Oggetto:
Chiarimenti in ordine ai CCNL della Dirigenza
amministrativa. sanitaria, tecnica e professionale stipulati in data
5.12.1996.
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 11 giugno 1997, presso la sede
dell' A.Ra.N. , si è svolta una riunione tra i componenti regionali del
Comitato di coordinamento e dirigenti dell' Agenzia per la valutazione dei
quesiti posti dalle aziende ed enti del comparto della sanità su vari
aspetti dei CCNL delle aree dirigenziali sottoscritti in data 5.12.1996.
QUESITI RELATIVI AI CCNL DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
La nuova disciplina dell'orario di lavoro dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, caratterizzata dalla previsione di una riserva di due ore settimanali da destinare ad attività di aggiornamento professionale, non ha modificato né direttamente né indirettamente il precedente regime dei permessi per le c.d. 150 di studio, giacché non risultano disapplicati l'art. 20 del DPR 384/1990 e l'art. 3 del DPR 395/1988, da cui la disciplina promana. La ragione di tale scelta è da rinvenirsi nella circostanza che la riserva di due ore conferma l'intendimento - già presente nell'art. 9 del DPR 384/1990 - di offrire ai dirigenti una modalità per l'aggiornamento e la formazione necessarie ad affrontare le complesse innovazioni organizzative derivanti dal processo di aziendalizzazione avviato dal D.Lgs. 502/1992, in un'ottica che vede coinvolta in tale esigenza l'amministrazione stessa, mentre il pregresso istituto dei permessi per studio riveste finalità del tutto diverse, legate fondamentalmente a necessità soggettive non necessariamente correlate a specifici interessi dell'ente.
L'art. 22, oltre alle fattispecie
indicate per le quali è possibile assentarsi senza decurtazione della
retribuzione rinvia, per le ipotesi non previste, a norme di legge od a
regolamenti che abbiano carattere generale. * 3)
ART. 38
(Termini di preavviso) - E' possibile attribuire l'indennità sostitutiva
del preavviso ad un dirigente riconosciuto inidoneo allo svolgimento di
qualsiasi proficuo lavoro e, pertanto, dispensato dal servizio
anteriormente al 6.12.1996 ? In relazione al quesito posto si deve
rammentare che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del CCNL, qualora le
clausole contrattuali non contengano diversa prescrizione, gli effetti
giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione ossia dal 6.12.1996. * 4)
ART. 53
(La retribuzione di posizione dei dirigenti) - E' possibile attribuire,
dopo il 5.12.1996, la titolarità dei moduli previsti dall'art. 47 del DPR
384/1990 con le relative procedure di selezione nel caso in cui i moduli
medesimi siano stati individuati nel corso del 1996 in data anteriore
all'entrata in vigore del contratto ? E' possibile procedere in tal senso
limitando la durata dei relativi benefici economici per gli interessati
unicamente fino alla data di entrata in vigore del contratto medesimo ? L'art. 47 del DPR 384/1990, produce i
propri effetti sino al giorno prima dell'entrata in vigore del CCNL, il
che fa ritenere legittimamente conferiti, con le procedure previgenti,
solo quei moduli per i quali la selezione si sia formalmente compiuta
entro quella data ; a quei conferimenti si applicano le norme di
salvaguardia, concernenti la retribuzione di posizione, contenute negli
artt. 53, commi 5, 6,7 ed 8, 56, comma 2 e 57, comma 4,
L'art. 61, comma 2, lettera a), nel
disciplinare la formazione del fondo per la corresponsione della
retribuzione di risultato, stabilisce chiaramente, al primo periodo, che
il fondo medesimo è costituito dalla somma complessiva dei fondi già
determinati
nell'anno 1993 al fine di erogare i compensi previsti dalle forme di
produttività sub 1 e sub 2 di cui agli artt. 57 e seguenti del DPR
384/1990 ; il richiamo ai "fondi storicamente determinati" è effettuato
unicamente allo scopo di consentire, attraverso le traslazioni di
risorse - disposte a decorrere dal 1.1.1997 - l'incremento proporzionale
dei fondi di cui all'art. 58, commi 2 e 4 del CCNL. 6)
ART. 1, quinto alinea, del CCNL integrativo
del 4.3.1997 - Come deve essere interpretato il riferimento ai dirigenti
dei quattro ruoli nella determinazione delle risorse per lavoro
straordinario da immettere nel fondo per le particolari condizioni di
lavoro ? Le risorse confluite nel fondo di cui all'art. 60, così come modificato dall'accordo integrativo del 4.3.1997, sono esclusivamente quelle riferite al personale dirigenziale dei quattro ruoli cui il CCNL stesso si riferisce ; pertanto dal riferimento al ruolo sanitario sono esclusi i medici ed i veterinari. QUESITI RELATIVI AI CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA
L'art. 20, comma 3, esplicita le
modalità di ricorso all'istituto della pronta disponibilità nell'ambito
del piano annuale adottato dall'azienda con le procedure previste dagli
artt. 6 e 7 dello stesso CCNL per affrontare le emergenze in relazione
alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
Qualora, pertanto, la pianta organica provvisoria non consenta la
corretta copertura dei servizi assistenziali, nelle more della sua
revisione, il problema può trovare soluzione anche con altri istituti a
carattere economico idonei a contemperare le esigenze organizzative con
il raggiungimento dei risultati da parte dei dirigenti in relazione alle
modalità di assicurazione del servizio.
La norma risulta pienamente
applicabile dalla data di entrata in vigore del CCNL ed ha efficacia
anche in ambito interregionale giacché il meccanismo di uscita
dall'azienda di appartenenza è ora legato all'innovativo istituto (di
matrice notoriamente privatistica) del preavviso ; l'esistenza di dubbi
al riguardo ha indotto le parti contraenti ad intervenire con una
specificazione della portata della nuova disciplina contenuta in un
contratto integrativo attualmente in corso di autorizzazione dal quale
emerge che, sia per i trasferimenti in ambito regionale che
interregionale, la fase autorizzativa prevista dagli artt. 82 e 83,
comma 2, lett. a) risulta anch'essa assorbita dal meccanismo del
preavviso. Tale clausola è peraltro in linea con quanto deciso dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella
seduta del 13.2.1997.
La posizione giuridica ed economica degli Psicologi psichiatrici equiparati ai medici a norma delle leggi 18.3.1968 n. 431 e 21.6.1971 n. 515, è stata definitivamente consacrata dall'art. 14, comma 3 della legge 20.5.1985 n. 207. Tale definizione normativa non viene ad essere alterata dalle disposizioni contrattuali e, pertanto, ai predetti dirigenti deve essere applicato il CCNL relativo all'area della Dirigenza medico veterinaria nella quale sono stati conclusivamente inquadrati proprio per effetto del richiamato art. 14 della L. 207/1985.
Per i medesimi dirigenti esercitanti l'attività libero professionale extra muraria, a decorrere dal 1.1.1996 resta confermato quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del CCNL relativo al II° biennio.
Come si evince chiaramente dal tenore
dell'art. 5, comma 3 del CCNL del 5.12.1996 relativo al II° biennio
economico, il taglio del 15% della indennità di tempo pieno, da
effettuarsi in applicazione dell'art. 4 della L. 724/1994 - in
conseguenza della ristrutturazione della retribuzione che ha cancellato
la pregressa indennità - è stato tramutato in un importo fisso,
differenziato per ex posizione funzionale e parametrato sul valore base
della precitata indennità di tempo pieno come richiesto esplicitamente
dalla norma legislativa citata; se ne deduce che nessuna decurtazione
deve essere effettuata sul maturato per classi e scatti relativi alla
più volte citata indennità di tempo pieno che, pertanto è conglobato
nella R.I.A. per l'intero importo maturato. * 6)
ART. 58, comma 3
(Dirigenti di 2° livello : la retribuzione di posizione e lo specifico
trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima
applicazione) - Il valore dello specifico trattamento economico da
assegnare ai Dirigenti di II° livello incardinati secondo la procedura
dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 può essere attribuito con efficacia
retroattiva rispetto al 1.1.1997 atteso che la norma legislativa operava
anche anteriormente a tale data ? La disciplina economica dello specifico trattamento dei II° livello dirigenziali, assunti a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'art. 15 del D.Lgs. 502/1992, è stata esplicitamente fissata dalle parti con una decorrenza ed un sistema di valori unitari sul territorio nazionale che - come chiaramente specificato dall'art. 60, comma 3, che ha indicato anche le modalità di finanziamento dall'1.1.1997, almeno nella misura minima - non possono avere efficacia retroattiva; ne consegue che lo S.T.E. - nell'importo minimo contrattuale di £. 3.500.000 (ovvero in quello più elevato, sino ad un massimo di £. 24.500.000, eventualmente concordato in Azienda con il singolo dirigente), decorre dal 1.1.1997.
Come chiaramente indicato nell'art. 47 del CCNL il valore per classi e scatti maturato sulle voci di cui all'art. 92, comma 6 del DPR 270/1987 vanno a confluire nella RIA a decorrere dal 1.1.1997 e non è pertanto ricompreso nelle risorse che concorrono a formare il fondo di cui all'art. 60 del CCNL.
La materia trattata in sede
contrattuale ha inteso mantenere utilizzabile una risorsa economica
destinata a compensare lo specifico rischio radiologico la cui portata e
la cui determinazione in termini di modalità di insorgenza e di rapporto
con le condizioni lavorative e professionali dei soggetti è riservato,
come per il passato, alla normativa vigente in materia, tra cui ora il
D.Lgs. 230/1995. 9)
ART. 69, comma 2
(Prestazioni di consulenza) - Le attività certificative medico legali,
effettuate dai medici di pronto soccorso, su apposita modulistica, a
seguito di infortuni sul lavoro ed inoltrate all'INAIL, possono essere
legittimamente configurate quale attività di consulenza libero
professionale ? La materia delle consulenze, regolata
dal CCNL, è stata successivamente rinviata, dall'art. 1, comma 14 della
L. 662/1996, ad un regolamento ministeriale (D.M. 28.2.1997), attuativo
della legge stessa. Tale regolamento, all'art. 7, comma 6, fa esplicito
riferimento all'attività resa per conto dell'INAIL che è svolta
nell'ambito di apposite convenzioni. In tale contesto dovrà trovare
soluzione il problema posto all'attenzione.
L'art. 4 della L. 724/1994 non trovava
applicazione nei confronti del personale veterinario perché quest'ultimo,
in caso di espletamento della libera professione veterinaria - in virtù
dell'art. 92, comma 8, del DPR 270/1987 - non aveva titolo a percepire
l'indennità medico veterinaria di ispezione vigilanza, e polizia
veterinaria (rideterminata dall'art. 110 del DPR 384/1990), analoga a
quella di tempo pieno. La differenza retributiva originaria ha costretto
le parti contrattuali ad individuare voci retributive (tabellare, di
specificità medica e di posizione) per detti veterinari, diverse da
quelle percepite dai veterinari che non esercitavano la libera
professione extra muraria pur in presenza del medesimo debito orario.
Tali rapporti, tuttavia, alla stessa stregua di quelli dei medici a
tempo definito - in virtù della scelta contrattuale enunciata all'art.
42, comma 3 (rapporto di lavoro unico) e all'art. 72 del CCNL - sono da
considerare ad esaurimento, il che sta a significare che non possono
essere instaurati nuovi rapporti di lavoro con tali caratteristiche sia
con medici e veterinari neo assunti sia con medici e veterinari già in
servizio essendo possibile eventualmente solo il passaggio inverso ma
alle condizioni previste dall'art. 72 (e quindi non a semplice richiesta
del veterinario interessato ricompreso nelle fattispecie degli artt. 43,
44 e 45, lettere D giacché in caso contrario l'Azienda non avrebbe i
relativi fondi). A differenza dell'art. 4 della 724/1994, l'art. 1,
comma 12 della L.662/1996, nel confermare la riduzione del 15% per i
dipendenti che optino per l'esercizio dell'attività libero professionale
extra muraria, non distingue tra dirigenti medici e veterinari
accomunandoli in una unica fattispecie che prevede per tutti la
riduzione del 15% sulla componente fissa della retribuzione di
posizione. Né poteva essere diversamente poiché nel nuovo assetto della
retribuzione dei dirigenti interessati non esistono più le voci relative
alla indennità di tempo pieno o medico veterinaria di ispezione
vigilanza, e polizia veterinaria. Ne consegue, come ultima
considerazione, che il dirigente veterinario che dopo l'entrata in
vigore della L. 662/1996 opti per la libera professione extra muraria è
soggetto solo alla predetta riduzione del 15%. Non possono pertanto
essere applicati, nei confronti di questi ultimi, gli stipendi tabellari
previsti negli artt. 43, 44 e 45 lettera D), destinati a regolare in via
transitoria il pregresso differenziato regime dei veterinari. Con la L.
662/1996 si è pertanto ristabilita una piena condizione di parità tra
medici e veterinari esercitanti la libera professione extra muraria. Va
da sé che ai veterinari di cui ai precitati artt. 43, 44 e 45 lettera D)
(come ai medici a tempo definito), non deve essere effettuata nessuna
ulteriore riduzione del 15% della retribuzione di posizione giacché il
loro trattamento economico complessivo è già fortemente differenziato in
ragione del pregresso esercizio di tale attività.
Pur nella perplessità che vi siano
stati incarichi a tempo determinato protrattisi tanto a lungo nel
precedente regime da determinare la maturazione di classi, si ritiene
che ai dirigenti stessi in servizio alla data del 31.12.1996 vada
applicato l'art. 47 con diritto alla relativa garanzia economica solo in
caso di prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza
soluzione di continuità. QUESITI COMUNI ALLE DUE AREE DIRIGENZIALI
Con nota n. 304 del 15.1.1997 l'A.Ra.N.
ha richiamato tutte le indicazioni fornite alle regioni con la
precedente nota n. 566 del 23.1.1996, con particolare riguardo a quelle
sulla composizione della delegazione trattante di parte sindacale. Nella
citata nota veniva specificato, nel dettaglio, sia che la delegazione
trattante è integrata con un componente di ciascuna delle strutture
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto sia
- in ordine alle federazioni di più sigle - che possono costituire
R.S.A. in sede decentrata solo i dirigenti iscritti alla federazione
unitariamente intesa e con la denominazione di quest'ultima,
indipendentemente dalla circostanza che poi nella sede locale siano
materialmente presenti tutte le componenti della federazione. In
relazione al numero dei rappresentanti sindacali ( se cioè le varie
sigle - comprese quelle "federate" - debbano limitarsi a designare un
solo rappresentante ovvero siano libere nella designazione), problema
circa il quale, negli elementi quadro trasmessi con la citata nota nulla
veniva indicato, si rileva che esso rappresenta un fatto
interna corporis
sul quale la controparte - al di là di informali accordi nei quali deve
prevalere il senso di responsabilità - non può ingerirsi ; sicché la
composizione numerica della delegazione sindacale, al di fuori di tale
accordo, non può essere imposta dalla parte pubblica. Va da sé, alla
stessa stregua, che la composizione della delegazione di parte pubblica
non può essere soggetta ad alcun esame o verifica da parte sindacale. 2)
Dopo la mancata registrazione in ambedue i
contratti dell'art. 16, che disciplinava la costituzione dei rapporti a
tempo determinato, quali prospettive vi sono perché la materia venga
definita contrattualmente ? Gli artt. 16 dei CCNL dell'area della
dirigenza dei quattro ruoli, che disciplinano le assunzioni a tempo
determinato, non registrati dalla Corte dei Conti e riproposti in
successivi CCNL del 18 e 19 dicembre 1996, sono stati nuovamente
respinti dalla Corte dei Conti, 3)
Quali sono le voci retributive del nuovo
trattamento economico della dirigenza che vanno corrisposte per 13
mensilità ? Le voci retributive che devono essere
corrisposte per 13 mensilità sono, relativamente ai loro ratei, la
retribuzione tabellare (comprensiva della RIA ove acquisita e del
maturato economico pensionabile non riassorbile di cui all'art. 44,
comma 2, lettera B) del CCNL dell'area non medica , ove acquisito),
l'indennità integrativa speciale (nella misura di 1/13 dei valori
previsti dagli artt. 46 dei CCNL), l'indennità di specificità medica e
la retribuzione di posizione (nelle due componenti fissa e variabile).
Per inquadrare correttamente il
quesito si osserva che la nuova struttura del trattamento economico
della dirigenza decorre, in termini generali, dalla data del 1.12.1995;
è pertanto da quel momento e non dal 6.12.1996 che le precedenti voci
del trattamento economico dei medici, vengono riassorbite dalle nuove
voci retributive che producono effetti a decorrere dalla predetta data
del 1.12.1995. 5)
Il diritto all'esercizio dell'opzione
tra rapporto ordinario e rapporto
ad incarico quinquennale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992,
attribuito ai Dirigenti di II° livello dagli artt. 58 (dirigenza medica) e
56 (dirigenza non medica), può essere esercitato anche da coloro che
abbiano superato il 62° anno di età (tenuto conto che il limite massimo di
65 anni per il collocamento a riposo d'ufficio può essere elevato, a
richiesta, di ulteriori due anni) ? La risposta affermativa al quesito
posto si basa su due elementi il primo dei quali è da rinvenirsi nel
disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 che non pone alcun limite di
età all'effettuazione dell'opzione.
Circa le modalità di finanziamento dei
fondi i CCNL utilizzano dizioni diverse riferendosi ora alla spesa
storica, ora alle risorse "destinate", altre volte alle risorse
"spettanti" ed in altri casi ancora alle risorse determinate. Le diverse
locuzioni utilizzate hanno ovviamente un diverso significato dal punto
di vista contabile che non può sfuggire agli interpreti.
Uno dei principi che regolano il
funzionamento del fondo per la retribuzione di posizione è quello
secondo il quale il fondo deve essere integralmente utilizzato. Ciò
comporta che, prima della graduazione delle funzioni, qualora nel fondo
stesso (depurato di quanto occorrente per il pagamento dello specifico
trattamento economico ai Dirigenti di II° livello, dell'indennità di
specificità medica per quanto attiene i medici ed i veterinari e della
retribuzione di posizione - definita nei valori minimi delle due
componenti dalle tabelle allegate ai CCNL - al termine dell'esercizio
finanziario, possano residuare risorse non utilizzate (evento da
collegare ad esempio ad eventuali vacanze dell'organico dei dirigenti od
a temporanee sospensioni del rapporto di lavoro senza diritto alla
retribuzione), soccorre lo specifico disposto degli articoli dei CCNL
disciplinanti la formazione dei fondi che consentono, appunto, la
completa utilizzazione del fondo medesimo attraverso un temporaneo
trasferimento dei residui nel fondo per la retribuzione di risultato,
con l'obbligo di ripristinare l'originaria consistenza del fondo per la
retribuzione di posizione all'inizio dell'esercizio successivo.
Il quesito trova soluzione rammentando quali erano le modalità di calcolo del valore dell'ora di plus orario, così come disciplinate nei precedenti accordi nazionali di lavoro, in specie dagli artt. 61 e 127 del D.P.R. 384/1990 ; sulla base delle citate disposizioni il valore di un ora di plus orario corrispondeva al 10% del trattamento economico globale mensile lordo goduto dal dipendente in virtù del D.P.R. 270/1987 ; tale attribuzione economica veniva quindi corrisposta su base mensile a fronte di un corrispettivo di ore aggiuntive reso dai dipendenti su base settimanale. Il controvalore di cui viene disposta il trasferimento ai sensi delle richiamate norme dei CCNL stipulati in data 5.12.1996, deve pertanto essere determinato su base mensile. 9)
Con quale decorrenza deve essere corrisposto
il compenso orario di L. 50.000 previsto dagli artt. 60 (area non medica)
e 62 (area medica) per la remunerazione dell'attività didattica svolta
fuori orario di lavoro ? Per l'attività didattica svolta fuori
orario di lavoro, l'art. 26, comma 15 del DPR 270/1987 prevedeva un
compenso orario di L. 30.000, ora aumentato a L. 50.000 dagli artt. 60 e
62 rispettivamente del CCNL per la Dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa e del CCNL per la Dirigenza medica e
veterinaria che, peraltro, non indicano espressamente la decorrenza del
nuovo beneficio economico.
In ordine ai problemi sollevati dal
Ministero del Tesoro si evidenzia che i CCNL del 5.12.1996 hanno
espressamente richiamato la perdurante validità degli artt. 48 e 117 del
DPR 384/1990
(la cui applicazione era ed è in corso di
esaurimento, come esplicitato nel CCNL relativo al 2° biennio). 11)
E' possibile la ricostruzione economica dell'anzianità per i dirigenti non
medici neo assunti già dipendenti del S.s.n. ? Agli stessi, medici e non
medici, va attribuità la parte variabile della retribuzione di posizione
prevista dalle tabelle ed in quale misura? Con riferimento al primo punto di
domanda si fa presente che, per i dirigenti non medici già dipendenti
del S.s.n. vincitori di concorso, in un apposito CCNL in corso di
autorizzazione è stata reinserita una norma di ricostruzione
dell'anzianità analoga all'art. 53 del DPR 384/1990 che fa salvo il
mantenimento della RIA già acquisita
Per quanto attiene i dirigenti di tutto il ruolo sanitario, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai vincitori di procedure concorsuali corrispondenti al II livello dirigenziale si applica la naturale successione delle norme contrattuali. Per i vincitori di concorso di ex X livello - fascia A è stato necessario regolamentare il regime transitorio in un CCNL, tuttora in fase di registrazione, con il quale si stabilisce il trattamento economico spettante. * * * * * * *
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