19 luglio 2006 - Prot.
6464
OGGETTO: Chiarimenti sulle
clausole dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro della Dirigenza del SSN –
Area della Dirigenza Medica e Veterinaria parte normativa quadriennio 2002/2005
e parte economica biennio 2002-2003 - Area Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica e Amministrativa parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica
biennio 2002-2003.
Agli ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E PROVINCIE
AUTONOME
Loro
Sedi
La novità delle materie disciplinate dai Contratti Collettivi Nazionali
del Lavoro stipulati in data 3.11.2005 per il personale della Dirigenza del
Servizio Sanitario Nazionale ha indotto numerose aziende ed enti a formulare
quesiti scritti e telefonici in ordine ad alcune specifiche clausole dei
relativi istituti. Si rende, pertanto, opportuno, d'intesa con il Comitato di
Settore, di fornire chiarimenti anche in ordine a tali contratti allo scopo di
favorire l'omogeneità di applicazione dei relativi istituti, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 46 comma 1 del d.lgs 165/2001.
Considerata la rilevanza degli argomenti trattati, si prega
di dare al presente documento, la massima diffusione tra le aziende e gli enti
del comparto di propria competenza territoriale, rammentando, come sempre, che
la gestione dei contratti collettivi rientra, in ogni caso, nella specifica
attività, competenza, autonomia e responsabilità delle
aziende.
Si rammenta che le precedenti
note di chiarimenti - come la presente – sono comunque rinvenibili sul sito
internet di questa Agenzia che di seguito si riporta: www.aranagenzia.it
IL PRESIDENTE (Cons. Raffaele PERNA) F.to
Perna
CHIARIMENTI SUL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLE AREE DELLA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA E
DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE STIPULATO IL 3 NOVEMBRE 2005 PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 – 2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002 – 2003
1)
Art. 4 area medico - veterinaria e area SPTA (Contrattazione collettiva
integrativa).
a) E' obbligatorio stipulare il contratto collettivo
integrativo?
Il CCNL ha espressamente previsto lo
svolgimento in sede aziendale della contrattazione collettiva integrativa
specificando le materie che in detta sede devono essere regolate. Trattasi
del completamento del CCNL nazionale che, in coerenza con il carattere
privatistico della contrattazione, si svolge in conformità alle convenienze
ed ai distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un
accordo, salvo che per le materie implicanti l'erogazione di risorse
destinate al trattamento economico. Il comportamento che le aziende devono
tenere in questi casi è chiaramente esplicitato nel comma 4 dell'articolo in
esame, dal quale, comunque, si rileva che devono essere esperiti tutti i
possibili tentativi per pervenire ad un accordo anche nelle materie per cui
esso non è obbligatorio (lettere da C a G dell'art. 4 stesso per le quali è
previsto un determinato arco di tempo per la chiusura del negoziato) sulla
base del presupposto che il modello condiviso e partecipato sia migliore di
quello imposto con atto unilaterale. In ogni caso nelle materie a contenuto
economico diretto l'accordo è obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del d.lgs.
165 del 2001.
2)
Art. 12 area medico – veterinaria e area SPTA (Effetti del passaggio dal
rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e
viceversa).
a) Il passaggio al
rapporto di lavoro non esclusivo ha effetti sul mantenimento della direzione di
dipartimento?
Il passaggio dal rapporto esclusivo al
rapporto non esclusivo non preclude il mantenimento dell'incarico di
struttura semplice o complessa (le cui definizioni si rinvengono nell'art.
27 del CCNL dell'8 giugno 2000) così come espressamente previsto dalla legge
138 del 2004 e dal comma 1, primo alinea, dell'art. 12 in esame. Tuttavia le
aziende, dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni, pur avendo
libertà di scelta nel conferimento o mantenimento degli incarichi di
struttura anche ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, devono
agire in conformità delle linee di indirizzo regionali sulla materia. E'
utile, a tale proposito, rammentare il disposto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 181 del 2006. Tuttavia, nella sola ipotesi di mancanza di
tali linee, sarebbe opportuno che le aziende, almeno temporaneamente,
regolassero preventivamente la propria scelta in ordine all'applicazione
della legge n. 138 per consentire ai dirigenti di optare consapevolmente,
entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'eventuale rapporto di lavoro non
esclusivo.
b) Nelle aziende
che privilegiano il rapporto di lavoro esclusivo, come si provvede alla
sostituzione dei dirigenti con incarico di struttura complessa in caso di loro
passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo? Come si
procede per i dirigenti di struttura semplice?
Gli incarichi di struttura complessa
lasciati disponibili da dirigenti che hanno optato per il rapporto di
lavoro non esclusivo rendono disponibile anche il posto di organico cui
accede l'incarico salvo modifica di esso da parte dell'azienda. Pertanto
la sostituzione di tali dirigenti avviene secondo le procedure vigenti ai
sensi del DPR 484/1997 oppure, ove ne ricorrano le condizioni, dell'art.
15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Nel caso
che i dirigenti siano, invece, titolari di incarichi di struttura semplice
si procede secondo la disciplina dell'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
c) Il dirigente di
struttura complessa che ha optato per il rapporto non esclusivo perdendo il
relativo incarico, se passa nuovamente a rapporto esclusivo riprende l'incarico
precedentemente attribuito?
Il ritorno al rapporto di lavoro
esclusivo è interamente e chiaramente disciplinato dagli artt. 58 e 54 dei
contratti delle rispettive aree dirigenziali stipulati il 3 novembre 2005,
dai quali si evince l'inesistenza di automatismi nel sistema degli
incarichi per effetto dei passaggi da un rapporto di lavoro all'altro. In
particolare, nel caso cui si risponde, l'attribuzione dell'incarico di
struttura complessa non può che avvenire nel rispetto del D.P.R. 484 del
1997 o dell'art. 15 septies del d.lgs 502 del
1992.
3) Art. 13
area medico - veterinaria (Rapporti di lavoro ad
esaurimento).
a) Il CCNL ha
previsto per gli ex medici condotti il mantenimento in servizio ad esaurimento.
Come devono comportarsi le aziende nei confronti dei dirigenti che, cessati dal
servizio per dimissioni volontarie a causa della precedente vincolante normativa
di legge e contrattuale, richiedono ora la riammissione in servizio?
La intervenuta normativa contrattuale ha
previsto anche per gli ex medici condotti il rapporto di lavoro ad
esaurimento mantenendo in vigore la disciplina speciale che ne caratterizza
il rapporto di lavoro stesso ai sensi delle leggi nn. 58 e 412 del 1991 e
lasciando unicamente alla volontà del dirigente la scelta del passaggio al
rapporto di lavoro con orario unico esclusivo o non esclusivo. La norma in
esame si riferisce ai dirigenti tuttora in servizio e non rimette affatto in
discussione i rapporti di lavoro che hanno trovato una loro definitiva
volontaria conclusione nel quadro normativo vigente all'epoca delle
dimissioni ancorché la vincolatività della predetta normativa sia venuta
meno per effetto della legge n. 138 del 2004. Nei casi prospettati, si ritiene comunque possibile l'applicazione
dell'art. 21 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (ricostituzione del
rapporto di lavoro) con la osservanza delle previste modalità e condizioni,
fermo rimanendo che la riammissione in servizio potrà avvenire con rapporto
di lavoro con orario unico esclusivo o non esclusivo ma nell'impossibilità
di ripristinare l'applicazione della normativa di privilegio di cui alla
legge 412 del 1991 che consentiva di mantenere ai medici condotti come
diritto speciale l'attività come medico convenzionato con il servizio
sanitario nazionale. Si vuol cioè dire che la riassunzione non può che
avvenire alle medesime condizioni di incompatibilità attualmente vigenti per
tutti coloro che sono ora assunti dalle aziende.
4) Art. 14 area
medico - veterinaria e area SPTA (Orario di lavoro dei
dirigenti).
a) La misura della
tariffa oraria prevista dal comma 6 e da erogare per le prestazioni richieste al
personale dirigente sanitario per il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali eccedenti quelli negoziati sono da considerare al lordo o al netto
degli oneri riflessi a carico dell'azienda?
Il comma 6 prevede che le aziende, per il
raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli concordati e non
soddisfatti con l'incremento delle ore lavorative del comma 5, possano
ricorrere, d'accordo con l'equipe interessata, all'istituto della libera
professione aziendale disciplinato dall'art. 55 – comma 2 - del CCNL 8
giugno 2000 in presenza delle condizioni ivi previste. La definizione di una
tariffa oraria mediante il contratto si spiega con la necessità di
uniformare i compensi per tali prestazioni a livello nazionale ma non muta
il regime fiscale già vigente per detti proventi. b) L'erogazione di
prestazioni aggiuntive in regime libero professionale rappresenta un obbligo per
i dipendenti che operano in regime di esclusività?
L'azienda può richiedere ai dirigenti con
rapporto di lavoro esclusivo prestazioni aggiuntive per il raggiungimento di
obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati con le procedure di
budget previste dagli artt. 65 e 62 dei CCNL del 5 dicembre 1996 delle
rispettive aree dirigenziali. Esse, una volta concordate, sono obbligatorie
per i dirigenti facenti parte della equipe secondo le modalità operative
stabilite. c) E' ancora applicabile l'art. 65 - comma 3 – del CCNL 5
dicembre 1996 area medico - veterinaria secondo cui la retribuzione di risultato
compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro per il
raggiungimento degli obiettivi?
L'art. 65 del CCNL del 5 dicembre 1996 non è
stato disapplicato dai successivi contratti e la sua attuazione va negoziata
con le procedure di budget richiamate nei vari commi dell'art. 14 del nuovo
CCNL, nell'ambito delle quali deve essere affrontata la questione in oggetto
(cfr. anche punto precedente).
5) Art. 15 area
medico - veterinaria e area SPTA (Orario di lavoro dei dirigenti di struttura
complessa).
a) I dirigenti con
incarico di struttura complessa sono soggetti all'orario minimo di lavoro di 38
ore?
I direttori di struttura complessa sono
tenuti ad assicurare la propria presenza in servizio al fine di garantire il
normale funzionamento della struttura cui sono preposti. Per tali dirigenti
non vi è l'obbligo di orario minimo ma quello di articolare e correlare il
proprio tempo lavoro all'orario degli altri dirigenti come attesta il
riferimento all'art. 14 contenuto nel comma 1 della disposizione in esame.
A tale scopo è necessario che il
direttore di struttura complessa, con modalità condivise con le aziende,
documenti la pianificazione della propria attività istituzionale e delle
proprie assenze nonché dei giorni ed orari dedicati alla libera professione,
al fine di rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie
prestazioni lavorative.
6) Art. 17, comma 3 area medico
- veterinaria e area SPTA (Pronta disponibilità).
a) Se i dirigenti di struttura complessa effettuano la
pronta disponibilità integrativa, le ore di servizio prestato in caso di
chiamata possono essere retribuite come lavoro straordinario?
Il servizio di pronta disponibilità
integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i
dirigenti compresi quelli di struttura complessa. Nel caso in cui l'azienda,
con le procedure dell'art. 6, comma 1 lett. B), penultimo alinea, abbia
previsto tale tipologia di servizi di guardia, poiché per i dirigenti di
struttura complessa non è prevista alcuna forma di retribuzione per le ore
di straordinario, il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese in
pronta disponibilità dovrà essere preventivamente concordato sulla base di
appositi criteri da definirsi nell'ambito della contrattazione integrativa
per la retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 65, comma 4 del CCNL 5.
L'indennità è, invece, retribuibile perché non legata alle prestazioni
orarie ma al mero disagio.
b) I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale possono
svolgere servizio di pronta disponibilità?
I dirigenti ad impegno ridotto di tipo
orizzontale o verticale non possono svolgere servizio di pronta
disponibilità, così come espressamente previsto dall'art. 4 – comma 12 – del
CCNL Integrativo del CCNL 8 giugno 2000 sottoscritto in data 22 febbraio
2001 per entrambe le aree della dirigenza.
7) Art.
18 – area medico - veterinaria e area SPTA ( Integrazione dell'art. 55 del CCNL
8 giugno 2000).
a) Le prestazioni
per servizi di guardia notturna eccedenti le prestazioni concordate sono
retribuibili secondo l'art. 18 anche se effettuate in periodi antecedenti alla
stipulazione del CCNL?
L'art. 18 del CCNL 3 novembre 2005 che integra
l'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000 non è suscettibile di applicazione
retroattiva come esplicitamente indicato dal comma 2 della norma richiamata.
8) Art. 19 area medico - veterinaria e area SPTA (Rapporto tra
procedimento penale e rapporto di lavoro).
a) In caso di patteggiamento
o di sentenza di non imputabilità per incapacità di intendere e volere al
momento del fatto, quali sono gli effetti della sentenza sulla prosecuzione del
rapporto di lavoro?
Il patteggiamento, ai sensi dell'art. 445,
comma 1 bis del c.p.p. è equiparato a pronuncia di condanna la cui
influenza sul rapporto di lavoro è disciplinata dall'art. 19, comma 9 in
esame. A tale proposito si rammenta, anche in base alla costante
giurisprudenza (cfr, da ultimo Cons. Stato, IV sez., sentenza 25 marzo
2005, n. 1275; idem 10 maggio 2006, n. 2572) che non vi è automatismo tra
la sentenza di condanna ed il recesso. Ove, sulla base delle autonome
valutazioni dell'azienda in relazione alla gravità dei fatti oggetto del
procedimento penale conclusosi con tale tipo di sentenza, sia attivato il
recesso, questo deve svolgersi nel rispetto delle tutele e procedure
previste dagli art. 36 o 35 dei CCNL del 5 dicembre 1996 delle
corrispondenti aree della dirigenza, compreso l'invio al Comitato dei
Garanti stabilito dai CCNL dell'8 giugno 2000. Per la seconda fattispecie prospettata pare opportuno
premettere che ogni valutazione deve essere rapportata al singolo caso e,
pertanto, il parere di questa Agenzia può assumere solo valore generico. A
tal fine si può ipotizzare che, nel caso in cui il dirigente sia stato
dichiarato non imputabile perchè riconosciuto incapace di intendere e di
volere con sentenza non ancora definitiva, si deve verificare se nei
confronti dello stesso sia stata applicata una misura di sicurezza che,
impedendone la continuazione del rapporto di lavoro, comporti l'
attivazione della sospensione obbligatoria. Ove il dirigente fosse già
soggetto a sospensione facoltativa e sia stato riconosciuto totalmente o
temporaneamente incapace di intendere e di volere senza l'applicazione di
una misura di sicurezza che ne impedisca la prestazione lavorativa,
l'azienda, prima di riammetterlo in servizio, anticipatamente o alla
scadenza della sospensione, può sempre verificarne lo stato di salute ed
attivare le conseguenti tutele, ai sensi dell'art. 29 del CCNL 5 dicembre
1996 che prescinde anche dalla sussistenza di uno stato di malattia
preesistente. Qualora in tale contesto si riscontri l' incapacità assoluta
e permanente del dirigente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda
potrà procedere anche alla risoluzione del rapporto applicando l'art. 24,
comma 3 del medesimo CCNL. Si rammenta, in ogni caso che i periodi di
sospensione obbligatoria e facoltativa non possono eccedere
cumulativamente il quinquennio. Con
l'occasione si segnala che nel comma 12 dell'art. 19 è stato rinvenuto un
errore materiale nella citazione dei commi cui si applica la durata della
sospensione che vale non per i soli commi da 2 a 5 ma anche per la
sospensione obbligatoria del comma 1. L'errore è stato corretto con il
verbale del 5 luglio 2006, pubblicato sul sito di questa
Agenzia.
b) L'apertura
di un procedimento penale determina la sospensione automatica di una procedura
di recesso già attivata per i medesimi fatti?
Nel rapporto di lavoro dei dirigenti non
è previsto un codice disciplinare come per i dipendenti e, quindi, l'art. 19
del CCNL non ha regolato i rapporti tra procedimento penale ed il recesso
eventualmente avviato prevedendone l'automatica sospensione in caso di
attivazione del procedimento penale. In tale ipotesi, tuttavia, a parere di
questa Agenzia, si deve fare riferimento all'art. 19, comma 2 che regola la
sospensione facoltativa dal servizio del dirigente, ove il fatto posto in
essere sia di tale gravità che, se accertato, potrebbe dar luogo al recesso
e purchè vi sia stato il rinvio a giudizio. Si richiama il contenuto della
dichiarazione congiunta n. 6 .
9) Art. 20
area medico – veterinaria e area SPTA (Comitato dei
garanti).
a) La dichiarazione
congiunta n. 14 fa riferimento (sia pure incidentalmente, parlando della
"prorogatio") alla riconferma dei componenti del Comitato dei garanti. Questa
dichiarazione congiunta prevale rispetto alla disposizione contrattuale (art. 23
CCNL 8 giugno 2000) secondo cui i componenti del Comitato dei garanti non sono
rinnovabili?
La contraddizione fra la disposizione
contrattuale e la dichiarazione congiunta n. 14 è stata risolta a favore
della norma contrattuale (art. 23 CCNL 8 giugno 2000). Tale circostanza è
stata formalizzata nei CCNL delle aree della dirigenza, relative al II
biennio 2004 – 2005, sottoscritti in data 5 luglio 2006 (art. 14 – comma 2 –
ultimo alinea).
10) Art. 21 area medico -veterinaria e area SPTA (Copertura
assicurativa).
a) L'adesione del dirigente
alla polizza assicurativa stipulata dall'azienda per la copertura di ulteriori
rischi è da intendersi facoltativa o obbligatoria?
La intervenuta norma contrattuale aggiorna
l'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000, prevedendo la copertura assicurativa
obbligatoria dei dirigenti, a cura dell'azienda, nell'ambito della spesa già
prevista in bilancio. La copertura assicurativa di ulteriori rischi è,
invece, rimessa alla volontà dei dirigenti che in tal modo acconsentono ad
una trattenuta tra € 26 e € 50 che decorre dall'estensione della polizza al
dirigente.
11) Art. 24 – comma 2 – area
SPTA (Disposizioni particolari).
a) La applicazione dell'art.
24, comma 2 è riservata alle sole aziende in situazione di pareggio di bilancio
oppure la norma si applica unicamente alle condizioni previste dall'art. 43 –
comma 5 – della legge n. 449 del 1997che non prevede tale
condizione?
La disposizione contrattuale si ritiene di
chiara lettura e fa riferimento esclusivamente ai risparmi di gestione
rispetto alle spese legali sostenute nell'anno precedente. Le quote vanno
riconosciute con le procedure ed alle condizioni indicate dall'art. 43 –
comma 5 – della legge n. 449 del 1997, secondo quanto stabilito in
contrattazione integrativa (cfr. art. 4, comma 2, lett. B punto n.
2).
12) Art. 24 – comma
10 – area SPTA (Disposizioni particolari).
a) Le condizioni per il conferimento
dell'incarico di responsabile di struttura complessa a dirigente del ruolo
professionale, tecnico ed amministrativo con meno 5 anni di servizio devono
sussistere tutte oppure si può procedere anche in carenza del requisito di
almeno tre anni di anzianità nella posizione dirigenziale?
Il nuovo contratto ha ritenuto ancora
possibile la applicazione della clausola speciale contenuta nel comma 4,
primo alinea, penultimo periodo dell'art. 29 del CCNL 8 giugno 2000 a
condizione che il dirigente, oltre ad aver conseguito idoneo attestato in
corso di formazione manageriale, abbia almeno tre anni di anzianità nella
posizione dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica
anticipata da parte del Collegio tecnico. Trattasi di condizioni che devono essere tutte coesistenti e
rispettate al momento del conferimento dell'incarico proprio perché si è in
presenza di una disciplina a carattere speciale che, per la vigenza del
presente contratto, consente alle aziende di conferire incarichi di
struttura complessa anche a dirigenti con esperienza professionale inferiore
a cinque anni.
b) Quale è il
comportamento delle aziende in materia di attribuzione degli incarichi
dell'art. 27, comma 1, lett. b), c), e d) del CCNL 8 giugno 2000 dal momento
che il nuovo CCNL non sembra più prevederne la possibilità di conferimento
trascorso il periodo di prova?
La materia del conferimento degli incarichi è tuttora disciplinata
dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, il quale ha regolato il percorso di
carriera dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
nel sistema degli incarichi in modo identico a quello dell'area medico –
veterinaria e degli altri sanitari. Pertanto anche per i dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo vale la norma che superato il
periodo di prova e per un quinquennio gli incarichi conferibili sono solo
quelli della lettera d). Ciò è dimostrato, sotto il profilo letterale, dallo
stesso art. 28 che al comma 5 richiama le medesime modalità di verifica
anche temporali previste per i dirigenti del ruolo sanitario. L'allineamento
delle carriere effettuato dai CCNL del 2000 ha, quindi, superato nei fatti
la norma contenuta nell'art. 55 comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996,
lasciando come unica eccezione quella dell'art. 29, comma 4 (ora modificato
dall'art. 24, comma 10, cfr. in questo punto lett. a) che opera solo in
presenza di particolari condizioni ed in via eccezionale e, quindi, non come
norma di regime. Ulteriore prova di tale superamento si rinviene anche
nell'art. 4 del CCNL 8 giugno 2000 del II biennio economico e nei contratti
successivi che fanno sempre riferimento al superamento del quinquennio per
il conferimento di altri incarichi relativi alle lettere b) e c) dell'art.
27 in oggetto e per l'equiparazione della retribuzione di posizione.
L'attuale contratto, pertanto, non innova nulla nella disciplina degli
incarichi ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
delineatasi dopo i CCNL del 2000. Si veda al proposito anche la nota di
chiarimenti n. 1943 del 20 febbraio 2002 al punto 6), consultabile sul sito
ARAN: www.aranagenzia.it .
13) Art. 24 – comma 13 – area medico - veterinaria e art. 24
– comma 15 – area SPTA (Disposizioni particolari).
a) Quanto può durare un incarico a tempo
determinato per la sostituzione di un dirigente con incarico di struttura
complessa in aspettativa?
La norma contrattuale consente
all'azienda di sostituire il dirigente di struttura complessa collocato in
aspettativa per tutta la durata della medesima mediante il conferimento di
incarico a tempo determinato ad altro dirigente. E' fatto salvo il caso del
rientro anticipato del titolare. L'incarico a tempo determinato è conferito
secondo le procedure di cui al DPR. 484/1997 ovvero dell'art. 15 septies del
d.lgs 502 del 1992 . La mancata citazione di tale ultima modalità di
assunzione nell'art. 18, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000 (richiamato dalla
clausola che si commenta) non preclude alle aziende di utilizzarla in quanto
comunque prevista dall'art. 13 comma 2 del medesimo contratto. Si rammenta,
infine, che - al verificarsi delle condizioni per l'aspettativa - questa
deve essere concessa senza esercizio di alcun potere discrezionale da parte
dell'azienda. La ragione della clausola si spiega perché, tra i principi
della riforma del pubblico impiego, la mobilità - anche indiretta attraverso
l'assunzione di incarichi a tempo determinato - assume particolare rilievo
come caratteristica diretta a valorizzare l'esperienza e la crescita
professionale dei dipendenti e dei dirigenti in
particolare.
14)
Art. 25 e seguenti area medico – veterinaria e area SPTA (Verifica e valutazione
dei dirigenti).
a) Se nella
valutazione di I istanza viene accertata una incompatibilità tra valutatore e
valutato, l'azienda deve ripetere la verifica con altro soggetto?
I CCNL, affrontando il tema della
valutazione dei dirigenti non avevano il compito di fornire nel dettaglio le
modalità per procedere alla valutazione. Tuttavia nell'allegato n. 5 è
ipotizzato proprio un caso di possibile insorgenza di conflitto fra il
valutato ed il valutatore di I istanza. In tale contesto viene suggerito di
disciplinare i casi consimili nel regolamento di funzionamento degli organi
di valutazione al fine di prevenire l'insorgenza di contenziosi che
potrebbero vanificare il processo di valutazione per vizi di forma.
b) Se la verifica dei
dirigenti non viene effettuata nei termini di scadenza dell'incarico conferito o
si prolunga nel tempo, l'incarico successivo da quando decorre?
Le aziende, con atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, devono stabilire le modalità di effettuazione dei
processi di valutazione per il conferimento o rinnovo degli incarichi in
modo da garantire, anche alla loro scadenza, senza soluzione di continuità
l'erogazione delle prestazioni evitando problemi circa la decorrenza della
conferma dell'incarico. Trattandosi di materia organizzativa, i CCNL non
hanno effettuato alcuna previsione ritenendo che sia interesse dell'azienda
non solo mantenere l'efficienza dei servizi ma anche tutelare i propri
dirigenti che, nell'assunzione di responsabilità, devono essere sorretti dal
conferimento di incarichi formali senza interruzione del loro
mandato.
c) La valutazione
negativa da parte del Collegio tecnico per l'accertamento della responsabilità
dirigenziale quale giusta causa di recesso è ineludibile oppure in casi
particolarmente gravi è da ritenersi sufficiente l'applicazione dell'art. 36 del
CCNL 5 dicembre 1996 con il parere favorevole del Comitato dei
Garanti?
Le ipotesi di valutazione negativa che danno
luogo al recesso sono tipizzate e regolate dagli artt. 30 e 31 del CCNL del
3 novembre 2005. L'ipotesi prospettata sembra riferirsi a meri comportamenti
disciplinari non attinenti l'oggetto delle valutazioni citate che, pertanto,
dovendo essere considerati alla stregua di tutti i comportamenti soggettivi
negativi, in relazione alla loro gravità possono dar luogo alle procedure
previste dall' articolo 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL
dell'8 giugno 2000 come integrato dall'art. 20 del CCNL 3 novembre
2005.
d) Le valutazioni esperite
fino all'entrata a regime del nuovo sistema di valutazione (30 novembre 2005)
mantengono i loro effetti?
Le valutazioni svolte dalle aziende fino alla
data di entrata in vigore del CCNL nei confronti dei dirigenti mantengono i
loro effetti secondo la previgente disciplina. Il ritardo nella stipulazione
dei contratti non ha consentito di avere un ampio margine di tempo per la
messa a regime del sistema di valutazione la cui attuazione era prevista
entro il 30 novembre 2005, ai sensi dell'art. 32. Ne consegue che ciascuna
azienda dovrà procedere nel corso del 2006 - ed in tempo utile per la
valutazione relativa a tale anno - all'armonizzazione del proprio sistema
con gli attuali criteri, significando comunque che gli esiti della
valutazione dovranno essere quelli previsti dalla nuova normativa in
mancanza di una norma transitoria nel contratto che regoli tale materia.
Peraltro l'attuale disciplina, a parere di questa Agenzia, pare più
favorevole della precedente sia con riguardo agli effetti negativi della
valutazione dei risultati che delle attività professionali svolte (artt. 30
e 31) in quanto le procedure, nettamente distinte e trasparenti a differenza
delle disposizioni dei CCNL 8 giugno 2000, prevedono maggiori tutele nel
caso di perdita dell'incarico (art. 30, comma 4) e modalità per la rimozione
degli effetti negativi della valutazione (art. 31 comma 7).
e) Con l'attivazione delle
strutture del d.lgs. 286/1999 è possibile mantenere ancora in essere un nucleo
di valutazione esterno?
Il nucleo di valutazione opera sino alla
eventuale applicazione da parte della azienda dell'art. 10, comma 4, del
d.lgs. 286 del 1999 (cfr. art. 26, comma
4).
15) Art. 35
area medico - veterinaria e area SPTA (Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare).
a) Gli arretrati derivanti dagli incrementi
contrattuali vanno riconosciuti anche ai dirigenti assunti a tempo
determinato con le vigenti procedure?
I CCNL del 3 novembre 2005, come i precedenti,
si applicano a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato dipendenti dalle aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale individuati dall'art. 1 dei CCNL in esame. Gli arretrati
vanno corrisposti con riferimento all'effettivo periodo di servizio prestato
nell'arco di vigenza dei CCNL di riferimento.
16) Art. 36 area SPTA ( Indennità di struttura
complessa)
a) In presenza di
risorse nel fondo dell'art. 54, l'indennità di struttura complessa può essere
incrementata sino al suo valore massimo?
La capienza del fondo della retribuzione
di posizione consente alle aziende di incrementare l'indennità di struttura
complessa per i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo sino al raggiungimento del valore massimo di €
9.432,00 come già previsto dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Quanto
affermato trova anche conferma nell'art. 9 - comma 5 – del CCNL II – Biennio
Economico 2004-2005 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa sottoscritto in data 5 luglio 2006, dove - per il
raggiungimento di tale finalità - è previsto anche un apposito finanziamento
a decorrere dal 31 dicembre 2005.
17) Art. 37 e seguenti area
medico -veterinaria e area SPTA (Retribuzione di posizione minima dei
dirigenti).
a) Ai fini degli incrementi
relativi alla retribuzione di posizione minima contrattuale, quale significato
si deve attribuire alle dizioni di "dirigente con incarico di struttura semplice
o ex modulo funzionale DPR 384/90" e di "dirigente con incarico lett. c) art. 27
CCNL 8 giugno 2000" ?
Per comprendere le dizioni usate nel
contratto occorre rammentare che le prime tabelle della retribuzione minima
contrattuale adottate dai CCNL 5 dicembre 1996, I e II biennio facevano
esplicito riferimento alle posizioni giuridiche di provenienza dei dirigenti
del SSN. Le tavole allegate ai CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico,
come previsto da una apposita nota in calce, provvedevano a raccordare le
precedenti dizioni con quelle introdotte dall'art. 27 dei medesimi
contratti. Il dirigente ex modulo funzionale DPR 384/1990, nelle tabelle
degli artt. 37 e seguenti, è stato inserito nella stessa posizione economica
del dirigente con incarico di struttura semplice, in quanto in virtù della
tabella allegato 1 al II biennio 1996 – 1997 ne percepiva la medesima
retribuzione di posizione minima contrattuale provenendo entrambi dall'ex 10
livello qualificato ai sensi dell' art. 116 del DPR 384 del 1990. La tabella
non esprime, dunque, posizione gerarchica o cambiamento della natura
dell'incarico conferito in azienda ma più semplicemente la corretta
collocazione da attribuire al dirigente titolare della retribuzione di
posizione storica
minima identica a quella del
dirigente di struttura semplice ai fini della definizione dei nuovi
incrementi quale che sia attualmente la dizione dell'incarico a lui
conferito (ad es. alta o altissima specializzazione, di studio etc).
b) Quale è l'esatto
incremento da attribuire ai dirigenti aventi un incarico di pari valore qualora
provengano da una differente retribuzione di posizione minima contrattuale
storica?
Ai dirigenti ai quali sia stato conferito un
incarico di pari valore ma percepiscano una retribuzione di posizione minima
contrattuale diversa è riconosciuto lo stesso incremento, applicato al
valore storico della retribuzione di posizione minima contrattuale di
originaria appartenenza. Infatti la differenza tra i minimi contrattuali, se
l'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 è stato correttamente applicato, è stata
colmata attraverso la retribuzione di posizione variabile aziendale. Si
ritiene che gli esempi dell'allegato 7, opportunamente sviluppati in
relazione ai casi aziendali, siano del tutto esaustivi. Va da sé che, ove
l'incarico sia stato conferito nel corso dell'anno di riferimento, gli
incrementi vengono attribuiti pro quota. Lo stesso principio trova
applicazione anche nei CCNL relativi al secondo biennio stipulati il 5
luglio 2006.
c) La retribuzione di
posizione variabile aziendale rileva ai fini dell'indennità premio di servizio
?
La retribuzione di posizione variabile
aziendale è riconosciuta solo ai fini del trattamento ordinario di
quiescenza normale e privilegiato ma non ai fini della liquidazione della
indennità premio di servizio (liquidazione) che si calcola solo sulla
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui alle tabelle vigenti
nel tempo.
d) Il valore della
retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di lavoro non
esclusivo equiparati o con meno di 5 anni è quello riportato nella tabella di
cui all'art. 39 – comma 1 – o allo stesso va apportata la decurtazione già
prevista dall'art. 5 – comma 3 – del CCNL 5 dicembre 1996?
La retribuzione di posizione minima
contrattuale per i dirigenti con meno di cinque anni al 31 dicembre 2001 è
prevista nelle tabelle dell'art. 39 (area medica) e 38 (per i dirigenti del
ruolo sanitario) senza necessità di intervento da parte delle aziende, in
quanto le decurtazioni stabilite dalle precedenti norme in essi citate sono
state tutte applicate contrattualmente. Infatti da una attenta e rigorosa
lettura di esse si perviene esattamente ai valori di cui trattasi.
18) Artt. 41, 42 e 43 area medica - veterinaria – Artt. 41,
42, 43 e 44 area SPTA (Conglobamenti).
a) Come devono essere effettuate le operazioni di conguaglio derivanti
dal conglobamento della retribuzione di risultato nei confronti dei dirigenti a
rapporto esclusivo e non esclusivo? Quali sono gli effetti sul corrispondente
fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale?
Ai fini del conguaglio, per gli effetti
derivanti dal conglobamento della retribuzione di risultato, nulla è dovuto
al dirigente a rapporto esclusivo che abbia percepito una somma uguale a
quella da conguagliare. Nel caso la somma ricevuta sia superiore al
dirigente rimane soltanto la quota eccedente. Ove la retribuzione di
risultato non sia stata ancora corrisposta la stessa viene anticipata al 31
dicembre 2003 e successivamente conguagliata. Per quanto attiene gli effetti
sul fondo di risultato lo stesso deve essere decurtato per ciascun dirigente
degli importi annui pro-capite della quota di retribuzione conglobata,
comprendendo anche i dirigenti a rapporto non esclusivo. Infine nel caso di
incapienza del fondo si rinvia alla procedura prevista dall'art. 9, comma 4.
Le quote di retribuzione di risultato conglobate per ciascun dirigente
diventano a loro volta risorse di bilancio. b) Nel caso di conferimento di incarico di struttura
complessa a dirigente amministrativo con meno di 5 anni di servizio il valore
complessivo della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata deve
comprendere anche l'incremento di €.1.601,02 (ora di € 2000,00 con il CCNL del 5
luglio 2006) riconosciuto ai medesimi dirigenti con oltre 5 anni di
servizio?
Nel caso di conferimento di incarico di
struttura complessa a dirigente amministrativo con anzianità di servizio
inferiore a cinque anni (e, quindi senza alcuna retribuzione minima
unificata al 31 dicembre 2003 e di € 583,20 al 31 dicembre 2005 per effetto,
rispettivamente dell'art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 e dell'art 6 del
CCNL del 5 luglio 2006), il valore della retribuzione corrispondente
all'incarico da riconoscere sarà assicurato interamente attraverso la
retribuzione variabile aziendale, detratta la somma di € 1.601,02 (divenuti
€ 2000,00, con il CCNL del 5 luglio 2006), operazione questa non diversa da
quanto previsto per il passato in applicazione dell'art. 11, comma 3 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001. Successivamente, al compimento
del quinto anno, per il dirigente di cui trattasi con il superamento
positivo delle relative verifiche, sempre fermo restando il valore
complessivo dell'incarico attribuito, varieranno sia il valore che la
composizione interna della retribuzione di posizione perché allo stesso sarà
riconosciuta la retribuzione minima contrattuale del dirigente equiparato
che è comprensiva della somma sopra citata (cfr. art. 44, comma 5 del CCNL 3
novembre 2005 e art. 6, comma 10 del CCNL 5 luglio 2006) cui si aggiunge -
per differenza rispetto al valore dell'incarico - la variabile aziendale.
Entrambe queste componenti rimangono comunque a carico del fondo. Per
facilitare l'applicazione della norma si veda il sotto indicato esempio
nel quale sono già riportati - al 31
dicembre 2005 - i valori dell'art. 6 del CCNL del II biennio economico 2004
– 2005 , significando che esso è valido
anche per gli altri ruoli in cui trova applicazione l'art. 29, comma 4 del
CCNL 8 giugno 2000. Si rammenta che prima del compimento del quinquennio non
possono essere conferiti incarichi di struttura semplice perché l'eccezione
è circoscritta solo all'art. 29, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, la cui
applicazione peraltro, deve essere limitata a situazioni che non consentano
altre soluzioni organizzative. (cfr. risposta al quesito n. 12, lett.
b):
|
retribuzione minima
unif. |
variabile aziendale |
valore |
differenze |
Dirigente
struttura complessa |
12.805,29 |
1194,71 |
14.000.00 |
(+2000.00) |
Dirigente
struttura complessa
< 5 anni
|
583,20 |
11.416,80 |
12.000,00 |
(-2000,00) |
Dirigente
struttura complessa |
12.805,29 |
1194,71 |
14.000,00 |
(+
2000,00) |
Dirigente
struttura complessa
> 5 anni |
3.292,50 |
10.707,50 |
14.000,00 |
(+2000,00) |
c) Per il personale dirigente con rapporto di lavoro con
impegno ridotto la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata va
riconosciuta in misura intera o proporzionalmente all'impegno
ridotto?
La retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 oltre ad essere garantita al
dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di
incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, deve essere
egualmente riconosciuta in misura intera anche nei confronti dei dirigenti
con rapporto di lavoro ad impegno ridotto. Infatti, detto elemento del
trattamento fondamentale, sotto il profilo logico, appare riconducibile alla
componente fissa della retribuzione di posizione già salvaguardata dall'art.
4 – comma 7 – del CCNL Integrativo del 22 febbraio 2001 che per entrambe le
aree della dirigenza ha disciplinato i rapporti di lavoro con impegno
ridotto. d) Nel caso di nuove
assunzioni si deve sempre procedere alla riduzione del fondo di posizione e del
fondo di risultato delle quote conglobate nello stipendio tabellare annuo
lordo?
Dopo l'avvenuto conglobamento nello stipendio
tabellare annuo della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato al 31 dicembre 2003, le risorse del fondo così decurtate diventano
risorse del bilancio in via definitiva Eventuali nuove assunzioni a
copertura di posti di dotazione organica sono, quindi, carico del bilancio
dell'azienda.
20) Art. 52 area medico –
veterinaria (Indennità ufficiale di polizia giudiziaria).
a) Qual è l'autorità competente
all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria?
La attribuzione della qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria è rilasciata dall'autorità competente quale è
indicata dalle vigenti norme di legge in materia nonchè dalle intervenute
eventuali disposizioni adottate in tale campo dalle singole regioni per la
parte di competenza.
21) Art. 53, comma 1,
area medico -veterinaria – (Effetti dei benefici
economici)
a) Quali sono gli
effetti economici delle indennità comprese rispettivamente nel Capo VII dei
rispettivi CCNL (indennità per turni notturni e festivi e indennità ufficiale di
polizia giudiziaria) non richiamate nell'art. 53?
Le indennità previste nel Capo VII del CCNL
dell'area della dirigenza medico -veterinaria (indennità per turni notturni
e festivi e indennità ufficiale di polizia giudiziaria), ancorché non siano
espressamente richiamate nel 1° comma dell'art. 53, comma 1, sono
assoggettate alle ritenute assistenziali e previdenziali previste per il
trattamento accessorio con i conseguenti benefici sul trattamento di
pensione (parte B).
22) Art. 55, comma 6 area medico
- veterinaria – Art. 50, comma 5 area SPTA (Fondi per il trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro)
a) Da quale data va aggiornata la
retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti?
La retribuzione oraria per il lavoro
straordinario dei dirigenti va maggiorata nella misura prevista dalle norme
citate a decorrere dal 1° gennaio 2003. Le aziende devono, quindi, procedere
ai necessari conguagli per il periodo decorrente da detta data. Le tariffe
rimarranno invariate sino all'entrata in vigore del CCNL del II Biennio
economico 2004 – 2005. Nessun conguaglio è previsto per l'anno 2002 per il
quale vengono confermate le precedenti tariffe. Si rammenta, inoltre, che le
norme in esame, al comma 3, prevedono risorse aggiuntive da destinare ai
compensi per lavoro straordinario in attesa dei contratti del II biennio,
risorse che dovrebbero consentire una maggiore agibilità del fondo per le
condizioni di lavoro.
IL
PRESIDENTE (Cons. Raffaele Perna) F.to Perna
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