Oggetto:
linee interpretative dei contratti collettivi
delle aree dirigenziali del comparto sanità
Alcuni dei quesiti cui è stata data
risposta possono riguardare solo una specifica area contrattuale, perché
così sono stati proposti dalle aziende ; resta inteso che, qualora risulti
identica la fattispecie, la risposta deve intendersi valere anche per
l'altra area dirigenziale e per il comparto.
Si coglie l'occasione per far presente che con
il presente documento non può in alcun modo effettuarsi attività di
controllo e riscontro né avallare, assicurare o dichiarare la regolarità
dell'applicazione di clausole contrattuali e di scelte interpretative
delle stesse. Si rammenta, infatti, che la gestione del contratto
collettivo nazionale e della contrattazione decentrata rientrano
nell'esercizio delle specifiche attività, attribuzioni, competenze e
responsabilità proprie delle singole aziende. Allo scopo di favorire
l'omogeneità di applicazione, l'A.Ra.N. e gli esperti designati dal
Comitato di settore si sono, pertanto, limitati a fornire gli orientamenti
comuni circa alcune problematiche applicative che si è ritenuto avessero
valenza generale e comportassero reali difficoltà interpretative.
1. L'incarico quinquennale dei dirigenti di
II livello del ruolo sanitario comporta la stipula di un contratto
individuale di diritto privato che può derogare al trattamento normativo
ed economico stabilito dal CCNL ?
L'art. 15, comma 3 del decreto legislativo
n. 502/1992 regola la disciplina dell'accesso al secondo livello
dirigenziale del ruolo sanitario configurandolo quale incarico
quinquennale rinnovabile che dà titolo a specifico trattamento economico.
Il CCNL del 5.12.1996 ha provveduto a completare la normativa di accesso
sotto il profilo economico stabilendo che essa si applica - come recita
espressamente l'art. 58 - a tutti gli assunti dopo l'entrata in vigore del
citato decreto legislativo e a coloro che optino ai sensi del quarto comma
dell'art. 15. Allo scopo di fornire indicazioni utili per un'uniforme
applicazione del contratto ed evitare, nel contempo, una distorta lettura
delle norme sia legislative che contrattuali, si riassumono di seguito
alcune delle caratteristiche dell'incarico quinquennale che si ritengono
abbiano prodotto maggiore difficoltà applicativa :
· il
conferimento dell'incarico quinquennale non fa nascere un rapporto di
diritto privato assimilabile al lavoro autonomo bensì comporta
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
anche se soggetto alla condizione della conferma come risulta dalle norme
legislative generali e dal CCNL ;
· la
durata quinquennale si riferisce, infatti, all'incarico e non al rapporto
di lavoro il quale, nell'ipotesi di mancato rinnovo, non viene
necessariamente risolto. A tale proposito, giova ricordare che l'art. 59,
comma 11 del CCNL individua con chiarezza le conseguenze del mancato
rinnovo dell'incarico (permanenza nel livello retributivo di £ 48.000.000
- perdita dello specifico trattamento economico di cui all'art. 58 -
mantenimento dell'ISM e della retribuzione di posizione, eventualmente
ridotta in rapporto al nuovo incarico attribuito - congelamento di un
posto di I livello dirigenziale);
· la
necessità della stipula del contratto individuale secondo le modalità e
con i contenuti di cui all'art. 14 del CCNL non può indurre le aziende ad
inserire clausole derogatorie in
pejus rispetto a quelle del
contratto collettivo in relazione alle materie da esso disciplinate, in
base al principio dell'art. 2077, comma secondo del cc. In particolare,
riguardo al non richiesto periodo di prova, all'orario di lavoro, alle
ferie, alla malattia e agli infortuni, all'aspettativa, all'età per il
collocamento a riposo, ai termini del preavviso, al collegio di
conciliazione, alla tredicesima mensilità, al passaggio a tempo pieno, si
versa in tema di diritti inderogabili da parte dell'azienda e
indisponibili dai dirigenti. Anche in riferimento a specifiche norme di
legge non è consentita alcuna deroga alla normativa generale
(responsabilità dirigenziali, trattamento di missione, incompatibilità e
libera professione, iscrizione all'INPDAP sia per il trattamento di
quiescenza che di previdenza, art. 2122 cc.).
2. I dirigenti sono soggetti al
procedimento disciplinare ? Quale normativa si applica in caso di
comportamenti riconducibili a quelli che, in passato, avrebbero
concretizzato responsabilità disciplinare ?
L'art. 59 del decreto legislativo n.
29/1993 indica con chiarezza le fonti normative in tema di sanzioni
disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche : l'art. 2106 del cc e l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori -
limitatamente ai commi 1, 5 e 8 - cui si aggiunge, per i soli dirigenti,
l'art. 20 del medesimo decreto legislativo, relativo alla nuova e
specifica responsabilità dirigenziale. Il citato art. 59 prevede, altresì,
al terzo comma che la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle
sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. Nel passaggio
dal sistema pubblicistico a quello privatistico le parti hanno inteso
applicare il principio in base al quale il diverso ruolo e responsabilità
dei dirigenti, per i quali il rapporto fiduciario è basilare, richiede
l'applicazione di regole diverse da quelle proprie del personale del
comparto. Di conseguenza nei due CCNL delle aree dirigenziali stipulati il
5.12.1996 (cfr. comma 5 degli artt. 36 e 35) le parti contraenti hanno
ritenuto di dare attuazione al disposto di cui al terzo comma dell'art. 59
stabilendo che i dirigenti non sono soggetti a sanzioni disciplinari
conservative. Ciò naturalmente non significa che i dirigenti siano
sottratti alla responsabilità disciplinare ma soltanto che quest'ultima
non può trovare concretizzazione in una sanzione disciplinare conservativa
(rimprovero, multa, sospensione). Le eventuali perplessità in ordine alla
asserita sopravvivenza delle pregresse procedure disciplinari sono prive
di fondamento, in quanto dal 6.12.1996 risultano inapplicabili gli artt.
da 100 a 123 del DPR n. 3/57 cui rinvia l'art. 51 del DPR n. 761/79,
anch'esso peraltro disapplicato (cfr. art. 74, comma 3 del decreto
legislativo n. 29/1993 e artt. 75 e 72 dei CCNL). Nell'ambito del generale
processo di cambiamento nella gestione delle risorse umane, teso alla
massima valorizzazione delle capacità e professionalità dei dirigenti,
saranno pertanto le singole aziende, sulla scorta di autonome
determinazioni e utilizzando anche gli strumenti contrattuali, a ricercare
le soluzioni migliori - in relazione alle circostanze e alle necessità
contingenti - per intervenire (ovviamente non con l'irrogazione di
sanzioni disciplinari ma con altri istituti contrattuali) in tutti i casi
in cui, pur non sussistendo gli estremi per l'applicazione ai dirigenti
degli artt. 36 e 35 dei CCNL delle due rispettive aree contrattuali, si
sia comunque in presenza di fatti o comportamenti che non appaiono
conformi al nuovo ruolo della dirigenza e alle responsabilità ad esso
collegati.
3. I dipendenti - dirigenti e non - che
fruiscono dell'istituto della mobilità sono soggetti al periodo di prova
nell'azienda di destinazione ?
La possibilità di sottoporre alla prova il
personale che inizia la propria attività in un'azienda a seguito i
processi di mobilità tradizionali o innovativi è priva di qualsiasi base
normativa essendo la mobilità un istituto che non provoca novazione del
rapporto di lavoro, Tale principio - già segnalato con la nota 6016 del
17.9.1997 - è sancito dal quarto comma degli artt. 14 e 84 del DPR 384/90,
non disapplicati dai recenti CCNL. Di conseguenza non appare neanche
fondata la concessione di aspettativa o conservazione del posto in favore
dei dipendenti che si sono trasferiti. Nel ribadire che il rapporto
prosegue a tutti gli effetti con il nuovo datore di lavoro si ritiene,
tuttavia, che gli istituti normo-economici che abbiano valenza annua e non
siano strettamente connessi ad un particolare evento (ferie, eventuale
cumulo ore di aggiornamento, tredicesima mensilità, ecc.) dovrebbero, di
norma, essere liquidati o chiusi al momento del trasferimento in quanto
non sembra corretto - anche dal punto di vista contabile - che effetti
economici derivanti dal pregresso servizio ricadano sull'azienda ricevente
; sono, peraltro, sempre possibili accordi in senso diverso tra le aziende
interessate.
4. E' possibile effettuare il periodo di
prova di cui agli artt. 15 dei CCNL in un azienda diversa da quella di
appartenenza ?
Nei casi in cui sia prevista, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, la possibilità di attivare
l'istituto del comando e l'inizio di esso coincida o segua immediatamente
l'assunzione in servizio, si ritiene possibile, previo accordo tra le
amministrazioni, che il dipendente effettui il prescritto periodo di prova
presso l'azienda, ente o amministrazione presso la quale è comandato. In
tal caso, resta inteso che la relazione necessaria alla dichiarazione del
superamento del periodo di prova è di competenza dell'azienda di
destinazione che provvederà a trasmetterla in tempo utile all'azienda di
appartenenza.
5. La preesistente normativa in materia di
mobilità contenuta negli accordi di lavoro di cui al DPR 270/87 (artt. 19,
20, 21, 22 e 23) e al DPR 384/90 (artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 81, 82, 83,
84, 85) è da considerare tuttora vigenti ovvero è disapplicata ?
Come già precisato con chiarezza nel
verbale interpretativo del 8.5.1996 (pag. 8) e con la nota n. 6016 del
17.9.1997, la materia della mobilità è attualmente ancora regolamentata
dalle pregresse norme del DPR 384/90 cui si sono affiancate le clausole
contrattuali introdotte dai recenti CCNL in relazione ad alcuni specifici
aspetti della materia (accordi di mobilità in caso di esubero, mobilità
intuitu personae
per i dirigenti, sostituzione del nulla osta al trasferimento con
l'istituto del preavviso). Dette ultime clausole, dunque, sono da
ritenersi integrative e non sostitutive dei citati articoli del DPR
384/90. Le norme dettate all'epoca dal DPR 270/87 sono, al contrario, da
considerare decadute fin dall'entrata in vigore del successivo DPR 384/90,
in quanto - ai sensi dell'art. 136 , comma 1 di tale decreto - sono state
sostituite dalle nuove corrispondenti norme, salvo per quanto attiene ai
principi contenuti nell'art. 19, commi 1 e 3 .
6. Un dirigente medico o sanitario
collocato in distacco sindacale
part-time al 50% mantiene il
diritto alle ore settimanali di aggiornamento ?
Nei CCNL di riferimento stipulati il 26 e
27 maggio 1997 l'argomento non è affrontato. Poiché il principio
applicabile per il part-time
verticale è quello previsto dal CCNL del comparto, si deve ritenere che i
benefici siano fruibili in misura proporzionale all'orario ; ciò farebbe
ritenere che le ore di aggiornamento professionale spettino in misura
proporzionalmente ridotta, non essendo tale diritto escluso dai CCNL del
26 e 27 maggio 1997
7. Le ore di aggiornamento professionale
previste dalle rispettive norme dei CCNL delle aree dirigenziali spettano
anche ai dirigenti assunti a tempo determinato ?
Gli artt. 17 e 18 del CCNL dell'area della
dirigenza medica e veterinaria e l'art. 17 del CCNL dell'area della
dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo
prevedono la destinazione di quattro ore (per i medici) e due ore (per
tutte le altre professionalità) ad attività non assistenziali, quali
l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche la
ricerca finalizzata, ecc. Poiché gli artt. 16 di ambedue i contratti
stabiliscono che ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica lo
stesso trattamento normativo del personale a tempo indeterminato con
alcune eccezioni indicate nella norma stessa, tra le quali non è
ricompreso l'istituto oggetto del quesito, si deve ritenere che esso possa
trovare applicazione anche in favore dei dirigenti con contratto a
termine. Peraltro, atteso l'esplicito richiamo alla compatibilità con le
esigenze funzionali della struttura di appartenenza, si suggerisce che
l'azienda stabilisca per i dirigenti a tempo determinato regole per la
fruzione delle ore di aggiornamento conformemente allo spirito della norma
(ad esempio : solo con cadenza settimanale o mensile).
8. E' possibile concedere un congedo
straordinario per motivi di studio ai sensi delle leggi n.476/84 per il
dottorato di ricerca (art. 2), n. 398/89 per le borse di studio (art. 6,
comma 7) e del d.lgs. n. 257/91 per la formazione del medico specialista
(art. 5, comma 2) ?
I CCNL non hanno disapplicato le precedenti
disposizioni di legge sopra citate le quali, pertanto, risultano ancora
applicabili nei confronti di tutto il personale dirigenziale e dei
livelli. Non si ritiene invece applicabile l'aspettativa per la
partecipazione al corso di formazione in medicina generale in quanto l'art.5,
comma 4 del decreto legislativo n. 256/91 sancisce l'incompatibilità di
tale corso "con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente".
9. E' possibile concedere ad una dipendente
coniugata con un militare inviato in missione all'estero l'aspettativa
senza assegni per l'intera durata della missione ?
L'aspettativa cui si fa riferimento è
quella regolata dalla legge n. 26/80 e non
dalla legge n. 100/87 come
erroneamente indicato dall'azienda proponente il quesito. Nel ricordare
che i destinatari della citata legge 26/80 sono esclusivamente "gli
impiegati dello Stato" e che tali disposizioni legislative non sono state
contrattualizzate, si ritiene che la concessione dell'aspettativa può
senz'altro rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 27 e 28 dei CCNL
delle rispettive aree dirigenziali ma la durata massima dell'aspettativa
non potrà in ogni caso superare i dodici mesi nel triennio.
10. L'azienda o ente può sottoporre
d'ufficio il dirigente a visita medica di idoneità fisica durante il
periodo di 18 mesi di malattia di cui al comma 1 dell'art. 24 ?
La visita medica per verificare a quali
attività il dirigente possa essere adibito o per accertarne l'eventuale
inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro non può essere chiesta
dall'azienda o ente prima del decorso dei 18 mesi perché il CCNL ha
dettato norme di particolare salvaguardia del personale. L'anticipazione
della visita durante il periodo di comporto può essere, invece, richiesta
dal dipendente.
11. Ai dirigenti assunti a tempo
determinato ai sensi degli artt. 16 dei rispettivi CCNL spetta la
conservazione della RIA, qualora già goduta nell'azienda o ente di
provenienza ?
L'art. 1 del CCNL dell'area della dirigenza
medica e veterinaria comprende tra i destinatari delle norme del contratto
(e quindi anche dell'art. 47) tutti i dirigenti a tempo indeterminato e a
tempo determinato. Pertanto la norma di garanzia contenuta nel terzo comma
del citato art. 47 va riferita anche a questi ultimi. Per i dirigenti dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, l'art. 4 del
CCNL integrativo del 1.7.1997 - che sembrerebbe limitare la clausola al
"caso di trasferimento" - va inteso in senso lato ovverosia ricomprendendo
anche i casi in cui il trasferimento sia dovuto alla stipulazione di un
contratto di assunzione a termine, benisteso se non vi è soluzione di
continuità nel rapporto di lavoro.
12. Spetta l'assegno per il nucleo
familiare ad un dirigente collocato in congedo straordinario senza assegni
in quanto beneficiario di una borsa di studio ai sensi della legge n.
398/89 ?
Per la corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare - attesa la natura non retributiva di tale istituto - si
deve fare riferimento unicamente alla legge istitutiva e alle condizioni
personali e reddituali ivi previste (cfr. DL 13 marzo 1988, n. 69
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153).
Pertanto - aldilà di quanto espressamente previsto nelle tabelle allegato
4 e allegato 3 ai CCNL delle aree dirigenziali che non possono assumere
valore esaustivo di tutte le possibili situazioni soggettive disciplinate
dalla vigente normativa - l'ANF, ai sensi della normativa sopra indicata e
delle disposizioni da essa richiamate, spetta - fatte salve le eccezioni
espressamente previste dalla predetta normativa - in misura ridotta in
tutte le posizioni di stato che importino la riduzione delle competenze
economiche ed è sospeso in tutti i casi di sospensione completa delle
medesime.
13. La possibilità per le Regioni di
finalizzare risorse finanziarie aggiuntive al raggiungimento di livelli di
assistenza superiore o per l'individuazione di modelli organizzativi,
prevista dai tre contratti collettivi del comparto sanità relativi al II
biennio economico, riguarda anche il personale degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ?
I destinatari dei contratti collettivi sono
chiaramente individuati dagli artt. 1 dei rispettivi contratti nel
personale dipendente di tutte le amministrazioni di cui all'art. 7 del
DPCM n. 593/93. La possibilità di finanziare dei progetti deriva da
protocolli regionali extracontrattuali ai quali si deve fare riferimento.
In questa sede si può solo precisare che negli IRCCS i fini istituzionali
ricomprendono, come è noto, sia attività di ricerca che attività
assistenziale. In relazione alla specifica previsione contrattuale e alla
normativa generale di riferimento (art. 13 del d.lgs. n. 502/92), si
ritiene che, in sede di accordo per la definizione delle risorse
aggiuntive, le Regioni abbiano in ogni caso piena facoltà di finalizzare
dette risorse anche a favore del personale operante negli IRCCS comunque
utilizzato.
14. Il trattamento economico spettante ad
un dirigente amministrativo assunto nell'anno 1998 è pari a £ 36.000.000,
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del CCNL relativo al secondo
biennio economico ? Lo stesso dirigente ha diritto a 30 giorni di ferie -
decurtate cioè di due giorni - per il primo triennio di servizio anche se
sia stato titolare di un precedente contratto a tempo determinato senza
soluzione di continuità ?
Lo stipendio tabellare spettante ai
dirigenti assunti dopo il 5.12.1996 corrisponde a quello fissato per i
dirigenti già appartenenti all'ex IX livello con meno di cinque anni di
anzianità ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 42, comma 6
del CCNL. Ai medesimi dirigenti si applica la dinamica retributiva
prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 42 e quindi possono raggiungere lo
stipendio tabellare "pieno" al compimento del quinto anno di servizio
previo giudizio favorevole. La circostanza che nell'art. 3, comma 2 del
contratto relativo al secondo biennio economico si legge che dal 1 luglio
1997 lo stipendio annuo tabellare dei dirigenti ex art. 42 del CCNL è
determinato, a regime,
in £ 36.000.000 non può indurre a ritenere che la differenziazione sopra
rappresentata sia scomparsa. Innanzitutto perchè il preciso richiamo
contenuto nell'inciso del medesimo art. 3 citato ("a regime") sta a
significare che l'unificazione del tabellare dei dirigenti di ex nono
livello con meno di cinque anni con quello stabilito per i dirigenti con
più di cinque anni avviene sempre
dopo l'applicazione dell'art. 48 del DPR 384/90, la cui ultrattività è
prevista dall'art. 42, comma 3. In secondo luogo perchè nel contratto del
secondo biennio la norma finale di cui all'art. 8 stabilisce che rimangono
in vigore tutte le clausole della parte II del CCNL relativo al primo
biennio di parte economica non modificate dal contratto del secondo
biennio. Di conseguenza tutte le sopra richiamate clausole disciplinanti
la dinamica retributiva dei dirigenti neoassunti rimangono pienamente in
vigore anche nel secondo biennio. Per ciò che concerne i giorni di ferie
spettanti ai soggetti che accedono alla qualifica di dirigente dopo la
stipulazione del contratto, si ritiene che per il personale che prima
dell'assunzione a tempo indeterminato abbia avuto con un'azienda o ente
del comparto rapporti di lavoro a tempo determinato - anche senza
soluzione di continuità - debba essere considerato comunque personale neo
assunto perché altrimenti, in virtù ad esempio di un contratto di soli tre
mesi, sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi acquisisce il
diritto agli ulteriori due giorni di ferie solo dopo un triennio di
servizio. In tal senso va interpretato l'inciso contenuto nel comma 2
dell'art. 20, per cui per "coloro che risultino essere già dipendenti del
comparto" devono intendersi i dipendenti a tempo indeterminato
appartenenti ai livelli che vincono un concorso per una qualifica
dirigenziale.
15. Ai fini della maturazione dei cinque
anni di anzianità di servizio complessivo previsti dagli artt. 48 e 117
del DPR n. 384/90 per beneficiare della rideterminazione delle indennità -
la cui applicazione è stata confermata in senso dinamico dai rispettivi
CCNL di riferimento - è valido il periodo temporale in cui il dirigente è
stato in aspettativa sindacale retribuita ?
L'art. 7, comma 3 del CCNL quadro del
26.5.1997 - come peraltro la pregressa normativa contrattuale - prevede
con chiarezza che i periodi di distacco sindacale sono equiparati a tutti
gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione. Alla luce di
tale previsione non sussistono motivi per dubitare che i periodi trascorsi
in distacco concorrono alla maturazione dell'anzianità prevista dalle
citate norme. Va da sé che il dirigente deve in ogni caso essere
sottoposto al giudizio del collegio tecnico il quale - nell'ambito della
potestà regolamentare propria di ciascuna azienda - può utilizzare
molteplici e differenziati strumenti valutativi al fine di accertare
l'attività professionale, di formazione e di studio comunque conseguita ;
resta inteso che, nel fare ciò, il collegio tecnico dovrà esperire ogni
utile tentativo per evitare che si producano situazioni di disparità di
trattamento tra dirigenti appartenenti alla stessa qualifica.
16. Qual'è l'esatto trattamento economico
spettante agli ex medici condotti ?
Dalla lettura coordinata degli artt. 70,
comma 5 del CCNL relativo al I biennio, e 3, comma 3 del CCNL del II
biennio, della dichiarazione congiunta n. 2, punto 7 al CCNL integrativo
del 4.3.1997 nonché della previgente normativa non disapplicata, risulta
che agli ex medici condotti spetta
il seguente trattamento economico :
·
trattamento economico omnicomprensivo annuo di £ 9.158.000 per il periodo
dall'1.12.1995 al 31.10.1996 e di £ 10.800.00 a decorrere dall'1.11.1996
·
elemento distinto della retribuzione pari a £ 240.000 annue
·
indennità integrativa speciale
· quota
dell'IIS conglobata pari a £ 1.081.000 annue
non spettano
invece : la RIA, la indennità di specificità medica, la retribuzione di
posizione, la retribuzione di risultato e ogni altro emolumento accessorio
legato alle condizioni di lavoro.
In caso di eventuale opzione il trattamento
economico da attribuire è quello di cui all'art. 43, comma 1 lettera A)
con l'aggiunta dell'ISM e della retribuzione di posizione fissata
dall'azienda in relazione all'incarico attribuito.
17. Spetta l'indennità sostitutiva di
preavviso agli eredi di un dirigente deceduto in servizio quando il
medesimo aveva già comunicato di voler recedere dal rapporto di lavoro per
dimissioni volontarie ?
Il decesso avvenuto nel periodo
intercorrente tra la comunicazione di dimissioni da parte del dirigente e
la data indicata per l'effettiva cessazione è pur sempre un evento
avvenuto in costanza di rapporto di lavoro. Nel rammentare che durante il
periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue a tutti gli effetti
giuridici ed economici ed attesa la particolare finalità cui tende la
disposizione di cui all'art. 2111 cc, si ritiene che agli eredi del
dirigente deceduto vada corrisposta l'indennità in questione ai sensi
dell'art. 39, comma 8 del CCNL del 5.12.1996.
18 . Da quale data opera, ai fini
economici, l'equiparazione degli odontoiatri al personale medico?
L'art. 70, comma 11 del CCNL del 5.12.1996
sostituisce la tabella allegato 1 al DPR 384/90 con la nuova tabella
allegato 3 al nuovo CCNL. Con tale disposizione le parti hanno provveduto
a dare ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio, n. 1362/92 , con la
quale il Giudice amministrativo aveva ritenuto illegittimo l'inserimento
del profilo degli odontoiatri nell'area comparto invece che nell'area
medica, effettuato dal citato DPR 384/90. La clausola contrattuale opera,
dunque, ai fini giuridici mentre per il trattamento economico spettante ai
dirigenti odontoiatri si deve fare riferimento alle norme generali dettate
dal contratto ( cfr. art. 2, commi 1 e 2). L'eventuale diritto ad
emolumenti arretrati per il periodo precedente al 1.1.1994 esula dalla
competenza delle attuali parti negoziali, né può essere in alcun modo
fatto rientrare negli oneri contrattuali del quadriennio 1994-97. Per
provvedere alla regolazione degli eventuali emolumenti arretrati si
ritiene che si debba ricorrere alle procedure di cui all'art. 66 del
decreto legislativo n. 29/1993.
27. E' dovuta l'indennità di mancato
preavviso quando le parti stabiliscono consensualmente di rinunciare ai
termini di preavviso ?
I CCNL non hanno disciplinato nel dettaglio
economico la materia della rinuncia consensuale ai termini di preavviso,
limitandosi a fissare nel comma 5 degli artt. 39 e 38 una norma di
principio.
28. La proroga del contratto a tempo
determinato prevista dall'art. 16 del CCNL (nel testo riproposto con il
contratto integrativo del 5.8.1997) è possibile per tutte e tre le
fattispecie indicate al comma 1 del medesimo articolo o solo per i
contratti stipulati secondo le lettere a) e b) ?
La possibilità prevista dall'art. 16, comma
7 - nel testo riformulato dal CCNL integrativo del 5.8.1997 - di prorogare
eccezionalmente il contratto a tempo determinato è soggetta a tre
specifiche condizioni : 1) che sussistano esigenze contingenti ed
imprevedibili ; 2) che l'attività lavorativa sia la stessa, anche se
rientrante in un'altra fattispecie ; 3) che il dirigente assente sia lo
stesso. Da quest'ultima condizione si dovrebbe evincere che la proroga è
consentita soltanto per i casi rientranti nelle lettere a) e b) del comma
1. A supporto di tale interpretazione letterale del contratto, si può
aggiungere che dovrebbe essere esclusa a priori la possibilità di proroga
degli incarichi per la temporanea copertura di posti vacanti, atteso che,
in questi casi, il concorso deve essere stato già bandito e che non sembra
rispondere alle caratteristiche di una esigenza "contingente ed
imprevedibile" il mancato espletamento della procedura concorsuale nel
termine di otto mesi.
29. Un primario di ruolo già cessato dal
servizio viene assunto successivamente da un'altra azienda con incarico
quinquennale ex art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992. Al suddetto
sanitario spetta la RIA già a suo tempo maturata nel precedente rapporto ?
Nella situazione prospettata si concretizza
un nuovo rapporto di lavoro che, privo delle caratteristiche di
continuità, non consente l'applicazione della ricostruzione economica
prevista dall'art. 118 del DPR 384/90 - tuttora in vigore in quanto non
disapplicato dal CCNL del 5.12.1996 - per l'area della dirigenza medica e
veterinaria e dall'art. 53 del medesimo decreto, riproposto dall'art. 4
del CCNL integrativo del 2.7.1997, per l'area della dirigenza dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico e amministrativo. Si segnala, in ogni
caso, che il principio in base al quale la salvaguardia del trattamento
economico già in godimento scatta solo in caso in cui non vi sia soluzione
di continuità nel servizio era presente nei citati artt. 53 e 118 del DPR
384/90.
30. La retribuzione di posizione spettante
a ciascun dirigente a titolo personale viene determinata sulla base delle
tabelle allegate ai rispettivi CCNL : è corretto - qualora il minimo
garantito dalle clausole integrative del 1 e 2 luglio 1997 sia inferiore a
quello derivante dalla graduazione delle funzioni - attribuire il valore
corrispondente alla graduazione dell'incarico mentre, se sia superiore,
attribuire ad personam
il minimo garantito ? Ovvero la retribuzione di posizione del singolo
dirigente viene data dalla somma del minimo garantito secondo le tabelle
più il valore corrispondente alla graduazione dell'incarico ?
La complessa procedura relativa alla
graduazione delle funzioni e della definizione del relativo valore
economico ha carattere oggettivo, prescinde dalla situazione dei soggetti
fisici che sono preposti alle funzioni e serve a determinare il valore
economico degli incarichi secondo le necessità organizzative e funzionali
dell'azienda. Le tabelle allegate ai CCNL che fissano i minimi
contrattuali della retribuzione di posizione hanno invece lo scopo di
tutelare, almeno in parte, valori economici già entrati nel patrimonio
individuale dei singoli dirigenti e si applicano a prescindere
dall'incarico conferito. Effettuate tali necessarie premesse, risulta
evidente che i valori minimi stabiliti rispettivamente dagli artt. 56-57 e
54-55 sono complessivi (comprensivi cioè della componente fissa e di
quella variabile) e, in quanto convenzionalmente stabiliti dal contratto,
prescindono dalla ex posizione funzionale di appartenenza del dirigente.
L'insieme delle clausole contrattuali (in particolare artt. 55-59 e 53-57
) consente di affermare che l'azienda, anche nel caso di mutamento
dell'incarico ai dirigenti, deve preoccuparsi nel primo impianto del
sistema di attribuirne un altro di pari valore economico (non essendo
consentito il mantenimento di trattamenti
ad personam)
mentre quello di valore economico inferiore potrà essere attribuito solo
dopo che - introdotti i sistemi e meccanismi di valutazione previsti dagli
artt. 59 e 57 dei rispettivi contratti - l'attività del dirigente sia
valutata negativamente e sempre che non abbia effetti sanzionatori più
pesanti (collocamento in disponibilità, recesso). Tali principi sono stati
convalidati dai CCNL integrativi del 1 e 2 luglio 1997. Ulteriori
considerazioni vanno però formulate in ordine all'entità della
retribuzione di posizione dopo la graduazione delle funzioni. In tal caso
o il valore minimo contrattuale viene confermato oppure è rideterminato in
misura maggiore. Verificandosi quest'ultima situazione la nuova
retribuzione assorbe
il minimo contrattuale fino a concorrenza e l'incremento agisce solo sulla
parte variabile di esso. E' solo il caso di segnalare, infine, che il
valore del minimo contrattuale e quello dell'incarico dirigenziale
derivante dalla graduazione delle funzioni non si sommano tra di loro ma
interagiscono nel senso sopra rappresentato.
31. Nel caso in cui si dovesse ricorrere
alla norma di cui agli artt. 60, comma 5 e 58, comma 8 - rispettivamente
dei CCNL delle due aree dirigenziali - perché la dotazione organica
dell'azienda è stata aumentata, come deve intendersi la locuzione "in
misura congrua" utilizzata dagli articoli citati ? Tale eventuale
incremento viene effettuato con risorse contrattuali o resta a carico del
bilancio dell'azienda ?
L'azienda o ente dovrà rideterminare il
fondo per la retribuzione di posizione in modo che sia possibile
attribuire anche alle posizioni organizzative di nuova istituzione (dal
momento dell'effettiva attivazione delle stesse) una retribuzione di
posizione adeguata al relativo carico di responsabilità in base ai
principi sulla graduazione delle funzioni, se effettuata, o nel rispetto
dei valori economici minimi indicati nelle tabelle allegate ai CCNL..
L'incremento del fondo "in misura congrua" significa, quindi, l'entità
delle risorse che l'azienda o l'ente deve prevedere per il finanziamento
delle dotazioni organiche dirigenziali nuove alle quali sono collegate le
varie tipologie dell'incarico graduate o meno dall'azienda. Il costo della
dotazione organica non è contrattuale essendo la materia attinente a
quelle riservate alla legge o atto da essa individuato (art. 2, comma 1,
lettera c) della legge n. 421/1992).
32. Ad un dirigente medico trasferitosi ai
sensi dell'art. 39, comma 10 del CCNL del 5.12.1996 può essere tolta dalla
nuova azienda di appartenenza la componente variabile della retribuzione
di posizione ?
Le parti negoziali, con i CCNL integrativi
dell'1 e 2.7.1997, hanno inteso chiarire il principio che la retribuzione
di posizione, composta dalla parte fissa e variabile nelle misure fissate
dalle tabelle allegate al contratto, costituisce il minimo contrattuale al
di sotto del quale il dirigente può essere collocato solo in caso di
valutazione negativa. La parte variabile può essere rideterminata in
misura più favorevole dall'azienda in seguito alla graduazione delle
funzioni. Appare singolare che nella mobilità
intuitu personae
la retribuzione di posizione
non sia garantita almeno nella
misura minima contrattuale.
33. La maggiorazione prevista dal comma 1,
punto d), secondo alinea dell'allegato 6 del CCNL del 5.12.1996 può essere
attribuita al Dirigente di II livello che non ha effettuato l'opzione per
la libera professione intramuraria sia per scelta personale sia per
ragioni organizzative dell'azienda o della regione di appartenenza ? La
maggiorazione spetta esclusivamente ai dirigenti di II livello ad incarico
quinquennale ? Ed infine, per il corretto calcolo della maggiorazione in
questione, essa va ad aggiungersi al minimo garantito o lo assorbe ?
Dalla lettura testuale dell'allegato 6 al
CCNL del 5.12.1996, laddove è trattata la fattispecie del Dirigente di II
livello cui è conferito l'incarico di responsabile Dipartimento e nei
confronti del quale sia stabilita l'incompatibilità dello svolgimento di
attività libero professionale esterna, si ricavano i seguenti principi :
· per
poter attribuire la maggiorazione è necessario che il dirigente abbia
optato per la libera professione intramuraria, il che presuppone che sia
stato attivato quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
· per
beneficiare della norma in questione è assolutamente ininfluente aver
optato per l'incarico quinquennale. Tale condizione infatti non si rileva
in nessuna clausola del contratto che, anzi, all'art. 53, comma 4
specifica chiaramente che ai dirigenti di II livello sono conferiti gli
incarichi "indipendentemente
dall'opzione" per l'incarico
quinquennale. Al contrario, per espressa previsione dell'allegato 6 e allo
scopo di formalizzare gli aspetti economici dell'emolumento, risulta
indispensabile la sottoscrizione del contratto individuale.
· la
maggiorazione si aggiunge al valore economico fissato per l'incarico di
responsabile di dipartimento in base alla graduazione delle funzioni
ovvero al valore minimo garantito dalla tabella 3. In tale ultima ipotesi,
ad esempio, al citato trattamento minimo tabellare si aggiunge quello
fissato per l'accettazione del rapporto di lavoro esclusivo (che, al
minimo, è di £ 28.000.000). Il valore complessivo della retribuzione di
posizione così attribuita al dirigente non potrà superare comunque £
70.000.000 annui, neanche dopo la graduazione delle funzioni.
26. E' possibile la rideterminazione in
sede aziendale della componente variabile della retribuzione di posizione
anche senza aver applicato le procedure previste dai CCNL per la
graduazione delle funzioni ?
Ambedue i contratti delle aree dirigenziali
prevedono con chiarezza che "la disciplina del conferimento degli
incarichi prevista dai seguenti articoli del presente capo entra in vigore
con il presente contratto e presuppone, altresì che le aziende ed enti
realizzino" tutta una serie di adempimenti fissati dalle leggi di riforma
che appaiono strumentali e ineludibili per la realizzazione del processo
di aziendalizzazione (cfr. comma 6 degli artt. 51 e 50). Gli artt. 55,
comma 6 e 53, comma 7 dei rispettivi CCNL, da parte loro, stabiliscono
rispettivamente che la componente variabile è determinata in sede
aziendale sulla base della graduazione delle funzioni e in conformità alla
tipologia degli incarichi affidati. La graduazione delle funzioni assume,
dunque, il ruolo di presupposto organizzatorio e funzionale - prima ancora
che giuridico - per la rideterminazione da parte dell'azienda della
componente variabile. Operando in difformità verrebbero assegnati valori
economici del tutto privi di motivazione funzionale e senza riferimenti a
criteri generali oggettivi e predeterminati. Si ritiene, per questi
motivi, che la componente variabile "aziendale" possa essere fissata solo
conseguentemente all'effettiva applicazione degli artt. 51 e 50 e seguenti
che presuppongono procedimenti obiettivi. Infatti è evidente che il
Legislatore (art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993) e i CCNL che ne
sono la conseguente applicazione non rimettono tale compito al mero potere
discrezionale dell'organo di governo della pubblica amministrazione e, nel
caso di specie, delle aziende sanitarie.
27. Al personale dirigente già incaricato
di responsabilità di direzione di una struttura organizzativa aziendale
nell'ambito della vigenza contrattuale 1994-1997 e collocato in
aspettativa per lo svolgimento dell'incarico di direttore generale,
direttore sanitario, amministrativo deve essere attribuita la retribuzione
di posizione di cui alle tabelle allegate ai CCNL in relazione alla ex
posizione funzionale di appartenenza o invece quella eventualmente
rideterminata in sede aziendale per il medesimo incarico già ricoperto dal
dirigente a seguito della graduazione delle funzioni, ai fini della
determinazione della retribuzione contributiva in base alla quale
effettuare le ritenute previdenziali ai sensi dell'art. 3, comma 8 del
decreto legislativo n. 502/1992 ?
In tema di retribuzione contributiva dei
dirigenti chiamati a svolgere gli incarichi di Direttore generale,
amministrativo e sanitario ai sensi dell'artt. 3, comma 6 e 7, comma 4 del
decreto legislativo n. 502/1992, i CCNL delle aree dirigenziali prevedono
- rispettivamente agli artt. 70, comma 9 e 68, comma 7 - quale debba
essere il trattamento economico da prendere in considerazione. Si ritiene,
peraltro, che la previsione di valutare ai fini previdenziali la
retribuzione di posizione limitatamente alle sole componenti fissate dalle
tabelle 3 e 2 vada applicata nel solo caso in cui l'azienda non abbia
ottemperato alla disposizione contrattuale che prevede la graduazione
delle funzioni dirigenziali. ovvero per i soggetti collocati in
aspettativa prima dell'eventuale rideterminazione della componente
variabile della retribuzione di posizione. Il principio rappresentato si
deduce dall'analoga norma dettata per il personale in distacco sindacale,
nei confronti del quale viene stabilita una particolare garanzia nei
riguardi dei singoli elementi della retribuzione ormai consolidati e
consente di evitare situazioni di palese disparità di trattamento.
28. Nella costituzione dei fondi di
risultato per le due aree dirigenziali devono essere inclusi gli
incrementi percentuali previsti dagli artt. 58, comma 7 e 124, comma 6 del
DPR 384/90 ?
I fondi per la retribuzione di risultato di
ambedue i contratti sono costituiti dalla somma complessiva dei fondi di
incentivazione sub 1 e sub 2 previsti dal DPR 384/90 determinata nell'anno
1993. L'utilizzazione della parola "determinata" sta a significare che, in
tale circostanza, le parti negoziali hanno inteso riferirsi - per l'anno
preso in considerazione - ad un parametro che non corrisponde a quanto,
nel relativo periodo, è stato destinato, né speso, né spettante. Per
comprendere il significato di "determinato" si può procedere in via
residuale e ritenere tali risorse quelle individuate e risultanti in
regolari atti deliberativi delle ex USL in conformità alle previgenti
norme del DPR 384/90 e, in quanto eventualmente richiamate, del DPR 270/87
nonchè secondo quanto previsto dagli accordi quadro regionali cui il
decreto stesso rinviava. Per verificare l'applicabilità della norma di
garanzia di cui agli artt. 58 e 124 del DPR 384/90 va, pertanto, fatto
riferimento al complessivo quadro normativo comprensivo anche dei vari
accordi regionali e della eventuale e consolidata giurisprudenza
correttiva di questi ultimi.
29. Qualora non sia stata ancora effettuata
la graduazione delle funzioni dirigenziali è possibile utilizzare i
residui del fondo di posizione nel fondo di risultato ?
Gli art. 60, comma 4 e 58, comma 7 dei CCNL
delle due rispettive aree dirigenziali prevedono che il fondo annuale di
posizione deve essere integralmente speso. Pertanto le somme non
utilizzate perchè la componente variabile non è stata ancora rideterminata
in assenza di graduazione delle funzioni ovvero per vacanze organiche o
assenze a vario titolo di dirigenti vanno utilizzate - a consuntivo - nel
fondo di risultato relativo al medesimo anno e non costituiscono economie
di gestione dell'azienda. Va da sé che in sede di contrattazione
decentrata devono essere predeterminati, ai sensi degli artt. 5, comma 1
punti b) e d), i criteri generali per l'attribuzione delle eventuali
risorse trasferite temporaneamente dal fondo di posizione, affinchè tali
quote ulteriori, in presenza del raggiungimento dell'obiettivo assegnato,
possano contribuire a premiare in modo differenziato il personale
afferente alle unità operative ove si sono manifestate le carenze che
possono aver dato luogo ai residui del fondo di posizione.
30. E' possibile esonerare il personale
dirigenziale dall'attestazione di presenza attraverso il
badge
magnetizzato ?
La materia dell'accertamento del rispetto
dell'orario di lavoro contrattualmente dovuto è disciplinata dall'art. 22
della legge n. 724/94 nonchè dagli artt. 17 e 18 del CCNL dell'area della
dirigenza medica e veterinaria e dall'art. 17 del CCNL dell'area della
dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo.
Pur essendo il nuovo sistema fondato sull'autoresponsabilizzazione del
dirigente, le iniziative per l'accertamento delle presenze e delle assenze
assunte dalle aziende ed enti devono essere conformi alle leggi e,
comunque, coerenti con i fini della valutazione annuale del dirigente
anche per l'erogazione della retribuzione di risultato. Si rammenta,
inoltre, nei confronti dei dirigenti del ruolo sanitario, l'esigenza di
separare l'attività istituzionale da quella prestata in regime di libera
professione intramuraria.
31. L'attività didattica svolta in ore
antimeridiane è da considerasi svolta durante l'orario di lavoro o al di
fuori ?
La diversificazione del compenso per
l'attività didattica in ragione dello svolgimento della stessa durante o
al di fuori dell'orario di lavoro non è certo una novità introdotta dai
CCNL del 5.12.1996, essendo già prevista fin dal DPR 270/87. Si ritiene,
comunque, che per stabilire con esattezza se si versa in una delle due
situazioni sia ininfluente se la didattica sia svolta in ore antimeridiane
o pomeridiane : infatti ciò che va preliminarmente verificato è la
tipologia di orario propria di ogni dipendente che svolge attività
didattica, sia dirigente che appartenente ai livelli. In tal senso le
norme di riferimento (art. 18 CCNL dell'1.9.1995 per i livelli e artt. 17,
18 e 17 rispettivamente dei CCNL del 5.12.1996 per le due aree
dirigenziali) stabiliscono con chiarezza che per ciascun dipendente deve
essere preventivamente fissata l'articolazione dell'orario di lavoro
contrattualmente dovuto in funzione dell'orario di servizio, di quello di
apertura al pubblico e delle esigenze della struttura. Effettuata tale
verifica e fermo restando ovviamente l'assolvimento del debito orario
settimanale, ciò che conta allora non è se la didattica viene svolta di
mattina o di pomeriggio bensì se essa cade all'interno o meno della
tipologia di articolazione assegnata al dipendente : nel primo caso le ore
di didattica concorrono al raggiungimento del debito orario settimanale,
nel secondo caso quest'ultimo va integralmente assolto senza conteggiare
le ore dedicate alla didattica.
32. L'indicazione degli emolumenti per i
quali viene costituito il fondo di cui agli artt. 60 e 62 dei contratti
delle due aree dirigenziali, è da ritenere esaustiva o è possibile in sede
aziendale prevedere altri emolumenti per compensare situazioni di disagio
o mansioni particolari ?
Gli artt. 60 e 62 dei contratti delle due
aree dirigenziali prevedono con carattere di tassatività le fattispecie
per le quali, in presenza delle condizioni e dei requisiti prescritti,
vanno pagati i rispettivi emolumenti. Poichè si tratta di materia a
contenuto economico non è possibile effettuare alcuna interpretazione
analogica e, di conseguenza, la descrizione delle fattispecie che danno
diritto allo specifico emolumento è esaustiva.
33. In base a quale criterio ciascuna
Azienda deve determinare la quota del monte ore attribuibile in sede
locale alle singole organizzazioni sindacali in applicazione dell'art. 5
CCNL quadro del 26.5.1997 e del CCNL del 27.5.1997?
Diversamente dalla ripartizione dei
permessi previsti dal DPCM 770/94 e dal DM 5.5.1995 - che è una operazione
da effettuarsi a cura di ciascuna amministrazione - la utilizzazione dei
permessi previsti dall'art. 5 dei CCNL del 26 e 27 maggio 1997 non
richiede in sede locale alcuna opera di ripartizione. Le singole aziende o
enti, infatti, devono limitarsi a verificare che il dirigente sindacale
versi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 5 per la fruizione
del permesso, da utilizzarsi secondo le procedure previste dall'art. 4,
comma 7. Le verifiche sul rispetto dei limiti di utilizzazione complessiva
dei permessi indicati nelle tabelle allegate ai contratti - previa
apposita comunicazione di ciascuna amministrazione in separati conteggi ai
sensi dell'art. 5, comma 7 dei contratti stessi - resta una competenza di
livello nazionale essendo il monte-ore gestito dalle Confederazioni e
Organizzazioni sindacali le quali, nel ripartirlo ai loro dirigenti,
devono rispettare i tetti.
34. Le ore usufruite per la trattativa
decentrata possono essere estrapolate dal monte orario spettante a
ciascuna organizzazione sindacale ?
Gli artt. 4, comma 8 dei due CCNL del 26 e
27 maggio 1997 prevedono espressamente che le amministrazioni assicurano i
vari livelli di trattativa sindacale con riunioni che avvengono
normalmente al di fuori dell'orario di lavoro e che - ove ciò non sia
possibile - deve comunque essere sempre garantito l'espletamento del
mandato sindacale mediante l'attivazione di procedure e modalità idonee.
Pertanto tale richiesta non trova riscontro nel quadro normativo di
riferimento.
35. I permessi sindacali fruiti prima
dell'entrata in vigore del CCNL del 26.5.1997 oltre il monte ore
determinato ai sensi del DPCM n. 770/94 e dal successivo decreto del
Ministro per la funzione pubblica sono da considerarsi permessi retribuiti
o non retribuiti ?
Per i permessi fruiti in eccedenza rispetto
al monte ore determinato ai sensi del DPCM n. 770/94 non è prevista alcuna
compensazione con quelli regolamentati dai CCNL del 26 e 27 maggio 1997.
Si ricorda, a tale proposito, quanto prescritto dall'art. 6, comma 7 del
citato DPCM in tema di responsabilità derivanti dall'utilizzazione di
permessi non dovuti o non certificati.
36. Qualora un'associazione sindacale
aderisca ad un'altra già riconosciuta maggiormente rappresentativa, la
sigla affiliata ha diritto a partecipare alla contrattazione decentrata e
fruire dei permessi e distacchi sindacali ?
Alla luce della nota A.Ra.N. prot. n. 1360
del 5.3.1998 e degli elementi quadro sulla contrattazione decentrata già
forniti a tutte le aziende con nota prot. 566 del 23.1.1996, si può
rilevare che l'adesione/affiliazione di un'associazione sindacale non
firmataria ad un'altra già riconosciuta maggiormente rappresentativa (sia
singola organizzazione che federazione di organizzazioni sindacali) non
comporta alcuna modifica dei soggetti titolari delle prerogative previste
dalla vigente normativa (titolarità della contrattazione decentrata,
distacchi, permessi, ecc.). L'accertamento della rappresentatività è
effettuato attualmente secondo le regole stabilite dal D.lgs. n. 396/97.
L'A.Ra.N., con la nota citata, ha comunicato quali organizzazioni sono in
possesso dei requisiti prescritti nel periodo transitorio dall'art. 8 del
citato decreto legislativo ai fini della contrattazione decentrata. Le
modalità di utilizzazione e ripartizione all'interno della suddetta sigla
delle prerogative con le affiliate è un fatto
interna corporis,
insindacabile da parte dell'amministrazione ma, allo stesso tempo, non
rilevante all'esterno.
----------------------
Il gruppo di lavoro costituito dall'A.Ra.N. e
dagli esperti designati dal Comitato di settore ha ritenuto di non entrare
nel merito dei seguenti quesiti, per le ragioni sottoindicate. In
particolare, si segnala che i seguenti quesiti:
· sono finalizzati a chiedere conferma di
quanto i CCNL già espressamente prevedono senza alcuna oggettiva
difficoltà interpretativa : nn. 37, 39, 41, 43, 44, 47, 52, 62, 64, 65,
69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77.
· sono privi del necessario carattere di
generalità attenendo a casi riguardanti singoli soggetti e della cui
soluzione può essere responsabile soltanto l'azienda-datore di lavoro : nn.
53, 54, 55, 57, 66.
· attengono a fattispecie che sono già state
esaurientemente affrontate nei precedenti verbali interpretativi : nn. 37,
40, 45.
· riguardano clausole che sono state oggetto
di correzioni e integrazioni con successivi contratti : nn. 38, 67, 68,
69.
· trattano materie attualmente coperte da
riserva di legge o atto normativo, quali il trattamento di quiescenza e di
fine servizio (nn. 58, 59, 60), modi di conferimento degli uffici e
l'organizzazione degli stessi (nn. 48, 49, 50, 51), norme di accesso (nn.
56, 75).
· comportano problematiche che le aziende sono
in grado di risolvere ricorrendo al loro potere di autonoma determinazione
organizzativa, gestionale e tecnica sancito dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 502/1992 : nn. 46, 53, 61, 63, 72, 73.
37. Quali sono le organizzazioni sindacali
legittimate a partecipare alla contrattazione decentrata relativa all'area
della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e
amministrativo e a quella della dirigenza medica e veterinaria ? In
particolare, la UGL può partecipare alle trattative sindacali nell'area
medica ?
38. L'individuazione e la graduazione delle
funzioni dirigenziali di cui all'art. 50, comma 2 del CCNL del 5.12.1996
rientra tra le materie per le quali è prevista la contrattazione
decentrata ?
39. Il valore della componente fissa della
retribuzione di posizione spettante ai dirigenti medici e veterinari di I
livello che non abbiano compiuto cinque anni di servizio corrisponde a £
421.750 (pari a £ 2.000.000 sottratte £ 1.587460), secondo quanto previsto
dalla nota dell'A.Ra.N. n. 337 del 16.1.1997 ovvero va attribuita l'intera
misura di £ 2.000.000 senza decurtazione, alla luce della dichiarazione
congiunta n. 2 al CCNL integrativo del 5.3.1997 ?
40. Nella costituzione dei fondi di posizione
si deve fare riferimento alle risorse effettivamente spese nel 1993 o a
quelle collegate alla pianta organica provvisoria ?
41. Il fondo di posizione di cui all'art. 60
del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria per l'anno 1996 è
formato dalla somma del fondo costituito il 1.12.1995 più l'incremento
dello 0,37 % e del 2,41 % (che non assorbe il precedente) mentre per
l'anno 1997 il fondo è dato dalla somma del fondo per 1996 più gli
incrementi previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo ?
42. In un'azienda ospedaliera convenzionata
con l'Università , la costituzione dei fondi delle due aree dirigenziali
deve comprendere anche le indennità relative al personale universitario
convenzionato ovvero per il pagamento della cosiddetta "De Maria" va
costituito un fondo a parte con specifici e separati finanziamenti ?
43. Nella costituzione del fondo di risultato
dei dirigenti veterinari deve essere applicata la complessiva decurtazione
del 15 % fissata dall'art. 63, comma 4 del DPR 384/90 a favore dei gruppi
C e D ?
44. Una volta determinato il fondo di
risultato dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico e amministrativo, la gestione del fondo stesso prescinde dai
meccanismi di costituzione o deve tenere conto delle quote storiche
spettanti a ciascun ruolo anche per la gestione attuale?
45. Nell'applicare l'art. 61, comma 2 del CCNL
dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e
amministrativo, la ripartizione "secondo le quote storiche spettanti a
ciascun ruolo" significa che bisogna risalire ai fondi previsti in base
alle norme del DPR 270/87 ovvero a quelli determinati nell'anno 1993
secondo le regole vigenti a quella data ?
46. Nella costituzione del fondo per il
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, l'art. 62, primo
comma, secondo alinea del CCNL del 5.12.1996 dell'area della dirigenza
medica e veterinaria prevede che concorre alla formazione del fondo anche
la "somma spesa" nell'anno 1993 per lo straordinario. Qualora risulti che
nel 1993 il personale medico non ha effettuato alcuna prestazione di
lavoro straordinario, è possibile intendere che la dizione utilizzata dal
contratto abbia voluto comunque ricomprendere - come minimo - l'importo
teorico pari alle 65 ore spettanti secondo l'art. 82 del DPR 384/90 ?
47. L'effettiva operatività della clausola
contrattuale relativa al recesso decorre dal 1.12.97, cioè da quando la
Commissione di cui all'art. 36, comma 7 deve concludere i propri lavori ?
48. In relazione all'istituto della pronta
disponibilità, il contenuto della clausola introdotta con dall'art. 4 del
CCNL integrativo del 2.7.1997 - che sostituisce il comma 3 dell'art. 20
del CCNL del 5.12.96 - provoca come conseguenza che le aziende devono
istituire il servizio di guardia attiva di anestesia ?
49. A quale professionalità dirigenziale deve
essere affidata la responsabilità del Dipartimento di prevenzione della
azienda USL ?
50. Può essere affidato l'incarico di
responsabile di Dipartimento ad un dirigente medico di II livello che
abbia optato per la libera professione extramuraria ?
51. Il collocamento in aspettativa senza
assegni per l'assolvimento dell'incarico di direttore sanitario, ai sensi
dell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992, non contrasta
con la durata massima dell'aspettativa per motivi personali di cui
all'art. 28 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria ? Come
si risolvono le difficoltà operative delle aziende le quali non possono
sostituire tali soggetti, visto che l'art. 16 del CCNL, per espressa
previsione, non è applicabile ai dirigenti di II livello ?
52. Ad un dirigente in aspettativa ex art. 3
del decreto legislativo n. 502/1992 spetta la retribuzione di posizione
nella misura massima prevista dall'art. 54, comma 1, lettera A (£
70.000.000) ovvero le misure della componente fissa e di quella variabile
stabilite dalla tabella allegato 2 del CCNL per la ex posizione funzionale
di appartenenza ?
53. Con quali forme e procedimenti può essere
attuato un trasferimento presso un'azienda USL di un Assistente sociale
coordinatore di un comune ?
54. In caso di trasferimento di un dirigente
di II livello dipendente regionale ad una azienda USL, deve essere
attribuito il trattamento stipendiale previsto dal CCNL per i dirigenti ex
XI livello ? Per la retribuzione di posizione come ci si deve regolare
visto che le omologhe norme del contratto delle autonomie locali sono
piuttosto diverse da quelle della sanità ?
55. In caso di mobilità di un dipendente
regionale di VIII q.f. verso un'azienda USL, qual'è la posizione
funzionale corrispondente nella quale inquadrare correttamente il
dipendente ?
56. E' regolare la comunicazione di preavviso
da parte di un dirigente medico ai sensi dell'art. 39, comma 10 del CCNL
che intenda trasferirsi in altra azienda in una disciplina diversa da
quella di appartenenza ma in cui possiede la specializzazione ?
57. L'indennità di partecipazione all'Ufficio
di direzione di cui all'art. 46 del DPR 384/90 va corrisposta agli ex XI
livello titolari di servizio fino alla data del 30.11.1996 ? Analogamente
va corrisposta anche ad un ex X livello incaricato di responsabilità di
servizio ? La citata indennità è valutabile ai fini del trattamento di
quiescenza ?
58. Quale percentuale deve applicarsi per
l'accantonamento del TFR spettante ai lavoratori assunti dopo il 1°
gennaio 1996, ai sensi dell'art. 2120 del cc ? L'erogazione di tale
indennità avviene d'ufficio o a domanda dell'interessato ?
59. Al personale assunto a tempo determinato
che non abbia maturato l'anno di servizio necessario per l'iscrizione
obbligatoria all'INPDAP spetta, al momento della cessazione del rapporto,
l'indennità di fine servizio ex art. 2120 cc a carico dell'azienda ?
60. La liquidazione del trattamento di fine
rapporto spettante al dirigente di II livello è di competenza dell'INPDAP
o dell'azienda con oneri diretti a suo carico ?
61. Come è possibile costituire il Collegio
tecnico previsto dall'art. 48 del DPR 384/90 in mancanza di statistici
dirigenti ex XI livello in tutta la regione ? Il collegio in questione può
essere formato anche da soggetti ex IX livello, atteso che attualmente la
qualifica è unica ?
62. La decorrenza dell'aumento del compenso
della didattica a favore dei dirigenti delle due aree - fissata a far data
dal 6.12.1996 ai sensi dell'art. 2, comma 2 dei rispettivi CCNL - non crea
un ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale del
comparto per il quale l'analogo aumento del compenso decorre dal 2.9.1995
?
63. Al personale dipendente che partecipa alle
attività di sperimentazione clinica spettano quote delle somme che vengono
corrisposte alle aziende da parte delle ditte farmaceutiche interessate ?
64. Al personale dirigente di II livello che,
per esigenze di servizio, superi il debito orario settimanale
contrattualmente previsto, va liquidato il compenso per il lavoro
straordinario ?
65. Per il personale medico anestesista sono
ancora previsti gli otto giorni aggiuntivi di ferie di cui all'art. 120,
comma 10 del DPR 384/90 o tale norma risulta tacitamente abrogata dal
combinato disposto degli artt. 21 e 75 del CCNL del 5.12.1996 ?
66. In applicazione dell'art. 29 del CCNL
dell'area della dirigenza medica e veterinaria, l'azienda deve verificare
se tra le funzioni proprie dell'incarico dirigenziale ve ne siano alcune
che devono essere escluse a prescindere dal giudizio complessivo di
inidoneità alle funzioni ovvero deve accertare in positivo quali attività
sia in grado di svolgere in relazione alla disciplina od area di
appartenenza ?
67. Un dirigente medico assunto in data
18.12.1996, a seguito di utilizzo della graduatoria di un concorso per I
livello dirigenziale medico - fascia A , può essere attribuita la
retribuzione tabellare e di posizione prevista dal CCNL per l'ex X livello
?
68. In un concorso per I livello dirigenziale
medico - fascia A la prima prova concorsuale è stata effettuata il
10.4.1997 ; in data 12.8.1997 sono stati nominati i primi sette
classificati, tutti già dipendenti dell'azienda con la posizione
funzionale di ex IX livello . Alla luce di quanto previsto dalla norma
transitoria di cui all'art. 5 del CCNL integrativo del 2.7.1997, l'azienda
deve revocare dette nomine e procedere allo scorrimento della graduatoria
nei confronti dei candidati esterni ?
69. In relazione all'art. 5 del CCNL
integrativo del 2.7.1997, i destinatari del trattamento economico previsto
per l'ex X livello sono soltanto i dirigenti del ruolo sanitario vincitori
di concorso ovvero anche tutti coloro che, pur non vincitori, sono stati
utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali relative all'ex fascia A
e assunti servizio, per scorrimento della graduatoria, in posti resisi
vacanti dopo il 6.12.1996 ?
70. In caso di decesso di un dirigente medico
con oltre 20 anni di servizio, l'azienda deve corrispondere agli eredi
l'indennità sostitutiva di preavviso pari a dodici mensilità ?
71. E' dovuta l'indennità sostitutiva di
preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro concordato tra le
parti senza termini completi di preavviso ?
72. Deve considerarsi superata la disciplina
di cui agli artt. 52 e 54 del DPR 761/79, in particolare nella parte in
cui prevedono l'adozione di un provvedimento di cessazione dal servizio e
che le dimissioni devono essere accettate dall'amministrazione ?
73. Preso atto che nel rapporto di lavoro a
tempo determinato non è previsto l'istituto del preavviso perché
incompatibile con la natura stessa del rapporto, è possibile inserire nel
contratto individuale una clausola - sostitutiva del preavviso - che
preveda il pagamento di una penale di importo proporzionale alla durata
del servizio prestato ?
74. In caso di trasferimento di quote dal
fondo del compenso per lavoro straordinario al fondo di cui all'art. 43,
comma 2, punto 3) - consentito dall'art. 2, ma 2 del CCNL del 27.6.1996
relativo al II biennio - l'importo decurtato da fondo per il lavoro
straordinario si storicizza anche per gli anni successivi ?
75. Il passaggio da tempo definito a tempo
pieno, consentito, a domanda, dall'art. 72, comma 1 del CCNL del
5.12.1996, è inderogabilmente connesso alla disponibilità di posti nei
contingenti e, soprattutto, deve essere effettuato nel rispetto della
disciplina di appartenenza ?
76. L'art. 47 del CCNL dell'area della
dirigenza medica e veterinaria si applica ai dirigenti a tempo determinato
o, in tale, materia, l'azienda possiede un margine di discrezionalità ? E'
necessario che la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato avvenga
con la stessa azienda o la norma può essere applicata anche quando il
dirigente venga assunto da un'altra azienda o ente del comparto ? Qualora
il dirigente a tempo determinato al 31.12.1996 non abbia maturato la prima
classe è possibile attribuire il rateo maturato a tale data ?
77. A fronte di inderogabili esigenze di
servizio, è legittimo liquidare al personale, all'atto della cessazione,
l'indennità sostitutiva per le ferie non godute ?
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