Professioni
sanitarie: attribuzioni |
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Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n.
667 Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree dei personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; , Udito il parere dei Consiglio di Stato espresso nella adunanza. generale del 4 luglio 1994; Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente dei Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale dei tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico. 2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare. 3. Il tecnico audiometrista: a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia; b) collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche. 4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2. 1. Il diploma universitario dì tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di. farlo osservare. Roma, 14 settembre 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI |
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