20 febbraio 2002 - Prot. 1943
AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
OGGETTO:
Chiarimenti sulle clausole dei CCNL 1998-2001
della dirigenza del SSN, aree medica e veterinaria e dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo, stipulati l'8 giugno 2000.
Pervengono ulteriori e numerosi quesiti
scritti e telefonici in ordine ad alcune specifiche clausole dei CCNL
della dirigenza dell'area medica e veterinaria e dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulati l'8 giugno
2000, che – data la loro ripetitività e generalità - rendono opportuno, ad
avviso di questa Agenzia, fornire ulteriori chiarimenti oltre quelli già
inviati nel corso del 2000, allo scopo di favorire l'omogeneità di
applicazione dei relativi istituti, ai sensi di quanto previsto dall'art.
46 comma 1 del dlgs. 165/2001.
Considerata la rilevanza degli argomenti
trattati, si prega di dare al presente documento, la massima diffusione
tra le aziende e gli enti del comparto di propria competenza territoriale,
rammentando, come sempre, che la gestione dei contratti collettivi
rientra, in ogni caso, nella specifica attività, competenza e
responsabilità delle aziende.
Si rammenta che le precedenti note di
chiarimenti del 26 luglio e 25 ottobre 2000 citate nel testo - come la
presente – sono comunque rinvenibili sul sito internet di questa Agenzia.
a)
ccnl 8 GIUGNO 2000, QUADRIENNIO 1998 – 20001
PER LA PARTE NORMATIVA E PRIMO biennio ECONOMICO 1998 –1999.
1) Art. 16 CCNL di entrambe le aree –
Orario di lavoro dei dirigenti
· Con
l'entrata in vigore del CCNL dell'8 giugno 2000 relativo alla Dirigenza
Sanitaria, Prof.le, Tecnica e Amm.va , si deve intendere disapplicato
l'art. 20 DPR 384/90 (150 ore) dal momento che l'art. 16 prevede
l'incremento da 2 a 4 ore della riserva oraria da destinare ad attività di
aggiornamento anche per tali dirigenti?,
· Si
può estendere l'applicazione dell'art. 20 del DPR 384/90 (150 ore)
all'area della dirigenza medica e veterinaria?
· I
dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato possono usufruire
delle quattro ore di aggiornamento professionale anche per altre tipologie
di permessi?
L'art. 20 del DPR 384 del 1990, che ha
garantito il diritto allo studio nell'area della dirigenza dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in mancanza della
riserva di ore per l'aggiornamento, anche se non esplicitamente
disapplicato è - di fatto - divenuto incompatibile con la disciplina
dell'art. 16, comma 4 del CCNL dell'8 giugno 2000 che, avendo previsto l'
incremento delle ore di aggiornamento per tali dirigenti, ha operato la
piena equiparazione tra le due aree. L'interpretazione, sotto il profilo
logico, si basa sulla considerazione che nell'area della dirigenza medico
e veterinaria non si applicava il citato art. 20 essendo già prevista dal
DPR 384 del 1990 la riserva di quattro ore nell'ambito dell'orario di
servizio da dedicare all'aggiornamento e che diversamente operando a
favore dei dirigenti oggetto del primo (ma anche del secondo) quesito si
cumulerebbero più benefici dall'entrata in vigore del Ccnl in esame. Nel
richiamare il disposto dell'art. 67, comma 2 del contratto, si informa che
la formalizzazione dell' avvenuta disapplicazione dell'art. 20 in esame
sarà effettuata con la stipulazione delle cosiddette "code" contrattuali
delle aree della dirigenza del SSN, tuttora in corso di trattativa.
Con riguardo al terzo punto, l 'art. 1 dei
CCNL 5 agosto 1997, che regola i contratti di lavoro a termine per la
dirigenza del SSN, al comma 5 precisa gli istituti del rapporto di lavoro
non applicabili
ai dirigenti assunti a tempo determinato tra i quali non è menzionata la
riserva oraria da destinare all'aggiornamento professionale che è quindi
valida anche per detti dirigenti. Tale riserva non può, tuttavia, essere
utilizzata per altra tipologia di permessi (ad es. per partecipare a
concorsi pubblici). Sul rapporto di lavoro a tempo determinato dopo
l'entrata in vigore del dlgs 368 del 2001 vedere anche la risposta al
quesito n. 31.
2) Art. 18 CCNL di entrambe le aree -
Sostituzione
· Il
dirigente di struttura complessa, in aspettativa per il conferimento di un
analogo incarico presso altra azienda, è sostituibile con l' assunzione di
un dirigente a tempo determinato con pari tipologia di incarico? In caso
di rientro al termine dell'aspettativa, il dirigente è ancora titolare
dell'incarico di struttura complessa ovvero si deve procedere al
conferimento di un nuovo incarico di altra tipologia?
· Ove
scatti il diritto alla corresponsione dell'indennità di sostituzione,
questa spetta per dodici o tredici mensilità?
Le ipotesi previste dall'art. 18, comma 5, del
CCNL contemplano la possibilità di sostituzione del dirigente di struttura
complessa con altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato per tutta la durata delle particolari aspettative ivi
previste, tutelate da varie leggi o contratti collettivi quadro. Il
successivo comma 6 disciplina anche le modalità da seguire per il rientro
anticipato del titolare. Il caso prospettato nel quesito sembra, invece,
rientrare nell'ipotesi disciplinata dall'art. 19, comma 6 di entrambi i
contratti che tutela temporaneamente ( cioè per soli sei mesi) il
dirigente il quale sia assunto a tempo indeterminato con incarico di
direzione di struttura complessa ex DPR 484 del 1997 in altra azienda. In
tale situazione trova applicazione l'art. 18, comma 2 di entrambi i CCNL,
al quale segue la procedura prevista dal citato DPR 484 solo nel caso in
cui il dirigente - già titolare dell'incarico - non rientri
dall'aspettativa concessa lasciando così il posto di organico disponibile
per l'azienda. Ove, al contrario, il citato dirigente di struttura
complessa, rientri anticipatamente dall'aspettativa prima dello scadere (o
al termine) del semestre, egli prosegue il proprio incarico senza alcun
cambiamento della tipologia essendo l'aspettativa disposta a sua tutela.
Diversa, invece, è la situazione prevista dall'art. 19, comma 7 di chiara
interpretazione (v. quesiti al punto n. 3).
Quanto al secondo quesito, l'indennità di
sostituzione, per sua natura, ha carattere straordinario. Pertanto non è
ricompresa tra le voci menzionate nell'art. 35 di entrambi i contratti del
2000 e compete per dodici mensilità.
·
Qualora il periodo di distacco sindacale del dirigente di struttura
complessa si concluda successivamente alla scadenza del quinquennio, si
deve intendere che l'incarico stesso sia completato? Cosa succede nel caso
in cui durante il periodo di distacco l'azienda riconduca a mera struttura
dirigenziale quella già di struttura complessa ricoperta dal dirigente
distaccato?
L'art. 18, comma 6 ultimo periodo è di chiara
interpretazione. Il dirigente di struttura complessa distaccato nel corso
del periodo di incarico ha titolo a completare il periodo mancante al
quinquennio, interrotto per effetto del distacco sindacale, al suo rientro
e, quindi le due frazioni di incarico si cumulano non rilevando, ai fini
del decorso del tempo, la circostanza che il distacco sia equiparato al
servizio. Quest'ultima tutela, infatti, attiene all'anzianità di carriera,
ai fini pensionistici etc, ma non ai fini dell'espletamento dell'incarico.
Tale interpretazione è suffragata dal fatto che il dirigente in questione,
completato il quinquennio con la sommatoria dei periodi di incarico, è
sottoposto a verifica al fine del rinnovo dello stesso, operazione che
sarebbe impossibile se non si facesse riferimento al servizio
effettivamente prestato in tale posizione. Anche questa previsione rientra
nel regime delle tutele che garantiscono ai dirigenti sindacali
l'assolvimento del mandato. E', pertanto, in questo ambito che va valutata
l'abrogazione nella dotazione organica del posto afferente all'incarico di
struttura complessa del dirigente sindacale distaccato. Sulle procedure da
seguire per la ristrutturazione si rinvia in ogni caso alla risposta
all'ultimo quesito del punto n. 11.
3) Art. 19 CCNL di entrambe le aree –
Aspettativa
·
Esiste un termine temporale di preavviso da parte del dirigente che
richieda l'aspettativa?A quale normativa si deve far riferimento?
· La
concessione dell'aspettativa ad un dirigente a tempo indeterminato (in
particolare se di struttura complessa), nel caso in cui questa arrechi un
grave danno alla funzionalità della struttura di appartenenza, rientra
nella discrezionalità della azienda ovvero si configura come un obbligo?
·
L'aspettativa prevista dall'art. 19, comma 7 per i dirigenti in servizio a
tempo indeterminato è discrezionale?
· Si
può concedere l'aspettativa ad un dirigente medico a tempo indeterminato
per tutta la durata di un contratto a tempo determinato, conferito ai
sensi del DPR 28.07.2000, n. 271 relativo alla disciplina dei rapporti tra
SSN e medici specialisti ambulatoriali interni?
L'art. 19 dei CCNL non ha stabilito alcun
termine a carico dell'azienda per la comunicazione al dirigente dell'
assenso all'aspettativa, nè di preavviso – da parte del dirigente - ai
fini dell'inizio della medesima. Ciò significa che tali aspetti devono
essere oggetto di appositi atti organizzatori interni da adottarsi in
azienda con piena autonomia e sulla base delle proprie esigenze.
L'aspettativa per motivi di famiglia di cui
al l'art. 19 comma 1 non è concessa obbligatoriamente come si desume dalla
interpretazione letterale della clausola che utilizza il verbo "possono".
La fruizione (modalità, tempi, durata) può comunque discendere da un
accordo tra le parti che contemperi le diverse esigenze dell'azienda e del
dirigente.
Pare utile far presente che la
sopravvenienza della legge 53 del 2000 e del dlgs. 151 del 2001 in
relazione ai congedi parentali per gravi motivi comporterà anche per la
dirigenza le modifiche all'istituto dell'aspettativa analoghe a quelle
apportate per il comparto dal CCNL integrativo del 20 settembre 2001, alle
quali si provvederà con le "code" contrattuali tuttora in corso di
stipulazione. La necessaria armonizzazione delle clausole contrattuali
vigenti con la legge non impedisce, nelle more, l'applicazione della
stessa ove più favorevole.
L'aspettativa prevista dall'art. 19 comma 7
non è, invece, discrezionale e, pertanto, al verificarsi della condizione
deve essere concessa. La ragione di questa particolare tutela si rinviene
nei principi generali dei contratti in esame ispirati alla più ampia
mobilità e flessibilità del personale dirigente. D'altra parte l'azienda –
a sua volta - può scegliere se coprire il posto con una assunzione a tempo
determinato.
Per quanto attiene all'ultimo quesito,
questa Agenzia ritiene che il citato comma 7, nel prevedere l'aspettativa
per incarico a tempo determinato presso una pubblica amministrazione, non
contempli anche l'ipotesi dell'assunzione dei medici in regime di
convenzione stante il divieto posto dall'art. 4, comma 7 della legge
412/1991, tuttora esistente.
4) Art. 20 CCNL di entrambe le aree -
Mobilità volontaria
· E'
possibile ricorrere al criterio della equipollenza ed affinità,
applicabile nelle procedure concorsuali anche nel caso di mobilità interna
del dirigente sanitario in disciplina diversa da quella di appartenenza?
· Quale
è la retribuzione di parte variabile che l'azienda deve attribuire al
dirigente che ha usufruito della mobilità volontaria?
La mobilità interna dovrà essere disciplinata
dal contratto citato nel punto 3 tuttora in corso di definizione. In
questa sede si può solo anticipare che la mobilità interna si inquadra
ormai nel sistema degli incarichi e si configura come possibile
conseguenza del conferimento dell'incarico stesso nel cui contesto si
inserisce la necessità dello spostamento del dirigente. Con riguardo al
quesito posto si rammenta che, questa Agenzia, con la nota di chiarimenti
del 25 ottobre 2000, relativamente all' applicazione dell' art. 20 di
entrambe le aree negoziali dei CCNL dell'8 giugno 2000 (mobilità tra
aziende), aveva comunque espresso un parere positivo circa la possibilità
di attuare la mobilità volontaria dei dirigenti - tra aziende – in caso di
equipollenza tra le discipline di appartenenza dei dirigenti oggetto della
mobilità.
Con riguardo alla mobilità interna, va, in
ogni caso sottolineato, che il criterio dell'attinenza o equipollenza
della disciplina si attenua nei casi di ristrutturazione aziendale
determinanti eventuali esuberi di personale nonchè in relazione al
passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica (cfr. rispettivamente la
disciplina dell' art. 31, comma 1 e degli artt. 28 o 29 dei CCNL del 5
dicembre1996 di entrambe le aree dirigenziali).
Il valore della retribuzione di posizione
da attribuire al dirigente in mobilità volontaria ai sensi dell'art. 20
sopra citato, è quello che si presume sia stato concordato tra le parti
prima di procedere alla mobilità in relazione all'incarico da conferire,
valore che, ovviamente, deve trovare capienza nel fondo dell'art. 50 dei
CCNL in esame.
5) Art. 25 CCNL di entrambe le aree -
Patrocinio legale
· Nel
caso in cui il dirigente nomini un legale di sua fiducia ed il
procedimento penale o civile si concluda in modo a lui favorevole, quali
sono gli oneri da rimborsare?
·
L'art. 25 è applicabile solo dal 9 giugno 2000 (data di entrata in vigore
dei contratti) e, quindi, per i procedimenti avviati dopo tale data?
La problematica presentata trova risposta
nell'art. 25, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 di entrambe le aree che
prevede quale sia l'entità delle spese rimborsabili al dirigente.
La norma in esame si pone in una linea di
continuità logica con l'art. 41 del DPR 270 del 1987 di cui effettivamente
migliora e chiarisce alcuni punti che in passato avevano determinato
incertezze attuative. Si ritiene che la disposizione sia applicabile a
tutti i procedimenti indicati nel comma 1 che - instauratisi prima
dell'entrata in vigore dei contratti - si siano conclusi o si
concluderanno dopo l'entrata in vigore degli stessi, ivi compresi quelli
oggetto dell'ultimo periodo del comma 2 .
6) Art. 27 e 29 dei CCNL dell'8giugno 2000;
Art. 29 - comma 4- primo alinea del CCNL della dirigenza SPTA:
·
Sussiste l'obbligo che il numero delle strutture complesse sia
corrispondente ai Dirigenti di ex II livello in servizio?
Per quanto concerne i dirigenti di ex II
livello dell'area medico- veterinaria e del ruolo sanitario il numero
delle strutture complesse è rappresentato da quelle già riservate a tali
dirigenti nella dotazione organica, alla data di entrata in vigore del
dlgs n. 229 del 1999, come chiaramente previsto dall'art. 27, comma 4 di
entrambi i contratti e dalla lettura coordinata delle disposizioni
legislative. Per i dirigenti dell'area medico – veterinaria e per i
dirigenti sanitari, ridefinire il numero delle strutture complesse secondo
le proprie esigenze organizzative compete all'atto aziendale, sulla base
delle indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto
dall'art. 15 quinquies, comma 6 del citato decreto. Analogamente si
procede per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, in quanto la definizione della dotazione organica -
corrispondente agli incarichi di struttura complessa - è rimessa
direttamente all'atto aziendale (art. 27, comma 4 ed art. 29, comma 1 del
relativo contratto). In caso di ristrutturazione si rinvia alle
considerazioni svolte nel quesito n. 11, punto 6.
·
In caso di mancanza all'interno della ASL di dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo con esperienza professionale
quinquennale, l' incarico di struttura complessa può conferirsi, per
ragioni di necessità ed urgenza, anche ad un dirigente neo-assunto? Quali
possono essere i requisiti minimi e vincolanti dei corsi in grado di
surrogare l'esperienza professionale?
La previsione dei commi 1 e 4, primo alinea
dell'art. 29 in esame trova il suo fondamento nell'unificazione dei
livelli dirigenziali dell'area medico – veterinaria e della dirigenza
sanitaria nonchè nella distinzione degli incarichi nelle due grandi
categorie di direzione di struttura complessa (già propri dei dirigente di
II livello) e di struttura semplice o professionali (conferibili ai
dirigenti già di primo livello). Pur in mancanza di una esplicita
previsione nella riforma ter, il contratto ha parificato i percorsi
interni di "carriera" dei dirigenti sanitari e dei dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo per i quali l'unificazione dei
livelli dirigenziali era già avvenuta con la disciplina transitoria
originariamente riportata nell'art. 26 del dlgs. 29 del 1993 (i cui
effetti sono stati considerati esauriti dall'omologo art. 26 del dlgs 165
del 2001). L'equiparazione del sistema degli incarichi e delle tipologie
conferibili alla dirigenza delle due aree, ha reso necessario ricondurre
all'omogeneità anche le regole di conferimento degli incarichi di
struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo armonizzandole – per quanto possibile - con le regole
previste dai contratti per la dirigenza sanitaria. Questa - per effetto
del dlgs 229 del 1999 - può accedere agli incarichi di struttura non prima
di un quinquennio e solo dopo il positivo superamento della verifica. La
determinazione delle modalità di conferimento degli incarichi di struttura
complessa nei tre ruoli non contemplati dalla riforma ter ha, quindi,
richiesto per il passaggio al nuovo sistema, il temperamento di una
disposizione transitoria. Infatti si rammenta che, ai sensi dell'art. 54,
comma 1 lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996 l'incarico di struttura
complessa (corrispondente a quelli già di II livello del ruolo sanitario)
avrebbe potuto essere conferito dall'azienda ai dirigenti dei tre ruoli
citati subito dopo il superamento del periodo di prova (art. 55, comma 6
del CCNL 5 dicembre 1996) e, quindi anche a dirigente sprovvisto
dell'anzianità quinquennale attualmente richiesta. Pertanto, con il venir
meno della precedente flessibilità (prevista anche per la dirigenza
sanitaria ma superata dal rinnovellato art. 15, comma 4 del dlgs. 502 del
1992), il contratto ha stabilito che, nel periodo di vigenza dello stesso,
in caso di assoluta mancanza di dirigenti in possesso dei requisiti, in
via alternativa e fatta salva l'applicazione delle procedure di mobilità
volontaria da altra azienda, l'esperienza professionale quinquennale possa
essere surrogata dall'effettuazione di corsi di formazione manageriale la
cui durata e caratteristiche sono individuate dalle Aziende. Tali corsi,
ove il dirigente non li abbia già effettuati, devono essere svolti prima
del conferimento dell'incarico. L'individuazione dei requisiti dei corsi è
di stretta competenza dell'azienda poichè la gestione del sistema degli
incarichi è demandata a tale sede – nel rispetto dei criteri selettivi di
cui all'art. 29 - così come la responsabilità per la scelta dei propri
dirigenti - soprattutto in relazione all'importanza della tipologia e
delle caratteristiche degli incarichi di direzione di struttura complessa
da conferire. Va, peraltro, osservato che in condizioni di urgenza e
necessità , oltre che alla mobilità, si può ricorrere a soluzioni
organizzatorie come quella indicata per le sostituzioni di personale
assente o mancante dall'art. 18, comma 8, che prevede il conferimento di
incarichi ad "interim" ovvero la riconduzione della struttura –
momentaneamente sprovvista di titolare - nell'ambito di un dipartimento.
·
Sono da considerare di struttura complessa gli incarichi di direttore di
dipartimento conferiti ai sensi degli art. 29 di entrambi i contratti?
Qual'è la loro durata e quali sono le modalità di verifica?
L'incarico di direttore di dipartimento non
può che essere di struttura complessa dal momento che il direttore
generale lo conferisce scegliendo tra i dirigenti titolari di dette
tipologie di incarico aggregate nel dipartimento (cfr. art. 17 bis del
dlgs 229 del 1999 richiamato dagli 29 di entrambi i contratti). Ne
consegue che l'incarico di direttore di dipartimento, quanto alla durata
ed al sistema delle verifiche, ricade nella disciplina contrattuale
generale (cfr. anche risposte al quesito n. 7 della nota del 25 ottobre
2000).
7) Art. 30 dei CCNL dell'8 giugno 2000 (
applicazione dell'art. 15-quinquies – comma 7-Decreto Legislativo 19
giugno 1999, n. 229 e Decreto legislativo 2 marzo 2000, n° 49).
·
Quali sono i criteri da adottare per la valutazione del dirigente
sanitario destinatario dell'art. 30, che ha fatto richiesta di essere
verificato nel termine del 30.4.2000 ma si trova nella posizione di
aspettativa per mandato parlamentare ?
· Ad
un dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, in aspettativa per
incarico di Direttore Generale sono applicabili i commi 5 e 6 dell'art. 30
del CCNL, relativi alla verifica e conferma nell'incarico di direzione di
struttura complessa ovvero è ipotizzabile una deroga al termine previsto
dall'art. 1,comma 2 del d.lgs 49/2000, che consenta la verifica al rientro
in servizio del dirigente?
·
Deve essere stipulato il contratto individuale con i dirigenti che,
superata la verifica, sono confermati nell'incarico di struttura
complessa?
I casi prospettati dai primi due quesiti non
sono stati regolati nè dal dlgs. 49 del 2000 nè dal contratto e ad esso si
possono aggiungere anche le ipotesi di aspettativa per mandato sindacale o
per lo svolgimento dell'incarico di direttore generale o sanitario di una
azienda .
Ragionevolmente si deve ritenere che la
richiesta di verifica effettuata dal dirigente a rapporto di lavoro
esclusivo nel termine del 30 aprile 2000 manifesti chiaramente la volontà
dello stesso di fruire dell'applicazione delle tutele previste dall'art.
30 quanto al mantenimento ed alla durata dell'incarico. Circa il periodo
del precedente quinquennio di attività da prendere in considerazione per
la valutazione, questa Agenzia, nei casi prospettati, non è in grado di
dare alcun suggerimento sui criteri e parametri di valutazione mancando la
norma legislativa o negoziale diretta a regolare la situazione. Dato,
tuttavia, il carattere eccezionale della casistica ed in via assolutamente
generica, si può solo rammentare che le attività per mandato parlamentare
e per il distacco sindacale sono equiparate al servizio prestato
nell'amministrazione di appartenenza ai fini dell'anzianità di carriera o
pensionistici etc. (cfr. art. 68 del dlgs. 165 del 2001 ed art. 5 del CCNQ
del 7 agosto 1998), mentre le attività di direttore generale o direttore
sanitario, anche svolte in altra azienda, in teoria, potrebbero essere
considerate utili per la valutazione, in quanto di contenuto professionale
più ampio rispetto a quelle normalmente svolte in azienda dal dirigente da
valutare.
Diversa è, invece, la situazione soggettiva
del dirigente che, versando nelle ipotesi di aspettativa sopra indicate ed
essendo a rapporto di lavoro esclusivo, non abbia chiesto di essere
sottoposto a verifica entro il termine del 30 aprile. Infatti nei
confronti di tale dirigente trova chiara applicazione il comma 6 dell'art.
30.
Quanto all'ultima domanda, le disposizioni
contrattuali di entrambe le aree non hanno previsto esplicitamente la
stipulazione di un contratto individuale a verifica positivamente superata
e conferimento dell'incarico di sette anni. Tale necessità è sottolineata,
invece, per le altre tipologie di incarichi nonchè nei casi sulla mobilità
(cfr. artt. 28 - rispettivi commi 5 o 6 - ed art. 20, comma 3 di ciascun
CCNL). Nulla vieta, tuttavia, di fare ricorso alla stipulazione del
contratto individuale anche nel caso in esame, essendo chiaro, che esso
non serve per instaurare il rapporto di lavoro che è già esistente, ma per
definire tutti gli aspetti negoziali ed economici di esso, anche a tutela
del dirigente (artt. 28 citati).
8) Art. 31 del CCNL dell'8 giugno 2000,
I biennio economico ed art. 5 del CCNL in pari data, - II Biennio – della
Dirigenza di entrambe le aree.
·
Come deve essere composto il Collegio Tecnico incaricato della verifica
dei risultati e delle attività dei Dirigenti previsto dall'articolo 31 del
CCNL 8 giugno 2000?
·
Qual è l'entità del compenso per i componenti del Nucleo di valutazione?
· La
spesa per i componenti interni del Nucleo di Valutazione grava sui fondi
per la retribuzione di risultato oppure sugli oneri di bilancio?
L'art. 15 – comma 5 del D.Lgs. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni - cui si ispira il sistema di
verifica e valutazione previsto dagli articoli da 31 a 34 dei CCNL -
lascia piena discrezionalità in capo al Direttore Generale circa la scelta
dei componenti del Collegio Tecnico cui affidare la valutazione dei
dirigenti. Si può solo argomentare che tale composizione – adeguata per
profili professionali, disciplina di appartenenza e livello dei componenti
- dovrà essere funzionale alle tipologie e finalità della verifica da
effettuare, quali ad esempio: il conferimento o la conferma di incarichi (artt.
28 e 29 dei CCNL di entrambe le aree); l'attribuzione dell'indennità di
esclusività al raggiungimento delle anzianità professionali richieste e la
maggiorazione della retribuzione di posizione contrattuale minima per i
dirigenti al compimento del quinquennio (artt. 4 e 5 dei CCNL del II
biennio); la maggiorazione della parte variabile della retribuzione di
posizione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
(art. 11, comma 3 del CCNL del II biennio).
La questione dei compensi per i componenti
del Nucleo di valutazione non è di competenza di questa Agenzia. Si può
affermare con assoluta certezza che essa non grava sui fondi contrattuali
con i quali si provvede esclusivamente alla corresponsione ai dirigenti
delle varie voci retributive che ne costituiscono le finalità in quanto i
sistemi, meccanismi ed organismi di valutazione sono introdotti dalle
leggi di riforma e non dai contratti, ai quali è stato demandato solo il
compito di individuare i criteri generali di valutazione, peraltro
implementabili a livello aziendale (cfr. art. 15 rinnovellato dal dlgs 229
del 1999).
9) Art. 35 – Struttura della
retribuzione dei Dirigenti
·
Quale retribuzione deve essere attribuita ad un medico convenzionato con
incarico di Direttore di Distretto?
L'attribuzione del trattamento economico
avviene con il contratto individuale previsto dall'art. 13 di entrambi i
CCNL dell'8 giugno 2000 ed alle condizioni ivi indicate. Qualora si tratti
di una assunzione ai sensi dell'art. 15 septies del dlgs. 502 del 1992, si
applicano gli art. 62 o 63, comma 5, dei rispettivi contratti (v. anche
risposte al punto n. 31).
10) Artt. 38 CCNL area medica e
veterinaria e 39 CCNL dirigenza ruoli – Norma transitoria dirigenti già di
II livello
·
Al dirigente di ex II livello senza incarico quinquennale optante per il
rapporto non esclusivo ed inquadrato dal 15.03.2000 come dirigente di ex I
livello spettano l'assegno personale dell' art. 38, comma 1 e l'indennità
di specificità medica?
Al dirigente di ex II livello, cui sia stato
conferito un incarico di natura professionale a seguito dell'opzione per
il rapporto di lavoro non esclusivo, spetta il trattamento economico
fondamentale previsto dall'art. 46 del CCNL, tra le cui voci sono
ricompresi l'assegno personale e l'indennità di specificità medica nella
misura in atto goduta ai sensi dell' art. 38, comma 1. Le penalizzazioni,
in base alle disposizioni di legge, incidono infatti, solo sulla
retribuzione di posizione e di risultato ed ovviamente sulla "carriera".
·
Ad un dirigente sanitario assunto con incarico di struttura complessa dal
31.12.1999 spetta lo specifico trattamento economico?
·
Quali sono le condizioni per attribuire ai Dirigenti medici di ex II
livello l'incremento della retribuzione di posizione variabile nella
misura minima annua lorda di L. 3.230.000 ai sensi dell'art. 38, comma 5?
·
Come si attua il riassorbimento previsto dal comma 5, ultimo periodo?
·
Perchè è previsto che le voci del trattamento economico di cui ai commi 2
e 3 dell'art. 38 confluiscono nei fondi dell'art. 50 dal momento che tali
voci già fanno parte dei fondi medesimi?
· Lo
specifico trattamento economico può essere corrisposto a titolo personale
anche al dirigente di struttura complessa con avviso di incarico
quinquennale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entro il 31.07.1999, ma che
abbia assunto servizio il 1° settembre 2000?
Le questioni relative all'art. 38, comma 5 e
39 comma 4 del CCNL sono state già affrontate nella nota di chiarimenti
del 25 ottobre 2000 citata in premessa . Le norme sono state, inoltre,
integrate, rispettivamente dall'art. 8, comma 1 lett. b) e dall'art. 10,
comma 1 lettera a) dei CCNL integrativi del 22 febbraio 2001, cui si fa
rinvio. Ad ulteriore precisazione appare utile rilevare come il comma 5,
nel regolare il nuovo sistema retributivo, non rappresenti una regola
generale ma si riferisca esclusivamente ai dirigenti di II livello che al
31 luglio 1999 avevano già presentato domanda per il passaggio al rapporto
quinquennale ovvero a quelli cui sia stato concesso dall'azienda dopo tale
data. Ulteriori condizioni per l'applicazione della clausola sono, oltre
all'esclusività del rapporto, il superamento della verifica prevista
dall'art. 30 nonché la disponibilità delle risorse nel fondo dell'art. 50,
come sempre avviene nel caso degli incrementi della retribuzione di
posizione. L'incremento è confermato anche qualora l'azienda abbia accolto
l'opzione per l'incarico quinquennale dopo il 31 luglio accordando uno
specifico trattamento economico pari o superiore al minimo (cfr. artt. 58
o 56 dei rispettivi CCNL del 1996). Nella prima ipotesi lo specifico
trattamento economico nella misura minima di L. 3.230.000 rimane
consolidato nella retribuzione di posizione, parte variabile; analogamente
avviene nella seconda ipotesi ma, per la parte eccedente, viene
riassorbito con i successivi incrementi della retribuzione di posizione di
parte variabile accordata dall'azienda. A seconda dell'incremento, il
riassorbimento della parte eccedente potrà essere istantaneo ovvero
graduale e progressivo.
La precisazione che le voci del trattamento
economico dei dirigenti di ex II livello di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
38 (o comma 2 dell'art. 39 per la dirigenza dei ruoli SPTA) confluiscono
nei fondi dei rispettivi artt. 50 alla cessazione dal servizio del
dirigente titolare si deve al fatto che è ribadito il principio che
dall'unificazione dei livelli non si determina, per le voci afferenti i
fondi contrattuali, una decurtazione delle relative risorse da portare a
risparmio dell'azienda anche in caso di riconduzione di quella unità
operativa da struttura complessa a struttura semplice.
Quanto all' ultimo quesito, si precisa che
la materia è regolata da entrambi i CCNL all'art. 38, commi 1 per l'area
medica e veterinaria e dal commi 1 e 5 dell'art. 39 della dirigenza dei
ruoli, integrati, rispettivamente, dall'art. 8 comma 1 lettera b) e
dall'art. 10, comma 1 lettera a) dei citati CCNL del 22 febbraio 2001.
11) Art. 39 dell'area medico -
veterinaria e art. 40 area dirigenza SPTA dei CCNL 8 giugno 2000:
·
Le maggiorazioni riconosciute per l'incarico di capo dipartimento vanno
poste a carico del bilancio aziendale solo dopo l'entrata in vigore del
CCNL?
·
Quali sono gli incarichi assimilati al dipartimento che comprendono più
strutture complesse?
· La
retribuzione di posizione è identica a parità di graduazione delle
funzioni?
·
Come si deve procedere alla sua determinazione nel caso di conferimento di
un incarico di direzione di struttura complessa ad un dirigente di ex 9°
livello e di ex 11° livello?
Per una corretta definizione del primo
quesito occorre ricordare che la maggiorazione della retribuzione per
l'incarico di capo dipartimento era prevista esclusivamente per l'area
medico – veterinaria dall'allegato n. 6, lett. d), secondo alinea del CCNL
5 dicembre 1996 e la sua corresponsione era collegata all'accettazione del
rapporto di lavoro esclusivo, in una sorta di anticipazione di quello che
sarebbe divenuta la caratteristica del rapporto di lavoro di tutta la
dirigenza sanitaria dopo la riforma ter. Tale maggiorazione poteva essere
corrisposta purchè vi fosse la disponibilità delle relative risorse nel
fondo per la retribuzione di posizione (art. 62 del medesimo contratto).
Nell'allegato 5 del CCNL del 5 dicembre 1996 dei ruoli SPTA per la
dirigenza sanitaria non era prevista alcuna clausola del genere. La
sopravvenienza dell'esclusività del rapporto di lavoro, dell'unificazione
dei livelli dirigenziali e della loro differenziazione sulla base degli
incarichi nonchè la diffusione dell'organizzazione dipartimentale hanno
reso necessaria una nuova disciplina della materia. Di qui la previsione
generale che comprende, oltre ai dipartimenti, anche altre aggregazioni di
più strutture complesse (non aventi la denominazione di dipartimento),
frutto di scelte organizzatorie dell'atto aziendale e di indicazioni
contenute nelle leggi nazionali e regionali (cfr. comma 9 dei rispettivi
artt. 39 e 40 dei CCNL in esame). La clausola negoziale consente la
maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile – dei
dirigenti senza distinzione di ruoli ed aree negoziali. Il numero e le
caratteristiche dei dipartimenti (o delle aggregazione di più strutture
complesse) non sono individuabili neanche in via esemplificativa dal
contratto (e tanto meno in via interpretativa da questa Agenzia) e
rispondono ad esigenze organizzatorie delle aziende alla cui autonomia e
responsabilità la fonte negoziale demanda la scelta. E' sembrato,
pertanto, corretto alle parti negoziali (anche in conformità dell' atto di
indirizzo del Comitato di settore) che tale onere fosse posto a carico dei
bilanci aziendali e non del fondo dell'art. 50 di entrambi i contratti,
deputato, tra l'altro, alla corresponsione della retribuzione di
posizione. l CCNL dell'8 giugno 2000 sono entrati in vigore dal giorno
successivo, momento dal quale si esplicano gli effetti giuridici ed
economici, qualora non diversamente ed esplicitamente regolati dalle
singole norme contrattuali. Pertanto da tale data le Aziende devono
provvedere al finanziamento della maggiorazione della retribuzione di
posizione per gli incarichi di direttore di dipartimento (o similari)
conferiti o da conferire ai dirigenti di entrambe le aree negoziali con
oneri a carico del proprio bilancio.
Con riguardo al terzo quesito si fa
presente che la retribuzione di posizione è una componente del trattamento
economico dei dirigenti che – in relazione alla graduazione delle funzioni
- è collegata all'incarico agli stessi conferito (cfr. artt. 26, 27 ed
artt. 39 e 40 dei contratti delle rispettive aree). Ai fini di una
corretta determinazione della retribuzione di posizione si rammenta che
essa è composta di due parti, una fissa e l'altra variabile che
costituiscono per i dirigenti già in servizio al 5 dicembre 1996 la
retribuzione minima contrattuale. La componente fissa – stabilita per i
dirigenti in servizio, in prima applicazione dalle tabelle allegato 1 dei
CCNL del 5 dicembre 1996 II biennio economico 1996 – 1997 (e poi aumentata
dagli artt. 3 e 4 dei CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio economico 2000 –
2001) - non è modificabile a livello aziendale, mentre la componente
variabile minima contrattuale è suscettibile di incremento da parte delle
singole aziende sulla base della graduazione delle funzioni e degli
incarichi conferiti in relazione alle risorse disponibili nell'apposito
fondo. Conseguentemente la retribuzione di posizione dei dirigenti segue
il principio che, a parità di graduazione delle funzioni e di incarico,
deve essere di uguale importo complessivo anche se al suo interno può
essere diversamente composta nella parte fissa e variabile, in relazione
alla originaria posizione giuridica di provenienza dei dirigenti,
evidenziata nelle tabelle citate, (commi 6 e 7 degli artt. 39 e 40). Ciò
spiega, in particolare, come debba essere determinata la retribuzione di
posizione di due dirigenti provenienti da posizioni giuridiche diverse, ai
quali sia stato conferito l'incarico di struttura complessa di identico
valore economico, situazione prospettata nell'ultimo quesito.
·
La retribuzione di posizione variabile minima contrattuale è corrisposta
al dirigente vincitore di concorso dal giorno successivo al superamento
del periodo di prova con effetto retroattivo o dalla data di assunzione?
La retribuzione di posizione minima
contrattuale da corrispondere ai dirigenti vincitori di concorso è quella
individuata dalle clausole contrattuali vigenti nel tempo (attualmente
dagli artt. 4 dei CCNL dell'8 giugno 2000 di entrambe le aree) essendo del
tutto ininfluente la circostanza che essi siano in prova. Tale
retribuzione va, pertanto, corrisposta sin dall'atto della loro assunzione
. Pare tuttavia opportuno rammentare la diversa regolazione della materia
nel tempo al fine di determinare il corretto valore di tale retribuzione
per i dirigenti neo assunti ed a quali incarichi si riferisce. Infatti
dopo l'entrata in vigore dei CCNL dell'8 giugno 2000 al dirigente neo
assunto, superato il periodo di prova, può essere conferito solo un
incarico di natura professionale i cui ambiti sono progressivamente
ampliati attraverso i momenti di valutazione ( v. art. 15 del dlgs 229 ed
artt. 27. comma 1 lett. d) e 28 comma 1 di entrambi i contratti). Tali
incarichi sono l'unica tipologia attribuibile ai dirigenti neo assunti per
il primo quinquennio della loro attività in quanto il citato art. 15 ha
operato un implicita abrogazione delle disposizioni contrattuali (artt.
57, comma 6 e 55, comma 6 dei CCNL del 5 dicembre 1996 di entrambe le aree
dirigenziali), in virtù delle quali - in precedenza - al superamento del
periodo di prova ai dirigenti potevano essere conferiti anche incarichi di
struttura (semplice per i dirigenti medici e sanitari in genere o
addirittura complessa per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo (cfr. risposta al quesito n. 6, punto secondo). Ne consegue
che la retribuzione minima contrattuale per gli incarichi professionali
conferibili al dirigente vincitore di concorso è attualmente prefissata
dagli artt. 4 dei CCNL dell'8 giugno 2000, relativi al II biennio
economico di entrambe le aree e vale per tutta la durata del quinquennio
necessario per l'attribuzione di altra tipologia di incarico,
indipendentemente dall'ambito di autonomia eventualmente riconosciuto in
tale arco temporale. Nell' applicazione degli art. 4 citati rientrano
automaticamente tutti i dirigenti (in prova o meno) assunti dopo l'entrata
in vigore dei contratti stessi nonchè tutti coloro che non siano tra i
beneficiari degli art. 3 dei contratti medesimi. Sono, invece, esclusi
coloro ai quali - in vigenza degli artt 57 e 55 dei CCNL del 5 dicembre
1996 sopra citati, pur non avendo ancora superato il quinquennio, sia
stato conferito un incarico di tipologia diversa e ,quindi, di valore
economico superiore rispetto al nuovo minimo (cfr. artt. 4, comma 3). In
questa evenienza viene fatto salvo sia l'incarico che il miglior
trattamento economico della retribuzione di posizione attribuito rispetto
al minimo rideterminato dal contratto.
La citata nuova retribuzione minima viene
poi modificata al termine del quinquennio in seguito alle positive
valutazioni degli organismi di verifica mediante l'attribuzione della
diversa retribuzione di posizione (anch'essa minima contrattuale) di cui
agli artt. 3 dei contratti del II biennio ovvero sulla base dell'incarico
di maggior valore - rispetto a quest'ultima - conferito dall'azienda.
·
Nel caso di ristrutturazione aziendale quale tipologia di incarico può
essere conferita al dirigente che abbia sempre riportato valutazioni
positive ove l'atto aziendale non preveda la disponibilità di altri
incarichi di direzione di struttura (semplice e complessa) come quello in
precedenza rivestito ?
La gestione del sistema degli incarichi,
soprattutto nel caso oggetto del quesito, è di stretta competenza delle
aziende. In questa sede si ritiene utile solo richiamare gli istituti
contrattuali che possono essere di ausilio nel facilitare una scelta
sicuramente difficile come quella conseguente alla ristrutturazione
aziendale.
A tal fine si rammenta che, in primo luogo,
le implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti sono oggetto di contrattazione
collettiva integrativa in sede aziendale (v. art. 4, comma 2 , lett. F)
dei CCNL dell'8 giugno 2000). Tale sede, dove non sono in discussione le
scelte organizzative aziendali, è idonea al rinvenimento dei vari
strumenti negoziali in grado di prevenire i processi di esubero e di
prevedere le modalità per il mantenimento della posizione giuridica ed
economica acquisita dal dirigente a seguito delle valutazioni positive
conseguite, nel rispetto del numero delle strutture semplici e complesse
individuate dall'atto aziendale. Per la ricollocazione all'interno
dell'azienda del dirigente anche di struttura complessa va, infatti,
eseguito ogni utile tentativo tra quelli indicati nell'art. 31 – comma 1 –
del CCNL 5 dicembre 1996, utilizzando - nell'ambito del contratto
individuale - le modalità dell'art. 13 (comma 11 o 10 dei rispettivi CCNL
dell'8 giugno 2000). Tale procedura è, inoltre, sicuramente in linea con i
principi enunciati dall' art. 33 del dlgs 165 del 2001.
Altri strumenti di tutela si rinvengono nel
favorire la mobilità dei dirigenti tra aziende o nel proporre al dirigente
di struttura complessa il reinquadramento nel semplice livello
dirigenziale con il conferimento di un incarico di alta professionalità di
pari valore economico a quello già attribuito come dirigente di struttura
complessa e con rideterminazione delle altre voci retributive che erano
strettamente a questa correlate (cfr. sempre artt. 13, commi 11 o 10).
Infine non si esclude la possibilità di ricorrere, come estrema "ratio",
alla risoluzione consensuale purchè siano stati previamente individuati –
in via generale ed a prescindere dal caso singolo - i relativi criteri
applicativi con le procedure della concertazione ( cfr. artt. 20 e 22
degli stessi contratti).
Il rispetto di tutte le procedure
richiamate è posto sia a tutela del dirigente che della azienda ed,
essendo i tempi di svolgimento della contrattazione integrativa e della
concertazione stabiliti dai contratti, si rammenta che il mancato
raggiungimento di un accordo, nell'arco temporale stabilito, non impedisce
all'azienda di assumere le decisioni finali più confacenti alle proprie
esigenze di ristrutturazione ( v. artt. 4, comma 3 ed art. 6, comma 1,
lettera B)
12) Art. 39 e art 40 - commi 9 - dei
CCNL 8 giugno 2000 di entrambe le aree dirigenziali.
·
La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista per l'incarico
di direttore di dipartimento (o aggregazioni di più strutture complesse
assimilate) si cumula con la retribuzione di posizione complessiva già in
godimento ?
·
L'indennità per incarico di struttura complessa si cumula con la
retribuzione di posizione ai fini del raggiungimento del valore massimo
previsto?
· Ove
l'incarico di direttore di dipartimento fosse particolarmente gravoso
sarebbe possibile sostituire il dirigente di struttura complessa che lo ha
ricevuto ricorrendo all'art. 18, comma 2 ?
Il conferimento dell'incarico di direttore
di dipartimento ( e degli altri previsti dai commi 9 dei rispettivi
articoli) dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione di posizione
complessiva in godimento da parte del dirigente in relazione all'incarico
dallo stesso ricoperto che dovrà risultare dal contratto individuale. Tale
maggiorazione - nel limite compreso fra il 35% ed il 50% (calcolato sul
valore massimo della fascia a) come rideterminato dall'articolo 39 o 40,
comma 10, dei CCNL 8 giugno 2000) - va corrisposta in aggiunta alla
retribuzione di posizione complessiva attribuita al dirigente sulla base
della graduazione delle funzioni. Scendendo più nel dettaglio, la
maggiorazione si aggiunge, cumulandosi, alla parte variabile della
retribuzione di posizione ed è posta totalmente a carico del bilancio
aziendale. Pertanto il valore economico massimo complessivo della
retribuzione di posizione per l'incarico di direttore di dipartimento può
raggiungere L. 120.000.000 qualora siano attribuiti i valori massimi della
fascia e della maggiorazione. In tal modo si è inteso dare un effettivo
riconoscimento alla funzione di responsabilità di direttore di
dipartimento (o di altri incarichi assimilati) , secondo la organizzazione
definita con l'atto aziendale e tenuto conto degli obiettivi del relativo
piano programmatico e finanziario.
L'indennità di struttura complessa prevista
dagli artt. 40 e 41 dei rispettivi contratti è una voce economica distinta
dalla retribuzione di posizione e, pertanto, si cumula con essa qualsiasi
sia il suo valore complessivo.
Con riguardo all'ultimo quesito, si sottolinea
che il direttore del dipartimento rimane titolare della struttura
complessa cui è preposto per esplicita previsione dell'art. 17 bis del
dlgs. 502 del 1992, non derogabile contrattualmente e, quindi, non
rientrante nelle ipotesi di sostituzione regolate dall'art. 18, comma 2 di
entrambi i contratti.
13) Artt. 40 e 41 CCNL dell'8 giugno 2000
(Indennità di struttura complessa) di entrambe le aree.
·
L'indennità per incarico di struttura complessa per i dirigenti dei ruoli
SPTA grava sulle risorse dei fondi ex artt. 50 e 8 dei CCNL 1998-2001 del
I e II biennio economico. Si applica ed in quale misura l'art. 7 del CCNL
I biennio 1998-1999?
In via generale occorre premettere che, per
quanto attiene i dirigenti del ruolo sanitario, l'indennità di struttura
complessa - dato il suo ammontare - trova la propria evidente copertura
nel fondo previsto dall'art. 50, comma 2, lettera d) nel quale
confluiscono le risorse corrispondenti all'assegno ad personam per i posti
resisi vacanti dal 1 gennaio 1998 (art. 39, comma 4, secondo periodo) e
successivamente la quota corrispondente all'assegno medesimo. L'art. 8,
comma 2, lettera c) del CCNL del secondo biennio 2000-2001 conferma tali
modalità di incremento.
Per i dirigenti del ruolo professionale,
tecnico ed amministrativo la copertura finanziaria dell'indennità di
struttura complessa è più articolata perchè in parte deriva dal maturato
economico di cui all'art. 44, comma 2, lett. b) del CCNL del 5 dicembre
1996 ( il cui importo confluisce nel fondo dal 1 gennaio 1998 per i
dirigenti cessati dal servizio a partire da quella data ovvero può essere
ancora in godimento da parte dei dirigenti incaricati); in parte è
rinvenibile nelle disponibilità del fondo e, quindi, anche nell'incremento
di esso previsto dal CCNL dell'8 giugno del I biennio (pari all'1,12 per
cento del monte salari riferito al personale interessato al 31 dicembre
1997), ancorchè non specificatamente finalizzato; in parte, infine da una
quota pari al 6% dei risparmi derivanti da una riduzione stabile della
dotazione organica ( si confronti art. 50, comma 3, lettere a,b, c). La
perequazione regionale è prevista dall'art. 8, periodo finale del comma 3
del CCNL riguardante il II biennio economico 2000 – 2001 solo
limitatamente a tale ultima voce essendo evidente che le quote di
risparmio derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche non sono
omogenee tra le aziende. Quest' ultimo passaggio non impedisce
l'erogazione dell'indennità di struttura complessa nella misura minima,
come precisato dall'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico per
le altre voci retributive che necessitano di perequazione ma richiede da
parte delle aziende una corretta e responsabile individuazione degli
incarichi di struttura complessa alla data del 31 dicembre 1999, come già
raccomandato nella nota di chiarimenti del 25 ottobre 2000. Per tutti gli
incarichi di struttura complessa individuati ex novo dall'atto aziendale e
conferiti dopo l'entrata in vigore del contratto si applica l'art. 53.
·
Al dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo cessato
dal servizio dal 1° gennaio 2000 compete l'indennità per incarico di
direzione di struttura complessa sul trattamento previdenziale?
L'indennità può essere attribuita retroattivamente?
·
L'indennità di struttura complessa deve essere valutata anche ai fini
dell'indennità premio di servizio – oltre che a quelli previdenziali - con
versamento dei relativi contributi, per i dirigenti collocati in
aspettativa per incarichi di Direttore amministrativo o direttore
sanitario aziendale ovvero di Direttore generale?
L'indennità di struttura complessa può essere
attribuita retroattivamente dal 31 dicembre 1999 solo a coloro ai quali
già a tale data risultava conferito un incarico ai sensi dell'art. 54,
comma 1, fascia A) del CCNL 5 dicembre 1996. (v. anche risposta all'ultimo
quesito di questo gruppo)
La materia previdenziale esula dalle
competenze istituzionali di questa Agenzia. Per il trattamento
contributivo dei dirigenti che hanno assunto l'incarico di direttore
amministrativo, direttore sanitario aziendale o di Direttore generale si
rinvia al d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319.
·
La procedura del DPR 484 del 1997 per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa dell'area della dirigenza medico –
veterinaria è derogabile dagli Istituti zooprofilattici?
Non pare a questa Agenzia che la normativa
richiamata preveda deroghe per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa ai dirigenti veterinari degli istituti in
questione.
·
L'indennità di struttura complessa deve essere corrisposta ai dirigenti
dell'area medico – veterinaria o ai dirigenti del ruolo sanitario già di
secondo livello a rapporto esclusivo cui si applicano, rispettivamente,
gli artt. 38 e 39 dei CCNL del 2000?
Ai dirigenti già di II livello beneficiari
delle norme sopracitate non deve essere corrisposta l'indennità di
struttura complessa. Questa, infatti, è esattamente equivalente, nel suo
importo, agli assegni personali mantenuti in capo ai predetti dirigenti
dopo l'unificazione dei livelli dirigenziali in applicazione della riforma
ter e spetta, pertanto, esclusivamente ai dirigenti rientranti nella
previsione degli artt. 38, comma 6 o 39, comma 5 delle rispettive aree
contrattuali e cioè ai dirigenti assunti a seguito di avvisi pubblici
pubblicati sulla gazzetta ufficiale dopo il 31 luglio 1999, data di
entrata in vigore del d.Lgs. 229/1999. In caso contrario ai dirigenti già
di II livello - destinatari delle citate norme transitorie - sarebbero
ingiustificatamente duplicati i benefici economici.
14) Art. 43: trattamento economico della
dirigenza medico veterinaria con rapporto di lavoro a tempo definito.
·
Sono state corrette le inesattezze riscontrate nell'art. 43 sulle voci
retributive ivi indicate?
Si rinvia alla nota del 26 luglio 2000, n.
8040 rinvenibile sul sito internet di questa Agenzia.
15) Art. 44 CCNL area medica e
veterinaria – Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito ed
altri rapporti
Ai dirigenti già a tempo pieno che
revochino l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo dopo il
14.03.2000, dal gennaio dell'anno successivo alla revoca compete il
trattamento economico previsto dall'art. 44, commi 2 e 5. Poichè ai
dirigenti con rapporto di lavoro a tempo definito non esclusivo, la revoca
di tale opzione produce i propri effetti dalla stessa data con
attribuzione immediata del trattamento economico di cui all'art. 44, comma
2 non si crea disparità di trattamento?
Il trattamento fondamentale dei medici già
a tempo pieno non optanti per il rapporto di lavoro esclusivo è definito
dall'art. 46, comma 1 (cfr. anche tavola n. 2). Per tali dirigenti sono,
quindi, decurtate solo la retribuzione di posizione di parte variabile e
la retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 47 del CCNL stesso. Il
trattamento economico in caso di successiva opzione per il rapporto
esclusivo viene rideterminato con il rinvio all'art. 44, comma 5 perchè
questo completa, enumerandole, le altre voci che integrano il trattamento
fondamentale non ricomprese nell'art. 46 comma 1. Il maggior favore con il
quale il contratto disciplina la decorrenza dell'opzione dei medici e
veterinari titolari di rapporti di lavoro a tempo definito o altri
similari rispetto a quelli già a tempo pieno non determina alcuna
disparità di trattamento ma si spiega con la necessità di un più rapido
assorbimento dei rapporti anomali dai quali deriva un vantaggio per
l'azienda legato al maggior numero di ore lavorative che si rendono
disponibili immediatamente.
·
A decorrere dal 1.12.2001, i Medici ex condotti diventano inderogabilmente
a rapporto unico ed esclusivo ancorché non abbiano effettuato l'opzione
per il rapporto di lavoro esclusivo ?
Come noto la decorrenza per il passaggio a
rapporto unico del personale di cui all'art. 44 di entrambi i contratti è
stata posticipata al 1 febbraio 2002 dall'art. 2, comma 5 bis del d.l. del
18 settembre 2001, n. 347, convertito con modifiche in legge 405 del 16
novembre 2001, e, successivamente prorogata al 31 agosto 2002 con decreto
legge 7 febbraio 2002, n. 8. A prescindere comunque dalla decorrenza del
passaggio, la risposta è affermativa per quanto riguarda la prima parte
della domanda con riferimento alla prestazione oraria. Da ciò consegue
che, a far data dal 1 settembre 2002, i dirigenti interessati saranno
tenuti al rispetto delle 38 ore di orario settimanale. Nessun obbligo,
invece, deriva con riguardo alle caratteristiche del rapporto di lavoro
poichè i dirigenti interessati, nell'ambito dell'attuale quadro normativo,
mantengono inalterato il diritto di opzione al rapporto di lavoro non
esclusivo se al 31 dicembre 1998 erano in servizio ancora in extramoenia.
·
Come deve essere inquadrato economicamente un medico ex condotto che ha
optato per il rapporto di lavoro esclusivo a decorrere dall'1.7.2001? In
particolare, la R.I.A. deve essere ricostruita sulla base delle classi e
degli scatti riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
definito?
Il trattamento economico spettante è
chiaramente indicato dall'art. 44 del CCNL. Quanto alla ricostruzione
economica della carriera sulla base delle classi e scatti la problematica
si inquadra nel contesto dell'estensione soggettiva dei giudicati di cui
al quesito n. 23 e potrà trovare soluzione solo in quel generale ambito.
L'indennità di esclusività deve
essere corrisposta ai medici che da tempo definito passano al rapporto
esclusivo solo dal momento in cui iniziano effettivamente a svolgere 38
ore settimanali?
L'art. 44, comma 2 prevede che il passaggio
al rapporto unico dei medici a tempo definito (e similari) che abbiano
optato per il rapporto esclusivo venga portato a termine entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del CCNL (cioè entro l'8 luglio 2000). In
tale arco di tempo, concesso all'azienda per l'attivazione del comma 7
dello stesso articolo e per evidenti motivi organizzativi, si procede alla
regolarizzazione dell'orario, concordandola con l'interessato, ed alla
corresponsione del nuovo trattamento economico. Analogamente si procede
per i dirigenti sanitari dell'altra area negoziale.
16) Art. 45 di entrambi i CCNL: gli
incarichi dei dirigenti non a rapporto di lavoro esclusivo
·
In attesa del completamento delle procedure di conferimento dell'incarico
ex DPR 484/1997, può essere attribuito, con effetto 1.07.2000, un incarico
di responsabile di U.O. ad un Dirigente di ex II livello con incarico
quinquennale che non abbia optato per il rapporto esclusivo?
Nel rammentare che gli effetti negativi della
mancata opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, sul piano economico,
retroagiscono al 1 luglio 1999 (art. 47), quelli relativi alla carriera,
sulla base di entrambi i CCNL in esame, si producono a decorrere dalla
scadenza del termine fissato per l'opzione dal dlgs 49 del 2000 e, cioè,
dal 15 marzo 2000 (art. 15, comma 3) fatti salvi i dirigenti già di II
livello con incarico quinquennale per i quali la revoca è fissata al 30
giugno 2000 (art. 45) . Dopo tali date ai dirigenti sanitari che non
abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo non può essere
mantenuto o conferito un incarico di direzione di struttura complessa o
semplice, condizione questa imposta dal dlgs. 229 del 1999 (art. 45). Gli
effetti della mancata opzione sulla dotazione organica e le modalità di
copertura del posto lasciato libero dal dirigente di struttura complessa
sono rimesse alle valutazioni di ciascuna azienda.
17) Art. 47 CCNL entrambe le aree –
Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a rapporto di
lavoro non esclusivo.
·
Ai dirigenti che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo il 14
marzo 2000, devono essere applicate le penalizzazioni previste per il
periodo 1.07.1999-14.03.2000 o le garanzie espresse dalle dichiarazioni
congiunta n. 13 o 17 delle rispettive aree?
· Al
personale dirigente già in extramoenia collocato a riposo o dimessosi
prima del 14.03.2000, che non abbia optato per il rapporto di lavoro
esclusivo prima della cessazione dal servizio, quali sanzioni o garanzie
si applicano?
Sul valore delle dichiarazioni congiunte
citate nel quesito si rinvia a quanto già affermato nella nota di
chiarimenti del 26 luglio 2000 rinvenibile sul sito internet di questa
Agenzia. Sugli effetti negativi della mancata opzione per il rapporto di
lavoro esclusivo con riferimento alla carriera si rinvia, invece, alla
risposta a quesito n. 16.
La situazione prospettata nel secondo
quesito non è stata prevista dai contratti in esame. Questa Agenzia
intende proporre la questione nell'ambito delle code contrattuali in corso
di attuazione per procedere ad una definizione congiunta con le
organizzazioni sindacali, in via di interpretazione autentica.
18) 48, 2 comma CCNL area medica e
veterinaria – Trattamento economico dei dirigenti per revoca della opzione
extramuraria
·
In caso di opzione per il rapporto esclusivo dopo il 14 marzo 2000 da
parte di un dirigente medico cui l'azienda non può o non intende affidare
altro incarico, la retribuzione di posizione rimane quella ridotta ex art.
47 ovvero per retribuzione di posizione determinata "nella misura in
godimento"si intende quella percepita prima delle penalizzazioni previste
dai CCNL?
· La
nuova retribuzione di posizione deve prevedere il ripristino della
componente di parte fissa nella misura intera o la riduzione disposta
dall'art. 5 del CCNL del II biennio economico 1996 - 1997 deve
considerarsi irreversibile?
Ai sensi dell'art. 48 del contratto, il
dirigente che ha revocato l'opzione, dal gennaio dell'anno successivo alla
revoca continuerà a percepire la retribuzione di posizione ridotta in
godimento, fino al conferimento del nuovo incarico. Ciò si spiega perchè i
tagli sulla retribuzione di posizione e di risultato operati ai sensi
dell'art. 47 costituiscono una parte delle risorse utilizzate per
retribuire l'indennità di esclusività e, quindi, a prescindere dalla
volontà o meno dell'azienda di conferire un incarico al dirigente
rientrato nel rapporto esclusivo, le risorse potrebbero oggettivamente non
essere più disponibili nel fondo di cui all'art. 50 che è stato a sua
volta proporzionalmente ridotto. Con ciò le clausole contrattuali -
evitando qualsiasi forma di automatismo collegabile alla revoca
dell'opzione del rapporto non esclusivo con riguardo al sistema degli
incarichi - hanno anche voluto evidenziare la prevalenza dell'assetto
organizzativo dell'azienda nonché quello economico - finanziario
(disponibilità del fondo) rispetto alle scelte soggettive del dirigente.
Pertanto, nel confermare anche per quanto
attiene il secondo quesito i chiarimenti di cui ai punti n. 12, quarto
quesito e nn. 14 e 15 della nota del 25 ottobre 2000, si ribadisce che i
dirigenti che revocano l'opzione per l'attività libero professionale
extramuraria mantengono la retribuzione di posizione ridotta in
applicazione dell'art. 47 sino alla rideterminazione della nuova misura.
Questa potrà essere effettuata dalla azienda in relazione all'eventuale
conferimento di un nuovo o diverso incarico, seguendo le procedure
selettive stabilite dall'articolo 28 dei CCNL ovvero per la
rideterminazione della graduazione delle funzioni di quello ricoperto,
tenuto conto della disponibilità delle relative risorse nei fondi di
riferimento. In entrambe le ipotesi l'azienda provvederà poi ad integrare
il contratto individuale ai sensi degli artt. 13, commi 11 o 10 dei
contratti delle rispettive aree (ovvero alla stipulazione di esso ai sensi
degli art. 28 commi 5).
Sempre con riferimento al secondo quesito,
nel ribadire il contenuto della nota del 25 ottobre 2000 sopra richiamata,
si precisa che la decurtazione già effettuata sulla parte fissa della
retribuzione di posizione, in applicazione dell'articolo 5 del CCNL del 5
dicembre 1996, II biennio economico, viene mantenuta dall'art. 47, comma
1, lettera a) del CCNL ed è, quindi, da considerare irreversibile. In sede
di determinazione del valore dell'incarico, l'azienda dovrà tenere conto
di detta circostanza e, quindi, dovrà agire opportunamente sulla
retribuzione di posizione variabile aziendale in modo tale che , a parità
di incarico e graduazione delle funzioni, corrisponda un uguale valore
della retribuzione di posizione complessivamente considerata (v. anche
risposta al quesito n.11).
19)
Artt. 49 dei CCNL dell'8 giugno
2000, I biennio economico 1998 – 1999 e artt. 8 o 7 dei CCNL in pari data
relativi al II biennio 2000 – 2001 di entrambe le aree dirigenziali.
·
Quale è l'importo della retribuzione di posizione preso in considerazione
ai fini dell'indennità premio di servizio?
L'importo è chiaramente indicato nei commi 2 e
3 degli artt. 49 dei CCNL in esame come modificati ed integrati dagli artt.
8 e 7 dei CCNL delle rispettive aree per il secondo biennio economico. In
materia, peraltro, si deve tenere conto delle circolari emanate dall'INPDAP.
20) Artt. 50- 53 CCNL entrambe le aree –
Fondi aziendali
·
In caso di revoca dell'opzione per l'esercizio dell'attività
libero-professionale extramuraria, i fondi degli artt. 50 e 52 vanno
rifinanziati all'atto della definizione della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato dei dirigenti interessati?
· Le
economie di cui all'art. 50, comma 4 e all'art. 51 comma 2, accertate a
consuntivo al termine di ogni anno, devono essere distribuite a ciascun
dirigente in modo direttamente proporzionale alla retribuzione di
risultato concordata per l'anno in corso ovvero devono essere utilizzate
temporaneamente nel fondo di risultato dell'anno successivo, ai sensi
della lettera c) del medesimo comma 4 dell'articolo 52?
· La
riduzione dei fondi ex artt. 50 e 52 per i tagli effettuati sulla
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a rapporto non
esclusivo decorre dal 1° gennaio 2000?
· Il
fondo ex art. 50, come consolidato al 31.12.1997, prescinde dal numero dei
dirigenti comunque in servizio all'1.1.1996 e all'1.1.1998 ovvero deve
essere proporzionalmente ridotto e rideterminato in ragione del numero dei
Dirigenti previsti attualmente nella dotazione organica dell'azienda?
· Ai
sensi dell'art. 52, comma 8, gli onorari da liquidare nell'ambito della
retribuzione di risultato ai Dirigenti Avvocati e Procuratori – detratta
la quota stabilita in azienda a copertura delle spese generali – sono da
intendersi al lordo ovvero al netto dei relativi oneri riflessi?
La revoca dell'opzione per la attività libero
professionale extramuraria da parte dei dirigenti sanitari in genere non
comporta un automatismo di rifinanziamento dei fondi di cui agli articoli
50 e 52 dei CCNL 8 giugno 2000. In particolare per la retribuzione di
posizione si veda la risposta al quesito precedente.
I CCNL prevedono che le risorse di ciascun
fondo debbano essere interamente utilizzate nell'anno di riferimento per
le finalità proprie. Fatta questa premessa, discende che se, a consuntivo
di tale anno, risultino comunque economie nei fondi degli articoli 50 e
51, tali risorse verranno temporaneamente utilizzate nel fondo per la
retribuzione di risultato relativa al medesimo anno. Tale operazione non
può configurare di certo un sistema di distribuzione a "pioggia" delle
risorse, ma una attribuzione legata alla previsione della realizzazione
degli specifici obiettivi assegnati che devono essere sempre riscontrati
da parte del Nucleo di Valutazione. E', tuttavia, coerente con il sistema,
che la contrattazione integrativa definisca nell'ambito dei criteri
generali, modalità di assegnazione di una retribuzione di risultato in
misura più consistente nelle unità operative dove si è verificata la
vacanza che ha determinato a consuntivo la maggiore disponibilità del
fondo. In definitiva non apparirebbe corretta una liquidazione di somme
residuali a fronte delle quali non sussista una controprestazione che le
giustifichi nella loro entità. Nel caso in cui non si possa provvedere
allo spostamento temporaneo dei risparmi verificati a consuntivo nel fondo
di risultato (cfr. artt. 50, comma 4 e 51, comma 2) si rammenta che le
somme stanziate per il finanziamento dei fondi contrattuali non utilizzate
nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell'esercizio
dell'anno successivo ai fondi di pertinenza ( v. artt. 62 o 63, comma 1
dei rispettivi contratti). Si ritiene, inoltre, opportuno chiarire, sempre
con riguardo al secondo quesito, che l'arco temporale di utilizzo delle
economie accertate a consuntivo nei fondi di cui agli artt. 50 e 51 è
quello dell'anno di riferimento e non il successivo.
Con riguardo al terzo quesito si specifica
che per la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto dei
dirigenti del ruolo sanitario di entrambe le aree, i contratti non hanno
costruito un apposito fondo ma, all'art. 5, comma 7, del II biennio, hanno
solamente quantificato le risorse che le leggi nazionali, le regioni ed i
risparmi aziendali legati alla retribuzione di posizione e di risultato
dei medici non optanti hanno messo a disposizione per l'erogazione
dell'indennità. In particolare, per effetto di questi ultimi, i fondi
degli articoli 50 e 52 subiscono le decurtazioni sin dal 1 luglio 1999,
momento in cui vengono effettuate - nei confronti dei dirigenti
interessati - le previste riduzioni della retribuzione di posizione
variabile e della retribuzione di risultato. Le prescrizioni contrattuali
vanno puntualmente seguite poichè la riduzione dei fondi in questione da
una data diversa, quale ad esempio dal 1° gennaio 2000 decorrenza della
indennità di esclusività, metterebbe in discussione la complessa
operazione di finanziamento della stessa operata dai CCNL e, sulla base
della quale, i medesimi hanno ottenuto la certificazione positiva da parte
della Corte dei Conti. Si creerebbe, inoltre, una maggiore e non
giustificata disponibilità nei fondi nell'anno precedente, successivamente
non confermata nè confermabile in quanto le risorse per la corresponsione
dell'indennità di esclusività, come si è detto, rimangono fuori dai fondi
contrattuali di provenienza. Ad ulteriore riprova si osserva che
l'indennità di esclusività per i dirigenti che revocano l'opzione per il
rapporto di lavoro non esclusivo è a carico del bilancio aziendale (artt.
5, comma 9).
Con riguardo al quarto quesito si fa
presente che il fondo dell'articolo 50 in esame è confermato
nell'ammontare consolidato al 31 dicembre 1997 (v. anche artt. 65 o 67,
lett. P) delle rispettive aree). Si fa anche osservare che nell'articolo
in questione viene sempre fatto riferimento al monte salari del 31
dicembre 1997 (o del 31 dicembre 1999 nel II biennio). Fatti salvi i casi
di riorganizzazione delle aziende sanitarie conseguenti ad atti di
programmazione regionale previsti dall'art. 7, comma 1, lettera b) dei
CCNL che rendono necessaria una rideterminazione dei fondi contrattuali,
la eventuale riduzione di organico dovuta a processi di ristrutturazione
interna con riduzione numerica del personale in servizio non comporta una
proporzionale riduzione dei fondi con riguardo alle somme erogate per il
loro tramite. Addirittura i fondi di cui agli artt. 50 di entrambi i
contratti possono essere incrementati, a decorrere dal 1 gennaio 1999, con
una quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica del personale dirigenziale o da altre voci del
trattamento fondamentale con decorrenza 1 gennaio 1998 ( ad esempio
assegni personali e RIA).
In ultimo la materia dei compensi di natura
professionale da liquidare ai dirigenti avvocati e procuratori è
disciplinata dall'art. 64 del CCNL 5 dicembre 1996, che al comma 2 demanda
alle aziende il compito di adottare, secondo il proprio ordinamento, le
misure procedurali ed organizzative necessarie all'applicazione della
disposizione negoziale nell'ambito delle quali vanno definiti anche gli
aspetti oggetto del quesito. Come criterio di riferimento si precisa,
tuttavia, che l'erogazione di detti compensi non può produrre oneri
aggiuntivi per l'azienda.
21) Artt da 55 a 61 – Attività libero
professionale intramuraria dei dirigenti medici e veterinari e dell'area
della dirigenza sanitaria.
·
Il DPCM 27.3.2000 regola le modalità di svolgimento dell'attività libero
professionale in maniera diversa dall'art. 55 di entrambi i CCNL : quale
delle due norme va applicata? A tale proposito i dirigenti medici possono
essere autorizzati a svolgere la propria libero professione intramuraria
in disciplina diversa rispetto a quella di appartenenza di cui posseggono
la relativa specializzazione, come già previsto dall'art. 1, comma 4 del
DM 31.07.1997?
·
L'azienda può esimersi dall'operare la trattenuta del 5% sui compensi
della libera professione dei dirigenti medici e veterinari e del ruolo
sanitario non medico nel caso non si configuri l'ipotesi di figure
professionali con limitate possibilità di svolgimento dell'attività libero
professionale?
La libera attività professionale
intramuraria dei dirigenti medici e veterinari e delle altre
professionalità della dirigenza del ruolo sanitario con rapporto esclusivo
è stata disciplinata dai CCNL 8 giugno 2000. Quanto sopra è avvenuto in
applicazione degli articoli 4 - comma 11 - e 15 quinquies del D.Lgs
502/1992 , sulla base dei principi dagli stessi fissati. Le aziende sono
tenute a disciplinare con proprio atto aziendale le modalità di
svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria nel rispetto
dei criteri generali dei vigenti contratti di lavoro e delle norme in essi
richiamate, che devono essere opportunamente integrate ed armonizzate con
le indicazioni previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 72 - comma 11 - della legge 448/1998 nonchè dalle connesse
direttive regionali in materia. La sopravvenuta disciplina dell'atto di
indirizzo (emanato con il D.PC.M. 27 marzo 2000) ha modificato quanto
previsto dal DM 31 luglio 1997. La circostanza che nei CCNL 8 giugno 2000
si faccia riferimento a tale ultimo decreto ministeriale anzichè al citato
DPCM si deve al fatto che i contratti sono stati definiti (dapprima come
ipotesi e poi stipulati) in data anteriore all'entrata in vigore del
richiamato DPCM (pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 2000, n. 121). Il
rinvio contenuto nelle clausole contrattuali va, pertanto, inteso in senso
dinamico. Questa Agenzia ritiene che la mancata attivazione - da parte
delle organizzazioni sindacali sottoscritrici - della clausola di
adeguamento delle norme contrattuali con il citato atto di indirizzo
prevista dall'art. 61 dei CCNL, derivi dalla circostanza che l'atto di
indirizzo di cui al DPCM, anche laddove comporti innovazioni rispetto alla
fonte negoziale, sia condivisibile.
L'accantonamento della quota del 5% sui
compensi della libera professione dei dirigenti prevista dall'art. 57,
comma 2, lettera i) di entrambi i CCNL deve essere concordato in azienda
ai sensi degli artt. 4 - comma 2 - lettera G) dei citati contratti.
Essendo norma di tutela dei dirigenti a limitata attività libero
professionale intramuraria, qualora non si configuri la condizione, tale
accantonamento potrebbe anche non essere stabilito.
22) Art. 58 – Altre attività a pagamento
·
Come va interpretato l'inciso "comprensivi anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio", contenuto nell'art. 58, comma 2
lett. a) che potrebbero incidere sulla normale articolazione dell'orario
di servizio del dirigente?
La materia deve essere affrontata e risolta
nell'ambito delle convenzioni da stipulare con i soggetti terzi in modo da
contemperare le reciproche esigenze e convenienze, con salvezza
dell'attività istituzionale.
23) Art. 62 , comma 3 CCNL area medica e
veterinaria – Disposizioni particolari
·
Quali condizioni devono sussistere, per l'attivazione della procedura
dell'art. 66 del d.lgs. 29/1993, per il riconoscimento integrale della
retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) agli ex medici condotti
destinatari della decisione del TAR Lazio n. 640/1994?
La materia dell'estensione degli effetti
soggettivi dei giudicati non è di competenza dell'Aran come chiaramente
deducibile dalla lettura dell'art. 66 del dlgs. 29 del 1993, (ora art. 61
del dlgs 165 del 2001), salvo che, nei provvedimenti di rifinanziamento
delle norme contrattuali annullate (nel caso di specie dell'art. 133 del
DPR
384 del 1990, regolamento di recepimento dell'
accordo di lavoro del triennio 1987 –1990), la questione non venga
demandata alla contrattazione collettiva con assegnazione delle relative
risorse, circostanza che, a tutt'oggi, non si è verificata. Corre
l'obbligo di segnalare che l'art. 23 comma 2 della legge 448 del 2001 fa
divieto alle amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione dei
giudicati per il triennio 2002 – 2004.
Nelle more, agli ex medici condotti che non
hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo si applica il trattamento
economico omnicomprensivo previsto dall'art. 43 , comma 5 del CCNL in
esame sino all'entrata in vigore dell'art. 44, comma 6, la cui
applicazione è stata prorogata al 1 settembre 2002 (cfr. anche risposta al
quesito n. 3 del punto 15 ).
b) CCNL 8 GIIUGNO 2000, II BIENNIO
ECONOMICO 2000 – 2001
24) Art. 3 dei contratti di entrambe le
aree – Equiparazione
·
Ai sensi dell'art. 3, comma 3 l'azienda ha erogato, dall'1.2.2001, le
differenze dovute rispetto al percepito di ciascun dirigente a titolo di
retribuzione di posizione, considerando nel conguaglio anche la variabile
aziendale. E' corretto mantenere il vecchio trattamento se superiore
all'attuale minimo e come si attribuisce la differenza a conguaglio?
· Le
misure della retribuzione di posizione – parte fissa e parte variabile –
indicate nell'art. 3 devono essere corrisposte anche ai dirigenti di ex X
livello?
· Ai
fini del calcolo delle anzianità complessive, i servizi pregressi prestati
dai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno o definito sono equiparati
tra di loro?
·
Quale deve essere il trattamento di equiparazione dei dirigenti dell'area
medico veterinaria già a tempo pieno che non abbiano optato per il
rapporto di lavoro esclusivo?
L'art. 3 di entrambi i contratti stabilisce
quale sia la composizione della retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli di ex IX livello equiparata a
quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato del DPR 384/1990 e ne
fissa la misura complessiva senza equiparare le voci che costituiscono la
parte fissa e variabile. Per i dirigenti già di X livello essa risulta (e
rimane) composta come da tabella all. 1 del CCNL del 5 dicembre 1996, II
biennio 1996 – 1997 e per i dirigenti equiparati corrisponde a quella
stabilita dagli artt. 3 commi 1 e 2 di entrambi i contratti. Pertanto, per
questi ultimi, dal 1 febbraio 2001 la retribuzione di posizione viene -
per così dire - ristrutturata: la parte fissa è modificata in ragione
delle misure indicate dalle citate disposizioni (anche se era di misura
inferiore). Analogo adeguamento dei valori riguarda la parte variabile .
Ove l'azienda abbia già attribuito al dirigente una retribuzione di
posizione superiore - nel complesso - al nuovo minimo, la parte eccedente
va mantenuta sulla retribuzione variabile e nulla è dovuto al dirigente a
titolo di equiparazione se non la variazione della struttura della
retribuzione di posizione per la parte fissa come sopra indicato; ove
viceversa la retribuzione di posizione fosse rimasta inferiore al minimo
di cui all'art. 3, si deve procedere al conguaglio positivo a favore del
dirigente. Il conguaglio sarà complessivo (cfr. artt. 39 e 40 delle due
aree) ma le voci che compongono la retribuzione di posizione minima (fissa
e variabile) saranno costituite esattamente come previsto dagli artt. 3
dei rispettivi contratti che la rideterminano. Ripristinata
l'equiparazione, la retribuzione di posizione da attribuire a ciascun
dirigente segue i principi generali commentati al punto 11, quesito n. 3.
Ai fini dell'equiparazione in esame, i
servizi a tempo pieno o definito sono tra loro cumulabili se prestati
senza soluzione di continuità con rapporto di "impiego".
Sulla cumulabilità dei servizi utili al
riconoscimento della fascia di indennità di esclusività, si rinvia alle
note di chiarimento del 26 luglio e del 25 ottobre 2000, disponibili sul
sito Aran nelle quali si è esplicitato che i servizi convenzionali non
sono utilizzabili (v. anche ultimo quesito di questo punto).
Con riferimento, infine, all'ultimo quesito
questa Agenzia ritiene che il diritto all'equiparazione sia maturato dai
dirigenti già di ex IX livello anche a prescindere dalle caratteristiche
del rapporto di lavoro purchè rientranti nell'applicazione dell' art. 3 in
esame. Pertanto la retribuzione di posizione va teoricamente rideterminata
secondo le modalità previste dalla norma citata e poi decurtata del 50%
nella parte variabile (art. 47 dei CCNL ). In caso diverso si creerebbe
una disparità di trattamento con i medici a tempo definito di cui al comma
2 dello stesso articolo.
·
Il d.p.c.m. 8 marzo 2001 è suscettibile di applicazione analogica ai
dirigenti con rapporto di impiego qualora essi abbiano pregressI servizi
convenzionali prestati senza soluzione di continuità ai fini
dell'equiparazione e della corresponsione dell'indennità di esclusività?
La disciplina del d.p.c.m. 8 marzo 2001 sulla
riconoscibilità dei servizi al personale convenzionato che è inquadrato
nella qualifica di dirigente del servizio sanitario nazionale per effetto
del dlgs. 502 del 1992 ha carattere eccezionale e riguarda solo i soggetti
tassativamente indicati dal decreto. L'applicazione di tale normativa non
può, dunque, essere generalizzata ai dirigenti sanitari in genere, già a
rapporto di impiego che vantino servizi convenzionali anteriormente
all'assunzione ai fini dell'attuazione degli artt. 3 o 5 dei due contratti
citati, recando il predetto d.p.c.m. una normativa speciale non
suscettibile di applicazione analogica. Si confrontino le precedenti note
di chiarimento dell'anno 2000 citate nella precedente risposta.
25) Artt. 5, commi 5, 7 e 9 dei CCNL del
II biennio economico – Indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
·
Nel caso in cui un dirigente abbia optato dopo il 14 marzo 2000 per il
rapporto esclusivo, l'indennità che decorre dal 1.1.2001, sarà calcolata
con l'anzianità maturata alla data 31.12.1999 o del 31.12.2000?
L'art. 5, comma 9, dei CCNL II biennio
economico 2000-2001 di entrambe le aree, come modificato dall'art. 8,
comma 1, lettera e) e dall'art. 10, comma 1 lettera b) dei CCNL
integrativi del 22 febbraio 2001, prevede che, nel caso in cui l'opzione
per il rapporto di lavoro esclusivo avvenga dopo il 14 marzo 2000,
l'azienda attribuisce l'indennità in oggetto in misura corrispondente
all'esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre 1999. I
successivi incrementi sono regolati dal comma 5.
·
Ai sensi del commi 7 e 9, l'indennità di esclusività attribuita ai
dirigenti che revochino l'opzione per il rapporto non esclusivo,
successivamente al 14 marzo 2000, è a totale carico del bilancio
aziendale. La Regione deve annualmente continuare a finanziare detta
indennità?
La indennità di esclusività in prima
applicazione – con decorrenza dal 1° gennaio 2000 – viene finanziata con
le risorse derivanti dal livello nazionale, regionale e aziendale indicate
nel comma 7. Successivamente, alla corresponsione dell'indennità ai
dirigenti che revochino l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo
dal 15 marzo 2000 in avanti, deve provvedere l'azienda con risorse del
proprio bilancio, attribuendo nel primo inserimento, che decorre comunque
dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello della revoca (comma 9), la
misura corrispondente all'esperienza professionale maturata al 31 dicembre
1999, come previsto nella risposta al quesito precedente. Successivamente
alla scadenza dei contratti dell'8 giugno 2000, e fermo rimanendo
l'attuale quadro normativo, il finanziamento delle risorse necessarie per
i contratti collettivi del personale delle aziende sanitarie compete a
ciascuna Regione alla luce della legge 133 del 1999, del dlgs. 56 del 2000
e della legge 405 del 2001 che recepisce i contenuti del patto di
stabilità firmato dal Governo e dalle Regioni in data 8 agosto 2001. Si
vedano a tale proposito anche gli artt. 10 ed 11 dei CCNL del II biennio
economico delle rispettive aree dirigenziali.
26) Art. 9 – Fondo per l'indennità di
specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento per i dirigenti con incarico di struttura complessa.
·
L'incremento del fondo in oggetto ai fini dell'equiparazione si ottiene
moltiplicando L. 6.673.000 medie annue lorde pro-capite per il numero dei
medici e veterinari di ex IX livello in servizio presso l'azienda alla
data dell'1.02.2001, ovvero purché dipendenti alla data del 5.12.1996?
Per procedere all'incremento del fondo in
oggetto ai fini della prevista equiparazione della retribuzione minima
contrattuale dei dirigenti di ex IX livello ai dirigenti di ex X livello
non qualificati del DPR 384/1990 si deve moltiplicare la somma di L.
6.673.000 medie annue lorde pro-capite per il numero dei medici e
veterinari di tale livello in servizio presso ciascuna Azienda al
5.12.1996 anche se non più in servizio presso la stessa azienda. Infatti
l'applicazione della norma prevede la perequazione a livello regionale ai
sensi dell'art. 7 del CCNL del I biennio economico, nell'ambito della
quale dovranno essere risolte le problematiche rappresentate. Il
meccanismo vale anche per l'area della dirigenza SPTA. La modalità di
calcolo dell'incremento dei fondi non va confusa con le modalità del loro
finanziamento che avvengono – come si dirà al quesito successivo -
prevalentemente con la RIA.
·
L'entità dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei
dirigenti dell'area medico veterinaria cessati dal servizio dall'1.01.1998
da far confluire nei fondi è da ritenersi pari alla RIA degli stessi
decurtata della quota utilizzata per garantirla, ove spettante, ai
dirigenti nuovi assunti o confluisce per intero nei fondi?
Ai fini del finanziamento della equiparazione
, si osserva che l'art. 9 in esame non ha pregiudicato l'applicazione
dell'art. 47, comma 4 del CCNL del 5 dicembre 1996 dell'area medico -
veterinaria, qualora le risorse provenienti dalla RIA (confluite
nell'apposito fondo dell'art. 50) siano state utilizzate per le finalità
ivi stabilite. Proprio per tale ragione ed a causa della diversa
distribuzione dei dirigenti cessati dal servizio (per cessati si intendono
i dirigenti collocati a riposo o dimissionari etc e, quindi, non i
trasferiti a qualsiasi titolo), le parti negoziali, al fine di garantire
tra le aziende ed enti del comparto presenti nella Regione una omogenea e
congrua distribuzione dei risparmi derivanti dalla RIA, hanno previsto la
perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità indicate
nell'art. 7 del CCNL di I biennio. Si richiama, con l'occasione, il
disposto del comma 3 dell'art. 9, il quale, nell'ultimo periodo,
stabilisce che le risorse del fondo previsto dall'art. 47 sopra citato, a
decorrere dal 31 dicembre 2001, confluiscono - anche per l'applicazione
delle originarie finalità - nel fondo in esame, continuando ad alimentarlo
anche per il futuro.
Per i dirigenti dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo (per i quali l'importo delle
classi e scatti era stato congelato dal 1986 senza possibilità di utilizzo
dei risparmi derivanti dalla RIA ai fini contrattuali, come invece
stabilito per l'area medico – veterinaria dal CCNL del 1996), l'art. 4 del
CCNL integrativo del 1 luglio 1997 aveva previsto una semplice tutela
consistente nel mantenimento della retribuzione individuale di anzianità
in godimento in caso di vincita di concorso o di conferimento di incarico
di dirigente di II livello (ora di struttura complessa), con oneri a
carico delle aziende. Tale tutela è tuttora garantita per i dirigenti dei
predetti ruoli al verificarsi delle indicate condizioni ma, in virtù
dell'art. 8, comma 4, i risparmi della RIA dei dirigenti cessati dal
servizio dal 1 gennaio 1998, sono, invece, utilizzati per la prima volta
per intero, ai fini del finanziamento dell'equiparazione; questa ha
richiesto - anche per tale area della dirigenza - sia la perequazione che
l' integrazione di risorse regionali aggiuntive di cui è quantificato
l'ammontare nella norma contrattuale di riferimento.
27) Art. 11 - Disposizioni particolari
·
L'integrazione della retribuzione di posizione di parte variabile prevista
dall'art. 11, comma 3, deve essere comunque assicurata, indipendentemente
dalla consistenza dello specifico fondo?
·
Essa compete a tutti coloro che all'1.01.2000 abbiano maturato cinque anni
di servizio a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità, anche
se in enti o aziende diversi del comparto, mentre per coloro che a tale
data non abbiano maturato il quinquennio, spetterà dal 1° giorno del mese
successivo alla sua maturazione previa verifica positiva?
L'art. 11 premia la totale disponibilità per i
dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo con
l'incremento della retribuzione di posizione – parte variabile – di L.
2.900.000 annue lorde, a cui si provvede dall'1.1.2000 con le risorse
derivanti da quote dei risparmi sulla riduzione stabile della dotazione
organica della dirigenza dei tre ruoli, (già prevista dall'art. 50, comma
3 lett. a) del CCNL di I biennio) e finanziata con le risorse del fondo
dell'art. 8, comma 3, del CCNL II biennio.
A tal fine, il citato art. 8 al comma 3,
ultimo periodo, consente di incrementare le risorse del relativo fondo,
portando la quota dei risparmi suddetti dal 6% - previsto in parte per il
finanziamento dell'indennità di struttura complessa (vedi risposta al
quesito n. 23) - alla misura massima del 15%, ricorrendo, anche in questo
caso, alla perequazione regionale prevista dall'art. 7 del CCNL I biennio
per la diversa distribuzione delle riduzioni di organico.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del
CCNL II biennio, l'incremento compete dall'1.1.2000 a coloro che, in
servizio a tale data, abbiano già maturato l'esperienza professionale
richiesta dal comma 4, lett. a) dello stesso articolo. Per i neo assunti
(ivi compresi coloro che non hanno ancora compiuto il quinquennio),
l'integrazione è attribuita solo dopo il compimento dell'esperienza
professionale richiesta ed il positivo superamento della verifica
effettuata con le modalità indicate dal contratto. Data l'impossibilità di
assicurare una perfetta coincidenza tra maturazione della professionalità
e la verifica, la clausola garantisce che l'integrazione decorra dal primo
giorno del mese successivo alla maturazione del requisito ancorchè la
verifica positiva sia effettuata successivamente.
Il finanziamento, dopo la prima
applicazione riferita ai dirigenti in servizio, per i nuovi assunti (cioè
per coloro che hanno meno di cinque anni) si deve rinvenire nel fondo di
cui all'art. 50 comma 3 (come incrementato dall'art. 8 del II biennio) ove
possibile nell'ambito del meccanismo del turn – over, tenuto conto del
tempo di permanenza nella posizione iniziale di dirigente che consente una
idonea programmazione delle risorse necessarie. Qualora l'azienda
incrementi la propria dotazione organica, si ricorrerà all'applicazione
dell'art. 53 del CCNL in esame.
28) Tavole allegate al II biennio
economico 2000-2001:
·
I valori minimi della retribuzione di posizione di cui alle tavole
allegate al CCNL II biennio costituiscono il minimo contrattuale da
attribuire automaticamente anche ai Dirigenti di ex IX e X livello ante
CCNL 5.12.1996, ai quali sia stato conferito formalmente l'incarico di
struttura complessa?
· In
caso positivo, qual' è la decorrenza del sopraindicato trattamento minimo,
qualora l'incarico suddetto sia stato conferito da data anteriore
all'1.1.2000 e, a livello aziendale, sia stata definita una retribuzione
di posizione inferiore al predetto minimo?
·
Come mai in calce alle tavole nn. 1 e 2 allegate al CCNL del II biennio
2000-2001 relative ai dirigenti dei ruoli amministrativo, professionale e
tecnico non è stata riportata la nota n. 6 della tavola 3 riferita ai
dirigenti del ruolo sanitario?
Come già precisato con la nota di chiarimenti
n. 11632 del 25.10.2000 (risp. B-3), le tavole allegate ai CCNL II biennio
di entrambe le aree dirigenziali, con riferimento alla retribuzione di
posizione indicano, ai fini meramente esemplificativi, i minimi
contrattuali di tale voce retributiva per il dirigenti all'epoca in
servizio (cfr. le tabelle allegato n. 1 dei CCNL 5.12.1996 II biennio
economico 1996-1997,aggiornate, dall'1 febbraio 2001, dagli art. 3 e 4 dei
CCNL 8 giugno 2000, II biennio; cfr. anche artt. 39 o 40 comma 5 dei CCNL
dell'8 giugno 2000). La tavola si spiega in virtù del fatto che tale voce
retributiva è incrementabile nella parte variabile in azienda o
determinabile nel suo ammontare complessivo ex novo, sulla base della
graduazione delle funzioni e, quindi, nel suo possibile ulteriore sviluppo
"sconosciuta" ai CCNL.
Pertanto le aziende, nel definire nuove
posizioni di incarico, devono attenersi ai criteri e principi degli artt.
26, 39 e 40 dei due contratti ed avere come riferimento, comunque, il
valore minimo della fascia a) del comma 1 degli artt. 56 e 54 dei
contratti del 5 dicembre 1996, delle rispettive aree. Nessun obbligo
deriva, pertanto, dalle tabelle allegate al contratto salvo il rispetto
del principio che, a parità di graduazione delle funzioni, la retribuzione
di posizione dei dirigenti con incarico di struttura complessa, sia già in
servizio che neo assunti con tale incarico, deve essere la stessa. Per la
retribuzione di posizione minima contrattuale anche con riguardo ai
dirigenti vincitori di concorso e, quindi, neo assunti si rinvia alla
risposta al punto n. 11, terzo, quarto e quinto quesito.
In merito all'ultimo quesito, si informa
che la nota mancante in calce alle tavole citate è dovuta ad una
omissione. Con il CCNL integrativo le cui trattative sono tuttora in corso
anche le note alle tavole nn. 1 e 2 del CCNL II biennio 2000-2001,
stipulato l'8 giugno 2000, saranno completate.
C)
V A R I E
29) Artt. Da 50 a 55 CCNL dicembre 1996
- dirigenza medica e veterinaria e dirigenza SPTA.
·
Nel caso in cui - dopo la definizione dell'assetto organizzativo, la
graduazione delle funzioni e l'espletamento formale delle procedure di
conferimento - i dirigenti di entrambe le aree (tutti o parte di essi)
vengano confermati nei medesimi incarichi di fatto svolti precedentemente
all'applicazione degli artt. 55 e 56 o 54 55 del CCNL 5 dicembre 1996, è
possibile adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile con
efficacia ex tunc ?
· E'
possibile effettuare tale adeguamento anche nei confronti del personale
collocato in quiescenza nel periodo compreso fra il 5 dicembre 1996 e le
date di ridefinizione dell'assetto organizzativo?
Si ritiene che l'adeguamento della
retribuzione di posizione minima in conformità degli incarichi formalmente
conferiti sia strettamente collegata alla messa a regime del sistema (ed
in particolare all'attuazione della graduazione delle funzioni che collega
la retribuzione all'incarico). In attesa della realizzazione del disposto
normativo, i CCNL citati hanno previsto la corresponsione della
retribuzione di posizione minima contrattuale per il personale in servizio
all'entrata in vigore dei CCNL del 5 dicembre 1996 nonché l'utilizzazione
provvisoria - nel fondo per la retribuzione di risultato - delle risorse
ancora disponibili a consuntivo in quello previsto per la retribuzione di
posizione qualora non interamente erogate nell'anno di riferimento (vedi
anche risposta al quesito n. 20). Da quanto precede, pare a questa Agenzia
che la corresponsione della retribuzione di posizione variabile aziendale,
connessa all'entrata a regime del sistema degli incarichi, non possa avere
carattere retroattivo.
30) CCNL sull'impegno ridotto dei
dirigenti del 22.02.2001
·
Le ipotesi contemplate per l'accesso al regime di impegno ridotto, di cui
all'art. 2 commi 2 e 5, sono tassative o solo indicative ed, in presenza
di una pluralità di richieste, vi è una priorità da rispettare?
·
L'art. 3 , comma 1, sull'orario di lavoro del dirigente con impegno
ridotto, nel prevedere che la somma delle frazioni dei posti ad impegno
ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a
tempo pieno, in che modo incide sulla determinazione del limite numerico
entro cui concedere il part-time ex art. 2?
· Ai
sensi dell'art. 4, comma 7 la retribuzione di posizione è "rideterminabile",
nel senso che l'azienda è obbligata a ridurre la posizione del dirigente
ad impegno ridotto, in misura proporzionale alla riduzione dell'impegno,
ovvero potrebbe anche corrispondere un trattamento economico di posizione
invariato, pur a fronte di una riduzione dell'impegno orario?
· Ai
sensi dell'art. 4, comma 7, è necessario il mutamento dell'incarico al
dirigente passato ad impegno ridotto?
·
Perchè ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo,
l'accesso all'impegno ridotto per l'esercizio dell'attività libero
professionale è consentito solo dopo il quinquennio di servizio a tempo
indeterminato mentre all'impegno ridotto per gravi motivi sono ammessi
tutti i dirigenti anche assunti con contratto a tempo determinato di
durata non inferiore a tre anni?
L'accesso all'impegno ridotto riguarda solo i
dirigenti a rapporto esclusivo che non siano affidatari di un incarico di
direzione di struttura complessa( o semplice che non sia articolazione
interna di una strutura complessa). Esso comporta la sospensione
dell'attività libero professionale intramuraria e non incide in alcun modo
sull'indennità di esclusività che continua ad essere erogata in misura
intera.
In particolare, l'art. 2, nel regolare
l'accesso al regime ad impegno ridotto per il dirigente con rapporto di
lavoro esclusivo che ne faccia richiesta per comprovate particolari
esigenze familiari o sociali, individua i casi che possono dare titolo
alla richiesta raggruppandoli in tre tipologie: assistenza ai figli sino
agli otto anni di età; parenti in particolari condizioni psico-fisiche o
di handicap, ai sensi degli artt. 89 e 90, comma 2 del DPR 384/1990; gravi
motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000,
n. 278, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 53/2000. Al fine
di evitare inutili duplicazioni nella individuazione delle varie ipotesi
che consentono ai dirigenti di richiedere il passaggio all'impegno
ridotto, i CCNL opportunamente rinviano al Regolamento dove la casistica
dei gravi motivi è puntualmente descritta. Si tenga, comunque, presente
anche la dichiarazione congiunta allegata ad entrambi i CCNL.
Nel caso in cui il numero delle richieste
ecceda i contingenti fissati, il comma 5 fornisce alle aziende degli utili
criteri per formare una "graduatoria" di priorità: assistenza a parenti,
portatori di handicap o anziani dichiarati non autosufficienti; assistenza
a figli minori, in relazione al loro numero anche tenuto conto dello stato
di salute degli stessi.
Il limite numerico delle percentuali di
dirigenti ad impegno ridotto è tassativo e non può essere superato. A tal
fine la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto deve
corrispondere al numero complessivo della percentuale massima consentita.
Le previsioni sono analoghe a quelle previste per il personale del
comparto.
Per quanto concerne la retribuzione di
posizione, l'art. 4, comma 7, precisa che, ferma restando la componente
fissa, quella variabile è proporzionale all'impegno ridotto e, comunque,
va rapportata all'eventuale mutamento dell'incarico conseguentemente
assegnato, lasciando un margine negoziale all'azienda ed al dirigente con
l'unica precisazione – di chiara lettura - per i dirigenti beneficiari
dell'art. 3 del CCNL del II biennio. In caso di rientro a tempo pieno del
dirigente già ad impegno ridotto viene ripristinato l'intero trattamento
economico dell'art. 4, comma 6, nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale qualora avesse formato oggetto di riduzione. E', comunque,
fatto salvo il ripristino da parte dell' azienda dell'incarico
precedentemente ricoperto.
Quanto all'ultimo quesito le ragioni del
differente regime giuridico dell'accesso all'impegno ridotto a seconda
della causa che vi dà origine sono evidenti: quando le cause sono
originate da gravi motivi di famiglia, all'impegno ridotto possono
accedere tutti i dirigenti dei quattro ruoli, aventi titolo, anche a tempo
determinato purchè il relativo rapporto di lavoro abbia una durata almeno
triennale. Nel caso in cui la richiesta sia motivata dalla possibilità di
svolgere attività libero professionale (novità assoluta per i dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo resa possibile
dall'art. 20, comma 1, punto 18 bis della legge 488 del 1999 ), l'art. 8
condiziona l'accesso all'impegno ridotto al requisito dell'anzianità
quinquennale a tempo indeterminato che è lo stesso previsto per la
fruizione della maggiorazione della parte variabile della retribuzione
collegata alla piena disponibilità verso l'azienda (art. 11, comma 3 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico).
31) CCNL del 5 agosto 1997, artt. 13 e
62 (o 63 per SPTA) dei CCNL 8 giugno 2000 relativamente alle assunzioni a
tempo determinato
·
Il dirigente medico assunto a tempo determinato per la sostituzione di un
dirigente assente ai sensi dell'art. 6 ter della L. 903/1977, può
continuare a sostituirlo, se il medesimo prolunghi l'assenza per
assistenza al figlio in alternativa alla madre fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs 151/2001?
· Le
procedure selettive, per l'assunzione dei dirigenti a tempo determinato,
individuate dall'art. 13, comma 2, sono obbligatorie entrambe o tra di
loro alternative?
· I
contratti individuati nell'art. 15 – septies del DLGS 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni sono da considerarsi di natura
professionale o di lavoro dipendente?
Le risposte ai quesiti sopraindicati devono
essere precedute da una premessa relativa all'emanazione del dlgs. 368 del
2001, entrato in vigore 24 ottobre 2001. Detto decreto ha abrogato la
precedente disciplina della legge n. 230 del 1962 e successive
modificazioni, posta alla base dell'art. 1 dei CCNL integrativi del 5
agosto 1997 che regolavano la materia del rapporto di lavoro a tempo
determinato delle due aree dirigenziali.
Alla luce del nuovo decreto, la disciplina
pattizia è stata sostituita dal 24 ottobre 2001 dalla nuova
regolamentazione legislativa in tutti i suoi aspetti (salvo le successive
precisazioni) ed, in particolare, con riguardo alle ragioni del ricorso ai
contratti a tempo determinato, al regime della durata, delle proroghe e
della successione dei contratti stessi.
L'unica parte della preesistente disciplina
negoziale rimasta in vigore per un periodo di tempo limitato e cioè sino
al 31 dicembre 2001 (data di scadenza dei contratti nazionali) ha
riguardato le causali che tipizzavano le ragioni del ricorso ai contratti
a tempo determinato (cfr. art. 16 comma 1 dei CCNL del 1996, riproposto
dopo la mancata registrazione della Corte dei conti dall'art. 1 dei CCNL
del 5 agosto 1997). La cessazione di tali causali si è prodotta per
espressa previsione del decreto legislativo anche se, come noto, i CCNL
continuano a produrre – per tutte le altre disposizioni - i propri effetti
sino al loro rinnovo. In tal senso si è espresso anche il Dipartimento
della Funzione pubblica con il parere del 22 gennaio 2002, n. p. 35.
Nel nuovo contesto normativo, i contratti a
tempo determinato della dirigenza sono regolati dall'art. 10, comma 4 del
dlgs 368 citato al quale ora le aziende dovranno attenersi.
Pur in mancanza di specifiche norme di
raccordo con la disciplina negoziale vigente, questa Agenzia ritiene di
poter affermare che - per effetto del dlgs 368 del 2001 – dell'art. 16 dei
CCNL 5 agosto 1997, rimangono, pertanto, in vigore solo le parti relative:
- al comma 2 relativo all'accesso. Infatti le
modalità di assunzione a tempo determinato continuano ad essere regolate,
in via generale, dalle procedure selettive di cui all'art. 9 della Legge
n. 207/1985 o dal DPR 484 del 1997 cui fanno rinvio le vigenti norme
contrattuali (cfr. artt. 13 e 18 di entrambi i contratti del 2000);
- al comma 4, relativamente all'automatica
risoluzione del rapporto senza diritto al preavviso alla scadenza del
termine stabilito nel contratto individuale ed all'impossibilità di
trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo
indeterminato, materia tuttora regolata dall'art. 36, comma 2 del dlgs.
165 del 2001 non disapllicato dal decreto in esame. La clausola
dell'anticipata risoluzione del contratto continua ad avere efficacia solo
nelle ipotesi di assunzioni sostitutive a termine;
- al comma 5, relativo al trattamento
economico e normativo previsto per il personale a tempo determinato ;
- al comma 6, lett. a) sulla nullità del
contratto;
- al comma 11, sul diritto alla conservazione
del posto, peraltro riconfermato, con modifiche dall'art. 19, comma 7 dei
CCNL dell'8 agosto 2000 (cfr. risposta ai quesiti del punto 3);
- al comma 12, limitatamente alla parte
relativa ai documenti da presentare per l'assunzione;
- al comma 13, come modificato dall'art. 18
dei CCNL dell'8 agosto 2000.
- al comma 14 per le disapplicazioni della
preesistente normativa di legge.
Si ritiene anche che la nuova legislazione non
abbia abrogato le assunzioni a tempo determinato previste dall'art.
15-septies del d.lgs 502/1992, norma non menzionata dall'art. 11 del dlgs
368, che non appare incompatibile con il nuovo regime rispetto al quale
assume carattere di specialità per il settore cui si riferisce. La
disciplina degli artt. 62 e 63, comma 5 delle rispettive aree dirigenziali
è, quindi, tuttora valida per gli aspetti normo – economici di tali
assunzioni nel senso sopra esplicitato.
A tale proposito, si rammenta che entrambe le
clausole contrattuali prevedono che compete alle aziende di individuare,
previamente, con proprio atto (sentite le organizzazioni sindacali di cui
all'art. 10, comma 2 dei CCNL dell'8 giugno 2000) le modalità per il
ricorso a tale tipologia di assunzione ed i requisiti specifici richiesti,
anche ispirandosi all'art. 19 comma 6 del dlgs 165 del 2001.
In base a quanto precedentemente affermato,
deriva che le procedure di selezione per le assunzioni a tempo determinato
(art. 9 della legge 207 del 1985, DPR 484 del 1997, nei casi in cui è
contrattualmente previsto, e quella dell'art. 15 septies) siano pertanto
in vigore e siano alternative tra loro, la terza caratterizzata, in un
quadro di regole certe, da una maggiore discrezionalità delle altre nelle
modalità di reclutamento e nell'individuazione dei requisiti. Il rapporto
che si instaura ai sensi dell'art. 15 septies è un rapporto di lavoro a
tutti gli effetti, sia pure a tempo determinato e non un rapporto regolato
dall'art. 2222 del c.c.
Infine, per ciò che riguarda la pregressa
disciplina (a cui il primo quesito evidentemente si riferisce) si può solo
ricordare, per quanto ancora di interesse, che i predetti CCNL integrativi
del 1997 all'art. 1, comma 7, nel disciplinare il rapporto di lavoro del
dirigente a tempo determinato, prevedevano che il relativo contratto
potesse essere eccezionalmente prorogato per una sola volta con il
consenso del dirigente per un periodo non superiore alla durata del
contratto iniziale, quando la proroga fosse richiesta da esigenze
contingenti ed imprevedibili e si riferisse alla medesima attività
lavorativa rientrante in una delle fattispecie consentite anche se diversa
da quella iniziale.
Ai sensi del successivo comma 8, il
medesimo dirigente avrebbe potuto essere riassunto a termine, nel rispetto
delle regole di reclutamento vigenti, per un altro periodo di lavoro a
tempo determinato solo dopo un periodo di interruzione superiore a dieci
ovvero a venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. A tale proposito, si
rammenta che l'art. 12 della L.196/1997, nel modificare l'art. 2, comma 2,
della L. 230/1962, aveva ridotto il periodo di interruzione del rapporto
di lavoro intercorrente tra una assunzione e la successiva a tempo
determinato.
· Può
l'azienda autorizzare un medico (o un dirigente sanitario) con contratto a
tempo determinato, ex art. 15 septies d.lgs 502/1992, ad espletare
l'attività libero professionale intramuraria ?
Le norme che regolano tale rapporto di lavoro
non escludono la possibilità di esercizio dell'attività libero
professionale intramuraria da parte dei dirigenti interessati che,
peraltro, essendo assunti dopo il 1 gennaio 1999 sono obbligatoriamente a
rapporto esclusivo.
32) Rischio radiologico
·
L'indennità di rischio radiologico deve essere corrisposta ai dirigenti a
tempo definito in misura proporzionale alla prestazione lavorativa?
· Al
personale medico anestesista compete ancora un periodo di congedo
aggiuntivo di otto giorni, ai sensi della normativa vigente?
L'indennità di rischio radiologico è prevista
dall'art. 62, comma 1, quarto alinea ( che richiama l'art. 120 del DPR.
384 DEL 1990) e dall' 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996,
riguardante il fondo per retribuire le situazioni di lavoro dove sono
confluite anche le risorse economiche destinate a compensare lo specifico
rischio. Le modalità di corresponsione non sono state dunque innovate
rispetto al passato dal CCNL del 1996 nè dal CCNL dell'8 giugno 2000. Ciò
vale anche per il congedo aggiuntivo per i dirigenti anestesisti.
33) Consulenza nei procedimenti civili e
penali
·
Qual' è la natura dell'attività di consulenza di dirigenti medici, resa
d'ufficio o di parte, da dirigenti medici nell'ambito di procedimenti
civili e penali?
Tale attività di consulenza non è
contemplata dagli artt. 58 e 60 dei CCNL . Essendo necessaria a fini di
giustizia, con riferimento al rapporto di lavoro ed ai compensi potrà
essere disciplinata nell'apposito regolamento aziendale.
34) Festività
·
Il ripristino della festività del 2 giugno fa venire meno una delle sei
festività aggiuntive alle ferie, ex L. 937/1977, previste anche dai CCNL
1994-1997 del 5.12.1996 (artt. 21 o 20 dei due contratti)?
· Il
ripristino della festività del 2 giugno fa venire meno il compenso
forfetario di L. 8.500 lorde giornaliere, previsto in caso di mancata
fruizione nell'anno solare della festività aggiuntiva?
La legge n. 336/2000 che ha ripristinato la
festività del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, non ha
previsto alcuna procedura o rinvio alla contrattazione collettiva. La
relativa disciplina, pertanto, deve essere applicata da tutti i datori di
lavoro, pubblici e privati, in quanto immediatamente precettiva. Il
ripristino della festa nazionale come giorno festivo non comporta alcuna
conseguenza rispetto alle quattro giornate di festività soppresse
attribuite dalla legge n. 937/1977, dal momento che manca ogni esplicita
previsione in tal senso nella legge di riferimento.
35) Applicazione art. 18 D.lgs 626/1994
·
Oltre all'accordo collettivo quadro del 1996 per il personale del comparto
sul rappresentante per la sicurezza, ex art. 18 del d.lgs 626/1994, sono
stati stipulati analoghi accordi anche per la dirigenza? In caso negativo,
è possibile far designare alle OO.SS. della dirigenza sanitaria, in
assenza delle RSU, un numero di rappresentanti per la sicurezza rapportato
al numero dei dirigenti in servizio, in aggiunta ai n.6 rappresentanti già
nominati per il comparto?
L'accordo quadro del 7 maggio 1996 riguarda il
personale dei comparti e delle aree dirigenziali e prevede come debba
procedersi per le designazione dei rappresentanti della sicurezza in caso
di compresenza di RSU e di RSA ( Punto V lettera d) del predetto contratto
quadro). |