Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale |
Data:
05/07/2006 |
Tipo: CCNL
|
Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'area della dirigenza
sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario
Nazionale II biennio 2004-2005. |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E
AMMINISTRATIVA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO
2004-2005
In data 5 luglio 2006 alle ore 12,00
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni
sindacali dell'area dirigenziale III nelle persone di:
Per l'ARAN:
Cons. Raffaele Perna – (Presidente):
......firmato.......
Per le Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni
sindacali |
Confederazioni
sindacali |
CGIL FP |
_____ |
CGIL |
_____ |
CISL FPS-COSIADI |
_____ |
CISL |
_____ |
UIL FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
CIDA - SIDIRSS |
firmato |
|
|
SINAFO |
firmato |
|
|
AUPI |
______ |
CIDA |
firmato |
CONFEDIR SANITA' |
firmato |
|
|
SNABI SDS |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
Al termine della riunione
le parti sottoscrivono l'allegato contratto ad eccezione delle seguenti sigle:
CGIL FP, CISL FPS-COSIADI, AUPI.
INDICE
PARTE I -
Disposizioni generali
Art. 1 Campo
di applicazione, durata e decorrenze
PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 –
2005
CAPO I : Trattamento
economico dei dirigenti
Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli
nel biennio 2004 - 2005
CAPO II:
Biennio 2004 – 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti
Art. 3 La retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 4 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non
esclusivo
Art. 5 La retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico
Art. 6 La retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo
amministrativo
CAPO III: Condizioni
di lavoro
Art. 7 Turni di guardia
notturni
CAPO
IV
Art. 8 Effetti dei benefici
economici
CAPO V: I fondi
aziendali
Art. 9 Fondi per la
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di
direzione di struttura complessa
Art.10 Fondo per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della
prestazione individuale
PARTE III -
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12
Conferme
Allegato
1
Dichiarazioni a verbale e
congiunte
PARTE I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione, durata e
decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale, che
concerne il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte
economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti sanitari,
professionali, tecnici ed amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002
relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art.
2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti
soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni
gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in
fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto
sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica
disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero
sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma
o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Sono confermate tutte le disposizioni previste
dall'art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al quadriennio
normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come "CCNL
del 3 novembre 2005".
PARTE II
Trattamento economico biennio 2004 –
2005
CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti
Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2004 -
2005
1. Dall'1 gennaio
2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei
quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a
rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico di cui all'art. 35 del CCNL
stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla
stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima
mensilità, è rideterminato in € 38.978,00.
2. Dall'1 febbraio 2005
lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è
incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio
tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato
in € 40.031,00.
3. Nulla è innovato per
i dirigenti di cui all'art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
CAPO
II Biennio 2004 -
2005 Retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti
Art. 3 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro
esclusivo
1. A decorrere
dall'1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima
unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art 44, comma 1, tavola A) del CCNL del
3 novembre 2005 è così rideterminata:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione
diposizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
9.270,01 |
795,36 |
10.065,37 |
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.699,20 |
420,72 |
6.119,92
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.296,58 |
420,72 |
3.717,30
|
Dirigente equiparato |
3.296,58 |
158,28 |
3.454,86
|
Dirigente < 5 anni
|
0,00 |
110,88 |
110,88
|
2. A decorrere dall'1
febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005
|
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione
diposizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
10.065,37 |
1.020,60 |
11.085,97
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.119,92 |
475,44 |
6.595,36
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.717,30 |
475,44 |
4.192,74
|
Dirigente equiparato |
3.454,86 |
179,28 |
3.634,14
|
Dirigente < 5 anni
|
110,88 |
120,00 |
230,88
|
3. A decorrere dal 31 dicembre
2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel
modo seguente:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre
2005 |
Dirigente incarico struttura
complessa |
11.085,97 |
43,44 |
11.129,41
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.595,36 |
21,72 |
6.617,08
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
4.192,74 |
21,72 |
4.214,46
|
Dirigente equiparato |
3.634,14 |
32,40 |
3.666,54
|
Dirigente < 5 anni
|
230,88 |
12,00 |
242,88
|
4. Gli incrementi di cui ai
commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e
si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione
minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito
un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000 sono coloro per i quali la
medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa €
5.639,19, parte variabile € 2.520,30 (divenuta di € 3.296,58 alla data del 31
dicembre 2003, ai sensi dell'art. 44 del CCNL 3 novembre
2005).
6. Per effetto del comma 5 il
valore di € 4.214,46 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di
posizione minima contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi
della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la
valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3
novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di
indennità di esclusività, è utile in via prioritaria anche ai fini
dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli
indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il
comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima
contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per
il rinnovo dell'incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza
professionale. Ai dirigenti cui è conferito l'incarico previsto dal presente
comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del
comma 6. E' fatto salvo da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi
tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti
disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli
incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il
numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 44 del CCNL
del 3 novembre 2005.
Art. 4 La retribuzione di
posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima
unificata di cui all'art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata
nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre
2003.
2. Rimangono, altresì, confermate
tutte le altre clausole dell'art. 45 citato nel comma 1.
Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
del ruolo professionale e tecnico
1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione
unificata dei dirigenti di cui alla tavola B) dell'art. 44, comma 1, del CCNL del 3
novembre 2005 e è così rideterminata:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal1 gennaio 2004
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
11.776,73 |
609,48 |
12.386,21
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
4.947,46 |
481,20 |
5.428,66
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.467,10 |
424,32 |
2.891,42
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90 |
2.467,10 |
424,32 |
2.891,42
|
Dirigente equiparato |
2.467,10 |
222,84 |
2.689,94
|
Dirigente < 5 anni
|
0,00 |
222,84 |
222,84
|
2. A decorrere dall'1 febbraio
2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel
modo seguente:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal1 febbraio 2005
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
12.386,21 |
704,64 |
13.090,85
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.428,66 |
556,32 |
5.984,98
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.891,42 |
493,44 |
3.384,86
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90 |
2.891,42 |
493,44 |
3.384,86
|
Dirigente equiparato |
2.689,94 |
257,64 |
2.947,58
|
Dirigente < 5 anni
|
222,84 |
257,64 |
480,48
|
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005
la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo
seguente
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal31 dicembre 2005
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
13.090,85 |
96,72 |
13.187,57
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.984,98 |
76,32 |
6.061,30
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.384,86 |
67,68 |
3.452,54
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90 |
3.384,86 |
67,68 |
3.452,54
|
Dirigente equiparato |
2.947,58 |
35,40 |
2.982,98
|
Dirigente < 5 anni
|
480,48 |
35,40 |
515,88
|
4. Gli incrementi di cui ai commi
1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e
si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione
minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito
un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali
la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa €
2.559,04 parte variabile € 4.637,78 (divenuta di € 2.467,10 alla data del 31
dicembre 2003, ai sensi dell'art. 44 del CCNL 3 novembre
2005).
6. Per effetto del comma 5 il
valore di € 3.452,54 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di
posizione minima contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi
della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la
valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3
novembre 2005 per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti con quindici anni di
esperienza professionale, valutata ai sensi dell'art. 11, comma 3 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico è utile in via prioritaria anche ai fini
dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli
indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il
comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima
contrattuale. Al dirigente cui è conferito tale incarico, è attribuita la nuova
retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E' fatto
salvo da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli
indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti
disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli
incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il
numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 44 del CCNL
del 3 novembre 2005.
10. La retribuzione
di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola B)
dell'art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel
comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura
complessiva della retribuzione di posizione minima unificata rideterminata alle
date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre
ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella
misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già previste dall'art.
11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
1. A decorrere dall'1 gennaio
2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui alla tavola C)
dell'art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 è così
rideterminata:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal1 gennaio 2004
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
11.396,97 |
592,08 |
11.989,05
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.066,50 |
498,24 |
5.564,74
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.709,30 |
405,48 |
3.114,78
|
Dirigente equiparato |
2.709,30 |
245,16 |
2.954,46
|
Dirigente < 5 anni
|
0,00 |
245,16 |
245,16
|
2. A decorrere dal 1 febbraio
2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel
modo seguente:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal1 febbraio 2005
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
11.989,05
|
686,04
|
12.675,09
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.564,74 |
577,44
|
6.142,18
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.114,78
|
469,92
|
3.584,70
|
Dirigente equiparato |
2.954,46 |
284,04 |
3.238,50
|
Dirigente < 5 anni
|
245,16 |
284,04 |
529,20
|
3. A decorrere dal 31 dicembre
2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel
modo seguente:
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 |
Incremento annuo
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal31 dicembre 2005
|
Dirigente incarico struttura
complessa |
12.675,09 |
130,20 |
12.805,29
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.142,18 |
109,56 |
6.251,74
|
Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.584,70 |
89,16 |
3.673,86
|
Dirigente equiparato |
3.238,50 |
54,00 |
3.292,50
|
Dirigente < 5 anni
|
529,20 |
54,00 |
583,20
|
4. Gli incrementi di cui ai
commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e
si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione
minima contrattuale prevista per i dirigenti cui è conferito un incarico lett.
c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce
alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 3.213,39, parte
variabile € 4.018,03, (divenuta di € 2.709,30 alla data del 31 dicembre 2003, ai
sensi dell'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.673,86 costituisce un nuovo
livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell'ambito
degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8
giugno 2000.
7. Dopo l'entrata in vigore
del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2,
lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti con
quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi dell'art. 11, comma
3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è utile, in via prioritaria,
anche ai fini dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile –
tra quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale,
con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione
minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito tale incarico, è attribuita la
nuova retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E'
fatto salvo da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli
indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti
disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli
incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il
numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 44 del CCNL
del 3 novembre 2005.
10. La retribuzione
di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola C)
dell'art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel
comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura
complessiva della retribuzione di posizione minima unificata, rideterminata alle
date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre
ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella
misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già previste dall'art.
11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
CAPO
III
Condizioni di
lavoro
Art.
7 Turni di guardia
notturni 1. Le parti, fermo
rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo di previa razionalizzazione della
rete interna dei servizi ospedalieri per l'ottimizzazione delle attività
connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del
monitoraggio previsto dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la
rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle
aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il
presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne
svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il
numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi
dell'art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre
2005, in base alle risorse indicate nell'art 9, commi 2 e 3 per ogni turno di
guardia notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto
previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la
corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia
all'allegato n 1.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del CCNL
ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi
ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il
finanziamento del fondo disposto dall'art. 10, commi 2 e 3, sia sufficiente alla
corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura
in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.
4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi ,
provvederanno – ove necessario – al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai
sensi dell'art. 9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando – a
compensazione per la presente area dirigenziale – le risorse indicate nei commi
2 e 3 dell'art. 10 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell'eventuale già
avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro
straordinario.
5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con
l'indennità notturna prevista dall'art. 47, comma 1 del CCNL del 3 novembre
2005.
6. Le parti prendono atto che l'art. 16, comma 2,
del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al
pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia
notturna prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione
del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece per le guardie fuori
dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario
eccedente.
CAPO
IV
Art. 8 Effetti dei benefici economici 1.Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare
dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa unificata e
variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del
CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall'art. 39,comma 1 data la loro
natura stipendiale; indennità dell'art. 41; - dagli artt. 3,
4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
3. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità
premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale.
CAPO V
I fondi aziendali
Art. 9
Fondi per la retribuzione di posizione,
equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione
di struttura complessa
1.
I fondi previsti dall'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico
2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico
trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di
incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare
è quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo
art. 49.
2. Sono confermati i commi 2, 3
e 6 dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha
esaurito i propri effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
3. I fondi del comma 1, sono
incrementati delle risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8, a
decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1,
sono ulteriormente incrementati di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni
dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali
risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della
retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell'applicazione della
retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti
a parità di funzioni. In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti le predette risorse sono
utilizzate anche per il riallineamento tra la retribuzione di posizione minima
unificata del dirigente con meno di 5 anni e quello di anzianità inferiore al
compimento del quinquennio determinatasi per effetto della tabella prevista
dall'art. 3, comma 3.
5. A decorrere dal
31 dicembre 2005 i fondi del comma 1 sono incrementati di € 3,00 mensili (per
tredici mensilità per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003, al netto
degli oneri riflessi) aggiuntivi rispetto al comma 4 per l'adeguamento in tutto
o in parte dell'indennità di struttura complessa al valore massimo stabilito
dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Ove tali valori siano stati già raggiunti
l'incremento rimane in ciascuno dei fondi per le altre finalità ivi previste ed
in particolare, per il fondo dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti anche per l'attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo
.
Art.
10 Fondo per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall' art. 50 del CCNL del 3 novembre
2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è
confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative
flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003,
comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo
articolo.
2. Al fine di corrispondere il
compenso di cui all'art. 7, comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31
dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è incrementato di € 5,50 mensili
per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio
al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi.
3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla
medesima data € 10,29, mensili per ogni dirigente del comma 2 in servizio al 31
dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel
fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettera b) del CCNL del 3
novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del presente contratto usate
provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario.
4. Qualora in ragione dell'attività svolta nelle
aziende ed enti non vengano effettuati, in tutto o in parte, servizi di guardia
notturna, per la differenza non utilizzata nel fondo di cui al comma 1, si
applicano i criteri di flessibilità richiamati nello stesso comma, secondo i
criteri stabiliti in contrattazione integrativa, finalizzando le relative
risorse agli stessi dirigenti.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti,
maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo,
la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno
festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.
Art.
11 Fondo per la retribuzione di
risultato e per la qualità della prestazione
individuale
1. L' art. 51 del CCNL
del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il
premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro
ruoli sono confermati. L'ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato
al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di
cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali, comunque,
costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai
sensi del comma 2.
2. Sono confermati i
commi 2 e 4 dell'art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo
articolo ha esaurito i proprio effetti con l'entrata in vigore del citato
contratto.
3. A decorrere dal 31
dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1, con le
modalità previste dall'art. 61, comma 2, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996, è
incrementato di € 17,01 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico,
psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al
netto degli oneri riflessi e di € 22,51 per ogni altro dirigente delle
professioni sanitarie e dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
4. Dall'entrata in vigore del CCNL le
risorse, complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato
che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di
avanzamento, ai sensi dell'art. 62 comma 8 del CCNL del 5 dicembre 1996, sono
ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di
dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle
risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a consuntivo in
relazione al raggiungimento del risultato.
PARTE
III
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 12 Conferme
1. Nelle parti non modificate o
integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le
norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell'art. 55 del
contratto stesso.
2. Le parti si danno atto che è necessario
procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3
novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio
2002-2003:
- Art.
40, comma 2 (tabella) le cifre indicate sotto la quinta colonna vanno sostituite
con le seguenti:
|
fissa |
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
4.763,79 |
Dirigente incarico lett. c) art.
27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.657,39 |
Dirigente equiparato |
1.476,91 |
Dirigente < 5 anni |
1.476,91 | - Art. 40, comma
3 (tabella) le cifre indicate sotto la prima colonna vanno sostituite con le
seguenti:
fissa
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
4.763,79 |
Dirigente incarico lett. c) art.
27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.657,39 |
Dirigente equiparato |
1.476,91 |
Dirigente < 5 anni |
1.476,91 | - Art. 49, comma 6: le parole "per i fini del comma 3" sono sostituite
dalle parole "per i fini del comma 5".
- Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola
"riconferma" è abrogata.
3. L'art. 42 del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004 rimane in vigore fino all'entrata a regime dell'art. 41 del medesimo
CCNL.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti si
impegnano a verificare presso l'INPDAP la possibilità di prevedere nel prossimo
CCNL le modalità con le quali calcolare in tutto o in parte la retribuzione di
posizione variabile aziendale nell'indennità premio di servizio analogamente a
quanto già previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie
locali.
DICHIARAZIONE A VERBALE FP
CGIL – CISL FP - Cosiadi N. 1
La FP CGIL e la CISL FP non sottoscrivono il CCNL 2004-2005 a seguito di
un'attenta valutazione di elementi di forte criticità posti dalle scelte
contrattuali.
Tali scelte sono state
fortemente respinte dalle nostre federazioni, e malgrado alcuni miglioramenti
acquisiti nel corso della trattativa, mantengono e inseriscono nel rinnovo
contrattuale elementi di contraddizione nell'attuale assetto contrattuale.
Inoltre il contratto inserisce preoccupanti elementi di disequilibrio della
valorizzazione economica e professionale fra i dirigenti stessi e fra la
dirigenza e il personale del Servizio sanitario
nazionale.
In particolare la FP CGIL
e la CISL FP e Cosiadi respingono:
·
La modifica dell'attuale sistema degli
incarichi, collegato a elementi di valorizzazione professionale e organizzativa
sulla base di contrattazione decentrata aziendale, con l'inserimento di un
ulteriore livello di incarico che prevede come criterio di accesso l'anzianità
di 15 anni di attività. Tale scelta introduce e valorizza un percorso di
professionalità collegato all'anzianità di servizio, e non favorisce una
verifica complessiva dei sistemi di riconoscimento professionale dei dirigenti,
che dovrà essere materia di rinnovo del prossimo quadriennio normativo
· La scelta
di distribuzione degli incrementi contrattuali fra i dirigenti con diversi
incarichi, che non garantisce la medesima percentuale di incremento.
· La scelta
all'interno di un biennio contrattuale di tipo economico di determinare un
disequilibrio di riconoscimenti economici fra i dirigenti stessi, rispetto a
diverse forme di disagio, che meglio devono essere individuate in un rinnovo
contrattuale quadriennale normativo ·
L'introduzione di un riconoscimento di
valorizzazione economica del disagio notturno con le risorse del biennio
contrattuale, diversificato dal restante personale che svolge la medesima
attività. La valorizzazione del disagio deve essere riconosciuta, come peraltro
finora avvenuto, nella stessa misura per tutte le figure professionali che
svolgono attività notturna, all'interno del servizio sanitario
nazionale
La FP CGIL e la CISL FP e
Cosiade respingono, come già denunciato con la dichiarazione a verbale numero 2
del rinnovo del CCNL 2002-2005 relativamente alla regolamentazione delle
prestazioni aggiuntive, la scelta del Governo e delle regioni, di continuare a
promuovere e valorizzare gli elementi quantitativi e le forme centralizzate
nazionali di riconoscimento professionale.
In questo modo si indebolisce il processo di aziendalizzazione e di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, si svilisce il ruolo
strategico degli stessi all'interno del servizio sanitario nazionale e del
sistema di relazioni sindacali. Inoltre viene meno una delle funzioni
strategiche del contratto, quale strumento di innovazione e di riorganizzazione
del lavoro a livello decentrato.
Roma, 5
luglio 2006
Segreteria Nazionale FP
CGIL |
Segreteria Nazionale CISL
FP |
Segreteria Nazionale
Cosiadi |
Firmato |
Firmato |
Firmato |
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
2
L'O.S. AUPI, non
sottoscrive il II biennio economico 2004 – 2005. Le scelte contrattuali contenute in questo biennio economico non
rispondono ai bisogni espressi dalle categorie dei dirigenti sanitari. A riprova
di ciò c'è il fatto che, per la prima volta, un contratto di lavoro, ancorché
relativo solo ad un biennio economico e quindi privo di contenuti normativi, è
firmato da una maggioranza risicata. L'AUPI
non condivide e respinge: -
la scelta operata dalla maggioranza al tavolo
negoziale di non dar seguito a quanto previsto dalla dichiarazione a verbale n.
1 allegata al CCNL quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 –
2004; - la modalità di distribuzione delle risorse economiche del II biennio
creano una sperequazione negli incrementi contrattuali tra i
dirigenti; - la mancata equa ripartizione delle risorse economiche, così
come concordato in fase di discussione per il rinnovo del quadriennio
normativo; - la modalità attraverso al quale si è realizzato il
superamento di fatto della c.d. "equiparazione" tra ex IX livello ed ex X
livello. Questo superamento avrebbe richiesto una discussione più ampia e
andava, eventualmente, collocato nel rinnovo contrattuale del quadriennio
normativo; - la scelta operata dalla maggioranza del tavolo negoziale di
determinare una grave sperequazione nel riconoscimento economico delle diverse
forme di disagio dei diversi profili professionali, privilegiando il "disagio"
solo di alcuni ed escludendo, immotivatamente, una gratificazione economica del
"disagio" di una parte, importante, delle attività assistenziali territoriali,
creando il paradosso di servizi sanitari, all'interno dei quali, ad alcuni
profili professionali viene riconosciuto il "disagio" ad altri non viene
riconosciuto. La scelta di ripartire in modo
sperequato le risorse economiche tra le diverse categorie di dirigenti e tra i
diversi profili professionali, privilegiando il "lavoro disagiato" di alcuni a
scapito del "lavoro disagiato" di altri, rende questo II biennio economico
particolarmente squilibrato anche dal punto di vista del riconoscimento
professionale. L'AUPI parteciperà alle
trattative aziendali anche con l'obiettivo di ridurre nei limiti e con le
procedure proprie della contrattazione aziendale le sperequazioni contenute in
questo biennio.
Roma 5 luglio
2006
AUPI firmato
|