Professioni
sanitarie: attribuzioni |
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Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n.
740 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’ostetrica/o IL
MINISTRO DEL LA SANITA' Visto
l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal
decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto
che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della
sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da
formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto
di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto
di individuare la figura dell'ostetrica/o; Visto
il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22
aprile 1994; Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4
luglio 1994; Vista
la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è
stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il
seguente regolamento: Art.
1. 1.
E’ individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo:
l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e
consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel
puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria
responsabilità e presta assistenza al neonato. 2.
L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa: a)
ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito
della famiglia che nella comunità; b)
alla preparazione psicoprofilattica al parto; e)
alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; d)
alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale
femminile; e)
ai programmi di assistenza materna e neonatale. 3.
L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro
dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza. 4.
L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e
concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e alla ricerca. 5.
L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente
patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le
relative misure di particolare emergenza. 6.
L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art.
2. 1.
Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione
complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario
nazionale. Art.
3. 1.
Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al
relativo albo professionale. Art.
4. 1.
Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati
i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che
sono equipollenti
al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma,
14 settembre 1994 Il
Ministro: Costa Visto,
il Guardasigilli: Biondi Registrato
alla Corte dei COnti il 24 dicembre l994 Registro
n. 1 Sanità, foglio n. 358 N
O T E AVVERTENZA: Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note
alle premesse: -
Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel
testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 è il seguente: “A
norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del
Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I
requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili. Il relativo ordinamento didattico e definito ai sensi dell'art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della sanità. -
Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte detta legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma
4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano
recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. Nota
all'art. 3: -
Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs n. 502/1992 si veda in nota
alle premesse. |
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