Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
11/04/2007 |
Tipo: Protocollo
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Descrizione: Protocollo d’intesa per la correzione di errore materiale – art.
48, comma 3 e allegato 3 del ccnl 3 novembre 2005 dell'area della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE – ART. 48,
COMMA 3 E ALLEGATO 3 DEL CCNL 3 NOVEMBRE 2005 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
In data 11 aprile 2007 alle ore
10,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le
Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III nelle persone
di:
Per
l’ARAN:
nella persona dell'Avv.
MASSIMO MASSELLA DUCCI TERI - Presidente - ......firmato.......
Per i rappresentanti delle Organizzazioni e
Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria
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Confederazioni
sindacali |
CGIL FP |
_____ |
CGIL |
_____ |
CISL FPS-COSIADI |
firmato |
CISL |
firmato |
UIL FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
CIDA - SIDIRSS |
_____ |
|
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SINAFO |
firmato |
|
|
AUPI |
______ |
CIDA |
_____ |
CONFEDIR SANITA' |
firmato |
|
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SNABI SDS |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
Al termine della riunione
le parti sottoscrivono l'allegato protocollo:
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE – ART. 48, COMMA 3 E ALLEGATO 3 DEL CCNL 3 NOVEMBRE 2005 DELL'AREA
DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
PREMESSO che l’art. 48,
comma 3, II capoverso del CCNL 3.11.2005 prevede che “Agli effetti
dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di
quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione minima contrattuale”;
CONSIDERATO che la “Tabella per la
determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti” di cui
all’allegato 3 del CCNL 3.11.2005, in corrispondenza della voce “indennità di
mancato preavviso” (prima colonna, penultima riga) prevede la corresponsione
della retribuzione di posizione variabile aziendale (colonna contrassegnata con
il n. 5);
VERIFICATO che tra la
disposizione contenuta nel citato art. 48, comma 3, II capoverso e la suddetta
Tabella di cui all’allegato 3 si determina una situazione di incompatibilità
dovuta alla contraddizione esistente tra la clausola e la sua trasposizione in
tabella poiché in essa, per mero errore materiale è stato anche previsto il
computo della retribuzione di posizione variabile aziendale nella determinazione
dell’indennità di mancato preavviso;
CHE
la predetta Tabella, per essere coerente con la disposizione contenuta nel
citato art. 48, comma 3, II capoverso, deve contenere la dicitura “NO” nella
colonna contrassegnata con il n. 5, in corrispondenza della voce “indennità di
mancato preavviso” (prima colonna, penultima riga);
TENUTO PRESENTE che l’art. 56, comma 2 del CCNL 3.11.2005
stabilisce che “la correzione di errori materiali avverrà a cura dell’Aran
previo protocollo d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente
contratto”;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti concordano la
correzione dell’errore materiale nel testo che segue:
Art. 1
1. Sostituire nella “Tabella per la determinazione
della retribuzione spettante per particolari istituti” di cui all’allegato 3 del
CCNL 3.11.2005, in corrispondenza della voce “indennità di mancato preavviso”
(prima colonna, penultima riga), l’attuale dicitura “SI” con la corretta
dicitura “NO” nella colonna 5.