Professioni
sanitarie: attribuzioni |
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Decreto ministeriale 15 marzo 1999, n. 137 IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale; Visti il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994, ed il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1997 con il quale il predetto regolamento è stato annullato; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dei 18 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 gennaio 1999; Vista la nota in data 16 febbraio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria. 2. L'igienista dentale: a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico; b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico- statistici; c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; a) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici; e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale. 3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria. Art. 2. 1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 1999 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO |
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