Professioni sanitarie:
attribuzioni
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Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 668
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1994, n. 283

Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audioprotesista

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree dei personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico audioprotesista;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; ,

Udito il parere dei Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista, la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto,1988, n. 400, al Presidente dei Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. E' individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso dei diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.

2. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.

3. L'attività dei tecnico audioprotesista è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.

4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso.

5. li tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico audioprotesista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, ìl Guardasigilli Biondi
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 312


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