Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e
veterinaria |
Data:
05/07/2006 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza
Medico - Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II Biennio 2004-2005
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO
2004-2005
In data 5 luglio 2006 alle ore 12.00 ha
avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni
sindacali dell'area dirigenziale IV nelle persone di:
Per l'ARAN:
Cons. Raffaele Perna – (Presidente):
......firmato.......
Per le Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni
sindacali |
Confederazioni
sindacali |
CGIL MEDICI |
______ |
CGIL |
_____ |
FED. CISL MEDICI COSIME |
firmato |
CISL |
firmato |
FED MEDICI aderente alla UIL
FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) |
firmato |
|
|
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi,
Sedi, Femepa, Anmdo) |
firmato |
|
|
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) |
firmato |
|
|
CIMO ASMD |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
ANAAO ASSOMED |
firmato |
COSMED |
firmato |
ANPO (ammessa con
riserva) |
firmato |
|
|
Al termine della riunione le parti sottoscrivono
l'allegato contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL MEDICI e CGIL.
INDICE
PARTE I -
Disposizioni generali
Art. 1 Campo
di applicazione, durata e decorrenze
PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 –
2005
CAPO I : Trattamento
economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non
esclusivo
Art. 2 Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 - 2005
Art. 3 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei
medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2004-
2005
Art. 4 Ex medici condotti
equiparati
CAPO II: Biennio 2004 –
2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti
Art. 5 La retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro
esclusivo
Art. 6 La retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro
esclusivo
Art. 7 La retribuzione di
posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di
lavoro non esclusivo o ad esaurimento
CAPO III: Condizioni di lavoro
Art. 8 Turni di guardia notturni
CAPO IV
Art. 9 Effetti dei
benefici economici
CAPO V: I FONDI
AZIENDALI
Art. 10 Fondo per
l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
Art. 11 Fondi per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 12 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della
prestazione individuale
Art. 13
Una tantum
PARTE III - NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 14
Conferme
Allegato
1
Dichiarazioni a verbale e
congiunte
PARTE I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione, durata e
decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale, che
concerne il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte
economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e
veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati
dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei
comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per
la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre
2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti
soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni
gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in
fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto
sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica
disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero
sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma
o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Sono confermate tutte le disposizioni previste
dall'art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del
quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo
come "CCNL del 3 novembre 2005".
PARTE II
Trattamento economico biennio 2004 –
2005
CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti
con rapporto di lavoro esclusivo e non
esclusivo
Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
nel biennio 2004 - 2005 1.
Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i
dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario
unico dall'art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di €
60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in €
38.978,00.
2. Dall'1 febbraio
2005 lo
stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 81,00 lordi
mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.031,00.
Art.
3 Incrementi contrattuali e stipendi
tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel
biennio 2004 - 2005
1. Dall'1
gennaio 2004, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e
veterinari di cui all'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro
ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell'art. 13 del CCNL
medesimo, è incrementato dell'importo mensile a fianco di ciascuno
indicato:
a) Dirigenti medici: €
32,40 b) Dirigenti veterinari: €
41,36
Dall'1 gennaio 2004 lo stipendio
tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi
rideterminato rispettivamente in:
€ 22.535,74 per i
medici € 28.773,99 per i
veterinari
2. Dall'1 febbraio 2005 gli
stipendi tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati
dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato :
a) Medici: € 41,68 b)
Veterinari: € 53,22
Dall'1 febbraio
2005, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è quindi
rideterminato rispettivamente in:
€
23.077,58 per i medici € 29.465,85 per i
veterinari
Art. 4 Ex medici condotti ed equiparati 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3
novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.352,03 previsto
dall'art. 48, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005 per gli ex medici condotti ed
equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall'1
gennaio 2004, in € 6.472,72 e, a decorrere dall'1 febbraio 2005, in €
6.675,98.
2. Il trattamento economico di
cui al comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del
mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO
II Biennio 2004 -
2005 Retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti
Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
medici con rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui
all'art 42, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 è così
rideterminata:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004 |
Dirigente incarico struttura
complessa: area chirurgica |
8.196,51 |
999,60 |
9.196,11 |
Dirigente incarico struttura
complessa: area medicina |
7.116,08 |
867,84 |
7.983,92 |
Dirigente incarico struttura
complessa: area territorio |
6.583,09 |
802,80 |
7.385,89 |
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.735,36 |
435,60 |
6.170,96 |
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.374,32 |
435,60 |
2.809,92 |
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
- |
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni
|
0,00 |
- |
0,00 |
2. A decorrere dall'1
febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005
|
Dirigente incarico struttura
complessa: area chirurgica |
9.196,11 |
1.236,72 |
10.432,83 |
Dirigente incarico struttura
complessa: area medicina |
7.983,92 |
1.073,64 |
9.057,56 |
Dirigente incarico struttura
complessa: area territorio |
7.385,89 |
993,24 |
8.379,13 |
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.170,96 |
539,04 |
6.710,00 |
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.809,92 |
539,04 |
3.348,96 |
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
- |
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni
|
0,00 |
- |
0,00 |
3. A decorrere dal 31
dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre
2005 |
Dirigente incarico struttura
complessa: area chirurgica |
10.432,83 |
222,60 |
10.655,43 |
Dirigente incarico struttura
complessa: area medicina |
9.057,56 |
193,32 |
9.250,88 |
Dirigente incarico struttura
complessa: area territorio |
8.379,13 |
178,80 |
8.557,93 |
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.710,00 |
97,08 |
6.807,08 |
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.348,96 |
97,08 |
3.446,04 |
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
- |
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni
|
0,00 |
- |
0,00 |
4. Gli incrementi di cui ai
commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e
si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione
minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito
un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali
la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa €
4.100,66, parte variabile € 2.520,30, (divenuta di € 2.374,32 alla data del 31
dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3 novembre
2005).
6. Per effetto del comma 5 il
valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di
posizione minima contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi
della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la
valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3
novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di
indennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai fini
dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli
indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il
comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima
contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per
il rinnovo dell'incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza
professionale. Ai dirigenti cui è conferito l'incarico previsto dal presente
comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del
comma 6. E' fatto salvo da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi
tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti
disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 54
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli
incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il
numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell'art. 42 del CCNL
del 3 novembre 2005.
Art.
6 La retribuzione di posizione minima
unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro
esclusivo
1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, alla
retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto
di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all'art. 42, comma 1, tavola B),
del CCNL del 3 novembre 2005, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dall'1 gennaio 2004
|
Dirigente incarico struttura
complessa Istituti zooprofilattici. |
6.170,76 |
1.215,12 |
7.385,88 |
Dirigente incarico struttura
complessa territorio |
6.170,76 |
1.215,12 |
7.385,88 |
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.238,08 |
932,88 |
6.170,96 |
Dirigente con incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.146,57 |
663,36 |
2.809,93 |
Dirigente equiparato |
2.146,57 |
227,75 |
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni
|
0,00 |
- |
0,00 |
2. A decorrere dall'1 febbraio 2005,
la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo
seguente:
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dall'1 febbraio 2005
|
Dirigente incarico struttura
complessa Istituti zooprofilattici. |
7.385,88 |
993,24 |
8.379,12 |
Dirigente incarico struttura
complessa territorio |
7.385,88 |
993,24 |
8.379,12 |
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.170,96 |
539,04 |
6.710,00 |
Dirigente con incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.809,93 |
539,04 |
3.348,97 |
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
- |
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni
|
0,00 |
- |
0,00 |
3. A decorrere
dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal 31dicembre 2005
|
Dirigente incarico struttura
complessa Istituti zooprofilattici. |
8.379,12 |
178,80 |
8.557,92 |
Dirigente incarico struttura
complessa territorio |
8.379,12 |
178,80 |
8.557,92 |
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.710,00 |
97,08 |
6.807,08 |
Dirigente con incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.348,96 |
97,08 |
3.446,04 |
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
- |
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni
|
0,00 |
- |
0,00 |
4. Gli incrementi di cui
alle tavole dei commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della
graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3
novembre 2005.
5. I destinatari della
retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui
è conferito un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro
per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta:
parte fissa € 4.100,66, parte variabile € 2.129,35, (divenuta di € 2.146,57 alla
data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3 novembre
2005).
6. Per effetto del comma 5 il
valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di
posizione minima contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi
della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la
valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3
novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di
indennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai fini
dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli
indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il
comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima
contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per
il rinnovo dell'incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza
professionale. Ai dirigenti cui è conferito l'incarico previsto dal presente
comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del
comma 6. E' fatto salvo da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi
tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti
disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 54
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate dai commi 1, 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli
incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni
moltiplicati per il numero degli stessi.
9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell'art. 42 del CCNL del 3 novembre
2005.
Art. 7 La retribuzione di posizione minima unificata per i
dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad
esaurimento 1. Per i dirigenti
medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la
retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 43, comma 1 del CCNL
3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31
dicembre 2003.
2. Analogamente si
dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro ad
esaurimento disciplinati dall'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, la cui
retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l'applicazione degli
artt. 49 e 50 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro
unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli
artt. 46 e 47 del contratto citato.
3.
Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli del
CCNL 3 novembre 2005 citati nei commi precedenti.
CAPO
III
Condizioni di
lavoro
Art.
8 Turni di guardia
notturni
1. Le parti, fermo
rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo di previa razionalizzazione della
rete interna dei servizi ospedalieri per l'ottimizzazione delle attività
connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del
monitoraggio previsto dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la
rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle
aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il
presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne
svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il
numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi
dell'art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre
2005, in base alle risorse indicate nell'art 11, commi 2 e 3 per ogni turno di
guardia notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto
previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la
corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia
all'allegato n 1.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del CCNL
ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi
ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il
finanziamento del fondo disposto dall'art. 11, commi 2 e 3, sia sufficiente alla
corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura
in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.
4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi ,
provvederanno al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell'art. 9,
comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la presente
area dirigenziale – le risorse indicate nel comma 2, primo alinea e nel comma 3
dell'art. 11 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell'eventuale già avvenuta
utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro
straordinario.
5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con
l'indennità notturna prevista dall'art. 51, comma 1 del CCNL del 3 novembre
2005.
6. Le parti prendono atto che l'art. 16, comma 2,
del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al
pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia
notturna prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione
del compenso del comma 2. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori
dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.
CAPO
IV
Art. 9 Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare
dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e
variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del
CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all'art. 37, comma 2; assegni personali
previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro
natura stipendiale; indennità dell'art. 40; - dagli artt. 3,
4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
3. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità
premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale.
CAPO V
I fondi aziendali
Art. 10
Fondo per l'indennità di specificità medica,
retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione
di struttura complessa
1.
Il fondo previsto dall'art. 54 dei CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico
2002-2003 per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della
retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a
titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura
complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre
2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 54.
2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell'art. 54 del CCNL 3
novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti
con l'entrata in vigore del citato contratto.
3. Il fondo del comma 1, è incrementato delle risorse individuate negli
artt. 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi
articoli.
4. A decorrere dal 31 dicembre
2005 il fondo del comma 1, è ulteriormente incrementato di € 3,00 mensili (per
13 mensilità) per ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto
degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad
eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove
nell'applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano
verificati degli scostamenti a parità di funzioni.
Art.
11 Fondi per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall' art. 55 del CCNL del 3 novembre
2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è
confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative
flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003,
comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a), b) del medesimo
articolo.
2. Al fine di corrispondere il
compenso di cui all'art. 8, comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31
dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è così incrementato:
- di € 12,38 mensili per ogni dirigente medico in
servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri
riflessi;
- di € 37,79 mensili per ogni dirigente medico, in
servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi
3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla
medesima data € 7,48, mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31
dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel
fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3
novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del presente contratto usate
provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario.
4. Nelle aziende sanitarie ove operano anche
dirigenti veterinari, al fine di remunerare le ore di lavoro straordinario degli
stessi, alle risorse del comma 2 vanno aggiunte le seguenti:
- € 6,19
mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003 per
tredici mesi al netto degli oneri riflessi; - € 7,48, mensili
per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi
al netto degli oneri riflessi, peraltro già confluiti nel fondo del comma 1 ai
sensi dell'art 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005.
5. Il totale dei dirigenti sui quali si calcolano
gli incrementi del fondo del comma 1 riguarda il complesso dei dirigenti medici
e veterinari in servizio sia pure con due distinte modalità di calcolo degli
incrementi in considerazione delle diverse condizioni di lavoro nei presidi
ospedalieri dove sono previste le guardie notturne e gli altri servizi
territoriali.
6. Negli enti diversi dalle aziende sanitarie ed
ospedaliere, l'incremento del fondo avviene nella stessa misura prevista dal
comma 2. Qualora, in ragione dell'attività svolta negli enti medesimi, non
vengano effettuati servizi di guardia notturni l'importo di € 37,79 per
dirigente può essere abbassato a non meno di € 10,0 per dirigente. La differenza
non utilizzata nel fondo del comma 1 è destinata al fondo dell'art. 10 per la
retribuzione di posizione variabile aziendale.
7. La medesima possibilità di utilizzazione di
parte della quota di € 37,79 prevista nel comma 6 è consentita anche nelle
aziende ospedaliere e sanitarie qualora il finanziamento del fondo, in rapporto
alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia notturna, pur
consentendo di corrispondere il compenso dell'art. 8 nel valore massimo
stabilito di € 50, presenti a consuntivo un saldo stabile e positivo, effettuata
la compensazione regionale di cui all'art. 8, comma 4.
8. I principi di flessibilità del fondo del comma 1
si applicano anche per le risorse destinate alle finalità del comma 4 ove il
finanziamento risulti eccedente. La contrattazione integrativa stabilirà la
nuova destinazione delle citate risorse ai fondi dell'art. 10 o 12 finalizzate
ai predetti dirigenti.
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti,
maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo,
la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno
festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.
Art.
12 Fondo per la retribuzione di
risultato e per la qualità della prestazione
individuale
1. L' art. 56 del
CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e
per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici
e veterinari sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello
consolidato al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento non sono da considerare le
risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali,
comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio
2004 ai sensi del comma 2.
2. Sono
confermati i commi 2 e 4 dell'art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3
del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l'entrata in vigore del
citato contratto.
3. A decorrere dal 31
dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1 è incrementato
rispettivamente di € 12,72 mensili per ogni dirigente medico e di € 18,91 per
ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al
netto degli oneri riflessi.
4.
Dall'entrata in vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili
destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare in
forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell'art. 65, comma 8
del CCNL del 5 dicembre1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote
attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al
presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta
esclusivamente a consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato, nel
termine massimo di un semestre.
Art. 13 (Una
tantum)
1. Ad ogni dirigente
medico competono le seguenti somme una tantum:
per il 2004: € 200,20; per il 2005: €
426,88.
PARTE
III
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 14 Conferme
1. Nelle parti non modificate o
integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le
norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell'art. 60 del
contratto stesso.
2. Le parti si danno atto che è necessario
procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3
novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio
2002-2003:
- Art. 29, comma 1: le parole "dell' articolo 26,
comma 3", sono sostituite dalle parole "dell'art. 26"
- Art. 54, comma 6: le parole "per i fini del comma
4" sono sostituite dalle parole "per i fini del comma 5".
- Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola
"riconferma" è abrogata.
3. Il termine previsto dall'art. 59, comma 2, del
CCNL del 3 novembre 2005, è prorogato al 30 settembre 2006.
ALLEGATO
1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Le parti si impegnano a
verificare presso l'INPDAP la possibilità di prevedere nel prossimo CCNL le
modalità con le quali calcolare in tutto o in parte la retribuzione di posizione
variabile aziendale nell'indennità premio di servizio analogamente a quanto già
previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie
locali.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
1
Rilevato che gli aumenti
previsti per i dirigenti di struttura complessa sono differenziati in base
all'area funzionale (Chirurgica, Medica, del Territorio), le OO.SS. convengono
sulla necessità di prevedere un riallineamento nel prossimo
contratto.
CIVEMP (SIVEMP – SIMET)
firmato
FED. CISL MEDICI COSIME firmato
CIMO ASMD
firmato
ANAAO ASSOMED firmato
ANPO firmato
UMSPED
(AAROI, AIPAC, SNR) firmato
FED. MEDICI ADERENTE
ALLA UIL FPL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
2
Il compenso per i turni di
guardia di cui all'art. 8, comma 2 potrà essere incrementato in contrattazione
decentrata con l'utilizzo dei fondi di cui agli artt. 55, 56 e 57 del CCNL 3
novembre 2005.
Le OO.
SS.:
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL
firmato
CIMO – ASMD firmato
FED. CISL MEDICI –
COSIME firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
CONFEDIR
firmato
CIVEMP firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
3
Il compenso di cui al comma 2
dell'articolo 8 relativo ai turni notturni di guardia viene parimenti esteso,
nelle provincie autonome montane, anche alla pronta disponibilità in loco (ex
guardia di attesa).
CIMO - ASMD
firmato
FESMED firmato
ANPO firmato
CONFEDIR
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
4
La CGIL Medici non
sottoscrive il CCNL dell'Area della Dirigenza medico - veterinaria del Servizio
Sanitario Nazionale II biennio 2004-2005, perché, peggiorando la qualità del
lavoro medico, lo considera inaccettabile. Ai medici rimane solo il 75% del trattamento fondamentale, certo,
pensionabile e valido per il TFR, mentre in tutto il pubblico impiego il
sindacato confederale ha ottenuto il 90%. I
medici possono riguadagnare i soldi che gli vengono tolti dal trattamento
fondamentale, pensionabile nonché valido per il TFR e certo a fine mese, solo in
cambio della effettuazione di guardie notturne, con una penalizzazione ancora
più grave per i medici ospedalieri non soggetti ai turni di guardia e per i
medici del territorio. E' ancora una volta
penalizzata la professionalità rispetto alla direzione di strutture, e vengono
clamorosamente resuscitate le vecchie figure dell'ex aiuto, accontentato con
pochi euro, e dell'ex assistente, con nessun euro, accentuando la gerarchia
negli ospedali e nei servizi territoriali. Infine i medici saranno portati a fare sempre più guardie oltre le 38
ore, frutto amaro di una miope politica di monetizzazione del
disagio. Quest'ultimo non si affronta solo
con un maggiore riconoscimento economico che non leda il diritto al trattamento
fondamentale e l'unitarietà del lavoro in sanità, ma anche con il miglioramento
del sistema e con una appropriata politica occupazionale. L'unico risultato che avevamo richiesto con la nostra
piattaforma e che abbiamo ottenuto è rappresentato dalla rivalutazione dell'ora
di straordinario rispetto a nuovo tabellare, che determinerà un riconoscimento
economico ai medici in pronta disponibilità che vengono
chiamati. Poiché il monte salari destinato
allo straordinario rimane uguale, e le ore in straordinario diminuiranno, rimane
comunque il rischio che invece di portare avanti in primo luogo una politica di
assunzioni, si determini un incremento delle prestazioni fuori orario, anche se
in libera professione aziendale. Abbiamo
infine richiesto e condiviso la scelta di tutelare almeno il trattamento
fondamentale dei veterinari. Complessivamente la nostra valutazione è pertanto negativa, e ci fa
purtroppo affermare che "avevamo ragione noi" a chiedere il 90% per il
trattamento fondamentale ed il 10% per il disagio.
CGIL MEDICI
Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
5
I sindacati, AMCO; COAS;
CUMI AISS; FAPAS MEDICI; FIALS MEDICI; NUOVA ASCOTI; SAPMI; UMI; UMUS; UIL
MEDICI, sono le sigle costituenti Federazione Medici aderente alla UIL,
firmataria del contratto della Dirigenza Medica e Veterinaria 2002-2005 primo e
secondo biennio.
FEDERAZIONE
MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
6
Federazione Medici
aderente alla UIL si riserva di proseguire in sede aziendale, regionale e
nazionale la possibilità di remunerare con risorse aggiuntive le guardie festive
diurne ed incrementare ulteriormente quelle notturne.
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE
ALLA UIL FPL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
7
Federazione Medici
aderente alla UIL si riserva di proseguire in sede aziendale, regionale e
nazionale la possibilità di remunerare con risorse aggiuntive le attività
mediche disagiate.
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
8
Federazione Medici
aderente alla UIL, ritiene che debba essere riservata ai Dirigenti Medici
operanti nei SERT il trattamento economico aggiuntivo già riconosciuto agli
operatori degli stessi servizi del comparto; in attesa di normativa nazionale,
tale trattamento economico aggiuntivo sarà contrattato in ambito aziendale e
tratto dal fondo di risultato.
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE N. 9
Federazione
Medici aderente alla UIL ritiene il testo del comma 6 art. 8 del presente
contratto, in contrasto con lo spirito che ha portato all'istituzione del
compenso di 50,00 euro per i turni di guardia
notturni.
FEDERAZIONE MEDICI
ADERENTE ALLA UIL FPL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
10
Il compenso di cui al comma
2 dell'art. 8 relativo ai turni notturni di guardia viene parimenti corrisposto
per le guardie diurne festive. Tale compenso viene aumentato di 1/3 nelle
festività del giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, considerati
superfestivi, salvo i casi in cui tali guardie notturne e festive siano
compensate con quanto previsto dall'art. 18 del primo biennio contrattuale del
CCNL 3.11.2005 per le prestazione aggiuntive.
FED. CISL MEDICI - COSIME firmato
CIMO – ASMD
firmato
ANAAO - ASSOMED firmato
UMSPED (AAROI – AIPAC
– SNR) firmato
ANPO firmato
FESMED
firmato
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato
CONFEDIR
firmato
CIVEMP firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
11
Le sottoscritte OO.SS.MM.
propongono che, a far data dal CCNL 2006-2009, venga istituita una "indennità di
disagio medico", da attribuirsi ai dirigenti medici che operano nei Presidi
Ospedalieri delle isole minori italiane. La
stessa indennità deve essere prevista per i medici e veterinari che prestano
servizio nelle isole minori italiane.
FED. CISL MEDICI - COSIME firmato
CIMO - ASMD firmato
ANAAO -
ASSOMED firmato
UMSPED (AAROI – AIPAC –
SNR) firmato
ANPO
firmato
FED. MEDICI aderente alla UIL
FPL firmato
CONFEDIR
firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET)
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE
N. 12
Ai dirigenti di cui
all'art. 27, comma 7 del CCNL 8.06.2000, con incarico di direzione di Struttura
semplice a valenza dipartimentale con una articolazione organizzativa e
gestionale equiparabile ad una Struttura complessa, spetta una indennità di
incarico pari ai 2/3 dell'indennità di Struttura
complessa.
FED. CISL MEDICI - COSIME
firmato
CIMO - ASMD firmato
ANAAO - ASSOMED
firmato
CONFEDIR firmato
FED. MEDICI aderente
alla UIL FPL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
13
In attesa che INPDAP, ARAN e
Sindacati, risolvano il contenzioso sull'inclusione nel trattamento economico di
fine rapporto, delle indennità di posizione variabile aziendale, si ritiene che
tale quota possa essere integrata a richiesta con contributi volontari dal
singolo Dirigente. Ci attiveremo ad ogni livello per l'ottenimento di tale
condizione.
FED. MEDICI
aderente alla UIL FPL firmato
CIMO – ASMD
firmato
ANPO firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato
UMSPED (AAROI – AIPAC
– SNR) firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
FED. CISL MEDICI –
COSIME firmato
CONFEDIR firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
14
Le sottoscritte Organizzazioni
Sindacali auspicano che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere
favoriscano e incentivino, anche mediante l'utilizzo dei fondi aziendali del
risultato, specifici programmi di potenziamento dei livelli assistenziali
territoriali e della prevenzione primaria, anche in considerazione del rilevante
sforzo economico che l'intera categoria, con senso di responsabilità e con
spirito di solidarietà, ha ritenuto necessario operare per il finanziamento del
disagio notturno, che come è noto affligge soprattutto i livelli assistenziali
ospedalieri.
CIVEMP (SIVEMP – SIMET)
firmato
FED. CISL MEDICI - COSIME firmato
CIMO firmato
ANAAO - ASSOMED firmato
ANPO
firmato
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato
CONFEDIR
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
15
Le sottoscritte OO.SS.MM. concordano
sulla seguente interpretazione relativa al c. 7 dell'art. 5:"Qualora si renda
disponibile un incarico tra quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL
8.06.2000 per il quale con il comma 3, si è stabilito un nuovo livello di
retribuzione minima contrattuale unificata di euro 3.446,04, questo viene
attribuito ad un dirigente equiparato che abbia superato la valutazione prevista
dall'art. 26, comma 2 lett c) del CCNL 3.11.2005 per il riconoscimento al 15mo
anno dell'indennità di esclusività o si sia vista comunque attribuire la
suddetta indennità per effetto dell'art. 5, comma 4 del CCNL 8.06.2000 2°
biennio economico (chi aveva 15 anni a
quella data non ha mai fatto verifiche). In
tal caso al dirigente cui è conferito l'incarico è attribuita anche la
retribuzione di posizione minima nuova prevista dalla citata
tabella".
CONFEDIR
firmato
CIMO - ASMD firmato
FED. CISL MEDICI -
COSIME firmato
ANAAO - ASSOMED firmato
UMSPED (AAROI – AIPAC
– SNR) firmato
ANPO firmato
CIVEMP (SIVEMP –
SIMET) firmato
FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
16
IL PRESENTE CONTRATTO
NON VARIA LA MAGGIORAZIONE PREVISTA DALL'ART. 39 DEL CCNL 1998/2001 AL COMMA 9
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO – PRENDENDO A
RIFERIMENTO IL VALORE MASSIMO DELLA FASCIA, COME PREVISTO DAL COMMA 10, DI
80.000.000, TRASFORMATI IN EURO – PORTANDOLA FRA IL 40 E IL
50%.
ANPO firmato
CIMO –
ASMD firmato
UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR) firmato
CIVEMP (SIVEMP –
SIMET) firmato
ANAAO – ASSOMED firmato
CONFEDIR
firmato
DICHIARAZIONE A VEBALE N.
17
La CIMO ASMD dichiara di sottoscrivere il
presente CCNL anche a norme e per conto delle proprie sigle sindacali affiliate:
SNAMI – Dirigenza Medica ed UGL – Medici.
CIMO - ASMD firmato
CONFEDIR
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
18
Le sottoscritte OO.SS. MM.
e Veterinarie rilevano come: il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 21/7/05 per la formulazione delle tabelle di
equiparazione del personale dirigente delle Arpa a quello appartenente all'area
della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del
Servizio Sanitario Nazionale sia stato stipulato senza che al tavolo negoziale
siano state convocate le OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza
sanitaria del S.S.N. nonostante che le pattuizioni ivi contemplate abbiano
pesantemente inciso sul ruolo e sulle prerogative della dirigenza sanitaria del
S.S.N. confluita alle dipendenze di quegli organismi regionali. In sostanza le sottoscritte OO.SS.MM. e Veterinarie
lamentano il difetto di coordinamento tra le previsioni dei CCNL della dirigenza
sanitaria ed il CCNL di cui sopra, la cui applicazione – specie con la creazione
dell'ibrida figura del dirigente ambientale – determina, nei fatti, una evidente
sperequazione ai danni della dirigenza sanitaria. Le sottoscritte OO.SS. MM. e Veterinarie ribadiscono, conseguentemente,
l'esigenza che, sulla intera materia, si provveda al più presto alla
convocazione di un tavolo di negoziazione comune per le aree dirigenziali
interessate, in modo da evitare il caos applicativo oggi verificabile in
qualunque realtà nazionale.
CIMO
ASMD (Snami Dirigenza Medica, Ugl – Medici, Unione Medica) firmato
FEDERAZIONE CISL MEDICI COSIME firmato
ANPO firmato
ANAAO
ASSOMED firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)
firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) firmato
FED. MEDICI aderente
alla UIL FPL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
19
FEDERAZIONE MEDICI
aderente alla UIL FPL dichiara che il comma 7 dell'art. 6 debba essere
interpretato come segue:
"Dopo l'entrata
in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26,
comma 2, lett. c) del CCNL 3.11.2005, per il riconoscimento al quindicesimo anno
della fascia di indennità di esclusività, è utile anche per l'attribuzione del
nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal
comma precedente. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva
per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza
professionale".
FEDERAZIONE UIL
MEDICI aderente UIL FPL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
20
L'Associazione
Nazionale Primari Ospedalieri (A.N.P.O.) nel momento che, per senso di
responsabilità, sottoscrive l'Accordo contrattuale per il II biennio economico
2004-2005, intende esprimere la propria insoddisfazione:
per essere stato disatteso quanto previsto ed indicato, in
maniera maggioritaria, nella dichiarazione a verbale n. 1 del sottoscritto I
biennio economico;
per non essere stata
considerata, in alcuna maniera, la posizione dirigenziale primariale nell'area
del disagio;
perché gli incrementi
economici ottenuti risultano essere molto al di sotto dell'atteso 5,07% previsto
dall'atto di indirizzo.
La
sottoscrizione dell'Accordo per il II biennio economico 2004-2005 del CCNL, si
ribadisce, assume l'esclusivo senso di responsabilità e non di
condivisione.
ANPO
firmato
|