Decreto ministeriale 15 marzo
1995, n. 183
Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1995, n. 116
Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia
Il ministro della Sanità
Visto l'articolo 6, comma 3, del
Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel
testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precisate disposizioni, spetta al ministro
della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da
formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico di neurofisiopatologia;
Visto il parere del Consiglio superiore di Sanità, espresso nella seduta del 7
settembre 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19
gennaio 1995;
Vista la nota in data 14 marzo 1995 con cui lo schema di regolamento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 17,comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. È individuata la figura del
tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di
neurofisiopatologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante, svolge la propria attività nell'ambito della diagnosi
delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione
medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e
neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia poligrafia,
potenziali evocati, ultrasuoni).
2. Il tecnico di neurofisiopatologia:
-
applica le metodiche più idonee
per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul
paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di
lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in
stretta collaborazione con il medico specialista;
-
gestisce compiutamente il lavoro
di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali,
su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico;
-
ha dirette responsabilità
nell'applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata;
-
impiega metodiche
diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai
fini clinici e/o legali;
-
provvede alla predisposizione e
controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione;
-
esercita la sua attività in
strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero
professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di
tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione.
Articolo 3
1. Con decreto del ministro della
Sanità, di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica
e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui
all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Note
(omissis)
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