Comparto: Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e
veterinaria |
Data:
05/12/1996
|
Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte
economica 1996/1997 |
COMPARTO
SANITA' CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996 - 1997
A seguito della registrazione in data 29 novembre 1996 da
parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 novembre 1996, con il quale l' A.Ra.N. è stata autorizzata a
sottoscrivere il testo concordato del CCNL dell'area dirigenziale medica e
veterinaria, il giorno 5 dicembre 1996 alle ore 15,00 presso la sede
dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:
- Prof. Carlo Dell'Aringa
(Presidente) - Prof. Gian Candido De Martin
(Componente) - Avv. Guido Fantoni
(Componente) - Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali di categoria:
ANAAO-ASSOMED ANPO FED. CISL med. - COSIME FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI AMFUP FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI
FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO) SIMET SIVEMP SNR UMSPED (AAROI - AIPAC) -
CIDA
Al termine della riunione le parti
hanno sottoscritto il Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di
parte economica 1996 - 1997 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del
comparto Sanità.
1. I benefici economici
del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le
aziende ed enti alla data del 1.1.1996 od assunti successivamente - anche con
rapporto a tempo determinato - secondo i criteri di cui all'art. 50, comma 1 del
CCNL relativo al quadriennio 1994 -1997 per la parte normativa ed al primo
biennio di parte economica 1994 - 1995, stipulato il 5 dicembre 1996.
1. Dal 1 gennaio 1996 al 3I ottobre
1996 ai dirigenti medici e veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44
e 45, comma 1, lettere A) e C) del CCNL di cui all'art. 1 è corrisposto
l'incremento mensile lordo sottoindicato:
- I livello dirigenziale : L. 100.000 - II livello dirigenziale : L. 135.000
2. Dal 1 novembre 1996 ai dirigenti del comma 1 è cor-risposto
l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo
stesso comma :
- I livello dirigenziale :
L. 252.000 - II livello dirigenziale : L.
339.000
3. Dal 1 gennaio 1996 al 31
ottobre 1996 ai dirigenti medici di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e
45, comma 1, lettera B) del CCNL citato al comma 1 è cor-risposto l'incremento
mensile lordo sottoindicato:
- I livello
dirigenziale : L. 62.000 - II livello
dirigenziale : L. 91.000
4. Dal 1
novembre 1996 ai dirigenti del comma 3 è cor-risposto l'incremento mensile lordo
sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo stesso
comma:
- I livello dirigenziale: L.
157.000 - II livello dirigenziale: L. 230.000
5. Dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre 1996
ai dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma
1, lettera D) del CCNL di cui al comma 1 è cor-risposto l'incremento mensile
lordo sottoindicato:
- I livello
dirigenziale: L. 89.000 - II livello
dirigenziale: L. 123.000
6. Dal 1
novembre 1996 ai dirigenti del comma 5 è cor-risposto l'incremento mensile lordo
sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo stesso comma
:
- I livello dirigenziale: L. 223.000
- II livello dirigenziale: L. 309.000
7. Nei confronti dei dirigenti del I
livello con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni continua altresì a
trovare applicazione - ad esaurimento - l'art. 117 del D.P.R. 384/1990,
riconfermato dall'art. 43 comma 2 del CCNL di cui all'art. 1.
1. Gli stipendi
tabellari annui dall'1.11.1996, sono rideterminati nei seguenti importi
:
- Dirigenti del I livello ex art .43
lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L.
32.393.000 - Dirigenti del I livello ex art .43
lett. B) CCNL di cui al comma 1:L.
19.792.000 - Dirigenti del I livello ex art .43
lett. D) CCNL di cui al comma 1:L.
27.913.000 - Dirigenti del I livello ex art .44
lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L.
36.000.000 - Dirigenti del I livello ex art .44
lett. B) CCNL di cui al comma 1:L.
22.499.000 - Dirigenti del I livello ex art .44
lett. D) CCNL di cui al comma 1:L.
31.521.000 - Dirigenti del II livello ex art .45
lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L.
48.000.000 - Dirigenti del II livello ex art .45
lett. B) CCNL di cui al comma 1:L.
33.028.000 - Dirigenti del II livello ex art .45
lett. D) CCNL di cui al comma 1:L.
43.744.000
2. Dal 1 luglio 1997, gli
stipendi annui tabellari dei dirigenti di I livello ex art. 43 del CCNL di cui
all'art. 1, per effetto del D.L. 583/1996 ivi citato nonché per gli effetti del
comma 1 sono così determinati a regime:
-
Dirigenti di I livello lett. A) e C) : L. 36.000.000 - Dirigenti di I livello lett. B) : L. 22.499.000 - Dirigenti di I livello lett. D) : L.
31.521.000
3. Il trattamento economico
omnicomprensivo di L. 9.158.000 previsto dall'art. 70, comma 5 del CCNL di cui
all'art. 1, dall'1.11.1996 è rideterminato in L. 10.800.000
ART.
4Rideterminazione del
finanziamento del fondo per l'indennità di specificità medica e per la
retribuzione di posizione dei dirigenti di I e II livello nonché dello specifico
trattamento economico dei dirigenti di II livello
1. Il fondo per il finanziamento dell'indennità di specificità
medica e per la retribuzione di posizione dei dirigenti di I e II livello nonché
dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello, così come
determinato nell'art. 60 del CCNL di cui all'art. 1, è incrementato nel modo
seguente:
a) di una somma pari al 3,23 %
del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente,
calcolato con riferimento all'anno 1995, a decorrere dal
1.1.997;
b) di una ulteriore somma pari al
1,38 % del monte salari di cui alla lettera a) a decorrere dal 31 dicembre
1997;
2. Il fondo di cui al comma 1 si consolida nel
suo ammontare con le cadenze indicate, ferma rimanendo l'applicabilità dell'art.
63, comma 2 lett. a) ultimo periodo del CCNL di cui all'art. 1.
ART.
5Rideterminazione dell'indennità
di specificità medica e della retribuzione di
posizione
1. L'indennità di
specificità medica spettante ai Dirigenti medici e veterinari di cui agli artt
43, 44 e 45 del CCNL di cui all'art. 1 è così rideterminata dalle date
sottoindicate:
|
1.1.1997 |
31.12.1997 |
- Dirigenti del I
livello lettere A) e
C) |
L. 13.773.000 |
L.
15.000.000 |
- Dirigenti del II
livello lettere A) e
C) |
L. 18.957.000 |
L.
20.000.000 |
- Dirigenti del I
livello lettere B) e
D) |
L. 1.840.000 |
L. 2.000.000 |
- Dirigenti del II
livello lettere B) e
D) |
L. 3.679.000 |
L.
4.000.000 |
2.
Nei confronti dei dirigenti di I livello con meno di cinque anni di servizio ai
quali dal 1 gennaio 1996 sia stato applicato l'art.4 della legge 724/1994, la
corresponsione dell'indennità di specificità medica nella misura di L. 7.370.000
è sospesa nella misura intera ed erogata in misura ridotta pari a L. 5.660.000.
In tal caso, ferme rimanendo le condizioni che ne hanno determinato la
sospensione, in deroga a quanto previsto dall'art. 43, comma 2, primo periodo
del CCNL di cui all'art. 1, essa è incrementata al compimento del quinto anno,
di un importo pari al valore delle indennità di cui all'art. 117 del D.P.R.
384/1990 e con le medesime procedure previste da tale norma. Sino a tale
incremento l'indennità di specificità medica prevista per i suddetti dirigenti
dall'1.1.1997 ammonta a L. 12.066.000 e dal 31 dicembre 1997 a L. 13.295.000
mentre la componente fissa della retribuzione di posizione dal 1 gennaio 1996
ammonta a L. 136.000, che rimangono costanti al 1 gennaio ed al 31 dicembre
1997.
3. Nei confronti dei dirigenti ai
quali dal 1 gennaio 1996 sia stato applicato dell'art. 4 della legge 724/1994,
la componente fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 55, comma
7 e tabella allegato n. 3 del CCNL di cui all'art. 1, dalla stessa data è
sospesa nella misura intera e, ferme rimanendo le condizioni che ne hanno
determinato la sospensione, è erogata in un importo ridotto della misura di
seguito indicata: ex IX livello : L.
1.995.000 ex X livello : L.
2.478.000 ex XI livello : L. 2.967.000
4. La retribuzione di posizione
complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - dall'art.
55, comma 7 e relativo allegato n. 3, è rideterminata a decorrere dal 1.1.1997 e
sino al conferimento degli incarichi di cui agli artt. 56 e 57 del citato CCNL
secondo i valori indicati nella tabella allegato n. 1 del presente
contratto.
5. I valori minimi degli
incarichi previsti dall'art. 56 del CCNL di cui all'art. 1, dall'1 gennaio 1997
sono così rideterminati:
fascia a): L.
16.000.000
fascia b): L.
15.000.000
6. I valori minimi degli
incarichi previsti dall'art. 57 del CCNL. di cui all'art. 1, dall'1 gennaio
1997, sono così rideterminati:
fascia a):
L. 11.000.000
fascia b): L.
2.300.000
7. Nei casi previsti dal comma
3, ferma restando la collocazione dei dirigenti nella posizione funzionale
ricoperta, permane, a titolo individuale, la riduzione del valore della
componente fissa della retribuzione di posizione indicata nella tabella allegato
n. 1, nelle misure individuate nel comma 3 citato.
8. Resta confermato quanto previsto dagli artt. 56, comma 2,
57, comma 4 e 74, comma 2 del CCNL citato all'art. 1.
9. Qualora la valutazione dei dirigenti prevista dall'art. 59
del medesimo CCNL non risulti positiva, gli effetti della stessa si producono
sulla componente variabile della retribuzione di posizione di cui alla tabella
allegato n. 1 del presente contratto.
1. I benefici di cui agli
articoli precedenti hanno effetto integralmente sulla determinazione del
trattamento di quiescenza dei Dirigenti cessati o che cesseranno dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi previsti dagli articoli
stessi. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. si
considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
ART.
7Risorse aggiuntive e risparmi di
gestione per l'incremento del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei
Dirigenti.
1. I fondi previsti
dall'art. 63, comma 2 lettera a) del CCNL di cui all'art. 1, comma 1, si
consolidano nel loro ammontare per gli anni successivi con la precisazione che
il fondo destinato ai Dirigenti veterinari, dal 1.1.1996, deve essere decurtato
- ai sensi dell'art 2, comma 10 della L. 549/1995 - della quota prevista
dall'art. 8, comma 3 della L. 537/1993. Detti fondi vengono incrementati, per il
presente biennio, con le modalità fissate dai commi
seguenti.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma
8, del D.Lgs. n. 502 del 1992 - come modificato dall'art. 10, comma 1, della L.
724/1994 - le aziende ed enti, a decorrere dall'1.1.1997 sulla base del
consuntivo 1996, incrementano i fondi di cui all'art. 63, comma 2 lettera a) del
CCNL relativo al primo biennio di parte economica, dell'1% - come tetto massimo
- del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, in
presenza: a) di avanzi di amministrazione e
pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di
indirizzo per la formazione dei Bilanci di previsione annuale;
ovvero:
b) della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi
qualitativi e quantitativi di attività dei Dirigenti - concordati tra Regioni e
singoli aziende ed enti e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio
entro un termine non superiore ad un triennio, pareggio da valutarsi alla luce
delle variazioni tecnico legislative intervenute nelle regole di formazione del
bilancio stesso.
3. Resta ferma per le
Regioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, la facoltà di
attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali superiori a
quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un diverso
ed ulteriormente qualificato impegno delle aziende od enti - anche volti al
recupero di standards organizzativi, di efficienza e di efficacia e sviluppo di
professionalità - definiti in appositi progetti regionali finanziati.
4. Il
sistema di utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3, si inquadra nel
processo di innovazione delle aziende ed enti che richiede: - razionalizzazione dei servizi di cui al titolo I del D.Lgs.
29/1993;
- ridefinizione delle strutture
organizzative e delle dotazioni organiche; -
attivazione dei centri di costo; - istituzione
ed attivazione dei servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione.
5. Per la vigenza del
presente contratto, i fondi di cui al comma 1 sono incrementati con le risorse
aggiuntive ed i risparmi di gestione previsti nel presente articolo solo a
consuntivo e, pertanto, per gli esercizi successivi devono essere nuovamente
verificate le condizioni per la conferma dell'incremento stesso.
1. Rimangono in vigore
tutte le clausole della Parte II del CCNL relativo al primo biennio di parte
economica, riferite al trattamento economico, non modificate dal presente
contratto di rinnovo ed in particolare sono confermate le disposizioni di cui
agli artt. 60, comma 3, 61, comma 4 e 62, commi 4 e 6 e 63, comma 2, lettera a)
ultimo periodo.
2. L'art. 7, comma 2,
trova applicazione anche per le I.P.A.B. di cui all'art. 48 in base alla facoltà
prevista dall'art. 64, comma 2 e seguenti del CCNL citato all'art.
1.
Allegato n. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Le parti riconoscono la
necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della
disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base
volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come
previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più
elevati livelli di copertura previdenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Le parti convengono di incontrarsi
entro il 31 gennaio 1997 per l'esame della materia relativa ai permessi e
distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 254/1996.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
Le parti, con riferimento
all'applicazione dell'art. 4 della legge 724/1994 relativo alla sospensione del
15% dell'indennità di tempo pieno nei confronti dei dirigenti che svolgono
attività libero professionale extra moenia, prendono atto che dopo
l'applicazione della norma decorrente dall' 1.1.1996 si è formato un ampio
contenzioso. La disciplina prevista nell'art. 5 del
presente contratto, senza alcun pregiudizio delle soluzioni giurisdizionali
derivanti dai ricorsi, si limita a prendere atto che , dopo la ristrutturazione
della retribuzione dei dirigenti, l'indennità di tempo pieno assorbita in altre
voci, vi confluisce diminuita della quota del 15% di cui alla sospensione
prevista dalla norma di legge ove applicata.
|