Professioni
sanitarie: attribuzioni |
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Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n.
665 Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6, comma 3, dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico ortopedico; Visto il parere dei Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dei 22 aprile 1994; Udito il parere dei Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale dei 4 luglio 1994; Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art., 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente dei Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso dei diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli. 2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze: a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate; b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione; e) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni. 3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2. 1. Il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Rorna, 14 settembre 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI |
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