Professioni
sanitarie: attribuzioni |
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Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70 IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanitā di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere pediatrico; Visto il parere del Consiglio superiore di sanitā, espresso nella seduta del 15 maggio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento č stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere pediatrico č l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, č responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica. 2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa č di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in etā evolutiva e l'educazione sanitaria. 3. L'infermiere pediatrico: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico; d) partecipa:
e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni. 4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale. 5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attivitā professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2. 1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 1997 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK |
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