Professioni
sanitarie: attribuzioni |
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Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: Art.1 1. E' individuata la
figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito
delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e
controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e
di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità
pubblica e veterinaria. 2. Il tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con
compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni,
ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata
al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per
attività soggette a controllo. 3. Nell'ambito
dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro: 4. Il tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia
tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure
professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del
lavoro della struttura in cui opera. E' responsabile dell'organizzazione
della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti
nell'esercizio della propria attività professionale. 5. Il tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attività di
studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei
luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla
formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento
relativo al proprio profilo e alla ricerca. 6. Il tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività
professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito
del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione,
controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente. Art. 2 1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Roma, 17 gennaio 1997 Visto, il Guardasigìilli: FLICK |
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