Professioni sanitarie:
attribuzioni


Decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183
Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1995, n. 116


Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia

Il ministro della Sanità

Visto l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precisate disposizioni, spetta al ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico di neurofisiopatologia;
Visto il parere del Consiglio superiore di Sanità, espresso nella seduta del 7 settembre 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;
Vista la nota in data 14 marzo 1995 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17,comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri;


Adotta il seguente regolamento:


Articolo 1

1. È individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di neurofisiopatologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).

2. Il tecnico di neurofisiopatologia:

  1. applica le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico specialista;

  2. gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico;

  3. ha dirette responsabilità nell'applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata;

  4. impiega metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali;

  5. provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione;

  6. esercita la sua attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Articolo 2

1. Il diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Articolo 3

1. Con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note

(omissis)


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