Oggetto:
applicazione art. 1, comma 12 della L. 662/96 in relazione ai contratti
collettivi dell' area della dirigenza medica e veterinaria
Al fine di sciogliere la riserva sulla
problematica indicata in oggetto, sentiti in proposito i Ministeri
competenti, si fa seguito a quanto comunicato nel punto 5), pag. 6 del
verbale interpretativo dell'11.6.1997, in merito al coordinamento tra le
norma contenuta nell'art. 5, comma 3 del CCNL del II biennio dell'area
della dirigenza medica e veterinaria e la successiva disposizione
introdotta dall'art. 1, comma 12 della legge 662/96.
In via interpretativa si ritiene che la
disposizione contenuta nell'art. 1, comma 12 della L. n. 662/96 sia da
ritenere meramente confermativa della clausola contrattuale di cui
all'art. 5, comma 3 del CCNL del II biennio dell'area della dirigenza
medica e veterinaria la quale, a sua volta, ha preso atto della
"sospensione" del 15 % dell'indennità di tempo pieno, derivante dall'art.
4, comma 3 della L. n. 724/94 a carico dei medici che avevano dichiarato
di svolgere l'attività libero-professionale extramuraria.
A sostegno di questa tesi militano le parole
stesse ("resta ferma... ") utilizzate dalla legge con evidente riferimento
alla nuova struttura della retribuzione dei dirigenti (viene infatti
menzionata parte fissa della retribuzione di posizione), nel frattempo
divenuta operante per effetto dell'entrata in vigore del CCNL stipulato il
5.12. 1996. Ciò induce anche a ritenere che la legge abbia confermato la
riduzione prevista dall'art. 5 del CCNL del II biennio (cioè il 15% del
valore iniziale della vecchia indennità di tempo pieno riportato sul
valore della componente fissa della retribuzione di posizione) nei suoi
termini monetari senza alcuna duplicazione della penalizzazione.
L'art. 1, comma 12 della L. 662/96 estende
tuttavia i suoi effetti ad altri destinatari. Infatti ora la riduzione
prevista dal CCNL citato riguarda indistintamente tutti i dirigenti, sia
medici (di cui alle lettere A), sia veterinari (di cui alle lettere C)
rispettivamente degli artt. 43, 44 e 45 del CCNL del 5.12.1996), che hanno
optato per l'esercizio della libera professione extramuraria secondo le
disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge 662/96. Naturalmente in
tal caso la riduzione opera a far data dall'opzione.
Si ritiene, inoltre, che la prevista riduzione
non operi in via permanente perché deve essere possibile alle aziende di
ripristinare il minimo contrattuale della retribuzione di posizione in
caso di revoca da parte degli interessati dell'opzione per l'esercizio
dell'attività libero-professionale extramuraria.
La temporanea maggiore disponibilità di
risorse nel fondo di posizione di ciascuna azienda, accertata a
consuntivo, sulla base della regola generale prevista dall'art. 60, comma
4 del contratto, sostanzia le condizioni per lo spostamento temporaneo di
tali risorse sul fondo per la retribuzione di risultato.
Si prega di dare la massima diffusione alla
presente, portandola a conoscenza di tutte le aziende ed enti del comparto
del Servizio sanitario nazionale presenti nel territorio di competenza.
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