22 ottobre 2002 - Prot. 8757
OGGETTO:
Perequazione fondi contrattuali. Art. 9 – comma 3 – CCNL 8.6.2000, biennio
economico 2000-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
In esito alla nota prot. n. 48142 del 14
ottobre 2002, si conferma che l'interpretazione degli artt. 3 e 4 del CCNL
8.6.2000 – II Biennio economico dell'area della dirigenza medica e
veterinaria - formulata nella nota stessa appare corretta ed in linea con
gli indirizzi applicativi del CCNL e dei chiarimenti già forniti al
proposito da questa Agenzia.
A tal fine, si conferma che, ai sensi
dell'art. 9, comma 3 del CCNL in questione, ai fini dell'equiparazione,
per l'area della dirigenza medica e veterinaria il fondo è incrementato di
Lire 6.673.000 medie annue lorde pro-capite per ogni dirigente di ex IX
livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996
Tale incremento, frutto di un calcolo medio
definito in sede di contrattazione nazionale per l'applicazione non solo
dell'art. 3 ma anche dell'art.4 del CCNL (disposizioni che mantengono la
distinzione tra la retribuzione di posizione dei dirigenti con più o meno
di 5 anni di attività) si basa, inoltre, sull'assorbimento della quota di
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente attribuita,
come si deduce chiaramente dai commi 3 e 5 del medesimo art. 3.
Il finanziamento dell'equiparazione a
livello nazionale è stato garantito con i risparmi della RIA che servono
tanto a colmare la differenza piena della retribuzione di posizione minima
esistente tra i dirigenti di ex IX livello e quelli di ex X livello non
qualificato (cfr. tabella n. 1 allegata al CCNL 5.12.1996) qualora non
incrementata a livello aziendale, quanto ad attribuire l'eventuale
conguaglio nel caso di avvenuta attribuzione della variabile aziendale in
misura inferiore al raggiungimento del nuovo minimo.
In nessun caso, né implicitamente né
esplicitamente, il CCNL ha inteso "azzerare" la retribuzione di posizione
variabile aziendale, come si evince chiaramente dalla lettura dei commi 3
e 5, che -nella ipotesi di retribuzione di posizione superiore al nuovo
minimo contrattuale - hanno addirittura stabilito che nulla è dovuto.
Diversamente operando, non verrebbero
rispettate le modalità di finanziamento nazionale dell'equiparazione
concordate con il Comitato di Settore e con le parti firmatarie, già di
per sé rese difficili per le aziende per la diversa distribuzione della
RIA, al punto di richiedere una previsione contrattuale relativa agli
interventi di riequilibrio e perequazione delle risorse a livello
regionale (art. 7 del contratto dell'8 giugno 2000, relativo al I
biennio).
La richiesta sindacale, scorporando i valori
minimi contrattuali della retribuzione di posizione dalla quota di
incremento legata alla variabile aziendale, sembra ispirata al
mantenimento di questa - in aggiunta al nuovo minimo - senza
riassorbimento nella nuova retribuzione di posizione attribuita dall'art.
3 del contratto in esame. Qualora si accedesse alla richiesta si
determinerebbe una scopertura nel previsto sistema di finanziamento ( a
suo tempo concordato con le Regioni attraverso il Comitato di Settore e
positivamente certificato positivamente dalla Corte del Conti) oltre ad un
improprio "arricchimento" dei fondi aziendali, in quanto dovrebbe essere
richiesta alle Regioni una maggiore quantità di risorse rispetto a quelle
previste per garantire l' onere dell'intero conguaglio.
Ciò chiarito, va ora interpretato il reale
significato della dichiarazione congiunta n.1 resa dalle parti negoziali.
Con essa si è inteso garantire che le ulteriori risorse "fresche" messe a
disposizione dal CCNL ( vale a dire, nel II biennio 2000-2001, gli
incrementi del 1,10% complessivi previsti dall'art. 9, comma 2, del CCNL )
non fossero utilizzate per la rideterminazione della retribuzione di
posizione minima dei destinatari della equiparazione, ma rimanessero nella
disponibilità dell'azienda per essere utilizzate a favore degli altri
dirigenti, riequilibrando così gli incrementi contrattuali fra le varie
categorie.
Di qui la specificazione che alla
equiparazione si sarebbe dovuto far fronte solo con le risorse derivanti
dalla RIA con il ricorso alla procedura di perequazione regionale ove
queste non fossero state sufficienti. Tutto ciò - si ribadisce – nel
rispetto dei meccanismi di conguaglio richiamati nell'art. 3 del CCNL in
questione, contrariamente a quanto asserito dalle organizzazioni
sindacali, al fine di evitare una esponenziale lievitazione della spesa.
Quanto sopra vale anche per la dirigenza dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. |