Oggetto: Norme d.lgs. 19.6.1999, n° 229 – Quesiti.
Con riferimento all'oggetto si rappresenta quanto
segue.
La materia di cui al primo quesito è regolata dal d.lgs. 502 del 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni che all'art. 15 affida alla
contrattazione collettiva nazionale la definizioni dei criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per la assegnazione, valutazione
e verifica degli incarichi dirigenziali e all'art. 15-ter individua i casi di
revoca affidandone le procedure e modalità sempre ai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
A tal fine si
rammenta che, con estrema chiarezza, l'art. 33 del CCNL 8.6.2000 annette
all'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico il valore di
condizione necessaria e sufficiente per la conferma od il conferimento di nuovi
incarichi di maggior rilievo professionale o gestionale nel caso di strutture
semplici o complesse.
Ciò sta a
significare il valore premiante del sistema degli incarichi che non sarebbe
garantito ove, pur in presenza di una valutazione positiva, il dirigente di
struttura complessa non fosse confermato nel suo incarico ma assegnato ad altro
incarico anche di elevata specializzazione ma di natura professionale pur con
pari valore economico.
Unica eccezione
può essere costituita solo dai casi di ristrutturazione aziendale regolati
dall'art. 39 – comma 8 – del CCNL 8.6.2000 e dall'art. 4 – comma 2, lett. f) –
del già richiamato CCNL.
Con riguardo al
secondo quesito, questa Agenzia è dell'avviso che la rosa degli idonei
all'incarico di struttura complessa formulata dalla commissione prevista
dall'art. 15-ter – comma 2 – del d.lgs. 502 del 1992 nell'ambito della quale il
direttore generale opera la propria scelta esaurisca i suoi effetti con il
conferimento dell'incarico da attribuire e non possa essere utilizzata alla
stessa stregua di una graduatoria concorsuale in quanto non è in alcun modo ad
essa assimilabile.
In ordine al terzo
quesito, si fa presente che la mobilità intercompartimentale è possibile solo
tra pubbliche amministrazioni, quindi ai fini della sua applicabilità rileva la
natura dell'ente a capitale misto affinché questo sia riconducibile nell'ambito
del comparto del pubblico impiego ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 e per
l'area della dirigenza dal recente CCNQ del 23 settembre
2004.
Per quanto attiene al quarto
quesito, nel rinviare all'art. 16 del CCNL 10.2.2004 ove è chiaro il legame tra
mobilità interna ed incarichi, questa Agenzia è dell'opinione che non si possa
prescindere dalla disciplina di appartenenza. La stessa mobilità d'urgenza è
regolata al comma 4 del medesimo articolo del contratto.
Infine, con riferimento alla applicazione dell'art.
15-septies del d.lgs. 502 del 1992, si fa presente che l'art. 62 – comma 5 – del
CCNL 8.6.2000 stabilisce che le aziende debbano individuare preventivamente con
proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i
requisiti richiesti, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 - comma 2 – del
richiamato CCNL. L'incarico da conferire potrà essere uno di quelli indicati
nell'art. 27 del CCNL 8.6.2000 in relazione alle specifiche esigenze
aziendali.
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