Professioni
sanitarie: attribuzioni |
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D.M. Sanità 27/7/98 n.316 (G.U. 1/9/98 n. 203, serie gen. parte prima) Regolamento recante norme per la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto
l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel
testo modificato dal decreto legislativo 17 dicembre 1993, n. 517; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. E' individuata
la figura del tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
con il seguente profilo: il tecnico di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione
2. Le mansioni del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare sono esclusivamente di natura tecnica; 3. Il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:
4. Il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare contribuisce alla formazione
del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al Art. 2 1. Il diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 luglio 1998 Il Ministro: Bindi |
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