell'e-spe-rien-za già acquisite dai di-rigenti in
servizio sia in relazione alle posizioni organiz-zative precedentemente
ricoperte dagli stessi, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 384 del 1990 sia
per il livello di provenienza precedente all'unificazio-ne della qualifica
dirigenziale anche per non cumulare, in linea di principio ed a parità di
situazioni, più benefici nella vigenza del presente contratto.
5.
La revoca dell'incarico in seguito all'ac-cer-ta-mento dei risultati
negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite
avviene con atto scritto e motivato dopo l'espletamento delle procedure di
cui all'art. 59.
ART. 53
Affidamento e revoca degli incarichi ai
dirigenti di II livello
1.
Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992, per i dirigenti di II
livello il conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile costituisce
modalità di accesso alla qualifica stessa e risulta, pertanto,
compiutamente disciplinato - per tale aspetto - dall'art. 15 del medesimo
decreto. Per i dirigenti di II livello ai quali l'incarico è conferito
dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la tipologia
dell'incarico, le modalità di revoca, la retribuzione di posizione e lo
specifico trattamento economico di cui all'art. 58, sono disciplinati dal
contratto individuale previsto dall'art. 14.
2.
Per i dirigenti di II livello assunti dopo l'entrata in vigore del d.lgs.
502 del 1992 o che abbiano optato prima del presente contratto, si applica
il comma 1 con le modalità previste dall'art. 58.
3.
Per i dirigenti di II livello già in servizio alla data di entrata in
vigore del d.lgs. 502 del 1992, il passaggio al rapporto ad incarico
quinquennale rinnovabile avviene dopo l'opzione. A tal fine la prima
attuazione dell'art. 15, comma 4 del decreto stesso con riferimento
all'opzione, deve intendersi coincidente con l'applicazione del presente
contratto, fatte salve le opzioni già esercitate. Per i medesimi dirigenti
l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile rende
necessaria la stipulazione del contratto individuale con le
caratteristiche del comma 1, alla quale si perviene dopo l'attuazione
delle modalità dell'art. 58.
4.
Ai dirigenti di II livello di cui ai commi 1, 2 e 3, indipendentemente
dall'opzione, sono conferibili solo gli incarichi di direzione di
struttura di cui all'art. 56, comma 1 lett. a) fatto salvo quanto previsto
dall'art.59, commi 10 e 11. Al fine di procedere al conferimento degli
incarichi ai dirigenti in servizio, le aziende ed enti formulano, in via
preventiva, i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi
stessi, nel rispetto dei principi, criteri e procedure previsti dagli artt.
19 e 22, comma 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, tenuto conto, per gli
incarichi da conferire, della professionalità ed esperienza acquisite dai
dirigenti di II livello in servizio, anche in relazione alle posizioni
organizzative già ricoperte dagli stessi. Tali criteri, prima della
definitiva determinazione sono oggetto di informazione alle rappresentanze
sindacali di cui agli artt.10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
5.
Il conferimento degli incarichi di direzione di struttura di cui all'art.
56, comma 1 lett. a) ai dirigenti di II livello avviene con atto scritto e
motivato. Gli obiettivi e le risorse relativi agli incarichi sono affidati
ai medesimi dirigenti, ai sensi dell'art. 65, comma 4.
6.
La revoca dell'incarico per i dirigenti di II livello che non hanno optato
può avvenire in seguito all'accertamento dei risultati negativi di
gestione o della inosservanza delle direttive impartite, con atto scritto
e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 59.
7.
Il comma 6 si applica anche nei confronti dei dirigenti di II livello che
abbiano optato per il rapporto ad incarico quinquennale e ne produce i
medesimi effetti anche prima della scadenza dell'incarico.
ART. 54
Indennità di specificità medica
1.
Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario nazionale, la dirigenza
medica presenta particolari elementi di specificità. A tale area
professionale, oltre alle attività organizzativo - gestionali proprie
della funzione dirigenziale, sono - infatti - affidati, i compiti
assistenziali, di diagnosi e cura e di tutela della salute pubblica, che
costituiscono non solo il perno produttivo dell'attività aziendale ma
anche il fine istituzionale di essa, diretto al raggiungimento degli
obiettivi generali di prevenzione, cura e riabilitazione previsti
dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992.
2.
Nel nuovo assetto la dirigenza medica - pur nel rispetto di tutte le altre
professionalità impiegate nel Servizio Sanitario Nazionale - rappresenta
la componente più rilevante dei dirigenti ed assume una connotazione
strategica per l'economia sanitaria aziendale, intesa come allocazione
delle risorse ai fini della efficacia, efficienza, rendimento e qualità
dell'azione sanitaria.
3.
Tale peculiarità della funzione medico è compensata con l'attribuzione ai
dirigenti medici e veterinari, a decorrere dal 1 dicembre 1995, di una
indennità, fissa e ricorrente, corrisposta per tredici mensilità,
denominata "Indennità di specificità medica".
4.
L'indennità di specificità medica è fissata nei seguenti valori:
- II livello dirigenziale : L. 13.500.000
- I livello dirigenziale : L. 7.370.000
5.
Al finanziamento dell'indennità di specificità medica si provvede con il
fondo di cui all'art. 60.
6.
Per i dirigenti delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie di cui all'art.
48, comma 2, l'indennità di specificità medica prevista nel comma 4,
secondo alinea è corrisposta, anche in modo graduale, in base alla
disponibilita del fondo di cui all'art.61, previo accordo con i dirigenti
interessati, utilizzando anche in parte l'indennità di funzione ex art. 38
del D.P.R. 333/1990.
ART. 55
La retribuzione di posizione dei
dirigenti medici e veterinari di I e II livello
1.
La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico
dei dirigenti di I e II livello dell'area medico - veterinaria che, in
relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 è
collegata all'incarico agli stessi conferito dall'azienda o ente.
2.
La retribuzione di posizione del comma 1 è composta di una parte fissa e
di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore
economico degli incarichi attribuiti in base alla gra-dua-zione delle
funzioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 29 del 1993. Essa compete per
tredici mensilità.
3.
Ai sensi dell'art. 72, comma 3 del d.lgs. 29 del 1993, la parte fissa
della citata retribuzione, a decorrere dal 1 dicembre 1995, è costituita
dalla somma delle quote delle indennità previste dal D.P.R. 384/1990 agli
artt. 110, comma 1 lettere A), B) e C), comma, 5, secondo capoverso e 6
(per quanto attiene agli istituti zooprofilattici), 114, 116 - ove goduta
- e 117, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui
agli artt. 43, 44 e 45 e la definizione dell'indennità di specificità
medica. Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita -
anche in quota residua - da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne
mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento
di quiescenza e di previdenza con le stesse modalità già stabilite dalle
vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
4.
La componente fissa della retribuzione di posizione, è garantita al
dirigente nella misura - in atto goduta - in caso di trasferimento, anche
per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.
502/1992, avvenuto dopo l'entrata in vigore del presente contratto. Le
aziende o enti di nuova destinazione sono tenuti a garantire le predette
somme mediante il fondo per la retribuzione di posizione dell'art. 60.
5.
Per le caratteristiche descritte ai commi 3 e 4, la componente fissa della
retribuzione di cui al presente articolo è mantenuta anche nei casi
previsti dall'art. 59, comma 7, lettere a) e b) e commi 10 e 11, operando
gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile della
medesima retribuzione di posizione, individuata ai sensi dei commi 6 e 7.
6.
La componente variabile della retribuzione di posizione, salvo quanto
previsto dal comma 7, è determinata in sede aziendale sulla base della
graduazione delle funzioni in conformità degli incarichi di cui agli artt.
56 e 57 e con le procedure previste dagli artt. 53 e 54.
7.
Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi di cui al comma
6, la retribuzione di posizione dei dirigenti, è costituita dai valori
indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella
allegato n. 3 del presente contratto.
8.
Per coloro che accedono per la prima volta alle qualifiche dirigenziali
del Servizio Sanitario Nazionale dopo l'entrata in vigore del presente
contratto, la componente fissa della retribuzione di posizione,
corrisponde ai valori indicati nella tabella allegato n.3
9. I
commi precedenti trovano applicazione anche per i dirigenti medici delle
I.P.A.B. aventi finalità sanitarie, di cui all'art. 49, commi 1 e 2, in
quanto compatibili.
10.
Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti -
fissa e variabile - si provvede con i fondi di cui agli artt. 60 e 61.
ART. 56
Incarichi di direzione di struttura:
determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei
dirigenti medici e veterinari di I e II livello
1.
Le aziende ed enti, nel prevedere per le singole strutture organizzative i
relativi uffici dirigenziali ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del
1993, definiscono la retribuzione di posizione di cui all'art. 55 per i
dirigenti ai quali sia affidata la direzione di struttura, in relazione ai
criteri e parametri definiti nell'art. 52 e nei limi-ti delle
disponibilità del fondo di cui agli artt 60 e 61, nell'ambito delle
seguenti fasce di valori:
a) da un minimo di L. 9.500.000 fino a un
massimo di L. 70.000.000, per le posizioni dirigenziali di strutture
complesse, caratterizzate cioè dalla presenza contestuale di più criteri e
parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati dall'art. 51,
ovvero da leggi regionali di organizzazione (a titolo meramente
esemplificativo si possono citare: il Dipartimento, il Distretto, il
Presidio ospedaliero, Unità operative complesse, Servizi di controllo
interno, Servizi che richiedono, per la loro direzione, un'elevata
competenza specialistico - professionale, tra i quali i Presidi
multizonali di prevenzione, qualora a direzione medica);
b) da un minimo di L. 8.000.000 fino a un
massimo di L. 60.000.000, per le posizioni di-rigenziali articolazioni
interne delle strutture di cui al punto a), ovvero di posizioni
dirigenziali di unità operative semplici rispetto a quelle indicate nel
punto a) - (a titolo meramente esemplificativo si possono citare i settori
o moduli di cui all'art. 116 del D.P.R. 384/1990, con particolare riguardo
a quelli che hanno valenza dipartimentale, etc.).
2.
Ad ogni dirigente - è riconosciuta una retribuzione di posizione comunque
non inferiore, a titolo personale, a quella prevista dall'art. 55 comma 7
e relativo allegato n.3, secondo la posizione funzionale di provenienza.
Tale retribuzione dovrà essere coerente con gli incarichi rientranti nelle
tipologie rapportabili a quelle indicate a titolo esemplificativo nelle
lettere a) e b) del comma 1, fatta salva la sua più favorevole
rideterminazione in sede aziendale ai sensi dell'art. 55, comma 6, anche
per l'attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità.
3.
Le modalità di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali sono
quelle previste dagli articoli 53 e 54.
ART. 57
Incarichi non comportanti direzione di
struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di
posizione dei dirigenti di I livello
1.
Le aziende ed enti, nel prevedere per le singole strutture organizzative i
relativi uffici dirigenziali ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del
1993, definiscono la retribuzione di posizione di cui all'art. 55 per i
dirigenti ai quali siano affidati incarichi non comportanti direzione di
struttura, in relazione ai criteri e parametri definiti nell'art. 52 e nei
limi-ti delle disponibilità del fondo di cui agli artt 60 e 61,
nell'ambito delle fasce di valori indicate nel comma 3.
2.
Tali incarichi possono essere di consulenza, studio e ricerca, nonché di
funzioni ispettive o di verifica e controllo, ovvero incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione.
3.
Le retribuzioni di posizione di cui al comma 1 sono ricomprese nell'ambito
delle seguenti fasce:
a) da un minimo di L. 7.000.000 sino ad un
massimo di L. 55.000.000. per le posizioni dirigenziali inerenti gli
incarichi di cui ai commi 1 e 2 comportanti attività o compiti di
rilevanza aziendale, attinenti ai criteri e parametri previsti nell'art.
51 comma 2 o di rilevante competenza professionale o specialistico -
funzionale ( a titolo meramente esemplificativo si individuano attività
quali il controllo di gestione, nonché i settori o moduli previsti
dall'art. 116 del DPR 384/90 cui siano correlate le attività del comma 2,
ma non le attività di direzione di struttura);
b) da un minimo di L.2.000.000 ad un massimo
di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi abbiano
rilevanza all'interno della struttura di appartenenza ovvero richiedano
competenza professionale o specialistico - funzionale di base.
4.
Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione comunque
non inferiore, a titolo personale, a quella prevista dall'art. 55 com-ma 7
e relativo allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza.
Tale retribuzione dovrà essere coerente con gli incarichi rientranti nelle
tipologie rapportabili a quelle indicate a titolo esemplificativo nelle
lettere a) e b) del comma 3, fatta salva la sua più favorevole
rideterminazione in sede aziendale ai sensi dell'art. 55, comma 6, anche
per l'attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità.
5.
Le modalità di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali sono
quelle previste dall'art. 53.
6.
Al dirigente di I livello, assunto dopo l'entrata in vigore del presente
contratto, il conferimento degli incarichi di cui agli art. 56, comma 1
lett. b) e dal presente articolo avviene dopo il superamento del periodo
di prova, nel rispetto dell'art. 52, comma 4.
ART. 58
Dirigenti di II livello: la retribuzione
di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico
quinquennale. Norma di prima applicazione
1.
Ai dirigenti di II livello con rapporto ad incarico quinquennale - oltre
alla retribuzione di posizione, compete, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.
502 del 1992, uno specifico trattamento economico che è ricompreso tra il
5 % ed il 35 % del valore massimo della retribuzione di posizione prevista
dall'art. 56, comma 1 lettera a).
2.
Ai fini del presente articolo, le aziende ed enti, effettuata la
graduazione delle funzioni, definiscono la retribuzione di posizione che,
ai sensi degli artt. 52, comma 3 e 55, comma 2 e seguenti, può essere
attribuita in concreto ai dirigenti di II livello, informandone i
dirigenti interessati contestualmente all'atto del conferimento degli
incarichi di direzione di struttura di cui all'art. 56, comma 1 lett. a).
3.
Ai dirigenti di II livello - assunti dopo l'entrata in vigore del d.lgs.
502 del 1992 o per coloro che abbiano già optato per il rapporto ad
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente
contratto - oltre alla retribuzione di posizione prevista dal comma 2, è
attribuito lo specifico trattamento economico di cui al comma 1.
4.
L'entità dello specifico trattamento del comma 3 viene determinata con la
stipulazione del contratto individuale - che dovrà avere le medesime
caratteristiche descritte all'art. 53, comma 1 - con decorrenza dalla
medesima data che non potrà comunque essere anteriore al 1.1.1997.
5. I
dirigenti di II livello che non versino nella situazione del comma 3
vengono invitati dall'azienda o ente, anche gradualmente, ad esercitare
l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale, previa informazione
circa lo specifico trattamento economico a ciascuno attribuibile ai sensi
del comma 1.
6.
L'esercizio dell'opzione comporta la stipulazione del contratto
individuale di cui agli art. 14 e 53, comma 1.
7.
La retribuzione di posizione dei dirigenti di II livello che non optino o,
comunque sino all'accoglimento dell'opzione, è quella fissata negli artt.
55 e 56, comma 1, lettera a).
8.
All'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti del fondo
previsto dall'art. 60.
ART. 59
Valutazione dei dirigenti di I e II
livello
1.
Per la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti, in relazione
allo svolgimento degli incarichi agli stessi affidati ai sensi degli artt.
55 e 56, le aziende o enti definiscono sistemi e meccani-smi di
valutazione gestiti attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione istituiti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 e
dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502 del 1992.
2.
Le aziende o enti determinano in via preventiva i criteri che informano i
sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva
determinazione, sono og-getto di informazione alle rappresentanze
sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta, da un
incon-tro.
3.
Nella valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti cui siano stati
affidati incarichi ai sensi dell'art. 56, gli organismi del comma 1,
dovranno co-munque considerare l'operato dei dirigen-ti in correlazione
con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute; in caso di
incarico con affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle
risorse umane, finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.
4.
Nella valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti cui sono affidati
gli incarichi disciplinati dall'art. 57, gli organismi del comma 1
dovranno considerare l'operato dei dirigenti in relazione all'osservanza
delle direttive e, solo qualora agli incarichi stessi sia stata correlata
attività di gestione finanziaria, tecnica o amministrativa, la valutazione
riguarderà i risultati della stessa ai sensi del comma 3.
5.
Gli organismi di cui al comma 1, prima di pro-cedere alla definitiva
formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva, acquisiscono in
contraddittorio le valuta-zioni del dirigente, anche assistito da una
persona di fiducia .
6.
L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale
dei dirigenti interessati. Dello stesso si tiene conto nelle decisioni di
affidamento de-gli incarichi.
7.
L'accertamento dell'inosservanza delle direttive ed i risultati negativi
della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con le procedure di
cui all'art. 20 del D.Lgs. 29/1993, fatto salvo quanto previsto dall'art.
55, comma 5, in ragione della gravità dello scostamento, possono
determinare:
a) l'affidamento di un incarico dirigenziale
di valore economico inferiore;
b) la perdita della retribuzione di posizione
ed il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.
8.
In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e
reiterata si applica l'art. 36, commi 4 e 6.
9.
Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 7, lett. b),
non si può procedere a nuove nomine di qualifiche dirigenziali per un
numero di posti corrispondenti, ai sensi del comma 9 dell'art. 20 del
D.Lgs. 29/1993.
10.
Al dirigente di II livello di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 3, che non
abbia superato positivamente la valutazione prevista dal presente
articolo, ove non ricorrano le condizioni di cui ai commi 7, lett. b) e 8,
è affidato un incarico dirigenziale di valore economico inferiore anche
ricompreso tra quelli dell'art. 57, fatta salva l'applicazione dell'art.
55, comma 5.
11.
I dirigenti di II livello di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 3, che,
comunque, al termine del quinquennio non superino positivamente la
verifica di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, rimangono
collocati nel medesimo livello con il trattamento economico definito dagli
artt. 45, 54 e 55, commi 4 e 5. Contestualmente l'azienda o ente congela
un posto di I livello dirigenziale.
CAPO II
finanziamento della retribuzione di
posizione e della specificità medica
ART. 60
Finanziamento della indennità di
specificità medica e della retribuzione di posizione per i dirigenti di
I e II livello nonché dello specifico trattamento economico per i
dirigenti di II livello
1.
Al finanziamento dell'indennità di specificità medica e della retribuzione
di posizione dei dirigenti di I e II livello nonché dello specifico
trattamento economico ex art. 15 del d.lgs. 502 del 1992 per i dirigenti
di II livello delle aziende e degli enti del S.S.N., si provvede mediante
l'utilizzo di un fondo, costituito a decorrere dal 1.12.1995 ed a valere
sulla competenza 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio
successivo, il quale è formato:
a) dall'ammontare delle risorse destinate
nell'anno 1993:
– alle indennità previste dagli artt. 110 e
117 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l'applicazione degli artt. 43, 44 e
45 del presente contratto;
– alle indennità di cui agli artt. 53, 54 del
D.P.R. 270/1987, negli importi confermati dall'art. 110, commi 5 e 6 del
D.P.R. 384/1990 (partecipazione all'Ufficio di Direzione, Coordinamento,
dirigenza medica);
– alle indennità degli artt. 114 e 116 del
D.P.R. 384/1990 (indennità differenziata di responsabilità primariale e
indennità di modulo).
b) di una somma pari allo 0,37 % del monte
salari, al net-to dei contributi a carico dell'Azienda o ente – calcolato
con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di
dirigente di I e II livello – relativamente a due dodicesimi per l'anno
1995 (dicembre e 13^ mensilità); lo stesso fondo, in ragione di anno, al
1° gennaio 1996 è incrementato di una somma pari al 2,41 % del medesimo
monte salari.
2. A
decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma 1 è incrementato di
un importo pari a 50 minuti di plus orario settimanale, calcolati sulla
base del trattamento economico previsto dall'art. 127, commi 5 e 6 del
D.P.R. 384/1990 con riferimento alle posizioni funzionali di provenienza
di ciascun dirigente medico e veterinario. Dalla stessa data il fondo del
comma 1 può, altresì, essere incrementato con le risorse del fondo
previsto dall'art. 63, nelle misure, condizioni e modalità indicate dal
medesimo articolo, comma 2, lett. a) secondo periodo. Per tutti i
dirigenti medici di II livello e per tutti i dirigenti veterinari di I e
II livello detto importo è pari a 60 minuti anche per le finalità del
comma 3.
3. A
decorrere dal 1 gennaio 1997, il fondo di cui al comma 1 è, altresì,
incrementato di un importo pari a 65 ore annue pro - capite di lavoro
straordinario feriale diurno secondo le tariffe fissate dall'art. 80 del
D.P.R. 384/ 1990, riferite ai dirigenti medici e veterinari di II livello
anche per il finanziamento dello specifico trattamento economico dei
dirigenti medesimi con rapporto ad incarico quinquennale, almeno nella
misura minima prevista dagli art. 58 comma 1 e 72, comma 6. Detto
trasferimento opera in relazione alla gradualità dell'opzione . In
corrispondenza dell'incremento del fondo di cui al presente articolo viene
proporzionalmente ridotto il fondo dell'art. 62 e, di conseguenza, il
ricorso all'istituto del lavoro straordinario da parte degli stessi
dirigenti.
4.
Il fondo annuale di cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato.
Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili nel
citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la
retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate
al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio
finanziario dell'anno successivo.
5.
Per l'applicazione del presente contratto, le aziende e gli enti che, in
attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 29/93 rideterminino, con atto
formale, la dotazione or-ganica dei posti di funzione dirigenziale in
numero supe-riore a quello preso a base del calcolo di cui alla let-tera
a) del comma 1, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno
tenere conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione
per incrementare con l'atto deliberativo, in misura congrua, il fondo di
cui al presente articolo. Qualora il personale dirigente nel 1995 risulti
comunque superiore a quello preso come base di calcolo nel 1993, il fondo
di cui al comma 1 è formato dall'ammontare delle risorse della lettera a)
per l'anno 1995 alle quali si aggiunge l'incremento di cui al comma 1,
lettera b) calcolato con riferimento al monte salari del 1993.
6.
Il fondo di cui al comma 1 viene utilizzato per garantire gli effetti
degli artt. 54, 55 e 58.
ART. 61
Finanziamento della indennità di
specificità medica e della retribuzione di posizione per i dirigenti di
I livello delle IPAB aventi finalità sanitarie
1.
Al finanziamento dell'indennità di specificità medica e della retribuzione
di posizione dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso le
I.P.A.B. aventi finalità sanitarie di cui all'art. 48, comma 2, si
provvede mediante la costituzione di un apposito fondo a decorrere dal 1
dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996, senza alcun pregiudizio
sugli aumenti del biennio successivo. Il fondo è formato nel modo
seguente:
a) dall'ammontare delle risorse destinate alle
indennità di funzione di cui all'art. 38 del D.P.R. 333/1990 per la I e la
II qualifica dirigenziale, ivi compresa la quota relativa alla tredicesima
mensilità sull'indennità stessa, nell'anno 1993, detratto lo 0,35
utilizzato per la ristrutturazione della retribuzione dei dirigenti già
appartenenti alla 1^ qualifica dirigenziale; tali risorse sono calcolate
in relazione al personale con qualifica dirigenziale risultante nel 1993 ;
b) da una somma corrispondente al 6% calcolata
sull'importo di cui alla lett. a);
c) da una somma pari allo 0,22 % del monte
salari, al net-to dei contributi a carico dell'en-te – calcolato con
riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente
di I livello – relativamente a due dodicesimi per l'anno 1995 (dicembre e
13^ mensilità); lo stesso fondo, in ragione di anno, al 1° gennaio 1996 è
incrementato di una somma pari all'1,4% del medesimo monte salari.
2.
Nel periodo di vigenza del presente contratto, gli enti che, in attuazione
degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 29/93, abbiano rideterminato, con atto
formale esecutivo ai sensi di legge, la dotazione organica dei posti di
funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del
calcolo di cui alla lettera a) del comma 1, incrementano il fondo di cui
al comma 2 in misura congrua, con oneri a loro carico, tenuto conto del
valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione purché
effettivamente ricoperte. Nei loro confronti trova, altresì, applicazione
l'art. 60, comma 5, ultimo periodo.
3.
Il valore complessivo del fondo, calcolato ai sensi del comma 1, lettere
a), b), e c), non può essere comunque inferiore al valore complessivo,
incrementato del 6 %, dell'indennità di funzione, per la parte eccedente
lo 0,35 della quota di pertinenza della prima qualifica dirigenziale, in
godimento ai dirigenti in servizio al momento dell'entrata in vigore del
presente contratto.
4.
Il fondo annuale di cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato.
Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili nel
citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la
retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate
al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio
finanziario dell'anno successivo.
5.
La retribuzione di posizione è costituita dalla somma eventualmente
residua dopo l'applica-zio-ne dell'art. 54, comma 6 ed è rideterminata
nella parte variabile dalla I.P.A.B. secondo le procedure degli artt. 51 e
seguenti.
TITOLO III
IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
CAPO I
disciplina del trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro
ART. 62
Costituzione del fondo
1.
Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni
lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996 senza
alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, è istituito un
fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l'anno 1993
per il pagamento al personale destinatario del presente contratto:
– della indennità di pronta disponibilità di
cui all'art. 82 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall'art. 110, comma
6 del D.P.R. 384/1990 ;
– dello straordinario di cui all'art. 80 del
D.P.R. 384/1990;
– dell'indennità per servizio notturno e
festivo di cui all'art. 115 del D.P.R. 384/1990;
– dell'indennità di cui all'art. 120 del
D.P.R. 384/1990;
– dei compensi di cui all'art. 83, comma 15
del D.P.R. 270/1987.
– dell'indennità di bilinguismo di cui
all'art. 52 del D.P.R. 270/1987 e 110, comma 5, del D.P.R. 384/1990;
– dell'indennità di profilassi
antitubercolare, di cui all'art. 59 del D.P.R. 270/1987.
2.
Il fondo, nel quale confluiscono le risorse previste dalle norme citate
nel comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 60, comma 3, è tuttora
finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o
disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi che
richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni
di lavoro etc. .
3. I
compensi spettanti per i servizi di guardia e di pronta disponibilità
sono, rispettivamente, disciplinati dagli artt. 19 e 20. Per quanto
attiene i compensi per lavoro straordinario e le indennità per servizio
notturno e festivo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 80 e 115
del D.P.R. 384/1990.
4.
Il fondo di cui al comma 2, è destinato anche:
– all'applicazione dei benefici di cui
all'art. 5 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, nei confronti dei
soggetti ivi previsti. L'in-den-ni-tà di cui allo stesso art. 5, comma 4
della citata legge 724/1994, è corrisposta nella misura ivi individuata in
base alle vigenti disposizioni.
– alla remunerazione dell'attività didattica
svolta fuori dell'orario di lavoro, in via forfettaria, con un compenso di
L. 50.000, lorde, relativo all'impegno per la preparazione delle lezioni
ed alla correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle
attività degli organi didattici. Se l'attività in questione è svolta
durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura
del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli
elaborati in quanto svolti fuori dell'orario di lavoro..
– alla corresponsione dell'indennità di
bilinguismo e di profilassi antitubercolare nelle misure indicate dalle
norme citate nel comma 1.
5.
Qualora il fondo annuale di cui al comma 1, a consuntivo, non risulti
integralmente utilizzato, le risorse ancora disponibili nel citato fondo
annuale, sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di
risultato relativo al medesimo anno e, quindi, eventualmente riassegnate
al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio
finanziario dell'anno successivo.
6.
La misura dell'indennità di pronta disponibilità, ai sensi dell'art. 20,
comma 5 viene rideterminata – rispetto al valore indicato nell'art. 110,
comma 6 del D.P.R. 384/1990 – in sede di contrattazione decentrata, in
base ai modelli organizzativi adottati per la ristrutturazione aziendale,
nei limiti del fondo annuale di cui al comma 1.
7.
Dalla data di entrata in vigore del contratto, le disposizioni di cui al
presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle IPAB
aventi finalità sanitarie di cui all'art. 49, comma 2
TITOLO IV
LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
CAPO I
il finanziamento della retribuzione di
risultato
ART. 63
Finanziamento della retribuzione di
risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i
dirigenti di I e II livello del Servizio Sanitario Nazionale
1.
Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente
destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati
raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento
di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti.
2.
Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo
la disciplina prevista negli articoli 64 e 65 mediante l'utilizzo dei
seguenti fondi:
a) Fondo per la retribuzione di risultato
relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi:
Dal 31 dicembre 1995 ed a valere per il 1996,
senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo, il fondo
per i dirigenti medici è costituito, nel suo ammontare, dalla somma
complessiva dei fondi di produttività sub 1 e del fondo sub 2 previsti
dagli articoli 123 e seguenti del D.P.R. 384/90 - effettivamente riferiti
alle categorie di personale di cui al presente contratto - determinata per
l'anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall'art. 8, comma 3
della legge n. 537/93. Il fondo per i dirigenti veterinari è costituito,
nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività
previsti dagli artt 130 e 131 per gli Istituti zooprofilattici del D.P.R.
384/90 determinata per l'anno 1993. I fondi citati sono incrementabili con
eventuali risorse aggiuntive di cui all'art 5, comma 2 lettera c). I
predetti fondi sono decurtati dell'importo utilizzato ai sensi dell'art.
60, comma 2 a decorrere dalla data ivi indicata.
Le aziende ed enti, dal 1 gennaio 1997,
possono altresì utilizzare una ulteriore quota dei fondi citati sino ad un
massimo del 16 % per incrementare il fondo di cui all'art. 60. In tal
caso, i fondi della presente lettera a) sono ridotti in misura
corrispondente alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate avvengono a
condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di
produttività ottenuti con l'applicazione del precedente istituto delle
incentivazioni.
b) Fondo per i premi per la qualità della
prestazione individuale:
Il fondo è costituito, a decorrere dal 31
dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun pregiudizio
sugli aumenti del biennio successivo, da una somma pari allo 0,2 per cento
del monte salari. Le risorse sono destinate annualmente a costituire una
componente della retribuzione dei dirigenti, quale premio per il
conseguimento di livelli di particolare qualità della loro prestazione con
riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con
riguardo alla qualità dei servizi.
3.
Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti delle IPAB aventi
finalità sanitarie, di cui all'art. 49, comma 1.
ART. 64
Finanziamento della retribuzione di
risultato e premio per la qualità della prestazione individuale dei
dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie
1.
Al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti delle IPAB
aventi finalità sanitarie di cui all'art. 48, si provvede a decorrere dal
31.12.1995 ed a valere per il 1996 senza alcun pregiudizio per gli aumenti
del biennio successivo mediante la costituzione di un fondo che, in prima
applicazione del presente contratto, è formato:
- da una quota non inferiore al 4% e non
superiore all'8% del Fondo di cui all'art.61;
- dalle risorse aggiuntive indicate nel comma
3.
2.
Possono avvalersi delle facoltà di cui al comma 1 secondo alinea le IPAB
non dissestate e non strutturalmente deficitarie secondo le vigenti
disposizioni e che abbiano realizzato le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei principi di
razionalizzazione di cui al titolo I del d.lgs. 29 del 1993;
b) ridefinizione delle strutture organizzative
e delle funzioni dirigenziali;
c) istituzione e attivazione dei servizi di
controllo interno o dei nuclei di valutazione.
3.
Le IPAB che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 possono
incrementare, dal 31 dicembre 1995, con oneri a proprio carico, il Fondo
di cui al comma 1, nel limite massimo di una somma pari allo 0,5% della
quota del monte salari annuo riferito al 1993 e relativo ai dirigenti, al
netto dei contributi a carico dell'Am-mi-ni-strazione. Tale somma può
essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0, 2 % del medesimo
monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione almeno
quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati al comma 5.
4. I
risparmi di gestione consistono nei minori oneri relativi al personale
dirigenziale derivanti dagli adempimenti organizzativi indicati al comma 5
che non incidano sulla gestione e sulla qualità dei servizi resi agli
utenti.
5. I
risparmi di gestione sono determinati a consuntivo sulla base della
differenza tra la spesa per il personale dirigenziale, al netto della
spesa per l'indennità di funzione, al 31 agosto 1995 e quella al
31.8.1993, entrambe rapportate ad anno e calcolate secondo i criteri di
cui al comma 19 dell'art. 3 della legge 537/1993, tenendo conto di quanto
stabilito al comma 6 del medesimo articolo.
6.
Le amministrazioni devono attestare attraverso i servizi di controllo
interno o i nuclei di valutazione che detti risparmi non abbiano prodotto
effetti negativi sull'estensione e sulla qualità dei servizi resi agli
utenti e non siano dovuti all'affidamento di attività all'esterno.
ART. 65
La produttività per i dirigenti medici e
veterinari di I e II livello del Servizio Sanitario Nazionale
1.
La retribuzione di risultato dei dirigenti di I e II livello è
strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi
come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e
il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle
singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazione per
budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti del d.lgs. n. 502 del
1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 29 del 1993.
2.
Il fondo di cui all'art. 63 è pertanto destinato a promuovere il
miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la
realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o dell'ente,
finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di
efficacia e di economicità dei servizi istituzionali, tra i quali, con
riferimento anche alle disposizioni della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono particolarmente qualificanti:
· il miglioramento degli indici di rendimento
legati alla degenza;
· l'ottimizzazione delle condizioni di
fruibilità delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere con il pieno
utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche attraverso
l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e un maggiore
orientamento all'utenza;
· la razionalizzazione della spesa per consumi
sanitari e farmaceutici anche attraverso l'ado-zio-ne di adeguati
protocolli clinici, diagnostici e terapeutici;
· il miglioramento dei livelli qualitativi di
intervento di sanità collettiva negli ambienti di vita e di lavoro;
· la razionalizzazione, la personalizzazione
ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche attraverso
l'individuazione di forme alternative, quali la spedalizzazione o
l'assistenza a domicilio, nonché l'incentivazione delle prestazioni e dei
trattamenti deospedalizzanti e delle attività di ospedale diurno;
· la realizzazione di modelli organizzativi
innovativi per le attività delle articolazioni aziendali;
· l'avvio di tecniche per il controllo di
gestione.
3.
Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione per risultato dovranno,
comunque, essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di
produttività ottenuti con l'applicazione dell'isti-tu-to di incentivazione
sub 1 di cui all'art. 123 del D.P.R. 384/1990, lett. a). La retribuzione
di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro
di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
4.
In attuazione dei fini indicati nei commi precedenti, la direzione
generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza con l'ap-pro-va-zione
del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili,
secondo i rispettivi ordinamenti, alle strutture aziendali di più elevato
livello:
a) definisce i programmi e gli obiettivi
prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l'azione
amministrativa e la gestione ;
b) assegna a ciascuna articolazione aziendale,
individuata secondo i rispettivi ordinamenti, le risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento, indicando
quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata
alla medesima e, in particolare, quella riservata al dirigente
responsabile, in base alla metodologia del comma 1 ;
5. I
dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono, con le
medesime procedure e metodologie del comma 4, nei confronti delle singole
unità operative che compongono l'articolazione medesima ;
6.
Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile
dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i
dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi
conferiti a ciascun di essi ai sensi degli artt. 55 e 56 con l'indicazione
dell'incentivo economico connesso.
7.
L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai
risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi
assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del
competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione
di cui all'art. 59, che ne definisce parametri e standard di riferimento.
8.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, la retribuzione di risultato è corrisposta
a consuntivo, nei limiti delle quote di produttività assegnate all'unità
operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie
complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento
totale o parziale del risultato. Tale verifica può anche essere periodica,
per stati di avanzamento.
9.
Ferma rimanendo la formazione del fondo con le regole stabilite all'art.
63. nei confronti delle aziende ed enti che non hanno ancora attivato la
metodologia di budget citata al comma 1, è consentita, sino al 31 dicembre
1996 e, comunque, non oltre il 30 giugno 1997, la gestione dell'istituto
incentivante secondo le norme previste dall'art 123, comma 6, lett. b) del
D.P.R. 384/1990, nel rispetto, in particolare, dei principi di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5.
10.
Le IPAB aventi finalità sanitarie di cui al-l'art. 48, comma 2, utilizzano
il fondo previsto dall'art. 64 secondo le modalità del presente articolo,
fatta salva la quota di cui all'art. 66, comma 2, da destinare ai premi
per la qualità della prestazione individuale.
11.
Il servizio di controllo o nucleo di valutazione di cui al comma 7 svolge
anche un'attività di monitoraggio che si conclude con un rapporto da
trasmettere all'A.Ra.N., da allegarsi alla relazione annuale sullo stato
dell'amministrazione.
12.
Per le aziende e gli enti rientranti nella previsione di cui al comma 8
tale rapporto dovrà in particolare evidenziare lo stato di attuazione
della nuova metodologia.
ART. 66
Premio per la prestazione della qualità
individuale
1.
L'Azienda o ente attribuisce la retribuzione
di risultato di cui agli art. 63, comma 1, lett. b) e 64 nell'ambito del
più ampio processo di valutazione previsto dall'art. 59, sulla base del
grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi e/o livelli di
prestazione.
2.
Le risorse del fondo di cui all'art. 63, comma 2 lettera b) e quelle
previste dall'art. 65, comma 10, sono attribuite con cadenza annuale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno nella forma di premi di
qualità della prestazione individuale a non più del 7% dei dirigenti in
servizio.
3. I
principali fattori di valutazione, variamente combinati ed integrati
secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da
ciascuna azienda o ente e ponderati per le diverse posizioni di incarico
dirigenziale, sono:
a) capacità dimostrata di programmare le
attività assistenziali, facendo fronte, con flessibilità, alle esigenze
del servizio, in particolare nella gestione dei servizi di emergenza e
quelli funzionali all'area critica nonchè i servizi che richiedono elevata
attività assistenziale;
b) grado di conseguimento degli obiettivi
assegnati;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e
valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole
alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi
di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal
contratto di lavoro;
d) capacità di rispettare e far rispettare le
regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e
burocratismi e promuovendo la qua-lità dei servizi;
e) capacità dimostrata nel gestire e
promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti
processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
f) capacità dimostrata nell'assolvere compiti
inerenti ad attività e di controllo, connesse alle funzioni affidate, con
particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
g) qualità dell'apporto personale specifico;
h) contributo all'integrazione tra le diverse
aree, strutture e servizi dirigenziali e all'adattamento al contesto di
intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze e
cambiamenti di modalità operative ed al mantenimento dei livelli
quantitativi di prestazioni erogate.
i) impegno orario
4.
Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio per la particolare qualità
della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo
dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la
motivazione delle decisioni adottate:
5. I
risultati generali dell'applicazione del presente articolo sono comunicati
alle OO.SS. che possono chiedere un incontro al riguardo con la direzione
generale dell'azienda o ente.
PARTE TERZA
TITOLO I
LA LIBERA PROFESSIONE
CAPO I
la libera professione
ART. 67
Attività libero professionale
intramuraria dei dirigenti medici
1.
In applicazione dell'art. 4, commi 10 e 11 del d.lgs. 502/1992 e nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia, a tutto il personale
medico è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale
all'interno dei locali dell'azienda o ente, sia in regime ambulatoriale o
di diagnostica strumentale e di laboratorio che in costanza di ricovero.
2.
L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in
contrasto con le finalità istituzionali dell'azienda o ente e lo
svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale
assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità
dei servizi.
3.
L'esercizio dell'attività libero professionale si svolge nelle seguenti
forme:
a) libera professione individuale,
caratterizzata dalla scelta diretta - da parte del l'utente - del singo-lo
professionista cui viene richiesta la prestazione;
b) attività libero professionale svolta in
équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte
dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza,
all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie
concordate.
c) attività professionali autonome rese su
richiesta ed in favore dell'azienda per l'erogazione di prestazioni alla
stessa commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme
di rappresentanza;
d) attività di consulenza secondo la
disciplina dell'art. 69.
4.
La libera professione individuale e di équipe di cui al comma 3, lettere
a) e b) riguarda le attività in regime ambulatoriale, di diagnostica
strumentale e di laboratorio, di sala operatoria nonchè le prestazioni
svolte in regime di ricovero. L'attività professionale autonoma di cui
alla lettera c) del medesimo comma riguarda le stesse attività.
5.
Tra le attività professionali autonome del comma 3, lettera c) rientrano
anche le attività di laboratorio e quelle strumentali o non, di supporto
alle attività professionali autonome di cui al comma 3, lett. a) e b),
individuate dall'azienda o ente secondo le modalità definite nel CCNL. di
riferimento del relativo personale.
6.
L'azienda o ente, nella fissazione delle tariffe, individua la quota
percentuale destinata a se stessa. Un'ulteriore quota della tariffa - da
concordare in azienda ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera f) comunque
non inferiore al 5% - può essere destinata alle attività di formazione ed
aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 33.
7.
Le parti, allo scopo di fornire alle aziende linee guida uniformi in
materia rinviano all'alle-gato n. 6.
ART. 68
Attività libero professionale
intramuraria dei dirigenti veterinari
1.
In applicazione dell'art. 4, comma 10 del
d.lgs. 502/1992 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, al
personale medico veterinario è consentito lo svolgimento dell'attività
libero professionale all'interno dei locali dell'azienda o ente in linea
con la particolare natura di tale attività oppure presso il richiedente,
ai sensi dell'art. 69, comma 2.
2.
L'attività libero professionale dei medici veterinari è esercitata alle
condizioni che:
a) venga prestata al di fuori del normale
orario di lavoro, ivi compreso lo straordinario e la pronta disponibilità;
b) non sia in contrasto con i compiti di
istituto e con gli interessi dell'azienda o ente e sia subordinata
all'impegno di garantire la piena funzionalità dei servizi.
3.
Per gli aspetti compatibili si applica l'art.67.
ART. 69
Prestazioni di consulenza e consulti
1.
L'attività di consulenza dei dirigenti medici
e veterinari, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali,
all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico
dirigenziale ai sensi dell'art. 57.
2.
La consulenza può essere, altresì, esercitata al di fuori dell'azienda o
ente medesimo nei seguenti casi:
A) In servizi sanitari di altra azienda o ente
del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate
che disciplini:
– i limiti orari minimi e massimi
dell'im-pe-gno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi
di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
– il compenso e le modalità, ove l'attività
abbia luogo fuori dell'orario di lavoro;
Il compenso deve affluire all'azienda o ente
di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente
diritto quale prestatore della consulenza, entro quindici giorni dal-l'introito.
B) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie,
mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che
l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali
del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
– la durata della convenzione;
– la natura della prestazione, che non può
configurare un rapporto di lavoro subordinato;
– i limiti di orario dell'impegno, compatibili
con l'articolazione dell'orario di lavoro;
– l'entità del compenso, ove l'attività sia
svolta fuori del debito orario di lavoro;
– obbligo del recupero del debito orario,
qualora la consulenza, compatibilmente con l'esigenza del servizio, sia
stata resa nell'orario di lavoro;
– motivazioni e fini della consulenza, al fine
di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto;
Il compenso deve affluire all'azienda o ente
di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente
diritto quale prestatore della consulenza entro quindici giorni
dall'in-troi-to.
In particolare rientra fra le attività di
consulenza di cui al presente punto quella di certificazione medico legale
resa per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)
a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R.
1124/1965.
PARTE QUARTA
TITOLO I
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 70
Disposizioni particolari
1.
I procedimenti disciplinari in corso alla data di sti-pulazione del
presente contratto vengono portati a termi-ne secondo le norme e le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
2.
Ai dirigenti destinatari dell'art. 4, comma 21 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, che - assegnati presso un'azienda o ente - optino per l'in-qua-dra-mento
nei ruoli di quest'ultime, si applica l'art. 84, commi 1 e 4 del D.P.R.
384/1990, alle condizioni ivi stabilite.
3.
Nulla è innovato per i dipendenti del servizio sanita-rio nazionale
operanti nel distretto speciale del comune di Campione d'Italia purché ivi
effettivamente residenti.
4.
Ai dirigenti in servizio presso le Agenzie Regionali e delle Province
Autonome istituite ai sensi dell'art. 3 del D.L. 496/1993 convertito nella
L. 61/1994, in attesa della stipulazione dell'accordo di cui all'art. 1,
comma 8, continuano ad applicarsi i contratti del comparto degli enti di
provenienza. Sono disapplicate le norme di leggi regionali che
attribuiscano a soggetti diversi dall'A.Ra.N. la possibilità di stipulare
accordi per la definizione del comparto di appartenenza del predetto
personale.
5.
Il trattamento economico omnicomprensivo di l. 8.640.000 annue lorde
previsto dall'art. 110 del D.P.R. 270/1987 per gli ex medici condotti ed
equiparati che, entro la data di entrata in vigore del presente contratto,
non risultino aver ancora optato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R.
384/1990, è rideterminato in L. 9.158.000.
6.
Dall'1 dicembre 1995, la componente fissa della retribuzione di posizione
dei dirigenti veterinari di II livello è incrementata di L. 3.400.000.
7.
Ai dirigenti che usufruiscono dei distacchi sindacali di cui all'art. 2
del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono, oltre alle voci
retributive dell'art. 40, punti da 1 a 3, anche l'indennità di specificità
medica e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico
ricoperto al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di
rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco,
comunque, non inferiore a quella della tabella allegato n. 3 goduta dal
dirigente. Non compete la retribuzione di risultato e, per i dirigenti di
II livello con rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile, lo specifico
trattamento economico di cui all'art. 58.
8.
La retribuzione di posizione spettante al dirigente comandato presso altre
aziende od enti del comparto ovvero presso altre pubbliche
amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, compete, nel
rispetto dell'art. 3 comma 63 della L. 537/1993, è corrispondente
all'incarico rivestito presso l'azienda o ente di provenienza ovvero, in
caso di graduazione delle funzioni dirigenziali avvenuta successivamente
al comando, altra di valenza pari alle funzioni svolte
nell'Amministrazione presso la quale presta servizio determinata da quest'ultima.
9.
Per i dirigenti collocati in aspettativa per svolgere gli incarichi di cui
agli artt. 3, commi 6 e 7 e 4, comma 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992, il
trattamento stipendiale sul quale devono essere calcolati i contributi
previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 3, comma 8 del citato
decreto legislativo è costituito dalla retribuzione tabellare,
dall'indennità integrativa speciale e dalla retribuzione individuale di
anzianità, dall'indennità di specificità medica e dalla retribuzione di
posizione determinata ai sensi dell'art. 55, esclusivamente nelle
componenti fissate nella tabella allegato n. 3. Dal computo sono esclusi
la retribuzione di risultato, le indennità connesse a particolari
condizioni di lavoro e, per i dirigenti di II livello con rapporto ad
incarico quinquennale rinnovabile, lo specifico trattamento economico di
cui all'art. 58.
10.
Sono confermate le disposizioni di cui all'art. 28, comma 2 del D.P.R.
761/1979 nonché quelle dell'art. 41 del D.P.R. 270/1987 e dell'art. 88 del
D.PR. 384/1990. E', altresì, confermato l'art. 56 comma 1, punto 2) del
D.P.R. 761/1979 relativo all'accertamento della sopravvenuta incapacità
professionale. I soggetti titolari della procedura prevista dal comma 3 e
seguenti della medesima disposizione sono sostituiti con quelli
corrispondenti del D.Lgs 502 del 1992 secondo i regolamenti aziendali.
11.
La tabella allegato 1 del D.P.R. 384/1990, con decorrenza dall'entrata in
vigore dello stesso decreto è modificata nel senso che dai tre livelli -
IX, X, e XI del personale laureato del ruolo sanitario è cancellata la
figura dell'odontoiatra. Dalla medesima data e sino al presente contratto
la tabella dell'area medica - allegato 3- del D.P.R. 384/1990 è integrata
secondo l'allegato n.1 al presente contratto.
ART. 71
Una tantum
1.
Per il periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 30 novembre 1995, per
compensare la mancata attivazione degli incarichi di cui al presente
contratto, è corrisposta la somma forfettaria di seguito indicata:
– dirigenti di II livello art. 43,44, 45
lettere A) e C): L. 1.356.000
– dirigenti di I livello art. 43,44, 45
lettere A) e C): L. 677.000
– dirigenti di II livello art. 43,44, 45
lettere B) e D): L. 765.000
– dirigenti di I livello art. 43,44, 45
lettere B) e D): L. 365.000
ART. 72
Norma transitoria relativa alle
caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari
1.
Per la vigenza del presente contratto, le
aziende ed enti possono consentire il passaggio dei dirigenti medici di I
e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettere B), al
trattamento stipendiale tabellare previsto dai medesimi articoli per i
dirigenti ricompresi nelle lettere A), previa domanda degli interessati,
al verificarsi della disponibilità di posti nei relativi contingenti
secondo la disciplina di appartenenza. In caso di pluralità di domande si
procede sulla base dell'anzianità complessiva di servizio dei richiedenti.
L'ade-gua-mento del trattamento economico concerne anche l'indennità di
specificità medica di cui all'art.54, mentre la retribuzione di posizione
- per la componente fissa rimane determinata nella misura prevista dalla
tabella di cui al comma 4 - e nella parte variabile può essere
rideterminata dall'azien-da in relazione all'incarico conferito.
2.
Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti veterinari
di I e II livello di cui agli artt. 43, 44, 45, comma 1, lettere D), con
le stesse modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalle vigenti
disposizioni.
3.
Ai dirigenti di cui al 1 e 2 comma l'indennità di specificità medica
compete dal 1 dicembre 1995 nelle seguenti misure:
- dirigenti di II livello: L. 2.000.000
- dirigenti di I livello : L. 1.000.000
4.
La retribuzione di posizione dell'art. 55 per i dirigenti di cui ai commi
1 e 2, nelle componenti fissa e variabile è determinata nella tabella
allegato n. 3. La retribuzione di posizione essendo indipendente dalle
caratteristiche del rapporto di lavoro originario, può essere
rideterminata dall'azienda o ente nella parte variabile in coerenza con
l'incarico affidato anche se non si verificano le condizioni di cui al
comma 1.
5.
Sino all'applicazione del comma 4, nei confronti dei dirigenti di cui al
presente articolo, in via transitoria, la retribuzione di posizione è
svincolata dai parametri definiti negli artt. 56 comma 2 e 57, comma 4, in
quanto legata alla particolare posizione degli interessati.
6.
Ai dirigenti di II livello di cui al presente articolo si applica l'art.
58 comma 1 con l'attribuzione dello specifico trattamento economico in
caso di rapporto ad incarico quinquennale o a seguito di opzione nella
misura ricompresa tra il 3,57% ed il 35%.
7.
Dall'entrata in vigore del presente contratto, sono disapplicati l'art. 35
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, gli artt. 77, 78 e 92, comma 8 del
DP.R. 270/1987 e l'art. 119 del D.P.R. 384/1990.
ART. 73
Verifica delle disponibilità finanziarie
complessive
1.
In caso di accertamento da parte del Ministero del Te-soro di maggiori
oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie
possono richiedere il con-trollo e la certificazione di tali oneri ai
sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al servizio di
controllo interno della spesa relativa al pubblico im-piego, istituito
presso il Consiglio Nazionale dell'Eco-nomia e del Lavoro dall'art. 10
della legge 30 dicembre 1991, n.412.
2.
Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattua-li rispetto a quelli
previsti, le parti si incontrano al-lo scopo di concordare la proroga
dell'efficacia tem-porale del contratto, ovvero la sospensione
dell'esecu-zione, totale o parziale, dello stesso.
ART. 74
Norma finale
1.
Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente
contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, continuano ad
applicarsi le vigenti norme di legge, nonché degli accordi di lavoro del
comparto già recepiti con D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, in quanto non disapplicate dall'art. 74.
2.
Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qua-lora le somme
stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 63 e 64, non
siano state impegnate nei rispetti-vi esercizi finanziari sono riassegnate
nell'esercizio del-l'an--no successivo.
ART. 75
Disapplicazioni
1.
A norma dell'art. 72, comma 1 del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di
cui all'art. 2, comma 2, sono inap-plicabili, nei confronti del personale
dirigenziale appartenente alla presente area negoziale, tut-te le norme
previgenti incompatibili con quelle del pre-sente contratto in relazione
ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le
seguenti disposizioni:
a) art.
2, durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto: art. 75 del DPR 384/1990;
b) art.
4, tempi e procedure per la
stipulazione del contratto decentrato: art. 76 del DPR 384/ 1990;
c) art.
5, materie di contrattazione:
artt.74 e 75 del DPR 270/1987;
d) artt.
6 e 8, diritti di informazione:
artt. dal 18 al 20 del DPR 13/1986; art. 38 del DPR 270/1987;
e) art.
9, forme di partecipazione: art. 60
del DPR 761/1979;
f) art.
10, rappresentanze sindacali nei
luoghi di lavoro : art. 25 della L.93/1983;
g) art.
11, composizione delle delegazioni
: art. 76 del DPR 270/1987;
h) art.
12, contributi sindacali: art. 104
del DPR 384/1990;
i) art.
13, interpretazione autentica dei
contratti: art. 112 del DPR 270/1987; art. 7 del DPR 384/90; art. 21 del
DPR 13/1986;
j) art.
14, contratto individuale di
lavoro: art. 12 del DPR 3/1957; art. 27, comma 4, del DPR 761/1979; artt.
18, commi 3 e 4, e 20 del DM Sanità 30.01.1982;
k) art.
15, periodo di prova: art. 14 del
DPR 761/1979;
l) art.
16, contratto a tempo determinato:
per le disapplicazioni vedi dichiarazione congiunta all'art. 16
m) artt.
17 e 18, orario di lavoro: art. 32
del DPR 761/1979; art. 77 del DPR 270/1987; art. 79 del DPR 384/1990;
n) art.
19, servizio di guardia: art. 80
del DPR 270/1987; pronta disponibilità: art.82 del DPR 270/1987; è
confermato l'ultimo periodo dell'art. 110 del DPR 384/1990;
o) artt.
21 e 22, ferie, festività e riposo
settimanale: artt. 33 e 37 del DPR 761/1979; art. 4 del DPR 395/1988; art.
134, comma 6, del DPR 384/1990;
p) art.
23, assenze retribuite: art. 38 del
DPR 761/1979; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22,
commi da 22 a 24 e 26 della L. 724/1994;
q) artt.
24-25, assenze per malattia e per
infortunio e malattie derivanti da causa di servizio: art. 47 del DPR
761/1979; art. 56, commi 1, punto 1) e 2 del medesimo decreto, artt. 28 e
29 del DPR 270/1987; artt. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR 3/1957;
artt. dal 30 al 34 del DPR 686/1957; art. 3, commi dal 37 al 41, della L.
537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26, della L. 724/1994;
r) artt.
26 e 27, astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità, servizio militare: artt. da 37 a 41 e 67del DPR
3/1957; art. 38 e 47 del DPR 761/1979; art. 3, comma 37 della L. 537/1993;
art. 7, comma 3 della L. 1204/1971, limitatamente ai primi 30 giorni di
assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento
del terzo anno;
s) art.
28, aspettativa: artt. 69 e 70 del
DPR 3/1957; art. 47 del DPR 761/1979;
t) art.
29, passaggio ad altra funzione per
inidoneità fisica: art. 16 del DPR 761/1979; art. 86 del DPR 384/1990;
u) art.
30, effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro e al recesso: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art.
102 del DPR 384/1990; di conseguenza gli artt. da 78 a 123 del DPR 3/1957,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 1;
v) art.
33, aggiornamento professionale e
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata: art. 83 del DPR
270/1987; art. 134, comma 4, del DPR 384/1990;
w) art.
34, cause di cessazione del
rapporto di lavoro: artt. 52, 54, 55 e 57 del DPR 761/1979; per ciò che
concerne l'art. 56 del medesimo decreto vedi la lett. q del presente
comma;
x) artt.
42, 43, 44 e 45, norme transitorie:
artt. 108, 109, 110, comma 1, 111, 112,113 del DPR 384/1990, sostituiti
dai nuovi valori tabellari nei quali vengono inglobate ed assorbite in
quota parte le indennità ivi citate; art. 18, comma 2 bis, del d.lgs 502
del 1992, eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso;
y) artt.
48 e 49, personale delle IPAB:
l'art. 43 del DPR 333/1990 sostituito dal nuovo valore tabellare; art. 38
del DPR 333/1990 per la parte assorbita dal tabellare; art. 69, comma 1
del DPR 268/1987;
z) artt.
54 e 55, indennità di specificità
medica e retribuzione di posizione della dirigenza: artt. 110, commi 5 e
6, 114, 116 del DPR 384/1990 assorbiti e sostituiti dalle due voci
sopracitate; art. 118 del DPR 384/1990;
aa) art.
60, finanziamento della
retribuzione di posizione: tutti gli articoli citati nella lettera z)
nonché gli artt. 53 e 54 del DPR 270/1987, come modificati dall'art. 110
del DPR 384/1990 le risorse dei quali, in quanto confluite nel fondo, sono
da esso assorbite e retribuite ad altro titolo; anche le risorse dell'art.
117 del DPR 384/1990 confluiscono nel fondo, ma la norma non è
disapplicata;
bb) art.
61, finanziamento della
retribuzione di posizione dei dirigenti IPAB: art. 38 del DPR 333/1990
confluita ed assorbita dal fondo di posizione;
cc) art.
62, fondo per le condizioni di
lavoro: gli articoli dei decreti 270/1987 e 384/1990 citati nel primo
comma dell'art. 60 sono disapplicati laddove ridisciplinati nel presente
contratto altrimenti sono mantenuti in vigore per quanto attiene la parte
normativa e le procedure di erogazione, salvo specifica diversa
indicazione. Le risorse previste per il pagamento delle predette indennità
confluiscono nel fondo e sono da esso assorbite;
dd) art.
63, produttività per i dirigenti
del S.S.N.: artt. da 123 a 132 del DPR 384/1990, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 65, comma 9 del presente contratto per il quale la
disapplicazione della lettera b) del sesto comma dell'art. 123 decorre
dall'1 gennaio 1997;
ee)
artt. 67 e 68, attività libero
professionale: artt. da 85 a 90 del DPR 270/1987;art. 134, comma 5, del
DPR 384/1990;
ff) art.
69, prestazioni di consulenza e
consulti: art. 84 del DPR 270/1987.
2.
Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali,
dalla data di cui al comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 73 e 74
del DPR 384/1990.
3.
Il DPR 25 giugno 1983 n. 348 è completamente disapplicato.
4.
Sono del pari disapplicate le norme contenute nelle leggi regionali in
materie oggetto del presente contratto.
5.
Le aziende ed enti curano adeguate forme di pubblicità per informare i
dirigenti dell'interve-nu-ta disapplica-zione ed inviano, per conoscenza,
all'A.Ra.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto
incompatibili con il presente contratto.
6.
Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel
presente contratto saranno corretti a cura dell'A.Ra.N., previa
informazione alle OO.SS. firmatarie.
ALL. 1
Allegato n. 3 DPR 384/1990
Area medica e veterinaria
|
POSIZIONE FUNZIONALE
|
LIVELLO RETRIBUTIVO
|
RUOLO SANITARIO
Profili e disciplina secondo
decreto del Ministero della Sanità del 10.3.1983, pubblicato sul
Supplemento ordinario della G.U. del 2.4.1983, n. 91 e successive
modificazioni ed integrazioni. DM del 19.3.1992, n. 312, pubblicato su
G.U. 13.6.1992 |
IX
|
IX
|
Assistente medico
Assistente odontoiatra
Veterinario collaboratore |
X
|
X
|
Coadiutore sanitario
Vice direttore sanitario
Aiuto corresponsabile ospedaliero
Aiuto corresponsabile odontoiatra
Veterinario coadiutore |
XI
|
XI
|
Dirigente sanitario
Direttore sanitario
Primario ospedaliero
Primario odontoiatra
Sovraintendente sanitario
Veterinario dirigente |
ALLEGATO N. 2
MODALITA' DI RICOSTRUZIONE DELLO STIPENDIO
TABELLARE DEI
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DI I E II
LIVELLO DEL S.S.N.
Con il presente allegato formato da due
schede si intende illustrare con quali modalità di calcolo si è proceduto
alla ristrutturazione della retribuzione tabellare spettante ai dirigenti
dal 1. 12. 1995, utilizzando sia le voci retributive del D.P.R. 384/1990
che le risorse contrattuali e quelle del D.L. 377/1996. Le risorse residue
delle indennità del D.P.R. 384/1990 sono state utilizzate per la
definizione dell'indennità di specificità medica di cui all'art. 54 e per
l'individuazione della componente fissa della retribuzione di posizione,
come indicato nelle tabelle allegato n. 2.
Tab. 2
AREA MEDICA
|
Modalità di calcolo con le quali è
stata determinata la retribuzione tabellare e di posizione dei
dirigenti nel biennio 1994-1995 al 1.12.95-Indennità DL 377/1996
|
VOCI
|
I LIVELLO DIRIGENZIALE
|
|
Art.43 lett. A e C
|
Art.43 lett. B
|
Art.43 lett. D
|
Art. 44 lett. A e C
|
Art. 44 lett. B
|
Art. 44 lett. D
|
Note
|
|
|
|
con + 5 anni
|
con - 5 anni
|
|
|
|
|
1)
Nuovo stipendio tabellare formato da:
·
stipendio tabellare ex DPR 384/1990 più
EDR
·
incrementi contrattuali nuovi (art. 41 del
CCNL)
·
quota parte indennità ex DPR 384/1990
conglobata
·
quota parte IIS conglobata al 1.12.1995
TOTALE
·
incremento del DL 377/1996 al 1.7.1997
TOTALE |
18.311
2.300
7.032
27.643 +
5.334
32.977
|
13.793
1.680
1.142
16.615 +
4.000
20.615
|
18.311
2.100
3.100
23.511 +
5.334
28.845
|
18.311
2.004
1.523
21.838 +
5.334
27.172
|
25.451
2.850
4.311
365
32.977
32.977
|
19.148 (1)
1.957
321
21.426 (1)
21.426 (1)
|
25.451
2.409
620
365
28.845
28.845
|
(1)
di cui 811.000
di
assegno
ad
personam
|
2)
Indennità di specificità medica (artt. 54
e 72 CCNL) |
7.370
|
1.000
|
1.000
|
7.370
|
1.000
|
1.000
|
|
N.B. Le cifre sono arrotondate
N.B. La quota parte delle indennità conglobate
è valutata per 13 mensilità (quindi, laddove le indennità fossero
percepite per 12 mensilità, l'importo è diviso per 13 e moltiplicato per
12)
AREA MEDICA
|
Modalità di calcolo con le quali è
stata determinata la retribuzione tabellare e di posizione dei
dirigenti nel biennio 1994-1995 al 1.12.1995
|
VOCI
|
DIRIGENTI DI II LIVELLO
|
|
|
|
|
1)
Nuovo stipendio tabellare formato da:
·
stipendio tabellare ex DPR 384/1990 più
EDR
·
incrementi contrattuali nuovi (art. 41
del CCNL)
·
quota parte indennità ex DPR 384/1990
conglobata al 1.12.1995
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
N.B. Le cifre sono arrotondate
N.B. La quota parte delle indennità conglobate
è valutata per 13 mensilità (quindi, laddove le indennità fossero
percepite per 12 mensilità, l'importo è diviso 13 e moltiplicato per 12)
ALLEGATO N 3
Il presente allegato è costituito dalla
tabella dalla quale risulta - oltre all'indennità di specificità medica -
anche la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti medici e
veterinari del S.S.N. dal 1 dicembre 1995, nelle due componenti - fissa e
variabile. La prima è costituita per il presente biennio dal residuo delle
indennità percepite dai dirigenti medici e veterinari ai sensi degli artt.
110, 114, 116 e 117 (ove godute) - escluse quelle per la partecipazione
all'ufficio di direzione e di coordinamento, conlfluite nel fondo
dell'art. 60 a titolo collettivo - dopo l'applicazione degli artt. 43, 44,
45 e 58. La componente variabile è invece, determinata dalle risorse
contrattuali utilizzabili, nel rispetto dell'equilibrio tra le varie
posizioni funzionali di provenienza.
Ne risulta che, in prima applicazione del
presente contratto, pur non essendo ancora conferiti gli incarichi di cui
agli artt. 56 e 57, la retribuzione di posizione risulta diversificata in
base alla posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso
assetto organizzativo. Ciò giustifica il ricorso nella tabella ai
precedenti livelli ma - con riferimento ai dirigenti di I livello - non
costituisce alcuna preclusione per l'azienda o ente nell'utilizzo degli
stessi in posizioni organizzative retributivamente più elevate di quelle
definite dalla presente tabella, nel rispetto dei principi di cui agli
artt. 53 e 55 nonchè delle risorse disponibili nel fondo di cui all'art.
60 del presente CCNL.
TABELLA PER LA
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE
DURANTE LE ASSENZE
ALLEGATO N. 4 |
INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DELLA
RETRIBUZIONE IN RELAZIONE AI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI
|
ISTITUTO NORMATIVO
|
TAB.
IIS
RIA
(1)
|
Indennità di
specificità
medica
|
Retribuzione
di
posizione
|
Specifico
trattamento
II livello
r. sanitario
|
CONDIZIONI DI LAVORO
(1)
P.D. Rischio Attività Bilinguismo Anti
Straordinario. RX didattica TBC
Indennità n.f. |
A.
N.
F.
(1)
|
Retribu-zione
di
risultato
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
__
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
SI
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
SI
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
SI
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
SI
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI (3)
|
SI (3)
|
SI (3)
|
SI (3)
|
NO
|
SI (3)
|
NO
|
SI (3)
|
SI (3)
|
SI
|
(2)
|
|
SI (4)
|
SI (4)
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
(2)
|
Indennità mancato preavviso,
supplementare e art. 2122
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
SI
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
NO
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
NO
|
(1) ove spettanti
(2) la retribuzione di risultato viene erogata
a consuntivo e previa verifica del raggiungimento dei risultati ; in caso
di assenza nel corso dell'anno, può spettare nella misura in cui il
Dirigente ha partecipato al raggiungimento dei risultati
(3) nella misura del 30%
(4) nella misura del 50%
ALLEGATO N. 5
ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI
1. Applicazione dell'art. 24, comma 1
1.1.
Si supponga che un Dirigente, dopo l'entrata
in vigore del presente contratto, si assenti per malattia secondo il
seguente schema:
– dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
– dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi);
– dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi - ultimo
episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il
cosiddetto "periodo di comporto"
è necessario:
- sommare le assenze intervenute nei tre anni
precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle dell'ultimo
episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
- totale assenze effettuate dal 19.7.96 al
19.7.99: 12 mesi
- ultimo episodio morboso: 7 mesi
- totale 19 mesi
Al 20.1.2000 il Dirigente avrà totalizzato 18
mesi di assenza. Dal 21.1.2000 egli avrà quindi superato il periodo
massimo consentito (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo
di assenza non retribuita).
1.2.
Si supponga ora che il Dirigente si assenti
secondo il seguente schema:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
- dal 15.1.97 al 15.11.97 (10mesi);
- dal 20.12.98 al 20.6.99 (6 mesi);
-dal 20.12.2000 al 20.1.2001 (1 mese - ultimo
episodio morboso).
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1.
si può verificare che il Dirigente ha ancora diritto alla conservazione
del posto per un periodo di 11 mesi. Infatti:
- totale assenze effettuate dal 19.12.97 al
19.12.2000: 6 mesi
- ultimo episodio morboso: 1 mese
- totale 7 mesi
Al 20.6.99 il Dirigente completa, ma non
supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze
fino al 20.12.2000, con la conseguenza che al fine del computo dei tre
anni si dovrà andare a ritroso fino al 19.12.97. Al 20.1.2000 egli avrà
totalizzato solo 7 mesi di assenza.
2. Applicazione dell'art. 24, comma 6 -
Trattamento economico.
2.1.
Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso
concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate
nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e
sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso.
Fatto questo si tratta di applicare
meccanicamente quanto stabilito nel comma 6 dell'art. 24.
Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il
Dirigente avrà diritto al seguente trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi) Intera
retribuzione;
- dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi) Intera
retribuzione fino al 15 .8.97, 90% della retribuzione fino al 15.11.97;
- dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi) 50% della
retribuzione fino al 20.1.2000.
Dal 21.1.2000 l'assenza non è retribuita
(questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del comma 2
dell'art. 24)
Caso illustrato nel punto 1.2.:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi); Intera
retribuzione;
- dal 15.1.97 al 15.11.97(10 mesi) Intera
retribuzione fino al 15 .8.97; 90% della retribuzione fino al 15.11.97;
- dal 20.12.98 al 20.6.99(6 mesi) 50% della
retribuzione;
- dal 20.12.2000 al 20.1.2001(1 mese) 100%
della retribuzione.
3. Applicazione dell'art. 24 comma 11 -
Fase transitoria.
Il nuovo regime si applica solo alle assenze
iniziate dopo la data di stipulazione del contratto o a quelle che, pur
iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi,
il nuovo regime si applicherà solo alla parte di assenza che prosegue dopo
la data di stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in precedenza
sono quindi azzerate; delle stesse non si dovrà mai tener conto, né ai
fini della determinazione del periodo di conservazione del posto, né ai
fini della determinazione del trattamento economico. E' quindi di tutta
evidenza che il nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni
dalla data di stipulazione del contratto.
Assenze per malattia nel rapporto
a tempo determinato
In conseguenza della non ammissione al
visto della Corte dei conti dell'art. 16 del CCNL, il testo relativo
all'esemplificazione delle assenze per malattia nel rapporto a tempo
determinato sarà allegato all'accordo integrativo di cui alla
dichiarazione congiunta all'art. 16 del contratto.
ALLEGATO N. 6
Per fornire alle aziende ed enti unità di
indirizzo per attuare le modalità organizzative dell'attività libero
professionale e per la fissazione delle tariffe, fatte salve le
disposizioni vigenti in materia nonché le circolari del Ministero della
Sanità, le parti concordano i seguenti punti:
1. La realizzazione degli artt. 67 e 68 rende
opportuno che le aziende e gli enti,, sentite le organizzazioni sindacali
di cui agli art. 10 e 11, adottino - entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto una idonea disciplina regolamentare della
materia, nella quale fissare anche i criteri per la determinazione delle
tariffe da applicare alle prestazioni, assicurando, altresì, il rispetto
dei seguenti principi:
b) l'attività libero professionale in regime
ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti
per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta
disponibilità;
b) qualora, per ragioni tecnico -
organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero
professionale in orari differenziati, dovrà essere stabilito un tempo
standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione
delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in
relazione al numero di prestazioni effettuate;
c) non è consentita attività libero
professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e di
terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione
ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarità delle patologie,
da individuare in sede aziendale;
d) fermo restando il disposto dell'art. 4,
comma 7 della legge 412/1991, l'incompatibilità dello svolgimento di
attività libero professionale esterna nei confronti:
- delle stesse forme di rappresentanza delle
associazioni di utenti per le quali si esercita l'attività professionale
di cui all'art. 67 lettere b) e c);
- nei casi di conferimento dell'incarico di
responsabile di dipartimento, in deroga all'art. 58, comma 2, nel
contratto individuale deve essere prevista una maggiorazione della
retribuzione di posizione del dirigente interessato non inferiore al 40%
del valore massimo previsto dall'art. 56, comma 1, lettera a) e, comunque,
non superiore ad esso.
2. La disciplina aziendale dovrà prevedere le
modalità autorizzative dell'esercizio dell'attività libero professionale
nelle quali dovranno essere indicati:
- gli spazi orari disponibili;
- i locali e le attrezzature necessari;
- le modalità organizzative, anche in
relazione al personale di supporto;
- le tariffe da applicare secondo le diverse
tipologie di attività libero professionale.
3. La disciplina aziendale potrà, altresì,
individuare forme sperimentali di attività libero professionali
individuali da svolgersi anche in forma associata come "Associazione di
professionisti".
4. Nella fissazione delle tariffe le aziende o
enti terranno comunque conto dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o
di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla
singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni libero
professionali individuali, in regime di ricovero,ai sensi dell'art. 4,
comma 10 del d.lgs. 502/1992, la tariffa è forfetaria;
c) le tariffe di cui alle lettere precedenti
devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'azienda o ente
e devono evidenziare, pertanto, le voci relative ai compensi del libero
professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi - pro
quota - per i materiali, per l'ammortamento e la manutenzione delle
apparecchiature, nonché la percentuale destinata all'azienda o ente,
finalizzata all'ulteriore sviluppo delle attività istituzionali. Tale
quota può essere comprensiva di una percentuale da concordare in azienda
con dirigenti interessati per essere destinata alle attività di
aggiornamento professionale;
d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali
e di diagnostica strumentale e di laboratorio non possono comunque essere
determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle disposizioni
vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per
le corrispondenti prestazioni;
e) le tariffe sono verificate annualmente,
anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
f) nell'attività libero professionale di
équipe di cui all'art. 67, comma 3, lett. b), la distribuzione della quota
parte spettante ai singoli componenti avviene - da parte dell'azienda o
ente - su indicazione dell'equipe stessa;
5. Le tariffe delle prestazioni libero
professionali di cui all'art. 67, comma 3 lettere a) e b) sono definite
dall'azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con
i dirigenti interessati. Per l'attività di cui alla lettera c) della
disposizione citata, la tariffa è definita dall'azienda, previa
contrattazione decentrata per la determinazione dei compensi spettanti ai
soggetti interessati.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In considerazione del fatto che la
sottoscrizione del contratto avviene successivamente alla data prevista
dall'art. 2 comma quattro, le parti si danno atto che la disdetta del
biennio economico viene data contestualmente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti, visto anche il D.L. 163/1995,
convertito con modifiche con legge dell'11 luglio 1995, n. 273, esprimono
il comune avviso che le Aziende ed enti, nell'istituire - mediante i
regolamenti richiamati dalla citata legge - i servizi di controllo interno
o i nuclei di valutazione deputati la valutazione dei dirigenti ai sensi
dell'art. 59 del presente contratto, dovranno tenere conto della
particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a svolgere in
relazione alle specifiche professionalità operanti in azienda,
prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una integrazione
con figure adeguate per professionalità e qualifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto che i protocolli di
cui all'art. 9, comma 4, non dovranno assumere carattere di accordi
integrativi regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti, in relazione agli artt. 9 e 32
del presente CCNL, concordano sulla necessità che, a livello regionale,
venga esperito ogni utile tentativo teso alla ricollocazione dei dirigenti
medici e veterinari, eventualmente dichiarati in esubero, tenuto conto
delle problematiche e dei vincoli che a tale personale derivano
dall'incardinamento in specifiche discipline, che nella fattispecie in
esame, possono determinare una mancanza di flessibilità nella
ricollocazione del personale stesso. A tale scopo le parti, anche quale
suggerimento alla Conferenza di cui all'art. 9, comma 3, individuano -
quale strumento che può facilitare la citata ricollocazione - il
conferimento di incarichi dirigenziali anche nell'ambito di strutture o
unità operative o servizi delle aziende ed enti nei quali il possesso o la
mancanza di una specifica disciplina non determini un ostacolo ad un
proficuo e funzionale inserimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti concordano sulla necessità ed
urgenza dell'approvazione di provvedimenti che affrontino il problema
dell'utilizzazione di istituti di flessibilità del rapporto di lavoro dei
dirigenti pubblici e, in particolare, di quelli del S.S.N., in cui vengono
impiegate professionalità per le quali l'utilizzazione part-time risulta
particolarmente adeguata per le caratteristiche delle prestazioni
lavorative, di contenuto prevalentemente professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti si impegnano ad iniziare, a
partire dal mese di gennaio 1997, i lavori preparatori per giungere alla
regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari e
della riforma dell'indennità premio di servizio.
Le parti considerano la modifica del d.lgs. n.
124 del 1993 e successive modificazioni condizione preliminare per rendere
attuabile un sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze
dei Dirigenti delle Aziende ed Enti del S.S.N.
In tale orientamento dovranno essere costruite
le modalità di costituzione e di funzionamento del fondo e le clausole che
ne permettano la verifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti riconoscono l'importanza peculiare
della tutela della salute dei Dirigenti e della sicurezza sul posto di
lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per
una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai Dirigenti
lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili,
nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
A tal fine le parti, per dare concretezza ai
principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti,
in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970,
conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in
materia ed in particolare dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, si
impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi alla figura del
rappresentante per la sicurezza, a conclusione dell'accordo
intercompartimentale in via di definizione.
Le parti si impegnano altresì a disciplinare
la materia delle attività usuranti non appena sarà definito il quadro
normativo di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti si danno reciprocamente atto che
le conclusioni raggiunte con il presente accordo realizzano un delicato
bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle risorse
finanziarie disponibili e delle esigenze di profonde modificazio-ni del
trattamento dirigenziale, nel rispetto altresì delle esigenze di
equi-li-brio con altre conclusio-ni contrattuali già realizzate nel
settore pubblico. Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in
cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno in altre aree della
dirigenza del Pubblico Impiego, fossero incoerenti con i principi di cui
sopra e comportassero soluzioni sostanzialmente difformi rispetto ai
corrispondenti istituti contrattuali di contenuto economico - normativo
del presente ccnl,
con particolare riferimento ai meccanismi di superamento del sistema di
classi e scatti, esse si incontreranno per pervenire alla necessaria
armonizzazione della presente intesa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti, in relazione all'art. 20 del
presente CCNL, concordano che, nell'ambito del piano annuale adottato
dall'Azienda o Ente, di cui al punto 1) del predetto articolo, si
organizzi la pronta disponibilità relativamente al singolo presidio e non
a presidi multipli, al fine di garantire la più tempestiva assistenza.
Le parti, inoltre, concordano sulla necessità
di prevedere la copertura assicurativa da parte dell'Azienda o Ente,
particolarmente in quelle condizioni che prevedano l'utilizzo del mezzo
proprio di trasporto, qualora sia indispensabile il riferimento a più
presidi ovvero a spostamenti sul territorio.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti convengono che vengano fornite
direttive per l'attuazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione I bis, n.
640/1994, in base alla quale viene riconosciuto il diritto agli ex medici
condotti di percepire la retribuzione individuale di anzianità secondo la
dinamica prevista dai DD.PP.RR. 348/83, 270/87 e 384/90.
Le parti si danno altresì atto che per
l'attuazione della predetta sentenza i finanziamenti dovranno essere
reperiti ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 29 del 1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti auspicano che le Regioni pongano
in atto sistemi per il monitoraggio del rapporto di collaborazione tra i
medici dei presidi ospedalieri ed i medici di medicina generale
convenzionati anche al fine di evitare ricoveri impropri con il
conseguente eccesso di carico assistenziale a livello ospedaliero.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le parti con riferimento all'applicazione
dell'art. 18 comma 5 del presente contratto, relativo alla individuazione
di due ore dell'orario lavorativo dei dirigenti veterinari da destinare ad
attività di aggiornamento professionale, auspicano che nella prossima
tornata contrattuale anche a detti dirigenti vengano riconosciute, per
evidenti motivi di equiparazione, le stesse ore di aggiornamento
settimanale godute dalla dirigenza medica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti concordano sulla necessità che sia
data completa applicazione all'art. 124, comma 6 del D.P.R. 384/90 ai fini
della corretta quantificazione del fondo aziendale della retribuzione di
risultato previsto dall'art. 63 del presente contratto..
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Il presente contratto ha realizzato le
norme del d.lgs. 502/1992 e 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni, unificando nel I livello dirigenziale gli assistenti e gli
aiuti collocati rispettivamente nell'ex IX e X livello e con gli artt. 43
e 54, anche grazie alle risorse messe a disposizione del D.L. 377/1996 ha
provveduto alla equiparazione tra i due ex livelli sotto il profilo della
retribuzione tabellare e dell'indennità di specificità medica. Di
conseguenza il contratto all'art. 75, lettera x) ha disapplicato l'art. 18
comma 2 bis del d.lgs. 502/1992 citato che prevedeva due fasce economiche.
In relazione a ciò le parti auspicano ed invitano le aziende ed enti del
presente contratto a non procedere all'espletamento di eventuali procedure
concorsuali indette per la copertura di posti di aiuto ex X livello,
fascia a) perché non più previsti dalla normativa realizzata con il
presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15
Le parti convengono che, qualora l'articolo
4 com-ma 3 della L. 724/1994 relativo alla sospensione del 15%
dell'indennità di Tempo Pieno, ve-nisse superato dalla legge di
accompagnamento alla Finanziaria 1997, i valori del-la predetta
percentuale, calcolati sulla citata indennità abrogata con il presente
contratto, saranno conformi a quel-li indicati nella predetta emananda
legge con ri-ferimento alle voci retributive che essa indicherà.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 16
Le parti prendono atto dell'eliminazione
dal testo delle disposizioni riguardanti l'attività di consulenza (art. 69
lett. B) verso i soggetti privati ed i consulti, per effetto delle
osservazioni formulate dal Governo in data 12.9.1996 in sede di
autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto.
Le parti convengono sulla necessità di
reincontrarsi entro il 31.3.1997, data entro la quale il quadro
legislativo derivante dall'emananda legge di accompagno della finanziaria
1997 in tema di attività libero professionale extra muraria sarà
completato, al fine di rivalutare alla luce di tali disposizioni le norme
censurate.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Medici inquadrati ai sensi dell'art. 116
del D.P.R. 270/87
Le OO.SS. ritengono che il Governo, sentite
le OO.SS. firmatarie del presente accordo, adotterà entro il 30 giugno
1997 i provvedimenti di competenza relativi agli inquadramenti di quei
dipendenti che alla data del 31.12.1986, in forza dell'art. 116 del D.P.R.
270/87, avevano acquisito posizioni giuridico-economiche riconosciute da
atti deliberativi adottati dalle Regioni e dalle rispettive
amministrazioni e che successivamente a tale data hanno formato oggetto di
sospensione o decisioni giurisdizionali.
Si tratta di spese consolidate ormai da anni
nei bilanci delle UU.SS.LL.
S.I.ME.T.
(Sindacato
Medici del Territorio)
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
L'A.RA.N. ritiene che gli effetti che
derivano dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei
confronti dei dirigenti assunti successivamente alla data di entrata in
vigore del presente CCNL si producono automaticamente anche nei confronti
dei dirigenti già in servizio a tale data. Non occorre pertanto che questi
ultimi sottoscrivano un contratto individuale, fatta salva l'instaurazione
di un nuovo rapporto di lavoro, con la stessa o altra azienda, a seguito
di vincita di concorso pubblico ovvero in caso di opzione per il passaggio
al rapporto ad incarico quinquennale per i dirigenti di II livello.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
Le sottoscritte Organizzazioni sindacali
mediche e veterinarie, preso atto della dichiarazione dell'A.Ra.N. circa
la non competenza del presente CCNL alla soluzione del problema dei
dirigenti medici e veterinari del Ministero della Sanità, e
contestualmente della disponibilità a dare attuazione al D.P.C.M.
applicativo dell'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 502 del 1992, nell'ambito
dello stipulando CCNL del II biennio dell'area della dirigenza
ministeriale, richiedono una rapidissima soluzione della vertenza che
dovrà affrontare e risolvere l'equiparazione normativa ed economica dei
dirigenti medici e veterinari del Ministero della Sanità. Sono fatti salvi
tutti gli atti legali esperiti ed esperibili in materia dalle sottoscritte
organizzazioni sindacali mediche.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
Le sottoscritte Organizzazioni sindacali
sono impegnate alla costituzione di uno o più fondi sanitari integrativi
per la categoria medica e per la dirigenza nel suo complesso oppure per le
singole Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, sulla base
della legislazione vigente e nella prospettiva di attuazione dell'art. 9
del D.Lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
Per quanto riguarda la previsione,
contenuta negli artt. 43, 44 e 45 della bozza di contratto che stabilisce
un diverso trattamento, rispettivamente ai dirigenti già appartenenti
all'ex IX, X e XI livello, a seconda che gli stessi beneficino o meno
dell'indennità medico-veterinaria di ispezione vigilanza e polizia
veterinaria, il S.I.Ve.M.P., pur pervenendo alla determinazione di
sottoscrivere l'accordo, ritiene di dover esprimere le proprie riserve
sulla legittimità, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi
costituzionali sull'equa retribuzione, di disposizioni sostanzialmente
discriminanti nella determinazione dei trattamenti stipendiali fissi e
ricorrenti con riferimento a fattori estranei al rapporto di lavoro, al
suo svolgimento ed alla qualifica dirigenziale rivestita. In particolare,
si evidenzia come i medici veterinari prestino tutti indistintamente un
identico numero di ore lavorative.
Si riafferma quindi l'esigenza di equiparare
il trattamento economico dei medici veterinari in servizio a tempo pieno
nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, così come avviene per i
medici chirurghi.
Il S.I.Ve.M.P. si riserva inoltre di esperire
tutte le azioni utili per giungere alla eliminazione della evidenziata
sperequazione.
Il Segretario Nazionale
Dott. Aldo Grasselli
DICHIARAZIONE A VERBALE N.6
Le OO.SS. mediche che l'applicazione del
presente accordo non può risultare in contrasto con l'equiparazione dei
livelli minimi assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni nazionali
e regionali in materia.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI -
FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
Le sottoscritte OO.SS. mediche rilevata
tuttora la presenza in servizio di "aiuti dirigenti capi servizio e/o
sezioni autonome" ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 128/1969 ritengono che
dette posizioni siano riconducibili agli incarichi di struttura di cui
all'art. 56 del presente contratto.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI -
FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
Le Organizzazioni Sindacali sottoscritte
dichiarano che il CCNL per l'area Dirigenza Medica e Veterinaria si
applica,ai sensi dell'articolo 13 Legge 222/1984 anche ai medici del ruolo
sanitario del Servizio Medico Legale degli Enti Previdenziali.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI -
FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9
Le sottoscritte OO.SS., al fine di
realizzare la piena integrazione del personale medico all'interno delle
strutture sanitarie in cui sono presenti dipendenti degli Enti del
comparto sanitario ed operatori universitari convenzionati, sollecitano un
tempestivo intervento del governo volto a:
1 definire l'equipollenza tra i due livelli
della Dirigenza Medica del Comparto Sanità ed i quattro livelli del
personale medico dipendente dalle università convenzionato con le Aziende
Sanitarie ai fini dell'espletamento di attività assistenziali;
2 indicare le modalità ed i tempi di
applicazione degli istituti giuridici ed economici di cui al presente
contratto ai medici dipendenti dalle università convenzionati, per
l'espletamento di attività assistenziali con le Aziende Sanitarie,
individuando in particolare le fonti di finanziamento per la copertura dei
seguenti oneri;
3 disciplinare le modalità di verifica del
personale medico dipendente dalle Università e convenzionato, ai fini
assistenziali, con le Aziende Sanitarie nel caso in cui allo stesso siano
attribuite responsabilità equivalenti al II livello dirigenziale ex art.
15, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
ovvero responsabilità di dirigente di Dipartimento, di modulo e/o settore
organizzativo, di altra articolazione organizzativa individuata dal O.G.
della singola azienda sanitaria in applicazione del presente contratto.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI -
FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
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