Oggetto: Chiarimenti in ordine ai CCNL della Dirigenza amministrativa. sanitaria, tecnica e professionale stipulati in data 5.12.1996.

(CCNL area della dirigenza amministrativa. sanitaria, tecnica e professionale - parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995)
(CCNL area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale - parte economica 1996/1997)

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 11 giugno 1997, presso la sede dell' A.Ra.N. , si è svolta una riunione tra i componenti regionali del Comitato di coordinamento e dirigenti dell' Agenzia per la valutazione dei quesiti posti dalle aziende ed enti del comparto della sanità su vari aspetti dei CCNL delle aree dirigenziali sottoscritti in data 5.12.1996.

Gli orientamenti emersi nel corso della riunione sono riassunti nel documento allegato, che sarà trasmesso alle Regioni e alle Province autonome per fornire direttamente alle aziende ed enti del comparto i relativi chiarimenti.

Letto e sottoscritto :


dott.ssa Silvana Dragonetti
(Dirigente generale Aran) .....................................................................


dott. Damiano Misuraca
(componente reg. Comitato di coordinamento) ......................................................


dott. Mauro Pirazzoli
(componente reg. Comitato di coordinamento) ......................................................


dott. Francesco Galati
(componente reg. Comitato di coordinamento) ......................................................



QUESITI RELATIVI AI CCNL DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA



1) ART.17 (Orario di lavoro) - Le 150 ore legate al diritto allo studio, disciplinate dall'art. 20 del DPR 384/1990, sono da considerarsi ancora vigenti alla luce della nuova disciplina dell'orario di lavoro connotata dall'innovativa previsione della riserva di due ore settimanali da destinare ad attività di aggiornamento professionale ?

    La nuova disciplina dell'orario di lavoro dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, caratterizzata dalla previsione di una riserva di due ore settimanali da destinare ad attività di aggiornamento professionale, non ha modificato né direttamente né indirettamente il precedente regime dei permessi per le c.d. 150 di studio, giacché non risultano disapplicati l'art. 20 del DPR 384/1990 e l'art. 3 del DPR 395/1988, da cui la disciplina promana. La ragione di tale scelta è da rinvenirsi nella circostanza che la riserva di due ore conferma l'intendimento - già presente nell'art. 9 del DPR 384/1990 - di offrire ai dirigenti una modalità per l'aggiornamento e la formazione necessarie ad affrontare le complesse innovazioni organizzative derivanti dal processo di aziendalizzazione avviato dal D.Lgs. 502/1992, in un'ottica che vede coinvolta in tale esigenza l'amministrazione stessa, mentre il pregresso istituto dei permessi per studio riveste finalità del tutto diverse, legate fondamentalmente a necessità soggettive non necessariamente correlate a specifici interessi dell'ente.


* 2) ART. 22 (Assenze retribuite) - Risulta possibile ricomprendere tra le assenze retribuite la fattispecie relativa ai permessi per i dirigenti che facciano parte, in qualità di esperti, dei Tribunali di Sorveglianza ai sensi degli artt.70 ed 80 della L. 354/1975, ovvero si presentino come candidati alle elezioni ?

    L'art. 22, oltre alle fattispecie indicate per le quali è possibile assentarsi senza decurtazione della retribuzione rinvia, per le ipotesi non previste, a norme di legge od a regolamenti che abbiano carattere generale.
    Ove pertanto si riscontrassero tali presupposti è possibile fruire dell'assenza retribuita. Per quanto riguarda l'assenza dei candidati alle elezioni, si versa in una ipotesi ancora diversa giacché tale fattispecie non risulta sorretta da alcuna norma positiva ma nel pregresso sistema dei congedi straordinari era consentita sulla base di circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate di volta in volta.
    Essendo abolito l'istituto è evidente che i singoli interessati debbano ricorrere ad altre clausole contrattuali che legittimino una sospensione del servizio (ferie, aspettativa per motivi personali).

* 3) ART. 38 (Termini di preavviso) - E' possibile attribuire l'indennità sostitutiva del preavviso ad un dirigente riconosciuto inidoneo allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro e, pertanto, dispensato dal servizio anteriormente al 6.12.1996 ?

    In relazione al quesito posto si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del CCNL, qualora le clausole contrattuali non contengano diversa prescrizione, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione ossia dal 6.12.1996.

* 4) ART. 53 (La retribuzione di posizione dei dirigenti) - E' possibile attribuire, dopo il 5.12.1996, la titolarità dei moduli previsti dall'art. 47 del DPR 384/1990 con le relative procedure di selezione nel caso in cui i moduli medesimi siano stati individuati nel corso del 1996 in data anteriore all'entrata in vigore del contratto ? E' possibile procedere in tal senso limitando la durata dei relativi benefici economici per gli interessati unicamente fino alla data di entrata in vigore del contratto medesimo ?

    L'art. 47 del DPR 384/1990, produce i propri effetti sino al giorno prima dell'entrata in vigore del CCNL, il che fa ritenere legittimamente conferiti, con le procedure previgenti, solo quei moduli per i quali la selezione si sia formalmente compiuta entro quella data ; a quei conferimenti si applicano le norme di salvaguardia, concernenti la retribuzione di posizione, contenute negli artt. 53, commi 5, 6,7 ed 8, 56, comma 2 e 57, comma 4,
    Successivamente al 6.12.1996 la norma è disapplicata ed il conferimento degli incarichi rientra nella generale applicazione del sistema degli incarichi dirigenziali previsto dagli artt. 50 e seguenti del CCNL.
    Ne consegue che non è possibile, a tal fine, neanche un'applicazione retroattiva la cui efficacia temporale sia limitata sino al 5.12.1996.


5) ART. 61 (Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i dirigenti del S.S.N.) - In sede di costituzione del fondo di cui all'art. 61 si deve far riferimento ai plus orari spettanti per l'anno 1993 per i singoli appartenenti ad ogni ruolo, come determinati dall'art. 61, comma 2, lettera a) e comma 3 del DPR 384/1990, ovvero con riguardo al fondo globale riferito al fatturato ? E' necessario mantenere una distinzione delle risorse del fondo rispetto ai ruoli di provenienza ovvero è possibile prescindere, in sede di contrattazione decentrata, dalle determinazioni storiche ?

    L'art. 61, comma 2, lettera a), nel disciplinare la formazione del fondo per la corresponsione della retribuzione di risultato, stabilisce chiaramente, al primo periodo, che il fondo medesimo è costituito dalla somma complessiva dei fondi già determinati nell'anno 1993 al fine di erogare i compensi previsti dalle forme di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli artt. 57 e seguenti del DPR 384/1990 ; il richiamo ai "fondi storicamente determinati" è effettuato unicamente allo scopo di consentire, attraverso le traslazioni di risorse - disposte a decorrere dal 1.1.1997 - l'incremento proporzionale dei fondi di cui all'art. 58, commi 2 e 4 del CCNL.
    L'ulteriore mantenimento delle quote già storicamente percepite dai dirigenti dei diversi ruoli della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa è pertanto una scelta che deve eventualmente essere operata in sede di contrattazione aziendale alla luce degli obiettivi assegnati.

6) ART. 1, quinto alinea, del CCNL integrativo del 4.3.1997 - Come deve essere interpretato il riferimento ai dirigenti dei quattro ruoli nella determinazione delle risorse per lavoro straordinario da immettere nel fondo per le particolari condizioni di lavoro ?

    Le risorse confluite nel fondo di cui all'art. 60, così come modificato dall'accordo integrativo del 4.3.1997, sono esclusivamente quelle riferite al personale dirigenziale dei quattro ruoli cui il CCNL stesso si riferisce ; pertanto dal riferimento al ruolo sanitario sono esclusi i medici ed i veterinari.


QUESITI RELATIVI AI CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA



1) ART. 20 (Pronta disponibilità) - E' possibile ricorrere ad una pronta disponibilità pomeridiana nel caso in cui la pianta organica provvisoria dell'Azienda non consenta di coprire in altro modo l'intero servizio assistenziale diurno ?

    L'art. 20, comma 3, esplicita le modalità di ricorso all'istituto della pronta disponibilità nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda con le procedure previste dagli artt. 6 e 7 dello stesso CCNL per affrontare le emergenze in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. Qualora, pertanto, la pianta organica provvisoria non consenta la corretta copertura dei servizi assistenziali, nelle more della sua revisione, il problema può trovare soluzione anche con altri istituti a carattere economico idonei a contemperare le esigenze organizzative con il raggiungimento dei risultati da parte dei dirigenti in relazione alle modalità di assicurazione del servizio.


* 2) ART. 39, comma 10 - (Termini di preavviso) - Risulta già applicabile la mobilità disciplinata dalla norma e, in caso affermativo, è praticabile anche in ipotesi di trasferimento interregionale e con enti diversi dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere ? E' possibile inoltre espletare tale forma di mobilità al di fuori dei classici "avvisi di mobilità" ?

    La norma risulta pienamente applicabile dalla data di entrata in vigore del CCNL ed ha efficacia anche in ambito interregionale giacché il meccanismo di uscita dall'azienda di appartenenza è ora legato all'innovativo istituto (di matrice notoriamente privatistica) del preavviso ; l'esistenza di dubbi al riguardo ha indotto le parti contraenti ad intervenire con una specificazione della portata della nuova disciplina contenuta in un contratto integrativo attualmente in corso di autorizzazione dal quale emerge che, sia per i trasferimenti in ambito regionale che interregionale, la fase autorizzativa prevista dagli artt. 82 e 83, comma 2, lett. a) risulta anch'essa assorbita dal meccanismo del preavviso. Tale clausola è peraltro in linea con quanto deciso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 13.2.1997.
    In presenza di trasferimenti tra enti del comparto diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere rimane invece invariato quanto previsto dagli artt. 82 ed 83, comma 3, lett. a), con particolare riferimento a norme di reciprocità.


3) Quale tipo di trattamento normo economico deve essere riservato al personale dirigente del profilo professionale psicologi equiparato ai sensi della L. 207/1985, in vigenza dei nuovi CCNL della dirigenza ?

    La posizione giuridica ed economica degli Psicologi psichiatrici equiparati ai medici a norma delle leggi 18.3.1968 n. 431 e 21.6.1971 n. 515, è stata definitivamente consacrata dall'art. 14, comma 3 della legge 20.5.1985 n. 207. Tale definizione normativa non viene ad essere alterata dalle disposizioni contrattuali e, pertanto, ai predetti dirigenti deve essere applicato il CCNL relativo all'area della Dirigenza medico veterinaria nella quale sono stati conclusivamente inquadrati proprio per effetto del richiamato art. 14 della L. 207/1985.



4) ART. 43, comma 2 - (La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I° e II° livello) - Quale deve essere il trattamento che, in base alla norma, spetterebbe ai dirigenti medici e veterinari di ex IX livello con meno di cinque anni di servizio attesa la non corrispondenza tra la norma ed il valore di retribuzione di posizione evidenziato per i medesimi soggetti nella tabella allegato n. 3 del CCNL di I° biennio ?


    Come già tempestivamente comunicato a tutte le Regioni con nota n. 337 del 16.1.1997 la contraddizione evidenziata tra il comma 2 dell'art. 43 e la tabella allegato n. 3 e n. 1 dei CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria rispettivamente di I° e II° biennio economico per i dirigenti di ex IX livello, medici a tempo pieno e veterinari che non esercitano attività libero professionale extra muraria, con meno di cinque anni di anzianità, deve essere risolta a favore della prevalenza del disposto letterale della norma,
    A tale proposito, per una corretta determinazione del trattamento economico nonché degli arretrati da corrispondere, si riconferma che la somma di £. 2.000.000 potrà essere erogata per intero solo al compimento del quinto anno, data dalla quale avvengono le maggiorazioni dell'indennità medico specialistica e di quella di dirigenza di cui all'art. 110, comma 1, lettere A) e C) del DPR 384/1990, per effetto dell'art. 117 confermato dal CCNL.
    Ne consegue che per gli stessi soggetti deve essere letta in analogo modo la tabella allegato n.1 del CCNL di parte economica 1996-1997.
    Pertanto, ai sensi dell'art. 55, comma 3, ai neo assunti compete la medesima retribuzione di parte fissa determinata come sopra per i dirigenti di ex IX livello con meno di cinque anni.
    Per chiarire ogni perplessità in merito alle voci inerenti si ritiene utile riepilogare nelle allegate tabelle la retribuzione spettante ai soggetti sopra menzionati, per l'I.S.M. e la Retribuzione di Posizione, per ambedue i bienni :


    EX ASSISTENTI MEDICI CON MENO DI CINQUE ANNI
    ISM
    RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA
    RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE
    1.12.1995
    7.370.000
    422.000
    782.000
    1.1.1996
    ===
    ===
    ===
    1.1.1997
    13.773.000
    422.000
    371.000
    31.12.1997
    15.000.000
    422.000
    371.000

    Per i medesimi dirigenti esercitanti l'attività libero professionale extra muraria, a decorrere dal 1.1.1996 resta confermato quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del CCNL relativo al II° biennio.


5) ART. 47, comma 2 (Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità) - Il valore per classi e scatti, inerente l'indennità di tempo pieno, che entra a far parte della R.I.A. deve essere considerato al 100% anche per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione il disposto degli artt. 4, L. 724/1994 e 1, comma 12 ultimo periodo della L. 662/1996 ?

    Come si evince chiaramente dal tenore dell'art. 5, comma 3 del CCNL del 5.12.1996 relativo al II° biennio economico, il taglio del 15% della indennità di tempo pieno, da effettuarsi in applicazione dell'art. 4 della L. 724/1994 - in conseguenza della ristrutturazione della retribuzione che ha cancellato la pregressa indennità - è stato tramutato in un importo fisso, differenziato per ex posizione funzionale e parametrato sul valore base della precitata indennità di tempo pieno come richiesto esplicitamente dalla norma legislativa citata; se ne deduce che nessuna decurtazione deve essere effettuata sul maturato per classi e scatti relativi alla più volte citata indennità di tempo pieno che, pertanto è conglobato nella R.I.A. per l'intero importo maturato.
    A proposito dell'applicazione della norma contrattuale in questione si evidenzia che l'art. 1, comma 12 della L. 662/1996 ha determinato una serie di problemi in ordine all'entità ed alla permanenza del taglio ; sulla questione è stato attivato un tavolo di confronto con i Dicasteri interessati, delle cui risultanze si darà tempestiva informazione anche ai fini di un eventuale conguaglio nei confronti dei destinatari.

* 6) ART. 58, comma 3 (Dirigenti di 2° livello : la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione) - Il valore dello specifico trattamento economico da assegnare ai Dirigenti di II° livello incardinati secondo la procedura dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 può essere attribuito con efficacia retroattiva rispetto al 1.1.1997 atteso che la norma legislativa operava anche anteriormente a tale data ?

    La disciplina economica dello specifico trattamento dei II° livello dirigenziali, assunti a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'art. 15 del D.Lgs. 502/1992, è stata esplicitamente fissata dalle parti con una decorrenza ed un sistema di valori unitari sul territorio nazionale che - come chiaramente specificato dall'art. 60, comma 3, che ha indicato anche le modalità di finanziamento dall'1.1.1997, almeno nella misura minima - non possono avere efficacia retroattiva; ne consegue che lo S.T.E. - nell'importo minimo contrattuale di £. 3.500.000 (ovvero in quello più elevato, sino ad un massimo di £. 24.500.000, eventualmente concordato in Azienda con il singolo dirigente), decorre dal 1.1.1997.


7) ART. 60, comma 1 lettera a) - (Finanziamento della retribuzione di posizione) - Il fondo previsto dalla norma è formato anche dalle risorse derivanti dalla progressione economica per classi e scatti delle indennità di cui all'art. 110 del DPR 384/1990 ?

    Come chiaramente indicato nell'art. 47 del CCNL il valore per classi e scatti maturato sulle voci di cui all'art. 92, comma 6 del DPR 270/1987 vanno a confluire nella RIA a decorrere dal 1.1.1997 e non è pertanto ricompreso nelle risorse che concorrono a formare il fondo di cui all'art. 60 del CCNL.


8) ART. 62, comma 4 (Costituzione del fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro) - Con quali regole può essere attribuita l'indennità di rischio radiologico prevista dalla norma contrattuale in presenza della nuova disciplina sulla classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 230/1995 ?

    La materia trattata in sede contrattuale ha inteso mantenere utilizzabile una risorsa economica destinata a compensare lo specifico rischio radiologico la cui portata e la cui determinazione in termini di modalità di insorgenza e di rapporto con le condizioni lavorative e professionali dei soggetti è riservato, come per il passato, alla normativa vigente in materia, tra cui ora il D.Lgs. 230/1995.

9) ART. 69, comma 2 (Prestazioni di consulenza) - Le attività certificative medico legali, effettuate dai medici di pronto soccorso, su apposita modulistica, a seguito di infortuni sul lavoro ed inoltrate all'INAIL, possono essere legittimamente configurate quale attività di consulenza libero professionale ?

    La materia delle consulenze, regolata dal CCNL, è stata successivamente rinviata, dall'art. 1, comma 14 della L. 662/1996, ad un regolamento ministeriale (D.M. 28.2.1997), attuativo della legge stessa. Tale regolamento, all'art. 7, comma 6, fa esplicito riferimento all'attività resa per conto dell'INAIL che è svolta nell'ambito di apposite convenzioni. In tale contesto dovrà trovare soluzione il problema posto all'attenzione.
    Le situazioni pregresse, anteriori all'entrata in vigore del contratto dovranno essere regolate secondo le modalità stabilite in precedenza dalle amministrazioni interessate.


10) ART. 5, commi 2 e 3, del CCNL relativo al II° biennio - (Rideterminazione dell'indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione). La riduzione del 15% prevista dall'art. 4 della L. 724/1994, poi confermata dall'art. 1, comma 12, della L. 662/1996, si applica anche al personale veterinario ?

    L'art. 4 della L. 724/1994 non trovava applicazione nei confronti del personale veterinario perché quest'ultimo, in caso di espletamento della libera professione veterinaria - in virtù dell'art. 92, comma 8, del DPR 270/1987 - non aveva titolo a percepire l'indennità medico veterinaria di ispezione vigilanza, e polizia veterinaria (rideterminata dall'art. 110 del DPR 384/1990), analoga a quella di tempo pieno. La differenza retributiva originaria ha costretto le parti contrattuali ad individuare voci retributive (tabellare, di specificità medica e di posizione) per detti veterinari, diverse da quelle percepite dai veterinari che non esercitavano la libera professione extra muraria pur in presenza del medesimo debito orario. Tali rapporti, tuttavia, alla stessa stregua di quelli dei medici a tempo definito - in virtù della scelta contrattuale enunciata all'art. 42, comma 3 (rapporto di lavoro unico) e all'art. 72 del CCNL - sono da considerare ad esaurimento, il che sta a significare che non possono essere instaurati nuovi rapporti di lavoro con tali caratteristiche sia con medici e veterinari neo assunti sia con medici e veterinari già in servizio essendo possibile eventualmente solo il passaggio inverso ma alle condizioni previste dall'art. 72 (e quindi non a semplice richiesta del veterinario interessato ricompreso nelle fattispecie degli artt. 43, 44 e 45, lettere D giacché in caso contrario l'Azienda non avrebbe i relativi fondi). A differenza dell'art. 4 della 724/1994, l'art. 1, comma 12 della L.662/1996, nel confermare la riduzione del 15% per i dipendenti che optino per l'esercizio dell'attività libero professionale extra muraria, non distingue tra dirigenti medici e veterinari accomunandoli in una unica fattispecie che prevede per tutti la riduzione del 15% sulla componente fissa della retribuzione di posizione. Né poteva essere diversamente poiché nel nuovo assetto della retribuzione dei dirigenti interessati non esistono più le voci relative alla indennità di tempo pieno o medico veterinaria di ispezione vigilanza, e polizia veterinaria. Ne consegue, come ultima considerazione, che il dirigente veterinario che dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996 opti per la libera professione extra muraria è soggetto solo alla predetta riduzione del 15%. Non possono pertanto essere applicati, nei confronti di questi ultimi, gli stipendi tabellari previsti negli artt. 43, 44 e 45 lettera D), destinati a regolare in via transitoria il pregresso differenziato regime dei veterinari. Con la L. 662/1996 si è pertanto ristabilita una piena condizione di parità tra medici e veterinari esercitanti la libera professione extra muraria. Va da sé che ai veterinari di cui ai precitati artt. 43, 44 e 45 lettera D) (come ai medici a tempo definito), non deve essere effettuata nessuna ulteriore riduzione del 15% della retribuzione di posizione giacché il loro trattamento economico complessivo è già fortemente differenziato in ragione del pregresso esercizio di tale attività.


11) Ai medici e veterinari assunti a tempo determinato che abbiano maturato anzianità per classi può essere riconosciuta tale anzianità ?

    Pur nella perplessità che vi siano stati incarichi a tempo determinato protrattisi tanto a lungo nel precedente regime da determinare la maturazione di classi, si ritiene che ai dirigenti stessi in servizio alla data del 31.12.1996 vada applicato l'art. 47 con diritto alla relativa garanzia economica solo in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità.


QUESITI COMUNI ALLE DUE AREE DIRIGENZIALI


1) Come deve essere costituita la delegazione trattante di parte sindacale, soprattutto riguardo alla presenza di più soggetti in rappresentanza di federazioni formate da più sigle sindacali nonché alla partecipazione dei rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali ?

    Con nota n. 304 del 15.1.1997 l'A.Ra.N. ha richiamato tutte le indicazioni fornite alle regioni con la precedente nota n. 566 del 23.1.1996, con particolare riguardo a quelle sulla composizione della delegazione trattante di parte sindacale. Nella citata nota veniva specificato, nel dettaglio, sia che la delegazione trattante è integrata con un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto sia - in ordine alle federazioni di più sigle - che possono costituire R.S.A. in sede decentrata solo i dirigenti iscritti alla federazione unitariamente intesa e con la denominazione di quest'ultima, indipendentemente dalla circostanza che poi nella sede locale siano materialmente presenti tutte le componenti della federazione. In relazione al numero dei rappresentanti sindacali ( se cioè le varie sigle - comprese quelle "federate" - debbano limitarsi a designare un solo rappresentante ovvero siano libere nella designazione), problema circa il quale, negli elementi quadro trasmessi con la citata nota nulla veniva indicato, si rileva che esso rappresenta un fatto interna corporis sul quale la controparte - al di là di informali accordi nei quali deve prevalere il senso di responsabilità - non può ingerirsi ; sicché la composizione numerica della delegazione sindacale, al di fuori di tale accordo, non può essere imposta dalla parte pubblica. Va da sé, alla stessa stregua, che la composizione della delegazione di parte pubblica non può essere soggetta ad alcun esame o verifica da parte sindacale.

2) Dopo la mancata registrazione in ambedue i contratti dell'art. 16, che disciplinava la costituzione dei rapporti a tempo determinato, quali prospettive vi sono perché la materia venga definita contrattualmente ?

    Gli artt. 16 dei CCNL dell'area della dirigenza dei quattro ruoli, che disciplinano le assunzioni a tempo determinato, non registrati dalla Corte dei Conti e riproposti in successivi CCNL del 18 e 19 dicembre 1996, sono stati nuovamente respinti dalla Corte dei Conti,
    In data 24.4.1997 è stata inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica una nota con la quale si suggerisce di valutare l'opportunità di chiedere al Governo la registrazione con riserva dei predetti articoli.
    Sarà cura di questa Agenzia tenere informate le amministrazioni degli ulteriori sviluppi.

3) Quali sono le voci retributive del nuovo trattamento economico della dirigenza che vanno corrisposte per 13 mensilità ?

    Le voci retributive che devono essere corrisposte per 13 mensilità sono, relativamente ai loro ratei, la retribuzione tabellare (comprensiva della RIA ove acquisita e del maturato economico pensionabile non riassorbile di cui all'art. 44, comma 2, lettera B) del CCNL dell'area non medica , ove acquisito), l'indennità integrativa speciale (nella misura di 1/13 dei valori previsti dagli artt. 46 dei CCNL), l'indennità di specificità medica e la retribuzione di posizione (nelle due componenti fissa e variabile).
    Lo specifico trattamento economico dei dirigenti di II° livello è invece corrisposto per 12 mesi.
    Anche per i dirigenti dell' area medica e veterinaria , la nuova RIA è utile ai fini della 13^ mensilità, in applicazione del secondo comma dell'art. 47 del CCNL. Si segnala però che il valore economico annuo di classi, scatti e ratei maturati al 31.12.1996 sull'indennità medico specialistica deve essere diviso 13 e moltiplicato per 12, poiché detta indennità nei precedenti accordi di lavoro era percepita per 12 mensilità.


4) Quale deve essere il trattamento economico da riservare a dirigenti medici che usufruiscono dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del DPCM 770/1994 ? E' corretto aver sospeso per tale ragione l'indennità di modulo già regolarmente assegnata ai sensi degli artt. 47 e 116 del DPR 384/1990 prima dell'entrata in vigore dei CCNL, in ossequio al contenuto della circolare DFP 28.3.1991.

    Per inquadrare correttamente il quesito si osserva che la nuova struttura del trattamento economico della dirigenza decorre, in termini generali, dalla data del 1.12.1995; è pertanto da quel momento e non dal 6.12.1996 che le precedenti voci del trattamento economico dei medici, vengono riassorbite dalle nuove voci retributive che producono effetti a decorrere dalla predetta data del 1.12.1995.
    In particolare le indennità degli artt. 47 e 116, per i dirigenti dei ruoli sanitario professionale, tecnico ed amministrativo sono confluite nella componente fissa della retribuzione di posizione mentre per i dirigenti medici e veterinari sono state ripartite tra l'ISM e la predetta componente. Gli artt. 47 e 116 sono disapplicati dal 6.12.1996 ; pertanto in considerazione delle date di formale conferimento dei moduli da parte delle singole aziende avvenute tra il 1.12.1995 ed il 5.12.1996, le predette voci retributive saranno oggetto di conguaglio. Per quanto attiene il mantenimento di tali voci nel trattamento economico dei distaccati sindacali si rammenta che, nel predetto arco temporale, la materia era disciplinata dagli artt. 28 e 96 del DPR 384/1990 - che espressamente prevedevano una particolare tutela dei dirigenti sindacali. La circolare del DFP del 28.3.1991 esprimeva un principio generale relativo all'organizzazione prescindendo da ogni altra considerazione o collegamento tra le predette disposizioni e gli artt. 47 e 116. L'art. 70, comma 7, sotto il profilo della tutela sindacale, conferma, come per il passato, il criterio del mantenimento del trattamento economico specificato in dettaglio dalla clausola stessa, valida per i I e II biennio (cfr. art. 5 CCNL del 5.12.1996 relativo al II biennio 1996-97), al fine di evitare penalizzazioni al dirigente sindacale chiamato a svolgere una funzione "sociale". Il quesito proposto va dunque inquadrato alla luce dei richiamati principi.

5) Il diritto all'esercizio dell'opzione tra rapporto ordinario e rapporto ad incarico quinquennale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992, attribuito ai Dirigenti di II° livello dagli artt. 58 (dirigenza medica) e 56 (dirigenza non medica), può essere esercitato anche da coloro che abbiano superato il 62° anno di età (tenuto conto che il limite massimo di 65 anni per il collocamento a riposo d'ufficio può essere elevato, a richiesta, di ulteriori due anni) ?

    La risposta affermativa al quesito posto si basa su due elementi il primo dei quali è da rinvenirsi nel disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 che non pone alcun limite di età all'effettuazione dell'opzione.
    Quanto alla disciplina contrattuale occorre riferirsi agli artt. 34 (dirigenza medica) e 33 (dirigenza non medica) nei quali è esplicitamente previsto che tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro vi sia, anche per i II° livello dirigenziali, il raggiungimento del limite massimo di età, secondo le disposizioni vigenti.
    Il CCNL chiarisce, peraltro, che il conferimento dell'incarico quinquennale è una modalità di accesso alla funzione di dirigente di II° livello nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego che non va confusa con le caratteristiche ed i limiti di età che riguardano il rapporto del direttore generale e del direttore amministrativo e sanitario accomunabili solo per l'elemento temporale della durata dell'incarico ; infatti il dirigente di II° livello che non superi la verifica può essere comunque mantenuto in servizio qualora non ricorrano le condizioni del recesso.
    Ne consegue pertanto che il raggiungimento del predetto limite massimo di età per il collocamento a riposo costituisce impedimento al mantenimento del rapporto, e quindi all'eventuale compimento del quinquennio di incarico in corso, conseguito a seguito dell'espletamento della speciale procedura prevista dal comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 ovvero attraverso l'esercizio della facoltà di opzione concessa dal comma 4 del medesimo articolo.


6) Come si formano i fondi degli artt. 58 e 60 rispettivamente del CCNL dell'area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e del CCNL dell'area medico veterinaria ? Quali risorse, con riferimento ai compensi per lavoro straordinario, confluiscono nel fondo dell'art. 62 del relativo CCNL ?

    Circa le modalità di finanziamento dei fondi i CCNL utilizzano dizioni diverse riferendosi ora alla spesa storica, ora alle risorse "destinate", altre volte alle risorse "spettanti" ed in altri casi ancora alle risorse determinate. Le diverse locuzioni utilizzate hanno ovviamente un diverso significato dal punto di vista contabile che non può sfuggire agli interpreti.
    La circostanza che nel periodo di validità dell'accordo siano intervenute modifiche negli accorpamenti delle Aziende o scorpori di quelle ospedaliere non ha potuto condizionare le scelte contrattuali in ordine ai principi di determinazione delle risorse che sarebbero stati rigidi e penalizzanti qualora riferiti unicamente allo speso senza poi tener conto che alcuni degli istituti previsti dal DPR 384/1990 erano ad applicazione differita (artt. 8 e 78, 47 e 116, 48 e 117) ; pertanto nella formazione di ciascuno dei fondi dovrà farsi particolare attenzione alla terminologia usata.
    In particolare per quanto attiene il fondo delle condizioni di lavoro del CCNL della dirigenza medico veterinaria (art. 60), ove sono confluite le risorse dei compensi per lavoro straordinario, si fa presente che la giusta chiave interpretativa va ricercata nelle modalità di formazione dei relativi fondi in tutti e tre i CCNL del comparto. A tal fine giova rammentare che negli artt. 10 ed 80 del DPR 384/1990 era prevista la formazione di un fondo unico per lo straordinario di tutto il personale, ancorché collocato in aree separate, che veniva utilizzato in relazione alle necessità e non con riferimento agli apporti dei singoli dipendenti anche con superamento dei limiti individuali e di categoria del personale ; ne poteva quindi conseguire che per far fronte alle esigenze di lavoro del personale medico si dovessero utilizzare quote di straordinario di altro personale.
    Dovendosi procedere, nella stipulazione dei tre CCNL di comparto, alla suddivisione del citato fondo unico dello straordinario, le parti hanno previsto che le risorse da trasferire nel fondo per le particolari condizioni di lavoro del comparto e dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (ove non utilizzate altrimenti), fossero da determinare nella misura spettante pro capite ai dipendenti delle rispettive aree ; date le modalità di utilizzo del fondo di cui agli artt. 10 ed 80 del DPR 384/1990, se lo stesso criterio fosse stato utilizzato anche per il personale medico e veterinario le Aziende non avrebbero avuto le risorse sufficienti per assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità ; per tale ragione nel fondo per le p.c.l. del contratto dell'area medico veterinaria, vanno trasferite le risorse relative a quanto speso per tale istituto nel periodo preso a riferimento. Va da sé che attraverso una diversa organizzazione del lavoro, il ricorso al pagamento di compensi straordinari per guardia e p.d. dovrà essere fortemente razionalizzato.


7) ARTT. 58 (area SPTA) e 60 (area medica) - (Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonché dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II° livello del ruolo sanitario) - Nel caso in cui il fondo per la retribuzione di posizione, costituito per il 1996, presenti un avanzo dopo che si è provveduto al pagamento della retribuzione di posizione così come prevista rispettivamente dagli artt. 53, comma 8 e 55, comma 7, è possibile attribuire ai dirigenti tale avanzo sempre a titolo di retribuzione di posizione, ovvero dette somme devono essere riportate nell'esercizio successivo ed assegnate alla retribuzione di risultato di detto anno ?

    Uno dei principi che regolano il funzionamento del fondo per la retribuzione di posizione è quello secondo il quale il fondo deve essere integralmente utilizzato. Ciò comporta che, prima della graduazione delle funzioni, qualora nel fondo stesso (depurato di quanto occorrente per il pagamento dello specifico trattamento economico ai Dirigenti di II° livello, dell'indennità di specificità medica per quanto attiene i medici ed i veterinari e della retribuzione di posizione - definita nei valori minimi delle due componenti dalle tabelle allegate ai CCNL - al termine dell'esercizio finanziario, possano residuare risorse non utilizzate (evento da collegare ad esempio ad eventuali vacanze dell'organico dei dirigenti od a temporanee sospensioni del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione), soccorre lo specifico disposto degli articoli dei CCNL disciplinanti la formazione dei fondi che consentono, appunto, la completa utilizzazione del fondo medesimo attraverso un temporaneo trasferimento dei residui nel fondo per la retribuzione di risultato, con l'obbligo di ripristinare l'originaria consistenza del fondo per la retribuzione di posizione all'inizio dell'esercizio successivo.
    Ne consegue che l'avanzo di risorse nel fondo, in mancanza dell'effettuazione della graduazione delle funzioni e degli altri adempimenti organizzativi connessi al conferimento degli incarichi secondo la disciplina contrattuale, deve essere temporaneamente trasferito verso il fondo di risultato. Non è infatti possibile incrementare ad personam la retribuzione di posizione delle tabelle contrattuali al di fuori del rispetto di tutte le condizioni organizzative previste dalle clausole contrattuali stesse. A tal fine è utile ricordare il disposto del comma 2 degli artt. 71(area SPTA) e 74 (area medica) la cui decorrenza è dal 5.12.1996. La regola della provvisoria utilizzazione delle risorse avanzate a consuntivo si applica con lo stesso criterio anche dopo la graduazione delle funzioni.


8) Con quali modalità deve essere calcolato il controvalore delle quote economiche relative ai minuti di plus orario (30, 50 o 60 a seconda dell'area dirigenziale interessata e delle qualifica dirigenziale posseduta dai soggetti considerati) da trasferire, con decorrenza 1.1.1997, dal fondo per la retribuzione di risultato al fondo per la retribuzione di posizione (artt. 58 e 61 per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa ed artt. 60 e 63 del CCNL per l'area della Dirigenza Medica); per tale calcolo si deve far riferimento ad una base settimanale ovvero mensile ?

    Il quesito trova soluzione rammentando quali erano le modalità di calcolo del valore dell'ora di plus orario, così come disciplinate nei precedenti accordi nazionali di lavoro, in specie dagli artt. 61 e 127 del D.P.R. 384/1990 ; sulla base delle citate disposizioni il valore di un ora di plus orario corrispondeva al 10% del trattamento economico globale mensile lordo goduto dal dipendente in virtù del D.P.R. 270/1987 ; tale attribuzione economica veniva quindi corrisposta su base mensile a fronte di un corrispettivo di ore aggiuntive reso dai dipendenti su base settimanale. Il controvalore di cui viene disposta il trasferimento ai sensi delle richiamate norme dei CCNL stipulati in data 5.12.1996, deve pertanto essere determinato su base mensile.

9) Con quale decorrenza deve essere corrisposto il compenso orario di L. 50.000 previsto dagli artt. 60 (area non medica) e 62 (area medica) per la remunerazione dell'attività didattica svolta fuori orario di lavoro ?

    Per l'attività didattica svolta fuori orario di lavoro, l'art. 26, comma 15 del DPR 270/1987 prevedeva un compenso orario di L. 30.000, ora aumentato a L. 50.000 dagli artt. 60 e 62 rispettivamente del CCNL per la Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e del CCNL per la Dirigenza medica e veterinaria che, peraltro, non indicano espressamente la decorrenza del nuovo beneficio economico.
    A tal fine, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 di entrambi i CCNL, qualora le clausole contrattuali non contengano diversa prescrizione, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (6.12.1996).


10) Alcuni Collegi dei Revisori dei Conti, in ciò confortati da un parere espresso direttamente dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato IGOP, sollevano obiezioni sulla attuale applicabilità degli artt. 48 e 117 del DPR 384/1990 ; quale è il comportamento da adottare ?

    In ordine ai problemi sollevati dal Ministero del Tesoro si evidenzia che i CCNL del 5.12.1996 hanno espressamente richiamato la perdurante validità degli artt. 48 e 117 del DPR 384/1990 (la cui applicazione era ed è in corso di esaurimento, come esplicitato nel CCNL relativo al 2° biennio).
    I CCNL sono stati regolarmente registrati ottenendo l'autorizzazione governativa che si perfeziona anche con i controlli della Ragioneria Generale.
    L'intervento unilaterale del Ministero del Tesoro in materia contrattuale è pertanto in contrasto con la predetta autorizzazione governativa e le clausole contrattuali vanno puntualmente applicate sia per prevenire un sicuro contenzioso sia per evitare l'alterazione degli equilibri del sistema di finanziamento delle retribuzioni tabellari o di posizione dei fondi dell'area della dirigenza.

11) E' possibile la ricostruzione economica dell'anzianità per i dirigenti non medici neo assunti già dipendenti del S.s.n. ? Agli stessi, medici e non medici, va attribuità la parte variabile della retribuzione di posizione prevista dalle tabelle ed in quale misura?

    Con riferimento al primo punto di domanda si fa presente che, per i dirigenti non medici già dipendenti del S.s.n. vincitori di concorso, in un apposito CCNL in corso di autorizzazione è stata reinserita una norma di ricostruzione dell'anzianità analoga all'art. 53 del DPR 384/1990 che fa salvo il mantenimento della RIA già acquisita
    Con riferimento al secondo punto di domanda, per i dirigenti vincitori dell'incarico di II livello il complessivo trattamento economico derivante dall'incarico conferito, nel rispetto delle clausole di garanzia contenute negli artt. 55 e 58 del CCNL dell'area medica e 53 e 56 del CCNL dell'area non medica e dei minimi previsti dalle tabelle in assenza di graduazione delle funzioni, è definito nel contratto individuale ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett. d). Per tutti gli altri dirigenti, ferme rimanendo le clausole di garanzia degli artt. 55, comma 4 e 53, comma 5 dei rispettivi CCNL se già dipendenti del S.s.n., la parte variabile sarà determinata dall'azienda dopo il superamento del periodo di prova - ove previsto - in relazione all'incarico conferito. In assenza della graduazione delle funzioni, la retribuzione di posizione nel suo ammontare complessivo potrà essere quella prevista per ciascuna posizione organizzativa "storica" dalle tabelle allegate ai rispettivi CCNL del II biennio, definibile come "minimo contrattuale". In tale ambito la determinazione della componente fissa - da attribuire al singolo dirigente - avverrà tuttavia in ragione della clausola di garanzia e, quindi, senza applicazione automatica delle tabelle contrattuali. Il principio opera per tutti i dirigenti nel caso di conferimento dei nuovi incarichi aziendali nell'ambito della propria qualifica (sia nei valori minimi contrattuali che in quelli rideterminati dopo la graduazione delle funzioni), poiché nella posizione di incarico neoacquisita la componente fissa della nuova retribuzione di posizione del singolo dirigente - per la durata del presente contratto - rimarrà quella stabilita dalle clausole di garanzia rispettivamente ex artt. 55, comma 4 e 53, comma 5.


12) Quale trattamento economico si deve attribuire ai vincitori di concorso per posti di ex X e XI livello medico e del ruolo sanitario ?

    Per quanto attiene i dirigenti di tutto il ruolo sanitario, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai vincitori di procedure concorsuali corrispondenti al II livello dirigenziale si applica la naturale successione delle norme contrattuali. Per i vincitori di concorso di ex X livello - fascia A è stato necessario regolamentare il regime transitorio in un CCNL, tuttora in fase di registrazione, con il quale si stabilisce il trattamento economico spettante.


* * * * * * *


N.B. Le risposte date ai quesiti contrassegnati dal simbolo " * " - ancorché nati con riferimento ad una delle due aree dirigenziali - per l'identità delle clausole contrattuali, devono intendersi valere anche con riferimento all'altra area dirigenziale.