04 giugno 2003
OGGETTO:
Nota di chiarimenti relativa agli artt. 5 e 12 del CCNL dell'8 giugno 2000
dell'area medica e veterinaria e agli artt. 5 e 11 del CCNL dell'8 giugno
2000 dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa,
entrambi del II° biennio economico.
Pervengono da parte del Giudice ordinario
numerose richieste di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del
CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area medica e artt. 5 e 11 del CCNL dell'8
giugno 2000 dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa
(entrambi riguardanti il II° biennio economico), relative al
riconoscimento di servizi pregressi al personale medico veterinario e
sanitari in genere ai fini dell'attribuzione della fascia più elevata
delle indennità di esclusività.
Le richieste di riconoscimento sottoposte
all'esame del Giudice riguardano i dirigenti assunti dopo il 5 dicembre
1996 e attengono sia a servizi rientranti tra quelli previsti dagli artt.
53 e 118 del D.P.R. 394/1990 sia ad altri servizi non ricompresi in quelle
disposizioni.
Con la presente nota si intende sottolineare
che le due disposizioni del D.P.R. 384 sopra citate sono state
disapplicate con l'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996 rendendo
impossibile per il personale assunto dal 6 dicembre 1996 in poi ogni
riconoscimento economico dei servizi pregressi equiparabili o meno ai
sensi delle norme indicate.
Ne consegue, pertanto, che i servizi
equiparabili ai sensi degli artt. 53 e 118 del D.P.R. 384 del 1990, da
ritenersi utili ai fini della attribuzione della fascia di esclusività
sono solo quelli già acquisiti nel patrimonio economico dei dirigenti che
- in quanto assunti in servizio entro il 5 dicembre 1996 – avevano potuto
beneficiare delle predette disposizioni.
In tal senso depone anche la considerazione
che - in prima applicazione dell'art. 5 dei rispettivi contratti -
l'esperienza professionale dei dirigenti, valutabile ai fini
dell'indennità di esclusività, è, comunque, solo quella posseduta al 31
dicembre 1999. Successivamente a tale data, per il passaggio alla fascia
superiore dell'indennità, occorre superare una valutazione positiva che
non può che riguardare il servizio prestato presso il SSN senza
automatismi derivanti dal riconoscimento di servizi pregressi in
amministrazioni di comparti diversi dal SSN per coloro che siano stati
assunti dopo il 5 dicembre 1996.
Nell'identico modo si sono espresse da
ultimo anche le parti con il CCNL di interpretazione autentica stipulato
per l'area della dirigenza medica e veterinaria il 12 luglio 2002
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002), dal quale
si evince chiaramente che i servizi utilizzabili ai fini del calcolo
dell'esperienza professionale per l'applicazione dell'art. 5 di entrambi i
contratti dovevano essere quelli già riconosciuti al personale in servizio
al 5 dicembre 1996, prima cioè dell'entrata in vigore della
disapplicazione delle citate norme del DPR n. 384 del 1990. Per l'area
della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, pur
non essendo stato siglato un accordo in analoga occasione, la maggior
parte del tavolo negoziale si è espressa nella medesima direzione con un
apposito verbale.
Pertanto, concludendo, si prega di
rammentare alle Aziende che la disapplicazione degli artt. 53 e 118 del
D.P.R. 384 del 1990 (disposta dall'art. 75 lett. z) – ora lettera x bis
nel correttivo apportato dal CCNL del 22 febbraio 2001 - e dall'art. 72
lett. z) rispettivamente dei CCNL del 5 dicembre 1996 dell'area medica –
veterinaria e dell'area sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa) operativa dal 6 dicembre 1996, non ha consentito più in
alcun modo, da tale data, alcuna ricostruzione economica della carriera
dei servizi a suo tempo equiparabili a norma delle medesime disposizioni
disapplicate ed ogni diversa applicazione è onerosa per le Aziende stesse.
Di conseguenza per gli assunti dopo tale
data, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di esclusività di rapporto
in prima applicazione, è possibile solo il riconoscimento dei servizi
prestati presso gli Enti del SSN, così come indicato negli artt. 12 e 11
dei rispettivi CCNL dell'8 giugno 2000. Per chiarezza si ricorda, altresì,
che gli Enti facenti parte del comparto sono indicati nei CCNQ del 2
giugno 1998, sostituito dal CCNQ del 18 dicembre 2002.
Copia dei testi dell'interpretazione
autentica e dei verbali citati nella presente nota sono pubblicati sul
sito A.Ra.N. |