Comparto: Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e
veterinaria |
Data:
08/06/2000
|
Tipo: CCNL
|
Descrizione: CCNL comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte
normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO QUADRIENNIO 1998-2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
Parte normativa
quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio
1998-1999
A seguito del parere
favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo
dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e
veterinaria del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei Conti, in
data 24 maggio 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 8 giugno 2000
alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra
:
l'ARAN : nella persona del Presidente – Prof. Carlo
Dell'Aringa ...Firmato..................................................
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
OO.SS. di categoria
|
Confederazioni sindacali
|
ANAAO/ASSOMED
.....Firmato..................................... |
COSMED
......Firmato..................... |
CIMO–ASMD.....Firmato...................................... |
|
UMSPED (AAROI – AIPAC - SNR)…Firmato…………….. |
|
CIVEMP (SIVEMP - SIMET)
..Firmato........................... |
|
FED. CISL MEDICI - COSIME
…Firmato…. |
CISL …Firmato…………... |
FESMED (ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,
SEDI, FEMEPA, ANMDO) …Firmato…………………………
|
|
ANPO …Firmato……………………. |
|
CGIL MEDICI
……Firmato……………. |
CGIL …Firmato…... |
FED. UIL FNAM, FIALS –
Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
…Firmato……….. |
UIL
…Firmato………………. |
Al termine della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione
degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza medica e
veterinaria del S.S.N. per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio
economico 1998-1999.
Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999
Art. 28, comma 4 :
il riferimento corretto è all'art. 27, comma 7 e non
comma 6; Art. 30, comma 4 : il riferimento esatto è alla clausola "di cui all'art. 38, comma 5 secondo periodo e
successivi", anziché secondo
periodo; Art. 37: precisato meglio che l'importo è comprensivo della tredicesima
mensilità; Art. 38, comma 1, lett. a):
il riferimento è all'art. 36, comma 4; Art. 38, comma 3: aggiungere dopo "1996" ",
fatta salva l'applicazione dell'art. 34."; Art. 39, comma 8 ultima riga: ai sensi
degli artt. 28 e 29; Art. 47, comma 3 : sostituire artt. 30 e 44 con "di cui
agli artt. 44, commi 5 e 6 e 45"; Tabelle n. 3 e n. 4 : stipendio medici
a tempo definito L. 33.028.000
e non 33.000.000 (cfr. art. 3 CCNL 5.12.1996
II biennio economico 1996-1997) Dichiarazione congiunta n. 4: il
riferimento è all'art. 25, comma 3,
anziché u.c.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO dell'area RELATIVA ALLA
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 1998-2001
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio
1998-1999
INDICE PARTE
PRIMA
TITOLO
I: DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO I Art. 1 - Campo di applicazione Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
TITOLO
II: RELAZIONI SINDACALI
CAPO I: Metodologie di relazioni Art. 3
- Obiettivi e strumenti Art. 4 - Contrattazione
collettiva integrativa Art. 5
- Tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del contratto collettivo integrativo Art. 6 - Informazione, concertazione,
consultazione e Commissioni paritetiche Art. 7 - Coordinamento
regionale Art. 8 - Comitati per le pari opportunità
CAPO II: I soggetti sindacali e titolarità delle
prerogative Art. 9 - Soggetti sindacali
Art. 10 - Composizione delle delegazioni
CAPO III: Procedure di raffreddamento
dei conflitti Art. 11 - Clausole di raffreddamento Art. 12 - Interpretazione autentica
dei contratti collettivi
TITOLO
III: RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO I: Costituzione del rapporto di lavoro Art. 13 - Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti Art. 14
- Periodo di prova
CAPO II: Struttura del
rapporto Art. 15 - Caratteristiche del rapporto
di lavoro Art. 16 - Orario di lavoro dei
dirigenti Art. 17 - Orario di lavoro dei
dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
CAPO III: Interruzioni e sospensioni della
prestazione Art. 18 - Sostituzioni Art. 19 –
Aspettativa
CAPO IV: Mobilità Art. 20 - Mobilità volontaria Art. 21 - Comando
CAPO V: Estinzione del rapporto di lavoro Art. 22 - Risoluzione
consensuale Art. 23 -
Comitato dei Garanti
CAPO VI:
Istituti di peculiare
interesse Art. 24 - Coperture
assicurative Art. 25 - Patrocinio
legale
TITOLO IV: INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI
CAPO I: Incarichi
dirigenziali Art. 26 - Graduazione delle funzioni Art. 27 - Tipologie di incarico Art. 28
- Affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali. Criteri e procedure. Art. 29
- Affidamento e revoca degli incarichi di
direzione di struttura complessa Art. 30 - Norma transitoria
CAPO II:
Verifica e valutazione dei
dirigenti Art. 31 - Verifica dei risultati e
delle attività dei dirigenti Art. 32 - La valutazione
dei dirigenti Art. 33 - Effetti della
valutazione Art. 34 - Effetti della valutazione negativa
PARTE
SECONDA
TITOLO
I: TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I: Struttura della retribuzione Art. 35 - Struttura della retribuzione
dei dirigenti
CAPO II: Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo Art. 36 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare Art. 37 - Indennità Integrativa Speciale ed Indennità di specificità
medico-veterinaria Art. 38 - Norma transitoria per i
dirigenti già di II livello Art. 39 - La retribuzione
di posizione Art. 40- Indennità per incarico di direzione di struttura
complessa Art. 41 - Equiparazione Art. 42 - Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro
CAPO III : Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad
esaurimento Art. 43 - Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e
dei veterinari esercitanti la libera professione extramuraria Art. 44 - Soppressione dei
rapporti di lavoro a tempo definito ed altri rapporti
CAPO IV: Incarichi e trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro
non esclusivo Art. 45 - Incarichi Art. 46
- Trattamento economico
fondamentale Art. 47 - Retribuzione di posizione e di risultato Art. 48 - Trattamento
economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione per l'attività libero
professionale extramuraria
CAPO
V Art. 49 – Effetti dei benefici economici
TITOLO II : IL FINANZIAMENTO DEGLI
ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO
I: I fondi aziendali Art. 50 - Fondo per:
indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa Art. 51 - Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro Art. 52 - Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazione individuale Art. 53 -
Finanziamento dei fondi per incremento delle
dotazioni organiche o dei servizi
PARTE
TERZA
TITOLO
I
CAPO I: La libera professione intramuraria dei dirigenti medici e
veterinari con rapporto di lavoro esclusivo Art. 54 - Attività libero
professionale intramuraria dei dirigenti medici Art. 55 - Tipologie di attività libero
professionali Art. 56 - Disciplina transitoria Art. 57 - Criteri generali per la
formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi Art. 58 - Altre attività a
pagamento Art. 59 - Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di
prevenzione Art. 60 - Attività non
rientranti nella libera professione intramuraria Art. 61 - Norma di
rinvio
PARTE
QUARTA DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 62
- Disposizioni particolari
Art. 63 - Norme di rinvio Art. 64
- Norma programmatica Art. 65 - Disapplicazioni e
sostituzioni
- Tabelle ed allegati
- Dichiarazioni congiunte ed a
verbale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO dell'area RELATIVA ALLA
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio
1998-1999
PARTE
I
TITOLO I
Disposizioni
generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i
dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti
del comparto di cui all'art. 2, comma 1 punto IV, dell'Accordo quadro per la
definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre
1998.
2. Ai dirigenti delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto
collettivo di cui al comma 1. Sino all'inquadramento definitivo dei dirigenti
nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei
comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, comma
2.
3. Per i dirigenti con rapporto di
lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli
istituti normativi sono definite dal CCNL del 5 agosto 1997 ed eventuali
ulteriori modifiche del presente CCNL.
4.
Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine
"Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i
Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione
"di-ri-gen-ti medici" sono compresi gli odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti
legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3
febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4
novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati
rispettivamente come "d.lgs n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29 del 1993". Il testo
unificato del d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25
maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre
1998, n. 387. Pertanto, la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" è riferita al nuovo testo,
comprensivo di tutte le modificazioni. L'atto aziendale di cui all'art. 3 bis
del dlgs 229/1999 è riportato come "atto aziendale".
6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed
enti (ivi comprese le IPAB aventi finalità sanitarie) del Servizio Sanitario
Nazionale di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel testo
del presente contratto come "aziende".
7. Nel testo
del presente contratto con il termine di "articolazioni aziendali" si fa
riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento,
Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o
regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "u-nità operativa",
"strut-tu-ra organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente articolazioni
interne delle Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle
leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o
complessa si fa rinvio all'art. 27.
8. Il
riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le
modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II
biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
del 4 marzo , del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati
contratti non disapplicate né modificate dal presente, l'eventuale riferimento
ai dirigenti di II livello va inteso come "Dirigente con incarico di direzione
di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con
riferimento agli incarichi di cui all'art. 27 lett. b), c) e d).
ART. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31
dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. La stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui all'art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, è comunicata da parte
dell'A.RA.N. con idonea pubblicità di carattere generale alle aziende ed enti
destinatari che danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di
comunicazione.
3. Alla scadenza, il
presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia
data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima
di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
4. Per evitare periodi di
vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità,
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993 e le
procedure degli artt. 51 e 52 del d.lgs n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'Accordo di cui al comma precedente.
Titolo
II RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I
METODOLOGIE DI
RELAZIONI
ART.
3 Obiettivi e
strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei
sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare
l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende di incremen-tare e
mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla
collettività.
2. Il predetto obiettivo
comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si
articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale ; b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a
livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate dal presente
contratto ; c) concertazione, consultazione ed
informazione. L'insieme di tali istituti realizza i principi della
partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni
Paritetiche ; d) interpretazione autentica dei
contratti collettivi.
ART. 4 Contrattazione collettiva
integrativa
1. In sede aziendale
le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse
dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52.
2. In
sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti
materie:
A) individuazione delle posizioni
dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi
della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area
dirigenziale; B) criteri generali per
:
1) la definizione della percentuale di
risorse di cui al fondo dell'art. 52 da destinare alla realizzazione degli
obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal
d.lgs. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali,
ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta
retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi
assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali
raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria
verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL
5.12.1996; 2) l'attuazione dell'art. 43 legge
449/1997 ; 3) la distribuzione tra i fondi
delle risorse aggiuntive assegnate ai sensi degli artt. 50 e 52; 4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito
uno degli incarichi previsti dall'art.27, comma 1, lettere b), c) e d) della
retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati
secondo gli incarichi conferiti ; 5) lo
spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro
interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti
nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di
organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla
programmazione sanitaria regionale;
C)
linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di
formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione
all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. Del dlgs 502/1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8
anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ; E) criteri generali sui tempi e modalità di applica-zione
delle norme relative alla tutela in ma-teria di i-giene, ambiente, sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei
limiti stabiliti dal-l'ac-cordo quadro relativo all'at-tua-zione dello stesso
decreto ; F) implicazioni derivanti dagli
effetti delle innovazioni organizzative, tecno-logiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi
sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti
; G) criteri generali per la definizione
dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 per la disciplina e l'organizzazione
dell'attività libero professione intramuraria nonché per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati
nell'art. 11, sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente
implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi
trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra
le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri
trenta giorni.
4. I contratti collettivi
integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel
presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
ART. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal
presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi,
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa
con cadenza annuale.
2. L'azienda
provvede a costituire la delegazio-ne di parte pubblica abilitata alle
trattative entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione
del presente contratto ed a convocare la delegazio-ne sindacale di cui all'art.
10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio
Sindacale.
A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata
dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici
giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve
essere ripresa entro cinque giorni.
4. I
contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e pro-cedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il
contratto integrativo, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione.
ART. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni
paritetiche
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione
sono così disciplinati:
A)
INFORMAZIONE: · L'azienda - allo scopo di
rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli
delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti
sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza
generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la
costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. · Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la
contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione,
l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre
materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva.
· Ai
fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano
comunque con cadenza almeno annuale ed , in ogni caso, in presenza di iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per
l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione · I
soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare,
mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle
seguenti materie: - affidamento, mutamento e
revoca degli incarichi diri-genziali; -
articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; - gli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione
dell'attività dei dirigenti sul trattamento economico; - articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le
emergenze ; - condizioni, requisiti e limiti
per il ricorso alla risoluzione consensuale. ·
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le
quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo
di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale ri-sultino le posizioni delle parti
nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri
distinti ruoli e responsabilità.
C)
Consultazione · La consultazione dei
soggetti di cui alla lett. A), prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si
svolge, obbligatoriamente, su:
a)organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella
dipartimentale e distrettuale, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore
partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la
possibilità di costituire a richiesta, in rela-zione alle dimensioni delle
aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di
riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle
strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le
attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari
opportunità di cui all'art. 8, hanno il compito di raccogliere dati relativi
alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare
proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che
non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e de-ve comprendere una
adeguata rappresentanza femminile.
3.
Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con
rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo
di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due
volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di
programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono
verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti
concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e
l'andamento della mobilità.
4. É
costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della
Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta
l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche
della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
Art. 7 Coordinamento regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle
relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione
con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti
e le modalità di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli
istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di
attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati:
a) formazione manageriale e formazione continua, comprendente
l' aggiornamento professionale e la formazione permanente; b) verifica dell' entità dei finanziamenti dei fondi di
posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende
sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in
conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del dlgs
229/1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa
regionale; c) perequazione dei fondi delle
aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 41, relativo
all'equiparazione del ex IX livello al X livello non qualificato del DPR
384/1990; d) perequazione dei fondi delle
aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 42, relativo
alla corresponsione dell'indennità di esclusività di
rapporto;
2. In attesa della perequazione
di cui alle lettere c) e d) le aziende garantiscono l'erogazione di quanto
previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate dal
contratto.
3. I protocolli stipulati per
l'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 saranno inviati all'ARAN per il
monitoraggio della spesa in relazione all'utilizzo delle risorse finalizzate
agli istituti richiamati.
Art. 8 Comitati per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso
ciascuna azienda nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6
comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire; b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto D); c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n.
125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un
rappresentante dell'azienda, sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un
pari numero di rappresentanti dell'azienda. Il presidente del Comitato designa
un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
3. Nell'ambito dei vari
livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie
sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari
opportunità, sono previste misure per favorire effettive condizioni di parità
dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche
della loro posizione in seno alla famiglia: -
accesso ai corsi di formazione manageriale; -
processi di mobilità; - flessibilità degli
orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali.
4. Le aziende favoriscono l'operatività dei Comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare,
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati
del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle dirigenti all'interno delle aziende, fornendo, in
particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla
presenza nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi
formativi.
5. I Comitati per le pari
opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
CAPO
II
I SOGGETTI SINDACALI E
TITOLARITÁ DELLE PREROGATIVE
ART.
9 Soggetti
sindacali
1. In attesa che la
rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata,
in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i
soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali
aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970
dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali,
2. Per effetto del comma 1, il
complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per
dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre
prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall'art.
10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali
: - componenti delle RSA costituite dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 della legge
300/970; - componenti delle organizzazioni
sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva
integrativa ;
3. Ai dirigenti sindacali
componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa,
qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al comma 2 competono i
soli permessi di cui all'art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto
1998.
4. In attesa degli accordi del comma
1, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi
aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato
associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
considerato.
5. Per la titolarità delle
altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del CCNQ del
7.8.1998.
ART. 10 Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede
decentrata, è costituita come segue: - dal
titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o da un suo
delegato; - dai rappresentanti dei titolari
degli uffici interessati appositamente individuati
dall'azienda.
2. Per le organizzazioni
sindacali, la delegazione è com-posta: - da
componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9, comma 1
; - dai componenti delle organizzazioni
sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente CCNL
;
3. Il dirigente eletto o designato quale
componente nelle rappresentanze di cui all'art. 9 non può far parte della
delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-zioni (A.RA.N.).
CAPO
III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
DEI CONFLITTI
ART. 11
Clausole di
raffreddamento
1. Il sistema delle
relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei
conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti
principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge
in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando
l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall'art. 4, comma
3. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere
l'accordo nelle materie demandate.
3.
Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o
la consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto delle previste relazioni sindacali.
ART. 12 Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
1. Quando insorgano
controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni
dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui
all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall'art. 5, per i
contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin
dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi
carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che
insorgano le controversie.
TITOLO III
Rapporto di
Lavoro
CAPO I
Costituzione del Rapporto di
Lavoro
ART.
13 Il contratto individuale di lavoro
dei dirigenti
1. L'assunzione
dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto
l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD. PP.RR.
483 e 484 del 1997.
2. L'assunzione dei
dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto
l'espletamento delle procedure selettive richiamate dall'art. 16 del CCNL del 5
dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 nonchè quelle
individuate dall'art. 15 septies del dlgs. 502/1992.
3. l'assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di
lavoro dei dirigenti, avviene mediante la stipulazione del contratto
individuale.
4. Il contratto individuale
che è regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente
contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque
indicati:
a) tipologia del rapporto di
lavoro (a tempo indeterminato o determinato); b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a
tempo determinato; c) area e disciplina di
appartenenza; d) incarico conferito e relativa
tipologia tra quelle indicate nell'art. 27, obiettivi generali da conseguire,
durata dell'incarico stesso che è sempre a termine, modalità di effettuazione
delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse; e) il trattamento economico complessivo corrispondente al
rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle: - voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 35 lett.
A) ; - voci del trattamento economico
accessorio di cui all'art. 35 lett. B) ove spettanti; f) indennità di esclusività del rapporto nella misura
spettante; g) periodo di prova ove
previsto; h) sede di
destinazione;
5. Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i
termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle procedure concorsuali o
selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi
gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento
della risoluzione.
6. L'azienda, prima di
procedere all'assunzio-ne, mediante il contratto individuale, invita
l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Nei contratti individuali di lavoro stipulati dopo il
31.12.1998 deve essere, altresì, inserita la clausola di esclusività del
rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla
stipulazione del contratto. A tal fine, l'interessato, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettativa dall'art.19, di non avere altri rapporti di im-piego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla legge 662/1996 e
dall'art. 72 L. 448/1998. Nell'ipotesi in cui l'azienda , nel periodo 1 gennaio
30 luglio 1999 abbia stipulato il contratto individuale senza l'inserimento
della predetta clausola, agli effetti dell'opzione si applica l'art. 15.
8. Scaduto inutilmente il termine di cui
al comma 6, l'azienda comunica di non dar luogo alla stipu-lazione del
contratto.
9. Il contratto individuale
deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di
incarico di direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2,
anche se il dirigente è già in servizio presso l'azienda ovvero di conferimento
dell'incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell' art. 17 bis del dlgs
502/1992.
10. Il contratto individuale
deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di
incarico di direttore di distretto qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art.
3 sexies, comma 3, ultimo periodo, del dlgs 502/1992, che prefigura particolari
modalità di conferimento dell' incarico.
11. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il
periodo di prova, è integrato con le modalità del comma 12, per le ulteriori
specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28.
12. Nel corso del rapporto di lavoro, la
modifica di uno degli aspetti del contratto individuale eccetto quanto previsto
al comma 9, è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito
assenso .
13. Nella stipulazione dei
contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei
CCNL o in contrasto con norme di legge.
ART. 14 Periodo di prova
1. L'art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996, in relazione all'istituzione
del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria è così
sostituito:
"1. Sono soggetti al periodo
di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che – già dirigenti
della stessa o altra azienda o ente del comparto - a seguito di pubblico
concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei
mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano
già superato nella medesima qualifica e disciplina presso altra azienda o ente
del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i
dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell'art. 18 del dlgs
502/1992.
2. Ai fini del compimento del
suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo
prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso
in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla
legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del dlgs 29/1993. In caso
di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere
risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di
servizio si applica l'art. 25, comma 1 del CCNL 5 dicembre
1996.
4. Le assenze riconosciute come
causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere
dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'azienda deve essere motivato.
6.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto,
il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7. In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per
esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla
scadenza.
9. Al dirigente proveniente
dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, è
concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione,
ai sensi dell'art. 19. In caso di mancato superamento dello stesso ovvero di
applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella azienda con la qualifica di
provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso
presso altra amministrazione di diverso comparto.
10. Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia
conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con le
procedure previste dall'art. 15 e segg. del dlgs 502/1992. In tali casi può
trovare applicazione, a richiesta, quanto previsto dall'art. 19 comma
6."
CAPO
II STRUTTURA DEL
RAPPORTO
Art.
15 Caratteristiche del rapporto di
lavoro
1. Il rapporto di lavoro
dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è
esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui all'art. 20 i quali non
dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche
in atto al momento del trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in
cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale
con dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno
degli aspetti del rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento
degli incarichi di direzione di struttura.
2. Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i
dirigenti che alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano
optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
3. I dirigenti già in servizio alla data
del 31.12.1998 che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero
professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono
tenuti a comunicare all'azienda l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. La
mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per
il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente
con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di
lavoro non esclusivo. La revoca dell'opzione all'esercizio della libera
professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31 dicembre di
ogni anno, con le modalità previste dall'art. 48.
5. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del
dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico
attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di
appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei
dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto l'opzione per l'esercizio della
libera professione extramuraria comporta totale disponibilità nell'ambito
dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali
programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le
aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con
rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili
delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie
delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad
assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere
effettuate.
ART.16 Orario di lavoro dei dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i
dirigenti titolari di uno degli incarichi di cui all' art. 27 comma 1, lett. b),
c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di
lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B),
in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della
struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali
richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione
delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6
del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi
annuali ai
dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la
realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il
raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al
comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6
citato.
2. L'orario di lavoro dei
dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di
assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi
sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o
professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di
budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il conseguimento degli
obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato
trimestralmente con le procedure di cui al comma 7 dell'art. 65 del CCNL 5
dicembre 1996.
4. Nello svolgimento
dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore
dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali
l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la
ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività
assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.
Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari
necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come
sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'ag-gior-na-mento
facoltativo in aggiunta alle assenze pre-viste dall'art. 23, comma 1, primo
alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni
caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e
non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i
dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate
all'aggiornamento sono dimezzate.
5. La
presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in
particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le
procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per
tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una
funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai
sensi dell'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996. Con l'articolazione del normale
orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza
medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che
avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la
presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura
dell'intero arco delle 24 ore.
6. La
presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata
nel-l'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana
mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui
al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle
dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far
fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate
mediante l'istituto del-la pronta disponibilità di cui all'art. 20 del CCNL 5
dicembre 1996, fatte salve eventuali altre necessità da individuare in sede
aziendale, con le procedure indicate negli artt. 6, 7 del presente contratto e
20 comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. I
dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I o II livello
dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
8. Tutti i dirigenti medici di cui al
comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad
assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt.
19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti veterinari la presente
clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.
ART 17 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assicurano la propria
presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in
modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura
cui sono preposti , all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto
dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle
attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
CAPO
III
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI
DELLA PRESTAZIONE
ART. 18 Sostituzioni
1.
In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di
dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente
individuato con cadenza annuale.
.
Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non
configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale
più strutture complesse.
2. Nei casi di
assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente
della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio
di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine –
si avvale dei seguenti criteri:
a) il
dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di
alta specializzazione; b) valutazione
comparata del curriculum dei dirigenti interessati .
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di
strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed
in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di
struttura semplice .
4. Nel caso che
l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente
interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario
ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis
del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a
dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei
dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una
aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale
ovvero di direttore sanitario e
di direttore dei servizi
sociali -
ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero
per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge
816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il
comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel
rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5
dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina
dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del dlgs
502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed
altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere
in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare
prima del termine. Al rientro in servizio , il dirigente sostituito completa il
proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui
all'art. 31.
7. Le sostituzioni previste
dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto
avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.Al
dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è
corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei
commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente
compete una indennità mensile di L. 1.036.000 e per la sostituzione di cui al
comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le
risorse o del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata
della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di
sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può,
quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati .
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni
di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva
di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.
9. In prima applicazione la disciplina del presente articolo
decorre dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL e, da
tale data è disapplicato l'art. 121 del DPR. 384/1990. Nel medesimo termine le
aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri
ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2.
ART. 19 Aspettativa
1.
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale
e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze
personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità,
per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime
regole previste per le assenze per malattia.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli
artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996..
4. L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a
riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.
5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi
di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.
6. L'aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei
mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del dlgs
502/1992.
7. In deroga a quanto previsto
dai comma 1 e 6, al dirigente già a tempo indeterminato, assunto presso la
stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso
comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata del
contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e
5.
8. E' disapplicato l'art. 28 del CCNL 5
dicembre 1996.
CAPO
IV MOBILITA'
ART.
20 Mobilità
volontaria
1. La mobilità
volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al
CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa
vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il
periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto
dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora
non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal
preavviso di tre mesi.
3. La mobilità non
comporta novazione del rapporto di lavoro . Il fascicolo personale segue il
dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all'art. 27,
comma 1, lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque anni di
attività, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni
riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Qualora ne
ricorrano le condizioni, si applica l'art. 28, comma 5 .
4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un
dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel
trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente di destinazione
provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra
quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett.b) e c), tenuto conto della clausola
precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito
dalla nuova azienda con le procedure dell'art. 29, comma 1.
5. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità
intercompartimentale dei dirigenti
da e verso le aziende e gli enti del comparto
sanità, purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla
osta.
6. E' confermata l'applicazione del
comma 16 dell'art. 37 del CCNL del 5 dicembre 1996.
7. Sono disapplicati gli artt. 82, 83, 84, 85 del DPR 384/1990
ed il comma 10 dell'art. 39 del CCNL del 5 dicembre 1996.
ART. 21 Comando
1. Per
comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata
anche attraverso l'istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche
di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto,
che abbiano dato il loro assenso.
2. Il
comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso
del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'azienda
o l'amministrazione di destinazione.
3. Il
posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per
concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato,
sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei
trasferimenti.
5. Il comando può essere
disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo
di prova, purchè la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a
tal fine dall'azienda e previa individuazione delle modalità con le quali le
amministrazioni interessate ne formalizzeranno l'avvenuto superamento.
6. Per finalità di aggiornamento, il
dirigente può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo determinato
presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali od altri
organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare
il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando l'anzianità di servizio
maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza dell'azienda
per il compimento di studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari
, al dirigente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non
superiore a sei mesi , il trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del
DPR 761/1979.
CAPO
V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
ART. 22
Risoluzione
consensuale
1. L'azienda o
il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro.
2. La risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di
processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una
diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti
salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico
della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative
competenze.
3. Ai fini dei commi 1 e 2,
l'azienda, disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima
della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art.
6, lett. B).
4. In applicazione dei commi
precedenti, l'azienda può erogare una indennità supplementare nell'ambito della
effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell'indennità
può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive: dello stipendio
tabellare, dell' indennità integrativa speciale, dell' indennità di specificità
medico – veterinaria e di esclusività del rapporto in godimento, degli assegni
personali o dell'indennità di incarico di struttura complessa ove spettanti
nonchè della retribuzione di posizione complessiva in atto.
ART. 23 Comitato dei Garanti
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso
ciascuna Regione è istituito un Comitato dei Garanti , composto da tre membri,
chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle
aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure
previsti dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 34 del presente
contratto che, per quanto attiene l'accertamento delle responsabilità
dirigenziali, sostituisce l'art. 59 ivi citato.
2. Il presidente è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con
specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori
dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in
Sanità.
3. Gli altri componenti sono
nominati, uno dalla Regione stessa sentito l'organismo di coordinamento dei
direttori generali delle aziende, l'altro esperto, designato congiuntamente
dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci
giorni dalla richiesta. In mancanza, di designazione unitaria detto componente è
sorteggiato dalla Regione, tra i designati, nei dieci giorni
successivi.
4. Le nomine di cui ai commi
precedenti devono avvenire entro un mese dall'entrata in vigore del presente
contratto e devono prevedere anche i componenti supplenti .
5. Il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato
che deve essere espresso improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta, termine decorso il quale l'azienda può procedere al
recesso.
6. Il comitato dei garanti dura
in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili.
7. Le procedure di recesso in corso
all'entrata in vigore del presente contratto sono sospese per il periodo di tre
mesi necessario alla costituzione del Comitato dei Garanti, decorso inutilmente
il quale avvengono con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5.12.1996.
CAPO
VI
ISTITUTI DI PECULIARE
INTERESSE
ART.
24 Coperture
assicurative
1. Le aziende assumono tutte le
iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi
dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei
terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione
intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Al fine di pervenire ad una omogenea
quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è
istituita una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di
tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse
Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela
mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione
appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le
aziende aderiscono.
3. Per il
raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le modalità di
costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento, il sistema
dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà
costituito - come base - dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione
a carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse già
destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro- capite di L 50.000
mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a
carico dei dirigenti per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla
polizza generale.
4. La Commissione
paritetica dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente contratto.
5. Le aziende
stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a
servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori
dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto
salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed
autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
6. La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del
mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del
medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il
trasporto.
7. Le polizze di assicurazione
relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso
integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3,
dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
8. I massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria.
9. Gli
importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle
lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di
quelle previste dal presente articolo, sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme
eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
10. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2,
del DPR 761/1979 e l'art. 88 del DPR 384/1990.
ART.
25 Patrocinio
legale
1. L'azienda, nella
tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile,
contabile o penale nei confronti del
dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed
all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione
che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura
del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo
assenso.
2. Qualora il dirigente intenda
nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato
dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a
carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento,
l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della
tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che
comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale
ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da
ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per
presunto conflitto di interesse.
3.
L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza
passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o
colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua
difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del
DPR 270/1987.
TITOLO
IV Incarichi dirigenziali e
valutazione dei dirigenti
CAPO
I Incarichi
dirigenziali
ART.
26 Graduazione delle
funzioni
1. L'art. da 51 del
CCNL 5 dicembre 1996 relativo alla graduazione delle funzioni ai fini della
determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari
è confermato salvo per i commi 4 e 6 che sono sostituiti dai seguenti
:
"4. La graduazione delle funzioni
dirigenziali - alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo
unico della dirigenza medico veterinaria - è effettuata dalle aziende con le
modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente
dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla
struttura o – per quelli già di I livello - dalla originaria provenienza da
posizioni funzionali o economiche del DPR 384/1990. La graduazione consente di
collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt. 56 e 57 del CCNL 5
dicembre 1996, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del
dirigente cui l'incarico è conferito. La graduazione delle funzioni è sottoposta
a revisione periodica secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1
lett. B)." "6. La disciplina del conferimento
degli incarichi prevista dagli articoli seguenti del presente capo entra in
vigore con il contratto e presuppone, altresì, che le aziende ed enti, qualora
non ancora attivate, realizzino le seguenti innovazioni:
a) l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal
dlgs. 29/1993; b) la ridefinizione delle
strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del dlgs.
229/1999; c) l'applicazione del dlgs.
286/1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto stesso."
Art. 27 Tipologie di incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari
sono le seguenti:
a) incarico di direzione
di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di
dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al dlgs
502/1992; b) incarico di direzione di
struttura semplice; c) incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e
ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di
cinque anni di attività.
2. La definizione
della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera
elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli
incarichi, la quale discende esclusivamente dall' assetto organizzativo
aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
3. Per "struttura" si intende
l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto di cui
all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di
risorse umane, tecniche o finanziarie.
4.
Per struttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento previsto dall' art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del
1992 e del conseguente atto aziendale - si considerano tutte le strutture già
riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello.
5. Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono
quelle strutture individuate dall'azienda per l'attuazione di processi
organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti
(strutturali, integrati, funzionali, transmurali etc), rappresentando il modello
operativo delle aziende, svolgono attività professionali e gestionale. Ad essi
sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle
funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture
complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale.
6. I Distretti sono le strutture individuate dall'azienda, ai
sensi dell'art. 3 quater del dlgs 502/1992, per assicurare i servizi di
assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio
sanitaria. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie
all'assolvimento delle funzioni attribuite con contabilità separata all'interno
del bilancio aziendale.
7. Per struttura
semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia
quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed
autonomia di cui al comma 3.
8. Per
incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni
funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico
professionali che producono prestazioni quali – quantitative complesse riferite
alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di
riferimento.
9. Per incarichi
professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della
struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività
omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base nella
disciplina di appartenenza.
10. Sino all'adozione
dell'atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d)
corrispondono, nell'ordine, a quelli previsti dall'art. 56, comma 1, fascia b)
ed a quelli di cui all' art. 57 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre
1996.
11.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono conferiti solo
ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo. Ai dirigenti che abbiano optato
per l'attività libero-professionale extramuraria, si applica quanto previsto
dall'art. 45.
12. Nell'attribuzione degli
incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà essere data piena attuazione
al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri
di gestione ai sensi dell'art. 3 del dlgs 29/1993. A tali strutture ed al loro
interno dovrà essere applicato il principio dell'art. 14 del d.lgs 29/1993,
richiamato dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.
ART. 28
Affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali Criteri e procedure
1. Ai dirigenti, all'atto della
prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura
professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e
corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono
progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui
all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992.
2.Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su proposta del
dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il periodo di
prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale
stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11.
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli
incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi,
di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e
c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3
sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi
dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con
atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di
struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto
aziendale . Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali anche
provvisoriamente l' azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27
comma 7.
5. Limitatamente ai dirigenti
assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il
conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma 3 comporta la
stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti
connessi all'incarico conferito. Successivamente anche nei confronti di tali
dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica
l'art. 13, comma 12.
6. Nel conferimento
degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse, le aziende tengono conto:
a)
delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 32; b) della natura e caratteristiche dei programmi da
realizzare; c) dell'area e disciplina di
appartenenza; d) delle attitudini personali e
delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle
conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'e-spe-rien-za
già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze
documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o
internazionale; e) dei risultati conseguiti in
rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi
dell'art. 32; f) del criterio della rotazione
ove applicabile. g) che data l'equivalenza
delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1,
del C.C.
7. In caso di più candidati
all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei -
selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai
responsabili di altre articolazioni interne interessati.
8. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma
6 - formulano in via preventiva i cri-teri e le procedure per l'affidamento e la
revoca degli incarichi diri-genziali. Tali modalità, prima della definitiva
determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di
cui all'art. 10, comma 2.
9. Gli incarichi
dei commi 1 e 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata all'atto del
conferimento – con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla
loro natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di
cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In
tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite.
10. I dirigenti il cui incarico
sia in corso all'entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista
una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15, comma
5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio dal conferimento
dell'incarico stesso.
11. La revoca
dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di
accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34 secondo
le procedure e con gli effetti ivi indicati.
ART. 29 Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono
conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero
stabilito dall'atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 4
nel periodo transitorio.
2. Il contratto
individuale disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli
obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento
degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'art. 65,
comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Gli
incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve , secondo le procedure di verifica
previste dall'art. 31. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola
prevista dall'art. 28, comma 9 ultimo periodo.
4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il
conferimento, la conferma e la revoca
degli incarichi di cui al comma 1. Detti
criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con
le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. I criteri per il
rinnovo previsti dall' art. 28, comma 6 sono integrati da elementi di
valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare
riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di
correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione
dipartimentale nonchè dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
5. L'accertamento dei risultati negativi
di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca
dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto scritto
e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art.
34.
6. Gli incarichi interni di direttore
di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del
dlgs. 502/1992.
7. Gli incarichi interni
di direttore di distretto – ove di struttura complessa – sono conferiti sulla
base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del dlgs 502/1992.
ART. 30 Norma transitoria
1. I dirigenti medici e veterinari di ex II livello che alla data del 31
luglio 1999 non abbiano optato per il passaggio al rapporto ad incarico
quinquennale, ma nel termine di cui all'art. 15 abbiano optato per il rapporto
di lavoro esclusivo - entro il 30 aprile 2000 - possono chiedere di essere
sottoposti a verifica per l'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
2. La verifica è disposta dall'azienda
entro il 30 giugno 2000 ed è svolta sulla base dei criteri indicati dagli artt.
28, comma 6 e 29, comma 4 entro il 31 dicembre 2000. La verifica è effettuata da
parte della Commissione prevista dall'art. 15 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 e
successive modifiche.
3. Sino alla
verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l'incarico di
direzione di struttura complessa in atto - è mantenuto il trattamento economico
in godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare e l'indennità di
specificità medica dall'art. 38, commi 1 e 2 ove il presente contratto entri in
vigore precedentemente.
4. In caso di
verifica positiva i dirigenti del comma 1 sono confermati nell'incarico per un
ulteriore periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di
cui all' art. 38, comma 5, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le
condizioni.
5. In caso di esito negativo
della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001 , è conferito un
incarico professionale tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c),
rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di dirigente. Il
trattamento economico è quello previsto dall'art. 38, commi 1 e 2, mentre la
retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione dell'incarico
conferito.
6. I dirigenti di cui al comma
1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono di essere sottoposti a
verifica sono confermati nell'incarico di direzione di struttura complessa, per
ulteriori due anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al termine del quale si
applica il comma 5.
7. I dirigenti di ex
II livello con incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto
esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati nell'incarico sino
al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto dal
comma 5, con la perdita dello specifico trattamento economico goduto che
affluisce al fondo per la retribuzione di posizione dell'art. 50.
CAPO
II VERIFICA E VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI
ART. 31
Verifica dei risultati e delle
attività dei dirigenti
1. Gli
organismi preposti alla verifica dei dirigenti ai sensi dell'art. 15, commi 5 e
6 del dlgs 502/1992 sono:
a) il Collegio
tecnico ; b) il nucleo di valutazione;
2. L'organismo di cui al comma 1, lettera
a) procede alla verifica: a) delle attività
professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti
indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale;
b) dei dirigenti titolari di incarico di
direzione di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico loro
conferito; c) dei dirigenti di nuova
assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo
quinquennio di servizio.
3. L'organismo di
cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura
complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di
risorse; b) dei risultati raggiunti da tutti i
dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli obiettivi
affidati, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato.
4. Le aziende, con gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto
previsto dall'art. 1, comma 2 del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e
obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di
valutazione di cui al presente capo si articolano, con particolare riguardo ai
soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei dirigenti al
fine di fornire agli organismi di cui al comma 1. gli elementi necessari alla
verifica loro demandata.
5. L'organismo
di cui al comma 1 lettera b) opera sino alla eventuale applicazione da parte
dell'azienda , dell'art. 10, comma 4 del dlgs 286/1999 .
6. In prima applicazione il triennio per le verifiche di cui
al comma 2 lett. a) decorre dall'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, fatti
salvi i casi degli incarichi in scadenza prima di tale termine, ivi comprese le
verifiche dopo il primo quinquennio di attività. Il triennio per le successive
verifiche del dirigente scatta dopo l'effettuazione dell'ultima.
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica
del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità
espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei
dirigenti medesimi.
2. I risultati finali
della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel
fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti sono
parte integrante degli elementi di valutazione delle Aziende sanitarie per la
conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.
3 Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che
informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle
prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi
risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui all'art. 31,
comma 4. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di
concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2.
4. Le procedure di
valutazione del comma 3 devono essere improntate ai seguenti
principi:
a) trasparenza dei criteri e dei
risultati; b) informazione adeguata e
partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio. c)
diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in
prima istanza effettua la proposta di
valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
5.
L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici
riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei
risultati, è costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi,
ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma
3:
a)
collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale
nell'organizzazione dipartimentale; b)
livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e
qualità dell'apporto specifico; c) capacità
dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un
clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti
contrattuali; d) risultati delle procedure di
controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle
prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei
servizi ; e) capacità dimostrata nel gestire
e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i conseguenti
processi formativi e la selezione del personale f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16
ter, comma 2 del dlgs 502/1992 non appena operativo; g) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati; h) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5
dicembre 1996.
6. La valutazione annuale
dei dirigenti da parte nucleo di valutazione ha le finalità previste dall'art.
31, comma 3, lettere a) e b) .
7. A titolo
meramente indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di
struttura complessa o semplice – ove ne ricorrano le condizioni - deve
riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali
effettivamente assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi dell'atto
aziendale nonché la valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il
raggiungimento degli obiettivi, mentre per gli altri dirigenti concerne
l'osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l'impegno e la
disponibilità correlati alla articolazione dell'orario di lavoro rispetto al
raggiungimento degli obiettivi.
1. L'esito positivo della valutazione triennale e quella al
termine dell'incarico costituisce condizione, ai sensi del comma 5 dell'art. 15
del D.Lgs. 502/1992, per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di
maggior rilievo professionali o gestionali .
2. L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo assunti al
termine del quinto anno può comportare l'attribuzione di incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di
strutture semplici.
3. L'esito positivo
della verifica di cui all'art. 31, comma 3 comporta l'attribuzione ai dirigenti
della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art.
65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa essa concorre anche alla formazione della
valutazione del comma 1 .
ART. 34 Effetti della valutazione
negativa
1. L'accertamento della
responsabilità dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'art. 32,
prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un
contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del
dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi
scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei
dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l'assunzione di
provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere
commisurati:
a) alla posizione rivestita
dal dirigente nell'ambito aziendale; b)
all'entità degli scostamenti rilevati.
3.
Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice,
l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle
procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai
risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa può
determinare :
a) perdita della
retribuzione di risultato in tutto o in parte; b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi
nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello
in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca
del relativo incarico comporta l' attribuzione dell'indennità di esclusività
della fascia immediatamente inferiore ; c) in
caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata, la
revoca dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di uno
degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico
inferiore a quello revocato;
4. I
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque, al
termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per la
conferma dello stesso, fatto salvo
il caso di recesso dal rapporto di lavoro,
sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali
ricompresi nell'art.27, lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di
dirigente.
5. Per i dirigenti cui siano
conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), l'accertamento
delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di
valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato non
conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, può determinare
:
a) perdita , in tutto o in parte, della
retribuzione di risultato; b) la revoca
dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1
lett. c), di valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997
; c) in caso di responsabilità grave e
reiterata, ulteriore applicazione del punto b).
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 è fatta salva la componente fissa
della retribuzione di posizione.
7. In
presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine
dell'incarico - definita in base ad elementi di particolare gravità, anche
estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso
dell'azienda previa attuazione delle procedure previste dall'art.
23.
PARTE II
TITOLO I Trattamento
Economico
CAPO
I struttura della
retribuzione
ART. 35
Struttura della retribuzione dei
dirigenti
1. La struttura della
retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti
voci:
A) TRATTAMENTO
FONDAMENTALE 1) stipendio
tabellare; 2) indennità integrativa speciale,
confermata nella misura attualmente percepita; 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 4) indennità di specificità medica; 5) retribuzione di posizione minima - di parte fissa e variabile -
prevista dalla tabella 1 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996, secondo biennio
economico 1996-1997. 6) Assegno personale, ove
spettante ai sensi del presente contratto. Ai
dirigenti , ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo
familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n. 153 e successive
modificazioni.
B) TRATTAMENTO
ACCESSORIO 1) retribuzione di posizione -
parte variabile - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella citata al
punto 5 lett. A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove
spettante; 2) retribuzione di risultato, ai
sensi dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996 ; 3) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro,
ove spettante. 4) specifico trattamento
economico, ove spettante quale assegno personale ai sensi dell'art. 38 commi 3 o
5; 5) indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi dell'art. 40; 2.
I successivi Capi dal II al IV sono distinti con riferimento alle
caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari -
esclusivo o non ovvero ad esaurimento. Il trattamento economico previsto dal
Capo II è applicabile a tutti i dirigenti che abbiano optato per il rapporto
esclusivo entro il 14 marzo 2000.
CAPO
II TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
ART. 36 Incrementi contrattuali
e stipendio tabellare
1. Dal 1
novembre 1998 al 31 maggio 1999, gli incrementi mensili lordi degli stipendi
tabellari previsti per i di-rigenti medici e veterinari dagli artt. 43, 44 e 45,
lettere A) e C) del CCNL 5 dicembre 1996, come rideterminati per il secondo
biennio economico 1996 – 1997, sono i seguenti:
- dirigenti di II livello |
L. 92.000 |
- dirigenti di I livello |
L.
73.000 |
2. Dal
1 giugno 1999 ai dirigenti del comma 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo
sottoindicato, che riassorbe il
precedente:
- dirigenti di II livello |
L. 172.000 |
- dirigenti di I livello |
L.
136.000 |
3. Lo
stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1
è così stabilito:
|
dal 1 novembre 1998 |
dal 1 giugno
1999 |
- dirigenti di II livello |
L. 49.104.000 |
L. 50.064.000 |
- dirigenti di I livello |
L. 36.876.000 |
L.
37.632.000 |
4.
Fatto salvo quanto previsto dall'art.38 a decorrere dal 31 luglio 1999, data di
entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, essendo la dirigenza medico veterinaria
collocata in un ruolo unico lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici mensilità per
tutti i dirigenti anche assunti con incarico di direzione di struttura
complessa, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente alla
entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, è fissato in L.
37.632.000.
5. Sono disapplicati gli artt.
43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve le parti in cui siano
previsti, per effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni personali
pensionabili e non riassorbibili.
ART. 37 Indennità Integrativa Speciale ed Indennità di specificità
medico - veterinaria
1.
L'indennità integrativa speciale per il ruolo unico dei dirigenti medici e
veterinari ivi compresi quelli dell' art. 36 comma 4 è fissata in L. 13.883.000
annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità . 2. L'indennità di specificità medica
, prevista dall'art. 5 del CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico,
per i dirigenti del comma 1 è fissata nella misura di L. 15.000.000 - annui
lordi. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta per tredici
mensilità.
3. Le disposizioni di cui al
presente articolo decorrono dal 1 agosto 1999.
ART. 38 Norma transitoria per i dirigenti già di II
livello
1. Per i dirigenti
medici e veterinari di ex II livello - anche ad incarico quinquennale - in
servizio al 31 luglio 1999 ovvero assunti anche successivamente come tali o come
responsabili di struttura complessa a seguito di avviso già pubblicato - ai
sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 17 comma 2 del d.lgs.
229/1999 - in Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1999 nonchè per i dirigenti
di ex II livello che abbiano positivamente superato la verifica di cui all'art.
30, il trattamento economico stipendiale per dodici mensilità – dal 1 agosto
1999 - è cosi articolato:
a) stipendio
tabellare annuo lordo nella misura stabilita dall'art.36 comma 4 di L.
37.632.000; b) assegno personale annuo lordo
pensionabile e non riassorbibile di L. 13.263.000, pari alla differenza tra gli
stipendi tabellari indicati nei commi 3 – primo alinea - e 4 dell'art. 36 e
comprensivo della differenza tra il valore dell'indennità integrativa dei
dirigenti di ex II livello pari a L. 14.783.000 e quella fissata dall'art. 37.
L' assegno è corrisposto per tredici mensilità.
2. L'indennità di specificità medica per i dirigenti di cui al comma 1 è
confermata nel valore di L. 20.000.000 a titolo personale e non riassorbibile.
3. Ai dirigenti già di II livello assunti
con incarico quinquennale ai sensi del previgente art. 15 del dlgs 502/1992 ed a
quelli che avevano optato per tale incarico, viene confermato a titolo personale
lo specifico trattamento economico in atto goduto con le medesime
caratteristiche e natura previste dall' art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996, fatta
salva l'applicazione dell'art. 34.
4. Le
garanzie dei commi 1 e 2 operano nei confronti dei medesimi dirigenti anche nel
caso di loro assunzione - senza soluzione di
continuità - per conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in
altra azienda successivamente all'entrata in vigore del presente contratto. In
tal caso non viene corrisposta l'indennità di cui all'art. 40.
5. All'atto della cessazione dal
servizio, l'assegno di cui al comma 1 lettera b) e le voci del trattamento
economico dei commi 2 e 3 - nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono
nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate
disponibili per posti resisi vacanti dall' 1 gennaio 1998. Le risorse già
destinate allo specifico trattamento di cui al comma 3, per i dirigenti di
struttura complessa indicati nell'art. 30, la cui domanda di opzione per
l'incarico quinquennale fosse ancora in corso al 31 luglio 1999, al superamento
della verifica, sono finalizzate, nella misura minima lorda annua di L.
3.230.000, all'incremento della retribuzione di posizione – parte variabile –
con decorrenza dalla data di superamento della verifica stessa, nei limiti della
disponibilità del fondo di cui all'art. 50. Qualora, invece, l'azienda abbia
attribuito ai dirigenti dell'art. 30 l'incarico quinquennale dopo il 31 luglio
1999, corrispondendo lo specifico trattamento economico, esso rimane consolidato
nella retribuzione di posizione – parte variabile - nella misura minima e, per
la parte eccedente, viene riassorbito con i successivi incrementi della stessa,
a condizione che il dirigente chieda e superi la verifica di cui all'art. 30.
6. Ai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assunti con avviso
pubblicato in G.U. dopo l'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, il trattamento
economico viene rideterminato ai sensi degli artt. 36, comma 4 e 37, senza
assegni personali e senza lo specifico trattamento economico di cui al comma 3
con l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 40.
7. L'art. 58 del CCNL del 5 dicembre 1996 è
disapplicato.
ART. 39 La retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione è una componente del
trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle
funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata
all'incarico agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27.
2. La retribuzione di posizione, è composta da una parte fissa
e una parte variabile e compete per tredici mensilità.
3. La componente fissa della retribuzione di posizione, è
garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - in caso di mobilità o
trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi
dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.
4.
La componente fissa della retribuzione è mantenuta anche nei casi previsti
dall'art. 34 operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte
variabile .
5. In prima applicazione del
CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997, il valore
economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e
variabile - per il personale già in servizio all'entrata in vigore del contratto
medesimo - è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL relativo al II biennio
economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei
dirigenti.
6. La componente fissa della
retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è
modificabile , mentre l'incremento della componente variabile minima
contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle
funzioni di cui all'art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione
alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di
posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di
graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla
tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57
del CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il valore
economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 è la
risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota
aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni,
si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al
minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico
complessivo.
8. Nel caso di attribuzione
di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di
ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal
dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico
di pari valore economico.
9. Nel
conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che,
pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l'atto
aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte
variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed
il 50% , calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come
rideterminata dal comma 10.
10. I valori
massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996 sono così
rideterminati:
Fascia a) dell'art. 56: L.
80.000.000 Fascia b) dell'art. 56: L.
70.000.000 Fascia a) dell'art. 57: L.
70.000.000 Fascia b) dell'art. 57: L.
45.000.000
11 . Per i dirigenti di nuova
assunzione, ai quali le aziende non abbiano ancora conferito un incarico
diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde - per il
biennio 1998 - 1999 - ai seguenti valori, fatto salvo quanto previsto dall'art.
5 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio 1996 - 1997 :
componente fissa: L. 2.000.000
componente variabile: L.
371.000
12. Alla corresponsione della
retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in
applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all' art.
50. Alla
maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del
proprio bilancio.
ART. 40 Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
1. Ai dirigenti di cui all'art.
36 comma 4, assunti con incarico di direzione di struttura complessa - oltre
alla retribuzione di posizione - compete, a decorrere dal 1 agosto 1999,
un'indennità di incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di L.
18.263.000 per tredici mensilità .
2. L'
indennità non è più corrisposta in caso di mancato rinnovo dell'incarico di
direzione di struttura complessa.
3.
All'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo
indicato nell'art. 50. L'indennità, all'atto della cessazione dal servizio
ovvero in caso di mancato rinnovo dell'incarico dei dirigenti interessati, viene
nuovamente attribuita al fondo stesso , nella misura intera, in ragione d'anno.
ART. 41 Equiparazione
1.
Le parti concordano sulla necessità di procedere alla equiparazione della
retribuzione minima contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5
dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 - 1997 dei dirigenti di ex IX
livello, qualificato e non del DPR 384/1990 – in servizio al 5 dicembre 1996 - a
quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa la sostanziale
parificazione delle funzioni dirigenziali operata con l'accorpamento delle due
ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale dall'art. 18, comma 2 del
dlgs 502/1992.
2. Tale equiparazione,
iniziata con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, per quanto
riguarda lo stipendio tabellare, deve essere definitivamente portata a termine
per la conclusione della vertenza. A tal fine le parti, nel prendere atto che le
risorse necessarie si renderanno disponibili nel biennio economico 2000 – 2001,
rinviano la definitiva soluzione al relativo contratto, prevedendo sin d'ora che
per un corretto finanziamento dei fondi di ciascuna azienda si provvederà, con
le procedure dell'art. 7 lett. c) alla loro perequazione a livello
regionale.
3. Le parti concordano,
altresì, di rinviare al contratto del medesimo biennio la definizione del
trattamento economico dei dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi , al
termine del quinquennio di cui all'art. 28
ART. 42 Indennità di esclusività del rapporto di
lavoro
1. Nel quadro del riordino
del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal dlgs 229/1999, al fine di
promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in
relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche
per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle
disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e
disciplina da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 –2001 in
ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di una indennità per
l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari. Per una corretta
distribuzione delle risorse tra aziende si procederà secondo le modalità
previste dall'art. 7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano, altresì, che la disciplina del rapporto di lavoro
esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente legata alla
permanenza stabile nell' attuale quadro normativo del presente sistema di
incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute
dovessero modificare l'esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti
economici, il contratto – per la presente parte – sarà immediatamente disdettato
e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro
30 giorni. Resta fermo , in ogni caso , il mantenimento dell'indennità, nei
confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo,
manterranno la propria opzione per l'esclusività del rapporto di lavoro.
CAPO
III TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
RAPPORTI DI LAVORO AD ESAURIMENTO
ART. 43 Incrementi e stipendi
tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari esercitanti la libera professione
extramuraria
1. Gli incrementi
mensili lordi degli stipendi tabellari, previsti per i di-rigenti medici e
veterinari indicati dagli artt. 43, 44 e 45, lettere B) e D) del CCNL 5 dicembre
1996, come rideterminati per il secondo biennio economico 1996 – 1997 sono i
seguenti:
A) Dal 1 novembre 1998
:
a) Medici già a tempo
definito dirigenti di II livello L.
69.000 dirigenti di I livello L.
52.000
b) Veterinari di cui alla
lettera D) degli artt. 43,44, e 45 del CCNL 5 dicembre 1996 dirigenti di II livello L. 86.000 dirigenti di I livello L. 67.000
B)
Dal 1 giugno 1999 ,con il riassorbimento del precedente incremento, gli incrementi
tabellari sono i seguenti :
a) Medici
già a tempo definito dirigenti di II
livello L. 129.000 dirigenti di I livello L.
97.000
b) Veterinari di cui alla
lettera D) degli artt. 43,44, e 45 del CCNL 5 dicembre 1996 dirigenti di II livello L. 160.000 dirigenti di I livello L. 124.000
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei
dirigenti medici di cui al comma 1 lett. A e B, punto a), alle cadenze
sottoindicate, è così stabilito:
|
1 novembre 1998 |
1 giugno 1999 |
Dirigenti già di II livello:
|
L.33.828.000 |
L. 34.548.000 |
Dirigenti già di I livello:
|
L. 23.111.000 |
L.
23.651.000 |
Per i dirigenti medici di II livello
in servizio al 31 luglio 1999, il trattamento economico stipendiale per dodici
mensilità dal 1 agosto 1999 è cosi articolato:
a) stipendio tabellare annuo nella misura di L. 23.651.000 già previsto
per i dirigenti di I livello; b) assegno
personale pensionabile e non riassorbibile annuo, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 44 L. 11.582.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari
individuati nel presente comma e le misure delle indennità integrative
spettanti.
3. Lo stipendio tabellare
annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti veterinari di cui al comma 1
lett. A e B, punto b), alle cadenze sottoindicate, è così
stabilito:
|
1 novembre 1998 |
1 giugno 1999 |
Dirigenti già di II livello:
|
L. 44.776.000 |
L. 45.
664.000 |
Dirigenti già di I livello:
|
L. 32.325.000 |
L.
33.009.000 |
Per
i dirigenti veterinari di ex II livello in servizio al 31 luglio 1999 il
trattamento economico stipendiale per dodici mensilità – dal 1 agosto 1999 - è
cosi articolato: a) stipendio tabellare annuo
nella misura stabilita dal presente comma per i dirigenti già di I livello di L.
33.009 .000; b) assegno personale pensionabile
e non riassorbibile annuo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, di L.
13.485.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari individuati nel
presente comma e le misure delle indennità integrative
spettanti.
4. All'atto della cessazione
dal servizio, gli assegni personali di cui alle lettere b) dei commi 2 e 3 -
nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50.
Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi
vacanti dall' 1 gennaio 1998.
5. Il
trattamento economico omnicomprensivo di L. 10.800.000 previsto per gli ex
medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione indicata
nell'art. 133 del DPR 384/1990, è rideterminato in L. 11.
156.000.
6. I dirigenti di cui al presente
articolo mantengono l'indennità integrativa speciale in godimento.
7. Sono disapplicati gli artt. 43, 44 e
45 del CCNL 5 dicembre 1996 fatte salve le parti in cui siano previsti, per
effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni personali pensionabili e
non riassorbibili.
ART. 44 Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito ed altri
rapporti
1. I rapporti di
lavoro a tempo definito ed altri similari dei dirigenti medici già di I e II
livello sono soppressi con le modalità di realizzazione di cui ai seguenti commi
anche per dare completa attuazione agli artt. 42 e 72 del CCNL del 5 dicembre
1996 circa la riconduzione di tali dirigenti medici ad un rapporto di lavoro
unico anche per quanto attiene l'orario secondo le disposizioni degli artt. 16 e
17.
2. Il passaggio al rapporto unico -
per i dirigenti del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo entro il 14 marzo 2000 - è portato a termine entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi:
a) il trattamento economico tabellare
previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4; b) l'indennità integrativa e quella di specificità medico -
veterinaria nella misura prevista dall'art. 37; c) ai dirigenti già di II livello ai quali sia mantenuto l'incarico di
direzione di struttura complessa a seguito della verifica di cui all'art. 30
l'indennità di incarico prevista dall'art. 40. che assorbe l'assegno personale
dell'art. 43, comma 2. Per coloro che avevano optato per il rapporto
quinquennale è mantenuto lo specifico trattamento in godimento. d) l'indennità di esclusività di rapporto nella misura
spettante; e) la retribuzione di posizione
definita aziendalmente in relazione all'incarico affidato, nel rispetto
dell'art. 39; f) la retribuzione di
risultato, ove spettante. Per i dirigenti già
di II livello a tempo definito che non avessero optato per l'incarico
quinquennale entro il 31 luglio 1999, si applica anche l'art. 30.
3. Il comma 2 si applica anche ai
dirigenti veterinari già di I e II , di cui all'art. 43, comma 1 lett. A) punto
b), i quali abbiano optato per l'esclusività di rapporto. In tal caso
l'indennità prevista al punto c) del comma 2 per i dirigenti già di II livello
che abbiano mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa ai sensi
dell'art. 30 assorbe l'assegno personale di cui all'art. 43, comma,
3.
4. Il comma 2 trova applicazione anche
nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati di cui all'art. 70, comma 5
del CCNL 5 dicembre 1996 che alla data prevista del 14 marzo 2000, abbiano
optato per il rapporto di lavoro esclusivo.
5. Per i dirigenti medici e veterinari dei commi precedenti che non
abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14 marzo 2000 - il
passaggio avviene - con decorrenza dall'opzione - anche successivamente - con
l'attribuzione del trattamento economico previsto dal comma 2 con esclusione
della lettera c).
6. In ogni caso la
trasformazione del rapporto di lavoro avviene improrogabilmente entro il 1
dicembre 2001 anche per coloro che non dovessero optare per il rapporto
esclusivo. In tale caso a detti dirigenti è attribuito:
a) il trattamento economico tabellare previsto per i
corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4; b) l'indennità integrativa e quella di specificità medico – veterinaria
ove in godimento e nella misura prevista dall'art. 37; c) ai dirigenti medici e veterinari già di II livello di cui
all'art. 43, commi 2 e 3, l'assegno personale ivi previsto alla lett. b) è
riassorbito; d) la retribuzione di posizione
definita con le regole di cui all'art. 39.
7. Le aziende fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente
articolo congelando - in misura corrispondente alla spesa - le assunzioni per
posti vacanti di dirigente , tenuto conto - per i dirigenti medici - del maggior
numero di ore di lavoro effettuate per l'adeguamento del relativo orario.
CAPO
IV INCARICHI E TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI DIRIGENTI con rapporto
di lavoro non esclusivo
ART.
45 Incarichi
1. Ai dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, che
entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per il rapporto di lavoro non
esclusivo, gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa già
conferiti, sono revocati con effetto dal 15 marzo 2000.
2. Fermo rimanendo quanto disposto dall'art. 30, i dirigenti
di II livello con rapporto quinquennale che non abbiano optato per il rapporto
esclusivo sono confermati negli incarichi di direzione di struttura complessa
loro conferiti sino al 30 giugno 2000. Agli interessati a decorrere dal 1 luglio
2000 dovrà essere conferito uno degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1
lett. c), corrispondente al valore economico della retribuzione di posizione
come rideterminata dall'art. 47.
3. In
applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti già di II livello, l'opzione per
il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l'indisponibilità di un posto di
dirigente .
4. I dirigenti del comma 1 non
possono svolgere attività libero-professionale intramuraria.
5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l'opzione
per l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria entro il 31
dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo.
ART. 46 Trattamento economico fondamentale
1. Ai dirigenti di cui all'art. 36, comma 1, ivi compresi i
dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale che abbiano optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo spettano:
a) il trattamento economico tabellare dell'art. 36, comma
4; b) l'indennità integrativa prevista dall'
art. 37 ; c) per i dirigenti medici e
veterinari già di II livello l'assegno personale previsto dall'art. 38, comma 1
e l'indennità di specificità medica del comma 2; d) le altre voci previste dall' art. 35 lettera A) ove spettanti .
2. Ai dirigenti di cui all'art. 43 comma
1 che non siano passati al rapporto unico ai sensi dell'art. 44
competono:
a) il trattamento economico
tabellare previsto dall' art. 43 commi 2 e 3; b) l' indennità integrativa in godimento e quella di specificità medica
prevista dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 – secondo biennio
economico 1996 – 1997 per i relativi rapporti di lavoro; c) per i dirigenti medici e veterinari già di II livello
l'assegno personale previsto dall'art. 43,
commi 2 e 3; d) le altre voci previste dall'
art. 35 lettera A) ove spettanti .
3.
All'atto della cessazione dal servizio, gli assegni di cui ai commi 1 e 2
lettera c), nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo
dell'art 50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per
posti resisi vacanti dall' 1 gennaio 1998.
ART. 47 Retribuzione di posizione e di risultato
1. La retribuzione di posizione dei
dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non
esclusivo, è così costituita:
a)
componente fissa come da tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio
economico 1996 – 1997, nella misura ridotta dall'art. 5 dello stesso contratto.
Detta riduzione - ove l'opzione sia stata espressa in applicazione del dlgs
229/1999, decorre da tale ultima data; b)
parte variabile in godimento ridotta del 50% . Tale riduzione si applica anche
ai dirigenti indicati nell'art. 44, comma 6) limitatamente alla parte -
eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5
dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997 - eventualmente ridefinita
in azienda.
2. Per la componente fissa
della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di
cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall'art.
39.
3. Ai dirigenti medici e veterinari
già di II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45
non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art.
58 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Ai
dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di
risultato.
5. La riduzione di cui al comma
1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3
decorre dal 1 luglio 2000.
6. Le risorse
relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento
dell'indennità di esclusività di cui all'art. 42 e, pertanto, i fondi di
provenienza delle voci citate – art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di
pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50
.
7.Le
aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai
dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli
opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente
per lo specifico trattamento economico è consentita l'eventuale rateizzazione in
non più di sei soluzioni mensili.
ART. 48 Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca
dell'opzione per l'attività libero
professionale extramuraria
1. Al dirigente che al 31 dicembre
dell'anno precedente abbia revocato l'opzione per l'esercizio dell'attività
libero professionale extramuraria compete il trattamento economico previsto
dall' art. 44, comma 5, con decorrenza dal 1 gennaio
successivo.
2. La retribuzione di
posizione è ridefinibile sulla base dell'incarico successivamente conferito al
dirigente con le procedure di cui all'art. 28, e per quello di direzione di
struttura complessa, con le procedure previste dal DPR. 484/1997. Nelle more
rimane determinata nella misura in godimento.
3. Al dirigente è riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo
anno dal rientro essa è determinata a consuntivo.
CAPO
V
ART. 49
Effetti dei benefici
economici
1. Le misure degli
stipendi tabellari risultanti dal-l'ap-plicazione dei Capi dal II al IV del
presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per
lavoro straor-dinario sul trattamento ordinario di quie-scen-za, normale e
privilegiato, sull'inden-nità premio di servizio, sull'indennità alimentare di
cui all'art. 30, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'e-quo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previden-ziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si
applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e
variabile in godimento nonchè alle indennità di cui art. 37, agli assegni
personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la
loro natura stipendiale, ed infine dall' art. 40.
3. I benefici economici risultanti dall'appli-ca-zio-ne dei commi 1 e 2
hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza
dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte eco-nomica alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
ef-fetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale – parte fissa e variabile -
indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio
economico 1996-1997.
TITOLO
II IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI
DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO
I I FONDI
AZIENDALI
ART.
50 Fondo per: indennità di specificità
medica, retribuzione di posizione, equiparazione , specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico
di direzione di struttura complessa
1. Per il finanziamento dell'indennità di specificità medica e della
retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari, dello specifico
trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché
l'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato il
fondo previsto dall' art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996 il cui ammontare è quello
consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi
previsti a tale scadenza.
2. Il fondo è,
altresì, integrato con le seguenti risorse:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori
oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale,
concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali
prestabiliti in sede di definizione del bilancio; b) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all' 1,6% del monte
salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31
dicembre 1997; c) risorse derivanti dal fondo
dell'art. 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi – anche a parità di organico. d) dagli assegni personali di cui agli artt. 38, 43, commi 2 e
3 ;
3. Con le risorse del presente fondo,
opportunamente individuate, nel biennio successivo 2000 – 2001 sarà data
applicazione all' art. 41 relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex IX
livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre 1996 a quelli di X livello
non qualificato ed alla definizione della retribuzione minima contrattuale dei
dirigenti con meno di cinque anni.
4. Il
fondo di cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse
che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo sono
temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo
al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a
decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.
5. L'art. 63, comma 2, lett. a), secondo capoverso del CCNL 5
dicembre 1996 può ancora trovare applicazione con le stesse modalità,
esclusivamente nelle aziende che, nell'arco di vigenza del citato contratto, non
ne abbiano ancora utilizzato la facoltà in tutto o in parte sino alla
concorrenza massima.
6. E' confermato il
fondo di cui all'art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè il fondo
previsto dall'art. 61 avente il medesimo scopo di cui al presente articolo
relativamente ai dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie, il cui
ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 1997. Esso è integrato con le
modalità previste dal comma 2 e dal comma 3, nei limiti delle disponibilità di
bilancio.
7. Il fondo è ridotto degli
importi di cui all'art. 47, comma 6. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997"
effettuati nel presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri
riflessi.
ART. 51 Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro
1. É confermato il fondo per
la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative,
già previsto dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, il cui ammontare è quello
consolidato al 31.12.1997.
2. Al fine
dell'utilizzo del fondo sono, altresì, confermate tutte le disposizioni per
remunerare le particolari condizioni di lavoro previste dall'art. 62 del citato
CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i destinatari, la misura delle indennità, le
modalità della loro erogazione e la flessibilità dell'utilizzo delle risorse del
fondo con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi,
rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di
posizione.
3. E' confermata l'abrogazione
dell'istituto dello straordinario per i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa in relazione all'art. 60, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. La contrattazione integrativa, in base
ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla
razionalizzazione dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta
disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di
cui all'art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l'importo
dell'indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di L 40.000.
L'eventuale trasferimento di risorse nel fondo per la retribuzione di posizione
è irreversibile.
5. E' abrogato l'art.
110, comma 6 ultimo periodo del DPR 384/1990.
ART. 52 Fondo della retribuzione di risultato e
premio per la qualità della
prestazione individuale
1. Le
risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a
costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai
dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di
livelli di particolare qualità della prestazione.
2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede
secondo la disciplina prevista negli articoli 63, 65 e 66 del CCNL 5 dicembre
1996 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
a) Fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di
produttività ed al miglioramento dei servizi del personale medico e
veterinario; b) Fondo per i premi per la
qualità della prestazione individuale.
3.
A decorrere dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati dall'ammontare
delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 63
del CCNL 5 dicembre 1996 , primo e secondo biennio
economico.
4. Per la formazione dei fondi
per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e
miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni
:
a) nel consolidamento dei fondi non va
considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall'art. 7, commi
1 e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II biennio economico) ; b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione,
queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di
controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad
effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di
ottimizzazione delle attività. c) resta
confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la
produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella
gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51 .
5. I fondi previsti nel comma 2 lett. a) sono, altresì, alimentati,
annualmente, in presenza delle seguenti condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti
dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle
aziende alla contrattazione integrativa e da altre disposizioni di legge che
destinano una parte di proventi delle aziende ad incentivi del
personale. b) a decorrere dal 1 gennaio 1998,
sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari
annuo, calcolato con riferimento al 1997, , secondo le modalità stabilite dalle
Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione
annuale, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero
della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali -
quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singole
aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al
comma 5, lett. b) è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo
interno ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi
relativi alla retribuzione di risultato.
7. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992,
possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle aziende - di
obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione
in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui
realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del
monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono,
altresì, favorire da parte delle aziende interventi di sviluppo occupazionale o
interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni
tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla
realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello
stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente
clausola è valida sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale le
predette risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento dell'
indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Il fondo è inoltre ridotto ai
sensi dell'art. 47, comma 6.
8. É
confermato l'art. 64 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al finanziamento per la
retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione
individuale relativi ai dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie. I fondi
sono quelli consolidati al 31 dicembre 1997 con le precisazioni del comma 4.
Essi sono incrementabili con le risorse di cui al comma 5 , lett. b) del
presente articolo purché gli enti versino nelle condizioni previste dall'art.
64, comma 2 citato.
ART. 53 Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni
organiche o dei servizi
1. Le
aziende e gli enti che, in attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminano,
con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in
numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi,
previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica
dovranno incrementare i relativi fondi in modo congruo , con oneri a carico del
proprio bilancio, tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative di
nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima
contrattuale di cui all'art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto
dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico
accessorio complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere;
dell'indennità di cui agli artt. 40 e 42,
2. Analogamente si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi anche
ad invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento
accessorio.
PARTE
III
TITOLO
I
CAPO I
La libera professione intramuraria
dei dirigenti medici e veterinari con
rapporto di lavoro esclusivo
ART.
54 Attività libero-professionale
intramuraria dei dirigenti medici
1. In applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs.
502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale
medico con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero
professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali
individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il concorso del Collegio
di direzione previsto dall'art. 17 dello stesso decreto e con le procedure
indicate nell'art. 4, comma 2, lettera G).
2. In particolare, l'azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee
strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale
intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera -
deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per
consentire ai dirigenti l' esercizio della libera professione intramuraria, ai
sensi dell'art. 72, comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive
regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre
aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali
privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività.
3. Le
modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria sono
disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del
presente contratto
4. Per attività libero
professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che detto
personale individualmente o in èquipe, esercita fuori dell'impegno di servizio
in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e
di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture
ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con
oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi
del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9 del d.lgs.
502/1992.
5. L'esercizio dell'attività
professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le
attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in
modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da
assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero
professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente
un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i
compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita
anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
6. A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione
annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel
rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono
essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza
concorda con i singoli dirigenti e con le equipes interessate i volumi di
attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i
volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi
paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di
violazione di quanto concordemente pattuito.
ART. 55 Tipologie di attività libero
professionali
1. L'esercizio
dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio
e si può svolgere nelle seguenti forme:
a)
libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte
dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai
sensi dell'art. 54, comma 4. b) attività
libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54 comma 4, svolte in
èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di
prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di
rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità
orarie concordate. c) partecipazione ai
proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e
svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di
altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le
stesse; d) partecipazione ai proventi di
attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli,
associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione
dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa
con le èquipes dei servizi interessati.
2.
Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1
anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione
dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di
ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in
presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i
relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con
le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in
materia.
3. L'attività libero
professionale è prestata con le modalità indicate nell'art. 1, comma 4 del DM 31
luglio 1997, pubblicato nella G.U. 5 agosto 1997. L'autorizzazione ivi prevista
è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in
qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito
delle attività previste dal dlgs 626/1994, con esclusione dei dirigenti che
versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle
attività di prevenzione di cui all'art. 59.
4. La gestione dell'attività libero professionale in regime di ricovero è
soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994,
n.724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.
ART. 56 Disciplina transitoria
1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 54
comma 2, l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero
professionale autorizza i dirigenti medici e veterinari all'utilizzo, senza
oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori
dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private
non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti
condizioni:
a) preventiva comunicazione
all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di
effettuazione e l'impegno orario complessivo; b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti
interessati; c) emissione delle fatture o
ricevute da parte del dirigente su bollettario dell'azienda. Gli importi
corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo
di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro
i successivi 15 giorni all'azienda che provvederà alle trattenute di legge e
relativi conguagli ; d) definizione del numero
e della collocazione della sede o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali
nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l'esercizio della
attività libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all'art. 54,
comma 1.
2. La presente norma ha effetto
fino alla emanazione delle direttive regionali che disciplineranno la materia e,
comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le
parti si riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata in vigore del
presente contratto, per definire la materia, entro il termine suindicato, in
carenza di atto ministeriale di indirizzo o di regolamentazione
regionale.
ART. 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per
l'attribuzione dei proventi
1. I
criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonchè
al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'azienda
con apposita disciplina adottata con le procedure dell'art. 54, comma
1.
2. Nella fissazione delle tariffe le
aziende terranno conto dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica
strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione
ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b)
relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di
ricovero e day hospital di cui all'art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa
forfettaria è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa
delle Regioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e
segg.della legge n. 488/1999; c) le tariffe
per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio
devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono,
pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista,
dell'équipe, del personale di supporto, i costi – pro quota – anche
forfetariamente stabiliti - per l'ammortamento e la manutenzione delle
apparecchiature. d) Le tariffe di cui alla
lett. c) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli
previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino
alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può
concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime
di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di
tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del d.lgs.
124/1998. e) Le tariffe sono verificate
annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n.
724. f) Nell'attività libero professionale di
équipe di cui all'art. 55, comma 1, lettere b), c) e d) la distribuzione della
quota parte spettante ai singoli componenti avviene – da parte delle aziende –
su indicazione dell'équipe stessa. g) Le
tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 55, comma 1
lettera a) comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle
aziende nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti
interessati. Ciò vale anche per le attività di cui alla lettera c) dello stesso
articolo, se svolte individualmente h) Per le
attività di cui alla lettera c) dell'art. 55, svolte in équipe, la tariffa è
definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei
compensi spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei
medesimi. i) un'ulteriore quota della tariffa
- da concordare in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non
inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero
professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale
fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e
veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano
una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio
economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano
l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.
Art. 58 Altre attività a pagamento
1. L'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari,
per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno
dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi
dell'art. 27, comma 1, lett. c).
2.
Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa
costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante
tra le ipotesi di cui all'art. 55 lett. c), da esercitarsi al di fuori
dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità
sottoindicate:
a) In servizi sanitari di
altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le
istituzioni interessate che disciplini: - i
limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro; - il compenso e le
modalità di svolgimento. b) Presso istituzioni
pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro,
mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che
l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del
Servizio Sanitario Nazionale e disciplini: -
la durata della convenzione; - la natura della
prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve
essere a carattere occasionale; - i limiti di
orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di
lavoro; - l'entità del
compenso; - motivazioni e fini della
consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di
istituto.
3. Il compenso per le attività
di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che
provvede ad attribuirne il 95 % al dirigente avente diritto quale prestatore
della consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella
di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto
Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul
lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965. Per i compensi si
applica il comma 3.
5. L'atto indicato
nell'art. 54, comma 1 disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito può
chiedere all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da
lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in
relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere
occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario
già esistente con il medico prescelto con riferimento all'attività libero
professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito
dell'azienda.
6. L'onorario della
prestazione di cui al comma 3, stabilito nel rispetto dei vincoli ordinistici,
viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale ne
rilascia la ricevuta al paziente su apposito bollettario dell'azienda.
L'onorario viene versato entro cinque giorni dalla riscossione all'azienda, che
ne accredita il 95 % al dirigente stesso con la retribuzione del mese
successivo.
7. L'atto aziendale di cui
all'art. 54, comma 1, disciplina i casi in cui le attività professionali sono
richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe ,
in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra
struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione. Le
predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se
preventivamente autorizzate dall'azienda con le modalità stabilite dalla
convenzione. L'azienda con l'atto richiamato disciplina in conformità al
presente contratto : il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto
anche conto delle altre attività svolte; l'entità del compenso dovuto al
dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione; le modalità di
riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante
all'azienda stabilita in conformità ai criteri indicati nell'art.
56.
8. Gli onorari per le prestazioni di
cui al comma 7 sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha
svolto l'attività, la quale ne rilascia ricevuta su appositi bollettari forniti
dall'azienda di appartenenza del dirigente stesso; la struttura citata, dedotte
le quote di propria spettanza, versa all'azienda ed al dirigente le quote di
loro competenza con le cadenze previste nella convenzione.
9. L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina,
infine, l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e
svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle
strutture aziendali. Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato,
essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla
disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale
incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità al presente
contratto .
10. Per le prestazioni di cui
al comma 9, l' atto aziendale in conformità di quanto previsto dal presente
articolo, stabilisce per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime
libero professionale:
a) i limiti minimi e
massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro; b) l'entità del
compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività
abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo
stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori
della struttura di appartenenza; c) le
modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalità
di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro. d) La partecipazione ai proventi per
le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere
superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla
riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 2,
lettera d), del d.lgs. 502/1992. e) L'attività
deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della
rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni .
ART. 59 Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
1. L' attività professionale intramuraria dei dirigenti medici
e veterinari del Dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno
istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità
complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività
istituzionale.
2. A tal fine, fatta salva
la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale prevista dalle
lett. a), b) e c) dell'art. 55 – per le quali non si pongono problemi di
incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto
richiedente (ad es. assistenza zooiatrica per gli animali d'affezione) -
l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed
organizzata dall' azienda, ai sensi della lettera d) del citato art. 55, che
individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle
strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di
incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte,
garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipes
interessate.
Art. 60 Attività non
rientranti nella libera professione intramuraria
1. Non rientrano fra le attività libero professionali
disciplinate dal presente contratto, ancorché possano comportare la
corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti
attività:
a) partecipazione ai corsi di
formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in
qualità di docente; b) collaborazioni a
riviste e periodici scientifici e professionali; c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso
Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del
Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998
ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di
cui alla legge n. 295 del 1990, etc.); d)
relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; e) partecipazione ai comitati scientifici; f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria
categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti
sindacali; g) attività professionale
sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore
di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e
associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa
comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione
interessata della totale gratuità delle prestazioni.
2. Le attività e gli incarichi di cui
al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti
dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere
svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58,
comma 7, del dlgs. 29/ 1993, che dovrà valutare se, in ragione della continuità
o della gravosità dell'impegno richiesto non siano incompatibili con l'attività
e gli impegni istituzionali.
3. Nessun
compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere
svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico
conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensività e di tali
funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di
posizione o di risultato.
ART. 61 Norma di rinvio
1. Le parti convengono che, essendo in corso di emanazione l'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'art. 72, comma 11 della legge 448/1998
nonché le connesse direttive regionali la presente disciplina dovrà essere
integrata o armonizzata con le indicazioni in esse previste.
2. A tal fine le parti concordano che il predetto adeguamento
– ove necessario- avvenga mediante un apposito contratto collettivo entro due
mesi dall'entrata in vigore dell' atto di indirizzo.
PARTE IV
DISPOSIZIONI
FINALI
ART. 62
Disposizioni
particolari
1. Nell'arco di vigenza
contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui
agli artt. 50,51 e 52 non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio
economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di
pertinenza.
2. Le tabelle di equiparazione
del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale del servizio
sanitario nazionale saranno definite con apposito contratto entro il 30 giugno
2000 il quale dovrà tener conto dei seguenti criteri: contratti collettivi
attualmente applicati; qualifica di provenienza del
personale.
3. Le parti preso - atto della
decisione del TAR Lazio n. 640/1994, che ha annullato il comma 2 dell'art. 133
del DPR 384/1990 relativamente al mancato riconoscimento della retribuzione
individuale di anzianità agli ex medici condotti che non avevano optato per il
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito entro il 30 dicembre 1990 –
stabiliscono che – ove sussistano le condizioni - le aziende dovranno attivare
entro il 31 maggio 2000 la procedura di cui all'art. 66 del dlgs
29/1993.
4. Le parti, in via di
interpretazione autentica, confermano che la retribuzione di posizione minima
contrattuale - parte fissa e variabile - prevista dalle tabelle (rispettivamente
allegato 3 ed 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio economico, come
integrati – sempre in via di interpretazione autentica dal CCNL del 2 luglio
1997) facendo parte del trattamento economico fondamentale, produce
integralmente i suoi effetti ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'
art. 50, comma 2 ed art. 6 dei CCNL del 5 dicembre 1996 – I e II biennio - con
le decorrenza indicate nelle medesime tabelle contrattuali.
5. I casi previsti dall'art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto
1997 in cui le aziende – per l'area medico veterinaria - possono ricorrere ad
assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quello indicato nell'art. 15
septies, comma 1, del dlgs 502/1992. A tal fine le aziende individuano,
preventivamente, con proprio atto le modalità per il conferimento di tale
tipologia di incarichi ed i requisiti, richiesti sentiti i soggetti di cui
all'art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico
fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di
pari incarico in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti
posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. La
retribuzione di posizione, attribuibile sulla base della graduazione delle
funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte eccedente il minimo
contrattuale e non può, comunque, superare, negli importi massimi, quanto
previsto dall'art. 39. Ai dirigenti pubblici si applica l'art. 19, comma 7 del
presente contratto in tema di aspettativa.
6. Ove nel testo del presente contratto gli assegni da corrispondere sono
"annui, lordi per tredici mensilità", si intende che l'importo indicato nel
testo non comprende il rateo della tredicesima che, pertanto, va corrisposto
aggiungendolo al fondo di pertinenza , ove si tratti di voci che sono retribuite
con i fondi.
ART. 63 Norme di rinvio
1.
Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 dicembre 2000, le seguenti
materie:
a) procedure di conciliazione e
arbitrato; b) mobilità connessa ad eccedenze;
c) previdenza
complementare.
2. Entro il 30 giugno 2001
le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993,
alla piena contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro mediante
recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal
precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare,
fra le quali è compresa la disciplina e la nuova denominazione relativa
all'indennità di rischio radiologico.
3.
Nelle more dell'applicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e
contrattuali che non sono espressamente abrogate dal presente contratto
rimangono in vigore.
ART. 64 Norma programmatica
1. Le parti, pur prendendo atto che nell'art. 20, comma 1, punto 18 bis,
della legge 488/1999, l'istituto del part – time non è consentito ai dirigenti
sanitari, concordano sulla necessità ed urgenza di affrontare il problema
dell'utilizzazione di tale istituto esclusivamente in quei casi in cui risulti
comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il
rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera
professione intramuraria svolta.
2. Le
parti convengono, altresì, sull'opportunità che la materia venga affrontata nel
contesto delle code contrattuali di cui al comma 2 dell'art. 61 per disciplinare
le percentuali, il trattamento economico e normativo nonché l'utilizzo dei
risparmi per la parte che le vigenti disposizioni destinano agli incentivi del
personale. In tale disciplina sarà previsto il recesso per giusta causa nei
confronti del dirigente che, in violazione del rapporto esclusivo, eserciti la
libera professione extramuraria.
ART. 65 Disapplicazioni e
sostituzioni
1. Per effetto
del presente contratto risultano sostituite o disapplicate le seguenti
disposizioni:
A) con riguardo agli
artt. da 1 ad 12 (campo di applicazione, sistema delle relazioni sindacali ed
interpretazione dei contratti) sono sostituiti gli articoli da 1 a 13 del CCNL 5
dicembre 1996;
B) con riguardo
all'artt. 13 (il contratto individuale di lavoro dei dirigenti) è sostituito l'art.
14 del CCNL 5 dicembre 1996 ;
C) con
riguardo all'art. 14 (periodo di prova) è sostituito l'art. 15 del CCNL 5
dicembre 1996;
D) con riguardo agli artt.
16 e 17 (orario di lavoro dei dirigenti) sono sostituiti gli artt. 17 e 18 del
CCNL 5 dicembre 1996 ;
E) con riguardo
all'art. 18 (sostituzioni) è disapplicato l'art. 121 del DPR 384/1990, con effetto
dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente
CCNL;
F) con riguardo all'art. 19 (aspettativa) è
disapplicato l'art. 28 del CCNL 5 dicembre 1996;
G) con riguardo all'art. 20
(mobilità volontaria) sono disapplicati gli
artt. 82,83, 84, 85 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell'art. 39 del CCNL 5
dicembre 1996;
H) con riguardo
all'art. 21 (comando) sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR
761/1979;
I) con riguardo all'art. 24 (copertura
assicurativa) sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 88
del DPR 384/1990;
J) con riguardo
all'art. 25 (patrocinio legale) è disapplicato l'art. 41 del DPR
270/1987;
K) con riguardo all'art. 26 (graduazione
delle funzioni) è sostituito l'art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996, limitatamente
ai commi 4 e 6;
L) con riguardo
agli artt. 28 e 29 (affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali) sono disapplicati
gli artt. 52 e 53 del CCNL 5 dicembre 1996;
M) con riguardo agli articoli da 31 a
34 (verifica e valutazione dei dirigenti) è
sostituito l'art. 59 del CCNL 5 dicembre 1996 ;
N) con riguardo agli articoli da 35 a
48 (struttura della retribuzione ed
incrementi contrattuali) si rinvia al relativo testo, con l'avvertenza che, ove
le norme disapplicate contengano disposizioni transitorie queste hanno cessato –
di norma - di produrre i loro effetti con la prima applicazione dei CNL del 5
dicembre 1996 e loro successive integrazioni. E', inoltre , disapplicato l'art.
117 del DPR 384/1990.
O) con riguardo all'art. 49
(effetti benefici economici) è sostituito
l'art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996 ;
P)
con riguardo agli articoli da 50 a 52
(fondi per la retribuzione di posizione e per
il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ed al risultato) nel
rinviare al testo dei singoli articoli per le eventuali disapplicazioni, si
richiama quanto affermato nella lettera N. Con particolare riguardo ai fondi il
termine "consolidato" si riferisce – fatte salve le precisazioni nel testo
dell'art. 52 – al fondo correttamente formato ai sensi delle disposizioni
contenute negli articoli da 60 a 66 del CCNL 5 dicembre 1996 per la
corresponsione delle voci del trattamento economico cui le norme stesse sono
finalizzate.
Q) con riguardo
agli artt. da 54 a 60 (libera professione) sono disapplicati gli artt. 67, 68 e 69
del CCNL 5 dicembre 1996 nonché l'allegato 5, sostituito dal presente allegato 9
;
2. Sono, altresì, disapplicate tutte le
norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto, ivi comprese
quelle risultanti da leggi o regolamenti regionali disciplinanti materie del
rapporto di lavoro oggetto del presente contratto.
3. Le parti concordano che eventuali errori materiali
riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a cura dell'ARAN , previa
informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
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