OGGETTO : chiarimenti in merito alla mobilità prevista dai contratti collettivi del comparto sanità e all'utilizzazione dei distacchi sindacali di cui al CCNL del 27.5.1997. Come è noto i contratti collettivi nazionali di lavoro delle due aree dirigenziali del comparto della sanità prevedono - rispettivamente agli artt. 39, comma 10 e 38, comma 10 - un'ulteriore fattispecie di mobilità che si affianca a quelle già individuate dal DPR 384/90. La notevole portata innovativa dell'istituto ha peraltro prodotto difficoltà applicative che richiedono alcune precisazioni. E' innanzitutto opportuno ricordare che in qualsiasi forma di mobilità non c'è novazione del rapporto di lavoro ma esso continua, senza soluzione di continuità, con l'amministrazione ricevente. I dirigenti che fruiscono delle norme sopracitate non devono, pertanto, dimettersi dall'azienda di appartenenza recedendo dal rapporto di lavoro, ma devono semplicemente limitarsi a produrre una comunicazione di "preavviso" per poter effettuare alla sua scadenza il trasferimento. In caso contrario si verificherebbe una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro che determinerebbe gravi conseguenze sulla regolare instaurazione del nuovo rapporto di lavoro con l'azienda di destinazione, per violazione delle vigenti regole sull'accesso, senza tener conto di tutte le possibili complicazioni sul piano giuridico, economico e previdenziale. Tale regola è valida anche nei casi di mobilità disciplinati dagli artt. 12 e 82, comma 2 lettera a) e 13 e 83, comma 2 del DPR 384/90, in virtù dei CCNL integrativi sottoscritti rispettivamente il 2 e il 1° luglio 1997. Si coglie, inoltre, l'occasione per segnalare che per il personale dei livelli l'art. 9 del CCNL integrativo del 22.5.1997 ha "armonizzato" le disposizioni sul superamento del nulla osta già previste per le aree dirigenziali, limitandole peraltro solo alle fattispecie di cui agli artt. 12 e 13 del DPR 384/90 . Infatti per detto personale non è prevista l'applicazione dei trasferimenti intuitu personae di cui agli artt. 39 e 38 dei CCNL delle aree dirigenziali. Ciò si ricava dalla lettura comparata dei diversi testi laddove la clausola contrattuale del comparto recita testualmente: "nell'ambito delle disposizioni disciplinate ....", mentre quella delle aree dirigenziali stabilisce che la norma opera "anche al di fuori delle ipotesi disciplinate.....". A chiarimento di un'ulteriore perplessità segnalata a questa Agenzia, si precisa, infine, che la sostituzione del nulla osta con la comunicazione di preavviso al trasferimento agisce - per il comparto e per le aree dirigenziali - sia in caso di mobilità regionale che in quella interregionale (cfr. in proposito gli artt. 3 dei CCNL integrativi del 1 e 2 luglio 1997 delle aree dirigenziali nonché la dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL integrativo del 22.5.1997 del comparto). Con riferimento al CCNL transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi e permessi sindacali per l' area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità è sorta la perplessità che detti dirigenti possano usufruire dei distacchi parziali ai sensi dell'art. 3, comma 2 con impegno orario di lavoro settimanale superiore al 50 %. Tale perplessità non ha ragione di essere, in base all'interpretazione letterale della norma che pone il limite del 50 % dell'orario di lavoro come soglia al di sotto della quale non si può scendere, mentre sono evidentemente possibili prestazioni orarie superiori. Ciò si deduce, in particolare, dall'esame dell'art. 3, comma 5 del CCNL quadro transitorio del 26.5.1997, avente lo stesso oggetto, il quale determina i principi generali e comuni della materia. Nella clausola citata, infatti, è esplicitato che per i dirigenti rappresentanti sindacali la prestazione lavorativa può anche essere superiore al 50 % . Tale disposizione assume la caratteristica di principio generale e comune alla luce del quale va interpretata la clausola del contratto dell'area della dirigenza medica e veterinaria. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza di tutte le aziende ed enti del comparto operanti nel territorio di riferimento. |