D.M. Sanità 8 ottobre 1998 n.520 (G.U. 28/4/99 n.
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Regolamento recante norme per
l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502. (Entrato in vigore il13-5-1999)
IL MINISTRO
DELLA SANITA'
Visto
l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle
precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'educatore
professionale; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso
nella seduta del 22 ottobre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale
del 1 giugno 1998; Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e
relativo profilo professionale dell'educatore professionale anche alla luce dei
provvedimenti in corso per l'armonizzazione delle figure professionali del
settore; Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale
dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale
e' l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di
un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno
sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un
contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo
inserimento o reinserimento psico sociale dei soggetti in difficoltà. 2.
L'educatore professionale: a) programma, gestisce e verifica interventi
educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in
difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di
autonomia; b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse
sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo
integrato; c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività
professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture socio sanitarie
riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure
professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei
soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della
collettività; d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti,
allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; e) partecipa ad
attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra
elencati. 3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli
studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute. 4.
L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito
delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi
pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e
semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2. 1. Il diploma universitario dell'educatore
professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3. 1. La formazione dell'educatore professionale
avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le
strutture di assistenza sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei
protocolli d'intesa fra le regioni e le università. Le università provvedono
alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento
con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 1998 Il Ministro:
Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti
il 6 aprile 1999 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 71
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note
alle premesse: - Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "3. A norma
dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in
sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale
e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento
delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità.
Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali
da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito,
ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le
università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi
di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi
di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali
si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti
in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le
università, le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni
pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del
corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in
una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei
collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere
dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli
studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso
alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso
richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli
aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore
per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado". - Il testo
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e' il
seguente: "Art. 1 (Sanità). - 1. Ai fini della ottimale e razionale
utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del
perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino,
di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento
all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero
accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri
previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica,
sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a)
riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art.
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei
cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da
rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito; b) rafforzare le
misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti
abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di
limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni; c) completare
il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e
alle province autonome la competenza in materia di programmazione e
organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa
materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli
uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di
finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale,
d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga
entro trenta giorni il Governo provvede direttamente; d) definire i principi
organizzativi delle unita' sanitarie locali come aziende infraregionali con
personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990,
n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e
prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad
eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti
tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito
della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione
programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto
consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le
verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni
utili nella redisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni
sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti
delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che
deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, e' nominato con scelta
motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco
nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed e' assunto con
contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato da un direttore
amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti
soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
assistito per le attività tecnico sanitarie da un consiglio dei sanitari,
composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una
rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco provinciale tenuto
dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e
riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta e'
istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto
delle norme in materia di bilinguismo; e) ridurre il numero delle unita'
sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale,
tenendo conto delle specificità delle aree montane; f) definire i principi
relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale; g) definire
principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori,
tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'art. 37
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli
individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della
soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro
capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome
per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite
dalla legge finanziaria; h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni
che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno
1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di
indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi
dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il
riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non
devono comportare oneri a carico dello Stato; i) prevedere l'attribuzione, a
decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente
riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale
riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle
regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali
livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di
presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali
disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato;
le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti
finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo
restando l'esonero totale dei farmaci salvavita, variando in aumento entro il
limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di
contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed
entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti;
stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi
contributivi; l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla
revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di
criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al
contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di
acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo
principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza
differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini
migliore assistenza e libertà di scelta; m) prevedere che con decreto
interministeriale, da emanarsi d'intesa con la conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza
differenziata di cui alla lettera l); n) stabilire i criteri per le
individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione
saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza,
ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria,
gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unita'
sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio
dell'autonomia economico finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di
costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di
incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la de
ospedalizzazione dei lungodegenti; o) prevedere nuove modalità di rapporto tra
Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel
rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto
all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità
stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche
in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali
modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale
ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e
per le specializzazioni post laurea; p) prevedere il trasferimento alle
aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di
autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà
dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore
della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni; q) prevedere che il
rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle
disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i
livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle
dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto
per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto
riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale
incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità
nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le
modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale
dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli
interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione
delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale; r) definire i
principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio
sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle
strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella
programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi.
Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; s) definire i principi ed i
criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su
base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento
tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonché di consulenza e
supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni
pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unita'
sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di
prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene
degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e
sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli alleva-
menti e delle produzioni zootecniche; t) destinare una quota del Fondo
sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle
attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali
dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo
stato di previsione del Ministero della sanità; u) allo scopo di garantire la
puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e
delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle
medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente
articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità,
disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione
delle predette amministrazioni regionali o provinciali; v) prevedere
l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1 gennaio
1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando,
secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine
per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità,
sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro
trenta giorni il Ministro provvede direttamente; z) restano salve le
competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano". - Il decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, reca: "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
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