- Prot.
1174/05
OGGETTO: art. 43
Legge 449/1997
In esito al quesito
in oggetto diretto a verificare se l'art. 43 della Legge 449/1997 (richiamato
dall'art. 4 dei CCNL delle aree dirigenziali del 8 giugno 2000 e dal CCNL del 7
aprile 1999 per il comparto) sia applicabile in tutto o in parte al SSN, si fa
presente che, ad avviso di questa Agenzia, la risposta č affermativa, sia sulla
base degli elementi letterali del comma 1 dell'art. 43 della citata Legge che
della stessa disposizione contrattuale che la recepisce.
Non č, infatti, da considerare motivo di esclusione
dall'applicabilitā dell'art. 43 la circostanza che il secondo ed il quarto comma
sembrino dettare parametri e regole solo per le Amministrazioni dello Stato,
necessarie in quanto, per esse, le indicazioni per la formazione dei bilanci
vengono date solo attraverso la legge. Analoghe indicazioni, invece, non possono essere previste per le
Amministrazioni, fornite di autonomia di bilancio, come le aziende del SSN, che
seguono per tale materia le indicazioni regionali.
Pertanto, le precisazioni contenute nei commi 2 e 4
dell'art. 43 della Legge 449/1997 non vanno interpretate come limitazioni alla
applicazione delle relative disposizioni alle Amministrazioni non statali ma
stanno a specificare che queste, comprese quelle del SSN, provvedono ad
applicare le medesime regole secondo gli atti di organizzazione e regolamenti
aziendali di natura privatistici appositamente adottati. In tal senso i commi 2 e 4 dell'art. 43 possono essere
assunti, anche nelle Amministrazioni non statali, come parametri per la
individuazione sia delle quote da destinare ai fondi per la retribuzione di
risultato dei dirigenti o alla produttivitā dei dipendenti sia delle quote
afferenti il bilancio.
A sostegno di
questa tesi si pone anche l'art. 4 dei relativi CCNL vigenti che si riferiscono
all'art. 43 nel suo complesso. Non
pregiudica tale interpretazione l'osservazione che per le Autonomie locali
l'art. 43 sia stato recepito nel relativo Testo Unico n. 267 del 2000, la cui
normativa limitata a quel settore riproduce in proprio le norme del pubblico
impiego ad esso applicate ed assume, pertanto, carattere di normativa
speciale.
Concludendo l'art. 43 in esame
č applicabile in toto in tutte le pubbliche amministrazioni non statali
attraverso i propri atti regolamentari senza necessitā di un recepimento per
legge.
IL PRESIDENTE (Avv. Guido Fantoni) Firmato |