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D.M. Sanità 27/7/98 n.316 (G.U. 1/9/98 n. 203, serie gen. parte prima)

Regolamento  recante norme  per  la individuazione  della figura  e relativo  profilo professionale  del tecnico  della  fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'articolo  6, comma 3,  del decreto legislativo  30 dicembre 1992,  n.   502,  recante  "Riordino  della   disciplina  in  materia sanitaria, a  norma dell'articolo 1  della legge 23 ottobre  1992, n. 421", nel testo modificato dal  decreto legislativo 17 dicembre 1993, n. 517; 
Ritenuto che in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita'  di individuare con proprio  decreto le figure professionali da  formare ed  i relativi profili,  relativamente alle aree del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto  di  individuare  con   singoli  provvedimenti  le  figure professionali;
Ritenuto di individuare la  figura del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiocircolatoria;
Visto il parere del Consiglio  superiore di sanita', espresso nella seduta del 30 settembre 1997;
Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 1 giugno 1998;
Vista  la nota,  in  data 27  luglio  1998, con  cui  lo schema  di regolamento e' stato  trasmesso, ai sensi dell'articolo  17, comma 3,
della legge 23  agosto 1988, n. 400, al Presidente  del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1.  E'  individuata  la  figura del  tecnico  della  fisiopatologia cardiocircolatoria  e  perfusione  cardiovascolare  con  il  seguente profilo: il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario  abilitante e  dell'iscrizione all'albo  professionale, provvede alla  conduzione e  alla manutenzione  delle apparecchiature
relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica.

2. Le mansioni del  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione  cardiovascolare sono esclusivamente di  natura tecnica;
egli  coadiuva il  personale  medico negli  ambienti idonei  fornendo indicazioni essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica,
apparecchiature finalizzate alla  diagnostica emodinamica o vicariati le funzioni cardiocircolatorie.

3. Il tecnico della  fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:

a)  pianifica, gestisce  e  valuta quanto  necessario  per il  buon funzionamento delle apparecchiature di cui e' responsabile;
b) garantisce  la corretta applicazione delle  tecniche di supporto richieste;
c)  svolge la  sua attivita'  professionale in  strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

4. Il tecnico della  fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  contribuisce   alla  formazione  del   personale  di supporto  e  concorre   direttamente  all'aggiornamento  relativo  al
profilo professionale e alla ricerca nelle materie di sua competenza.

Art. 2

1.  Il  diploma  universitario   di  tecnico  della  fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione  cardiovascolare, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma  3, del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive modificazioni,  abilita  all'esercizio  della professione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 43 


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